Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 04-11-2013, n. 44494

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Bari, con ordinanza resa all’udienza camerale del giorno 5.12.2011 rigettava l’istanza proposta da C. G. volta ad ottenere l’indennizzo a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta in regime di custodia giudiziale in carcere dal 30.01.02 al 28.03.02 perchè sospettato dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, art. 81 cpv. c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 3 e art. 687 c.p., reati da cui veniva assolto per non avere commesso il fatto con sentenza n. 1173/06 del Tribunale di Foggia, divenuta irrevocabile il 17 febbraio 2007.

Avverso la sopra indicata ordinanza proponeva ricorso per Cassazione C.G., a mezzo del suo difensore, e concludeva chiedendo di volerla annullare. Il ricorrente censurava l’ordinanza impugnata per violazione ed erronea applicazione degli artt. 314 e 315 c.p.p. e per manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in particolare nella parte in cui la Corte di appello rimproverava in termini di colpa grave condotte insuscettibili di essere riguardate alla stregua di macroscopica negligenza e trascuratezza.

Pertanto, ad avviso del ricorrente, non sussisterebbe la colpa grave, impeditiva del riconoscimento del diritto all’equa riparazione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato presentava tempestiva memoria e concludeva chiedendo di voler dichiarare inammissibile il proposto ricorso ovvero di rigettarlo.

CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.

Osserva la Corte che il sorgere del diritto ad ottenere la riparazione per l’ingiusta detenzione è condizionato alla esistenza di una condotta del richiedente che al tempo del processo in nulla abbia dato causa o concorso a dare causa a quella ingiusta detenzione. L’operazione intesa a cogliere tali condizioni deve scandagliare solo l’eventuale efficienza causale delle condotte dell’imputato che possano aver indotto, anche nel concorso dell’altrui errore, secondo una valutazione ragionevole e non congetturale il giudice a stabilire la misura della detenzione (Cass. SSUU 13/12/95 n. 43, Sez. 4^, 10/3/2000 n. 1705; Cass., SU, sent.

n.34559 del 2002).

Il giudice, pertanto, deve fondare la sua decisione su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta del richiedente, sia prima e sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall’eventuale conoscenza che quest’ultimo abbia avuto dell’attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stato il presupposto che ha ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurazione come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (cfr. Cass. Sezioni Unite, Sent. n. 34559/2002; Cass., Sez. 4^, Sent.

n. 17552 del 2009).

Tanto premesso si osserva che non appare adeguata e congrua la motivazione dell’ordinanza della Corte di Appello di Bari che ha ritenuto che il comportamento del C. dovesse considerarsi ostativo ex art. 314 c.p.p., dal momento che egli, titolare del capannone ed esercente l’attività di custode negli ambienti ristretti in cui vennero rinvenute la droga e le armi, aveva tollerato che altri ivi detenessero tali oggetti illeciti, "di cui è fondato ritenere che egli avesse conoscenza".

Tale iter argomentativo inficia in termini radicali la motivazione sul punto dell’ordinanza impugnata, atteso che la tolleranza di cui parlano i giudici della Corte territoriale viene posta in dubbio dalla stessa sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Foggia in data 3.10.2006, secondo cui non poteva escludersi "che altri soggetti avessero abitualmente accesso ai luoghi dove sono state rinvenute le armi e le sostanze stupefacenti o, anche, che avessero posto in essere tale condotta occasionalmente, quella sera, approfittando dell’assenza del C.G. (il quale al momento dell’intervento dei Carabinieri non era presente nella struttura, cfr. verb. Arresto di C.G. 27.01.2002)".

L’ordinanza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari, dovendo i giudici della Corte territoriale accertare da quali specifici elementi deducano la sussistenza della colpa grave a carico del C..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15333

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli, con il decreto indicato in epigrafe, in parziale accoglimento della domanda di equa riparazione avanzata da F.A. in relazione alla durata non ragionevole di un procedimento instaurato davanti al T.A.R. di Napoli in data 16 settembre 1997 e ancora pendente, ha ritenuto che il diritto alla riparazione si prescriva entro il termine decennale.

Pertanto il diritto azionato è stato riconosciuto, accogliendosi l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione, entro il decennio anteriore alla proposizione della domanda, liquidandosi – sulla base di una durata non ragionevole decorrente dal luglio 2002 al marzo 2009 – la somma di Euro 4.787,50 oltre agli interessi legali. Per la cassazione di tale decisione la F. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.

L’amministrazione non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 Cedu, nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria, sostenendosi l’esiguità della somma, sulla base della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, a fronte di una durata complessiva del giudizio presupposto pari a circa 12 anni.

Con la seconda censura si deduce violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 3 e 4 e dell’art. 6 Cedu, nonchè vizio motivazionale, rappresentandosi l’esiguità della somma liquidata anche alla luce dell’erroneità dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, in relazione alla quale si sostiene l’incompatibilità con la decadenza prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 4.

Con il terzo motivo le medesime violazioni vengono prospettate in relazione all’omessa considerazione, in contrasto con i principi affermati dalla Cedu, dell’intera durata del procedimento presupposto.

Il ricorso è fondato, nei seguenti termini.

Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate in considerazione della loro intima connessione, attengono al tema della prescrizione in relazione alla domanda di riparazione, nonchè ai criteri di determinazione del periodo di durata non ragionevole e di liquidazione del pregiudizio non patrimoniale.

Quanto al primo profilo, non esistono ragioni per discostarsi dal prevalente orientamento di questa Corte, secondo cui "in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine della prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto nel medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra prescrizione e decadenza se relative al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione delle iniziative processuali, che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo" (Cass. 20 dicembre 2009 n. 27719, Cass. 11 gennaio 2011, n. 478; Cass., 4 ottobre 2010, n. 20564). Tale orientamento, del resto, è stato di recente confermato dalle Sezioni unite di questa Corte ().

Quanto alla determinazione del periodo di durata ragionevole, deve condividersi il rilievo secondo cui il periodo da valutarsi viene, in maniera del tutto ingiustificata, individuato in circa sette anni, mentre la questione relativa al criterio di calcolo dell’indennizzo, non essendo tali parametri suscettibile di cosa giudicata (cfr.

Cass., 15 novembre 2010, n. 23055, in motivazione), deve intendersi assorbita.

In considerazione dei motivi accolti il decreto deve essere cassato.

Il processo presupposto ha avuto una durata complessiva di circa dodici anni.

La Corte EDU, con due recenti decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia, e del 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille/00 Euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consente al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, le Cass., n. 14753/2010 e Cass. n. 1359 del 2011).

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, Cass. nn. 9938 e 18780 del 2010; n. 10500 del 2011).

Appare pertanto equo, per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale in esame, l’indennizzo di Euro 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva del processo: esso va quindi determinato, in relazione alla durata come sopra determinata, in Euro 6.000,00, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo.

Le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4, e B, par. 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge; le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 6.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 965,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 289

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe con cui gli era stata irrogata la sanzione della chiusura dell’esercizio per trenta giorni essendo state trovati dei tabacchi lavorati esteri di contrabbando presso il suo esercizio commerciale dalla Guardia di Finanza che era venuta a compiere un controllo sul rispetto della normativa relativa allo scontrino fiscale.

Nell’unico motivo di ricorso si eccepisce la violazione dell’art. 7 L. 241\90 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Il ricorrente si lamenta della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento che non avre4bbe consentito una corretta partecipazione all’istruttoria procedimentale.

Il Ministero dell’Economia e Finanze si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Presidente del Collegio concedeva il provvedimento sospensivo inaudita altera parte con decreto del 1.6.2010.

Alla camera di consiglio del 8.6.2010 veniva respinta l’istanza di sospensione del provvedimento per mancanza di fumus.

Il ricorso non merita accoglimento.

Nei procedimenti di natura sanzionatoria la consegna del verbale di constatazione da parte dell’organo accertatore equivale ad una comunicazione di avvio del procedimento, costituendone esso il primo atto e consentendo così a colui che lo riceve di interloquire con l’autorità che è chiamata dalla legge a valutare se irrogare o meno la sanzione.

Si veda ad esempio Tar Liguria 2046\2008 la cui massima afferma: " A seguito della notifica del verbale di accertamento di infrazioni il titolare dell’autorizzazione amministrativa è pienamente a conoscenza dell’inizio del procedimento, venendo così a trovarsi nella condizione di poter interloquire con la p.a. e, quindi, il provvedimento di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande non può ritenersi illegittimo a causa della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241." (negli stessi termini Tar Piemonte 1802\2008, Consiglio di Stato 6341\2003, Tar Toscana 86\1998).

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.000

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 05-11-2013, n. 44627

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 14/4/2013 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna disponeva l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di C.C. in ordine ai reati di cui: a) agli artt. 110 e 56 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1; b) artt. 110, 582 e 585 c.p., art. 576 c.p., n. 1, art. 61 c.p., n. 2; c) art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2, L. n. 895 del 1967, art. 2, 4, e 7.

1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l’indagato contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

1.2. Il Tribunale di Bologna, sezione del riesame, respingeva l’istanza proposta, confermando l’ordinanza impugnata.

2. Ricorreva per Cassazione l’indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:

2.1. violazione di legge, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

2.2. violazione di legge in relazione al principio di adeguatezza della misura applicata previsto dall’art. 275 c.p.p..

2.3. In data 24.9.2013 perveniva da parte dell’imputato rinuncia al ricorso.

Motivi della decisione

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia da parte della ricorrente.

4. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonchè al pagamento in favore della cassa delle ammenda della somma di Euro 500,00.

4.1. Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.