Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 04-11-2013, n. 44484

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Svolgimento del processo

1. – Con sentenza in data 27.7.2012, il giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di Ancona ha condannato E.T. M. alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa, in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente commesso in (OMISSIS).

Con sentenza in data 10.12.2012, la corte d’appello di Ancona, confermata la pronuncia del primo giudice in relazione alla responsabilità penale dell’imputato, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio allo stesso inflitto, stabilendolo nella misura di due anni di reclusione ed Euro 8000,00 di multa.

Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato sulla base di cinque motivi di impugnazione.

2.1. – Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale confermato la responsabilità penale dell’imputato sulla base di elementi di prova del tutto insufficienti ad attestarne il riscontro, tenuto altresì conto della negligente considerazione del ruolo rivestito dagli altri soggetti coinvolti nell’ambito dell’operazione ch’ebbe a condurre all’arresto dell’imputato.

2.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione in cui è incorsa la sentenza d’appello, per avere la corte territoriale trascurato di considerare come il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto in possesso dell’imputato e dei soggetti con lo stesso coinvolti nella vicenda de qua, fosse pienamente compatibile con la destinazione dello stesso all’uso personale dei detentori (anche nella prospettiva del consumo di gruppo), tenuto conto del mancato rinvenimento di alcuna somma di danaro, nè di bilancini di precisione, nè di altro materiale potenzialmente idoneo a fondare il sospetto di una possibile destinazione dello stupefacente allo spaccio; e tanto, a tacere della circostanza secondo cui in nessun modo era stata provata l’esclusiva appartenenza all’imputato di tutto lo stupefacente rinvenuto.

2.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, avendo la corte territoriale omesso di rilevare l’insussistenza di circostanze oggettive idonee a dimostrare la finalità della cessione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell’imputato.

2.4. – Con il quarto motivo il ricorrente si duole della mancata concessione, da parte dei giudici del merito, delle circostanze attenuanti generiche, allo stesso negate sulla base di un’incompleta considerazione del complesso degli indici di fatto rilevanti sul punto.

2.5. – Da ultimo, il ricorrente ha invocato la pronuncia della revoca della misura degli arresti domiciliari adottata nei suoi confronti, avuto riguardo al sopravvenuto venir meno dei presupposti di fatto idonei a giustificarne il persistente mantenimento.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è infondato.

Con riguardo al riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato, la corte territoriale, con motivazione esaustiva e dotata di piena coerenza logica e linearità argomentativa, ha evidenziato come, dal chiaro contenuto dei verbali della polizia giudiziaria acquisiti agli atti del giudizio (atti che non hanno trovato alcuna smentita nel corso del procedimento, salve le interessate contestazioni sollevate dall’imputato), è emerso come quest’ultimo, non appena fermata l’autovettura sulla quale viaggiava come passeggero, ha immediatamente e con un movimento repentino provveduto a far scivolare dietro il proprio sedile un oggetto immediatamente recuperato, il quale è risultato essere un ovetto di plastica all’interno del quale erano custoditi quattro involucri contenenti 18 grammi lordi di cocaina; altri involucri del tutto simili a quelli sopra descritti sono stati quindi rinvenuti, in parte, sotto il sedile occupato dall’imputato, e in altra parte all’interno della felpa indossata dallo stesso imputato.

Del tutto coerentemente, pertanto, sulla scorta di tali evidenze probatorie, i giudici del merito hanno ritenuto come tutto il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto secondo le descritte occorrenze dovesse ritenersi appartenere all’imputato, il quale, proprio in ragione del consistente quantitativo dello stesso e della già avvenuta relativa suddivisione in dosi separate, doveva ragionevolmente e logicamente ritenersi intento a cederlo ai soggetti insieme ai quali è stato sorpreso all’interno dell’autovettura fermata dalla polizia giudiziaria.

L’immediata ed esclusiva riferibilità all’imputato di tutta la sostanza stupefacente rinvenuta nell’autovettura de qua (sulla base della corretta valutazione critica operata dai giudici del merito degli indici di fatto così ricostruiti), vale a giustificare il trattamento, in punto di responsabilità, riservato all’imputato, rispetto agli altri soggetti insieme allo stesso contestualmente sorpresi.

Quanto al censurato diniego delle circostanze attenuanti generiche in favore dell’imputato, rileva la corte come, con motivazione coerente e immune da vizi d’indole logico-giuridica, il giudice d’appello abbia sottolineato l’inidoneità della mera incensuratezza dell’imputato a costituire di per sè un elemento utilmente valutabile a tal fine (per espressa disposizione di legge), non essendosi peraltro evidenziati ulteriori e diversi elementi di giudizio apprezzabili secondo gli auspici dell’imputato; in senso contrario avendo la corte territoriale piuttosto rilevato la circostanza costituita dall’avvenuto arresto dell’imputato in altra e diversa occasione per fattispecie criminosa analoga, essendo stato il prevenuto colto in possesso di altri 100 grammi di hashish e di altri 10 grammi di cocaina.

Del tutto inammissibile, infine, deve ritenersi l’invocata istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari in esecuzione a carico dell’imputato, attesa l’evidente improponibilità di detta istanza dinanzi a questa corte di legittimità.

L’accertamento dell’infondatezza di tutti i motivi di doglianza avanzati dall’imputato impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15325

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Svolgimento del processo

Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Salerno, per quanto qui rileva, rigettava la domanda di equa riparazione proposta – tramite il proprio procuratore generale, F.G. – da F.M.C., in relazione alla durata non ragionevole di un procedimento promosso davanti al Tribunale di Paola da F. M., del quale l’istante era erede, con atto di citazione del 16 maggio 1970 e definito con sentenza depositata nel dicembre 2007.

Veniva osservato che, poichè il dante causa dell’istante era deceduto in data 17 maggio 1972, prima che venisse superato il termine di durata ragionevole del giudizio – indicato in tre anni -, nessun indennizzo competeva alla predetta iure hereditatis. Nè, per altro verso, la stessa poteva aver subito un pregiudizio in relazione al periodo successivo, non avendo mai assunto la qualità di parte in detto giudizio. Per la cassazione di tale decreto la F. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

Con ordinanza in data 17 novembre 2011 questa Corte disponeva la rinnovazione della notificazione nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato, che veniva eseguita.

L’amministrazione non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 300 c.p.c., dell’art. 565 c.c. e dell’art. 6 Cedu: la ricorrente, pur non essendosi costituita nel giudizio presupposto, ne avrebbe seguito l’iter (partecipando a un sopralluogo) e comunque, ne avrebbe subito gli effetti in quanto erede universale della parte. Ai fini della previsione della L. n. 89 del 2001, art. 2 rileverebbe il fatto di aver subito un danno in conseguenza della durata irragionevole de processo, indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di parte.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione alla condanna della F. al pagamento delle spese processuali.

Il ricorso è infondato.

Quanto alla prima censura va richiamato il prevalente e condiviso orientamento di questa Corte (Cass. n. 26686 del 2006; Cass. n. 23055 2006 in consapevole, argomentato contrasto con il contrario precedente di cui a Cass. 26931 del 2006; Cass. 16284 del 2009) secondo cui deve essere esclusa la titolarità del diritto "iure proprio" in capo all’erede non costituito nel processo presupposto (in tema, cfr pure Cass. 200602969; 200519032), dal momento anche che: – "per tutto il tempo durante il quale, deceduta la parte originaria, gli eredi non abbiano ritenuto di costituirsi o non siano stati chiamati in causa, pur esistendo un processo non vi è la parte che della sua irragionevole durata possa ricevere nocumento".

E’ stato altresì affermato che la necessità di una costituzione in giudizio della parte che invoca la tutela della legge a sanzionare l’irragionevole durata e premessa indiscutibile per una ragionevole operatività dell’intero sistema di cui alla L. n. 89 del 12001, nè potendo operare in difetto di tal costituzione lo scrutinio sul comportamento della parte delineato dall’art. 2, comma 2, della legge nè tampoco essendo esercitabili i poteri di liquidazione equitativa dell’indennizzo correlati, ragionevolmente, al concreto patema che sulla parte ha avuto la durata del processo (S.U. 1338/04)".

Per altro l’argomento della continuità della posizione processuale per il successore che si ritrae dall’art. 110 c.p.c. non coglie nel segno, posto che il sistema sanzionatorio delineato dalla Convenzione Europea e tradotto in norme nazionali dalla L. del 2001 non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato ma sulla somministrazione di sanzioni riparazione a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali ed in base ad indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito" l’equa riparazione prevista dal diritto interno presuppone, non il mero assoggettamento alle conseguenze della decisione giudiziaria o il mero coinvolgimento nella decisione, ma il patema da ritardo irragionevole di definizione, che a sua volta presuppone la conoscenza del processo stesso e l’interesse alla sua rapida conclusione, circostanze di cui la mancata costituzione in giudizio non consente di presumere la ricorrenza ed anzi favorisce l’apprezzamento in senso negativo.

Del tutto condivisibile, poi, è l’esclusione di un pregiudizio risarcibile maturato prima del decesso del dante causa, sia per la ragione indicata dalla corte territoriale, sia per essersi tale evento verificatosi prima del 1 agosto 1973 (Cass., 10 luglio 2009, n. 16284; Cass., 20 giugno 2006, n. 14286).

Del pari infondato è il secondo motivo, avendo correttamente la corte territoriale applicato il principio della soccombenza.

Al rigetto del ricorso non consegue alcuna statuizione il merito alle spese relative al presente giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 31-01-2011, n. 139

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento impugnato è stata rigettata l’istanza di rilascio di licenza per l’apertura di sala giochi nei locali siti in Viale dell’Industria a Padova.

La motivazione del diniego fa riferimento all’art. 21 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Padova, secondo cui gli impianti sportivi o ricreativi sono ammessi nella Zona Industriale solo se sono a servizio delle aziende.

L’art. 21 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Padova stabilisce che nella Zona Industriale sono ammesse:

a) le destinazioni d’uso industriali ed artigianali;

b) le destinazioni commerciali, con riferimento al regolamento edilizio, limitatamente a:

– locali per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande;

– autorimesse di uso pubblico;

– impianti di distribuzione di carburanti;

– impianti sportivi o ricreativi a servizio delle aziende;

– agenzie bancarie, assicurative;

b1) commercio all’ingrosso;

b2) attività varie di commercio al dettaglio elencate dalle lettere da b2 a b4 dell’art. 21 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Padova.

È espressamente vietata ogni altra destinazione commerciale e direzionale.

Lo stesso art. 21 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Padova stabilisce poi che tali prescrizioni devono essere rispettate anche con riferimento agli interventi di modifica della destinazione d’uso senza opere.

Il collegio concorda con le conclusioni cui è pervenuto il Comune di Padova, secondo cui l’art. 21 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Padova non consente l’attivazione di strutture ricreative rivolte alla generalità.

La prescrizione che la struttura ricreativa sia limitata al servizio dell’azienda significa che deve trattarsi di struttura frequentata da titolari o dipendenti di soggetti che svolgono le attività espressamente previste dall’art. 21 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Padova.

Si tratta di una disciplina coerente con la caratterizzazione della Zona Industriale nel senso produttivo ed artigianale (così TAR Veneto III Ordinanza n° 651 del 2010).

Il collegio osserva che le norme di piano regolatore che disciplianano l’uso del territorio, ed in particolare che discipliano le modalità d’uso delle singole zone in cui è ripartito il territorio comunale, non riguardano soltanto la procedura e i contenuti dei provvedimenti con cui l’Amministrazione Comunale rilascia i titoli abilitativi in materia edilizia, ma riguardano qualsiasi modalità che di fatto possa incidere sull’uso del territorio.

Così se il piano regolatore impone il divieto, secondo una logica urbanisticamente apprezzabile, che nella zona industriale non possono essere attivati impianti ricreativi rivolti alla generalità, non è ammesso che tali impianti siano attivati, anche se non fosse in concreto necessario il rilascio di un titolo abilitativo edilizio.

Inoltre l’Amministrazione Comunale, nel determinarsi con riferimento ad atti abilitativi che non riguardano l’edilizia, ma altri interessi pubblici, quali nel caso di specie il commercio e la pubblica sicurezza, deve comunque garantire il rispetto della disciplina urbanistica anche se l’attività non richiede il rilascio di un titolo abilitativo edilizio.

Il potere del pianificatore comunale di disciplinare l’uso del territorio comunale con riferimento a distinte zone in cui viene ripartito il territorio comunale è riconosciuto dalla legislazione regionale e dall’art. 7 della legge n° 1150 del 1942 che stabilisce che il piano regolatore generale deve indicare la divisione in zone del territorio comunale e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona.

Sull’istanza denegata non si è formato il silenzio assenso.

Il termine per la formazione del silenzio assenso è stabilito dalla tabella C allegata al D.P.R. n° 300 del 1992 in 60 giorni dal ricevimento della domanda.

La domanda, per far decorrere il termine del silenzio assenso, deve essere completa, ossia contenere gli elementi indicati nel comma 2 dell’art. 3 del D.P.R. n° 300 del 1992.

Parte ricorrente ha depositato la domanda completa al protocollo del Comune di Padova in data 25 Gennaio 2010.

L’Amministrazione ha quindi comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in data 19 Febbraio 2010, interrompendo i termini per la formazione del silenzio assenso.

Parte ricorrente ha presentato osservazioni in data 25 Febbraio 2010 e da tale data decorreva nuovamente il termine di 60 giorni per la formazione del silenzio assenso.

L’Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in data 9 Marzo 2010, interrompendo i termini per la formazione del silenzio assenso.

Parte ricorrente ha presentato osservazioni in data 23 Marzo 2010.

L’Amministrazione ha adottato il provvedimento finale in data 5 Maggio 2010, prima dello scadere del termine per la formazione del silenzio assenso, che si sarebbe formato dopo 60 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni previsto dalla comunicazione dei motivi ostativi in data 9 Marzo 2010.

Il collegio osserva infatti che, ai sensi dell’art. 10bis della legge n° 241 del 1990, il preavviso di rigetto interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, o in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni assegnato per la presentazione delle osservazioni (così TAR Lazio IIbis n° 2690 del 2009).

Sotto tale profilo si può anche fare riferimento all’art. 2945 del cod. civ. secondo cui, per effetto dell’interruzione del termine, a differenza della sospensione del termine, si inizia un nuovo periodo di computo.

Del resto anche ponendosi in una prospettiva civilistica di Amministrazione che deve adempiere, nel momento in cui essa comunica il preavviso di rigetto, fa presente di avere concluso il procedimento, ponendo termine agli adempimenti a proprio carico e rilevando che l’istanza non può essere accolta.

L’impossibilità di rilasciare la licenza determina l’infondatezza della domanda risarcitoria.

È inconferente infine il richiamo che parte ricorrente fa al procedimento giurisdizionale di cui ai ricorsi n° 1035/2010 e 1747/2010, pendente davanti a questo Tribunale sia perché tali ricorsi non sono connessi con il ricorso in epigrafe sia perché essi sono divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.

Il ricorso è dunque infondato, anche per quanto sopra, con riferimento alla domanda risarcitoria.

Le spese possono essere compensate in relazione alla peculiarità del caso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere

Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 04-11-2013, n. 44485

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11 luglio 2011 il Tribunale di Genova dichiarava C.M. colpevole del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c) e lo condannava alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 2.300,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, con la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva appello.

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 18 dicembre 2012, oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava l’imputato al pagamento delle spese processuali del grado.

Avverso tale sentenza C.M. personalmente proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento con ogni conseguente statuizione.

Il ricorrente censurava l’impugnata sentenza per i seguenti motivi:

1) manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 2, lett. c). Secondo il ricorrente ben poteva, nel caso che ci occupa, l’accertamento mediante etilometro non essere idoneo a dimostrare il suo stato di ebbrezza. Egli aveva infatti dimostrato di avere da poco subito un intervento chirurgico alla bocca e un successivo colpo sulla bocca appena operata. Per tali motivi aveva dovuto fare degli sciacqui con sostanze alcoliche che ben avrebbero potuto influenzare l’esito dell’esame alcolimetrico.

2) Mancata assunzione del decisivo confronto tra le parti sul difetto di sintomatologia d’ebbrezza e sulla consequenziale conduzione del veicolo da parte dell’imputato ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d).

Secondo il ricorrente erroneamente i giudici della Corte territoriale non avevano ammesso il richiesto confronto tra le parti, ritenendolo una prova non decisiva in presenza dell’esito positivo del test alcolimetrico, specialmente ove si consideri che, su richiesta degli odierni operanti, egli, dopo essere stato fermato, aveva condotto l’autovettura fino in questura e quindi non era stato percepito come ebbro.

3) Mancata assunzione della decisiva deposizione del sanitario che aveva visitato l’imputato sul difetto di sintomatologia alcolica ex art. 606 c.p.p., comma 2, lett. d). Secondo il ricorrente il predetto sanitario avrebbe dovuto essere escusso come teste perchè, nella sua qualità di medico, era la persona che meglio, rispetto agli agenti operanti, avrebbe potuto rilevare eventuali sintomi di una alterazione alcolemica di rilievo penale.

4) Erronea applicazione dell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis.

Secondo il ricorrente la Corte di appello erroneamente aveva rigettato la sua richiesta di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità, atteso che non aveva individuato alcuno dei precisi motivi ostativi previsti nel comma 2 bis dell’articolo di cui sopra.

Motivi della decisione

Osserva la corte di Cassazione che i proposti motivi di ricorso non sono fondati.

Per quanto attiene al primo motivo, si osserva (cfr. Cass., Sez. 4^, Sent. n. 4842 del 2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l’art. 606, c.p.p., comma 1, lett. e), non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della Corte di appello di Genova hanno infatti chiaramente evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto la sussistenza della responsabilità del C. in ordine al reato ascrittogli. In particolare hanno evidenziato che lo stato di ebbrezza dell’imputato risultava pienamente confermato dai risultati dell’alcoltest e che pertanto non apparivano rilevanti contraddizioni dei testi sugli aspetti sintomatici di tale condizione, aspetti che possono assumere rilevanza solo in assenza di un accertamento tecnico. Sull’utilizzo di un colluttorio che avrebbe potuto modificare l’esito del test alcolemico in seguito all’estrazione di alcuni molari, i giudici della Corte territoriale hanno rilevato che la circostanza non trovava alcuna conferma negli atti di causa.

Per quanto poi attiene alla circostanza che sarebbe stato lo stesso imputato, dopo il fermo, a condurre il veicolo fino in questura, a riprova dell’insussistenza dello stato di ebbrezza, i giudici di appello hanno rilevato che, anche se ciò fosse accaduto, si dovrebbe ritenere che gli agenti operanti avevano tenuto una condotta negligente, senza che per tale motivo l’esame alcolimetrico potesse ritenersi vanificato.

Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso sono infondati, in quanto, sulla base delle osservazioni di cui sopra, i giudici di merito non hanno ritenuto prova decisiva il confronto tra l’imputato e gli agenti operanti e l’escussione del sanitario che aveva visitato il C. subito dopo il fermo al fine di stabilire se i sintomi che presentava fossero indicativi dello stato di ebbrezza. Tanto premesso si osserva che la condivisibile giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto (cfr. Cass., Sez. 6^, Sent. n. 37173 dell’11.06.2008, Rv 241009) che la mancata assunzione di una prova possa essere dedotta in sede di legittimità, a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), soltanto se si tratti di una "prova decisiva", ossia di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte si propone di ottenere possano condurre, confrontati con le ragioni poste a sostegno della decisione, solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell’ambito dell’istruttoria dibattimentale.

Infondato è infine il quarto motivo di ricorso in quanto i giudici della Corte territoriale hanno spiegato con congrua e adeguata motivazione le ragioni per cui non hanno ritenuto di sostituire la pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, in considerazione della gravità della condotta desumibile dalla circostanza che il C. svolge il lavoro di conducente di veicolo per il trasporto di disabili.

Il proposto ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

ritenersi vanificato.

Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso sono infondati, in quanto, sulla base delle osservazioni di cui sopra, i giudici di merito non hanno ritenuto prova decisiva il confronto tra l’imputato e gli agenti operanti e l’escussione del sanitario che aveva visitato il C. subito dopo il fermo al fine di stabilire se i sintomi che presentava fossero indicativi dello stato di ebbrezza. Tanto premesso si osserva che la condivisibile giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto (cfr. Cass., Sez. 6^, Sent. n. 37173 dell’11.06.2008, Rv 241009) che la mancata assunzione di una prova possa essere dedotta in sede di legittimità, a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), soltanto se si tratti di una "prova decisiva", ossia di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte si propone di ottenere possano condurre, confrontati con le ragioni poste a sostegno della decisione, solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell’ambito dell’istruttoria dibattimentale.

Infondato è infine il quarto motivo di ricorso in quanto i giudici della Corte territoriale hanno spiegato con congrua e adeguata motivazione le ragioni per cui non hanno ritenuto di sostituire la pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, in considerazione della gravità della condotta desumibile dalla circostanza che il C. svolge il lavoro di conducente di veicolo per il trasporto di disabili.

Il proposto ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.