Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15308

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Svolgimento del processo

Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Milano ha rigettato il ricorso proposto da C.R. in data 5 giugno 2009, avente ad oggetto la domanda di equa riparazione per la violazione della durata ragionevole di un procedimento instaurato davanti al TAR del Lazio, e non ancora concluso.

La corte territoriale ha rilevato in primo luogo che il ricorrente non avrebbe documentato in maniera adeguata (producendo soltanto la stampa di una pagina del sito internet del TAR del Lazio) di aver proposto istanza di prelievo, aggiungendo che, in ogni caso, dal 19 ottobre 2009 – data di presentazione di detta istanza – fino al 14 ottobre 2009, era maturato un periodo inferiore a tre anni, da utilizzare come parametro per la durata ragionevole del processo, ragion per cui non sarebbe emerso alcun pregiudizio indennizzabile ai sensi della L. n. 89 del 2001.

Per la Cassazione di tale decisione il C. propone ricorso, affidato a due motivi ed illustrato da memoria.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 6 Cedu, nonchè della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si sostiene che solo con il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, è stata introdotta la condizione di procedibilità costituita, ai fini della proposizione della domanda di riparazione, dalla previa presentazione dell’istanza di prelievo nell’ambito del procedimento presupposto; la corte territoriale, d’altra parte, senza neppure richiamare tale norma, avrebbe disatteso il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e della stessa Corte di Strasburgo, circa l’irrilevanza, se non ai fini dell’apprezzamento dell’entità del pregiudizio, della presentazione dell’istanza di prelievo.

Con il secondo motivo si denuncia insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla prova dell’avvenuta presentazione dell’istanza, sia perchè il documento prodotto era stato estratto dal sito ufficiale del Tribunale amministrativo, sia perchè la Corte di appello dispone di poteri istruttori in forza dei quali non è consentito attribuire carenze di natura probatoria alla parte istante.

Il ricorso deve essere accolto nei seguenti termini.

Premesso che la domanda di riparazione è stata presentata in epoca successiva all’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, che all’art. 54, comma 2 ha introdotto la preclusione, ai fini della proponibilità della domanda di riparazione se nel giudizio presupposto di natura amministrativa sia stata presentata istanza di prelievo, deve ribadirsi l’orientamento di questa Corte secondo cui detta l’innovazione non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere; potendo rilevare la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo, entro i limiti dell’equità, sulla determinazione dell’entità dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 c.c., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 e 28428 del 2008 14753 del 2010, nonchè l’ordinanza n. 5317 del 2011). E’ stato tuttavia di recente precisato che – relativamente ai giudizi per equa riparazione promossi nel periodo dal 25 giugno 2008 al 15 settembre 2010 – il ricorrente in equa riparazione per irragionevole durata di un processo amministrativo, iniziato prima del 25 giugno 2008 e ancora pendente a tale data, non ha diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata di detto processo a far data dal 25 giugno 2008, ma può far valere e realizzare tale diritto per il periodo precedente a tale data, in quanto, trattandosi di norma finalizzata a sollecitare il giudice del processo amministrativo alla sua definizione in tempi più brevi rispetto al tempo già trascorso, al fine o di impedire tout court la violazione del termine di ragionevole durata dello stesso o, comunque, di ridurre l’entità della durata irragionevole e, quindi, la misura dell’indennizzo eventualmente dovuto, la sua formulazione mostra inequivocabilmente che la (previa) presentazione dell’istanza di prelievo nel processo amministrativo è prefigurata dal legislatore siccome "presupposto processuale" della domanda di equa riparazione, presupposto che deve quindi sussistere al momento del deposito del ricorso per equa riparazione (Cass., 13 aprile 2012, n. 5914).

Dovendo entro tali limiti trovare accoglimento il primo motivo, appare evidente la rilevanza della questione inerente alla prova dell’avvenuta presentazione dell’istanza di prelievo, con riferimento alla riparazione del pregiudizio relativo alla durata non ragionevole del procedimento nel periodo successivo al 25 giugno 2008.

Sotto tale profilo deve rilevarsi l’erroneità del rilievo circa l’insufficienza probatoria attribuita alla parte in merito alla documentazione di una circostanza relativa allo svolgimento del procedimento presupposto, In proposito deve richiamarsi il principio, ormai consolidato, secondo cui nel procedimento previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, l’onere della parte istante è limitato alla semplice allegazione dei dati relativi alla sua posizione nel processo (data iniziale, data della definizione, eventuale articolazione nei diversi gradi), e non anche alla produzione degli atti posti in essere nel processo presupposto (Cass., n. 16836 del 2010; Cass., nn. 20403 e 17249 del 2006, Cass., n. 21093 del 2005;

Cass., nn. 19084 e 7258 del 2004).

La Corte di appello, anche in virtù del principio contenuto nell’art. 738 c.p.c., u.c., e, in ogni caso, per effetto della disposizione contenuta nella L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, non avrebbe potuto rilevare una carenza probatoria, senza giustificare con congrua motivazione, a fronte di una formale richiesta di acquisizione del fascicolo del procedimento presupposto, il mancato esercizio del relativo potere di iniziativa, tale da consentirne il superamento (Cass., 21 settembre 2005, n. 18603).

Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato, con rinvio alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, procederà all’esame della domanda applicando i principi sopra indicati, provvedendo, altresì, in merito alle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 01-02-2011, n. 613

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 2.4.1992 e depositato il giorno 24 successivo G.M. e P.A., comproprietari di un appezzamento di terreno nel Comune di Qualiano (NA), hanno impugnato, innanzi a questo Tribunale, gli atti come in epigrafe individuati, prodromici (deliberazione del Consiglio Comunale di Qualiano n. 61 del 3.4.1990 di approvazione del progetto generale, integrata dalla successiva deliberazione n. 156 del 12.12.1991) consequenziali ed attuativi inerenti ad una procedura espropriativa attivata dal Comune predetto al fine di realizzare un Asilo Nido, allo stato, pervenuta all’occupazione di urgenza, disposta con decreto sindacale n. 71/92 dell’8.1.1992.

A sostegno del gravame gli interessati hanno dedotto le seguenti censure:

1) Violazione della normativa legale regolante le procedure espropriative, atteso che, nella fattispecie, mancherebbe la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza, non potendo attribuirsi una tale valenza alle delibere di Consiglio Comunale n. 61/90 e n. 156/91, che non espliciterebbero un intento in tal senso e sarebbero sprovviste dei requisiti formali e sostanziali richiesti a tal uopo dalla vigente normativa (L. n. 1/78, art. 1 e L. R. n. 51/78 e L.R. Campania, n. 51/78, art. 35);

2) Violazione dell’art. 13 L. 25 giugno 1865, n. 2359 e succ. modificazioni, in quanto, pur a voler attribuire valore di dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza agli atti consiliari n. 61/90 e 156/91, gli stessi sarebbero egualmente illegittimi, per non essere stati indicati in essi i termini di cui all’art. 13 rubricato,alla stregua di quanto rilevato dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

3) Violazione degli artt. 32 e 35 L. n. 142/1990 – Incompetenza;

4) Violazione della strumentazione urbanistica – Violazione dell’art. 1 L. n. 1/78 ed art. 22 L.R. n. 51/785);

5) Incompetenza sindacale;

6) Eccesso di potere (per sviamento, difetto di motivazione ed illogicità); Violazione artt. 2 e ss. L. n. 241/1990;

7) Violazione art. 55 L. n. 142/1990;

8) Violazione artt. 10 ed 11 L. n. 865/71;

Si è costituito in giudizio il Comune di Qualiano sostenendo l’infondatezza del ricorso, all’uopo, analiticamente controdeducendo alle avverse censure.

Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2011 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente deve prendersi atto che il difensore delle parti ricorrenti ha dichiarato la persistenza nei propri assistiti dell’interesse alla definizione del presente giudizio.

2. Ciò premesso, nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

3. Al riguardo rilievo assorbente assume la seconda censura nella quale è stata dedotta la violazione dell’art. 13 della legge fondamentale 25 giugno 1865, n. 2359 e succ. modificazioni.

4. La fissazione dei termini iniziali e finali dei lavori e delle espropriazioni prevista dall’art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 costituisce una componente essenziale ed indefettibile della pubblica utilità dell’opera, cosi come dichiarata, nel senso che l’opera può acquisire e conservare il suddetto carattere, in modo da legittimarsi la compressione del bene del privato ed il sacrificio allo stesso arrecato, unicamente entro i limiti temporali certi e predeterminati.

Siffatta prescrizione ha evidente funzione garantistica, nel senso che costituisce la riprova dell’attualità dell’interesse pubblico che si viole soddisfare e della serietà ed effettività del progetto, con la conseguenza che i termini in parola devono essere indicati anche quando la pubblica utilità derivi direttamente dalla legge, nel qual caso devono essere fissati nel primo atto con il quale l’Amministrazione manifesta in concreto la sua intenzione di esercitare il potere espropriativo (Cfr. C. di S., Sez. IV, 31.3.1990, n. 243).

Pertanto non può ammettersi che sul bene del privato sia impressa la qualità giuridica necessaria per renderlo assoggettabile a procedura ablativa, mentre ancora non siano stati fatti decorrere i termini suddetti, altrimenti venendosi a determinare un’illegittima soggezione del proprietario il quale si troverebbe esposto ad un potere ablatorio praticamente esercitabile ad libitum, senza alcuna delimitazione temporale.

5. Nella fattispecie come rilevato nella impugnata deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 3 aprile 1990, recante "Approvazione progetto generale Asilo Nido", la procedura espropriativa in esame è stata attivata ai sensi delle leggi n. 1/78 e della lege regionale n. 51/78, art. 35, con la duplice conseguenza che l’approvazione del progetto per la costruzione dell’asilo nido costituisce variante al Programma di Fabbricazione e ed, al tempo stesso, equivale a dichiarazione implicita di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ex lege.

Pertanto non può condividersi quanto argomentato dai ricorrenti nella prima censura secondo cui non potrebbe attribuirsi valore di dichiarazione di pubblica utilità alla suddetta delibera di approvazione del progetto definitivo non risultando esplicitato una espressa ed univoca manifestazione di intenti in tal senso.

Sotto tale profilo la successiva delibera n. 156 del 12.12.1991 si presenta meramente integrativa della prima, al fine di dare concreta attuazione al progettato intervento, mediante l’adozione degli atti espropriativi, ad iniziare dal decreto di occupazione anticipata d’urgenza preordinata all’esproprio di cui al decreto sindacale n. 71/92 dell’8.1.1992.

6. Tuttavia un vizio di fondo inficia la legittimità della deliberazione del Consiglio Comunale di Qualiano n. 61 del 3.4.1990, come integrata da quella successiva n. 156 del 12.12.1991, non essendo stati indicati i termini iniziali e finali dei lavori e delle espropriazioni previsti dall’art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

In particolare il Consiglio Comunale, nella delibera n. 156 del 12.12.1991, richiamata la propria precedente deliberazione n. 61 del 3.4.1990, concernente l’approvazione del progetto generale di costruzione di un Asilo Nido, al dichiarato fine di "procedere all’integrazione del predetto provvedimento onde rendere possibile l’occupazione in via temporanea in via temporanea e d’urgenza degli immobili destinati alla costruenda opera", si è premurato unicamente di precisare alcuni dettagli finanziari dell’opera ed allegare il piano particellare di esproprio, necessario al fine di consentire la giuridica e materiale delimitazione dell’area interessata dall’intervento espropriativo, ma, ancora una volta, ha omesso di indicare i fondamentali termini di inizio e fine dei lavori e delle espropriazioni previsti dal citato 13.

7. Come ammesso in giudizio dal medesimo Comune di Qualiano nella memoria di costituzione "i termini risultano fissati con il decreto n. 71/92, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 156 del 12.12.1991", con l’evidente intento di porre rimedio alla insanabile omissione commessa in entrambe le delibere; tuttavia, per le anzidette ragioni – contrariamente a quanto ritenuto dal Comune che resiste in giudizio – da ciò non potrebbe farsene derivare la salvaguardia della ratio dell’istituto dei termini in parola.

Infatti, stante la ratio garantistica di tali termini, neppure è possibile una sanatoria con efficacia ex tunc mediante convalida, né ex nunc mediante integrazione postuma dell’atto incompleto in caso di omessa indicazione del termine iniziale e finale del procedimento espropriativo nel primo atto medesimo.

8. Infine, a dirimere ogni dubbio al riguardo, punto fermo in giurisprudenza è la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 26.8.1991, per la quale: " Ai sensi della L.R. Campania 31.10.1978, n. 51, come già a norma dell’art. 13 L. 25 giugno 1865, n. 2359, la fissazione dei termini iniziali e finali del procedimento espropriativo deve avvenire nel primo atto del procedimento nel quale tale esternazione può avvenire che, nel caso di dichiarazione implicita di pubblica utilità a norma dell’art. 1, primo comma, L. 3 gennaio 1978, n. 1, deve rinvenirsi nell’approvazione del progetto ".

9. Dalla illegittimità delle delibere consiliari n. 61 del 3.4.1990 e n. 156 del 12.12.1991 ne deriva la illegittimità, per invalidità derivata, anche del decreto sindacale di occupazione n. 71/92 dell’8.1.1992 che, rispetto alle citate delibere si presenta meramente consequenziale ed attuativo.

10. In definitiva, ogni altra censura assorbita, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

11. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare fra le parti le spese giudiziali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 3861/1992 R.G.) proposto da G.V. e G.V., quali eredi di G.M. ed A.P., lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso impugnati.

Compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Cernese, Presidente FF, Estensore

Gabriele Nunziata, Consigliere

Sergio Zeuli, Primo Referendario
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44345

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- con decreto del 28.12.12 il GIP del Tribunale di Tivoli ha disposto de plano l’archiviazione del procedimento nei confronti di ignoti, instaurato a seguito di denuncia-querela proposta da A.G.B. per il reato di cui all’art. 635 c.p., nonostante la tempestiva opposizione della denunciante-querelante alla richiesta di archiviazione da parte del PM. A.G.B. ricorre contro detto decreto lamentandone la nullità per violazione dell’art. 410 c.p.p., comma 3 per omessa fissazione dell’udienza camerale.

2 – Il ricorso è inammissibile.

Alla stregua di diffuso orientamento giurisprudenziale di questa S.C., in presenza di opposizione della persona offesa il GIP può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano solo ricorrendo due condizioni e cioè l’infondatezza della notizia di reato e/o l’inammissibilità dell’opposizione medesima dovuta o alla mancata indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova (cfr., ad es., Cass. n. 11524 dell’8.2.2007, dep. 16.3.2007; Cass. n. 16505 del 21.4.2006, dep. 15.5.2006; Cass. n. 47980 del 1. 10.2004, dep. 10.12.2004; Cass. n. 23624 del 1.4.04, dep. 20.5.04; Cass. n. 10682 del 5.2.2003, dep. 7.3.2003; Cass. S.U. n. 2 del 14.2.96, dep. il 15.3.96) o al fatto che i nuovi atti di indagine, pur sollecitati, tuttavia non hanno pertinenza e specificità ai fini dell’accertamento penale.

Altro è – invece – la ritenuta superfluità delle ulteriori indagini, di per sè inidonea a negare il contraddittorio mediante fissazione dell’udienza camerale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 9184 del 14.1.09, dep. 2.3.09).

In altre parole, il giudizio di inammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione può riguardare, oltre agli aspetti strettamente formali, come la tempestività e la ritualità dell’opposizione, soltanto la pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti, con riferimento sia al tema, sia alla fonte di prova, restando – invece – preclusa una valutazione prognostica della loro rilevanza ai fini della fondatezza della notizia di reato, che va invece effettuata in sede di udienza camerale (cfr., ancora, Cass. Sez. 4, n. 34676 del 22.6.2010, dep. 24.9.2010). Nella vicenda in esame il GIP, nel provvedere de plano, non ha svolto alcuna valutazione prognostica in ordine all’esito degli atti di indagine richiesti dall’opponente, ma ha notato che essi, oltre a non incidere sul thema decidendi, ad ogni modo non mettevano in dubbio l’infondatezza della notitia criminis in quanto il danneggiamento denunciato era, al più, colposo e, in quanto tale, non costituente reato ai sensi dell’art. 635 c.p..

Ora, il ricorso contesta l’asserita non pertinenza degli ulteriori atti di indagine sollecitati nell’atto di opposizione, ma non chiarisce in alcun modo l’oggetto delle nuove investigazioni, limitandosi ad indicare le persone da sentire a s.i. (sig. R. G., nonchè il responsabile della S.r.l. Vega Service e il funzionario del Comune di Rignano Flaminio addetto alla gestione e alla manutenzione della rete fognaria).

Ma, soprattutto, il ricorso nulla obietta in relazione all’affermata infondatezza della notitia criminis per essere il danneggiamento denunciato soltanto colposo.

A riguardo è appena il caso di ricordare che è inammissibile – per mancanza della specificità del motivo prescritta dall’art. 581 c.p.p., lett. c) – il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce alla sanzione di cui all’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) (cfr. Cass. n. 19951 del 15.5.2008, dep. 19.5.2008; Cass. n. 39598 del 30.9.2004, dep. 11.10.2004; Cass. n. 5191 del 29.3.2000, dep 3.5.2000; Cass. n. 256 del 18.9.1997, dep. 13.1.1998).

3 – All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15309

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Milano ha rigettato il ricorso proposto da B.A. in data 24 giugno 2009, avente ad oggetto la domanda di equa riparazione per la violazione della durata ragionevole di un procedimento instaurato davanti al TAR del Lazio, e non ancora concluso.

La corte territoriale ha rilevato in primo luogo che il ricorrente non avrebbe documentato in maniera adeguata (producendo soltanto la stampa di una pagina del sito internet del TAR del Lazio) di aver proposto istanza di prelievo, aggiungendo che, in ogni caso, dal 19 ottobre 2009 – data di presentazione di detta istanza – fino al 14 ottobre 2009, era maturato un periodo inferiore a tre anni, da utilizzare come parametro per la durata ragionevole del processo, ragion per cui non sarebbe emerso alcun pregiudizio indennizzabile ai sensi della L. n. 89 del 2001.

Per la Cassazione di tale decisione il B. propone ricorso, affidato a due motivi ed illustrato da memoria.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 6 Cedu, nonchè della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si sostiene che solo con il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, è stata introdotta la condizione di procedibilità costituita, ai fini della proposizione della domanda di riparazione, dalla previa presentazione dell’istanza di prelievo nell’ambito del procedimento presupposto; la corte territoriale, d’altra parte, senza neppure richiamare tale norma, avrebbe disatteso il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e della stessa Corte di Strasburgo, circa l’irrilevanza, se non ai fini dell’apprezzamento dell’entità del pregiudizio, della presentazione dell’istanza di prelievo.

Con il secondo motivo si denuncia insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla prova dell’avvenuta presentazione dell’istanza, sia perchè il documento prodotto era stato estratto dal sito ufficiale del Tribunale amministrativo, sia perchè la Corte di appello dispone di poteri istruttori in forza dei quali non è consentito attribuire carenze di natura probatoria alla parte istante.

Il ricorso deve essere accolto nei seguenti termini.

Premesso che la domanda di riparazione è stata presentata in epoca successiva all’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, che all’art. 54, comma 2 ha introdotto la preclusione, ai fini della proponibilità della domanda di riparazione se nel giudizio presupposto di natura amministrativa sia stata presentata istanza di prelievo, deve ribadirsi l’orientamento di questa Corte secondo detta l’innovazione non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere; potendo rilevare la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo, entro i limiti dell’equità, sulla determinazione dell’entità dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 c.c., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 e 28428 del 2008 14753 del 2010, nonchè l’ordinanza n. 5317 del 2011). E’ stato tuttavia di recente precisato che – relativamente ai giudizi per equa riparazione promossi nel periodo dal 25 giugno 2008 al 15 settembre 2010 – il ricorrente in equa riparazione per irragionevole durata di un processo amministrativo, iniziato prima del 25 giugno 2008 e ancora pendente a tale data, non ha diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata di detto processo a far data dal 25 giugno 2008, ma può far valere e realizzare tale diritto per il periodo precedente a tale data, in quanto, trattandosi di norma finalizzata a sollecitare il giudice del processo amministrativo alla sua definizione in tempi più brevi rispetto al tempo già trascorso, al fine o di impedire tout court la violazione del termine di ragionevole durata dello stesso o, comunque, di ridurre l’entità della durata irragionevole e, quindi, la misura dell’indennizzo eventualmente dovuto, la sua formulazione mostra inequivocabilmente che la (previa) presentazione dell’istanza di prelievo nel processo amministrativo è prefigurata dal legislatore siccome "presupposto processuale" della domanda di equa riparazione, presupposto che deve quindi sussistere al momento del deposito del ricorso per equa riparazione (Cass., 13 aprile 2012, n. 5914).

Dovendo entro tali limiti trovare accoglimento il primo motivo, appare evidente la rilevanza della questione inerente alla prova dell’avvenuta presentazione dell’istanza di prelievo, con riferimento alla riparazione del pregiudizio relativo alla durata non ragionevole del procedimento nel periodo successivo al 25 giugno 2008.

Sotto tale profilo deve rilevarsi l’erroneità del rilievo circa l’insufficienza probatoria attribuita alla parte in merito alla documentazione di una circostanza relativa allo svolgimento del procedimento presupposto, In proposito deve richiamarsi il principio, ormai consolidato, secondo cui nel procedimento previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, l’onere della parte istante è limitato alla semplice allegazione dei dati relativi alla sua posizione nel processo (data iniziale, data della definizione, eventuale articolazione nei diversi gradi), e non anche alla produzione degli atti posti in essere nel processo presupposto (Cass., n. 16836 del 2010; Cass., nn. 20403 e 17249 del 2006, Cass., n. 21093 del 2005;

Cass., nn. 19084 e 7258 del 2004).

La Corte di appello, anche in virtù del principio contenuto nell’art. 738 c.p.c., u.c., e, in ogni caso, per effetto della disposizione contenuta nella L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, non avrebbe potuto rilevare una carenza probatoria, senza giustificare con congrua motivazione, a fronte di una formale richiesta di acquisizione del fascicolo del procedimento presupposto, il mancato esercizio del relativo potere di iniziativa, tale da consentirne il superamento (Cass., 21 settembre 2005, n. 18603).

Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato, con rinvio alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, procederà all’esame della domanda applicando i principi sopra indicati, provvedendo, altresì, in merito alle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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