Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15330

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli, con il decreto indicato in epigrafe, in parziale accoglimento della domanda di equa riparazione avanzata da A.U. in relazione alla durata non ragionevole di un procedimento instaurato davanti al T.A.R. della Campania in data 12 febbraio 1997 e ancora pendente, ha ritenuto che, essendo stata presentata istanza di prelievo, la domanda fosse proponibile e che l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione non fosse meritevole di accoglimento.

Considerato un limite triennale di durata ragionevole del giudizio presupposto, e ritenuto che la pretesa restitutoria avanzata nei confronti del predetto (non risultando che l’amministrazione da lui convenuta, non costituitasi, si fosse attivata per eseguire il provvedimento impugnato) si fosse prescritta, è stato individuato un periodo da valutarsi ai fini della liquidazione pari ad anni sei e mesi otto, in relazione al quale, attribuendo Euro 500,00 per anno, è stata attribuita la somma di Euro 3.300. Per la cassazione di tale provvedimento l’ A. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui l’Amministrazione resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 Cedu, nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria, sostenendosi l’esiguità della somma liquidata, sulla base della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, a fronte di una posta in gioco significativa.

Con la seconda censura si deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6 Cedu, nonchè vizio motivazionalc, rappresentandosi l’erronea determinazione della durata del procedimento.

Con il terzo motivo le medesime violazioni vengono prospettate in relazione all’omessa considerazione, in contrasto con i principi affermati dalla Cedu, dell’intera durata del procedimento presupposto. Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate in considerazione della loro intima connessione, attengono al tema della determinazione del periodo di durata non ragionevole e di liquidazione del pregiudizio non patrimoniale.

Quanto alla determinazione del periodo di durata ragionevole, deve condividersi il rilievo secondo cui nella sentenza impugnata il periodo da valutarsi viene, in maniera del tutto ingiustificata, individuato in anni sci e mesi otto, in funzione della ritenuta prescrizione del diritto contestato in sede amministrativa.

Per il resto, deve rilevarsi che la Corte EDU, con due recenti decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia, e del 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille/00 Euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consente al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, le Cass.,n. 14753/2010 e Cass. n. 1359 del 2011).

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, Cass. nn. 9938 e 18780 del 2010; n. 10500 del 2011).

Appare pertanto congruo, per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale in esame, l’indennizzo di Euro 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva del processo: esso andava quindi determinato, in relazione alla durata di anni dodici, in Euro 6.000,00, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo.

Il decreto impugnato, pertanto, va cassato in relazione alle considerazioni sopra esposte: ricorrono gli estremi per decidere la causa nel merito, nel senso dell’attribuzione della somma testè indicata.

Le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4, e B, par. 1, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge; le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 6.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 965,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 286

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 08.05.08 e depositato il 05.06.08, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che respingeva la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per la sussistenza di precedenti penali ostativi al rilascio del provvedimento.

Il ricorrente articolava quattro motivi di ricorso; il primo lamenta la violazione dell’art. 4,comma 3, T.U. Imm. perché non è stato tenuto conto delle lieve entità dei fatti contestati desumibile dall’esiguità delle pene irrogate con concessione dell’attenuante di cui al quinto comma dell’art. 73 DPR 309\90 che rendeva non applicabile l’art. 380 c.p.p.; quanto al riferimento tra i reati ostativi ai reati inerenti gli stupefacenti è evidente che la norma non si riferisce alle ipotesi di cui al DPR 309\90.

Il secondo motivo denuncia la violazione del combinato disposto degli artt. 4,comma 3, e 5,comma 5, T.U. Imm. e la connessa violazione dell’art. 3 L. 241\90 nonchè l’eccesso di potere per difetto di motivazione.

L’amministrazione ha rigettato sulla base delle sole sentenze di condanna non tenendo conto degli elementi favorevoli dal livello del suo inserimento sociale per via della sua convivenza con una cittadina rumena che dispone di alloggio popolare.

Il terzo motivo contesta la violazione degli artt. 7 e 10 bis L. 241\90 per non aver ricevuto gli avvisi procedimentali previsti dalla legge sulla base di un’irreperibilità che non può giustificare l’amministrazione perché lo stesso si è più volte presentato in Questura per conoscere lo stato della pratica.

Il quarto motivo eccepisce la violazione dell’art. 9 T.U. Imm. per non aver riconosciuto al ricorrente lo status di soggiornante di lungo periodo nonostante lo stesso si trovi in Italia dal 1999.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 10.6.2008 l’istanza cautelare veniva respinta.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente è stato condannato per reati in tema di stupefacenti che l’art. 4,coma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativi al rinnovo del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’autorità amministrativa.

Non è corretta la lettura del ricorrente che ha voluto evidenziare come l’ipotesi attenuata di cui all’art. 73 DPR 309\90 sia fuori dal campo di applicazione dell’art. 380 c.p.p. per dedurne che non debba ritenersi ostativo.

Il legislatore nell’indicare i reati ritenuti ostativi alla concessione o al rinnovo del permesso di soggiorno ha fatto riferimento o all’art. 380 c.p.p. o a determinati beni giuridici da tutelare, quali il contrasto al traffico di stupefacenti, all’immigrazione clandestina o alla prostituzione; pertanto i reati riconducibili alla lesioni di detti beni sono di per sè ostativi senza bisogno di verificare se rientrino o meno tra i reati per cui l’arresto in flagranza è obbligatorio.

Questa scelta del legislatore è stata recentemente avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale (148\08) che ha riconosciuto al legislatore la facoltà di effettuare certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con ampia discrezionalità che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.

Contrariamente alle considerazioni espresse dal ricorrente il provvedimento è vincolato e nono discrezionale e non rileva il periodo di permanenza in Italia poiché la condizione di soggiornante di lungo periodo deve essere già posseduta da colui che richiede il rinnovo per poter ottenere una valutazione discrezionale dei propri precedenti penali in relazione alla sussistenza o meno della pericolosità sociale.

La natura vincolata del provvedimento rende irrilevanti le eventuali violazioni formali di cui agli artt. 7 e 10 bis L. 241\90.

Il ricorso va, pertanto respinto.

Per ragioni di equità sostanziale sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 04-11-2013, n. 44492

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Svolgimento del processo

1. – Con decisione resa in data 10.3/27.5.2011, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’istanza di riparazione avanzata da C. G. per l’asserita ingiusta detenzione dallo stesso subita dal 24.2.1994 al 4.7.1994, in relazione alla prospettata commissione di una pluralità di reati dalla cui imputazione l’istante era stato prosciolto, evidenziando come, in relazione all’ipotesi criminosa di lesioni personali aggravate, lo stesso era stato prosciolto in ragione dell’intervenuta prescrizione del reato, con la conseguente piena legittimazione del periodo di restrizione personale sofferta in rapporto alla durata della pena irrogabile in relazione a detto titolo di reato.

Avverso tale decisione, a mezzo del proprio difensore, ha interposto ricorso per cassazione il C., censurando l’ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale erroneamente imputato al C. la responsabilità di aver dato (o concorso a dar) causa all’adozione del provvedimento restrittivo eseguito nei relativi confronti per colpa grave, in assenza di alcun presupposto idoneo a giustificarne il riscontro, e per aver escluso la riparazione dell’ingiustificata detenzione subita, indebitamente valorizzando il dato costituito dall’avvenuto proscioglimento per prescrizione in relazione al solo reato di lesioni, in contrasto con i più recenti indirizzi seguiti in thema dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità inclini a estendere il diritto alla riparazione anche in relazione a casi di detenzione seguita da proscioglimento non di merito.

Hanno depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concludendo per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

2. – Il ricorso è infondato.

Secondo il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità (correttamente richiamato dalla corte territoriale), in materia di riparazione per l’ingiusta detenzione, nel caso di processo cumulativo (ossia avente a oggetto più imputazioni), se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, sempre che autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando l’eventuale pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (v. Cass., Sez. 4, n. 27466/2009, Rv. 245108; Cass., Sez. 4, n. 18343/2007, Rv. 236411).

In breve, non è configurabile il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’ingiustizia formale della privazione della libertà personale (Cass., Sez. 4, n. 34661/2010, Rv. 248076).

Diversamente da quanto argomentato dal ricorrente, la corte d’appello napoletana ha pertanto correttamente applicato la norma di cui all’art. 314 c.p.p., anche secondo la formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 219/2008, secondo cui la riparazione per la detenzione ingiustamente sofferta deve ritenersi estesa anche in relazione alle ipotesi di avvenuto proscioglimento per cause non di merito, ma solo limitatamente al tempo della restrizione che eccede la misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata.

E’ appena il caso di rilevare come la limitazione dell’indennizzabilità ai soli periodi di detenzione sofferti in misura superiore alla pena irrogata o astrattamente irrogabile in relazione al reato per il quale sia intervenuta una causa di proscioglimento non di merito, vale a conferire un’indubitabile connotazione in termini di certezza all’ingiustizia della detenzione sofferta dall’istante, atteso che solo in relazione a tali periodi può ritenersi certo il carattere ingiustificato (e la conseguente ingiustizia) della detenzione sofferta in eccesso; e tanto, avuto altresì riguardo all’ulteriore rilievo (esso stesso da ritenere coerente al discorso solidaristico cui occorre ricondurre l’ispirazione dell’istituto in esame) secondo cui la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato, con la conseguenza che quest’ultimo ha sempre la possibilità di optare per una scelta difensiva diretta a ottenere il proscioglimento nel merito ove ritenga che la detenzione cautelare sia stata ingiustamente applicata nei suoi confronti, in tal modo concretizzandosi il bilanciamento d’interessi fra le esigenze di tutela di chi abbia subito una detenzione cui non corrisponde l’inflizione di una pena e quelle di non premiare chi non abbia scelto, accettando la causa di estinzione, che venisse accertata la sua innocenza (cfr., in termini, Cass., Sez. 4, n. 34661 /2010, Rv. 248076).

Nel caso di specie, il quantum di detenzione preventiva sofferto dall’odierno ricorrente, in relazione al titolo di reato per il quale è stata dichiarata la prescrizione, deve ritenersi ampiamente giustificato dal riscontro della pena astrattamente irrogabile in relazione a detto titolo di reato, come peraltro espressamente evidenziato dalla Corte territoriale, che ha escluso che nel caso di specie sia ricorsa l’ipotesi di restrizione personale (a titolo di custodia cautelare) per una durata superiore alla pena astrattamente irrogabile per la contestata ipotesi di lesioni personali aggravate.

3. ù Le considerazioni che precedono, nel giustificare il riscontro dell’integrale infondatezza dei motivi di doglianza avanzati dal ricorrente, impongono la pronuncia del rigetto del ricorso, sussistendo peraltro giustificati motivi, in ragione della complessità delle questioni giuridiche trattate, per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013
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Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15331

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli, con il decreto indicato in epigrafe, in parziale accoglimento della domanda di equa riparazione avanzata da C.G. in relazione alla durata non ragionevole di un procedimento instaurato davanti al T.A.R. di Napoli in data 12 settembre 1997 e ancora pendente, ha ritenuto che il diritto alla riparazione si prescriva entro il termine decennale.

Pertanto il diritto azionato è stato riconosciuto, accogliendosi l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione, entro il decennio anteriore alla proposizione della domanda, liquidandosi – sulla base di una durata non ragionevole decorrente dal luglio 2002 al marzo 2009 – la somma di Euro 4.787,50 oltre agli interessi legali. Per la cassazione di tale decisione il C. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.

L’amministrazione non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 Cedu, nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria, sostenendosi l’esiguità della somma, sulla base della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, a fronte di una durata complessiva del giudizio presupposto pari a circa 12 anni.

Con la seconda censura si deduce violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2, 3 e 4 e dell’art. 6 Cedu, nonchè vizio motivazionale, rappresentandosi l’esiguità della somma liquidata anche alla luce dell’erroneità dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, in relazione alla quale si sostiene l’incompatibilità con la decadenza prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 4.

Con il terzo motivo le medesime violazioni vengono prospettate in relazione all’omessa considerazione, in contrasto con i principi affermati dalla Cedu, dell’intera durata del procedimento presupposto.

Il ricorso è fondato, nei seguenti termini.

Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate in considerazione della loro intima connessione, attengono al tema della prescrizione in relazione alla domanda di riparazione, nonchè ai criteri di determinazione del periodo di durata non ragionevole e di liquidazione del pregiudizio non patrimoniale.

Quanto al primo profilo, non esistono ragioni per discostarsi dal prevalente orientamento di questa Corte, secondo cui "in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine della prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto nel medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra prescrizione e decadenza se relative al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione delle iniziative processuali, che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo" (Cass. 20 dicembre 2009 n. 27719, Cass. 11 gennaio 2011, n. 478; Cass., 4 ottobre 2010, n. 20564). Tale orientamento, del resto, è stato di recente confermato dalle Sezioni unite di questa Corte ().

Quanto alla determinazione del periodo di durata ragionevole, deve condividersi il rilievo secondo cui il periodo da valutarsi viene, in maniera del tutto ingiustificata, individuato in circa sette anni, mentre la questione relativa al criterio di calcolo dell’indennizzo, non essendo tali parametri suscettibile di cosa giudicata (cfr.

Cass., 15 novembre 2010, n. 23055, in motivazione), deve intendersi assorbita. In considerazione dei motivi accolti il decreto deve essere cassato. Il processo presupposto ha avuto una durata complessiva di circa dodici anni.

La Corte EDU, con due recenti decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia, e del 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille/00 Euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consente al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, le Cass., n. 14753/2010 e Cass. n. 1359 del 2011).

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, Cass. nn. 9938 e 18780 del 2010; n. 10500 del 2011).

Appare pertanto equo, per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale in esame, l’indennizzo di Euro 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva del processo: esso va quindi determinato, in relazione alla durata come sopra determinata, in Euro 6.000,00, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo.

Le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4, e B, par. 1, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per csborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge; le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 6.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 965,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.