Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La ricorrente è in possesso di regolari permessi di soggiorno fin dal novembre 1998 ed ha sempre lavorato quale collaboratrice domestica presso varie famiglie; dal febbraio 2003 ha stipulato un contratto di locazione per una piccola abitazione dove è andata a vivere con il figlio che contribuiva alle spese e poiché mesi dopo veniva raggiunta dalla figlia in avanzato stato di gravidanza che veniva ospitata dalla madre e che dopo alcuni mesi si allontanava dall’abitazione lasciando il bimbo alla nonna cui veniva affidato con decreto del Tribunale per i minorenni.
Nel 2005 anche il figlio si allontanava avendo costituito un proprio nucleo familiare ed il reddito diveniva insufficiente per sostenere il canone di locazione.
La ricorrente partecipava al Bando Sportello affitto per il 2004, il 2005 e il 2006 ed otteneva il contributo di sostegno.
All’epoca della presentazione della domanda per il contributo del 2007, la ricorrente aveva in corso il rinnovo della domanda di permesso di soggiorno e non poteva immaginare che le sarebbe stato rinnovato per un anno soltanto.
Chiede pertanto di essere rimessa in termini quanto all’impugnazione del Bando e della Delibera regionale poiché all’epoca non era in grado di valutare la loro portata immediatamente lesiva.
L’impugnazione degli atti indicati in epigrafe si fonda su due motivi.
Il primo contesta la violazione dell’art. 11 L. 431\98 e dell’art. 2 L.R. 2\00 oltre che del D.lgs. 109\98, del D.M. del Ministro dei Lavori Pubblici del 7.6.99 e dell’art. 59 L. 449\97 nonché l’eccesso di potere per irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti, sviamento, violazione dei principi di ragionevolezza e di non discriminazione anche in relazione alle finalità del Fondo Sostegno Affitti.
Tutte le norme sopraindicate commisurano la possibilità di far accedere al contributo secondo caratteristiche socioeconomiche del nucleo familiare ed in relazione all’ammontare dei finanziamenti disponibili calcolando sempre l’incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo; si dà facoltà alle Regioni di stabilire ulteriori classi di reddito e soglie di incidenza del canone a seconda della configurazione del mercato delle abitazioni a livello locale, si prevede la possibilità di favorire particolare situazioni di disagio con una misura più alta del contributo, ma mai si fa riferimento alla durata biennale del permesso di soggiorno.
Anche il D.lgs. 109\98 che si occupa di definire criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate non fa alcun riferimento al requisito che ha determinato il diniego del contributo impugnato dalla ricorrente.
Non si comprende per quale ragione sia il Bando che la Delibera Regionale impugnati abbiano inserito il requisito del permesso di soggiorno con durata almeno biennale.
Se ciò è scaturito dall’applicazione dell’art. 40 T.U. Imm. si tratta di un’errata applicazione della norma che si riferisce al credito agevolato in materia di locazioni ed all’edilizia residenziale pubblica non al contributo affitti per le locazioni private.
Il secondo motivo lamenta l’eccesso di potere per violazione degli artt. 2 e 3 Cost. e violazione dei principi di ragionevolezza, parità di trattamento e non discriminazione.
Se l’art. 11 L. 43\98 che regola la materia come norma primaria fissa come criteri per individuare i destinatari del contributo il rapporto tra reddito percepito e canone di locazione, ciò riguarda qualsiasi nucleo familiare.
L’inserimento dell’ulteriore requisito di cui all’art. 40 T.U. Imm. cozza contro il principio di ragionevolezza poiché non si capisce per quale ragione un extracomunitario residente da tanti anni nel nostro territorio ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge non debba poter accedere a tali prestazioni solo perché momentaneamente provvisto di un permesso di soggiorno di durata solo annuale.
Il Comune di Milano e la Regione Lombardia si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Comune eccepiva altresì la tardività dell’impugnazione del Bando Sportello Affitto 2007.
Alla camera di consiglio del 13.1.2009 veniva accolta la richiesta di sospensiva del provvedimento di diniego e veniva sollevata con ordinanza un’eccezione di costituzionalità dell’art. 40 T.U. Imm. nella parte in cui subordinava l’accesso alle prestazioni in tema di edilizia residenziale pubblica al possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale, con conseguente sospensione del giudizio.
L’eccezione di costituzionalità veniva dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale con ordinanza 76\2010 ed all’esito di tale giudizio veniva fissata l’udienza di merito.
L’eccezione di tardività sollevata dal Comune non può essere accolta.
Il bando all’art. 1 prevede tra i soggetti che possono inoltrare la domanda: ".. gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, ivi compresi i soggetti già in possesso di permesso di soggiorno scaduto che hanno attivato la procedura di rinnovo.." e secondo un’interpretazione letterale la domanda può essere presentata da chiunque ha un’istanza di rinnovo in corso anche perché non è possibile sapere in anticipo se il rinnovo che verrà concesso sarà annuale o biennale.
Quindi non era evidente un’immediata lesività della clausola e pertanto non è tardiva l’impugnazione del Bando unitamente al provvedimento concretamente lesivo.
Venendo al merito della questione sottoposta al giudizio del Collegio,vanno affrontate preliminarmente due questioni che emergono dalla motivazione dell’ordinanza della Corte.
La prima riguarda la possibile rilevanza dell’art. 11,comma 13, D.L. 112\2008 che stabilisce come per gli immigrati la possibilità di beneficiare dei contributi integrativi di cui all’art. 11 L. 431\98 dipenda dal possesso di un certificato storico di residenza di almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.
La norma non può applicarsi al caso di specie perché è entrata in vigore dopo che erano scaduti i termini per la presentazione della domanda e pertanto non può neanche considerarsi applicabile per eterointegrazione ex lege del Bando in questione.
In ogni caso la ricorrente sarebbe in possesso del requisito richiesto perché residente regolarmente in Lombardia da oltre cinque anni.
La seconda e più rilevante questione è quella di verificare se la norma tacciata di incostituzionalità e cioè l’art. 40, comma 6, T.U. Imm. sia realmente rilevante per affrontare il caso di specie che secondo la Corte non è stata affrontata nell’ordinanza di remissione.
La questione è essenziale poiché nel caso la risposta sia affermativa, come valutato dal Collegio in sede cautelare, quanto previsto dalla norma costituirebbe principio fondamentale nelle materie di competenza delle regioni ex art. 1,comma 4, T.U. Imm. e quindi il requisito da essa indicato e contestato dalla ricorrente dovrebbe essere necessariamente integrato.
L’art. 40,comma 6, così dispone: "Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. ".
Secondo una interpretazione letterale i contributi per il pagamento del canone di locazione di cui all’art. 11 L. 431\98 non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della norma.
Ad avviso delle amministrazioni resistenti la riconducibilità del contributo in questione alle materie indicate dall’art. 40,comma 6, T. U. Imm. si ricaverebbe dalla sentenza 520\2000 della Corte Costituzionale; si tratta di una sentenza che ha rigettato la questione di costituzionalità sollevata dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dell’art.11, commi 3, 4, 7 e 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 che avrebbe violato le competenze statutarie.
Il passo della motivazione da cui dovrebbe trarsi l’inserimento della concessione dei contributi per l’affitto nelle materie indicate nel citato art. 40 è il seguente: "Le provvidenze finalizzate ad assicurare il diritto all’abitazione attengono, anche alla luce dell’evoluzione legislativa, alla materia dell’edilizia residenziale, come di recente delineata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all’art. 59, ai fini del riparto delle competenze, ricomprende in essa funzioni e compiti relativi "alla definizione dei criteri per favorire l’accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito" (lett.e).".
Essendo i contributi di cui all’art. 11 L. 431\98 riconducibili alla competenza statale in virtù dell’art. 59 D.lgs. 112\98 come ricordato dalla Corte Costituzionale nel passo appena riportato, laddove l’art. 40 avesse voluto subordinare i contributi per il pagamento degli affitti ai requisiti indicati nella norma avrebbe fatto riferimento espresso all’art. 59 citato.
La ricorrente non ha chiesto di fruire di un alloggio ERP né di essere agevolata nell’accesso alla locazione o al credito per ottenere una abitazione in locazione, ma, dopo aver reperito autonomamente un’abitazione ed aver assolto senza aiuti l’obbligazione contrattuale per un certo periodo, ha presentato domanda per avere un contributo per pagare il canone essendo mutata in peggio la propria situazione economica.
Peraltro la normativa citata nel primo motivo di ricorso come l’unica che andrebbe applicata al caso di specie, è stata prevista per consentire anche ai meno abbienti il diritto sociale all’abitazione riconducibile ai sensi dell’art. 2 Cost. tra i diritti inviolabili dell’uomo secondo quanto affermato dalle sentenze 209\2009 e 404\1988.
In particolare è significativo riportare un passo della motivazione di quest’ultima sentenza; "Come affermato da una recente sentenza di questa Corte (n. 217 del 1988): "il diritto all’abitazione rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione… In breve, creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all’abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso". Altra sentenza di questa Corte (sent. n. 49 del 1987) aveva già riconosciuto "indubbiamente doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione".
Tali statuizioni, pur espresse in ordine allo specifico favor, di cui all’art. 47, secondo comma, della Costituzione, per l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, hanno una portata più generale ricollegandosi al fondamentale diritto umano all’abitazione riscontrabile nell’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (New York, 10 dicembre 1948) e nell’art. 11 del Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali (approvato il 16 dicembre 1966 dall’Assemblea generale della Nazioni Unite e ratificato dall’Italia il 15 settembre 1978, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 25 ottobre 1977, n. 881).
Quando il legislatore, nel contesto della legge n. 392 del 1978, detta l’art. 6, rubricandolo "Successione nel contratto", esprime il dovere collettivo di "impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione", dovere che connota da un canto la forma costituzionale di Stato sociale, e dall’altro riconosce un diritto sociale all’abitazione collocabile fra i diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 della Costituzione.".
Da ciò discende che, oltre al tenore letterale dell’art. 40,comma 6, citato, che porta ad escludere che sia norma rilevante nell’ambito della disciplina dell’assegnazione del contributo alloggi di cui all’art. 11 L. 431\98, anche in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata si possa ragionevolmente affermare che i requisiti previsti nell’art. 40 non rilevino ai fini della concessione del contributo.
Ad ulteriore conferma di ciò sta la considerazione che nella legislazione inerente il contributo in questione, il primo riferimento agli stranieri extracomunitari è stato fatto dall’art. 11,comma 13, D.L. 112\2008 che ha previsto la permanenza decennale in Italia o quinquennale nella medesima regione per accedere ai contributi.
Se l’art. 40 citato fosse stato rilevante per la materia in discussione il legislatore si sarebbe dovuto porre il problema di armonizzare le due discipline basate su presupposti diversi; la mancanza di un simile coordinamento normativo è un indizio ulteriore della bontà dell’interpretazione posta a fondamento del primo motivo del ricorso e che in un primo momento il Collegio non aveva ritenuto di accogliere, avendo attribuito rilevanza ostativa alla previsione dell’art. 40,comma 6, T.U. Imm. seppur dubitando della sua costituzionalità.
Il ricorso deve essere accolto con annullamento decreto di rigetto del 24.9.2008, mentre il Bando del Comune e la Delibera regionale impugnati vanno annullati nella parte in cui subordinano l’ammissibilità del contributo al possesso di un permesso di soggiorno di durata almeno biennale.
Stante la complessità e novità della questione sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Primo Referendario
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
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