T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 291

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 15.11.10 e depositato il 11.12.10, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Lecco che respingeva la richiesta di emersione dal lavoro irregolare per la sussistenza di un precedente penale ostativo al rilascio del provvedimento.

Il ricorrente articolava due motivi di ricorso; il primo lamentava la violazione dell’art. 1 ter,comma 13 lett. C), L. 102\09 in relazione all’art. 381,comma 4, c.p.p. poiché non si sarebbe tenuto conto dell’entità della pena inflitta e della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sintomatici di un giudizio negativo del giudice circa la sua pericolosità.

Inoltre il quarto comma dell’art. 381 c.p.p. prevede che si proceda all’arresto facoltativo solo in presenza della gravità del fatto o della pericolosità dell’autore.

Il secondo motivo denuncia l’eccesso di potere per difetto di istruttoria poiché non si sarebbero approfondite le circostanze dedotte con il primo motivo di ricorso e che avrebbero portato il Prefetto ad emettere altro tipo di provvedimento.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 337 c.p., punito nel massimo con cinque anni di reclusione, che l’art. 1 ter,comma 13 lett. C), L. 102\09 valuta come ostativo alla concessione della emersione dal momento che lo stesso è punito con una pena edittale che consente in astratto il ricorso all’arresto facoltativo.

Ed è proprio su questo punto che non possono condividersi le motivazioni del ricorso in quanto il legislatore non ha richiesto all’autorità amministrativa di fare una valutazione di merito di carattere discrezionale circa il fatto che il reato commesso dal lavoratore extracomunitario da regolarizzare fosse sintomatico o meno di una reale pericolosità sociale; il legislatore ha posto dei criteri predeterminati cui ancora l’ammissibilità del beneficio ancorando così le scelte dell’amministrazione a parametri sicuri ed evitando scelte che sarebbero caratterizzate da una discrezionalità troppo ampia.

Il provvedimento è, quindi, di carattere vincolato e il Prefetto di Lecco non avrebbe potuto determinarsi diversamente.

Il ricorso va, pertanto rigettato.

Le spese possono essere compensate per ragioni di equità sostanziale

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 05-11-2013, n. 44659

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Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Chieti, accogliendo la richiesta di riesame proposta dagli acquirenti – in epigrafe indicati – di alcune unità immobiliari facenti parte del complesso Molino Village ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vasto il 19.12.2012, limitatamente alla parte in cui ha disposto il sequestro delle predette unità immobiliari.
I giudici di merito, premessa una ricostruzione della vicenda urbanistica sfociata in un procedimento penale per lottizzazione abusiva a carico del legale rappresentante della società costruttrice xxx srl e di altri soggetti (tecnici e pubblici funzionari del Comune), hanno ritenuto che dalla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero era emersa la configurabilità dell’ipotesi accusatoria, essendo stata modificata la destinazione d’uso di una struttura alberghiera attraverso la realizzazione di un complesso residenziale derivante dalla parcellizzazione in un numero di alloggi suscettibili di essere occupati stabilmente.
Ha quindi ritenuto che dall’esame dei vari atti di compravendita risultava l’incolpevole affidamento dei terzi sulla legittimità dell’edificazione, giacchè nei titoli si faceva espresso riferimento all’obbligo di rispetto, da parte della società costruttrice, alle disposizioni della L.R. Abruzzo n. 16 del 2003, art. 12, comma 17, (secondo cui le unità abitative fisse delle strutture ricettive all’aria aperta di cui all’art. 1, tra cui i villaggi turistici, possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie…soltanto qualora restino nella gestione unitaria le strutture mobili, commerciali e quelle destinate a servizi).
Il Tribunale del riesame ha infine considerato che i vari atti di acquisto vennero stipulati quando i lavori erano ancora in corso (cioè prima della realizzazione delle difformità) e che gli acquirenti prestarono pieno affidamento sia ai permessi rilasciati dalla pubblica amministrazione, sia a quanto attestato dal notaio nell’atto pubblico, mentre le verifiche relative alla effettiva gestione unitaria del complesso non potevano essere fatte in quel momento, per cui non era possibile esigere alcun diverso e più approfondito controllo, come dimostrato dal fatto che era stato necessario nominare un consulente tecnico per accertare i presunti profili di illiceità dell’intervento nel suo complesso.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti ricorre per Cassazione contro il provvedimento deducendo la violazione della Legge Regionale e del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 30 e 44, nonchè la contraddizione logica del ragionamento del Tribunale: secondo il ricorrente, proprio il fatto che le unità erano situate all’interno di un villaggio turistico disciplinato dalla legge regionale n. 16/2003, avrebbe dovuto indurre i singoli acquirenti a valutare, con l’eventuale ausilio di un tecnico, sia il piano di lottizzazione approvato con delibera di CC n. 33/2007 e contenente il divieto di destinare l’area per insediamenti turistici ad uso residenziale, sia la legge regionale. Ritiene che tutti i protagonisti della vicenda abbiano violato il divieto, essendo pacifico che quegli appartamenti sono stati destinati a civile abitazione e addirittura acquistati con i benefici fiscali della prima casa.
Insomma, a dire del Pubblico Ministero ricorrente, il Tribunale ha confuso la possibilità di cessione a privati di porzioni del complesso turistico (attività lecita) con quella di destinare dette porzioni a residenza privata.
Ha richiamato anche uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato.
Sempre secondo il ricorrente, in sede cautelare la buona fede dell’acquirente deve emergere ictu oculi e a tal fine non è sufficiente l’affidamento nella figura del notaio.
Inoltre, il fatto che i rogiti siano stati stipulati quando i lavori erano ancora in corso non ha alcun pregio perchè – precisa il ricorrente – la lottizzazione è anche negoziale e il cambio di destinazione d’uso è previsto dagli atti di compravendita, così come nessun rilievo assume, ai fini della prova della buona fede degli acquirenti, la necessità di una consulenza tecnica per accertare la lottizzazione, essendo difficile immaginare un procedimento per reati edilizi sganciato da una valutazione tecnica dell’intervento. Rileva infine il ricorrente che la possibilità di fissare la residenza con i benefici fiscali della prima casa all’interno di un villaggio turistico o di una struttura turistico alberghiera appare stridente addirittura con i comuni parametri dell’uomo della strada.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
Tornano in Cassazione le questioni riguardanti la posizione dei "terzi acquirenti" nell’ambito della lottizzazione abusiva e la buona fede degli stessi nel giudizio cautelare concernente il sequestro di immobili o terreni abusivamente lottizzati.
La Corte si è già occupata, anche di recente, di questi temi. In ordine alla posizione dei terzi acquirenti, vanno richiamate in particolare le sentenze Cass. Sez. 3^ 28.2-8.4.2013 n. 15986 e Cass. Sez. 3^, 28.2-21.3.2013 n. 13043 che hanno affermato i seguenti principi:
– la lottizzazione abusiva negoziale è un reato a carattere generalmente plurisoggettivo, poichè in essa normalmente confluiscono condotte convergenti verso un’operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi diretti a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale (vedi Cass., Sez. 3^, 8.10.2009, n. 39078);
– la condotta dell’acquirente, in particolare, non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perchè anzi inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quello (vedi Cass., Sez. Unite, 27.3.1992, n. 4708, Fogliani) e, per la cooperazione dell’acquirente nei reato, non sono necessari un previo concerto o un’azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost., (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 364/1988, ove viene evidenziato che la Costituzione richiede dai singoli soggetti la massima costante tensione ai fini del rispetto degli interessi dell’altrui persona umana ed è per la violazione di questo impegno di solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a rispondere penalmente anche chi lede tali interessi non conoscendone positivamente la tutela giuridica);
– l’acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benchè compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè – pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza – di partecipare ad un’operazione di Illecita lottizzazione;
– quando, invece, l’acquirente sia consapevole dell’abusività dell’intervento – o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza – la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio.
La giurisprudenza ormai costante di questa Corte è orientata nel senso che la contravvenzione di lottizzazione abusiva, sia negoziale sia materiale, possa essere commessa anche per colpa (cfr. Cass., Sez. 25.2.2011, n. 7238, Cresta; 3.2.2011, n. 3886, Lotito;
29.4.2009, n. 17865, Quarta; 2.10.2008, n. 37472, Belloi; 7.4.2008, n. 14326, Zortea; 5.3.2008, n. 9982, Quattrone; 12.10.2005, n. 36940, Stufi; 13.10.2004, n. 39916, Lamedica): non è ravvisabile, infatti, alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall’art. 42 c.p., comma 40.
Il venditore non può predisporre l’alienazione degli immobili in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui gli stessi sono situati ed i soggetti che acquistano devono essere cauti e diligenti nell’acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona: "Il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell’acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all’attività illecita del venditore" così testualmente Cass., Sez. 3^, 2.10.2008, n. 37472, Belloi.
Va rilevato, inoltre che oggetto del sequestro preventivo di cui dell’art. 321 c.p.p., comma 1, può essere qualsiasi bene – a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato – purchè esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti vedi Cass.: n. 3919/2010; n. 1022/2009; n. 37033/2006, n. 24685/2005, n. 38728/2004, n. 1246/2003, n. 29797/2001, n. 4496/1999, n. 1565/1997, n. 156/1993, n. 2296/1992.
La giurisprudenza ha altresì approfondito il tema dell’affidamento riposto dall’acquirente nella presenza del notaio.
E’ stato affermato in particolare (cfr. cass. sez. 3^ n. 15986/2013 cit.) che nell’illecito lottizzatorio, non può ritenersi assiomaticamente sussistente la buona fede dell’acquirente per il solo fatto che quegli si sia rivolto ad un notaio quale pubblico ufficiale rogante. Le parti stipulanti infatti – proprio al fine specifico di non fare emergere elementi indiziari di uno scopo lottizzatorio dell’attività negoziale -potrebbero rendere dichiarazioni non veritiere, surrettiziamente incomplete o nebulose, oppure produrre documentazione parziale e non corrispondente alla realtà. Lo stesso notaio, infine, potrebbe concorrere alla lottizzazione abusiva, sia contribuendo con la propria condotta alla realizzazione dell’evento Illecito (facendo proprio il fine degli autori del reato, magari anche con attiva induzione propiziatoria) sia per violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2.
L’intervento del notaio – si è detto – non garantisce una sorta di "ripulitura giuridica" della originaria illegalità dell’immobile abusivo, permettendo che esso resti definitivamente radicato sul territorio, nè può consentire all’acquirente di godere di un acquisto dolosamente o colposamente attuato in ordine ad un bene di provenienza illecita ed al costruttore abusivo di conseguire comunque il suo illecito fine di lucro. Argomentandosi in senso difforme (come efficacemente rilevato in dottrina) lo scempio territoriale, che è intollerabile perchè perpetrato in violazione anche dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost., diventerebbe praticamente intoccabile e la cultura dell’illegalità diventerebbe diritto acquisito (cfr. cass. sez. 3^ n. 15986/2013 cit.).
Il ricorrente Pubblico Ministero ritiene che nel caso di specie non risultava fornita la prova della buona fede, perchè i singoli acquirenti erano in grado di rendersi conto con l’ordinaria diligenza richiesta – e quindi anche con eventuale assistenza tecnica, sulla scorta delle previsioni urbanistiche e in particolare di quelle contenute nel piano di lottizzazione che disciplina la zona D4, e sulla scorta della Delib. n. 33 del 2007 del Consiglio Comunale nonchè della Legge Regionale art. 12, comma 17 – del fenomeno lottizzatorio riguardante gli immobili che essi stessi si apprestavano ad acquistare.
Il Tribunale del Riesame, invece, diversamente ragionando, ha ricavato l’esistenza della buona fede degli acquirenti sostanzialmente dal fatto che i lavori edilizi erano ancora in corso all’epoca della stipula degli atti di trasferimento immobiliare (con conseguente impossibilità, per gli acquirenti, di rendersi conto delle alterazioni della destinazione d’uso), dalla menzione – inserita nei vari atti di compravendita – dei titoli abilitativi e degli obblighi del costruttore di rispettare le disposizioni della L.R. Abruzzo art. 12 comma 17, ed ancora dalle attestazioni rilasciate dal notaio incaricato delle stipula dei trasferimenti immobiliari.
2. La valutazione non appare sufficiente perchè non tiene conto dell’altra questione, pure posta dal ricorrente (cfr. pag. 9) e che assume rilievo decisivo nel caso di specie: si tratta dei limiti entro i quali può essere oggetto di valutazione la buona fede del terzo acquirente nel giudizio cautelare concernente il sequestro di immobili o terreni abusivamente lottizzati.
Il tema non è nuovo: la Corte (cfr. Sez. 3^, Sentenza n. 24435 del 25/05/2011 cc. dep. 17/06/2011 Rv. 250692) ha affermato in proposito che la dedotta buona fede del terzo acquirente può essere oggetto di valutazione a condizione che essa risulti immediatamente evidente.
Al principio oggi va data senz’altro continuità perchè esso risponde indubbiamente alla fondamentale esigenza di evitare che il procedimento cautelare, caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà proprie della fase delle indagini preliminari, venga di fatto snaturato attraverso la possibilità di consentire approfonditi accertamenti che invece devono trovare il loro spazio naturale nel successivo giudizio di merito.
Venendo all’esame del caso di specie, è pacifica la sussistenza del fumus del reato di lottizzazione abusiva per mutamento di destinazione d’uso della struttura turistica realizzata dalla società attraverso gli interventi riportati nella narrativa che precede, sicchè non è il caso di soffermarsi sui principi già elaborati in passato da questa Corte con riferimento proprio ai villaggi turistici.
Manca invece, come si è detto, ogni indagine da parte del giudice di merito sulla immediata percepibilità della buona fede da parte dei compratori, cioè proprio sul dato essenziale che giustifica l’eccezione alla regola secondo cui l’accertamento dell’elemento soggettivo non può essere effettuato in sede di riesame, salvo casi di particolare evidenza.
L’ordinanza deve pertanto essere annullata e il giudice di rinvio, attenendosi ai principi di diritto esposti, accerterà, a fronte delle violazioni urbanistiche denunziate, se la buona fede dei compratori era immediatamente evidente al momento degli acquisti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Chieti.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2013

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-09-2012, n. 15158

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Svolgimento del processo

Il Tribunale per i Minorenni di Catania, con sentenza del 30.4.08, ha accolto la domanda proposta da M.L., nella sua qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore F., nei confronti di C.P. ed ha dichiarato quest’ultimo padre naturale del minore.

Il gravame proposto da C. contro la decisione è stato respinto dalla Corte d’Appello di Catania con sentenza del 7.2.09.

La Corte ha ritenuto che il giudice di primo grado, dotato di ampio potere di valutazione dei mezzi di prova, avesse correttamente fondato il proprio convincimento su di una serie di elementi indiziari (le dichiarazioni rese dalla teste Mu., che aveva confermato che fra la M. ed il C. era intercorsa una relazione sentimentale di non breve durata; le informazioni raccolte in sede di giudizio ex art. 274 c.c., da Commissariato) correlati al comportamento processuale dell’appellante, che aveva rifiutato di sottoporsi al test del DNA. Ha quindi escluso che la dichiarazione di paternità potesse ritenersi contraria agli interessi del minore in ragione dell’età avanzata del C. e della dedotta sua impossibilità ad intrattenere rapporti familiari col figlio naturale.

C.P. ha chiesto la cassazione della sentenza, con ricorso sorretto da tre motivi, cui la M., nella qualità, ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo di ricorso, C.P. denuncia violazione degli artt. 269, 202 e 203 c.p.c., nonchè vizio di insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Rileva che la Corte di merito ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni della teste S. (madre dell’attrice), che erano inutilizzabili in quanto raccolte dal Giudice tutelare di Ragusa – delegato ai sensi dell’art. 203 c.p.c. – senza che ai suoi procuratori fossero state comunicate data ed ora di assunzione della prova, e su quelle della teste Mu. che, avendo riferito che la causa della rottura della relazione che lo legava alla M. era stato proprio il suo netto rifiuto a riconoscere il nascituro, smentivano la sussistenza di qualsivoglia suo comportamento diretto a confermare la sua paternità. Deduce, inoltre, che gli elementi indiziari che, complessivamente valutati, possono essere ritenuti prova della paternità non possono avere ad oggetto esclusivo la relazione fra la madre del minore ed il presunto padre.

2) Col secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 2729 c.c., nonchè vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia fondato la decisione sul suo rifiuto a sottoporsì al test del DNA. Rileva che, nel caso, attesa la sua età ed il suo status di uomo sposato, padre di tre figli, improvvisamente trascinato in una vicenda delicata in assenza di qualsiasi prova dell’esistenza della relazione con una donna più giovane, il rifiuto era giustificato.

I motivi, che sono fra loro connessi e che possono essere congiuntamente esaminati, vanno dichiarati inammissibili.

Va in primo luogo rilevato che la sentenza impugnata non fa menzione della teste S., sicchè la censura con la quale il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia tenuto conto delle dichiarazioni rese da costei è totalmente priva di attinenza alla decisione.

Il C. svolge poi le sue critiche sulla scorta di una non consentita separazione fra gli elementi di prova presuntiva unitariamente valutati dal giudice del merito; afferma, infatti, nel primo motivo, che l’accertamento del rapporto di paternità non può fondarsi solo sull’esistenza di una relazione fra la madre ed il presunto padre e, nel secondo, che, "in assenza assoluta di altri elementì, la prova non può essere tratta neppure dal rifiuto del presunto padre di sottoporsi al test del DNA. Egli pretende, dunque, di isolare ciascuna delle circostanze sulle quali la Corte territoriale ha basato la decisione, assumendo che esse, in sè considerate, non avrebbero potuto condurre all’affermazione della sua paternità, ma dimentica che il giudice d’appello è pervenuto al convincimento espresso esaminandole ed apprezzandole nel loro complesso, e non singolarmente.

I motivi si fondano, pertanto, su una lettura parziale ed arbitraria della sentenza, e tanto basta ad escludere la loro conformità al paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass. n. 17125/07).

3) Col terzo motivo, deducendo violazione dell’art. 274 c.c., e vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto il riconoscimento non contrario all’interesse del minore (infrsedicenne), nonostante l’enorme differenza di età che da lui lo separa e la sua condizione di uomo sposato, con figli adulti conviventi, che non gli consentirebbe di seguire ed educare il piccolo.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, la contrarietà all’interesse del minore può sussistere solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale, ovvero di prova dell’esistenza di gravi rischi per l’equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale. Tali rischi devono risultare da fatti obbiettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre, ed, in mancanza di essi, l’interesse del minore va ritenuto di regola sussistente, a prescindere dai rapporti di affetto che possano in concreto instaurarsi con il presunto genitore e dalla disponibilità di questo ad instaurarli, avendo riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il preteso padre (da ultimo,fra molte, Cass. nn. 9300/010, 15101/05).

In detta prospettiva, neppure l’assenza di affectio da parte del presunto padre, o la dichiarazione di costui, convenuto con razione di dichiarazione giudiziale ex art. 269 c.c., di non voler adempiere i doveri morali inerenti la potestà genitoriale, sono state ritenute idonee ad escludere l’interesse del minore: correttamente, pertanto, il giudice del merito ha concluso per l’irrilevanza, a tal fine, delle circostanze allegate dal C..

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012
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T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 292

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il consorzio ricorrente lamenta la mancata decisione circa la sua richiesta di iscrizione nelle fasce di classificazione di cui al D.M. 439\99 che non era stata emanata nonostante una diffida notificata in data 2.2.2010.

Nei due motivi di ricorso, oltre a sottolineare il mancato rispetto del termine per definire il procedimento, che era quello previsto in via generale dall’art. 2 L. 241\90, si chiedeva di ordinare all’amministrazione di provvedere nel senso richiesto dal Consorzio poiché il provvedimento di iscrizione è un atto vincolato e il richiedente ha maturato l’unica condizione richiesta per essere iscritto nella fascia richiesta e cioè l’esercizio dell’attività per almeno due anni.

La mancata iscrizione in tali rende impossibile partecipare alle procedure per l’affidamento di servizi di cui alla L. 82\94.

Si costituiva la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano che eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione e comunque concludeva per la carenza di interesse, avendo l’ente pubblico risposto ben prima che scadessero i termini del procedimento attraverso due atti inviati con posta elettronica certificata all’indirizzo indicato in sede di domanda dal Consorzio.

La risposta era stata negativa poiché la denuncia di inizio di attività di pulizia era stata fatta a partire dal 24.3.2009 e pertanto all’epoca della presentazione della domanda non erano maturati i due anni necessari per ottenere l’iscrizione.

L’eccezione preliminare attinente alla giurisdizione è fondata.

L’iscrizione alle fasce di classificazione di cui al D.M. 439\99 è un provvedimento vincolato non avendo la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura altra facoltà se non quella di verificare la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla legge.

Il Consorzio è pertanto titolare di un vero e proprio diritto soggettivo all’iscrizione rispetto al quale deve chiedere una pronuncia di accertamento al giudice ordinario non potendosi utilizzare il ricorso in tema di silenzio in materia di diritti soggettivi (vedasi ex multis tra le più recenti Tar Basilicata 939\2010, Tar Sicilia Catania 3834\2010, Tar Puglia 3481\2010, Consiglio di Stato 6947\2010).

La giurisdizione appartiene, pertanto, al giudice ordinario presso cui dovrà essere riassunta la causa entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

Vista la natura della decisione appare equo compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione appartenendo la stessa al giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.