Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 05-11-2013, n. 44660

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Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Chieti, accogliendo la richiesta di riesame proposta dagli acquirenti – in epigrafe indicati – di alcune unità immobiliari facenti parte del complesso xxx ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vasto il 19.12.2012, limitatamente alla parte in cui ha disposto il sequestro delle predette unità immobiliari.
I giudici di merito, premessa una ricostruzione della vicenda urbanistica sfociata in un procedimento penale per lottizzazione abusiva a carico del legale rappresentante della società costruttrice Molino e Molino srl e di altri soggetti (tecnici e pubblici funzionari del Comune), hanno ritenuto che dalla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero era emersa la configurabilità dell’ipotesi accusatoria, essendo stata modificata la destinazione d’uso di una struttura alberghiera attraverso la realizzazione di un complesso residenziale derivante dalla parcellizzazione in un numero di alloggi suscettibili di essere occupati stabilmente.
Ha quindi ritenuto che dall’esame dei vari atti di compravendita risultava l’incolpevole affidamento dei terzi sulla legittimità dell’edificazione, giacchè nei titoli si faceva espresso riferimento all’obbligo di rispetto, da parte della società costruttrice, alle disposizioni della L.R. Abruzzo n. 16 del 2003, art. 12, comma 17, (secondo cui le unità abitative fisse delle strutture ricettive all’aria aperta di cui all’art. 1, tra cui i villaggi turistici, possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie…soltanto qualora restino nella gestione unitaria le strutture mobili, commerciali e quelle destinate a servizi).
Il Tribunale del riesame ha infine considerato che i vari atti di acquisto vennero stipulati quando i lavori erano ancora in corso (cioè prima della realizzazione delle difformità) e che gli acquirenti prestarono pieno affidamento sia ai permessi rilasciati dalla pubblica amministrazione, sia a quanto attestato dal notaio nell’atto pubblico, mentre le verifiche relative alla effettiva gestione unitaria del complesso non potevano essere fatte in quel momento, per cui non era possibile esigere alcun diverso e più approfondito controllo, come dimostrato dal fatto che era stato necessario nominare un consulente tecnico per accertare i presunti profili di illiceità dell’intervento nel suo complesso.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti ricorre per Cassazione contro il provvedimento deducendo la violazione della Legge Regionale e del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 30 e 44, nonchè la contraddizione logica del ragionamento del Tribunale: secondo il ricorrente, proprio il fatto che le unità erano situate all’interno di un villaggio turistico disciplinato dalla L.R. n. 16 del 2003, avrebbe dovuto indurre i singoli acquirenti a valutare, con l’eventuale ausilio di un tecnico, sia il piano di lottizzazione approvato con delibera di CC n. 33/2007 e contenente il divieto di destinare l’area per insediamenti turistici ad uso residenziale, sia la legge regionale.
Ritiene che tutti i protagonisti della vicenda abbiano violato il divieto, essendo pacifico che quegli appartamenti sono stati destinati a civile abitazione e addirittura acquistati con i benefici fiscali della prima casa.
Insomma, a dire del Pubblico Ministero ricorrente, il Tribunale ha confuso la possibilità di cessione a privati di porzioni del complesso turistico (attività lecita) con quella di destinare dette porzioni a residenza privata.
Ha richiamato anche uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato.
Sempre secondo il ricorrente, in sede cautelare la buona fede dell’acquirente deve emergere ictu oculi e a tal fine non è sufficiente l’affidamento nella figura del notaio.
Inoltre, il fatto che i rogiti siano stati stipulati quando i lavori erano ancora in corso non ha alcun pregio perchè – precisa il ricorrente – la lottizzazione è anche negoziale e il cambio di destinazione d’uso è previsto dagli atti di compravendita, così come nessun rilievo assume, ai fini della prova della buona fede degli acquirenti, la necessità di una consulenza tecnica per accertare la lottizzazione, essendo difficile immaginare un procedimento per reati edilizi sganciato da una valutazione tecnica dell’intervento. Rileva infine il ricorrente che la possibilità di fissare la residenza con i benefici fiscali della prima casa all’interno di un villaggio turistico o di una struttura turistico alberghiera appare stridente addirittura con i comuni parametri dell’uomo della strada.
Hanno depositato una memoria R.R. e T.M. deducendo innanzitutto l’inammissibilità del ricorso, finalizzato sostanzialmente a sollecitare una revisione della motivazione, attività non consentita in sede cautelare.
In ogni caso, hanno chiesto il rigetto, insistendo nella tesi della buona fede.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
Tornano in Cassazione le questioni riguardanti la posizione dei "terzi acquirenti" nell’ambito della lottizzazione abusiva e la buona fede degli stessi nel giudizio cautelare concernente il sequestro di immobili o terreni abusivamente lottizzati.
La Corte si è già occupata, anche di recente, di questi temi. In ordine alla posizione dei terzi acquirenti, vanno richiamate in particolare le sentenze cass. Sez. 3^, 28.2 – 8.4.2013 n. 15986 e Cass. sez. 3^, 28.2-21.3.2013 n. 13043 che hanno affermato i seguenti principi:
– la lottizzazione abusiva negoziale è un reato a carattere generalmente plurisoggettivo, poichè in essa normalmente confluiscono condotte convergenti verso un’operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi diretti a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale (vedi Cass., Sez. 3^, 8.10.2009, n. 39078);
– la condotta dell’acquirente, in particolare, non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perchè anzi inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quello (vedi Cass., Sez. Unite, 27.3.1992, n. 4708, Fogliani) e, per la cooperazione dell’acquirente nei reato, non sono necessari un previo concerto o un’azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost., (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 364/1988, ove viene evidenziato che la Costituzione richiede dai singoli soggetti la massima costante tensione ai fini del rispetto degli interessi dell’altrui persona umana ed è per la violazione di questo impegno di solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a rispondere penalmente anche chi lede tali interessi non conoscendone positivamente la tutela giuridica);
– l’acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benchè compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè – pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza – di partecipare ad un’operazione di Illecita lottizzazione;
– quando, invece, l’acquirente sia consapevole dell’abusività dell’intervento – o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza – la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio.
La giurisprudenza ormai costante di questa Corte è orientata nel senso che la contravvenzione di lottizzazione abusiva, sia negoziale sia materiale, possa essere commessa anche per colpa (cfr. Cass., Sez. 25.2.2011, n. 7238, Cresta; 3.2.2011, n. 3886, Lotito;
29.4.2009, n. 17865, Quarta; 2.10.2008, n. 37472, Belloi; 7.4.2008, n. 14326, Zortea; 5.3.2008, n. 9982, Quattrone; 12.10.2005, n. 36940, Stufi; 13.10.2004, n. 39916, Lamedica): non è ravvisabile, infatti, alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall’art. 42 c.p., comma 40.
Il venditore non può predisporre l’alienazione degli immobili in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui gli stessi sono situati ed i soggetti che acquistano devono essere cauti e diligenti nell’acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificazione di zona: "Il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell’acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti vedi Cass.: n. 3919/2010; n. 1022/2009; n. 37033/2006, n. 24685/2005, n. 38728/2004, n. 1246/2003, n. 29797/2001, n. 4496/1999, n. 1565/1997, n. 156/1993, n. 2296/1992.
La giurisprudenza ha altresì approfondito il tema dell’affidamento riposto dall’acquirente nella presenza del notaio.
E’ stato affermato in particolare (cfr. cass. sez. 3^, n. 15986/2013 cit.) che nell’illecito lottizzatorio, non può ritenersi assiomaticamente sussistente la buona fede dell’acquirente per il solo fatto che quegli si sia rivolto ad un notaio quale pubblico ufficiale rogante. Le parti stipulanti infatti – proprio al fine specifico di non fare emergere elementi indiziari di uno scopo lottizzatorio dell’attività negoziale – potrebbero rendere dichiarazioni non veritiere, surrettiziamente incomplete o nebulose, oppure produrre documentazione parziale e non corrispondente alla realtà. Lo stesso notaio, infine, potrebbe concorrere alla lottizzazione abusiva, sia contribuendo con la propria condotta alla realizzazione dell’evento Illecito (facendo proprio il fine degli autori del reato, magari anche con attiva induzione propiziatoria) sia per violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2.
L’intervento del notaio – si è detto – non garantisce una sorta di "ripulitura giuridica" della originaria illegalità dell’immobile abusivo, permettendo che esso resti definitivamente radicato sul territorio, nè può consentire all’acquirente di godere di un acquisto dolosamente o colposamente attuato in ordine ad un bene di provenienza illecita ed al costruttore abusivo di conseguire comunque il suo illecito fine di lucro. Argomentandosi in senso difforme (come efficacemente rilevato in dottrina) lo scempio territoriale, che è intollerabile perchè perpetrato in violazione anche dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost., diventerebbe praticamente intoccabile e la cultura dell’illegalità diventerebbe diritto acquisito (cfr. cass. sez. 3^ n. 15986/2013 cit.).
Il ricorrente Pubblico Ministero ritiene che nel caso di specie non risultava fornita la prova della buona fede, perchè i singoli acquirenti erano in grado di rendersi conto con l’ordinaria diligenza richiesta – e quindi anche con eventuale assistenza tecnica, sulla scorta delle previsioni urbanistiche e in particolare di quelle contenute nel piano di lottizzazione che disciplina la zona D4, e sulla scorta della delibera n. 33/07 del Consiglio Comunale nonchè della Legge Regionale, art. 12, comma 17 – del fenomeno lottizzatorio riguardante gli immobili che essi stessi si apprestavano ad acquistare.
Il Tribunale del Riesame, invece, diversamente ragionando, ha ricavato l’esistenza della buona fede degli acquirenti sostanzialmente dal fatto che i lavori edilizi del Consiglio Comunale nonchè dell’art. 12, comma 17 della Legge Regionale – del fenomeno lottizzatorio riguardante gli immobili che essi stessi si apprestavano ad acquistare.
I Giudici del Riesame, invece, diversamente opinando, hanno ricavato l’esistenza della buona fede desumendola sostanzialmente dal fatto che i lavori edilizi erano ancora in corso all’epoca della stipula degli atti di trasferimento immobiliare (con conseguente impossibilità, per gli acquirenti, di rendersi conto delle alterazioni della destinazione d’uso), dalla menzione – inserita nei vari atti di compravendita – dei titoli abilitativi e degli obblighi del costruttore di rispettare le disposizioni della L.R. Abruzzo art. 12, comma 17, ed ancora dalle attestazioni rilasciate dal notaio incaricato delle stipula dei trasferimenti immobiliari.
2. La valutazione non appare sufficiente perchè non tiene conto dell’altra questione, pure posta dal ricorrente (cfr. pag. 9) e che assume rilievo decisivo nel caso di specie: si tratta dei limiti entro i quali può essere oggetto di valutazione la buona fede del terzo acquirente nel giudizio cautelare concernente il sequestro di immobili o terreni abusivamente lottizzati.
Il tema non è nuovo: la Corte (cfr. Sez. 3^, Sentenza n. 24435 del 25/05/2011 cc. dep. 17/06/2011 Rv. 250692) ha affermato in proposito che la dedotta buona fede del terzo acquirente può essere oggetto di valutazione a condizione che essa risulti immediatamente evidente.
Al principio oggi va data senz’altro continuità perchè esso risponde indubbiamente alla fondamentale esigenza di evitare che il procedimento cautelare, caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà proprie della fase delle indagini preliminari, venga di fatto snaturato attraverso la possibilità di consentire approfonditi accertamenti che invece devono trovare il loro spazio naturale nel successivo giudizio di merito.
Venendo all’esame del caso di specie, è pacifica la sussistenza del fumus del reato di lottizzazione abusiva per mutamento di destinazione d’uso della struttura turistica realizzata dalla società attraverso gli interventi riportati nella narrativa che precede, sicchè non è il caso di soffermarsi sui principi già elaborati in passato da questa Corte con riferimento proprio ai villaggi turistici.
Manca invece, come si è detto, ogni indagine da parte del giudice di merito sulla immediata percepibilità della buona fede da parte dei compratori, cioè proprio sul dato essenziale che giustifica l’eccezione alla regola secondo cui l’accertamento dell’elemento soggettivo non può essere effettuato in sede di riesame, salvo casi di particolare evidenza.
L’ordinanza deve pertanto essere annullata e il giudice di rinvio, attenendosi ai principi di diritto esposti, accerterà, a fronte delle violazioni urbanistiche denunziate, se la buona fede dei compratori era immediatamente evidente al momento degli acquisti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Chieti.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-09-2012, n. 15159

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Svolgimento del processo

1. – B.A., in data (OMISSIS), contrasse matrimonio con F.E., dichiarando in pari data all’Ufficiale dello stato civile di riconoscere, come proprio figlio naturale, F.E., nato il (OMISSIS), riconosciuto dalla sola madre.

2. – Con citazione del 23 dicembre 1996, B.C. e S. – figlie legittime di A. e della sua prima moglie, defunta – convennero dinanzi al Tribunale di Forlì il minore F.E. – rappresentato dal curatore speciale Avv. P.G., F.E. ed B.A., chiedendo che il Tribunale adito dichiarasse che il riconoscimento di F.E. operato da B.A. non era veridico, con tutte le conseguenze di legge.

Si costituì, nella predetta qualità, l’Avv. P., rimettendosi alla giustizia quanto all’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità e proponendo – nei confronti del B., in caso di accoglimento dell’impugnazione del riconoscimento, domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni esistenziali, biologici e morali patiti dal minore, sul rilievo che il B., al momento del riconoscimento, era pienamente consapevole della falsità della propria dichiarazione.

Costituendosi, il B. si rimise a giustizia quanto alla domanda delle figlie e chiese, invece, la reiezione della domanda di risarcimento dei danni proposta dal curatore del minore.

Con distinto atto di citazione del 24 maggio 1999, B. A. convenne dinanzi allo stesso Tribunale di Forlì F. E., come sopra rappresentato, chiedendo che il Tribunale dichiarasse che il convenuto non era suo figlio naturale.

Il Tribunale adito – interrogate liberamente le attrici, riunite le due cause, disposta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio di natura genetica, respinte tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti -, con la sentenza n. 208/02 del 5 marzo 2002, dichiarò che F.E. non è figlio naturale di B.A. e respinse la domanda di risarcimento dei danni proposta dal curatore speciale del minore.

3. – Avverso tale sentenza, nella sola parte in cui aveva respinto la domanda risarcitoria, propose appello dinanzi alla Corte di Bologna il predetto curatore speciale del minore, riproponendo tale domanda, al riguardo producendo documenti ed articolando istanza di interrogatorio formale di B.A.. Quest’ultimo resistette all’impugnazione.

La Corte adita – in contraddittorio anche con F.E., la quale aveva proposto appello incidentale, chiedendo si dichiarasse che il minore aveva diritto a conservare il cognome B. – con la sentenza n. 1140/08 del 10 luglio 2008, ha rigettato l’appello principale del curatore speciale del minore, ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale della F. ed ha condannato il curatore speciale e la F., in solido tra loro, al rimborso delle spese anticipate dal B..

In particolare, la Corte, quanto alla prova della circostanza che il B., al momento del riconoscimento, era pienamente consapevole della falsità della propria dichiarazione, circostanza questa alla base della domanda di risarcimento del danno: a) ha innanzitutto affermato che i tre documenti sui quali il curatore speciale del minore fonda la domanda risarcitoria sono "nuovi" ed inoltre "non indispensabili" sia per la loro natura, sià perchè volti a dimostrare una circostanza che aveva formato oggetto di altre istanze istruttorie e comunque suscettibile di essere dimostrata con qualsiasi mezzo istruttorio; b) ha escluso, in ogni caso, che detti documenti siano idonei a provare la piena consapevolezza del B. circa la falsità della propria dichiarazione, osservando al riguardo che: i ricorsi del B. del 6 novembre 1996 e del 27 gennaio 1997, depositati per la separazione dalla moglie F.E., sono largamente successivi alla nascita del figlio riconosciuto E., per cui non può escludersi che detta consapevolezza sia stata acquisita successivamente al riconoscimento, in prossimità della separazione; inoltre, le medesime considerazioni portano ad escludere valenza probatoria al rapporto della Questura di Siena del 10 agosto 1996, dove si da atto che alla lite fra i coniugi era presente il "figlio della F., tale B.E., avuto da altra relazione"; c) ha, infine, nuovamente valutato alcuni elementi probatori oggetto di censura, rilevando che: 1) l’affermazione delle figlie del B., contenuta nell’atto introduttivo del presente giudizio – secondo cui il loro padre avrebbe cominciato ad avere rapporti intimi con la F. soltanto dopo la n nascita di E. – non è probante, perchè non proviene dall’interessato e non ha neppure valenza indiziaria, perchè non contiene alcun elemento a fondamento di tale affermazione; 2) la dichiarazione resa da B.S. nel corso del suo interrogatorio libero – secondo la quale la convivenza del padre con la F. era iniziata solo alcuni mesi dopo la morte della madre (avvenuta il (OMISSIS)), quindi in epoca largamente successiva al concepimento di F.E. – non esclude la possibilità di rapporti sessuali precedenti, posto che è circostanza incontestata la conoscenza e la frequentazione del B. e della F. in tempi anteriori alla nascita di E.; 3) la rinuncia del B. alla eredità della prima moglie non è indizio univoco nel senso della consapevolezza del B. di non essere padre naturale di E., in quanto può avere altre plausibili giustificazioni, quale la volontà di riservare l’intero patrimonio della moglie defunta alle figlie avute da questa.

4. – Avverso tale sentenza F.E., in persona del suo curatore speciale Avv. P.G., ha proposto ricorso per cassazione, deducendo dieci motivi di censura.

Resiste, con controricorso, B.A..

C. e B.S. ed F.E., benchè ritualmente intimate, non si sono costituite nè hanno svolto attività difensiva.

5. – B.E. – divenuto medio tempore maggiorenne, in data 7 dicembre 2010 -, con memoria ex art. 378 cod. proc. civ., si è contestualmente costituito, nominando un nuovo difensore e facendo propri tutti i motivi del ricorso.

Motivi della decisione

1. – In via preliminare, deve dichiararsi l’inammissibilità della costituzione di B.E. (divenuto maggiorenne nel corso nel presente grado del giudizio) – effettuata con la memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ., per nullità della procura speciale ad litem apposta a margine della stessa memoria.

Alla fattispecie, infatti – caratterizzata dalla circostanza che il presente giudizio è stato instaurato prima dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, cioè prima del 4 luglio 2009 -, si applica, in forza della citata L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, l’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 9, lett. a), con la conseguenza che la procura speciale conferita dal B. a margine di detta memoria – quale atto non contemplato dalla disposizione codicistica applicabile ratione temporis – non è stata validamente conferita, mentre avrebbe potuto esserlo se conferita ai sensi del comma 2 del citato art. 83, con atto pubblico ovvero con scrittura privata autenticata (cfr. nello stesso senso, ex plurimis, le sentenze nn. 18428 e 8709 del 2009).

2. – Con il primo (con cui deduce: "Error in procedendo in relazione all’art. 345 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 4. Nullità della sentenza") e con il secondo motivo (con cui deduce: "Motivazione contraddittoria su un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5") – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, il ricorrente critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, sostenendo che la Corte bolognese ha errato nell’ affermare la "novità" dei documenti rappresentati dall’atto introduttivo del giudizio delle sorelle B. e dal verbale delle dichiarazioni dalle stesse rese in sede di interrogatorio libero.

Con il terzo motivo (con cui deduce: "Indispensabilità della prova in appello: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione al concetto di indispensabilità"), il ricorrente critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, sostenendo che la Corte bolognese – in riferimento al rapporto della Questura di Siena del 18 agosto 1996 – ha travisato i principi enunciati da questa Corte in tema di mezzi di prova o di documenti "indispensabili" ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., comma 3, ed ha erroneamente ritenuto non indispensabile ai fini del fatto costitutivo della domanda risarcitoria detto documento;

Con il quarto (con cui deduce: "Motivazione contraddittoria circa un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5"), con il quinto (con cui deduce: "Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione al criterio letterale degli atti indicati nel motivo che precede"), con il sesto (con cui deduce: "Motivazione contraddittoria circa un punto decisivo della controversia ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie del primo grado – art. 360 c.p.c., n. 5"), con il settimo (con cui deduce: "Motivazione contraddittoria circa un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5, ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie del primo grado – art. 360 c.p.c., n. 5") e con l’ottavo motivo (con cui deduce: "Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1366 c.c., per mancata interpretazione dell’atto di citazione del 5.12.96 delle sorelle B. secondo buona fede") – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, il ricorrente critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo dei vizi di contraddittorietà e di omessa motivazione, sostenendo che la Corte bolognese ha interpretato contra litteram e contro i principi di ragionevolezza e di buona fede sia la citazione delle sorelle B. e le dichiarazioni rese dalle stesse in sede di risposte all’interrogatorio libero, sia la citazione del B. e le ammissioni dello stesso ivi contenute circa la consapevolezza di aver riconosciuto un figlio certamente da lui non generato, sia il rapporto della Questura di Siena con la quale pubblici ufficiali riferiscono la circostanza della nascita del minore E. da diversa relazione della madre.

Con il nono motivo (con cui deduce: "Motivazione contraddittoria circa un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5"), il ricorrente critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, sostenendo che la Corte bolognese ha illegittimamente omesso di ammettere la prova orale (per interrogatorio formale e per testi) dallo stesso articolata in sede di appello, e ciò nonostante che tale prova fosse decisiva al fine di dimostrare la circostanza che il B. era pienamente consapevole della falsità della propria dichiarazione di riconoscimento.

Con il decimo motivo (con cui deduce: "Condanna del curatore del minore al pagamento delle spese processuali di 2^ grado"), il ricorrente critica la sentenza impugnata, nella parte in cui ha condannato anche il curatore speciale del minore al pagamento delle spese processuali, nonostante che l’ufficio svolto dallo stesso curatore fosse connotato dal dovere giuridico e morale di cura degli interessi del minore medesimo.

3. – Il ricorso è complessivamente privo di fondamento.

3.1. – I primi tre motivi sono inammissibili, per carenza di interesse a proporli.

Con essi, il ricorrente denuncia errores in procedendo e vizi della relativa motivazione, per avere la Corte bolognese ritenuto inammissibili i tre documenti prodotti in appello dal curatore speciale del B. perchè "nuovi" e "non indispensabili" ai fini della decisione, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., comma 3.

Al riguardo, deve osservarsi che i Giudici a quibus hanno in proposito adottato una duplice ratio decidendi: infatti, essi: a) hanno innanzitutto affermato che i predetti tre documenti (sui quali il curatore speciale del minore fonda la domanda risarcitoria) sono "nuovi" ed inoltre "non indispensabili" sia per la loro natura, sia perchè volti a dimostrare una circostanza che aveva formato oggetto di altre istanze istruttorie e comunque suscettibile di essere dimostrata con qualsiasi mezzo istruttorio, concludendo sul punto che "Il rilievo di inammissibilità è assorbente"; b) immediatamente dopo, hanno affermato che "Non può peraltro nascondersi che si tratta di documenti privi di reale contenuto probante in relazione al fatto da dimostrare" (cioè, la circostanza che il B., al momento del riconoscimento, era pienamente consapevole della falsità della propria dichiarazione), facendo seguire esame e valutazione specifici dei tre documenti prodotti in appello.

Orbene – posto che il ricorrente ha censurato ambedue le rationes deciderteli (processuale, con i primi tre motivi, e di merito, con i motivi dal quarto all’ottavo), onde l’ammissibilità del ricorso -, è tuttavia evidente che la seconda ratio decidendi assorbe totalmente il preliminare rilievo della Corte d’Appello di inammissibilità dei documenti per ragioni d’ordine processuale (violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., comma 3), con la conseguenza che le censure ad essa rivolte si risolvono, alla luce della seconda ratio decidendi, in critiche "astratte" e, quindi, inidonee a fondare un interesse attuale e concreto del ricorrente alla corrispondente decisione di questa Corte.

3.2. – L’esame dei motivi dal quarto all’ottavo fa immediatamente rilevare che i quesiti di diritto formulati a conclusione del quinto e dell’ottavo motivo sono assolutamente non conformi a quanto richiesto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile (ancora) alla fattispecie, ratione temporis (L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5).

Detti quesiti, infatti, sono formulati in modo del tutto generico, perchè in essi non v’è alcun riferimento alle specifiche espressioni contenute negli atti processuali richiamati, espressioni che – secondo il ricorrente sarebbero state interpretate contra litteram e contra bonam fidem dai Giudici dell’appello. Di qui, l’inammissibilità dei corrispondenti motivi.

3.2. – I motivi quarto, sesto e settimo, complessivamente considerati, sono invece palesemente infondati.

Le critiche con essi mosse dal ricorrente si risolvono, a ben vedere, nella prospettazione di una valutazione diversa – meramente contrapposta a quella effettuata dai Giudici a quibus, i quali hanno ritenuto i predetti documenti non conducenti univocamente alla prova della circostanza da dimostrare (cioè, che il B., al momento del riconoscimento, era pienamente consapevole della falsità della propria dichiarazione) – dei più volte menzionati documenti:

infatti, il ricorrente si limita in sostanza ad affermare che sia la citazione delle sorelle B. e le dichiarazioni dalle stesse rese in sede di risposte all’interrogatorio libero, sia la citazione del B. e le ammissioni dello stesso ivi contenute circa la consapevolezza di aver riconosciuto un figlio certamente da lui non generato, sia il rapporto della Questura di Siena, con il quale pubblici ufficiali riferiscono il fatto della nascita del minore E. da diversa relazione della madre, non possono che condurre a ritenere dimostrata detta circostanza. Ma, dal momento che nella motivazione della Corte bolognese non sono ravvisabili i denunciati vizi logici e/o giuridici, con le censure in esame il ricorrente finisce con il chiedere un riesame del merito della causa, notoriamente non consentito in sede di legittimità.

3.3. – Il nono motivo è inammissibile, perchè il "momento di sintesi" conclusivo non è conforme a quanto richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., essendo esso formulato in modo del tutto generico, senza alcun riferimento specifico nè al fatto controverso nè al carattere decisivo delle circostanze dedotte con i capitoli di prova orale non ammessi dalla Corte bolognese, senza contare che le stesse critiche formulate con il motivo in esame omettono parimenti di evidenziare il carattere decisivo delle stesse circostanze.

3.5. – Il decimo motivo è infondato.

Con esso il ricorrente pretende in definitiva una sorta di esecuzione del curatore speciale del minore – in quanto tale ed in quanto autorizzato alla proposizione dell’impugnazione dal giudice tutelare – dal principio generale della soccombenza che regola la distribuzione del carico delle spese processuali.

Questa Corte, con riferimento all’interpretazione dell’art. 94 cod. proc. civ., ha più volte affermato che tale disposizione configura una responsabilità processuale personale dei rappresentanti e dei curatori per gravi motivi e prevede la loro condanna, eventualmente in solido con la parte rappresentata, nei confronti dell’avversario vittorioso, ciò trovando la sua ratio nella considerazione che i predetti, pur non assumendo nel processo la veste di parte, esplicano tuttavia, anche se in nome altrui, un’attività processuale in maniera autonoma, onde anche per essi resta valido ed operante il principio generale della soccombenza (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 20878 del 2010), con la conseguenza che, anche al di fuori delle ipotesi di cui al menzionato art. 94, la necessaria autorizzazione del giudice al curatore speciale – da dare di volta in volta per ciascun grado del giudizio -, essendo caratterizzata non dalla specificazione di tutte le svariate e possibili scelte processuali ma dalla indicazione del contenuto essenziale e dell’obiettivo principale del promovendo giudizio, non priva il curatore di autonomia nell’attività processuale e non lo esonera, pertanto, dalla responsabilità per le spese processuali in relazione all’esito complessivo della lite.

4. – Le spese del presente grado del giudizio seguono del pari la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 2.220,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alla spese generali ed agli accessori di legge.

Nel caso di diffusione omette le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 293

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La ricorrente impugnava la revoca del provvedimento di regolarizzazione ottenuto in favore di M.K. basato sul fatto che esisteva a carico di quest’ultima un’inammissibilità nello spazio xxx inserita dalla Grecia e che scadeva in data 05.6.2012.
Il ricorso presenta quattro motivi.
Il primo contesta la violazione dell’art. 21 nonies L. 241\90 nonché l’insufficiente e illogica motivazione perché non sono state esplicitate le ragioni di pubblico interesse per la rimozione del provvedimento illegittimo in confronto con quelle del privato e non si è tenuto conto del fatto che l’annullamento deve intervenire in un tempo ragionevole.
Va tenuto altresì che la dipendente extracomunitaria vive in Italia con il marito e tre figli tutti dotati di regolare permesso di soggiorno e la ricorrente faceva affidamento sulla possibilità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il secondo motivo afferma che non vi è alcun automatismo tra la segnalazione xxx ed il diniego di permesso di soggiorno o di regolarizzazione da parte dell’autorità di polizia poiché nel provvedimento di rigetto andavano indicate le ragioni della segnalazione da parte del paese straniero.
Il terzo motivo lamenta l’eccesso di potere per carenza di istruttoria poiché non è stata acquisita tutta la documentazione relativa alla segnalazione SIS.
Le segnalazioni ex art. 96 del Trattato di xxx non hanno valore vincolante anche perché nei casi previsti dal comma 2 si tratta di segnalazioni di soggetti che costituiscono una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica, mentre nei casi previsti dal comma 3 lo scopo è solo quello di mettere in rete informazioni relative alle misure di allontanamento o espulsive adottate nei singoli stati.
In virtù dell’art. 25 del Trattato tutte le volte che uno Stato abbia una valutazione divergente su un soggetto segnalato scatta una procedura di consultazione per vedere in che misura sia giusto tener conto degli interessi dello Stato che ha inserito la segnalazione di inammissibilità.
Non ci può essere in conclusione alcun automatismo tra la segnalazione ai fini xxx ed un provvedimento negativo dovendosi valutare in concreto le ragioni della segnalazione per verificare se siano realmente ostative alla permanenza in Italia.
Il quarto motivo contesta la falsa applicazione dell’art. 7 L. 241\90 poiché la Prefettura non ha inviato alcuna comunicazione di avvio del procedimento senza specificare una ragione che lo avrebbe impedito e ciò ha impedito alla M.K. di attivarsi per ottenere la cancellazione della segnalazione xxx.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso non è fondato.
Il provvedimento di autotutela è stato emanato a poca distanza dall’intervenuta regolarizzazione a seguito di stipula del contratto di soggiorno.
Ciò non consente di affermare che si fosse determinato un affidamento consolidato che doveva prevalere sull’esatta applicazione della legge.
Non va dimenticato che la procedura di emersione è una forma speciale di regolarizzazione e perciò il rispetto dei requisiti per la sua ammissibilità deve essere particolarmente rigoroso; quando l’amministrazione si accorge in ritardo della mancanza di un requisito o, come in questo caso, dell’esistenza di una ragione ostativa deve provvedere ad emendare la sua decisione, salvo che non sia trascorso un tempo troppo lungo per cui appare contrario al principio di affidamento e di proporzionalità procedere all’annullamento di ufficio.
La previsione di cui all’art. 1 ter,comma 13,D.L. 78\2009 prevede in maniera chiara che non è possibile procedere alla sanatoria dei lavoratori extracomunitari che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.
Nel caso in esame non possono valere le considerazioni che la ricorrente svolge in relazione alla normale valenza che le segnalazioni xxx hanno nel nostro ordinamento; qui non si tratta di fare ordinarie valutazioni di ammissibilità dell’ingresso di un lavoratore straniero in base ai normali canali previsti dalla legge, ma siamo di fronte ad una procedura di sanatoria che per sua natura ha presupposti più rigorosi e che ben può prevedere cause ostative che nella fisiologia dei procedimenti in materia di immigrazioni non sono previsti.
Sul punto vedasi la sentenza del Tar Abruzzo Pescara nr. 242\2010 la cui massima afferma: "La richiesta di emersione dal lavoro irregolare presentata da un straniero ai sensi dell’art. 1ter, d.l. 1° luglio 2009 n. 78, può legittimamente essere motivata con riferimento alla circostanza che il lavoratore straniero era stato segnalato da altro Stato al Sistema Informativo xxx (S.I.S.), non dovendo l’Amministrazione svolgere in merito un’ulteriore attività di verifica delle ragioni della segnalazione a mezzo della acquisizione presso lo Stato estero della documentazione utile a dimostrare le ragioni della non ammissione del soggetto in area xxx.".
La esistenza di questa causa ostativa è sufficiente per motivare il provvedimento che sul punto assume natura vincolata e ciò spiega l’infondatezza degli ultimi tre motivi di ricorso.
Il ricorso va respinto, ma la novità della questione può giustificare la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Primo Referendario
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 05-11-2013, n. 44662

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Svolgimento del processo

Con ordinanza 27.3.2013 la Corte di Appello di Torino ha dichiarato ai sensi dell’art. 634 c.p.p., inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di revisione della sentenza n. 15/2003 del Tribunale di Sanremo, proposta da B.M., condannato alla pena di mesi due di arresto ed Euro 20.000 di ammenda per il reato di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b) e c), D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 e della L. n. 1086 del 1971, artt. 13 e 14, per avere realizzato in assenza o difformità dalla concessione opere edili in cemento armato ed in zona sottoposta a vincolo, anche in violazione di ordinanza di sospensione dei lavori.

Ha rilevato la Corte piemontese:

– che le dichiarazioni testimoniali richiamate nell’istanza ai sensi dell’art. 630 c.p.p., lett. c), sono state rese in procedimenti assai diversi;

– che le attività edilizie oggetto dell’esame dei testi non appaiono identiche a quelle oggetto della sentenza di cui si chiede la revoca;

– che non sussiste alcuna inconciliabilità tra i fatti storici su cui si fondano le rispettive pronunce.

Ricorre per cassazione il difensore del B..

Motivi della decisione

Con un articolato motivo si deduce a) la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione art. 606 c.p.p., lett. c;

b) l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena nullità, inutilizzabilità. inammissibilità o decadenza, nella specie nullità per violazione di legge con particolare riferimento agli artt. 630 e 634 c.p.p., violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. c) art. 111 Cost.); c) inosservanza o erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento alla L. n. 47 del 1985, art. 35, comma 13, (art. 606 c.p.p., lett. b). Premessa una ricostruzione della vicenda, il ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello di Torino di avere di fatto sconfinato in un esame di merito delle nuove prove dedotte laddove le ha considerate meno specifiche, puntuali ed assertive di quanto preteso, compiendo in tal modo una valutazione che non ha nulla a che vedere con la mera infondatezza rilevabile ictu oculi.

Rileva inoltre la violazione da parte della Corte dell’obbligo di motivazione, laddove ha affermato che le attività edilizie oggetto dell’esame dei testi non appaiono identiche a quelle oggetto della sentenza di cui all’odierno ricorso, senza argomentare l’affermazione medesima alla luce delle specifiche deduzioni di segno contrario fondate sul rilievo che i distinti interventi erano coperti dal condono alla luce delle indicazioni fornite dall’ing. L. capo dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sanremo.

Critica infine la decisione nella parte in cui ha escluso il contrasto tra la sentenza di cui si chiede la revisione e quella n. 193/1998 del Pretore di Sanremo: rileva al riguardo la manifesta illogicità della motivazione e l’abbaglio in cui è incorsa la Corte d’Appello perchè i fatti storici inconciliabili non sono gli interventi edilizi, ma il rilascio del medesimo provvedimento di condono che la sentenza del Pretore considera valido ed efficace, così da consentire il proscioglimento del ricorrente, mentre invece la sentenza del Tribunale non lo considera tale per una asserita decadenza, contravvenendo in tal modo al disposto dell’art. 630, lett. a) che riguarda non solo i fatti costitutivi del reato ma anche i fatti estintivi (cioè il provvedimento di condono), considerato che, secondo l’art. 631 c.p.p., può darsi luogo a revisione anche nel caso in cui il condannato debba essere prosciolto a norma dell’art. 531 c.p.p..

Il ricorso è infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, integra la manifesta infondatezza della richiesta di revisione – che ne determina l’inammissibilità – l’evidente inidoneità delle ragioni che la sostengono e la fondano a consentire una verifica circa l’esito del giudizio: requisito che è tutto intrinseco alla domanda in sè e per sè considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sulla effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (cfr. cass. sez. 4^, Sentenza n. 18196 del 10/01/2013 Cc. dep. 19/04/2013 Rv. 255222; Sez. 6^, Sentenza n. 18818 del 08/03/2013 Cc. dep. 29/04/2013 Rv. 255477; Sez. 1^, Sentenza n. 40815 del 14/10/2010 Cc. dep. 18/11/2010 Rv. 248463).

Dunque, nella delibazione spettante alla Corte d’Appello non possono assumere rilevanza regole di giudizio appartenenti alla fase del merito, altrimenti derivandone un’indebita sovrapposizione tra momenti procedimentali che il legislatore ha inteso categoricamente differenziare (cfr. cass. Sez. 6^, Sentenza n. 2437 del 03/12/2009 Cc. dep. 20/01/2010 Rv. 245770).

Orbene, nel caso di specie, è proprio il contenuto intrinseco della domanda ad apparire inidoneo a vincere la forza del giudicato così, come del resto, emerge dalle stesse argomentazioni esposte dalla Corte territoriale.

In particolare, i giudici torinesi, nel compiere una sommaria valutazione circa l’attitudine del novum addotto a sostegno della richiesta di revisione a porre in discussione il fondamento della pronuncia irrevocabile di condanna resa nei confronti del B., hanno rilevato che le dichiarazioni testimoniali indicate dal ricorrente sono state rese in procedimenti assai diversi sicchè esse non possono ritenersi incompatibili con gli accertamenti della predetta sentenza, ma risultano finalizzate ad ottenere una inammissibile, diversa e nuova valutazione delle prove già raccolte ed apprezzate con la decisione oggetto del ricorso.

Hanno riportato in estrema sintesi le dichiarazioni dell’ing. L. (Capo dell’Ufficio Tecnico del Comune) sull’esistenza di opere in c.a non dichiarate e quelle del teste Be. sulla realizzazione di opere diverse da quelle riportate nel progetto, seppure in un piano planaovolumetrico autorizzato. Inoltre, hanno rilevato che esse non appaiono tali da portare alla invocata assoluzione o ad una sentenza di NDP. La Corte d’Appello ha poi escluso l’inconciliabilità tra i fatti storici su cui si fondano le rispettive pronunce rilevando che esse riguardano opere, datazione di consumazione e violazioni edilizie del tutto diverse, come emerge ictu oculi dall’esame delle imputazioni, rispetto alla descrizione dei manufatti e alla collocazione temporale della loro realizzazione; ha altresì osservato che il condono ottenuto dal ricorrente ricopre opere realizzate fino al 1993 mentre la sentenza oggetto della richiesta di revisione riguarda interventi posti in essere in data prossima al 2000.

La motivazione posta a base della decisione, dunque, lungi dal costituire una anticipazione del giudizio di merito, soddisfa il requisito richiesto dall’art. 634 c.p.p. e quindi si sottrae al sindacato di questa Corte.

S’impone, di conseguenza, il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.