Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15304

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli, con il decreto indicato in epigrafe, ha dichiarato improponibile la domanda proposta da S.E. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione alla richiesta di indennizzo del pregiudizio derivante dalla durata non ragionevole del giudizio instaurato davanti al TAR della Campania in merito alla mancata fruizione del riposo compensativo, ritenendo applicabile, per essere stata la pretesa esercitata dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, la preclusione prevista da detta norma nelle ipotesi, come quella in esame, in cui non risultava presentata istanza di prelicvo davanti al giudice amministrativo.

Per la Cassazione di tale decisione il Savino propone ricorso, affidato ad unico motivo L’amministrazione non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame si denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2, 3 e 4 e del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 (convertito nella L. n. 133 del 2008), nonchè delle norme relative alla successione nel tempo delle leggi processuali.

Il ricorso è fondato nei termini che verranno appreso precisati.

Deve ritenersi, sulla base dei principi affermati da questa Corte (Cass., 13 aprile 2012, n. 5914) in base all’esame delle disposizioni normative che si sono succedute in materia, che alla fattispecie in esame sia applicabile ratione temporis (ricorso per equa riparazione depositato in data 21 settembre 2009) – il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal cosiddetto codice del processo amministrativo, sicchè restano estranee al presente giudizio tutte le questioni che, relativamente alla disposizione attualmente in vigore, possono eventualmente porsi.

Vanno quindi, in relazione alla fattispecie esaminata, richiamati i seguenti principi: a) in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa; b) l’innovazione, introdotta dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere; e) tuttavia, la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo può incidere, entro i limiti dell’equità, sulla determinazione dell’entità dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 c.c., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 e 28428 del 2008 14753 del 2010, nonchè l’ordinanza n. 5317 del 2011); d) l’innovazione introdotta dal citato del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, è inapplicabile – in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie ed in ossequio al principio tempus regit actum – a quei procedimenti di equa riparazione aventi ad oggetto un giudizio amministrativo introdotto prima dell’entrata in vigore della predetta normativa (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 115 del 2011).

Va tuttavia puntualizzato che – relativamente ai giudizi per equa riparazione promossi nel periodo dal 25 giugno 2008 al 15 settembre 2010 – il ricorrente in equa riparazione per irragionevole durata di un processo amministrativo, iniziato prima del 25 giugno 2008 e ancora pendente a tale data, nel caso, quale quello di specie, in cui non abbia presentato in tale processo l’istanza di prelievo, di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), non ha diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata di detto processo a far data dal 25 giugno 2008, ma può far valere e realizzare tale diritto per il periodo precedente a tale data, in quanto, trattandosi di norma finalizzata a sollecitare il giudice del processo amministrativo alla sua definizione in tempi più brevi rispetto al tempo già trascorso, al fine o di impedire tout court la violazione del termine di ragionevole durata dello stesso o, comunque, di ridurre l’entità della durata irragionevole e, quindi, la misura dell’indennizzo eventualmente dovuto, la sua formulazione mostra inequivocabilmente che la (previa) presentazione dell’istanza di prelievo nel processo amministrativo e prefigurata dal legislatore siccome "presupposto processuale" della domanda di equa riparazione, presupposto che deve quindi sussistere al momento del deposito del ricorso per equa riparazione. Tale qualificazione, tuttavia, non comporta necessariamente che l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo – cioè la mancanza di detto presupposto processuale – determini la vanificazione del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo amministrativo con riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008: ciò, per la decisiva ragione che, altrimenti opinando – posto che con riferimento al periodo già trascorso sarebbe del tutto inattuabile la funzione sopra indicata, costituente a un tempo ratio ma anche giustificazione del presupposto processuale in esame – questo si risolverebbe in un mero espediente legislativo per cancellare la responsabilità dello Stato per l’irragionevole durata del processo ed il corrispondente diritto all’equa riparazione del cittadino, riconosciuto e garantito dall’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1.

D’altra parte, nessun principio processuale d’ordine generale osta a che la domanda di equa riparazione possa essere esaminata e decisa per "parti" di essa e, quindi, essere accolta per una parte e dichiarata improponibile per l’altra (cfr., ad esempio, l’art. 277 c.p.c.).

Tanto premesso, va rilevato che i Giudici a quibus, in violazione del su enunciato principio di diritto, hanno dichiarato tout court improponibile tutta la domanda, omettendo in particolare di operare la distinzione tra la durata del processo amministrativo presupposto fino al 25 giugno 2008, e quella successiva a tale data.

La censura proposte con il ricorso va quindi accolta nei limiti sopra precisati.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Il processo presupposto – nel quale è stata pacificamente omessa dal ricorrente la presentazione dell’istanza di prelievo di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2 e che era pendente alla data del deposito del ricorso per equa riparazione – ha avuto una durata complessiva di otto anni circa (dal settembre 2000 fino al 25 giugno 2008, non potendosi tener conto del periodo successivo, per la ragione indicata).

La Corte EDU, con due recenti decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia, e del 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille/00 Euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consente al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, le Cass., n. 14753/2010 e Cass. n. 1359 del 2011).

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, Cass. nn. 9938 e 18780 del 2010; n. 10500 del 2011).

Appare pertanto equo, per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale in esame, l’indennizzo di Euro 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva del processo: esso va quindi determinato, in relazione alla durata come sopra determinata, in Euro 4.000,00, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo.

Le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4, e B, par. 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 873,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge; le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 4.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 873,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 665,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, Sent., 01-02-2011, n. 94

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Le ricorrenti, da tempo assunte dal Comune di con contratti a termine per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, impugnano le determinazioni 1.8.2005 n.199/05, 5.9.05 PG 187813/05 e 27.9.05 PG 203982/05, nelle parti in cui prevedono nuovi percorsi di reclutamento del personale insegnante, lesivi della riserva loro spettante, ai fini delle future assunzioni a tempo indeterminato, in quanto supplenti inserite nella apposita graduatoria supplenti formata a seguito di pubblico concorso ex D.G. 306/98.
Vengono impugnate, con motivi aggiunti, anche le successive determinazioni consequenziali, di indizione della procedura e di riformulazione e periodico aggiornamento delle graduatorie.
Resiste il Comune di .
La controversia verte sulla effettiva necessità, contestata tra le parti, e sul possesso, vantato dalle ricorrenti, e negato dal Comune, di un requisito richiesto per accedere alla procedure di stabilizzazione, e cioè l’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna.
Il procedimento di stabilizzazione è aperto soltanto a coloro che già abbiano instaurato con la amministrazione un rapporto di lavoro a seguito di procedura selettiva (nella fattispecie le ricorrenti parteciparono con esito positivo al concorso bandito dal Comune di nel 1998 per la formazione di una graduatoria permanente di supplenti, da utilizzarsi anche come titolo di partecipazione alle future procedure di stabilizzazione), circostanza che giustificava la mancata "apertura all’esterno" secondo i principi in materia di pubblici concorsi. Per tale ragione, la stabilizzazione esula dall’ambito concorsuale – selettivo, e attiene alla fase dell’assunzione, o della conseguente instaurazione del rapporto di lavoro, e rientra pertanto nell’ambito della giurisdizione ordinaria ex art. 63 del D. Lgs. 165/2001.
In applicazione di tale principio, la giurisprudenza amministrativa è costante nel dichiarare inammissibili i ricorsi avverso l’esclusione dalle procedure di stabilizzazione per mancanza di titolo idoneo, in quanto l’oggetto del giudizio è la pretesa del lavoratore precario di possedere i requisiti di ammissione alla procedura, senza che venga in considerazione la spendita di poteri autoritativi discrezionali, che si sono ormai esauriti nella fase di predeterminazione dei requisiti stessi (cfr. TAR Lombardia Brescia, II 22.10.2009, n.1770; TAR Campania Napoli V 2.12.2009, n.8523).
Mancano del tutto, infatti, in tali casi, gli aspetti più tipici della procedura concorsuale, e cioè il numero limitato e predeterminato dei posti da ricoprire e la valutazione comparativa dei candidati ai fini della loro conseguente graduazione (cfr. TAR Umbria, Perugia I 20.5.2009, N.258; TAR Lazio Roma III 8 maggio 2009, n.4929; Cons. Stato V 26.11.2008, n.5844; Cons. Stato V 11.12.2007, n.6378; TAR Sicilia Catania II 15.2.2010, n.233; TAR Sicilia Catania II 26.10.2009, n.1739).
Nemmeno viene in considerazione (come è invece nelle fattispecie invocate dalle ricorrenti con l’ultima memoria) una attività amministrativa valutativa di titoli ai fini della attribuzione di un punteggio e di una correlata posizione in graduatoria, attività valutativa in ipotesi censurabile per vizi funzionali, ad esempio nella qualificazione e quantificazione dei periodi di servizio. Si controverte, invece, nel caso di specie, della valenza abilitativa "ex lege" (o meno) del diploma di scuola magistrale conseguito dalle ricorrenti prima del 2001, della necessità legale (contestata tra le parti) dell’abilitazione anche per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia (parificate), e cioè, in sostanza, della sussistenza o meno di un diritto soggettivo delle ricorrenti di partecipare alla procedura novativa del rapporto di lavoro in essere, per cui, anche sotto tale concorrente profilo, non si ravvisano nella controversia ragioni di possibile deroga alla giurisdizione ordinaria.
In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione.
Ciò posto, in relazione a quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 12 marzo 2007, n. 77, si deve disporre per la prosecuzione della lite, entro un determinato termine, innanzi al giudice fornito di giurisdizione, nel caso di specie il Giudice Ordinario.
Le problematiche interpretative giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44341

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 18/12/2012, la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi del 22/12/2011, rideterminava la pena inflitta a B.M., in ragione della scelta del rito, in anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa, per il reato a lui ascritto di cui all’art. 110 c.p., art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all’art. 628 c.p., comma 3, n. 1 e art. 99 c.p..

1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di riconosciuta responsabilità dell’imputato in ordine al reato allo stesso ascritto.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:

2.1. violazione ed erronea applicazione della legge penale nonchè mancanza ed illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 192 e 533 c.p.p. e artt. 629, 393 e 610 c.p. per non essere stato riqualificato il delitto contestato in quello di cui all’art. 393 c.p. con declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela ovvero come mero tentativo di violenza privata ed in subordine di tentata estorsione.

Motivi della decisione

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere manifestamente infondato il motivo dedotto. Specificamente il motivo risulta proposto in modo del tutto generico, in quanto alla mera descrizione dei fatti, segue una generica critica alla qualificazione giuridica degli stessi, quale ritenuta dai giudici di merito.

Viceversa la Corte territoriale, con diffusa motivazione priva di contraddittorietà o manifeste illogicità, ha evidenziato come le risultanze processuali analiticamente esaminate, unite a considerazioni logiche, escludano il ruolo di estraneità del ricorrente ai fatti contestati, essendo invece risultato che lo stesso era pienamente consapevole delle ragioni del viaggio, avendo posto in essere la condotta incriminata in concorso con il D. e l’ O.. Ed anche in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, la motivazione, tenuto anche conto dell’estrema genericità delle censure proposte, risulta pienamente esaustiva, avendo la Corte territoriale, con argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto, evidenziato come il fatto fosse stato correttamente inquadrato nell’ambito del delitto di estorsione consumata, dovendosi escludere le meno gravi ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di violenza privata. Si è, al riguardo, fatto riferimento all’esistenza di una pretesa illegittima avanzata per mezzo di una minaccia posta in essere da tre, tra le quali l’attuale ricorrente, persone che irrompono nella casa della persona offesa rimarcando la provenienza dalla Calabria ed evocando implicitamente contesti di criminalità organizzata e si è esclusa la configurabilità della violenza privata, delitto che presuppone l’assenza del danno.

Con specifico riferimento, poi, alla richiesta di derubricazione del reato nella forma del tentativo, nella sentenza impugnata viene dato atto che dalle intercettazioni era emerso che la persona offesa acconsentì ad aumentare il canone, come era stato richiesto dall’ O., corrispondendolo allo stesso e promettendo il rilascio dell’appartamento nel giro di pochi giorni.

4. Quanto ora detto comporta l’inammissibilità dell’impugnazione per manifesta infondatezza dei motivi proposti. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15305

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli, con il decreto indicato in epigrafe, ha dichiarato improponibile la domanda proposta da A.R. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione alla richiesta di indennizzo del pregiudizio derivante dalla durata non ragionevole del giudizio instaurato davanti al TAR della Campania in merito alla mancata fruizione del riposo compensativo, ritenendo applicabile, per essere stata la pretesa esercitata dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, la preclusione prevista da detta norma nelle ipotesi, come quella in esame, in cui non risultava presentata istanza di prelievo davanti al giudice amministrativo.

Per la Cassazione di tale decisione l’ A. propone ricorso, affidato ad unico motivo. L’amministrazione non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame si denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2, 3 e 4 e del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 (convertito nella L. n. 133 del 2008), nonchè delle norme relative alla successione nel tempo delle leggi processuali.

Il ricorso è fondato nei termini che verranno appreso precisati.

Deve ritenersi, sulla base dei principi affermati da questa Corte (Cass., 13 aprile 2012, n. 5914) in base all’esame delle disposizioni normative che si sono succedute in materia, che alla fattispecie in esame sia applicabile ratione temporis (ricorso per equa riparazione depositato in data 21 settembre 2009) – il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal cosiddetto codice del processo amministrativo, sicchè restano estranee al presente giudizio tutte le questioni che, relativamente alla disposizione attualmente in vigore, possono eventualmente porsi.

Vanno quindi, in relazione alla fattispecie esaminata, richiamati i seguenti principi: a) in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa; b) l’innovazione, introdotta dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere; e) tuttavia, la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo può incidere, entro i limiti dell’equità, sulla determinazione dell’entità dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 c.c., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 e 28428 del 2008 14753 del 2010, nonchè l’ordinanza n. 5317 del 2011); d) l’innovazione introdotta dal citato del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, è inapplicabile – in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie ed in ossequio al principio tempus regit actum – a quei procedimenti di equa riparazione aventi ad oggetto un giudizio amministrativo introdotto prima dell’entrata in vigore della predetta normativa (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 115 del 2011).

Va tuttavia puntualizzato che – relativamente ai giudizi per equa riparazione promossi nel periodo dal 25 giugno 2008 al 15 settembre 2010 – il ricorrente in equa riparazione per irragionevole durata di un processo amministrativo, iniziato prima del 25 giugno 2008 e ancora pendente a tale data, nel caso, quale quello di specie, in cui non abbia presentato in tale processo l’istanza di prelievo, di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), non ha diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata di detto processo a far data dal 25 giugno 2008, ma può far valere e realizzare tale diritto per il periodo precedente a tale data, in quanto, trattandosi di norma finalizzata a sollecitare il giudice del processo amministrativo alla sua definizione in tempi più brevi rispetto al tempo già trascorso, al fine o di impedire tout court la violazione del termine di ragionevole durata dello stesso o, comunque, di ridurre l’entità della durata irragionevole e, quindi, la misura dell’indennizzo eventualmente dovuto, la sua formulazione mostra inequivocabilmente che la (previa) presentazione dell’istanza di prelievo nel processo amministrativo e prefigurata dal legislatore siccome "presupposto processuale" della domanda di equa riparazione, presupposto che deve quindi sussistere al momento del deposito del ricorso per equa riparazione. Tale qualificazione, tuttavia, non comporta necessariamente che l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo – cioè la mancanza di detto presupposto processuale – determini la vanificazione del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo amministrativo con riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008: ciò, per la decisiva ragione che, altrimenti opinando – posto che con riferimento al periodo già trascorso sarebbe del tutto inattuabile la funzione sopra indicata, costituente a un tempo ratio ma anche giustificazione del presupposto processuale in esame – questo si risolverebbe in un mero espediente legislativo per cancellare la responsabilità dello Stato per l’irragionevole durata del processo ed il corrispondente diritto all’equa riparazione del cittadino, riconosciuto e garantito dall’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1.

D’altra parte, nessun principio processuale d’ordine generale osta a che la domanda di equa riparazione possa essere esaminata e decisa per "parti" di essa e, quindi, essere accolta per una parte e dichiarata improponibile per l’altra (cfr., ad esempio, l’art. 277 c.p.c.).

Tanto premesso, va rilevato che i Giudici a quibus, in violazione del su enunciato principio di diritto, hanno dichiarato tout court improponibile tutta la domanda, omettendo in particolare di operare la distinzione tra la durata del processo amministrativo presupposto fino al 25 giugno 2008, e quella successiva a tale data.

La censura proposte con il ricorso va quindi accolta nei limiti sopra precisati.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Il processo presupposto – nel quale è stata pacificamente omessa dal ricorrente la presentazione dell’istanza di prelievo di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2 e che era pendente alla data del deposito del ricorso per equa riparazione – ha avuto una durata complessiva di otto anni circa (dal settembre 2000 fino al 25 giugno 2008, non potendosi tener conto del periodo successivo, per la ragione indicata).

La Corte EDU, con due recenti decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia, e del 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille/00 Euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consente al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, le Cass., n. 14753/2010 e Cass. n. 1359 del 2011).

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, Cass. nn. 9938 e 18780 del 2010; n. 10500 del 2011).

Appare pertanto equo, per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale in esame, l’indennizzo di Euro 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva del processo: esso va quindi determinato, in relazione alla durata come sopra determinata, in Euro 4.000,00, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo.

Le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4, e B, par. 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 873,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge; le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 4.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 873,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 665,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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