Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15327

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Potenza, con il decreto indicato in epigrafe, ha rigettato la domanda di equa riparazione avanzata da D. A. e R.A. in relazione alla durata non ragionevole di un procedimento penale per usura, nel quale i predetti erano costituiti parti civili, rilevando che, a fronte di una durata complessiva di circa quindici anni, il periodo eccedente i limiti della ragionevolezza fosse da quantificare in anni tre e mesi sei.

In ogni caso, quanto al pregiudizio non patrimoniale, non sarebbe stata effettuata alcuna significativa allegazione, mentre, quanto al richiesto danni patrimoniale, si affermava la sua estraneità alla durata del procedimento.

Per la cassazione di tale decisione la D. e il R. hanno prò posto ricorso, affidato ad unico ed articolato motivo.

All’udienza del 16 novembre del 2011 questa Corte disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso, che risulta eseguita.

L’amministrazione non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con unico e complesso motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 par. 1 della Cedu e della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sotto i seguenti profili:

a) la corte territoriale avrebbe errato, incorrendo per altro in errore di calcolo, nel determinare il periodo eccedente la durata non ragionevole del processo, senza considerare l’effettivo svolgimento dello stesso e l’attribuzione dei numerosi rinvii a mera inefficienza e disorganizzazione, e non all’effettiva complessità del giudizio;

b) erroneamente si è postulata, in contrasto con principi costantemente affermati da questa Corte, la concreta dimostrazione del pregiudizio non patrimoniale;

c) il danno patrimoniale sarebbe desumibile dalla soggezione ad azione esecutiva, nel cui ambito avrebbe potuto farsi valere la decisione intervenuta con ritardo nel giudizio penale.

Il ricorso è parzialmente fondato, nel senso che sono meritevoli di accoglimento le prime due censure.

Invero la corte territoriale, nel richiamare le fasi del procedimento presupposto, si è notevolmente discostata dai principi relativi alla determinazione del periodo di durata ragionevole.

Va in primo luogo richiamato il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, ai fini dell’accertamento della durata ragionevole del processo, a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti dalla parte, o non opposti, e disposti dal giudice istruttore, si deve distinguere, come impone la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, tra tempi addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza e pertanto, salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria di parte, idonea ad impedire l’esercizio dei poteri di direzione del processo, propri del giudice istruttore, è necessario individuare la durata irragionevole comunque ascrivibile allo Stato, ferma restando la possibilità che la frequenza ed ingiustificatezza delle istanze di differimento incidano sulla valutazione del patema indotto dalla durata e conseguentemente sulla misura dell’indennizzo da riconoscere (Cass., 13 giugno 2011, n. 13937; Cass., 10 maggio 2010, n, 11307). Per quanto attiene, viceversa, al periodo conseguente al rinvio disposto a seguito dell’astensione dalle udienze dei procuratori delle parti, va richiamato l’orientamento secondo cui in tale caso è legittima la loro scomputabilità (Cass., 19 luglio 2010, n. 16838).

Deve, inoltre, richiamarsi l’orientamento secondo cui, anche a fronte di una procedura complessa, il limite di durata ragionevole, alla luce dei principi desumibili dalla giurisprudenza della Corte europea, non possa superare il periodo di anni sette (Cass., 7 giugno 2012, n. 9254).

Quanto alla prova del pregiudizio non patrimoniale, deve richiamarsi il costante orientamento secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è – tenuto conto dell’orientamento in proposito maturato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo – conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri, e ciò non diversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subito dagli individui persone fisiche; sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione – una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass., 1 dicembre 2011, n. 25730; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2246; Cass., 29 marzo 2006, n. 7145).

Non può condividersi, al contrario, il terzo profilo di censura, il quanto la corte territoriale ha congruamente ritenuto che il danno, come prospettato, costituisse la conseguenza del comportamento illecito attribuito ai soggetti nei cui confronti i ricorrenti avevano proposto l’azione civile, richiedendosi, ai fini della ricorrenza del danno patrimoniale ai sensi della L. n. 89 del 2001, la sussistenza di un nesso causale immediato fra il ritardo nella definizione del giudizio e il pregiudizio sofferto (Cass., 20 dicembre 2011, n. 27660; Cass. 27 settembre 2006, a 21020; Cass., 28 settembre 2005, n. 18953).

Il decreto impugnato, pertanto, va cassato in relazione alle censure accolte.

Ricorrono, per altro, non essendo necessarie ulteriori acquisizioni, gli estremi per decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Avuto riguardo alla durata complessiva del giudizio presupposto, iniziato nell’aprile del 1993 e conclusosi nell’ottobre del 2008, articolatosi in due gradi di merito, un giudizio di legittimità e un giudizio di rinvio, considerato che – come non è contestato – i rinvii per astensione dalle udienze comportarono ritardi per circa un anno, deve determinarsi in anni otto il periodo eccedente la durata ragionevole. Applicando il criterio costantemente adottato da questa Corte in materia, consistente nell’attribuzione , per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale, della somma di Euro 750,00 per i primi tre anni ed Euro 1000,00 per ogni anno successivo (Cass., 14 ottobre 2009, n. 21840), va liquidata, per ciascuno dei ricorrenti, la somma di Euro 7.250,00, con gli interessi legali dalla data della domanda.

Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione convenuta al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di Euro 7.250,00, con gli interessi legali dalla data della domanda, oltre al pagamento delle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 1.140,00, di cui Euro 50 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, e, quanto al presente giudizio di legittimità, in Euro 965,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 219

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Svolgimento del processo
Con decreto 14 ottobre 2008, n. 1722, la Corte d’appello di Lecce condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla corresponsione in favore degli attuali ricorrenti della somma di Euro 5.000,00, ciascuno, oltre ad interessi di legge dalla data della domanda fino all’effettivo sodddisfo, a titolo di equa riparazione ex l. 24 marzo 2001 n. 89 (previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo) per l’eccessiva durata di un procedimento di appello presso il Consiglio di Stato; condannava altresì l’Amministrazione resistente al pagamento in favore del procuratore distrattario delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 900,00 (di cui Euro 350,00 per diritti e Euro 550,00 per onorari), oltre ad accessori di legge.
Il decreto era notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27 dicembre 2008 e diveniva definitivo a seguito della mancata proposizione del ricorso per cassazione (come da certificazione 5 maggio 2010 del Cancelliere della Corte d’Appello di Lecce).
I ricorrenti instauravano procedura esecutiva preso l’A.G.O. (in particolare, nelle forme del pignoramento presso terzi) che si concludeva negativamente a seguito della dichiarazione negativa resa dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Lecce; con atto notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 15 giugno 2010, i ricorrenti diffidavano pertanto l’Amministrazione ad adottare, nel termine di trenta giorni, tutte le determinazioni ed i provvedimenti necessari alla liquidazione e corresponsione della somma in questione, maggiorata degli interessi.
Nonostante il formale atto di intimazione e diffida ritualmente notificato, l’Amministrazione intimata non adottava le dovute determinazioni di esecuzione del giudicato, determinando la necessità della proposizione del presente ricorso per ottemperanza.
Alla camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il ricorso passava quindi in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
La Sezione ritiene, infatti, di non aver motivo per discostarsi dalla giurisprudenza (Consiglio Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2464) che ha concluso per la possibilità di esperire il ricorso per ottemperanza anche nei confronti dei decreti di condanna all’equa riparazione previsti dall’art. 3 della l. 24 marzo 2001 n. 89.
La soluzione è, infatti, imposta da quanto già pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza in relazione al decreto ingiuntivo e da una serie di considerazioni relative alla natura decisoria del decreto ex art. 3 l. 89 del 2001: "nonostante l’articolo 3 su menzionato richiami il procedimento in camera di consiglio tramite rinvio agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile, la cui caratteristica è notoriamente la inidoneità al passaggio in giudicato a causa della loro modificabilità e revocabilità e quindi la loro sottoposizione alla c.d. clausola rebus sic stantibus, non può recarsi in dubbio che d’altra parte, sulla base del comma 6 dell’articolo 3 della L. 89/2001, che stabilisce che il decreto è ricorribile solo per Cassazione e che esso è immediatamente esecutivo, tale provvedimento sia assimilato a ogni altro titolo di provvedimento idoneo ad assumere la forza e la efficacia di giudicato e risulti, nelle more della impugnabilità con rimedi non straordinari, munito di esecutività. L’art. 3 della legge n. 89 del 2001, recante disposizioni sul procedimento diretto ad azionare il diritto all’equa riparazione di cui all’art. 2, dopo aver dettato le modalità per la proposizione della domanda modella il procedimento stesso su quello previsto in via generale dagli artt. 737 e ss. cod. proc. civ. e stabilisce che, all’esito di esso, la Corte di merito pronunzia con decreto "impugnabile per cassazione".
L’adozione del modello camerale per il procedimento de quo è però determinata dal carattere di celerità che ispira quel modello, ritenuto dal legislatore più agile e rapido rispetto al processo di cognizione ordinaria. La scelta in tal senso, dunque, è stata operata come misura acceleratoria, perseguita mediante una procedura definibile in tempi brevi. Ma il provvedimento che la conclude è senza dubbio definitivo (non essendo previsti altri rimedi, a parte il ricorso per cassazione) ed ha natura decisoria, essendo idoneo ad incidere con efficacia di giudicato sull’interesse della parte all’equa riparazione, avente consistenza di diritto soggettivo e tale espressamente qualificato dalla legge" (Consiglio Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318).
Del resto, si tratta di soluzione che non è stata certo modificata dall’art. 112, 1° comma lett. c) del codice del processo amministrativo che ha operato un riferimento ampio alle "sentenze passate in giudicato e…(agli) altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario", così confermando l’applicabilità dell’istituto dell’ottemperanza anche ai provvedimenti del giudice ordinario diversi dalla sentenza, ma caratterizzati dal carattere della definitività (come il decreto ingiuntivo o i decreti ex art. 3 l. 89 del 2001).
Nella specie, il decreto ex art. 3 l. 24 marzo 2001, n. 89 di cui i ricorrenti chiedono l’adempimento non ha costituito oggetto di ricorso per cassazione opposto ed è divenuto definitivo, come da certificazione 5 maggio 2010 del Cancelliere della Corte d’Appello di Lecce, depositata in atti.
È poi ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30) e, pur trattandosi di adempimento non più necessario ai sensi dell’art. 114, 1° comma del codice del processo amministrativo, è stato notificato formale atto di messa in mora ed invito ad adempiere rispetto al quale l’Amministrazione è rimasta inerte.
In tale situazione, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di corrispondere ai ricorrenti quanto stabilito dal decreto 14 ottobre 2008, n. 1722 della Corte d’appello di Lecce ed,in particolare, la somma di Euro 5.000,00, ciascuno, ai Sigg. L.C., A.R. e F.V., oltre ad interessi di legge dalla data
della domanda fino all’effettivo sodddisfo e la somma di Euro 900,00 (di cui Euro 350,00 per diritti e Euro 550,00 per onorari), oltre ad accessori di legge al procuratore distrattario Avv. xxx (ricorrente in proprio in questa sede, per la parte di propria competenza).
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere assegnato il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere alla corresponsione ai ricorrenti delle somme sopra indicate.
Al tempo stesso, il Collegio nomina il Dirigente dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (o un suo sostituto) affinché ove l’indicato termine di 60 (sessanta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni.
L’eventuale compenso al Commissario ad acta sarà successivamente liquidato dal Presidente della Sezione, delegato per l’incombenza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in mancanza di nota spese, in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
accoglie il ricorso per ottemperanza presentato, in data 11 novembre 2010, dai ricorrenti e, per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di procedere all’esecuzione del decreto 14 ottobre 2008, n. 1722 della Corte d’appello di Lecce, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
b) dispone che, in difetto di adempimento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla liquidazione e corresponsione di quanto dovuto proceda, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, il Commissario ad acta individuato nel Dirigente dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (o in un suo sostituto);
c) delega il Presidente della Sezione alla liquidazione del compenso per l’attività del Commissario ad acta.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla corresponsione ai ricorrenti, a titolo di spese del giudizio, della somma di Euro 1.000,00, (mille/00), oltre ad IVA e CAP.
Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia autentica della presente ordinanza all’Amministrazione intimata ed al Commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Referendario
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15328

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli, con il decreto indicato in epigrafe, in parziale accoglimento della domanda di equa riparazione avanzata da D.A.R. in relazione alla durata non ragionevole di un procedimento civile in materia di servitù, instaurato davanti al Tribunale di Salerno con atto del 13 maggio 1982 e ancora pendente alla data della richiesta, ha ritenuto che il diritto alla riparazione si prescriva entro il termine decennale, maturando la prescrizione "giorno per giorno", come nell’ipotesi di illecito permanente.

Pertanto il diritto azionato è stato riconosciuto, accogliendosi l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione, entro il decennio anteriore alla proposizione della domanda, liquidandosi la somma di Euro 8.083,00, oltre agli interessi legali.

Per la cassazione di tale decisione il D.A. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, illustrati da memoria L’amministrazione non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, dell’art. 12 disp. att. c.c., sostenendosi l’incompatibilità fra la decadenza – prevista per l’esercizio del diritto all’equa riparazione e la prescrizione.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2935 c.c.:

tale norma prevede che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e quindi da un termine certo, non individuabile, stante la variabilità del termine di ragionevole durata, che, in sostanza, viene determinato, sulla base di una valutazione delle emergenze del giudizio presupposto, proprio nel corso del giudizio scaturito dalla domanda di riparazione.

Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in merito al criterio seguito per la liquidazione del pregiudizio, sia quanto alla durata "non ragionevole" del giudizio presupposto, sia in merito alla somma attribuita per ciascun anno di ritardo.

Il ricorso è fondato, nei seguenti termini.

Le prime due censure, che possono essere congiuntamente esaminate in considerazione della loro intima connessione, attengono al tema della prescrizione in relazione alla domanda di riparazione. Non esistono ragioni per discostarsi dal prevalente orientamento di questa Corte, secondo cui "in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine della prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto nel medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra prescrizione e decadenza se relative al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione delle iniziative processuali, che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo" (Cass. 20 dicembre 2009 n. 27719, Cass. 11 gennaio 2011, n. 478; Cass., 4 ottobre 2010, n. 20564).

Tale orientamento, del resto, è stato di recente confermato dalle Sezioni unite di questa Corte ().

Quanto alla determinazione del periodo di durata ragionevole, da un iato deve rilevarsi la fondatezza del rilievo circa l’adozione di standards superiori a quelli normalmente utilizzati come parametri di riferimento anche sulla base della giurisprudenza della Corte e.d.u., dall’altro deve constatarsi che la maggiorazione del complessivo periodo nella misura di trenta mesi, sulla base di ben individuate emergenze (tempi per la proposizione delle impugnazioni e per la riassunzione del processo) non risulta specificamente censurata.

Sotto tale profilo, per quanto si rileverà in seguito ai fini della decisione nel merito della causa, deve ritenersi che, con riferimento alla durata ragionevole del processo presupposto, ai tempi normali di definizione, individuati, secondo un orientamento consolidato, in sei anni, debba aggiungersi, per la ragione testè rilevata, un periodi di mesi trenta, di talchè il periodo di durata ragionevole debba considerarsi pari ad anni otto e mesi sei. La questione relativa al criterio di calcolo dell’indennizzo, non essendo tali parametri suscettibile di cosa giudicata (cfr, Cass., 15 novembre 2010, n. 23055, in motivazione), deve intendersi assorbita. In considerazione dei motivi accolti il decreto deve essere cassato.

Ricorrono, per altro, non essendo necessarie ulteriori acquisizioni, gli estremi per decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. Avuto riguardo alla durata complessiva del giudizio presupposto, iniziato nel maggio del 1982 e ancora pendente nel marzo del 2009, articolatosi in due gradi di merito e in un giudizio di legittimità, considerato che – come sopra evidenziato – il periodo ordinario di anni sei deve essere elevato ad anni otto e mesi sci, deve determinarsi in anni diciotto e mesi quattro il periodo eccedente la durata ragionevole. Applicando il criterio costantemente adottato da questa Corte in materia, consistente nell’attribuzione, per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale, della somma di Euro 750,00 per i primi tre anni ed Euro 1000,00 per ogni anno successivo (Cass., 14 ottobre 2009, n. 21840), va liquidata la somma di Euro 17.560,00, con gli interessi legali dalla data della domanda.

Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 17.500,00, con gli interessi legali dalla data della domanda, oltre al pagamento delle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 1.140,00, di cui Euro 50 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, e, quanto al presente giudizio di legittimità, in Euro 965,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Bari Sez. II, Sent., 31-01-2011, n. 205

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Svolgimento del processo

Con atto notificato e depositato rispettivamente in data 18 sett. e 27 sett. del 2001 il ricorrente " proprietario di aree facenti parte dell’UMI (unità minima di intervento) numero 7 e 3 del comparto edificatorio denominato "Lotto Due" del Comune di Molfetta e che ebbe a stipulare insieme ad altri proprietari delle aree convenzioni col Comune con cui cedeva gratuitamente delle aree perché fossero destinate ad urbanizzazione generale e nel contempo altre aree onerosamente perché fossero destinate ad edilizia economica e popolare (in particolare, detratto il suolo di sedime e pertinenza dei fabbricati da realizzarsi, cedeva al Comune gratuitamente il 60% della sua proprietà ed a titolo oneroso il rimanente 40%)" ha provveduto ad impugnare la telelibera regionale in epigrafe meglio indicata di approvazione della variante al PRG nella parte in cui destina ad uffici giudiziari le aree cedute dal ricorrente per destinarle a standards; nel contempo svolge azione di condanna per risarcimento danni che assume derivantigli per violazione da parte comunale delle convenzioni sottoscritte.

A sostegno dell’azione impugnatoria deduce violazione della motivazione specifica in merito a motivi di interesse pubblico che deve assistere la possibilità di derogare ad un obbligo convenzionalmente assunto in precedenza dovendosi fornire spiegazione sul perché non sia stata individuata altra zona libera nell’ambito del territorio comunale.

In ordine al’azione risarcitoria, richiama giurisprudenza della Cassazione (cass. Sez. unite n. 1917 del 9.3.1990)che abilita il privato ad essa azione a seguito di inadempimento del Comune per obblighi nascenti da convenzioni urbanistiche previo annullamento dell’atto che generava tale lesione, significando che essa azione va ora proposta dinanzi al G.A. stante la modifiche legislative di cui all’art. 34 d.lgs. n. 80/98 recepite dalla legge 205/00.

Si è costituito in giudizio il Comune opponendosi al’avverso gravame di cui, in via preliminare, ha eccepito, oltre alla sua intempestività, difetto di giurisdizione in capo all’adito G.A. e ciò a favore di quella del G.O., evidenziando pure una carenza interesse del privato (che già come nella specie ha ricevuto il corrispettivo della c.e.) e comunque un suo difetto di legittimazione a dolersi del fatto che l’amministrazione abbia deciso una diversa utilizzazione dell’area già cedutale dal privato in virtù di apposite convenzioni. Nel merito la difesa comunale ha fatto presente che le scelte effettuate dall’amministrazione in sede di adozione di PRG o sua variante generale si appartengono a sue specifici apprezzamenti di merito che in quanto tali non necessitano di puntuale motivazione, come si assume ex adverso, oltre a quella che si evince dai criteri generali eseguiti nell’impostazione del piano.

Parte ricorrente con memoria ha provveduto a contestare le avverse eccezioni, ribadendo da un lato la giurisdizione del G.A. e rivendicando il proprio interesse essendosi il Comune sottratto agli obblighi di dotare il comparto di standards (verde pubblico, parcheggi, strade) e ribadendo che il Comune ancorchè nuovo proprietario delle aree, non può fare sulle stesse quello che vuole, ignorando una lottizzazione già operativa.

Motivi della decisione

Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di rito sollevate dal resistente Comune. Sulla giurisdizione osserva questo Collegio che essa si appartiene all’adito G.A. e non al G.O. Pacifica la doglianza che sorregge il ricorso, vale a dire un lamentato inadempimento comunale quanto all’impegno alla realizzazione nel comparto di interesse di standards urbanistici siccome pretermessa essa realizzazione dalla successiva previsione contenuta nella variante generale di PRG di ubicazione in loco del palazzo di giustizia, va puntualizzato che ad essi standards di lotto il Comune si era obbligato in apposita convezione col privato proprietario di aree che le aveva cedute gratuitamente all’Ente locale perché vi fossero realizzati gli standards urbanistici (strade, parcheggi, verde, ecc). A fronte di ciò non pare revocabile in dubbio che si si il controverti sul comportamento dell’amministrazione e/o comunque suoi atti (variante generale al PRG) in tema di uso del territorio. Tale essendo l’oggetto del contendere, in tema di giurisdizione sovviene l’art. 34 del d.lgs. 31 marzo del 1998 che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i comportamenti ed i provvedimenti delle amministrazione pubblica in materia di urbanistica ed edilizia e che viene a riguardare la totalità degli aspetti dell’uso del territorio, nessuno escluso. (Cass. Civile Sez. Unite n. 494 del 4.7.2000).

Sotto altro profilo e sempre al fine di individuare il giudice fornito di giurisdizione, aggiunge il Collegio che le convenzioni urbanistiche ben rientrano nel modello procedimentale di cui all’art. 11 della legge n. 241/90 (accordi sostitutivi del provvedimento) con lo scopo di definire il contenuto sostanziale di un accordo pianificatorio territoriale tra l’autorità pubblica ed il privato contraente -cfr. a riguardo Cass. Sez. unite 1.7.2009 n. 15388; si discuteva in quel caso di una convenzione di lottizzazione diretta a disciplinare il successivo rilascio di concessioni edilizie in esecuzione concordata tra le parti di opere di urbanizzazione; la fattispecie esaminata dalla Cass. in essa decisione, è ben sovrapponibile al caso in esame atteso che più volte lo stesso ricorrente nei suoi scritti difensivi viene a parlare di "convenzioni di lottizzazione" in riferimento alle due convenzioni stipulate col Comune con atti notarili del 10 febbraio 1988 rep. N. 1347 e N.1350, del cui inadempimento si discute. Orbene è noto che le controversie in tema di formazione, conclusione ed esecuzione di essi accordi sono riservate (vedi 5^ comma di esso art. 11 legge 241) alla giurisdizione esclusiva del G.A. La conclusione è che deve parlarsi solo ed esclusivamente di giurisdizione del G.A. e non del G.O., sia che si faccia applicazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 come modificato dalla legge 205/2000, sia che si faccia riferimento all’art. 11 (comma 5^) legge 241; tra le due citate norme entrambe conferenti col problema che ne occupa, v’è questa differenziazione, che appare da subito ad una loro semplice lettura: nella prima la giurisdizione viene individuata per materia con riferimento agli atti della p.a.; nella seconda viene stabilita non per materia ma in virtù della tipologia dell’atto che è fonte del rapporto,vale a dire l’accordo.

Passando ora ad esaminare l’eccezione di carenza di interesse e della stessa legittimazione- in capo al ricorrente al presente gravame (eccezione che muove dal presupposto che il privato ha avuto a contropartita della cessione della sua area la concessione edilizia e quindi non avrebbe più altro da pretendere), ne rileva il il Collegio la infondatezza. infatti esso interesse (che si ritiene dal deducente completamente assente) non può invece del tutto escludersi in quanto nei confronti del lottizzante compartista si era quantomeno creato un affidamento all’esecuzione di opere di urbanizzazione su dette aree, giusta -lo si ripete- apposita convenzione, anche trascritta, il che determina una posizione qualificata e differenziata di esso ex proprietario rispetto agli altri cittadini, e quindi una sua legittimazione ad impugnare gli atti del Comune che esso impegno vengono a disattendere.

Va pure reietta l’eccezione di tardività del gravame, sollevata da parte resistente in base alla considerazione che il Comune già in precedenza (vedi delibera n. 482/88) aveva adottato una variante al PRG, rimasta al tempo e nel tempo inoppugnata. Orbene essa precedente variante non può costituire un valido precedente con le conseguenze che il deducente ne fa discendere in tema di tempestività dell’odierna impugnativa, poiché aveva ricevuto il parere negativo del C.U.R.(parere n. 63/97 relativo all’adunanza del 27.11.97) e quindi non aveva ricevuto alcuna approvazione regionale (sul punto non è seguito atto di smentita del Comune).

Sgombrato il campo dalle varie eccezioni di rito, nel merito il gravame all’esame non si presenta fondato.

Il punto di causa è se il Comune nuovo proprietario delle aree possa o meno fare sulle stesse quello che vuole ignorando gli accordi e cioè le convenzioni stipulate al tempo col privato ora ex proprietario in cui, come più volte detto, aveva assunto l’obbligo di realizzarvi gli standards di comparto (il ricorrente nel suo atto introduttivo si esprime a riguardo in termini di "urbanizzazione generale"); di poi l’Ente locale con la variante generale al PRG ha deciso di realizzarvi un edificio destinato a palazzo di giustizia.

La tesi del ricorrente, da cui poi muove tutto il gravame, è che al quesito dianzi espresso non si possa che dare una risposta negativa; essa tesi non viene però condivisa dal Collegio. Se è vero che le convenzioni urbanistiche hanno natura contrattuale, e di conseguenza deve opinarsi non consentita la modifica autoritativa degli obblighi determinati anche col consenso del privato, deve però ritenersi – come affermato dalla giurisprudenza amministrativa che si è interessata del problema (CdS Sez. V, 4 gennaio 1993)- che essa convenzione sia un contratto di natura peculiare talchè sarebbero comunque possibili variazioni introdotte in virtù della iniziativa di parte pubblica e questo in sede di emanazione di un nuovo strumento urbanistico generale, implicando quest’ultimo la revisione generale dell’intero assetto urbanistico del territorio comunale. Si è pure detto che il contrattualismo nella lettura della Cassazione non giunge sino al punto di riconoscere che la convenzione vincoli la p.a. a conservare l’assetto urbanistico previsto dalla convenzione stessa; v’è cioè la possibilità di un riedizione del potere pianificatorio da paarte dell’Ente pubblico da esercitarsi, perché non debordi nell’arbitrio, in sede di esame e definizione di problematiche di ordine generale quale può essere, ad esempio, la revisione dell’assetto del territorio: in tali e limitati casi di riesercizio del potere, la posizione soggettiva del cittadino è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.

Nel caso all’esame si contesta dal ricorrente che nella nuova pianificazione urbanistica generale (variante al PRG) che ha portato ad allocare in zona il palazzo di giustizia, sia carente una motivazione specifica che sopporti la scelta pianificatoria assunta in deroga all’obbligo convenzionale.

Anche la particolare censura non regge. Osservato che la essa opera, ripetesi: palazzo degli uffici giudiziari, non è poi completamente avulsa da una sua invece possibile ricomprensibilità nell’ambito delle urbanizzazioni secondarie (al pari per esempio di un edificio destinato ad istruzione secondaria), giova richiamare principi giurisprudenziali in materia di motivazione delle scelte pianificatorie e loro sindacabilità giurisdizionale, alla stregua dei quali le determinazione assunte all’atto dell’adozione di PRG ovvero di Variante al piano medesimo, costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità salvo che non siano inficiate da errori di fatto ob abnormi illogicità, e non necessitano di apposita motivazione oltre a quella che si può evincere dai criteri generali di ordine tecnico discrezionali seguiti nell’impostazione del piano e/o della variante generale.

Va comunque osservato ed a favore della legittimità della individuata allocazione che il Comune viene a prevedere la ubicazione del palazzo di giustizia in area ormai di sua proprietà, il che ben può sorreggere la scelta pianificatoria effettuata perché in tal modo non si viene a gravare sulle casse comunali per l’esproprio di un suolo di proprietà di altri ove andare ad ubicare l’opera di interesse collettivo a farsi.

In conclusione l’azione impugnatoria va respinta, il che porta anche alla reiezione della pure svolta azione risarcitoria, in quanto allo stato è carente la dimostrazione della illegittimità del provvedimento che costituisce necessario presupposto per l’applicazione della norma di cui all’art. 2043 del cod. civ. L’intero ricorso va quindi rigettato. Spese come da dispositivo e secondo la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di giudizio all’intimato e costituito Comune di Molfetta, spese che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Vito Mangialardi, Consigliere, Estensore

Giacinta Serlenga, Referendario

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