Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15303

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli, con il decreto indicato in epigrafe, ha dichiarato improponibile la domanda proposta, insieme ad altri, da V.M. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione alla richiesta di indennizzo del pregiudizio derivante dalla durata non ragionevole del giudizio instaurato davanti al TAR della Campania nei confronti del Comune di San Giorgio a Cremano, in merito alla mancata fruizione del riposo settimanale, ritenendo applicabile, per essere stata la pretesa esercitata dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, la preclusione prevista da detta norma nelle ipotesi, come quella in esame, in cui non risultava presentata istanza di prelievo davanti al giudice amministrativo.

Per la Cassazione di tale decisione il V. propone ricorso, affidato ad unico motivo. L’amministrazione non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame si denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2, 3 e 4 e del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 (convertito nella L. n. 133 del 2008), nonchè delle norme relative alla successione nel tempo delle leggi processuali.

Il ricorso è fondato nei termini che verranno appreso precisati.

Deve ritenersi, sulla base dei principi affermati da questa Corte (Cass., 13 aprile 2012, n. 5914) in base all’esame delle disposizioni normative che si sono succedute in materia, che alla fattispecie in esame sia applicabile ratione temporis (ricorso per equa riparazione depositato in data 21 settembre 2009) – il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal cosiddetto codice del processo amministrativo, sicchè restano estranee al presente giudizio tutte le questioni che, relativamente alla disposizione attualmente in vigore, possono eventualmente porsi.

Vanno quindi, in relazione alla fattispecie esaminata, richiamati i seguenti principi: a) in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa; b) l’innovazione, introdotta dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere; e) tuttavia, la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo può incidere, entro i limiti dell’equità, sulla determinazione dell’entità dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 c.c., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 e 28428 del 2008 14753 del 2010, nonchè l’ordinanza n. 5317 del 2011); d) l’innovazione introdotta dal citato del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, è inapplicabile – in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie ed in ossequio al principio tempus regit actum – a quei procedimenti di equa riparazione aventi ad oggetto un giudizio amministrativo introdotto prima dell’entrata in vigore della predetta normativa (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 115 del 2011).

Va tuttavia puntualizzato che – relativamente ai giudizi per equa riparazione promossi nel periodo dal 25 giugno 2008 al 15 settembre 2010 – il ricorrente in equa riparazione per irragionevole durata di un processo amministrativo, iniziato prima del 25 giugno 2008 e ancora pendente a tale data, nel caso, quale quello di specie, in cui non abbia presentato in tale processo l’istanza di prelievo, di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), non ha diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata di detto processo a far data dal 25 giugno 2008, ma può far valere e realizzare tale diritto per il periodo precedente a tale data, in quanto, trattandosi di norma finalizzata a sollecitare il giudice del processo amministrativo alla sua definizione in tempi più brevi rispetto al tempo già trascorso, al fine o di impedire tout court la violazione del termine di ragionevole durata dello stesso o, comunque, di ridurre l’entità della durata irragionevole e, quindi, la misura dell’indennizzo eventualmente dovuto, la sua formulazione mostra inequivocabilmente che la (previa) presentazione dell’istanza di prelievo nel processo amministrativo e prefigurata dal legislatore siccome "presupposto processuale" della domanda di equa riparazione, presupposto che deve quindi sussistere al momento del deposito del ricorso per equa riparazione. Tale qualificazione, tuttavia, non comporta necessariamente che l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo – cioè la mancanza di detto presupposto processuale – determini la vanificazione del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo amministrativo con riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008: ciò, per la decisiva ragione che, altrimenti opinando – posto che con riferimento al periodo già trascorso sarebbe del tutto inattuabile la funzione sopra indicata, costituente a un tempo ratio ma anche giustificazione del presupposto processuale in esame – questo si risolverebbe in un mero espediente legislativo per cancellare la responsabilità dello Stato per l’irragionevole durata del processo ed il corrispondente diritto all’equa riparazione del cittadino, riconosciuto e garantito dall’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1.

D’altra parte, nessun principio processuale d’ordine generale osta a che la domanda di equa riparazione possa essere esaminata e decisa per "parti" di essa e, quindi, essere accolta per una parte e dichiarata improponibile per l’altra (cfr., ad esempio, l’art. 277 c.p.c.).

Tanto premesso, va rilevato che i Giudici a quibus, in violazione del su enunciato principio di diritto, hanno dichiarato tout court improponibile tutta la domanda, omettendo in particolare di operare la distinzione tra la durata del processo amministrativo presupposto fino al 25 giugno 2008, e quella successiva a tale data.

La censura proposte con il ricorso va quindi accolta nei limiti sopra precisati.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Il processo presupposto – nel quale è stata pacificamente omessa dal ricorrente la presentazione dell’istanza di prelievo di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2 e che era pendente alla data del deposito del ricorso per equa riparazione – ha avuto una durata complessiva di otto anni circa (dal 13 settembre 2000 fino al 25 giugno 2008, non potendosi tener conto del periodo successivo, per la ragione indicata).

La Corte EDU, con due recenti decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia, e del 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille/00 Euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consente al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, le Cass., n. 14753/2010 e Cass. n. 1359 del 2011).

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, Cass. nn. 9938 e 18780 del 2010; n. 10500 del 2011).

Appare pertanto equo, per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale in esame, l’indennizzo di Euro 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva del processo: esso va quindi determinato, in relazione alla durata come sopra determinata, in Euro 4.000,00, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo.

Le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4, e B, par. 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 873,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge; le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 4.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 873,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 665,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 912

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xSvolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 18 marzo 2010, depositato il successivo 19 marzo, il Comune di xxx impugna, tra l’altro, la deliberazione 18 febbraio 2010, con la quale il xxx ha approvato il progetto definitivo del sistema viabilistico pedemontano, e ciò "al fine di ottenere l’annullamento dell’opera e/o lo stralcio dell’opera connessa al sistema autostradale pedemontano denominata xxx, che interessa il territorio comunale di xxx".
Il Comune ricorrente espone ampiamente le complesse vicende antecedenti la deliberazione di approvazione adottata dal xxx (v. pagg. 211 ric.), precisando in particolare che l’intervento relativo al sistema viabilistico pedemontano, inserito su indicazione della Regione Lombardia nel "primo programma nazionale delle infrastrutture di preminente interesse strategico nazionale", era approvato dal xxx con delibera 21 dicembre 2001 n. 121, ma in questo "non compariva l’opera connessa xxx".
Quest’ultima veniva, invece, contemplata solo nel "Documento di indirizzi per la stesura del capitolato speciale per la gara" del 3 aprile 2001, ma con riferimento al Comune di xxx e non a quello di xxx.
Al contrario, la Regione Lombardia, con delibera di Giunta regionale 21 maggio 2004 n. VII/17643, approvava il progetto preliminare ed affermava che "il Protocollo di accordo per il sistema viabilistico pedemontano sottoscritto il 13 marzo 2000 avrebbe coinvolto anche il Comune di xxx".
Approvato con prescrizioni il progetto preliminare dal xxx (delib. 29 luglio 2005 e 29 marzo 2006), il Comune di xxx:
– veniva informato dell’imminente pubblicazione e trasmissione del progetto definitivo;
– in data 16 aprile 2009, riceveva comunicazione dell’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità conseguente all’approvazione del progetto definitivo del collegamento autostradale xxx – xxx ed opere ad esso connesse, con allegato elenco dei proprietari delle aree da espropriare nel Comune di xxx;
– in data 20 aprile 2009, riceveva dalla Regione Lombardia il progetto definitivo;
– manifestava – ai fini dell’espressione del parere della Regione Lombardia – il proprio motivato dissenso alla Tratta D ed in particolare alla variante alla xxx (xxx, xxx, xxx), richiedendone lo stralcio integrale (delibera Consiglio comunale 11 maggio 2009 n. 16).
La Regione Lombardia, con deliberazione 27 maggio 2009 n. VIII 9542 (anch’essa oggetto di impugnazione con il presente ricorso), rendeva il proprio parere favorevole con condizioni, limitandosi ad osservare, con riferimento alle osservazioni del comune di xxx, "posizione Ente: negativo".
Il Comune espone, in particolare, che, esaminando il "xxx progetto definitivo generale II parte studio di impatto ambientale – tratta D opera connessa xxx sintesi non tecnica – relazione descrittiva", risulta:
– che il tracciato dell’opera xxx, mentre risulta in parte conforme allo strumento urbanistico di xxx, nel tratto restante (dopo il Km. 2+900) si discosta da esso, per insistere su zona E1 area agricola;
– che esso interferisce con "l’area di rispetto di due pozzi per i quali si prevede lo spostamento".
Nonostante il Comune avesse inviato la delibera adottata dal Consiglio comunale, contenente la propria valutazione negativa dell’opera, con la delibera impugnata il xxx procedeva alla approvazione del progetto.
Vengono proposti i seguenti motivi di ricorso:
a) mancata condivisione del tracciato dell’opera connessa xxx; difetto di motivazione; difetto di istruttoria; violazione artt. 97, 114, 117 e 118 Cost.; violazione art. 34 d. lgs. n. 267/2000; illegittimità derivata; violazione artt. 3 e 7 l. n. 241/1990; violazione art. 4 l. reg. Lombardia n. 12/2005 e d. lgs. n. 4/2008; ciò in quanto "l’intesa (cioè il Protocollo di accordo sul sistema viabilistico pedemontano del 13 marzo 2000) sul progetto preliminare non vedeva il coinvolgimento del Comune di xxx", né, d’altra parte, era prevista la xxx e che questa interessasse il Comune di xxx, il quale, allorchè interessato, ha espresso il proprio motivato dissenso dalla xxx, chiedendone lo stralcio integrale. Di conseguenza, non vi è stata variante all’attuale PRG di xxx, che prevede per le aree interessate dalla variante, zona E di protezione ambientale, con vincolo imposto sull’insediamento rurale del XIII sec. Denominato "Cascina Restelli". Inoltre, l’opera interessa terreni che "ricadono nella fascia di rispetto delle aree di emungimento delle acque potabili", essendovi un "pozzo che serve l’acquedotto comunale". Infine, l’opera non è stata sottoposta a VAS;
b) violazione artt. 165, co. 7 e 166 d. lgs. n. 163/2006; violazione artt. 10, 11 e 16 DPR n. 327/2001 e art. 7 l. n. 241/1990; poiché la Regione Lombardia ha proceduto ad avviare il procedimento di espropriazione delle aree, prima ancora che fosse deciso "se le varianti corrispondessero alle prescrizioni del xxx e/o… fosse necessaria la modifica del tracciato della xxx";
c) difetto di istruttoria e violazione artt. 1 e 4quater l. n. 443/2001, circa il mancato rispetto delle prescrizioni xxx e degli artt. 169 e 166 d. lgs. n. 163/2006; violazione art. 94 d. lgs. n. 152/2006; contraddittorietà e vizio e difetto di motivazione tra atti; ciò in quanto né il Ministero né la Regione Lombardia hanno riscontrato le osservazioni del Comune, non valutando dunque né il vincolo ambientale né la presenza di pozzi, né rilevando come il previsto spostamento di questi ultimi (per il quale non è previsto il costo), sia contrario alle prescrizioni imposte;
d) violazione artt. 165, 166, 169, 183, 184 d. lgs. n. 163/2006; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione art. 174 Trattato CE; violazione art. 1, comma 6, d. lgs. n. 443/2001; eccesso e sviamento di potere; poichè il xxx ha approvato l’opera ma "lo studio predisposto dal soggetto proponente non corrisponde allo studio sull’impatto ambientale". Esso è "parziale ed approssimativo, non osservandosi nulla sul vincolo ambientale… e sulla fascia di rispetto delle aree di emungimento delle acque potabili". Né il progetto prende "in considerazione le ricadute sul sistema socioambientale dell’opera";
e) violazione artt. 166, 167 e 183 d. lgs. n. 163/2006, in relazione all’art. 3 l. n. 241/1990, per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione art. 1, co. 1 l. n. 443/2001; violazione artt. 118 e 97 Cost.; sviamento ed eccesso di potere; violazione artt. 3ter, 3quater, 3quinquies, 3sexies d. lgs. n. 152/2002; poiché era necessaria una pronuncia sulla richiesta di stralcio effettuata dal Comune, laddove "la mancata adeguata risposta ai rilievi critici formulati dagli organi competenti, circa la collocazione dell’infrastruttura in aree protette e in ambiti che hanno conservato un’elevata rilevanza paesistica costituiscono vizio di legittimità del procedimento idoneo a ripercuotersi sulla legittimità della deliberazione del xxx’.
Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (xxx), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’ambiente, i quali hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso sia per carenza di interesse, poiché non è ancora iniziata (al momento di notifica del ricorso) l’attuazione delle opere di cui al progetto approvato dal xxx, sia perché attinente a scelte di merito dell’amministrazione, insindacabili in sede di legittimità. Le amministrazioni statali hanna comunque concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.
Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, stante l’omessa notifica alle Province di Milano e di Monza e Brianza, chiedendo in subordine l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tali due Enti. Anche la Regione ha comunque concluso per il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituita la società "xxx s.p.a." che, dopo avere preliminarmente richiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia di Monza e Brianza, ha concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.
Infine, si è costituita la società "xxxs.p.a.", che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (posto che sarebbe stata sottoposta a sindacato giurisdizionale la localizzazione e l’opportunità dell’intera opera xxx e non solo la variante localizzativa apportata alla stessa in sede di approvazione del progetto definitivo), nonché l’irricevibilità del medesimo per tardività, posto che "il progetto definitivo non ha comportato alcuna nuova localizzazione dell’opera connessa nel territorio del Comune di xxx", il quale avrebbe dovuto proporre le proprie doglianze impugnando il progetto preliminare.
All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione
2. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto, ritenendosi così superate le richieste formulate di integrazione del contraddittorio.
Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, avanzata dalle amministrazioni statali resistenti, essa, oltre che irrilevante (stante il rigetto del ricorso per le ragioni che si esporranno), è infondata, posto che l’interesse ad agire avverso una deliberazione che dispone l’approvazione di un progetto definitivo di opera pubblica non sorge solo successivamente, e cioè con il concreto avvio delle opere, ma si manifesta all’atto stesso dell’approvazione, che costituisce a tutta evidenza atto immediatamente lesivo degli interessi del Comune nel cui territorio l’opera pubblica sarà, in tutto o in parte, realizzata.
Altrettanto infondate (oltre che irrilevanti, come già detto) sono le ulteriori eccezioni di inammissibilità, posto che:
a) l’eccezione di inammissibilità per difetto di notifica alle Province deve essere più propriamente intesa come istanza di integrazione del contraddittorio (peraltro già innanzi ritenuta superata);
b) l’eccezione di inammissibilità per inerenza del ricorso a scelte di merito dell’amministrazione non trova riscontro nella natura dei motivi di ricorso, volti a prospettare vizi di legittimità degli atti impugnati;
c) il ricorso è proposto in relazione "alla sola opera connessa xxx", come anche precisato dal Comune di xxx con memoria depositata il 7 ottobre 2010 (pag. 2), ovviamente nei limiti in cui tale opera intercetta e lede posizioni giuridiche proprie di tale Ente, e quindi non sussiste il prospettato difetto di interesse ad agire;
d) infine, non risulta la tardività del ricorso, posto che, nel caso di specie, la piena (come prospettata) lesività dell’opera (e quindi l’interesse ad agire) si evince solo con l’approvazione del progetto definitivo.
3. Occorre preliminarmente osservare che il progetto entro il quale si inseriscono anche le opere oggetto del presente ricorso, è relativo alla cd. "Autostrada Pedemontana lombarda", che, per effetto della deliberazione xxx 21 dicembre 2001 n. 121, rientra tra le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla l. n. 443/2001 (cd. legge obiettivo), e per i quali il legislatore, proprio in virtù del carattere degli interventi, ha previsto procedure straordinarie ed accelerate, in ordine alla legittimità delle quali si è anche espressa la Corte Costituzionale (sent. n. 303/2003).
Ai fini della presente decisione, più in particolare, occorre innanzi tutto precisare che l’opera xxx della Tratta D del progetto, come si evince dalla delibera GR Lombardia 27 maggio 2009 n. VIII/9542 fa parte di quegli "interventi stradali che permettono il collegamento della rete stradale esistente alla nuova autostrada e relativi svincoli" ed interessa il "Collegamento con la SP n. 3 a xxx (MI)", per una lunghezza complessiva di Km 3, 51, manifestandosi dunque evidente la sua natura di opera connessa (con infondatezza, sul punto, dei rilievi sollevati dal Comune ricorrente).
Inoltre, occorre tra l’altro rilevare che:
– il 13 febbraio 2000, è stato sottoscritto, anche dal Comune di xxx, il "Protocollo di accordo inerente le modalità di definizione delle caratteristiche del sistema viabilistico pedemontano nonché degli indirizzi delle successive fasi di progettazione";
– con delibera di Giunta Regionale 22 giugno 2001 n. VII/5259, la Regione Lombardia approvava il "Documento di indirizzi per la progettazione preliminare del sistema viabilistico pedemontano", già validato nella Preconferenza di servizi del 3 aprile 2001 da 63 da 78 degli enti interessati "per una percentuale corrispondente all’83% del totale degli stessi". A tale delibera è allegato il documento "Comuni non interessati dal tracciato ma dalle opere connesse", che contempla il Comune di xxx, dando atto della contrarietà di quest’ultimo, espressa con delibera del Consiglio Comunale 14 marzo 2001;
– con delibera 21 maggio 2004 n. VII/17643, la Giunta Regionale della Lombardia approvava il progetto preliminare del Collegamento autostradale Dalmine – Como -. Varese – xxx e delle opere ad esso connesse (denominato Sistema viabilistico pedemontano). In tale atto, nelle premesse, si richiamava anche il Protocollo del 13 marzo 2000, ricordando gli enti sottoscrittori (tra i quali il Comune di xxx);
– con delibera 11 maggio 2009 n. 16, il Consiglio comunale di xxx esprimeva il proprio parere negativo sul progetto definitivo dell’opera, chiedendo in particolare "lo stralcio integrale della xxx, opera che comportando una variazione allo strumento urbanistico avrebbe dovuto essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni dalla data del accordo di programma a pena di decadenza, conseguendo la nullità del’inserimento della SP 3 sia nel progetto preliminare che in quello definitivo";
– con delibera GR 27 maggio 2009 n. VIII/9542, la Regione Lombardia esprimeva il proprio parere favorevole sul progetto definitivo, dando atto del parere negativo espresso dal Comune di xxx.
Alla luce di quanto (pur per sommi capi) esposto, appare infondato il primo motivo di ricorso (sub a) dell’esposizione in fatto), posto che il Comune ricorrente risulta essere stato coinvolto, secondo quanto normativamente previsto, nel complesso ed annoso procedimento che ha infine portato all’approvazione da parte del xxx del progetto definitivo del cd. Sistema viabilistico pedemontano; e ciò sin dalla prima redazione del Protocollo del 13 marzo 2000 (che, quale atto preliminare non poteva certo prevedere singole opere e specifiche interferenze delle stesse con il territorio di singoli Comuni), e fino alla approvazione del progetto preliminare ed alla espressione da parte della Regione Lombardia del parere sul progetto definitivo.
Peraltro., occorre osservare che in sede di approvazione del progetto definitivo non occorre una motivazione puntuale in ordine a ciascuna, singola osservazione avanzata dai soggetti, anche pubblici, partecipanti al procedimento.
Né gli artt. 161 ss. d.lgs. n. 163/2006 prevedono l’intervento (con ratifica delle proposte loro pervenute) da parte degli Enti locali, prevedendosi anzi con l’approvazione del progetto preliminare "l’automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati (art. 165, co. 7); inoltre, ai sensi dell’art. 166, co. 5, "l’approvazione del progetto definitivo, adottato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il xxx, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione… di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato… Gli enti locali provvedono all’adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza".
E’ appena il caso di osservare che la disciplina del procedimento de quo è retta dalle specifiche disposizioni del d. lgs. n. 163/2006, e, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, anche in sede di ricorso, non può trovare applicazione la diversa disciplina della ratifica, da parte dell’ente locale, degli eventuali accordi di programma sottoscritti, essendo stata questa, nel caso di specie, una mera, iniziale modalità volta ad incentivare la partecipazione e la concertazione delle amministrazioni interessate.
Né, infine, risulta applicabile al caso di specie la disciplina della VAS, di cui all’art. 4 della l. reg. n. 12/2005, posto che tale disposizione riguarda atti di pianificazione, e non già gli speciali procedimenti di localizzazione di opere infrastrutturali strategiche.
Tanto è sufficiente per rilevare l’infondatezza del motivo sub a) dell’esposizione in fatto.
4. Anche gli ulteriori motivi di ricorso sono infondati e devono essere, pertanto, respinti.
Quanto ai motivi sub c), d) ed e), occorre ribadire come, nell’ambito del procedimento in questa sede considerato, non occorre che le amministrazioni procedenti motivino, in sede di approvazione del progetto (preliminare o definitivo) puntualmente e singolarmente in ordine a ciascuna delle osservazioni proposte dai soggetti, anche pubblici, coinvolti, essendo sufficiente che tali osservazioni abbiano trovato una propria sede o momento di valutazione e che la loro intervenuta (o mancata) considerazione si evinca dalla complessiva soluzione approvata.
D’altra parte, l’art. 166, co. 3, d. lgs. n. 163/2006, anche laddove prevede la trasmissione del progetto definitivo alle amministrazioni "competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere", dispone che queste ultime "possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare".
Nel caso di specie, l’osservazione (parere contrario) del Comune di xxx consisteva nella richiesta di stralcio "integrale" della xxx, e pertanto la valutazione della osservazione così proposta non può che evincersi dalle motivazioni complessive che hanno sorretto la decisione del xxx (e prima ancora il parere favorevole della Regione Lombardia e degli altri enti coinvolti).
Quanto alla presenza del vincolo ambientale e alla presenza dei pozzi, evidenziate dal Comune come elementi ostativi al progetto (prescindendo, nello specifico, dall’esame della eventuale tardività delle doglianze, in ordine ad una localizzazione risalente al progetto preliminare), occorre osservare che:
– per i pozzi, sono state previste zone di salvaguardia e, successivamente, in fase di progettazione esecutiva, lo spostamento, con ciò assolvendo anche a prescrizioni xxx apposte al progetto definitivo (in particolare, prescriz. n. 104);
– per il bene oggetto di vincolo ambientale (cd. "Cascina Restelli"), al di là di ogni valutazione in ordine alla esistenza dello stesso (contestata da Regione Lombardia: v. pag. 15 memoria dep. 22 settembre 2010), sono stati previsti interventi di mitigazione e compensazione (v. relazione paesaggistica allegata al progetto definitivo, all. 18 prod. xxxs.p.a.).
Infine, quanto al motivo sub b) dell’esposizione in fatto, occorre rilevare che, con atto 14 aprile 2009 n. 0708, la soc. xxxs.p.a. ha inviato al Comune di xxx l’avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 166, co. 2, d. lgs. n. 163/2006, inerente il progetto definitivo del collegamento autostradale ed opere ad esso connesse.
Trattandosi di una garanzia partecipativa dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera pubblica, non appare fondato il motivo con il quale si lamenta una sorta di intempestività dell’atto, in anticipo rispetto alle determinazioni del xxx, posto che esso, sia per funzione sia per previsione di legge, non può che essere antecedente alle valutazioni di questo.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Comune di xxx (n. 2473/2010 r.g.), lo rigetta.
Condanna il Comune di xxx al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, che liquida in complessivi Euro millecinquecento/00 (1500,00), in favore di ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguito dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 912

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




xSvolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 18 marzo 2010, depositato il successivo 19 marzo, il Comune di xxx impugna, tra l’altro, la deliberazione 18 febbraio 2010, con la quale il xxx ha approvato il progetto definitivo del sistema viabilistico pedemontano, e ciò "al fine di ottenere l’annullamento dell’opera e/o lo stralcio dell’opera connessa al sistema autostradale pedemontano denominata xxx, che interessa il territorio comunale di xxx".
Il Comune ricorrente espone ampiamente le complesse vicende antecedenti la deliberazione di approvazione adottata dal xxx (v. pagg. 211 ric.), precisando in particolare che l’intervento relativo al sistema viabilistico pedemontano, inserito su indicazione della Regione Lombardia nel "primo programma nazionale delle infrastrutture di preminente interesse strategico nazionale", era approvato dal xxx con delibera 21 dicembre 2001 n. 121, ma in questo "non compariva l’opera connessa xxx".
Quest’ultima veniva, invece, contemplata solo nel "Documento di indirizzi per la stesura del capitolato speciale per la gara" del 3 aprile 2001, ma con riferimento al Comune di xxx e non a quello di xxx.
Al contrario, la Regione Lombardia, con delibera di Giunta regionale 21 maggio 2004 n. VII/17643, approvava il progetto preliminare ed affermava che "il Protocollo di accordo per il sistema viabilistico pedemontano sottoscritto il 13 marzo 2000 avrebbe coinvolto anche il Comune di xxx".
Approvato con prescrizioni il progetto preliminare dal xxx (delib. 29 luglio 2005 e 29 marzo 2006), il Comune di xxx:
– veniva informato dell’imminente pubblicazione e trasmissione del progetto definitivo;
– in data 16 aprile 2009, riceveva comunicazione dell’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità conseguente all’approvazione del progetto definitivo del collegamento autostradale xxx – xxx ed opere ad esso connesse, con allegato elenco dei proprietari delle aree da espropriare nel Comune di xxx;
– in data 20 aprile 2009, riceveva dalla Regione Lombardia il progetto definitivo;
– manifestava – ai fini dell’espressione del parere della Regione Lombardia – il proprio motivato dissenso alla Tratta D ed in particolare alla variante alla xxx (xxx, xxx, xxx), richiedendone lo stralcio integrale (delibera Consiglio comunale 11 maggio 2009 n. 16).
La Regione Lombardia, con deliberazione 27 maggio 2009 n. VIII 9542 (anch’essa oggetto di impugnazione con il presente ricorso), rendeva il proprio parere favorevole con condizioni, limitandosi ad osservare, con riferimento alle osservazioni del comune di xxx, "posizione Ente: negativo".
Il Comune espone, in particolare, che, esaminando il "xxx progetto definitivo generale II parte studio di impatto ambientale – tratta D opera connessa xxx sintesi non tecnica – relazione descrittiva", risulta:
– che il tracciato dell’opera xxx, mentre risulta in parte conforme allo strumento urbanistico di xxx, nel tratto restante (dopo il Km. 2+900) si discosta da esso, per insistere su zona E1 area agricola;
– che esso interferisce con "l’area di rispetto di due pozzi per i quali si prevede lo spostamento".
Nonostante il Comune avesse inviato la delibera adottata dal Consiglio comunale, contenente la propria valutazione negativa dell’opera, con la delibera impugnata il xxx procedeva alla approvazione del progetto.
Vengono proposti i seguenti motivi di ricorso:
a) mancata condivisione del tracciato dell’opera connessa xxx; difetto di motivazione; difetto di istruttoria; violazione artt. 97, 114, 117 e 118 Cost.; violazione art. 34 d. lgs. n. 267/2000; illegittimità derivata; violazione artt. 3 e 7 l. n. 241/1990; violazione art. 4 l. reg. Lombardia n. 12/2005 e d. lgs. n. 4/2008; ciò in quanto "l’intesa (cioè il Protocollo di accordo sul sistema viabilistico pedemontano del 13 marzo 2000) sul progetto preliminare non vedeva il coinvolgimento del Comune di xxx", né, d’altra parte, era prevista la xxx e che questa interessasse il Comune di xxx, il quale, allorchè interessato, ha espresso il proprio motivato dissenso dalla xxx, chiedendone lo stralcio integrale. Di conseguenza, non vi è stata variante all’attuale PRG di xxx, che prevede per le aree interessate dalla variante, zona E di protezione ambientale, con vincolo imposto sull’insediamento rurale del XIII sec. Denominato "Cascina Restelli". Inoltre, l’opera interessa terreni che "ricadono nella fascia di rispetto delle aree di emungimento delle acque potabili", essendovi un "pozzo che serve l’acquedotto comunale". Infine, l’opera non è stata sottoposta a VAS;
b) violazione artt. 165, co. 7 e 166 d. lgs. n. 163/2006; violazione artt. 10, 11 e 16 DPR n. 327/2001 e art. 7 l. n. 241/1990; poiché la Regione Lombardia ha proceduto ad avviare il procedimento di espropriazione delle aree, prima ancora che fosse deciso "se le varianti corrispondessero alle prescrizioni del xxx e/o… fosse necessaria la modifica del tracciato della xxx";
c) difetto di istruttoria e violazione artt. 1 e 4quater l. n. 443/2001, circa il mancato rispetto delle prescrizioni xxx e degli artt. 169 e 166 d. lgs. n. 163/2006; violazione art. 94 d. lgs. n. 152/2006; contraddittorietà e vizio e difetto di motivazione tra atti; ciò in quanto né il Ministero né la Regione Lombardia hanno riscontrato le osservazioni del Comune, non valutando dunque né il vincolo ambientale né la presenza di pozzi, né rilevando come il previsto spostamento di questi ultimi (per il quale non è previsto il costo), sia contrario alle prescrizioni imposte;
d) violazione artt. 165, 166, 169, 183, 184 d. lgs. n. 163/2006; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione art. 174 Trattato CE; violazione art. 1, comma 6, d. lgs. n. 443/2001; eccesso e sviamento di potere; poichè il xxx ha approvato l’opera ma "lo studio predisposto dal soggetto proponente non corrisponde allo studio sull’impatto ambientale". Esso è "parziale ed approssimativo, non osservandosi nulla sul vincolo ambientale… e sulla fascia di rispetto delle aree di emungimento delle acque potabili". Né il progetto prende "in considerazione le ricadute sul sistema socioambientale dell’opera";
e) violazione artt. 166, 167 e 183 d. lgs. n. 163/2006, in relazione all’art. 3 l. n. 241/1990, per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione art. 1, co. 1 l. n. 443/2001; violazione artt. 118 e 97 Cost.; sviamento ed eccesso di potere; violazione artt. 3ter, 3quater, 3quinquies, 3sexies d. lgs. n. 152/2002; poiché era necessaria una pronuncia sulla richiesta di stralcio effettuata dal Comune, laddove "la mancata adeguata risposta ai rilievi critici formulati dagli organi competenti, circa la collocazione dell’infrastruttura in aree protette e in ambiti che hanno conservato un’elevata rilevanza paesistica costituiscono vizio di legittimità del procedimento idoneo a ripercuotersi sulla legittimità della deliberazione del xxx’.
Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (xxx), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’ambiente, i quali hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso sia per carenza di interesse, poiché non è ancora iniziata (al momento di notifica del ricorso) l’attuazione delle opere di cui al progetto approvato dal xxx, sia perché attinente a scelte di merito dell’amministrazione, insindacabili in sede di legittimità. Le amministrazioni statali hanna comunque concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.
Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, stante l’omessa notifica alle Province di Milano e di Monza e Brianza, chiedendo in subordine l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tali due Enti. Anche la Regione ha comunque concluso per il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituita la società "xxx s.p.a." che, dopo avere preliminarmente richiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia di Monza e Brianza, ha concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.
Infine, si è costituita la società "xxxs.p.a.", che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (posto che sarebbe stata sottoposta a sindacato giurisdizionale la localizzazione e l’opportunità dell’intera opera xxx e non solo la variante localizzativa apportata alla stessa in sede di approvazione del progetto definitivo), nonché l’irricevibilità del medesimo per tardività, posto che "il progetto definitivo non ha comportato alcuna nuova localizzazione dell’opera connessa nel territorio del Comune di xxx", il quale avrebbe dovuto proporre le proprie doglianze impugnando il progetto preliminare.
All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione
2. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto, ritenendosi così superate le richieste formulate di integrazione del contraddittorio.
Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, avanzata dalle amministrazioni statali resistenti, essa, oltre che irrilevante (stante il rigetto del ricorso per le ragioni che si esporranno), è infondata, posto che l’interesse ad agire avverso una deliberazione che dispone l’approvazione di un progetto definitivo di opera pubblica non sorge solo successivamente, e cioè con il concreto avvio delle opere, ma si manifesta all’atto stesso dell’approvazione, che costituisce a tutta evidenza atto immediatamente lesivo degli interessi del Comune nel cui territorio l’opera pubblica sarà, in tutto o in parte, realizzata.
Altrettanto infondate (oltre che irrilevanti, come già detto) sono le ulteriori eccezioni di inammissibilità, posto che:
a) l’eccezione di inammissibilità per difetto di notifica alle Province deve essere più propriamente intesa come istanza di integrazione del contraddittorio (peraltro già innanzi ritenuta superata);
b) l’eccezione di inammissibilità per inerenza del ricorso a scelte di merito dell’amministrazione non trova riscontro nella natura dei motivi di ricorso, volti a prospettare vizi di legittimità degli atti impugnati;
c) il ricorso è proposto in relazione "alla sola opera connessa xxx", come anche precisato dal Comune di xxx con memoria depositata il 7 ottobre 2010 (pag. 2), ovviamente nei limiti in cui tale opera intercetta e lede posizioni giuridiche proprie di tale Ente, e quindi non sussiste il prospettato difetto di interesse ad agire;
d) infine, non risulta la tardività del ricorso, posto che, nel caso di specie, la piena (come prospettata) lesività dell’opera (e quindi l’interesse ad agire) si evince solo con l’approvazione del progetto definitivo.
3. Occorre preliminarmente osservare che il progetto entro il quale si inseriscono anche le opere oggetto del presente ricorso, è relativo alla cd. "Autostrada Pedemontana lombarda", che, per effetto della deliberazione xxx 21 dicembre 2001 n. 121, rientra tra le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla l. n. 443/2001 (cd. legge obiettivo), e per i quali il legislatore, proprio in virtù del carattere degli interventi, ha previsto procedure straordinarie ed accelerate, in ordine alla legittimità delle quali si è anche espressa la Corte Costituzionale (sent. n. 303/2003).
Ai fini della presente decisione, più in particolare, occorre innanzi tutto precisare che l’opera xxx della Tratta D del progetto, come si evince dalla delibera GR Lombardia 27 maggio 2009 n. VIII/9542 fa parte di quegli "interventi stradali che permettono il collegamento della rete stradale esistente alla nuova autostrada e relativi svincoli" ed interessa il "Collegamento con la SP n. 3 a xxx (MI)", per una lunghezza complessiva di Km 3, 51, manifestandosi dunque evidente la sua natura di opera connessa (con infondatezza, sul punto, dei rilievi sollevati dal Comune ricorrente).
Inoltre, occorre tra l’altro rilevare che:
– il 13 febbraio 2000, è stato sottoscritto, anche dal Comune di xxx, il "Protocollo di accordo inerente le modalità di definizione delle caratteristiche del sistema viabilistico pedemontano nonché degli indirizzi delle successive fasi di progettazione";
– con delibera di Giunta Regionale 22 giugno 2001 n. VII/5259, la Regione Lombardia approvava il "Documento di indirizzi per la progettazione preliminare del sistema viabilistico pedemontano", già validato nella Preconferenza di servizi del 3 aprile 2001 da 63 da 78 degli enti interessati "per una percentuale corrispondente all’83% del totale degli stessi". A tale delibera è allegato il documento "Comuni non interessati dal tracciato ma dalle opere connesse", che contempla il Comune di xxx, dando atto della contrarietà di quest’ultimo, espressa con delibera del Consiglio Comunale 14 marzo 2001;
– con delibera 21 maggio 2004 n. VII/17643, la Giunta Regionale della Lombardia approvava il progetto preliminare del Collegamento autostradale Dalmine – Como -. Varese – xxx e delle opere ad esso connesse (denominato Sistema viabilistico pedemontano). In tale atto, nelle premesse, si richiamava anche il Protocollo del 13 marzo 2000, ricordando gli enti sottoscrittori (tra i quali il Comune di xxx);
– con delibera 11 maggio 2009 n. 16, il Consiglio comunale di xxx esprimeva il proprio parere negativo sul progetto definitivo dell’opera, chiedendo in particolare "lo stralcio integrale della xxx, opera che comportando una variazione allo strumento urbanistico avrebbe dovuto essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni dalla data del accordo di programma a pena di decadenza, conseguendo la nullità del’inserimento della SP 3 sia nel progetto preliminare che in quello definitivo";
– con delibera GR 27 maggio 2009 n. VIII/9542, la Regione Lombardia esprimeva il proprio parere favorevole sul progetto definitivo, dando atto del parere negativo espresso dal Comune di xxx.
Alla luce di quanto (pur per sommi capi) esposto, appare infondato il primo motivo di ricorso (sub a) dell’esposizione in fatto), posto che il Comune ricorrente risulta essere stato coinvolto, secondo quanto normativamente previsto, nel complesso ed annoso procedimento che ha infine portato all’approvazione da parte del xxx del progetto definitivo del cd. Sistema viabilistico pedemontano; e ciò sin dalla prima redazione del Protocollo del 13 marzo 2000 (che, quale atto preliminare non poteva certo prevedere singole opere e specifiche interferenze delle stesse con il territorio di singoli Comuni), e fino alla approvazione del progetto preliminare ed alla espressione da parte della Regione Lombardia del parere sul progetto definitivo.
Peraltro., occorre osservare che in sede di approvazione del progetto definitivo non occorre una motivazione puntuale in ordine a ciascuna, singola osservazione avanzata dai soggetti, anche pubblici, partecipanti al procedimento.
Né gli artt. 161 ss. d.lgs. n. 163/2006 prevedono l’intervento (con ratifica delle proposte loro pervenute) da parte degli Enti locali, prevedendosi anzi con l’approvazione del progetto preliminare "l’automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati (art. 165, co. 7); inoltre, ai sensi dell’art. 166, co. 5, "l’approvazione del progetto definitivo, adottato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il xxx, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione… di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato… Gli enti locali provvedono all’adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza".
E’ appena il caso di osservare che la disciplina del procedimento de quo è retta dalle specifiche disposizioni del d. lgs. n. 163/2006, e, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, anche in sede di ricorso, non può trovare applicazione la diversa disciplina della ratifica, da parte dell’ente locale, degli eventuali accordi di programma sottoscritti, essendo stata questa, nel caso di specie, una mera, iniziale modalità volta ad incentivare la partecipazione e la concertazione delle amministrazioni interessate.
Né, infine, risulta applicabile al caso di specie la disciplina della VAS, di cui all’art. 4 della l. reg. n. 12/2005, posto che tale disposizione riguarda atti di pianificazione, e non già gli speciali procedimenti di localizzazione di opere infrastrutturali strategiche.
Tanto è sufficiente per rilevare l’infondatezza del motivo sub a) dell’esposizione in fatto.
4. Anche gli ulteriori motivi di ricorso sono infondati e devono essere, pertanto, respinti.
Quanto ai motivi sub c), d) ed e), occorre ribadire come, nell’ambito del procedimento in questa sede considerato, non occorre che le amministrazioni procedenti motivino, in sede di approvazione del progetto (preliminare o definitivo) puntualmente e singolarmente in ordine a ciascuna delle osservazioni proposte dai soggetti, anche pubblici, coinvolti, essendo sufficiente che tali osservazioni abbiano trovato una propria sede o momento di valutazione e che la loro intervenuta (o mancata) considerazione si evinca dalla complessiva soluzione approvata.
D’altra parte, l’art. 166, co. 3, d. lgs. n. 163/2006, anche laddove prevede la trasmissione del progetto definitivo alle amministrazioni "competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere", dispone che queste ultime "possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare".
Nel caso di specie, l’osservazione (parere contrario) del Comune di xxx consisteva nella richiesta di stralcio "integrale" della xxx, e pertanto la valutazione della osservazione così proposta non può che evincersi dalle motivazioni complessive che hanno sorretto la decisione del xxx (e prima ancora il parere favorevole della Regione Lombardia e degli altri enti coinvolti).
Quanto alla presenza del vincolo ambientale e alla presenza dei pozzi, evidenziate dal Comune come elementi ostativi al progetto (prescindendo, nello specifico, dall’esame della eventuale tardività delle doglianze, in ordine ad una localizzazione risalente al progetto preliminare), occorre osservare che:
– per i pozzi, sono state previste zone di salvaguardia e, successivamente, in fase di progettazione esecutiva, lo spostamento, con ciò assolvendo anche a prescrizioni xxx apposte al progetto definitivo (in particolare, prescriz. n. 104);
– per il bene oggetto di vincolo ambientale (cd. "Cascina Restelli"), al di là di ogni valutazione in ordine alla esistenza dello stesso (contestata da Regione Lombardia: v. pag. 15 memoria dep. 22 settembre 2010), sono stati previsti interventi di mitigazione e compensazione (v. relazione paesaggistica allegata al progetto definitivo, all. 18 prod. xxxs.p.a.).
Infine, quanto al motivo sub b) dell’esposizione in fatto, occorre rilevare che, con atto 14 aprile 2009 n. 0708, la soc. xxxs.p.a. ha inviato al Comune di xxx l’avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 166, co. 2, d. lgs. n. 163/2006, inerente il progetto definitivo del collegamento autostradale ed opere ad esso connesse.
Trattandosi di una garanzia partecipativa dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera pubblica, non appare fondato il motivo con il quale si lamenta una sorta di intempestività dell’atto, in anticipo rispetto alle determinazioni del xxx, posto che esso, sia per funzione sia per previsione di legge, non può che essere antecedente alle valutazioni di questo.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Comune di xxx (n. 2473/2010 r.g.), lo rigetta.
Condanna il Comune di xxx al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, che liquida in complessivi Euro millecinquecento/00 (1500,00), in favore di ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguito dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44340

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 6/3/2013, la Corte d’Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 24/5/2011, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, rideterminava la pena inflitta a S.R. in mesi tre di reclusione ed Euro 150,00 di multa, per il reato di truffa a lui ascritto.

1.1. La Corte d’Appello di Torino respingeva le censure mosse con l’atto d’appello ed in particolare quella alla ritenuta responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascritto e quella subordinata in ordine all’individuazione dell’oggetto della condotta.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:

2.1. erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 122, 336 e 529 c.p.p., per la mancata declaratoria di improcedibilità dell’azione penale, per mancanza di querela. Ci si vuole, al riguardo, riferire alla procura speciale conferita dall’amministratore delegato al sig. A.F., che si assume essere carente dei requisiti previsti dagli artt. 122 e 336 c.p.;

2.2. Nullità della sentenza, ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione alla notifica dell’avviso di deposito dell’estratto contumaciale della sentenza, effettuata non presso il domicilio eletto, bensì, a mezzo raccomandata presso la residenza dell’imputato;

2.3. erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento alla mancata qualificazione del fatto come tentativo. Evidenzia, al riguardo, che l’azione è stata portata a termine sotto la costante e continua vigilanza del soggetto proposto alla vigilanza che, quindi, avrebbe potuto interromperla.

2.4. inosservanza della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 597 c.p.p., comma 5 per la mancata sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria o altra sanzione sostitutivi ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53.

Motivi della decisione

3. Il ricorso deve essere rigettato, per essere infondati tutti i motivi dedotti.

3.1. Quanto al primo motivo relativo alla procedibilità dell’azione penale, rileva il Collegio che dalle stesse indicazioni contenute nel ricorso emerge che era stata conferita da parte dell’Amministratore delegato al sig. A.F. rituale procura speciale rispondente ai requisiti previsti dalla legge. Non è, difatti, richiesto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sez. 5 n. 28595 del 6/7/2007, Rv. 237594; sez. 2 n. 2754 del 16/4/2010, Rv.

247748), condivisa dal Collegio, che la procura speciale indichi specificamente i reati per i quali è conferito il potere di sporgere querela, essendo sufficiente l’indicazione generale della tipologia degli stessi, ove non implicitamente desumibile dall’oggetto sociale dell’ente. In tale direzione deve evidenziarsi che l’art. 336 c.p.p. consente che la querela venga presentata da un procuratore speciale e l’art. 122 c.p.p., nell’indicare i requisiti per una valida procura speciale, precisa che l’atto deve contenere la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce.

L’art. 37 disp. att. c.p.p. consente che la procura speciale di cui all’art. 122 citato possa essere rilasciata in via preventiva per l’eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto al quale la procura si riferisce.

Dalla lettura delle disposizioni di legge richiamate si evince che deve essere indicato con molta precisione, nell’atto di conferimento della procura speciale, l’oggetto per il quale vengono conferiti poteri tanto rilevanti; è necessario anche indicare con precisione i fatti ai quali la procura si riferisce.

E’ evidente che le precisazioni indicate sono dal legislatore richieste al fine di evitare che il procuratore speciale travalichi i limiti del mandato, tradendo in tal modo la volontà del mandante.

Insomma il legislatore, in ipotesi come quella del caso di specie, vuole che la volontà della parte lesa di rimuovere gli ostacoli alla procedibilità per un determinato reato sia del tutto chiara e specifica, ovvero riferita a fatti specificamente indicati nella procura.

L’art. 37 disp. att. c.p.p. conferisce la facoltà all’avente diritto di rilasciare procure speciali preventive nella eventualità che si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto al quale la procura si riferisce.

Tale norma si riferisce, evidentemente, alle strutture complesse che prevedono vari luoghi nei quali si esercita la produzione e la vendita, ovvero la attività della società o dell’Amministrazione.

Ebbene in ipotesi siffatte il legislatore, consapevole della difficoltà di attivare le procedure necessarie per pervenire al rilascio di una procura speciale, ha previsto una semplificazione riconoscendo al titolare del diritto la possibilità di rilasciare una procura speciale in via preventiva.

In ipotesi del genere il mandatario potrà agire soltanto quando si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto – nel caso specifico presentazione della querela – che siano stati specificamente indicati nell’atto con il quale sia stata rilasciata la procura speciale.

Ritornando al caso di specie, osserva il Collegio che, quando sia precisato, nella procura speciale rilasciata in via preventiva, che la facoltà di proporre querela è esercitabile da parte del procuratore quando si verifichino fatti previsti dalla legge come reato in danno della società, si deve ritenere che la condizione richiesta dall’art. 122 c.p.p., – determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce – si sia verificata.

Infatti l’oggetto della procura speciale è costituito dal mandato a proporre querela, mentre i fatti ai quali la procura si riferisce sono i reati commessi in danno della società nel magazzino ai cui è preposto il procuratore. Tale orientamento ha trovato conferma in una recente decisione delle sezioni unite di questa Corte (Sez. U. n. 40354 del 18/7/2013).

3.2. Quanto poi alla dedotta nullità della sentenza impugnata, per omessa notifica dell’estratto contumaciale, rileva il Collegio che l’estratto contumaciale della sentenza di appello è stato notificato presso il luogo di residenza dell’imputato, essendo stato assicurata la conoscenza effettiva dell’atto da parte dello stesso, il quale ha proposto tempestivamente ricorso per Cassazione. Si è verificata, quindi, l’ipotesi di sanatoria della nullità prevista dall’art. 183 c.p.p., lett. b), essendosi la parte avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo era preordinata. In tal senso deve affermarsi che la notificazione dell’estratto della sentenza pronunciata in contumacia dell’imputato è finalizzata ad assicurare la conoscenza della decisione da parte di quest’ultimo e la possibilità di proporre impugnazione avverso la stessa; e ciò è effettivamente avvenuto, pur essendo la notificazione stata eseguita non presso il domicilio eletto, ma presso la residenza dell’imputato, in tal senso la costante giurisprudenza di questa Corte (sez. U n. 119 del 27/10/2004, Rv. 229540; sez. 6 n. 3895 del 4/12/2008, Rv.

242641), condivisa dal Collegio, ha affermato che la notificazione della citazione dell’imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anzichè presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di "omissione" della notificazione ex art. 179 c.p.p., ma da luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell’art. 178 c.p.p., lett. c) soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all’art. 179 c.p.p., comma 1, rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo. Nel caso di specie risulta che l’atto è stato consegnato a persona delegata al ritiro.

2.3. Passando al terzo motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica del fatto, la relativa questione, integrante in astratto solo in vizio di violazione di legge, non è stata proposta con i motivi di appello e, pertanto, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, non può essere sollevata per la prima volta dinanzi a questa Corte di legittimità. Si tratta, come stabilito da questa Corte nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 606 c.p.p., comma 3 per asserito contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. (sez. 2 n. 40240 del 22/11/2006, Rv.

235504), di una ragionevole regolamentazione del diritto di ricorrere per cassazione per violazioni di legge dettata da ragioni di funzionalità dell’intero sistema delle impugnazioni, in virtù delle quali tale specifica impugnazione è ammissibile solo ove la parte abbia inteso adire i tre gradi di giudizio.

2.4. Quanto, infine, al quarto motivo di ricorso, è lo stesso ricorrente a richiamare la giurisprudenza che il Collegio ritiene di condividere (sez. 4 n. 31024 del 10/1/2002, Rv. 222313; sez. 6 n. 35912 del 22/5/2009, Rv. 245372), in ordine alla non applicabilità, d’ufficio, della sanzione sostitutiva della pena detentiva ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53; difatti l’art. 597 c.p.p., comma 5 norma di carattere eccezionale introducente una deroga al principio generale dell’effetto devolutivo dell’appello stabilito dal primo comma del medesimo art. 597, contiene l’indicazione tassativa delle facoltà attribuite d’ufficio al giudice d’appello e tra queste non rientra quella prevista dal citato art. 53.

4. Al rigetto dell’impugnazione proposta consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013

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