Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15326

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Svolgimento del processo

Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Salerno, per quanto qui rileva, accoglieva in parte la domanda di equa riparazione proposta da F.G., F.L. e F. C., in relazione alla durata non ragionevole di un procedimento promosso davanti al Tribunale di Paola da F. V., del quale gli stessi erano eredi, con atto di citazione del 16 maggio 1970 e definito con sentenza depositata nel gennaio 2009.

Veniva in particolare osservato che, poichè il dante causa dei ricorrenti era deceduto in data 9 febbraio 1993, le domande erano fondate nei limiti del pregiudizio sofferto dal predetto fino a tale data, mentre nulla competeva ai medesimi iure proprio, non avendo mai assunto la qualità di parte in detto giudizio.

Per la cassazione di tale decreto i F. hanno proposto ricorso, affidato a due motivi.

Con ordinanza in data 17 novembre 2011 questa Corte disponeva la rinnovazione della notificazione nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato, che veniva eseguita. L’amministrazione non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 300 c.p.c., dell’art. 565 c.c. e dell’art. 6 Cedu: i ricorrenti, pur non essendosi costituiti nel giudizio presupposto, ne avrebbero seguito l’iter (partecipando a un sopralluogo) e comunque, ne avrebbero subito gli effetti in quanto eredi universale della parte. Ai fini della previsione della L. n. 89 del 2001, art. 2 rileverebbe il fatto di aver subito un danno in conseguenza della durata irragionevole de processo, indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di parte.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione alla compensazione delle spese processuali.

Il ricorso è infondato.

Quanto alla prima censura va richiamato il prevalente e condiviso orientamento di questa Corte (Cass. n. 26686 del 2006; Cass. n. 23055 2006 in consapevole, argomentato contrasto con il contrario precedente di cui a Cass. 26931 del 2006; Cass. 16284 del 2009) secondo cui deve essere esclusa la titolarità del diritto "iure proprio" in capo all’erede non costituito nel processo presupposto (in tema, cfr pure Cass. 200602969; 200519032), dal momento anche che: – "per tutto il tempo durante il quale, deceduta la parte originaria, gli eredi non abbiano ritenuto di costituirsi o non siano stati chiamati in causa, pur esistendo un processo non vi è la parte che della sua irragionevole durata possa ricevere nocumento".

E’ stato altresì affermato che la necessità di una costituzione in giudizio della parte che invoca la tutela della legge a sanzionare l’irragionevole durata e premessa indiscutibile per una ragionevole operatività dell’intero sistema di cui alla L. n. 89 del 12001, nè potendo operare in difetto di tal costituzione lo scrutinio sul comportamento della parte delineato dall’art. 2, comma 2, della legge ne tampoco essendo esercitabili i poteri di liquidazione equitativa dell’indennizzo correlati, ragionevolmente, al concreto patema che sulla parte ha avuto la durata del processo (S.U. 1338/04)".

Per altro l’argomento della continuità della posizione processuale per il successore che si ritrae dall’art. 110 c.p.c. non coglie nel segno, posto che il sistema sanzionatorio delineato dalla Convenzione Europea e tradotto in norme nazionali dalla L. del 2001 non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato ma sulla somministrazione di sanzioni riparazione a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali ed in base ad indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito" l’equa riparazione prevista dal diritto interno presuppone, non il mero assoggettamento alle conseguenze della decisione giudiziaria o il mero coinvolgimento nella decisione, ma il patema da ritardo irragionevole di definizione, che a sua volta presuppone la conoscenza del processo stesso e l’interesse alla sua rapida conclusione, circostanze di cui la mancata costituzione in giudizio non consente di presumere la ricorrenza ed anzi favorisce l’apprezzamento in senso negativo.

Del pari infondato è il secondo motivo, in quanto viene invocata unicamente l’applicabilità del disposto dell’art. 92 c.p.c. nel tenore risultante dalla modifica introdotta con la L. 18 luglio 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 e non applicabile ai giudizi, come quello in esame, instaurati precedentemente, dovendosi per altro richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’accoglimento parziale della domanda, in specie se correlato alla posizione difensiva conciliante adottata dalla controparte, costituisce motivo atto a legittimare, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, la compensazione totale o parziale delle spese legali (Cass. n. 4755 del 2004; Cass., 17868 del 2009).

Al rigetto del ricorso non consegue alcuna statuizione il merito alle spese relative al presente giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 31-01-2011, n. 92

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Svolgimento del processo
La M. s.p.a. esercita attività di cava di betoniti, argille smettiche, terre da sbianca ed altro in località "Bau Nurri", in agro del Comune di Nurri, dopo essere subentrata (previa rituale autorizzazione regionale del 2.8.2007 n. 10108) nella concessione mineraria già rilasciata alla società F.lli xxx S.r.l. Estrazioni Minerarie (decreto n. 309 del 9 aprile 2001, con scadenza 8 aprile 2011).
Quest’ultima, in data 20 novembre 2002, aveva presentato istanza di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto "Coltivazione e recupero ambientale, concessione mineraria per betoniti, argille smettiche, terre da sbianca denominata Bau Nurri, in Comune di Nurri".
L’area dell’intervento è ubicata a 8 Km dal centro abitato di Nurri e a circa 3 Km da quello di Serri.
Il progetto prevedeva la coltivazione di un giacimento minerario di betoniti, argille smettiche, terre da sbianca da destinare, prevalentemente, al settore siderurgico, e riguardava 2 aree di scavo separate, distanti tra loro circa un chilometro, entrambe interne alla concessione mineraria, aventi una superficie estrattiva di circa 3,5 Ha per l’area 1 (denominata "Sa Scrocchedda") e di 4,5 Ha per l’area 2 (denominata "Su Cuccumeu").
Nello stesso progetto erano riportate anche le modalità di coltivazione della cava e quelle di recupero ambientale previste a conclusione dell’attività estrattiva.
Sennonchè, con l’impugnata delibera n. 34/18 del 19 giugno 2008, la Giunta regionale esprimeva giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto limitatamente al cantiere estrattivo situato nell’area 1 denominata "Sa Scrocchedda" secondo le prescrizioni indicate, escludendo, invece, "…la coltivazione mineraria dell’area 2, denominata Su Cuccumeu", precisando che "… l’eventuale sfruttamento della stessa è subordinato alla presentazione di un’apposita istanza di VIA successivamente al recupero ambientale dell’area 1, denominata "Sa Scrocchedda".
A tale determinazione la Giunta regionale è pervenuta sulla base delle valutazioni espresse dal Servizio SAVI, e indicate nella parte motiva della deliberazione nei termini di cui appresso:
"Il Servizio SAVI, tenuto conto delle due conferenze istruttorie effettuate nel 2004 e del sopralluogo, esaminate le integrazioni documentali presentate nel 2005 e nel 2007, ha valutato disgiuntamente gli interventi nelle due aree di scavo e, considerate più rilevanti le criticità ambientali per l’area 2 "Su Cuccumeu" per motivi di intervisibilità, e inoltre, perché la stessa non risulta interessata da attività pregressa, ha concluso l’istruttoria con un parere tecnico positivo in merito alla compatibilità ambientale limitatamente al cantiere estrattivo situato nell’area 1 Sa Scrocchedda, escludendo la coltivazione nell’area "Su Cuccumeu" che potrà, se del caso, essere attivata solo dopo il completamento dei lavori di recupero morfologico, pedologico e agronomico delle aree ubicate in località Sa Scrocchedda e, comunque, previa trasmissione al servizio SAVI di una nuova istanza di VIA".
Avverso tale decisione dell’amministrazione regionale la società M. S.p.a. ha proposto il ricorso in esame, notificato il 29 dicembre 2008 e depositato il successivo 12 gennaio 2009, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione di legge (art. 16 legge reg. n. 40/1990; art. 7 e ss. e 10 bis legge n. 241/1990; art. 20 legge reg. n. 40/1990 e 14 e ss. legge n. 241/1990) – Eccesso di potere (violazione dell’affidamento della M. S.p.a. e autolimite): per la mancata comunicazione alla ricorrente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, delle ragioni ostative all’accoglimento della sua istanza. Inoltre sarebbe stato violato l’affidamento suscitato nella ricorrente dalle risultanze della conferenza istruttoria, giacchè le difformi argomentazioni del Servizio SAVI sarebbero state fatte proprie dalla Regione in assenza di ogni contraddittorio procedimentale;
2) Violazione di legge ed eccesso di potere – difformità tra oggetto della domanda e decisione della P.A. – sproporzione fra decisione e tutela dell’interesse primario: in quanto, nel caso di specie, mancherebbe un motivato giudizio negativo di impatto ambientale;
3) Violazione di legge (art. 3 legge n. 241/1990 e art. 5 legge reg. n. 40/1990) – Eccesso di potere (insufficienza, genericità, contraddittorietà, perplessità della motivazione, lacunosità dell’istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifeste;
4) Eccesso di potere e violazione del principio di proporzionalità e del minimo mezzo: in quanto non si sarebbe considerato né che il canone di concessione versato riguarda l’intera cava di Bau Nurri e non solo una parte di essa, né che la concessione scade nell’aprile 2011, sicchè non resterebbe tempo per operare l’estrazione nel sito Su Cuccumeu.
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con favore delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituita l’amministrazione regionale intimata che, con memorie scritet, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Con ordinanza n. 17 del 21 gennaio 2009 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare di sospensione ai fini del riesame del provvedimento da parte della Regione.
Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2011, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo viene proposta la censura di violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, per avere l’Amministrazione adottato il provvedimento negativo impugnato senza aver previamente comunicato alla società ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della sua domanda.
La difesa della Regione replica alla censura affermando che l’Amministrazione non avrebbe sostanzialmente violato le garanzie procedimentali sottese all’art. 10 bis, tenuto anche conto della partecipazione della ricorrente alle due conferenze istruttorie convocate, nel corso delle quali sarebbero emersi, in contraddittorio, gli elementi ostativi dal punto di vista ambientale alla prosecuzione dell’attività.
In ogni caso, sempre nell’assunto delle difese regionali, l’annullamento del provvedimento impugnato sarebbe precluso dall’art. 21 octies, applicabile anche alla fattispecie dell’art. 10 bis, in quanto, stante il tenore dei pareri acquisiti, il contenuto del provvedimento impugnato non sarebbe potuto essere diverso.
Il Collegio ritiene, sul punto, come già indicato nell’ordinanza cautelare n. 17/2009, di confermare le argomentazioni espresse, su vicenda analoga a quella che qui occupa, nella propria sentenza n. 275/2008, e di ritenere la censura fondata.
La partecipazione all’attività istruttoria non equivale a conoscenza di tutti i motivi che saranno poi posti, dall’organo competente, a fondamento del provvedimento conclusivo del procedimento; il provvedimento finale costituisce, infatti, un’autonoma determinazione dell’organo competente ad adottarlo che, pur dovendo considerare tutta l’attività istruttoria posta in essere nell’ambito del relativo procedimento, è espressione di un’autonoma complessiva valutazione finale. La conoscenza di alcuni motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, non può quindi equivalere a conoscenza dei motivi che saranno poi posti a fondamento del provvedimento finale, sia perché essi potrebbero non essere condivisi, o condivisi solo in parte, dall’autorità competente a definire il procedimento e sia perché l’interessato ha diritto di conoscere tutti i motivi che saranno poi effettivamente posti a fondamento dell’atto conclusivo e non soltanto di alcuni di essi emersi nel corso del procedimento (TAR Sardegna 19/11/2007, n. 2056).
L’art. 10 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 ha la funzione, in un rapporto collaborativo con l’Amministrazione, di consentire al soggetto destinatario del provvedimento negativo di presentare delle controdeduzioni avverso i motivi di diniego per evidenziare eventuali profili di illegittimità dell’atto finale in via di formazione, profili che dovranno poi essere valutati dall’amministrazione ed esternati con la motivazione del provvedimento conclusivo del procedimento e di consentire, al contempo, all’Amministrazione di acquisire ulteriori elementi per l’adozione di una legittima determinazione finale, con gli evidenti effetti deflazionistici sul contenzioso.
E ciò vale, tanto più, nel caso di specie, ove la particolare natura dell’intervento proposto, e la sua rilevanza a fini imprenditoriali in termini sostanzialmente unitari (stante la dichiarata sinergia nell’utilizzo commerciale dei materiali estratti), avrebbe richiesto una concreta partecipazione procedimentale della ricorrente al fine di verificare l’eventuale sussistenza di soluzioni condivise.
Nel caso di specie la società ricorrente, invece, non ha avuto la possibilità di conoscere in anticipo, attraverso il preavviso di diniego, i motivi poi posti a fondamento del provvedimento finale, motivi che hanno riguardato sia gli elementi negativi emersi nel corso delle conferenze istruttorie sia gli elementi negativi espressi dal Servizio SAVI (acquisito dopo le conferenze istruttorie), specificamente richiamati nella delibera impugnata.
In relazione a quanto sopra il Collegio, pur condividendo la giurisprudenza che applica l’art. 21 octies anche alla fattispecie prevista dall’art. 10 bis, non ritiene il richiamo operato dalla difesa regionale pertinente con riguardo alla vicenda in esame, trattandosi di procedimento connotato da ampia discrezionalità tecnica da parte dell’Autorità procedente che ben avrebbe dovuto acquisire, prima di decidere, tra gli elementi di valutazione, dopo le conferenze istruttorie e il parere degli organi tecnici, le osservazioni anch’esse tecniche che la ricorrente avrebbe potuto offrire in risposta al preavviso di rigetto.
Di qui l’accoglimento del ricorso per il predetto motivo, con assorbimento di ogni ulteriore censura, e salvi naturalmente gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione regionale riterrà di adottare.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la Regione al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 2000,00 (duemila//00), oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato se assolto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Tito Aru, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 04-11-2013, n. 44489

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Bologna, con ordinanza resa all’udienza camerale del giorno 21.07.2011 rigettava l’istanza di riparazione presentata da G.A.N. per ingiusta detenzione in regime di custodia in carcere dal 19/12/96 al 10/01/97 e dal 22.01.97 al 3.08.97 e poi in regime di arresti domiciliari dal 4.08.97 all’1.01.98, data in cui veniva scarcerato per decorrenza dei termini, perchè sospettato dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.

Il procedimento in questione si era poi concluso con decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Bologna in data 17.11.2008.

G.A.N., a mezzo del suo difensore, proponeva quindi ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bologna e concludeva chiedendone l’annullamento.

Il ricorrente censurava l’ordinanza impugnata per violazione ed erronea applicazione degli artt. 314 e 315 c.p.p. e per manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in particolare nella parte in cui la Corte di appello rimproverava in termini di colpa grave condotte insuscettibili di essere riguardate alla stregua di macroscopica negligenza e trascuratezza.

Pertanto, ad avviso del ricorrente, non sussisterebbe la colpa grave, impeditiva del riconoscimento del diritto all’equa riparazione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato presentava tempestiva memoria e concludeva chiedendo di voler dichiarare inammissibile il proposto ricorso ovvero di rigettarlo.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Osserva la Corte che il diritto a equa riparazione per l’ingiusta detenzione, regolato dagli artt. 314 c.p.p. e segg., trova fondamento nella condizione soggettiva della persona sottoposta a detenzione immeritata e in tal senso ingiusta. Il quadro sistematico di riferimento è un quadro di diritto civile ma non è quello dell’art. 2043 c.c., che appresta sanzioni contro chi produce per dolo o colpa un danno ingiusto ad altri.

Il principio regolatore è piuttosto quello della riparazione legata ad eventi che producono il sorgere, quali conseguenze di principi di solidarietà e di giustizia distributiva, di responsabilità da atto lecito (la distinzione tra responsabilità per danno ingiusto ex art. 2043 c.c. e responsabilità per atto lecito è ben chiarita da Cass. SS.UU. civ. 11/6/2003 n. 9341). E’ ben fermo, in materia, l’assetto delle regole generalissime che disciplinano l’onere della prova civile ex art. 2697 c.c., posto che il procedimento relativo alla riparazione per l’ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l’istante ha l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione (Corte Cass. Sez. 4^, sent. n. 23630 02/04/2004 – 20/05/2004).

Peraltro il sorgere del diritto è condizionato alla esistenza di una condotta del richiedente che al tempo del processo in nulla abbia dato causa o concorso a dare causa a quella ingiusta detenzione.

L’operazione intesa a cogliere tali condizioni deve scandagliare solo l’eventuale efficienza causale delle condotte dell’imputato che possano aver indotto, anche nel concorso dell’altrui errore, secondo una valutazione ragionevole e non congetturale il giudice a stabilire la misura della detenzione (Cass. SSUU 13/12/95 n. 43, Sez. 4^ 10/3/2000 n. 1705).

Il giudice, pertanto, deve fondare la sua decisione su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta del richiedente, sia prima e sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall’eventuale conoscenza che quest’ultimo abbia avuto dell’attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stato il presupposto che ha ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurazione come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (cfr. Cass. Sezioni Unite, Sent. n. 34559/2002; Cass., Sez. 4^, Sent.

n. 17552 del 2009).

Tanto premesso si osserva che la Corte di Appello di Bologna, con motivazione adeguata, ha enucleato, con congrua verifica degli accertati elementi di riferimento, la condotta del richiedente ostativa all’accoglimento dell’istanza di equa riparazione.

In primo luogo ha posto in rilievo il fatto che il procedimento penale a carico del ricorrente ha avuto inizio a seguito delle indagini espletate in ordine alle attività delittuose esercitate nell’ambito di una associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il materiale probatorio a carico del ricorrente era costituito da alcune conversazioni intercettate dalle quali emergeva che costui aveva avuto numerosi contatti telefonici con coimputati, tutti avvenuti in relazione al commercio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento di archiviazione del 17.11.2008 aveva posto in evidenza che dalle risultanze processuali era emerso "un collegamento tra costoro ( G.A. ed altri) verosimilmente funzionale all’approvvigionamento e alla cessione di stupefacenti, ma nulla era stato acquisito quanto alle connotazioni che lo rendono rilevante ai fini del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; i rapporti degli indagati non legittimano un quadro che possa esorbitare dalla configurazione di un concorso nelle attività già incriminate".

La valutazione di insufficienza probatoria era stata quindi ritenuta dal G.I.P. in relazione all’ipotesi associativa, reato stralciato rispetto agli altri delitti ascritti agli imputati. La Corte territoriale rilevava poi che a carico del ricorrente vi erano intercettazioni ambientali nel corso delle quali si parlava di cocaina e droga e veniva utilizzato da parte degli interlocutori un linguaggio criptico, che sembrava finalizzato alla trattazione di affari illeciti. Dall’esame delle conversazioni intercettate emergeva quindi che il G.A. era impegnato in attività legate ad affari illeciti e che lo stesso aveva avuto contatti continui con soggetti coimputati. Le indagini eseguite avevano posto in evidenza lo stretto collegamento del ricorrente con soggetti coinvolti in traffici illeciti e tali contatti certamente oltrepassavano i normali rapporti giustificabili con rapporti amicali, si prestavano ad essere interpretati come indizi di complicità e denotavano una condotta gravemente colposa in grado di incidere sull’emissione e sul mantenimento della misura emessa. Nel corso degli interrogatori inoltre il ricorrente aveva omesso di fornire un chiarimento in ordine alle condotte a lui ascritte, omettendo di fornire alle autorità competenti gli elementi idonei a giustificare i sospetti a suo carico costituiti dalla utilizzazione di un linguaggio ermetico nel corso delle conversazioni telefoniche e dai contatti assidui e costanti con i coimputati. Ha ritenuto pertanto la Corte territoriale che G.A., tenendo una condotta gravemente colposa costituita dall’avere intrattenuto continui contatti telefonici con soggetti coinvolti in gravi fenomeni di spaccio di stupefacenti e nell’avere utilizzato in tali conversazioni termini criptici da cui appariva l’intraneità del ricorrente in traffici illeciti, aveva mantenuto un comportamento che avvalorava le accuse mosse nei suoi confronti e aveva contribuito a determinare le condizioni per l’adozione ed il mantenimento del provvedimento restrittivo.

Questo essendo il quadro accusatorio, il motivo proposto dall’odierno ricorrente non può essere accolto.

Il provvedimento impugnato, che definisce il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, supera quindi il vaglio di questa Corte che è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il Giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio indicato. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull’esistenza e la gravita della colpa e sull’esistenza del dolo. Il legislatore non ha infatti riconosciuto incondizionatamente il diritto all’equa riparazione, ma l’ha esplicitamente escluso allorquando il comportamento dell’indagato, come appunto nella fattispecie de qua, abbia indotto in errore il giudice circa l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore del Ministero resistente che si liquidano in complessivi Euro 750,00.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente che liquida in complessivi Euro 750,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 04-11-2013, n. 44489

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Bologna, con ordinanza resa all’udienza camerale del giorno 21.07.2011 rigettava l’istanza di riparazione presentata da G.A.N. per ingiusta detenzione in regime di custodia in carcere dal 19/12/96 al 10/01/97 e dal 22.01.97 al 3.08.97 e poi in regime di arresti domiciliari dal 4.08.97 all’1.01.98, data in cui veniva scarcerato per decorrenza dei termini, perchè sospettato dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.

Il procedimento in questione si era poi concluso con decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Bologna in data 17.11.2008.

G.A.N., a mezzo del suo difensore, proponeva quindi ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bologna e concludeva chiedendone l’annullamento.

Il ricorrente censurava l’ordinanza impugnata per violazione ed erronea applicazione degli artt. 314 e 315 c.p.p. e per manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in particolare nella parte in cui la Corte di appello rimproverava in termini di colpa grave condotte insuscettibili di essere riguardate alla stregua di macroscopica negligenza e trascuratezza.

Pertanto, ad avviso del ricorrente, non sussisterebbe la colpa grave, impeditiva del riconoscimento del diritto all’equa riparazione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato presentava tempestiva memoria e concludeva chiedendo di voler dichiarare inammissibile il proposto ricorso ovvero di rigettarlo.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Osserva la Corte che il diritto a equa riparazione per l’ingiusta detenzione, regolato dagli artt. 314 c.p.p. e segg., trova fondamento nella condizione soggettiva della persona sottoposta a detenzione immeritata e in tal senso ingiusta. Il quadro sistematico di riferimento è un quadro di diritto civile ma non è quello dell’art. 2043 c.c., che appresta sanzioni contro chi produce per dolo o colpa un danno ingiusto ad altri.

Il principio regolatore è piuttosto quello della riparazione legata ad eventi che producono il sorgere, quali conseguenze di principi di solidarietà e di giustizia distributiva, di responsabilità da atto lecito (la distinzione tra responsabilità per danno ingiusto ex art. 2043 c.c. e responsabilità per atto lecito è ben chiarita da Cass. SS.UU. civ. 11/6/2003 n. 9341). E’ ben fermo, in materia, l’assetto delle regole generalissime che disciplinano l’onere della prova civile ex art. 2697 c.c., posto che il procedimento relativo alla riparazione per l’ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l’istante ha l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione (Corte Cass. Sez. 4^, sent. n. 23630 02/04/2004 – 20/05/2004).

Peraltro il sorgere del diritto è condizionato alla esistenza di una condotta del richiedente che al tempo del processo in nulla abbia dato causa o concorso a dare causa a quella ingiusta detenzione.

L’operazione intesa a cogliere tali condizioni deve scandagliare solo l’eventuale efficienza causale delle condotte dell’imputato che possano aver indotto, anche nel concorso dell’altrui errore, secondo una valutazione ragionevole e non congetturale il giudice a stabilire la misura della detenzione (Cass. SSUU 13/12/95 n. 43, Sez. 4^ 10/3/2000 n. 1705).

Il giudice, pertanto, deve fondare la sua decisione su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta del richiedente, sia prima e sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall’eventuale conoscenza che quest’ultimo abbia avuto dell’attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stato il presupposto che ha ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurazione come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (cfr. Cass. Sezioni Unite, Sent. n. 34559/2002; Cass., Sez. 4^, Sent.

n. 17552 del 2009).

Tanto premesso si osserva che la Corte di Appello di Bologna, con motivazione adeguata, ha enucleato, con congrua verifica degli accertati elementi di riferimento, la condotta del richiedente ostativa all’accoglimento dell’istanza di equa riparazione.

In primo luogo ha posto in rilievo il fatto che il procedimento penale a carico del ricorrente ha avuto inizio a seguito delle indagini espletate in ordine alle attività delittuose esercitate nell’ambito di una associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il materiale probatorio a carico del ricorrente era costituito da alcune conversazioni intercettate dalle quali emergeva che costui aveva avuto numerosi contatti telefonici con coimputati, tutti avvenuti in relazione al commercio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento di archiviazione del 17.11.2008 aveva posto in evidenza che dalle risultanze processuali era emerso "un collegamento tra costoro ( G.A. ed altri) verosimilmente funzionale all’approvvigionamento e alla cessione di stupefacenti, ma nulla era stato acquisito quanto alle connotazioni che lo rendono rilevante ai fini del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; i rapporti degli indagati non legittimano un quadro che possa esorbitare dalla configurazione di un concorso nelle attività già incriminate".

La valutazione di insufficienza probatoria era stata quindi ritenuta dal G.I.P. in relazione all’ipotesi associativa, reato stralciato rispetto agli altri delitti ascritti agli imputati. La Corte territoriale rilevava poi che a carico del ricorrente vi erano intercettazioni ambientali nel corso delle quali si parlava di cocaina e droga e veniva utilizzato da parte degli interlocutori un linguaggio criptico, che sembrava finalizzato alla trattazione di affari illeciti. Dall’esame delle conversazioni intercettate emergeva quindi che il G.A. era impegnato in attività legate ad affari illeciti e che lo stesso aveva avuto contatti continui con soggetti coimputati. Le indagini eseguite avevano posto in evidenza lo stretto collegamento del ricorrente con soggetti coinvolti in traffici illeciti e tali contatti certamente oltrepassavano i normali rapporti giustificabili con rapporti amicali, si prestavano ad essere interpretati come indizi di complicità e denotavano una condotta gravemente colposa in grado di incidere sull’emissione e sul mantenimento della misura emessa. Nel corso degli interrogatori inoltre il ricorrente aveva omesso di fornire un chiarimento in ordine alle condotte a lui ascritte, omettendo di fornire alle autorità competenti gli elementi idonei a giustificare i sospetti a suo carico costituiti dalla utilizzazione di un linguaggio ermetico nel corso delle conversazioni telefoniche e dai contatti assidui e costanti con i coimputati. Ha ritenuto pertanto la Corte territoriale che G.A., tenendo una condotta gravemente colposa costituita dall’avere intrattenuto continui contatti telefonici con soggetti coinvolti in gravi fenomeni di spaccio di stupefacenti e nell’avere utilizzato in tali conversazioni termini criptici da cui appariva l’intraneità del ricorrente in traffici illeciti, aveva mantenuto un comportamento che avvalorava le accuse mosse nei suoi confronti e aveva contribuito a determinare le condizioni per l’adozione ed il mantenimento del provvedimento restrittivo.

Questo essendo il quadro accusatorio, il motivo proposto dall’odierno ricorrente non può essere accolto.

Il provvedimento impugnato, che definisce il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, supera quindi il vaglio di questa Corte che è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il Giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio indicato. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull’esistenza e la gravita della colpa e sull’esistenza del dolo. Il legislatore non ha infatti riconosciuto incondizionatamente il diritto all’equa riparazione, ma l’ha esplicitamente escluso allorquando il comportamento dell’indagato, come appunto nella fattispecie de qua, abbia indotto in errore il giudice circa l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore del Ministero resistente che si liquidano in complessivi Euro 750,00.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente che liquida in complessivi Euro 750,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013
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