Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 04-11-2013, n. 44490

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza resa all’udienza camerale del giorno 3.06.2011, liquidava a S. R. la somma di Euro 3000,00 a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta dal 17.09.2001 al 27.09.2001 in regime di custodia cautelare in carcere perchè sospettata del reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., art. 479 c.p. e art. 61 c.p., n. 2, da cui era stata assolta perchè il fatto non sussiste con sentenza del 19.02.08, passata in giudicato il 6.06.08.

Avverso la sopra indicata ordinanza proponeva ricorso per Cassazione S.R., a mezzo del suo difensore, e concludeva chiedendo di volerla annullare.

Il ricorso si basa su di un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione di cui all’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) con riferimento agli artt. 314 e 315 c.p.p. e artt. 2 e 3 Cost., perchè la somma indicata a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione era assolutamente insufficiente in relazione ai danni subiti ed al titolo del reato, era stata fissata senza alcuna motivazione reale, senza indicare alcun valido parametro per fissare il valore degli elementi ritenuti indennizzabili, senza assolutamente esaminare i fattori afferenti alla personalità e alla storia personale dell’imputata, al suo ruolo professionale e sociale, alle conseguenze pregiudizievoli concretamente patite, limitandosi ad una elencazione della giurisprudenza in materia di riparazione per ingiusta detenzione. Si contesta in sostanza il difetto di motivazione in ordine ai criteri e all’iter logico seguiti per giungere alla valutazione finale dell’indennità liquidata.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

Il diritto a equa riparazione per l’ingiusta detenzione, regolato dagli artt. 314 c.p.p. e segg., trova fondamento nella condizione soggettiva della persona sottoposta a detenzione immeritata e in tal senso ingiusta.

Il quadro sistematico di riferimento è un quadro di diritto civile ma non è quello dell’art. 2043 c.c., che appresta sanzioni contro chi produce per dolo o colpa un danno ingiusto ad altri. Il principio regolatore è piuttosto quello della riparazione legata ad eventi che producono il sorgere, quali conseguenze di principi di solidarietà e di giustizia distributiva, di responsabilità da atto lecito (la distinzione tra responsabilità per danno ingiusto ex art. 2043 c.c. e responsabilità per atto lecito è ben chiarita da Cass. SS.UU. civ. 11/6/2003 n. 9341). E’ ben fermo, in materia, l’assetto delle regole generalissime che disciplinano l’onere della prova civile ex art. 2697 c.c., posto che il procedimento relativo alla riparazione per l’ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l’istante ha l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione (Corte Cass. Sez. 4^, sent. n. 23630 02/04/2004 – 20/05/2004).

La liquidazione del danno, che dunque deve essere provato nella sua esistenza dalla parte che lo reclama, a fronte della natura riparatoria e indennitaria della misura apprestata dall’ordinamento, avviene secondo criteri di equità. Infatti in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il parametro equitativo per la liquidazione dell’indennizzo – valutato sulla base delle conseguenze personali e familiari subite – è funzionale alla modulazione concreta dello stesso all’interno del rapporto tra i parametri aritmetici previsti, ma non consente al giudice di superare il tetto massimo della liquidazione, scaturente dai parametri aritmetici.

I richiamati criteri di equità riguardano ovviamente non la prova dei danni patiti, ma la mera quantificazione dell’indennizzo spettante a fronte della loro variegata natura.

In definitiva la liquidazione dell’indennizzo previsto a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione va disancorata da criteri o parametri rigidi e deve, al riguardo, procedersi con equità, valutandosi la durata della custodia cautelare e, non marginalmente, le conseguenze personali, familiari, patrimoniali, morali, dirette o mediate, che siano derivate dalla privazione della libertà. A tal riguardo, dato di partenza della valutazione indennitaria, che va necessariamente tenuto presente quantomeno come dato di partenza, è costituito dal parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell’indennizzo di cui all’art. 315 c.p.p., comma 2 e il termine massimo della custodia cautelare di cui all’art. 303 c.p.p., comma 4, espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch’esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita, dovendosi poi procedere alla liquidazione dell’indennizzo, entro il tetto massimo del quantum liquidabile, con apprezzamento di tutte le conseguenze pregiudizievoli che la durata della custodia cautelare ingiustamente subita ha determinato per l’interessato (Cass. Sez. 4^, sent. N. 30317 del 21/06/2005).

Nella fattispecie di cui è processo il provvedimento impugnato applica correttamente i sopra indicati principi.

In particolare la Corte di Appello di Reggio Calabria liquida l’indennizzo nella misura di 3000,00 Euro, tenendo conto sia della durata della custodia cautelare ingiustamente patita e delle ulteriori conseguenze negative connesse all’ingiusta carcerazione sofferta. La determinazione consegue ad una valutazione caratterizzata da logicità ed adeguata motivazione perchè l’applicazione del criterio aritmetico determina il quantum dell’indennizzo in una somma inferiore a quella liquidata dalla Corte territoriale, tenuto conto che, in base ai criteri sanciti da questa Corte, un giorno di detenzione carceraria equivale ad Euro 235,83 ed un giorno di detenzione domiciliare alla metà di tale somma.

Nel caso di specie inoltre l’ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine ai parametri utilizzati, che l’hanno determinata a liquidare una somma superiore a quella determinata secondo il parametro aritmetico nella sua massima estensione, tenendo conto degli ulteriori danni conseguenti alla detenzione, in particolare delle conseguenze economiche e personali conseguenti allo stato di detenzione e delle conseguenze professionali derivanti dall’ingiusta carcerazione. Il criterio aritmetico deve essere infatti tenuto presente quanto meno come dato di partenza della valutazione indennitaria, dovendo il giudice, allorquando intenda discostarsi sensibilmente dalla misura dell’indennizzo in tal modo determinabile, fornire adeguata motivazione.

Nella fattispecie di cui è processo l’operazione di calcolo è stata eseguita con idonea ed adeguata motivazione in applicazione dei principi enunciati da questa Corte, in quanto l’ordinanza impugnata ha esplicitato i motivi che l’hanno portata a liquidare una somma di poco superiore al criterio aritmetico nella sua massima estensione ed ha adeguatamente motivato in relazione alla mancata applicazione di coefficienti di aumento anche in considerazione del difetto di prova di ulteriori competenze indennizzabili.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15329

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli, con il decreto indicato in epigrafe, in parziale accoglimento della domanda di equa riparazione avanzata da M.G. in relazione alla durata non ragionevole di un procedimento instaurato davanti al T.A.R. di Napoli in data 222 marzo 1993 e definito con sentenza del 29 gennaio 2010, ha ritenuto che il diritto alla riparazione si prescriva entro il termine decennale.

Pertanto il diritto azionato è stato riconosciuto, accogliendosi l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione, entro il decennio anteriore alla proposizione della domanda, liquidandosi – sulla base di una durata non ragionevole di anni tre e mesi cinque – la somma di Euro 3.416,70 oltre agli interessi legali.

Per la cassazione di tale decisione la M. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, illustrati da memoria L’amministrazione non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 Cedu, nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria, sostenendosi l’esiguità della somma, sulla base della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, a fronte di una durata complessiva del giudizio presupposto pari a circa 17 anni.

Con la seconda censura si deduce violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 3 e 4 e dell’art. 6 Cedu, nonchè vizio motivazionale, rappresentandosi l’esiguità della somma liquidata anche alla luce dell’erroneità dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, in relazione alla quale si sostiene l’incompatibilità con la decadenza prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 4.

Con il terzo motivo le medesime violazioni vengono prospettate in relazione all’omessa considerazione, in contrasto con i principi affermati dalla Cedu, dell’intera durata del procedimento presupposto.

Il ricorso è fondato, nei seguenti termini.

Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate in considerazione della loro intima connessione, attengono al tema della prescrizione in relazione alla domanda di riparazione, nonchè ai criteri di determinazione del periodo di durata non ragionevole e di liquidazione del pregiudizio non patrimoniale.

Quanto al primo profilo, non esistono ragioni per discostarsi dal prevalente orientamento di questa Corte, secondo cui "in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine della prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto nel medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra prescrizione e decadenza se relative al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione delle iniziative processuali, che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo" (Cass. 20 dicembre 2009 n. 27719, Cass. 11 gennaio 2011, n. 478; Cass., 4 ottobre 2010, n. 20564).

Tale orientamento, del resto, è stato di recente confermato dalle Sezioni unite di questa Corte ().

Quanto alla determinazione del periodo di durata ragionevole, deve condividersi il rilievo secondo cui il periodo da valutarsi viene, in maniera del tutto ingiustificata, individuato in anni tre e mesi cinque, mentre la questione relativa al criterio di calcolo dell’indennizzo, non essendo tali parametri suscettibile di cosa giudicata (cfr. Cass., 15 novembre 2010, n. 23055, in motivazione), deve intendersi assorbita. In considerazione dei motivi accolti il decreto deve essere cassato. Il processo presupposto ha avuto una durata complessiva di circa diciassette anni.

La Corte EDU, con due recenti decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia, e del 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille/00 Euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consente al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, le Cass., n. 14753/2010 e Cass. n. 1359 del 2011).

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, Cass. nn. 9938 e 18780 del 2010; n. 10500 del 2011).

Appare pertanto equo, per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale in esame, l’indennizzo di Euro 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva del processo: esso va quindi determinato, in relazione alla durata come sopra determinata, in Euro 8.500,00, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo.

Le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4, e B, par. 1, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge; le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 8.500,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 965,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 285

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione indicata in epigrafe con la quale il Comune di Cologno Monzese aveva intimato l’eliminazione di alcuni interventi edilizi realizzati in difformità dal progetto edilizio approvato.

Nel ricorso venivano indicati analiticamente gli interventi da eseguire in ossequio all’ordinanza per dimostrare che si trattava di modifiche di modesto impatto che non giustificavano una sanzione così grave da meritare la più pesante tra le sanzioni previste e per le quali aveva conferito incarico per presentare un’istanza di sanatoria.

Nell’unico motivo di ricorso si contesta la violazione degli art. 7,10 e 12 L. 47\85, dell’art. 4,comma 7, L. 493\93 nonché l’eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifeste, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria e di motivazione.

Le opere eseguite in difformità potevano essere assentite con semplice denuncia di inizio attività o domanda di autorizzazione edilizia, essendo quasi tutte modifiche interne.

Per quanto attiene all’ampliamento del piano seminterrato la normativa tecnica non attribuisce rilevanza a tali difformità ai fini del rispetto dei parametri urbanisticoedilizi.

Il cambio di uso del piano seminterrato non rileva e comunque è insussistente poiché determinato da una valutazione erronea indotta dalla presenza di alcune macchine inutilizzate ivi collocate e dalla realizzazione di un servizio igienico.

In conseguenza di ciò la giusta sanzione sarebbe dovuta essere quella pecuniaria prevista dall’art. 10 L. 47\85.

Inoltre è illegittima anche la parte dell’ordinanza che fa riferimento alla possibilità di acquisite le opere abusive al patrimonio comunale poiché omette di indicare le superfici oggetto di tale acquisizione.

Il Comune di Cologno Monzese si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 27.1.2000 l’istanza di sospensione dell’efficacia dell’atto veniva respinta.

Il ricorso non è fondato.

Non risponde al vero che le modifiche realizzate rispetto all’originaria concessione edilizia potevano essere ottenute attraverso una semplice dichiarazione di inizio attività tanto è vero che la stessa era stata bloccata dal Comune nel giugno del 1999 dopo la sua presentazione.

L’edificio si trova infatti nella fascia tutelata dalla L. 431\85 poiché a distanza inferiore ai 150 metri dal fiume Lambro tanto è vero che a suo tempo la società ricorrente dovette munirsi della prevista autorizzazione paesaggistica presso la Regione Lombardia.

La società non aveva impugnato il diniego, ma eseguito ugualmente i lavori.

Le modifiche realizzate e di cui si è chiesta la demolizione non sono di così modesto rilievo come affermato dalla ricorrente poiché la loro valutazione deve essere effettuata globalmente.

Ciò è dimostrato indirettamente dalla stessa società che era intenzionata a chiedere una concessione in sanatoria e non una semplice variante proprio perché vanno considerate unitariamente le modificazione quantitative e qualitative.

Attraverso gli interventi che l’ordinanza impugnata intima di eliminare si è realizzata:

a) una modifica concernete la sagoma poiché vi è un nuovo accesso, una tettoia e una difformità dei prospetti e delle pareti finestrate;

b) una modifica della superficie utile con ampliamento del piano interrato

c) una modifica della struttura interna con mancata costruzione di pareti divisori e realizzazione di servizi igienici in tre piani e di uno spogliatoio oltre che di un vano motori;

d) nella variazione della destinazione d’uso ricavabile dalla realizzazione del servizio igienico nel piano interrato e dalla presenza di macchinari che fanno acquisire al bene l’attitudine funzionale a servire come luogo addetto alle lavorazioni e non a magazzino.

L’art. 15,comma 1, L. 47\85, all’epoca vigente così disponeva: "Non si procede alla demolizione ovvero all’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purché esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni e integrazioni.".

E’ evidente per le considerazioni svolte in precedenza che nel caso di specie non ci troviamo nel campo di applicazione della norma e pertanto è giustificata la richiesta di demolizione delle opere eseguite in difformità da quanto concessionato.

In relazione all’ultimo aspetto sollevato dalla società ricorrente circa l’illegittimità del provvedimento per non aver indicato in modo preciso le aree da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza, va tenuto presente che la funzione dell’ingiunzione a demolire è quella di provocare l’abbattimento del manufatto in tutto o in parte abusivo; è sufficiente pertanto indicare che laddove non vi sia adeguamento spontaneo si procederà all’acquisizione coattiva dell’area.

Quando l’ipotesi si dovesse verificare sarà emanato un successivo provvedimento che si preoccuperà di puntualizzare le aree da acquisire al patrimonio comunale (vedasi ex multis Tar Lazio 1785\2010).

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500 oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 04-11-2013, n. 44491

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza resa all’udienza camerale del giorno 12.12.2011 liquidava a favore di G.A. la somma di Euro 200.000,00 a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta in regime di custodia giudiziale in carcere per 169 giorni in un processo per concorso in un’associazione di stampo mafioso conclusosi con l’archiviazione.

Avverso la sopra indicata ordinanza proponeva ricorso per Cassazione l’Avvocatura dello Stato, nella sua attività di rappresentanza e difesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella persona del Ministro pro tempore, e concludeva chiedendo di volerla annullare.

Il ricorso si basa su due motivi: con il primo si lamenta vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale indicato le ragioni per cui aveva ritenuto che non integrasse la causa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione la condotta del ricorrente, consistita nell’avere intrattenuto rapporti con altri soggetti legati alla criminalità organizzata messinese evidenziati nell’ordinanza cautelare la cui rilevanza non è stata esclusa dalla richiesta e successivo provvedimento di archiviazione. Nonostante questo dato oggettivo risultante dal materiale probatorio disponibile nel fascicolo, nell’ordinanza impugnata la Corte territoriale poneva a base della sua motivazione la tesi prospettata dall’istante nella sua richiesta, senza approfondirne i presupposti, con motivazione apodittica e contraria alla situazione di fatto, con particolare riferimento ai rapporti del G., imprenditore, con altre imprese sottoposte a misure di prevenzione patrimoniale o coinvolte in giri di corruzione, nonchè alla indiretta richiesta da parte dell’istante di protezione ad esponenti o ambienti della criminalità organizzata. Inoltre l’Avvocatura dello Stato ricorrente rilevava, a riprova della superficialità della motivazione, che nell’ordinanza impugnata si legge che la difesa erariale "non avrebbe contrastato la richiesta dell’istante" e si sarebbe "rimessa alle libere valutazioni del giudice", mentre invece l’Avvocatura ricorrente aveva richiesto il rigetto dell’istanza, con ampia motivazione a sostegno. Con il secondo motivo si lamenta la mancanza di una valida motivazione per la liquidazione di una somma – Euro 200.000 – enormemente superiore a quella risultante dall’applicazione del solo criterio aritmetico, ammontante, secondo la stessa ordinanza impugnata ad Euro 40.090,25.

La difesa di G.A. si costituiva in giudizio e sosteneva che l’ordinanza della Corte di appello non era inficiata dai vizi dedotti dall’Avvocatura ricorrente, atteso che la sua motivazione era basata su solidi riscontri probatori da cui si poteva desumere che il G. non aveva dato causa per dolo o colpa grave al provvedimento restrittivo della sua libertà personale.

In ordina al "quantum debeatur la Corte territoriale si era poi uniformata all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, procedendo nella liquidazione dell’indennizzo in via equitativa, mediante apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto.

G.A. presentava altresì tempestiva memoria e concludeva chiedendo di voler dichiarare inammissibile il proposto ricorso ovvero di rigettarlo.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Osserva la Corte che, per quanto attiene al primo motivo, sussiste in effetti il lamentato vizio di motivazione. Nel provvedimento impugnato, infatti, pur dando atto della versione difensiva dell’interessato, posta alla base del provvedimento, si tace completamente la circostanza che non è stato possibile rinvenire alcun valido elemento probatorio che possa portare a ritenere giustificati ì rapporti e i contatti indicati.

Il provvedimento impugnato è quindi carente dal punto di vista motivazionale, in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto specificare analiticamente le ragioni per le quali una situazione comunque anomala non era stata sottoposta ad alcuna valutazione (cfr, SU, Sent. N. 43 del 13.12.1995, Rv. 203637 secondo cui "in tema di presupposti per la riparazione dell’ingiusta detenzione, deve ritenersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314 c.p.p., comma 1, … anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’"id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo… inoltre, anche ai fini che qui interessano,… deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi dell’art. 314 c.p.p., comma 1, quella condotta che ponga in essere per evidente macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso". E, nella stessa decisione: "Nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa all’indennizzo, data dall’incidenza causale del dolo o della colpa grave dell’interessato nella produzione dell’evento costitutivo del diritto (l’emissione del provvedimento coercitivo), deve valutare la condotta da questi tenuta sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà…".

Nell’ordinanza impugnata manca in effetti la spiegazione dei motivi per cui sono stati ritenuti completamente non influenti elementi di fatto, ignorati nel provvedimento, che ben avrebbero potuto integrare in astratto una ipotesi di concorso nel reato.

Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio perchè la Corte territoriale riesamini la fattispecie alla luce del principio di diritto sopra indicato.

L’accoglimento del primo motivo rende superfluo l’esame del secondo, che risulta assorbito, pur rilevando questa Corte la necessità che la Corte territoriale indichi specificatamente quali siano gli ulteriori danni patiti dal G., che l’hanno spinta a liquidare un indennizzo di 200.000 Euro, a fronte della ben più modesta somma pari ad Euro 40.090,25 quale risulta dall’applicazione del criterio matematico.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.