Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44343

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 7/1/2013, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Torino sez. dist. di Moncalieri con la quale C.R. era stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 646 c.p., art. 61 c.p., n. 11 e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di titolarità delle somme oggetto del reato.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando il seguente motivo di gravame:

inosservanza o erronea applicazione di legge nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’individuazione della persona offesa titolare del diritto di proporre querela ai sensi dell’art. 120 c.p.. Si assume, al riguardo, che le persone offese siano da individuare nei clienti delle autovetture i quali consegnavano al C. il denaro a titolo di acconto e non nella società per la quale il ricorrente prestava la sua attività lavorativa come venditore. Si eccepisce, inoltre, l’insussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11, perchè non sussisterebbe un rapporto fiduciario fra il singolo cliente ed il ricorrente, con la conseguenza che il reato non era perseguibile d’ufficio.

Motivi della decisione

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su motivi manifestamente infondati. Segnatamente deve ritenersi puntuale in fatto e corretta in diritto la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla questione relativa alla titolarità delle somme di cui il ricorrente si era appropriato. In tal senso la Corte territoriale ha evidenziato che l’imputato agiva in nome e per conto della Concessionaria, operando nella sede della stesse, ricevendo dai clienti le somme, non certo a titolo personale, ma quale acconto per l’acquisto di autovetture. Lo stesso ha consapevolmente tenuto un comportamento, oggettivamente, eccedente le facoltà ricomprese nel titolo del proprio possesso ed incompatibile con il diritto della concessionaria ad incassare le somme versate dai clienti per l’acquisto delle autovetture.

Con riferimento poi alla circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11, la Corte territoriale si è adeguata alla giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, in base alla quale per la sussistenza dell’aggravante di abuso di relazioni di prestazioni d’opera non è necessario che il rapporto intercorra direttamente tra l’autore del fatto e la persona offesa, essendo sufficiente che l’agente si sia avvalso dell’esistenza di tale relazione, nel senso che l’esistenza del rapporto di prestazione d’opera gli abbia dato l’occasione di commettere il reato in danno di altri soggetti, agevolandone l’esecuzione (sez. 5 n. 10460 del 24/6/1999, Rv.

214465).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dell’imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15307

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Svolgimento del processo

Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Milano ha rigettato il ricorso proposto da B.A. in data 24 giugno 2009, avente ad oggetto la domanda di equa riparazione per la violazione della durata ragionevole di un procedimento instaurato davanti al TAR del Lazio, e non ancora concluso.

La corte territoriale ha rilevato in primo luogo che il ricorrente non avrebbe documentato in maniera adeguata (producendo soltanto la stampa di una pagina del sito internet del TAR del Lazio) di aver proposto istanza di prelievo, aggiungendo che, in ogni caso, dal 19 ottobre 2009 – data di presentazione di detta istanza – fino al 14 ottobre 2009, era maturato un periodo inferiore a tre anni, da utilizzare come parametro per la durata ragionevole del processo, ragion per cui non sarebbe emerso alcun pregiudizio indennizzabile ai sensi della L. n. 89 del 2001.

Per la Cassazione di tale decisione il B. propone ricorso, affidato a due motivi ed illustrato da memoria.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 6 Cedu, nonchè della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si sostiene che solo con il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, è stata introdotta la condizione di procedibilità costituita, ai fini della proposizione della domanda di riparazione, dalla previa presentazione dell’istanza di prelievo nell’ambito del procedimento presupposto; la corte territoriale, d’altra parte, senza neppure richiamare tale norma, avrebbe disatteso il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e della stessa Corte di Strasburgo, circa l’irrilevanza, se non ai fini dell’apprezzamento dell’entità del pregiudizio, della presentazione dell’istanza di prelievo.

Con il secondo motivo si denuncia insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla prova dell’avvenuta presentazione dell’istanza, sia perchè il documento prodotto era stato estratto dal sito ufficiale del Tribunale amministrativo, sia perchè la Corte di appello dispone di poteri istruttori in forza dei quali non è consentito attribuire carenze di natura probatoria alla parte istante.

Il ricorso deve essere accolto nei seguenti termini.

Premesso che la domanda di riparazione è stata presentata in epoca successiva all’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, che all’art. 54, comma 2 ha introdotto la preclusione, ai fini della proponibilità della domanda di riparazione se nel giudizio presupposto di natura amministrativa sia stata presentata istanza di prelievo, deve ribadirsi l’orientamento di questa Corte secondo detta l’innovazione non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere; potendo rilevare la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo, entro i limiti dell’equità, sulla determinazione dell’entità dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 c.c., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 e 28428 del 2008 14753 del 2010, nonchè l’ordinanza n. 5317 del 2011). E’ stato tuttavia di recente precisato che – relativamente ai giudizi per equa riparazione promossi nel periodo dal 25 giugno 2008 al 15 settembre 2010 – il ricorrente in equa riparazione per irragionevole durata di un processo amministrativo, iniziato prima del 25 giugno 2008 e ancora pendente a tale data, non ha diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata di detto processo a far data dal 25 giugno 2008, ma può far valere e realizzare tale diritto per il periodo precedente a tale data, in quanto, trattandosi di norma finalizzata a sollecitare il giudice del processo amministrativo alla sua definizione in tempi più brevi rispetto al tempo già trascorso, al fine o di impedire tout court la violazione del termine di ragionevole durata dello stesso o, comunque, di ridurre l’entità della durata irragionevole e, quindi, la misura dell’indennizzo eventualmente dovuto, la sua formulazione mostra inequivocabilmente che la (previa) presentazione dell’istanza di prelievo nel processo amministrativo è prefigurata dal legislatore siccome "presupposto processuale" della domanda di equa riparazione, presupposto che deve quindi sussistere al momento del deposito del ricorso per equa riparazione (Cass., 13 aprile 2012, n. 5914).

Dovendo entro tali limiti trovare accoglimento il primo motivo, appare evidente la rilevanza della questione inerente alla prova dell’avvenuta presentazione dell’istanza di prelievo, con riferimento alla riparazione del pregiudizio relativo alla durata non ragionevole del procedimento nel periodo successivo al 25 giugno 2008.

Sotto tale profilo deve rilevarsi l’erroneità del rilievo circa l’insufficienza probatoria attribuita alla parte in merito alla documentazione di una circostanza relativa allo svolgimento del procedimento presupposto, In proposito deve richiamarsi il principio, ormai consolidato, secondo cui nel procedimento previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, l’onere della parte istante è limitato alla semplice allegazione dei dati relativi alla sua posizione nel processo (data iniziale, data della definizione, eventuale articolazione nei diversi gradi), e non anche alla produzione degli atti posti in essere nel processo presupposto (Cass., n. 16836 del 2010; Cass., nn. 20403 e 17249 del 2006, Cass., n. 21093 del 2005;

Cass., nn. 19084 e 7258 del 2004).

La Corte di appello, anche in virtù del principio contenuto nell’art. 738 c.p.c., u.c., e, in ogni caso, per effetto della disposizione contenuta nella L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, non avrebbe potuto rilevare una carenza probatoria, senza giustificare con congrua motivazione, a fronte di una formale richiesta di acquisizione del fascicolo del procedimento presupposto, il mancato esercizio del relativo potere di iniziativa, tale da consentirne il superamento (Cass., 21 settembre 2005, n. 18603).

Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato, con rinvio alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, procederà all’esame della domanda applicando i principi sopra indicati, provvedendo, altresì, in merito alle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 01-02-2011, n. 612

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame – notificato il 31.3.2010 e depositato il 21.4.2010 B.M., titolare della patente di guida n. -omissis- -cat."B" rilasciata dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Napoli in data 20.6.2005, ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, il decreto prot. n. 35944/PAT/AREA III^ TER dell’1.2.2010, in epigrafe, notificato il 9.2.2010, con cui la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, visti l’art. 102 C. d S., l’art. 1 septies della legge n. 726/82 ed il decreto del Ministro dell’Interno del 23.12.91" aveva revocato la suddetta patente (ed ogni altra eventuale patente), il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli ed il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori rilasciatigli.

A sostegno del gravame l’interessato ha dedotto attraverso sette censure profili di incompetenza, violazione di legge (art. 1septies D.L. 6.9.1982, n. 629; art. 120 codice della strada; L. n. 241/1990, in particolare artt. 3, 7 e ss., 24, nonché principio di pubblicitàtrasparenza dell’azione amministrativa; artt. 4 e 24 Cost.) e di eccesso di potere (per perplessità, carenza dei presupposti, difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria, arbitrarietà, manifesta erroneità, inopportunità ed inadeguatezza).

In particolare nelle prime due censure parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1septies del D.L. 6.9.1982, n. 629 conv. nella legge n. 726 del 1982, in relazione all’incompetenza (prima censura) ed all’eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto assoluto di motivazione (seconda censura) atteso che il rilascio ed il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati prevederebbe un procedimento connotato da ampia discrezionalità implicante, dopo acquisite dagli Organi di Polizia le comunicazioni relative al coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, una duplice valutazione autonoma e discrezionale, tanto del Prefetto quanto dell’Amministrazione attiva competente al rilascio del titolo abilitativo (nella specie la Motorizzazione Civile), mentre, nel caso di specie, mancherebbe una valutazione autonoma e motivata del Prefetto, tesa a verificare la sussistenza di particolari elementi di fatto che sarebbero tali da poter incidere sui requisiti soggettivi necessari per ottenere o mantenere il titolo abilitativo, tanto più necessaria per la conclamata circostanza di non avere riscontrato nei confronti del B. cause ostative ai sensi dell’art. 120 C.d.S.

Nella terza censura è stata dedotta ancora una volta la violazione dell’ art. 1septies del D.L. 6.9.1982, n. 629 conv. nella legge n. 726 del 1982, in relazione al difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, attesa la mancanza di adeguata esplicitazione nell’impugnato decreto di revoca della patente delle ragioni di pubblico interesse a supporto di quest’ultimo per essersi l’Autorità Prefettizia limitata a recepire, in maniera acritica ed automatica, unicamente le segnalazioni ricevute con nota n. 9 Cat. 2/09 dal Commissariato P.S. di Posillipo che sembrerebbe rappresentare l’unico indice in base al quale sarebbe stato espresso il giudizio prognostico.

Nelle successive censure parte ricorrente si duole (oltre che l’inopportunità e l’inadeguatezza dell’impugnato provvedimento, in violazione degli artt. 4 e 24 Cost.) per la violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa garantiti dalla legge n. 241 del 1990 per non avergli consentito di interloquire relativamente alla nota informativa prefettizia antimafia contenente le valutazioni antimafia sfavorevoli a suo carico, né in sede di partecipazione al procedimento amministrativo, né a seguito di richiesta di accesso alla suddetta informativa prefettizia sul presupposto che "la documentazione degli atti relativi alle informazione delle forze dell’ordine è esclusa dall’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 4, della legge 7.8.1990, n. 241, nonché dal D.M. n. 415 del 10.5.1994 e successive modifiche ed integrazioni".

Nell’ultima censura è stata dedotta direttamente la violazione dell’art. 120 del Codice della strada, per la insussistenza (peraltro riconosciuta della medesima Amministrazione procedente) dei presupposti previsti da tale normativa per disporsi la revoca dei titoli abilitativi.

L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio sostenendo l’infondatezza del ricorso, all’uopo rivendicando un autonomo potere prefettizio di valutazione dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo abilitativo.

La Sezione con l’ordinanza n. 1062 del 20.5.2010 ha disposto incombenti istruttori.

Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2011 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato in relazione alle prime tre censure in cui sono stati dedotte la violazione dell’art.1septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, in relazione all’incompetenza (prima censura) ed all’eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto assoluto di motivazione e di istruttoria (seconda e terza censura).

2. L’impugnato provvedimento con cui si è disposta la revoca di tutti i titoli abilitativi alla guida in possesso del B. è stato adottato "pur non avendo riscontrato nei confronti del richiedente cause ostative ai sensi dell’art. 120 C. d. s." e "nell’ambito discrezionale attribuito al Prefetto dal citato art. 1 septies della legge n. 726/88 e alla luce delle informazioni acquisite dagli Organi di Polizia dalle quali si evince che il richiedente risulta gravato da elementi di controindicazione ai fini antimafia".

Infatti esso consegue alla comunicazione del 14.1.2010 con cui il Commissariato P.S. di Posillipo notificava, su invito della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, all’interessato la comunicazione di avvio del relativo procedimento nella quale si rappresentava che: "a seguito di segnalazione delle Forze dell’Ordine è risultato che nei confronti del nominato in oggetto è applicabile il disposto dell’art. 1 septies della L. n. 726/82, introdotto dalla L. n. 486/88 (normativa antimafia). In relazione a quanto sopra, detti requisiti sono stati esaminati con i poteri attribuiti al Prefetto dalla normativa citata che dà la possibilità a quest’ultimo, dopo una valutazione dell’ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, di comunicare alle Autorità competenti elementi ed altre indicazioni utili dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca dei titoli abilitativi alla conduzione di mezzi o al trasporto di persone o cose".

3. In punto di diritto ai sensi dell’art. 1septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629 ("Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa"), convertito, con modificazioni, in legge con l’art. 1 L. 12 febbraio 1982, n. 726 (articolo inserito dall’art. 2, L. 15 novembre 1988, n. 486) " l’Alto Commissario può comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell’ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati ".

4. Come confermato anche nella memoria difensiva della resistente Amministrazione depositata in data 17.5.2010 l’impugnato decreto è stato adottato ai sensi dell’art. 1 septies della legge n. 726/82, norma di carattere speciale e, quindi, prevalente sul dispositivo dell’art. 120 C.d.S. da applicarsi proprio ai fini della lotta alla criminalità organizzata e della prevenzione antimafia, che dà al Prefetto la possibilità di comunicare, tra l’altro, alle autorità competenti elementi ed altre indicazioni utili alla valutazione dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione ola revoca per i titoli abilitativi alla guida dei veicoli motoautomobilistici.

5. Si profila a tal punto l’infondatezza della prima censura nella quale è stata dedotta la violazione dell’art. 1septies del D.L. 6.9.1982, n. 629, sotto il profilo dell’incompetenza dell’Autorità Prefettizia ad esaurire ogni sorta di valutazione discrezionale laddove la suddetta norma configura una duplice competenza, da esercitarsi con valutazione autonoma e motivata, tanto del Prefetto, in merito agli elementi di fatto ed alle altre indicazioni utili che possano incidere sui requisiti soggettivi necessari per ottenere o mantenere i titoli abilitativi in parola, quanto dell’Amministrazione attiva competente al rilascio del titolo abilitativo (nella specie la Motorizzazione Civile) per le ulteriori determinazioni da assumere, secondo il proprio discrezionale apprezzamento.

6. La Sezione, considerato che, se è possibile sostenere la segretazione delle informazioni raccolte dall’Autorità di Pubblica Sicurezza per fini investigativi, non altrettanto può dirsi per la nota prefettizia, cioè la valutazione sfavorevole formulata dall’Autorità prefettizia a carico di un soggetto, con l’ordinanza n. 1062/2010 del 20.5.2010 disponeva un’incombente istruttorio per verificare se la nota informativa prefettizia contenente le valutazioni antimafia sfavorevoli a carico del B. contenesse un’autonoma valutazione dei requisiti soggettivi necessari per mantenere il titolo abilitativo in sua titolarità o si fosse limitata a recepire acriticamente le informazioni trasmesse dal Commissariato P.S. di Posillipo con la nota n. 9 Cat. 2/9 in data 19.12.2009, per farne derivare l’automatica revoca del suddetto titolo.

Tuttavia, all’esito dell’istruttoria non è emerso altra documentazione che la suddetta nota da cui emergono a carico del B. i seguenti elementi di fatto:

1) condanna nel 1966 per guida senza patente;

2) denuncia nel 2006 per violazione di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/90;

3) controllo nel luglio 2008 in compagnia di pregiudicati;

4) arresto nel giugno 2009 per concorso in tentata estorsione aggravata da finalità camorristico.

7. Orbene escluso (come evidenziato dalla medesima Autorità Prefettizia nel decreto impugnato), che la revoca possa essere stata disposta ai sensi dell’art. 120 del Codice della strada (e d’altronde il B. non risulta essere delinquente abituale, professionale o per tendenza, né essere o essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione di cui alle leggi n. 1423 del 1956 e n. 575 del 1965, né avere subito alcuna condanna per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/1990, né essere stato mai destinatario del divieto di conseguire la patente di guida di cui all’art. 75, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 309/1990), al fine di ritenere la perdita del requisiti soggettivi alcuna rilevanza possono avere i fatti sub 1), 2), 3), mentre a risultare ostativo al mantenimento del titolo de quo restano unicamente gli elementi di fatto vagliati alla luce della finalità di lotta alla delinquenza mafiosa di cui all’art. 1septies della legge n. 726/82 e, a tal riguardo, può rilevare unicamente quanto riferito nella nota informativa del Commissariato P.S. di Posillipo relativamente all’arresto del B. nel giugno 2009 per concorso in tentata estorsione aggravata da finalità camorristica, sul punto ragguagliandosi nel senso che: "Non può escludersi che lo stesso abbia legami con clan camorristico in quanto in data 19.6.2009 venne arrestato per tentata estorsione aggravata in concorso con tale Mendozza Ciro che risulta essere stato condannato dal Tribunale di Napoli con sentenza del 23.10.2003 per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. essendo stata riconosciuta la sua partecipazione ad una organizzazione a delinquere di stampo camorristico nota come gruppo Posillipo, facendo parte al cartello di organizzazioni camorristiche conosciuto come alleanza di Secondigliano".

Pertanto, non essendovi riferimenti a condotte di vita, a frequentazioni, a rapporti di parentela, ma solo alla pendenza di un procedimento penale in fase dibattimentale si versa in una fattispecie in cui il pericolo di infiltrazione o di condizionamento mafioso è stato attinto integralmente ed esclusivamente da una fattispecie oggetto di accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria penale.

8. Tuttavia, nel caso del ricorrente – come documentato dalla sua difesa in giudizio – l’esito del procedimento penale che lo ha riguardato ha accertato l’estraneità dello B. all’episodio della tentata estorsione aggravata, atteso che con la sentenza n. 541/2010 del G.U.P. del Tribunale di Napoli ha accertato che, allorquando è stata formulata la richiesta estorsiva il B., non era insieme al Mendozza, ritenuto responsabile esclusivo del reato.

Se dunque al ricorrente alcuna tentata estorsione aggravata dalla finalità camorristico può essere addebitata, gli elementi individuati dal Commissariato P.S. di Posillipo e dalla Prefettura, indicanti il pericolo di collegamento tra il B. e la criminalità mafiosa, finiscono con il perdere ogni consistenza.

9. Invero – come ben rilevato dalla difesa del ricorrente – con l’informativa antimafia il Prefetto è chiamato ad esercitare un potere decisionale assai delicato, dovendo garantire l’equilibrio tra opposti interessi che fanno capo, da un lato, alla presunzione di innocenza di cui all’art. 27 Cost. ed alle libertà costituzionalmente garantire, e, dall’altro, alla efficace repressione della criminalità organizzata. Attesa l’autonomia del procedimento amministrativo rispetto a quello giurisdizionale penale, se da un lato non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, dall’altro, per evitare il travalicamento di uno Stato di Polizia e salvaguardare i principi di legalità e certezza del diritto, occorre che siano individuati idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con le predette associazioni (Cfr. T.A.R. Campania, Sez. III, 21 ottobre 2001, n. 4553; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 23 novembre 2000, n. 1957).

Ciò vale ancor più nei casi in cui l’informativa antimafia sia fondata esclusivamente sulla contestazione di un reato per il quale sia emessa una sentenza di assoluzione non potendo la Pubblica Amministrazione sindacare o mettere in discussione gli accertamenti fattuali o le decisioni adottate in sede penali all’esito di un’istruttoria condotta avvalendosi di strumenti di indagine probatoria che non trovano analogo riscontro in altri sedi amministrative o giurisdizionali.

Ne deriva che il fatto che abbia trovato smentita all’esito di un procedimento penale non può esser richiamato per assumere nel suo oggettivo accadimento capacità qualificatoria dal punto di vista dell’informativa antimafia (Cfr. C.di S., Sez. V, n. 491/2008 del 12 febbraio 2008; n. 2828 del 31 maggio 2007; n. 4135 del 27 giugno 2006): in tale ipotesi la valutazione preventiva e sintomatica viene a recedere a fronte del più rigoroso ed esaustivo accertamento cui sono stati sottoposti nella sede processuale gli elementi sui quali la valutazione dell’Autorità amministrativa preposta alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ha trovato sostegno (Cfr. C. di S., Sez. VI, 3 settembre 2009, n. 5194).

Afferma ancora efficacemente il Consiglio di Stato con la decisione n. 7381/2009 che: " E’ vero che le segnalazioni antimafia si basano su elementi informativi incompleti, che non possiedono un’immediata rilevanza sul piano penale, tanto da non poter essere utilizzati al fine di formulare un’accusa da sostenere nel processo.

Peraltro, il principio appena rilevato si basa sull’attuale impossibilità di accertare adeguatamente la fondatezza degli elementi raccolti al fine dell’esercizio dell’azione penale ovvero sull’esistenza di elementi sicuramente irrilevanti sotto il profilo penale, ma comunque tali da far ipotizzare una situazione nella quale la criminalità organizzata si sia comunque avvalsa dell’opera di cittadini ad essa estranei, che quindi sono oggettivamente coinvolti e ad essa hanno fornito delle utilità.

Elementi indiziari, quindi, giustificano l’adozione dei provvedimenti di prevenzione dell’infiltrazione mafiosa.

Peraltro, tale effetto deve essere escluso laddove sia positivamente dimostrata l’infondatezza degli indizi raccolti.

Nel caso di specie, gli elementi raccolti dall’Amministrazione hanno portato alla formulazione di un’accusa, la cui fondatezza è stata esclusa al termine del processo (……….) ", concludendo nel senso che le informative di cui si tratta si basano su un presupposto dimostratosi erroneo (in termini analoghi, C. di S., Sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3646).

10. Ancor più esplicitamente il T.A.R. Campania, Sez. I, con la sentenza n. 3917/2003 ha avuto modo di rilevare che, se le esigenze di prevenzione sono sicuramente sufficienti a sorreggere la misura interdittiva anteriormente al vaglio panprocessuale delle accuse, non altrettanto possono bastare a "vincere" la stessa assoluzione dalle accuse che sia stata pronunciata a seguito di dibattimento dal giudice penale, con formula assolutoria piena (nella specie, non aver commesso il fatto), con la conseguenza che l’informativa antimafia oggetto di impugnazione è illegittima per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria e motivazione.

Pur negli ampi e penetranti poteri conferiti al Prefetto, quale massima Autorità di Pubblica Sicurezza e di Polizia di prevenzione nella Provincia, derivanti dalla normativa antimafia di cui al decreto legge 629 del 6 settembre 1982, convertito in L. 12 ottobre 1982, n. 726, non è sufficiente un’istruttoria che si limiti al recepimento mero delle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria, allorquando, come nel caso in esame, le risultanze degli accertamenti penali – e quelli posti a base di una mera richiesta di misura di prevenzione, rimasta senza seguito – risultino superati e resi inutili dall’intervenuta assoluzione con formula piena, pronunciata a seguito di dibattimento, dinanzi al competente giudice penale.

In una situazione in cui le misure interdittive si basano unicamente su un accertamento penale ed in assenza di alcuna argomentazione circa il permanere di motivi per ritenere ancora sussistente il pericolo di condizionamento mafioso, pur dopo intervenuta la sentenza di assoluzione, gli atti di indagine relativi a tale procedimento inevitabile, sotto questo profilo, il difetto di motivazione (Cfr. T.A.R. Campania, Sez. III, n. 9115/2007).

11. Pertanto deve fondatamente ritenersi che, nella fattispecie, l’Amministrazione procedente, esercitando un potere di autotutela in base ad un’istruttoria inadeguata e basata su erronea valutazione dei fatti acquisiti e non rendendo edotta degli esiti della stessa l’Autorità competente – nella specie la Motorizzazione Civile – per ogni ulteriore determinazione sulla base di valutazione autonoma e motivata, ha adottato un provvedimento non assistito da sufficiente motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico a sostegno della disposta revoca.

12. In definitiva, assorbita ogni altra censura, il ricorso è fondato e pertanto va accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati e con salvezza per le ulteriori determinazioni amministrative che l’intimata Amministrazione dovrà adottare tenendo conto che il provvedimento di revoca della patente di guida deve trovare il suo fondamento non su generiche ed indimostrate affermazioni, ma sul venir meno nell’interessato dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo abilitativo sulla base di una valutazione di fatti che dimostrino, all’attualità, l’esistenza di controindicazioni ai fini della normativa di prevenzione antimafia

13. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare fra le parti le spese giudiziali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 2090/2010 R.G.), proposto da B.M., lo accoglie: per l’effetto, annulla il decreto prot. n. 35944/PAT/AREA III^ TER dell’1.2.2010 e la nota n. Cat. 2/9 del 19.12.2009 del Commissariato P/S di Posillipo.

Compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Cernese, Presidente FF, Estensore

Gabriele Nunziata, Consigliere

Sergio Zeuli, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44344

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza emessa il 13.11.12 ex art. 444 c.p.p. il GUP del Tribunale di Torino applicava su richiesta delle parti a V. P. la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa, a R.R. la pena di mesi uno di reclusione ed Euro 700,00 di multa quale aumento in continuazione sulla pena già inflittagli con precedente sentenza del GIP dello stesso Tribunale e a Ru.Ro. la pena di mesi sette di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa quale aumento in continuazione sulla pena già inflittagli con precedenti sentenze emesse sempre dall’autorità giudiziaria subalpina.

Tutti e tre gli imputati rispondevano di delitti di usura.

Con la medesima sentenza il GUP del Tribunale subalpino, visto l’art. 644 c.p., u.c., disponeva la confisca per equivalente di denaro, beni e utilità nei confronti di V.P. sino a concorrenza di Euro 186.278,00 (in solido con Ru.Ro.), di Ru.

R. sino a concorrenza di Euro 386.666,00 (dei quali Euro 186.278,00 in solido con il V. ed Euro 121.436,00 in solido con il fratello R.), nonchè di R.R. sino a concorrenza di Euro 121.436,00 (in solido con il fratello Ro.).

Tramite i rispettivi difensori e con separati atti, sia V. P. che R.R. e Ru.Ro. ricorrono contro detta sentenza, di cui chiedono l’annullamento.

I R. hanno altresì presentato motivi aggiunti.

Con unico motivo di impugnazione V.P. si duole di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, non essendo emersi elementi obiettivi di colpevolezza a suo carico in ordine ai reati ascrittigli.

Nei rispettivi ricorsi e motivi aggiunti entrambi i R. investono il solo capo relativo alla confisca, lamentando:

a) violazione dell’art. 644 c.p., u.c. per essere stata ordinata una confisca per equivalente senza la necessaria specifica individuazione dei beni, da sottoporre alla misura ablativa, nella disponibilità del condannato; obiettano i ricorrenti che si può omettere la specificazione dei beni vincolabili (in assenza di idonei elementi a tal fine) solo in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente e non di confisca per equivalente;

diversamente, ovvero rimettendosi la successiva individuazione dei beni al PM quale organo dell’esecuzione ex art. 655 c.p.p. e ss.

(come ha fatto l’impugnata sentenza), il condannato potrebbe vedersi eventualmente privato anche di beni legittimamente acquistati dopo la condanna e si troverebbe nell’impossibilità di contestare la scelta del PM medesimo in ordine ai beni da apprendere, considerato che gli sarebbero preclusi sia i mezzi ordinali di impugnazione (visto il passaggio in giudicato della sentenza) sia lo strumento dell’incidente di esecuzione, atteso che la scelta dei beni non riguarderebbe nè l’esistenza nè l’esecutività del titolo;

b) violazione dell’art. 644 c.p. e vizio di motivazione nella parte in cui l’impugnata sentenza ha disposto la confisca di un importo pari agli interessi usurati asseritamente percepiti dall’imputato, nonostante che essi – in realtà – non fossero del tutto dimostrati alla luce delle risultanze in atti e che, anzi, la stessa memoria depositata dal PM all’udienza del 30.10.12 desse atto che non tutti gli interessi usurari promessi erano stati poi percepiti; pertanto, la confisca risultava parametrata all’ammontare degli interessi promessi e di quelli percepiti, mentre avrebbe dovuto essere limitata soltanto a questi ultimi.

Il solo Ru.Ro. denuncia:

c) vizio di motivazione sulla confisca dei vantaggi usurari per Euro 386.666,00, disposta nonostante che tali vantaggi usurari del delitto di cui al capo Z24) della rubrica – concernenti Ra.Fr.

come persona offesa – fossero stati già oggetto di calcolo e di confisca con la sopra ricordata precedente sentenza di condanna emessa il 23.2.10, inerente sempre al delitto di usura commesso ai danni della stessa persona offesa Ra.Fr.;

d) vizio di motivazione nella parte in cui la gravata pronuncia non ha disposto la confisca di un immobile sito nel Comune di (OMISSIS) (del valore complessivo di Euro 813.000,00) per Euro 67.884,00 quale residuo del valore di Euro 745.116,00 (pari al totale dei vantaggi usurari discendenti dalle contestazioni elevate nel procedimento principale svoltosi a suo carico), immobile per il quale la confisca era stata già ordinata nel procedimento definito con sentenza 23.2.10; tale doglianza viene mossa, nel secondo motivo aggiunto, anche sotto forma di denunciata violazione dell’art. 644 c.p. se interpretato nel senso dell’ammissibilità d’una confisca per equivalente in mancanza di identificazione dei beni da apprendere, nonostante che nel caso di specie ve ne fossero di individuabili, come il summenzionato immobile sito nel Comune di (OMISSIS).

Motivi della decisione

Il ricorso di V.P..

1.1 – Il ricorso del V. è inammissibile perchè con esso il ricorrente – malgrado la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. – censura (per altro in maniera del tutto generica) l’omesso proscioglimento nel merito ex art. 129 cpv. c.p.p., lamentando un difetto di motivazione a riguardo.

E’ noto, conformemente ad orientamento giurisprudenziale da cui questa Corte Suprema non ritiene di doversi discostare (v. fra le altre, Cass. n. 2076 del 28.10.2003, dep. 22.1.2004, nonchè, in motivazione da Cass. S.U. n. 18 del 25.10.95; Cass. Sez. 6, n. 8719 del 21.591, rv. 188083; Cass. 6, n. 3467 del 9.10.95 rv. 203306 e numerosissime altre), che sull’accordo delle parti ex art. 444 c.p.p. non può prevalere l’assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova, giacchè il primo rinvia solo alle cause di proscioglimento espressamente indicate dall’art. 129 c.p.p., fra le quali non può annoverarsi – appunto – quella per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova (cfr., ad es., Cass. n. 26008 del 18.5.2007, dep. 5.7.2007).

Nè varrebbe invocare l’equiparazione della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova alla insussistenza del fatto od alla sua non attribuibilità all’imputato, poichè tale equiparazione è contenuta solo nell’art. 530 c.p.p., comma 2 e nell’art. 425 c.p.p., comma 3, a norma del quale va emessa sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa nel giudizio.

Si tratta, infatti, di situazioni processualmente non assimilabili.

Nel primo caso, la pronuncia ex art. 530 c.p.p., comma 2 indica uno dei possibili punti di approdo di uno specifico momento processuale che vede le parti soffermarsi sulle proprie e altrui prove, iter soltanto al termine del quale ha senso constatare, a seconda dei casi, la sussistenza delle condizioni per emettere sentenza di condanna, come prevede l’art. 533 c.p.p., o per pronunciare sentenza di assoluzione secondo le varie formule di rito.

L’art. 425 c.p.p., a sua volta, si innesta nel complesso delle norme che governano l’udienza preliminare, nella quale l’incompletezza delle indagini può condurre solo ad una attività di integrazione probatoria del giudice (art. 422) o ad un provvedimento che dispone ulteriori indagini (art. 421 bis c.p.p.), mai ad una sentenza di non luogo a procedere per insufficienza o contraddittorietà della prova, e nella quale deve pertanto affermarsi, sulla base di una lettura dell’art. 425 c.p.p., comma 3 opportunamente coordinata con quella dei citati artt. 422 e 421 bis c.p.p., che la sentenza di non luogo a procedere per insufficienza o contraddittorietà della prova è possibile solo quando l’insufficienza o la contraddittorietà della prova non possa essere sciolta con più complete ed esaurienti indagini. Anche l’art. 425 c.p.p., comma 2 indica, quindi, uno dei possibili punti di approdo di un specifico momento processuale, quello, cioè, dell’udienza preliminare, in relazione al quale, proprio perchè è stato consentito alle parti di soffermarsi, con il giudice, sulle proprie ed altrui prove con poteri diretti o indiretti di integrazione delle eventuali carenze, ha senso la previsione della sentenza di non luogo a procedere anche per insufficienza o contraddittorietà della prova.

E’, dunque, al termine dell’udienza preliminare, ove si sia attraversato questo momento, o dopo il dibattimento, ove l’udienza preliminare sia mancata, che la mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova sono equiparate dal legislatore, attraverso la disposizione dell’art. 530 o quella dell’art. 425, alla prova negativa della sussistenza del fatto o della responsabilità dell’imputato. Ciò spiega perchè nell’udienza preliminare la predetta equiparazione può assumere rilevanza, ai fini della immediata applicazione dell’art. 129 e della prevalenza della formula assolutoria su quella di proscioglimento per estinzione del reato prevista dal comma 2 della medesima norma, solo se ed in quanto il GUP abbia accertato che la mancanza o insufficienza della prova non sia dipesa da incompletezza delle indagini e, nel dibattimento (ed in particolare nei procedimenti con citazione diretta a giudizio), soltanto al termine, dopo l’espletamento cioè delle attività necessarie per la formazione dialettica della prova.

In tale senso è anche la giurisprudenza della Corte cost., che nelle ordinanze 26.6.91 n. 300 e 18.7.91 n. 362 espressamente rileva come, prima del dibattimento, l’art. 129 c.p.p. non consente di attribuire valore alla mancanza, insufficienza e contraddittorietà della prova proprio perchè la prova non è stata ancora assunta.

Il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, governato dall’art. 444 c.p.p., e ss., è, appunto, senza dibattimento, ragion per cui il giudice non può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza (non irreversibile), insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti del fascicolo del PM proprio perchè, altrimenti, la rinuncia all’istruzione dibattimentale manifestata dal PM con l’accordo ex art. 444 c.p.p. verrebbe strumentalizzata per un fine diverso da quello proprio della norma, il tutto con indebita elusione della regola dell’obbligatorio esercizio dell’azione penale (cfr., più di recente, Cass. Sez. 3, n. 28971 del 7.6.12, dep. 18.7.12).

1.2. – In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso del V.. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.500,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

I ricorsi di R.R. e Ru.Ro..

2.1- Il motivo che precede sub a) è infondato.

Si tenga presente che, per costante giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. Sez. 3, n. 10567 del 12.7.12, dep. 7.3.13; Cass. Sez. 3, n. 7675 del 10.1.12, dep. 28.2.12; Cass. Sez. 3, n. 12580 del 25.2.10, dep. 31.3.10; Cass. Sez. 2, n. 6974 del 27.1.10, dep. 19.2.10), il giudice può anche soltanto indicare l’importo complessivo fino a concorrenza del quale dispone un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, senza specificare i beni da apprendere ove non disponga in atti di elementi idonei ad individuarli; in tal caso la loro scelta e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel provvedimento di sequestro potrà essere riservata alla fase esecutiva demandata al PM. Nulla osta a che tale principio si applichi anche al momento dell’emissione del provvedimento di confisca per equivalente (sempre che il giudice non disponga di elementi idonei ad individuare specificamente i beni da apprendere), vuoi perchè nessuna norma impone il contrario, vuoi perchè – diversamente – si verrebbe a riproporre surrettiziamente quel vincolo di pertinenzialità tra il reato e il bene da apprendere che è escluso in relazione alla confisca per equivalente (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, n. 1261 del 25.9.12, dep. 10.1.13, e – riguardo al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto in caso di delitto di usura- Cass. Sez. 1, n. 28999 del 1.4.10, dep. 23.7.10).

Le obiezioni a riguardo svolte dai ricorrenti non hanno pregio, giacchè la mancata individuazione dei beni da apprendere non significa che la loro successiva identificazione da parte del PM debba ricadere su beni legittimamente acquistati dopo la condanna.

Nè il condannato resta privo di tutela, giacchè l’art. 676 c.p.p., comma 1 prevede che in sede esecutiva possa, fra l’altro, farsi questione – sempre nel rispetto del limite invalicabile dell’intangibilità del giudicato formatosi nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione – anche in ordine alla confisca, ad esempio sulla formazione del relativo titolo esecutivo, o sull’eventuale applicazione della confisca obbligatoria non disposta in sede di merito, o sulla proprietà delle cose confiscate se non appartenenti al condannato o se rivendicate da un terzo, nonchè sull’estensione e sulle modalità esecutive della confisca stessa (cfr. Cass. Sez. 4, n. 2552 del 20.4.2000, dep. 10.5.2000).

2.2. – Va disatteso il motivo che precede sub b), ove si contesta l’ammontare dei vantaggi usurari accertati in sede di merito, doglianza la cui verifica presupporrebbe un accesso diretto agli atti da parte di questa S.C. ed una loro autonoma valutazione, il che non è consentito in sede di legittimità neppure quando la parte si limiti a contestare soltanto l’entità della misura di sicurezza applicata.

2.3. – Nemmeno il motivo che precede sub c) può essere accolto.

Si premetta che la gravata pronuncia, rigettando le obiezioni sollevate da Ru.Ro., ha espressamente escluso l’identità, anche soltanto parziale, fra le condotte illecite e i vantaggi usurari (pretesi ai danni di Ra.Fr.) di cui al capo Z24) e quelli oggetto della precedente sentenza di condanna emessa il 23.2.10.

Ora, il motivo in oggetto finisce con il rimettere in discussione non solo l’entità della confisca in sè, bensì – a monte – la condanna stessa per il delitto così come contestato al capo Z24), condanna che verrebbe ridimensionata per l’esistenza di precedente giudicato (quello di cui alla summenzionata sentenza di condanna emessa il 23.2.10), ossia per violazione dell’art. 649 c.p.p..

In pratica, sebbene non espressamente invocato in ricorso, in ipotesi si tratterebbe di fare luogo al principio del ne bis in idem limitatamente alle condotte illecite commesse ai danni di Ra.

F. e ai relativi vantaggi usurari e, per ricaduta, ciò si ripercuoterebbe anche sulla confisca per equivalente disposta ex art. 644 c.p., u.c..

Sull’astratta deducibilità, nel giudizio di cassazione, della preclusione da precedente giudicato si registrano due diversi orientamenti: per la soluzione affermativa v., da ultimo, Cass. Sez. 6, n. 47983 del 27.11.12, dep. 12.12.12; per quella negativa v., più di recente, Cass. Sez. 5, n. 9825 del 10.1.13, dep. 1.3.13.

Ma pur se si volesse aderire al primo indirizzo interpretativo, nel caso di specie resterebbe comunque dirimente il rilievo della mancata impugnazione, per violazione del divieto di bis in idem, della sentenza emessa il 13.11.12 dal GUP del Tribunale di Torino nella parte in cui, ex art. 444 c.p.p., ha applicato a Ru.Ro.

la pena anche per il delitto di cui al capo Z24) così come contestato nell’editto accusatorio.

Il giudicato progressivo ormai formatosi a riguardo impedisce in ogni caso di adottare – sulla sola misura di sicurezza – statuizioni che, in tutto o solo parzialmente, si pongano in contrasto con il giudicato medesimo nella parte relativa alla condanna per il delitto sub Z24).

2.4. – Il motivo che precede sub d) è per un verso esterno all’area dell’art. 606 c.p.p. perchè, in sostanza, sollecita un’operazione non consentita in sede di legittimità, ossia un nuovo approccio agli atti del processo per accertare se davvero era impossibile individuare (in tutto o in parte) i beni da confiscare.

Per altro verso il motivo è altresì infondato perchè, ai fini della scelta dei beni da sottoporre in concreto a sequestro o a confisca per equivalente, le preferenze o le indicazioni eventualmente espresse dal destinatario del provvedimento sono irrilevanti (cfr. Cass. Sez. Un. 41049 del 26.10.11, dep. 11.11.11).

La possibilità per l’interessato di optare per il sequestro o la confisca di un bene piuttosto che di un altro non esiste nell’ordinamento processualpenalistico ed ora neppure in quello processualcivilistico, come dimostra l’attuale formulazione dell’art. 517 c.p.c., come modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 5.

Nella sua formulazione originaria l’art. 517 c.p.c. disponeva che il pignoramento fosse eseguito, purchè ciò non pregiudicasse l’interesse del creditore, preferibilmente sulle cose indicate dal debitore.

Oggi, a seguito della predetta novella, la norma prevede invece che l’ufficiale giudiziario apprenda le cose che ritiene di più facile e pronta liquidazione, senza alcuna considerazione per indicazioni o preferenze segnalategli dal debitore esecutato.

2.4 – In conclusione, i ricorsi di R.R. e R. R. sono da rigettarsi.

Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso del V., che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.

Rigetta i ricorsi di R.R. e Ru.Ro., che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.