T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 287

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente è in possesso di regolari permessi di soggiorno fin dal novembre 1998 ed ha sempre lavorato quale collaboratrice domestica presso varie famiglie; dal febbraio 2003 ha stipulato un contratto di locazione per una piccola abitazione dove è andata a vivere con il figlio che contribuiva alle spese e poiché mesi dopo veniva raggiunta dalla figlia in avanzato stato di gravidanza che veniva ospitata dalla madre e che dopo alcuni mesi si allontanava dall’abitazione lasciando il bimbo alla nonna cui veniva affidato con decreto del Tribunale per i minorenni.

Nel 2005 anche il figlio si allontanava avendo costituito un proprio nucleo familiare ed il reddito diveniva insufficiente per sostenere il canone di locazione.

La ricorrente partecipava al Bando Sportello affitto per il 2004, il 2005 e il 2006 ed otteneva il contributo di sostegno.

All’epoca della presentazione della domanda per il contributo del 2007, la ricorrente aveva in corso il rinnovo della domanda di permesso di soggiorno e non poteva immaginare che le sarebbe stato rinnovato per un anno soltanto.

Chiede pertanto di essere rimessa in termini quanto all’impugnazione del Bando e della Delibera regionale poiché all’epoca non era in grado di valutare la loro portata immediatamente lesiva.

L’impugnazione degli atti indicati in epigrafe si fonda su due motivi.

Il primo contesta la violazione dell’art. 11 L. 431\98 e dell’art. 2 L.R. 2\00 oltre che del D.lgs. 109\98, del D.M. del Ministro dei Lavori Pubblici del 7.6.99 e dell’art. 59 L. 449\97 nonché l’eccesso di potere per irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti, sviamento, violazione dei principi di ragionevolezza e di non discriminazione anche in relazione alle finalità del Fondo Sostegno Affitti.

Tutte le norme sopraindicate commisurano la possibilità di far accedere al contributo secondo caratteristiche socioeconomiche del nucleo familiare ed in relazione all’ammontare dei finanziamenti disponibili calcolando sempre l’incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo; si dà facoltà alle Regioni di stabilire ulteriori classi di reddito e soglie di incidenza del canone a seconda della configurazione del mercato delle abitazioni a livello locale, si prevede la possibilità di favorire particolare situazioni di disagio con una misura più alta del contributo, ma mai si fa riferimento alla durata biennale del permesso di soggiorno.

Anche il D.lgs. 109\98 che si occupa di definire criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate non fa alcun riferimento al requisito che ha determinato il diniego del contributo impugnato dalla ricorrente.

Non si comprende per quale ragione sia il Bando che la Delibera Regionale impugnati abbiano inserito il requisito del permesso di soggiorno con durata almeno biennale.

Se ciò è scaturito dall’applicazione dell’art. 40 T.U. Imm. si tratta di un’errata applicazione della norma che si riferisce al credito agevolato in materia di locazioni ed all’edilizia residenziale pubblica non al contributo affitti per le locazioni private.

Il secondo motivo lamenta l’eccesso di potere per violazione degli artt. 2 e 3 Cost. e violazione dei principi di ragionevolezza, parità di trattamento e non discriminazione.

Se l’art. 11 L. 43\98 che regola la materia come norma primaria fissa come criteri per individuare i destinatari del contributo il rapporto tra reddito percepito e canone di locazione, ciò riguarda qualsiasi nucleo familiare.

L’inserimento dell’ulteriore requisito di cui all’art. 40 T.U. Imm. cozza contro il principio di ragionevolezza poiché non si capisce per quale ragione un extracomunitario residente da tanti anni nel nostro territorio ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge non debba poter accedere a tali prestazioni solo perché momentaneamente provvisto di un permesso di soggiorno di durata solo annuale.

Il Comune di Milano e la Regione Lombardia si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Comune eccepiva altresì la tardività dell’impugnazione del Bando Sportello Affitto 2007.

Alla camera di consiglio del 13.1.2009 veniva accolta la richiesta di sospensiva del provvedimento di diniego e veniva sollevata con ordinanza un’eccezione di costituzionalità dell’art. 40 T.U. Imm. nella parte in cui subordinava l’accesso alle prestazioni in tema di edilizia residenziale pubblica al possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale, con conseguente sospensione del giudizio.

L’eccezione di costituzionalità veniva dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale con ordinanza 76\2010 ed all’esito di tale giudizio veniva fissata l’udienza di merito.

L’eccezione di tardività sollevata dal Comune non può essere accolta.

Il bando all’art. 1 prevede tra i soggetti che possono inoltrare la domanda: ".. gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, ivi compresi i soggetti già in possesso di permesso di soggiorno scaduto che hanno attivato la procedura di rinnovo.." e secondo un’interpretazione letterale la domanda può essere presentata da chiunque ha un’istanza di rinnovo in corso anche perché non è possibile sapere in anticipo se il rinnovo che verrà concesso sarà annuale o biennale.

Quindi non era evidente un’immediata lesività della clausola e pertanto non è tardiva l’impugnazione del Bando unitamente al provvedimento concretamente lesivo.

Venendo al merito della questione sottoposta al giudizio del Collegio,vanno affrontate preliminarmente due questioni che emergono dalla motivazione dell’ordinanza della Corte.

La prima riguarda la possibile rilevanza dell’art. 11,comma 13, D.L. 112\2008 che stabilisce come per gli immigrati la possibilità di beneficiare dei contributi integrativi di cui all’art. 11 L. 431\98 dipenda dal possesso di un certificato storico di residenza di almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

La norma non può applicarsi al caso di specie perché è entrata in vigore dopo che erano scaduti i termini per la presentazione della domanda e pertanto non può neanche considerarsi applicabile per eterointegrazione ex lege del Bando in questione.

In ogni caso la ricorrente sarebbe in possesso del requisito richiesto perché residente regolarmente in Lombardia da oltre cinque anni.

La seconda e più rilevante questione è quella di verificare se la norma tacciata di incostituzionalità e cioè l’art. 40, comma 6, T.U. Imm. sia realmente rilevante per affrontare il caso di specie che secondo la Corte non è stata affrontata nell’ordinanza di remissione.

La questione è essenziale poiché nel caso la risposta sia affermativa, come valutato dal Collegio in sede cautelare, quanto previsto dalla norma costituirebbe principio fondamentale nelle materie di competenza delle regioni ex art. 1,comma 4, T.U. Imm. e quindi il requisito da essa indicato e contestato dalla ricorrente dovrebbe essere necessariamente integrato.

L’art. 40,comma 6, così dispone: "Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. ".

Secondo una interpretazione letterale i contributi per il pagamento del canone di locazione di cui all’art. 11 L. 431\98 non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della norma.

Ad avviso delle amministrazioni resistenti la riconducibilità del contributo in questione alle materie indicate dall’art. 40,comma 6, T. U. Imm. si ricaverebbe dalla sentenza 520\2000 della Corte Costituzionale; si tratta di una sentenza che ha rigettato la questione di costituzionalità sollevata dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dell’art.11, commi 3, 4, 7 e 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 che avrebbe violato le competenze statutarie.

Il passo della motivazione da cui dovrebbe trarsi l’inserimento della concessione dei contributi per l’affitto nelle materie indicate nel citato art. 40 è il seguente: "Le provvidenze finalizzate ad assicurare il diritto all’abitazione attengono, anche alla luce dell’evoluzione legislativa, alla materia dell’edilizia residenziale, come di recente delineata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all’art. 59, ai fini del riparto delle competenze, ricomprende in essa funzioni e compiti relativi "alla definizione dei criteri per favorire l’accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito" (lett.e).".

Essendo i contributi di cui all’art. 11 L. 431\98 riconducibili alla competenza statale in virtù dell’art. 59 D.lgs. 112\98 come ricordato dalla Corte Costituzionale nel passo appena riportato, laddove l’art. 40 avesse voluto subordinare i contributi per il pagamento degli affitti ai requisiti indicati nella norma avrebbe fatto riferimento espresso all’art. 59 citato.

La ricorrente non ha chiesto di fruire di un alloggio ERP né di essere agevolata nell’accesso alla locazione o al credito per ottenere una abitazione in locazione, ma, dopo aver reperito autonomamente un’abitazione ed aver assolto senza aiuti l’obbligazione contrattuale per un certo periodo, ha presentato domanda per avere un contributo per pagare il canone essendo mutata in peggio la propria situazione economica.

Peraltro la normativa citata nel primo motivo di ricorso come l’unica che andrebbe applicata al caso di specie, è stata prevista per consentire anche ai meno abbienti il diritto sociale all’abitazione riconducibile ai sensi dell’art. 2 Cost. tra i diritti inviolabili dell’uomo secondo quanto affermato dalle sentenze 209\2009 e 404\1988.

In particolare è significativo riportare un passo della motivazione di quest’ultima sentenza; "Come affermato da una recente sentenza di questa Corte (n. 217 del 1988): "il diritto all’abitazione rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione… In breve, creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all’abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso". Altra sentenza di questa Corte (sent. n. 49 del 1987) aveva già riconosciuto "indubbiamente doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione".

Tali statuizioni, pur espresse in ordine allo specifico favor, di cui all’art. 47, secondo comma, della Costituzione, per l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, hanno una portata più generale ricollegandosi al fondamentale diritto umano all’abitazione riscontrabile nell’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (New York, 10 dicembre 1948) e nell’art. 11 del Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali (approvato il 16 dicembre 1966 dall’Assemblea generale della Nazioni Unite e ratificato dall’Italia il 15 settembre 1978, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 25 ottobre 1977, n. 881).

Quando il legislatore, nel contesto della legge n. 392 del 1978, detta l’art. 6, rubricandolo "Successione nel contratto", esprime il dovere collettivo di "impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione", dovere che connota da un canto la forma costituzionale di Stato sociale, e dall’altro riconosce un diritto sociale all’abitazione collocabile fra i diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 della Costituzione.".

Da ciò discende che, oltre al tenore letterale dell’art. 40,comma 6, citato, che porta ad escludere che sia norma rilevante nell’ambito della disciplina dell’assegnazione del contributo alloggi di cui all’art. 11 L. 431\98, anche in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata si possa ragionevolmente affermare che i requisiti previsti nell’art. 40 non rilevino ai fini della concessione del contributo.

Ad ulteriore conferma di ciò sta la considerazione che nella legislazione inerente il contributo in questione, il primo riferimento agli stranieri extracomunitari è stato fatto dall’art. 11,comma 13, D.L. 112\2008 che ha previsto la permanenza decennale in Italia o quinquennale nella medesima regione per accedere ai contributi.

Se l’art. 40 citato fosse stato rilevante per la materia in discussione il legislatore si sarebbe dovuto porre il problema di armonizzare le due discipline basate su presupposti diversi; la mancanza di un simile coordinamento normativo è un indizio ulteriore della bontà dell’interpretazione posta a fondamento del primo motivo del ricorso e che in un primo momento il Collegio non aveva ritenuto di accogliere, avendo attribuito rilevanza ostativa alla previsione dell’art. 40,comma 6, T.U. Imm. seppur dubitando della sua costituzionalità.

Il ricorso deve essere accolto con annullamento decreto di rigetto del 24.9.2008, mentre il Bando del Comune e la Delibera regionale impugnati vanno annullati nella parte in cui subordinano l’ammissibilità del contributo al possesso di un permesso di soggiorno di durata almeno biennale.

Stante la complessità e novità della questione sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 04-11-2013, n. 44493

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza resa all’udienza camerale del giorno 26.10.2010 rigettava l’istanza di riparazione presentata da P.G. per ingiusta detenzione in regime di custodia in carcere dal 13/03/06 al 17/03/06 perchè indagato dei reati di cui agli artt. 416, 110 e 81 cpv. c.p., art. 640 c.p., commi 1 e 2 e art. 110 e 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 480 c.p..

Al P. era stato contestato di avere, quale medico convenzionato della Asl Bn (OMISSIS), con la formazione di ricette false, indotto in errore la Asl di appartenenza, ricavandone un profitto.

Il procedimento in questione si era poi concluso con decreto di archiviazione in data 18.07.2008. P.G., a mezzo del suo difensore, proponeva quindi ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Napoli, presentava altresì memoria ex art. 611 c.p.p. e concludeva chiedendone l’annullamento.

Il ricorrente censurava l’ordinanza impugnata per violazione ed erronea applicazione degli artt. 314 e 315 c.p.p. e per manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in particolare nella parte in cui la Corte di appello rimproverava in termini di colpa condotte insuscettibili di essere riguardate alla stregua di macroscopica negligenza e trascuratezza.

Pertanto, ad avviso del ricorrente, non sussisterebbe la colpa grave, impeditiva del riconoscimento del diritto all’equa riparazione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato presentava tempestiva memoria e concludeva chiedendo di voler dichiarare inammissibile il proposto ricorso ovvero di rigettarlo.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Osserva la Corte che il diritto a equa riparazione per l’ingiusta detenzione, regolato dagli artt. 314 c.p.p. e segg., trova fondamento nella condizione soggettiva della persona sottoposta a detenzione immeritata e in tal senso ingiusta. Il quadro sistematico di riferimento è un quadro di diritto civile ma non è quello dell’art. 2043 c.c., che appresta sanzioni contro chi produce per dolo o colpa un danno ingiusto ad altri. Il principio regolatore è piuttosto quello della riparazione legata ad eventi che producono il sorgere, quali conseguenze di principi di solidarietà e di giustizia distributiva, di responsabilità da atto lecito (la distinzione tra responsabilità per danno ingiusto ex art. 2043 c.c. e responsabilità per atto lecito è ben chiarita da Cass. SS.UU. civ. 11/6/2003 n. 9341). E’ ben fermo, in materia, l’assetto delle regole generalissime che disciplinano l’onere della prova civile ex art. 2697 c.c., posto che il procedimento relativo alla riparazione per l’ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l’istante ha l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione (Corte Cass. Sez. 4^ sent. n. 23630 02/04/2004 – 20/05/2004).

Peraltro il sorgere del diritto è condizionato alla esistenza di una condotta del richiedente che al tempo del processo in nulla abbia dato causa o concorso a dare causa a quella ingiusta detenzione.

L’operazione intesa a cogliere tali condizioni deve scandagliare solo l’eventuale efficienza causale delle condotte dell’imputato che possano aver indotto, anche nel concorso dell’altrui errore, secondo una valutazione ragionevole e non congetturale il giudice a stabilire la misura della detenzione (Cass. SSUU 13/12/95 n. 43, Sez IV 10/3/2000 n. 1705).

Il giudice,pertanto, deve fondare la sua decisione su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta del richiedente, sia prima e sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall’eventuale conoscenza che quest’ultimo abbia avuto dell’attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stato il presupposto che ha ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurazione come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (cfr. Cass. Sezioni Unite, Sent. n. 34559/2002; Cass., Sez. 4^, Sent.

n. 17552 del 2009).

Tanto premesso si osserva che la Corte di Appello di Napoli, con motivazione adeguata, ha enucleato,con congrua verifica degli accertati elementi di riferimento, la condotta del richiedente ostativa all’accoglimento dell’istanza di equa riparazione. In primo luogo ha posto in rilievo che dagli atti del processo emergeva che l’istante, nel corso dell’interrogatorio reso al G.I.P., aveva accusato dell’accaduto il coimputato A.G., rappresentante di medicinali, sostenendo che questi gli aveva confessato di aver sottratto dal suo studio alcuni ricettari e che egli non aveva denunciato il furto per timore che l’ A. negasse quanto aveva in precedenza confessato. I giudici della Corte territoriale hanno poi rilevato che però dagli atti del processo emergeva che il P. intratteneva intensi rapporti con il coimputato, che le prescrizioni incriminate risultavano emesse a nome di pazienti del P. e questi ultimi avevano mostrato la loro sorpresa per l’accaduto. L’ordinanza impugnata aveva quindi concluso che dagli atti era emerso che il ricorrente aveva consentito che un estraneo si impossessasse agevolmente di ricettari a lui affidati e del suo timbro, che costui venisse a conoscenza dei dati personali concernenti i pazienti da lui assistiti ed aveva consentito così che il coimputato formasse le false ricette a danno della Asl competente.

Il P. poi, venuto a conoscenza dell’accaduto, non aveva denunciato il furto di ricette subito, fornendo una spiegazione che era apparsa inverosimile.

Sulla base di tali elementi la Corte territoriale aveva pertanto ritenuto che il P. aveva tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa in quanto intratteneva intensi rapporti con il coimputato, come attestato dalle intercettazioni telefoniche, aveva colpevolmente consentito che costui si impossessasse del suo timbro, delle ricette a lui affidate e dei dati dei suoi pazienti e aveva omesso dì denunciare il furto subito quando era venuto a conoscenza dell’accaduto.

Questo essendo il quadro accusatorio, il motivo proposto dall’odierno ricorrente non può essere accolto.

Il provvedimento impugnato, che definisce il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, supera quindi il vaglio di questa Corte che è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il Giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio indicato.

Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull’esistenza e la gravita della colpa e sull’esistenza del dolo. Il legislatore non ha infatti riconosciuto incondizionatamente il diritto all’equa riparazione, ma l’ha esplicitamente escluso allorquando il comportamento dell’indagato, come appunto nella fattispecie de qua, abbia indotto in errore il giudice circa l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore del Ministero resistente che si liquidano in complessivi Euro 750,00.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore del Ministero ricorrente che liquida in Euro 750,00.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15332

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Svolgimento del processo
La Corte di appello di Napoli, con il decreto indicato in epigrafe, in parziale accoglimento della domanda di equa riparazione avanzata da D.S. in relazione alla durata non ragionevole di un procedimento instaurato davanti al T.A.R. di Napoli in data 16 settembre 1997 e ancora pendente, ha ritenuto che il diritto alla riparazione si prescriva entro il termine decennale.
Pertanto il diritto azionato è stato riconosciuto, accogliendosi l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione, entro il decennio anteriore alla proposizione della domanda, liquidandosi – sulla base di una durata non ragionevole decorrente dal luglio 2002 al marzo 2009 – la somma di Euro 4.787,50 oltre agli interessi legali.
Per la cassazione di tale decisione il D. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. L’amministrazione non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 xxx, nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria, sostenendosi l’esiguità della somma, sulla base della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, a fronte di una durata complessiva del giudizio presupposto pari a circa 12 anni.
Con la seconda censura si deduce violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 3 e 4 e dell’art. 6 xxx, nonchè vizio motivazionale, rappresentandosi l’esiguità della somma liquidata anche alla luce dell’erroneità dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, in relazione alla quale si sostiene l’incompatibilità con la decadenza prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 4.
Con il terzo motivo le medesime violazioni vengono prospettate in relazione all’omessa considerazione, in contrasto con i principi affermati dalla xxx, dell’intera durata del procedimento presupposto.
Il ricorso è fondato, nei seguenti termini.
Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate in considerazione della loro intima connessione, attengono al tema della prescrizione in relazione alla domanda di riparazione, nonchè ai criteri di determinazione del periodo di durata non ragionevole e di liquidazione del pregiudizio non patrimoniale.
Quanto al primo profilo, non esistono ragioni per discostarsi dal prevalente orientamento di questa Corte, secondo cui "in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine della prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto nel medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra prescrizione e decadenza se relative al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione delle iniziative processuali, che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo" (Cass. 20 dicembre 2009 n. 27719, Cass. 11 gennaio 2011, n. 478; Cass., 4 ottobre 2010, n. 20564). Tale orientamento, del resto, è stato di recente confermato dalle Sezioni unite di questa Corte ().
Quanto alla determinazione del periodo di durata ragionevole, deve condividersi il rilievo secondo cui il periodo da valutarsi viene, in maniera del tutto ingiustificata, individuato in circa sette anni, mentre la questione relativa al criterio di calcolo dell’indennizzo, non essendo tali parametri suscettibile di cosa giudicata (cfr.
Cass., 15 novembre 2010, n. 23055, in motivazione), deve intendersi assorbita.
In considerazione dei motivi accolti il decreto deve essere cassato.
Il processo presupposto ha avuto una durata complessiva di circa dodici anni.
La Corte EDU, con due recenti decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia, e del 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille/00 Euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consente al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, le Cass., n. 14753/2010 e Cass. n. 1359 del 2011).
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, Cass. nn. 9938 e 18780 del 2010; n. 10500 del 2011).
Appare pertanto equo, per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale in esame, l’indennizzo di Euro 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva del processo: esso va quindi determinato, in relazione alla durata come sopra determinata, in Euro 6.000,00, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo.
Le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4, e B, par. 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge; le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 6.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 965,00, di cui Euro 100,00 per csborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 288

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente impugnava l’ordinanza del Comune di Voghera con cui le era stato imposto di adottare misure di contenimento del rumore e di presentare una relazione tecnica per comunicare le opere di bonifica acustica che la società intendeva assumere per giungere al risultato richiesto, oltre all’irrogazione di una sanzione.

La società contestava l’attività tecnica compiuta dall’ARPA che non aveva effettuato i rilievi opportuni e presentava cinque motivi di ricorso avverso il provvedimento.

Il primo di questi motivi afferiva all’incompetenza del Dirigente comunale ad adottare provvedimenti come quelli previsti dall’art. 9 L. 447\1995 che, avendo le caratteristiche delle ordinanze contingibili ed urgenti, devono essere adottate dal Sindaco.

Il Comune si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo il difetto di giurisdizione per la parte dell’ordinanza che ingiungeva il pagamento di una somma a titolo di sanzione.

Alla camera di consiglio del 23.3.2010 la richiesta di sospensione cautelare dell’atto veniva respinta per mancanza di periculum in mora.

E’ fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione per quanto attiene alla parte sanzionatoria dell’ordinanza.

La giurisdizione in materia di sanzioni amministrative pecuniarie è affidata in via generale secondo la L. 689\1981 al giudice ordinario; in particolare, ai sensi dell’art. 22 bis L. 689\1981, la competenza appartiene al giudice monocratico di Tribunale.

Ne consegue che sotto tale profilo il ricorso è inammissibile e dovrà essere riassunto nei termini di legge davanti al giudice munito di giurisdizione.

Per quanto attiene ai profili che appartengono alla giurisdizione di questo giudice, il ricorso è fondato in accoglimento del primo motivo che, trattando della competenza del provvedimento, esonera dall’illustrazione e dalla trattazione degli altri motivi.

Secondo un costante orientamento della giurisprudenza l’art. 9 L. 447\1995 attribuisce al Sindaco poteri di intervento richiesto da urgente necessità di tutela della salute pubblica in senso più ampio che non laddove si dovesse ricorrere ai normali poteri di cui all’art. 54 D.lgs. 267\2000, tanto che è legittimo l’esercizio del potere di ordinanza ogniqualvolta si accerti anche attraverso apposita relazione dell’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (come richiesto dall’art. 15 L.R.n. 13/2001), il superamento dei limiti imposti dalla legge per contrastare il fenomeno dell’inquinamento acustico (vedasi TAR Puglia Lecce 488\2006, TAR Umbria 492\2010, TAR Toscana 1930\2010); l’orientamento giurisprudenziale surrichiamato ribadisce la necessità di valorizzare la ridetta norma, attraverso un’interpretazione logica e sistematica che tenga conto del contesto in cui la stessa si colloca, in quanto preordinato a realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell’inquinamento acustico. Si deve, per tale via, ritenere che l’uso del potere di ordinanza contingibile ed urgente, delineato dall’art. 9 cit., sia sempre ammesso laddove gli accertamenti tecnici all’uopo effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale, rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, "tenuto conto sia che quest’ultimo – ontologicamente (per esplicita previsione dell’art. 2 della stessa Legge n° 447/1995) – rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo "ordinario" che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.

Pertanto i provvedimenti in materia non sono tra quelli che, in base alla nuova ripartizione di competenza tra organi politici e funzionari amministrativi, debbono essere adottati dal funzionario competente in base al settore di attività.

Il provvedimento va, pertanto, annullato per incompetenza dovendo essere il Sindaco ad emanare le ordinanze ex art. 9 L. 447\1995.

Stante l’esito del ricorso appare equo compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile in parte, nei sensi di cui in motivazione, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario e quanto al resto lo accoglie con annullamento dell’atto per i profili sui quali vi è giurisdizione di questo giudice.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

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