Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-09-2012, n. 15160

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che dall’unione di L.R.G. e di C.G. C. nacque, in data (OMISSIS), L.R.F.;

che il Tribunale per i minorenni di Catania, con la sentenza n. 75/08 del 19 luglio 2008, dichiarò che C.G.C. è padre naturale di L.R.F., affidò il figlio minore alla madre, disciplinò il diritto di visita del padre e stabilì che quest’ultimo contribuisse al mantenimento del figlio con la somma mensile di Euro 400,00, condannandolo altresì a pagare alla madre la somma di Euro 12.500,00, a titolo di rimborso delle spese dalla stessa sostenute per il mantenimento del figlio dal febbraio 2003;

che avverso tale sentenza – nella sola parte concernente le disposizioni di carattere economico propose appello il C., chiedendo, tra l’altro, che detto contributo mensile fosse ridotto;

che la Corte d’Appello di Catania, sezione per i minorenni, in contraddittorio con la L.R. – la quale chiese la conferma della sentenza impugnata, deducendo che essa era priva di redditi e di occupazione lavorativa -, dopo aver invitato le parti a documentare la loro rispettiva situazione economico-patrimoniale, con la sentenza n. 861/10 del 12 luglio 2010, ha rigettato l’appello;

che, in particolare, la Corte di Catania, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che: a) come già ritenuto dal Tribunale, occorre sottolineare che, nella specie, si tratta di un bambino di pochi anni, che il padre svolge attività lavorativa essendo anche proprietario di immobili e che lo stesso non ha altri obblighi di mantenimento, circostanze che non sono state minimamente contestate dal C.; b) quest’ultimo, pur criticando la decisione del Tribunale, "non ha poi fornito neanche in questo grado del giudizio utili e concreti elementi per la revisione dell’ammontare del contributo che su di lui grava. Ed invero, l’ordinanza della Corte 11 novembre 2009 che invitava le parti a documentare la propria situazione economico-reddituale ha trovato, da parte del C., un’ottemperanza meramente apparente, per la semplice ed evidente ragione che sono stati versati in atti prospetti concernenti la situazione reddituale dell’appellante, costituiti da copie informali (verosimilmente semplici minute di provenienza informatica), del tutto prive non solo dell’attestazione di ricezione dei competenti uffici finanziari, ma anche della sottoscrizione del dichiarante e/o del compilatore (professionista abilitato, c.a.f., etc.) ed in quanto tali, quindi, assolutamente privi di attendibilità e comunque non identificabili come dichiarazioni fiscali, di cui nella specie non sussistono ì requisiti minimi"; c) quanto alla situazione economico- patrimoniale della L.R.: "Le valutazioni del primo decidente trovano… piena conferma in questa sede di gravame, essendo sufficiente, al riguardo, aggiungere soltanto che il suindicato quadro di riferimento non appare suscettibile di diverso apprezzamento per la sola circostanza che l’appellata non abbia a sua volta effettuato alcuna produzione concernente la sua situazione reddituale ed economica: trattasi invero, in questo caso, di un atteggiamento processuale che appare pienamente coerente con la prospettazione spesa al riguardo durante l’intero corso del giudizio (la L.R. ha sempre affermato di essere impossidente e senza occupazione lavorativa), non suscettibile in quanto tale di prova documentale positiva, nè di particolari indagini officiose, in mancanza di contrarie allegazione di una qualche consistenza";

che avverso tale sentenza C.G.C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che resiste, con controricorso, L.R.G.;

che il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Considerato che, in via preliminare, la controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, perchè la copia di questo a lei notificata non reca la trascrizione della procura ad litem;

che l’eccezione non è fondata;

che, al riguardo, è sufficiente menzionare il condiviso orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all’intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all’altra parte, ben potendosi pervenire d’ufficio, attraverso altri elementi, purchè specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 14967 del 2007).

che, nella specie, il ricorso è certamente ammissibile sotto tale profilo, perchè – conformemente a detto orientamento – deve considerarsi sufficiente, ai fini della prova dell’anteriorità della procura, l’apposizione della stessa a margine dell’originale dell’atto;

che, con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell’art. 118 c.p.c."), il ricorrente critica la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la omessa produzione, da parte della L.R., di documenti concernenti la sua situazione economico-patrimoniale nonostante l’ordinanza della Corte d’appello, sostenendo che i Giudici a quibus avrebbero dovuto valutare tale comportamento ai fini della decisione circa la revisione della misura del contributo al mantenimento del minore;

che tale motivo è inammissibile, perchè il ricorrente non censura specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata;

che, infatti – posto che i Giudici a quibus hanno affermato che l’omessa produzione, da parte della controricorrente, delle proprie dichiarazioni dei redditi è coerente con le circostanze di impossidenza e di disoccupazione dalla stessa sempre dedotte e mai seriamente contestate dal ricorrente -, è del tutto evidente che quest’ultimo, anche a prescindere dall’erroneo richiamo dell’art. 118 c.p.c. (che riguarda non l’ordine di esibizione di documenti, di cui all’art. 210 c.p.c. e ss., bensì l’ordine di ispezione di persone e di cose, nella specie non applicato), non ha tenuto in alcun conto tale ratio deciderteli ed inoltre ha censurato, in sostanza, una valutazione probatoria operata dagli stessi Giudici a quibus con motivazione congrua e scevra da errori logico – giuridici;

che, con il secondo (con cui deduce: "Mancata valutazione di una prova scritta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c.") e con il terzo motivo (con cui deduce: "Motivazione assente posta l’autenticità dei documenti prodotti ed il loro mancato disconoscimento ex art. 2112 c.c.") – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta ft1 connessione -, il ricorrente critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, e, sulla premessa che i documenti prodotti non sono semplici minute, ma copie delle dichiarazioni dei redditi inviate telematicamente come prescritto dalla legge, sostiene che i Giudici a quibus: a) non hanno considerato che dette scritture non erano state disconosciute ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2712 c.c.; b) avrebbero quantomeno dovuto disporre l’acquisizione officiosa delle dichiarazioni dei redditi prodotte in copia; c) hanno omesso di considerare che tali copie contenevano tutti gli elementi (compilazione da parte di professionista abilitato, spedizione, ricezione da parte degli uffici fiscali) erroneamente ritenuti mancanti ai fini della loro qualificazione come dichiarazioni dei redditi;

che anche tali motivi sono inammissibili per la decisiva ragione che il ricorrente – a fronte degli accertamenti in fatto, già operati dal Tribunale e ribaditi dalla Corte di Catania, secondo cui lo stesso svolge attività lavorativa, è anche proprietario di immobili e non ha altri obblighi di mantenimento, "elementi (dedotti dalla ricorrente) che non risultano in alcun modo contestati dal C." – svolge censure meramente formali, omettendo di criticare le affermazioni concernenti detti accertamenti, e soprattutto, in contrasto con i principi di autosufficienza del ricorso e della "decisività" delle dichiarazioni dei redditi prodotte, omette di indicare nel ricorso a quanto ammontassero i redditi dichiarati per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, asseritamente inferiori a quelli conseguiti negli anni precedenti;

che le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 294

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava la decisione di rigetto della richiesta di emersione da lavoro irregolare presentata dal suo datore di lavoro ex art. 1 ter L. 102\2009 fondata sulla circostanza che era stato condannato per un reato che la legge riteneva ostativo alla concessione della regolarizzazione.

Il Ministero dell’Interno nella memoria presentata per la camera di consiglio faceva presente che da una più attenta verifica era emerso che il reato ritenuto ostativo alla concessione della regolarizzazione era stato dichiarato estinto dal GIP del Tribunale di Voghera con decreto del 27.10.2008.

Aveva pertanto provveduto alla revoca del provvedimento di rigetto impugnato.

Il Collegio non può che prendere atto del venir meno della materia del contendere.

Le spese possono essere compensate stante la natura della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 05-11-2013, n. 44663

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Svolgimento del processo

Con ordinanza 26.3.2013 la Corte di Appello di Torino ha dichiarato, ai sensi dell’art. 634 c.p.p., inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di revisione della sentenza n. 356/1998 del Pretore di Sanremo (come confermata dalla Corte d’Appello di Genova con sentenza n. 870/2000 e poi dalla Corte di Cassazione con sentenza 22.2.2001) proposta da B.M., condannato alla pena di mesi due di arresto e L. 11.000.000 di ammenda per il reato di cui della L. n. 47 del 1985, art. 20 lett. b) e c), nonchè della L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies, per avere realizzato in assenza o difformità dalla concessione opere edili in cemento armato ed in zona sottoposta a vincolo, anche in violazione di ordinanza di sospensione dei lavori.

Ha rilevato la Corte piemontese:

– che le dichiarazioni testimoniali, le valutazioni peritali e le risultanze emerse davanti al TAR, su cui il ricorrente ha fondato la propria istanza, sono state rese in procedimenti assai diversi;

– che le attività edilizie oggetto delle indicazioni del ricorrente e le stesse situazioni storiche e fattuali ad esse sottese non appaiono identiche a quelle oggetto della sentenza di cui si chiede la revoca;

– che non sussiste alcuna inconciliabilità tra i fatti storici su cui si fondano le rispettive pronunce in quanto esse riguardano opere, datazione di consumazione e violazioni edilizie del tutto diverse, come emerge ictu oculi dall’esame delle imputazioni, rispetto alla descrizione dei manufatti e alla collocazione temporale della loro realizzazione;

– che il condono ottenuto dal ricorrente ricopre le opere realizzate fino al 1993, mentre la sentenza oggetto della richiesta di revisione riguarda interventi successivi, posti in essere tra il 10.8.1996 e il 21.9.1996, per cui tra le due sentenze non può esistere alcun contrasto inconciliabile.

Ricorre per cassazione il difensore del B..

Motivi della decisione

Con un articolato motivo si deduce:

a) la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e;

b) l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, nella specie nullità per violazione di legge con particolare riferimento agli artt. 630 e 634 c.p.p., violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. c e art. 111 Cost.); c) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nella applicazione della legge penale con particolare riferimento alla L. n. 47 del 1985, art. 35, comma 13, (art. 606 c.p.p., lett. b).

Premessa una dettagliata ricostruzione della vicenda, il ricorrente rimprovera sostanzialmente alla Corte d’Appello di Torino di avere di fatto sconfinato in un esame di merito delle nuove prove dedotte laddove le ha considerate meno specifiche, puntuali ed assertive di quanto preteso, compiendo in tal modo una valutazione che non ha nulla a che vedere con la mera infondatezza rilevabile ictu oculi.

Rileva inoltre la violazione da parte della Corte dell’obbligo di motivazione, laddove ha affermato che le attività edilizie oggetto delle indicazioni del ricorrente e le stesse situazioni storiche e fattuali ad esse sottese non appaiono identiche a quelle oggetto della sentenza di cui all’odierno ricorso, senza argomentare l’affermazione medesima alla luce delle specifiche deduzioni di segno contrario fondate sul rilievo che i distinti interventi erano coperti dal condono alla luce delle indicazioni fornite dall’ing. L. capo dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sanremo.

Critica infine la decisione nella parte in cui ha escluso il contrasto tra la sentenza di cui si chiede la revisione e quella n. 193/1998 del Pretore di Sanremo: rileva al riguardo la manifesta illogicità della motivazione e l’abbaglio in cui è incorsa la Corte d’Appello perchè non vede il perfezionamento di alcun provvedimento concessorio che, invece, non solo esiste (trattasi della sanatoria 2/1514), ma si è rivelato tanto efficace da consentire al Pretore di Sanremo di emettere sentenza di non doversi procedere in relazione ai medesimi manufatti non completati per via della loro sospensione.

Rileva ancora il ricorrente che nel momento in cui esamina le opere di completamento di quegli stessi abusi condonati, la Corte territoriale prende improvvisamente a lamentare la totale mancanza di provvedimenti concessori, ponendosi in palese contrasto con il giudicato della menzionata sentenza n. 193/1998 che invece ebbe ad applicare il citato condono.

Aggiunge infine la pretermessa considerazione della L. n. 47 del 1985, art. 35, comma 13, che si traduce nella inosservanza di tale norma.

2. Il ricorso è infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, integra la manifesta infondatezza della richiesta di revisione – che ne determina l’inammissibilità – l’evidente inidoneità delle ragioni che la sostengono e la fondano a consentire una verifica circa l’esito del giudizio: requisito che è tutto intrinseco alla domanda in sè e per sè considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sulla effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (cfr. Cass. sez. 4^, Sentenza n. 18196 del 10/01/2013 Cc. dep. 19/04/2013 Rv. 255222; Sez. 6^, Sentenza n. 18818 del 08/03/2013 Cc. dep. 29/04/2013 Rv. 255477; Sez. 1^, Sentenza n. 40815 del 14/10/2010 Cc. dep. 18/11/2010 Rv. 248463).

Dunque, nella delibazione spettante alla Corte d’Appello non possono assumere rilevanza regole di giudizio appartenenti alla fase del merito, altrimenti derivandone un’indebita sovrapposizione tra momenti procedimentali che il legislatore ha inteso categoricamente differenziare (cfr. Cass. Sez. 6^, Sentenza n. 2437 del 03/12/2009 Cc. dep. 20/01/2010 Rv. 245770).

Orbene, nel caso di specie, è proprio il contenuto intrinseco della domanda ad apparire inidoneo a vincere la forza del giudicato così, come del resto, emerge dalle stesse argomentazioni addotte Corte territoriale.

In particolare, la Corte di merito nel compiere un’astratta valutazione circa l’attitudine del novum addotto a sostegno della richiesta di revisione a porre in discussione il fondamento della pronuncia irrevocabile di condanna resa nei confronti del B., ha rilevato la diversità dei procedimenti in cui sono state rese le dichiarazioni testimoniali indicate dal ricorrente rispetto a quello sfociato nella sentenza di cui si chiede la revoca ed ha riassunto assai sinteticamente il contenuto delle dichiarazioni del teste ing. L. (capo dell’Ufficio Tecnico del Comune) circa il tipo di opere realizzate ed i materiali impiegati; ha pertanto ritenuto, seppure nei limiti dell’indagine consentita, la minore specificità, puntualità ed assertività delle dichiarazioni richiamate dal ricorrente escludendo altresì che le attività edilizie oggetto dell’esame dei testi appaiono identiche a quelle oggetto della sentenza di cui al ricorso.

La Corte d’Appello ha inoltre rilevato che le testimonianze richiamate non appaiono tali da portare alla invocata assoluzione o ad una sentenza di NDP. Ha quindi affermato che, come emerge ictu oculi, le due sentenze di cui si discute riguardano opere, datazioni di consumazione e violazioni edilizie del tutto diverse, come emerge dalle imputazioni.

Anche tale rilievo appare corretto in base ad una valutazione sommaria della domanda: infatti, la sentenza del Pretore di Sanremo n. 356/1998 del 30.10.1998 (di cui si chiede la revisione) riguardava lavori di posa in opera di putrelle e tavelloni, nonchè la copertura e la realizzazione di una struttura portante in ferro in locali da adibirsi a serre, con concessione scaduta di validità e in dispregio dell’ordine di demolizione, oltre al completamento di un muro perimetrale lato monte e alla realizzazione di travi in lato mare in aggiunta alla struttura metallica già realizzata. Secondo la Corte d’Appello tali opere (poste in essere tra agosto e settembre 1996) non rientravano nella sanatoria e nel condono riguardante opere realizzate sino al 1993, a differenza delle opere a cui si riferiva l’altra sentenza (quella n. 193 n. 1998 del 1.6.1998).

Sulla base di tali considerazioni, la Corte torinese, ha infine escluso l’inconciliabilità tra le sentenze.

La motivazione posta a base della decisione, dunque, lungi dal costituire una anticipazione delle valutazioni di merito, soddisfa il requisito richiesto dall’art. 634 c.p.p. e quindi si sottrae al sindacato di questa Corte.

S’impone, di conseguenza, il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-09-2012, n. 15161

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Svolgimento del processo

che V.C., con ricorso del 21 aprile 2010, chiese alla Corte d’Appello di Torino, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 67, di dichiarare efficace nella Repubblica Italiana il provvedimento definitivo n. D412/01 del 7 gennaio-15 maggio 2001, pronunciato dalla Corte di Giustizia dell’Ontario-Canada su ricorso della V. nei confronti di F.M., con il quale la Corte canadese aveva disposto che la custodia delle due figlie minori spettava alla V., e che il F. era obbligato a corrispondere alla moglie le somme mensili di dollari canadesi 698,00 e di 850,00, rispettivamente, per il mantenimento della stessa moglie e delle figlie minori;

che il Presidente della Corte d’Appello, sezione famiglia, con decreto del 17-18 giugno 2010, fissò per la comparizione delle parti l’udienza del 12 novembre 2010, mandando alla ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto entro il 30 luglio 2010;

che tale notificazione fu eseguita a mezzo del servizio postale in piego raccomandato con avviso di ricevimento, spedito a F. M., (OMISSIS) in data 9 luglio 2010;

che l’avviso di ricevimento reca la dichiarazione che la consegna del plico è avvenuta in data 13 luglio 2010 a "destinatario persona fisica (…)"e la sottoscrizione di " F.M.";

che la Corte adita – in contumacia del F. ("(…) in considerazione del fatto che il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di comparizione è stato ritualmente notificato al convenuto, nel rispetto del tempo utile per consentire allo stesso di costituirsi (…)") -, con la sentenza n. 32/11 del 25 febbraio 2011, ha dichiarato efficace nella Repubblica Italiana il provvedimento definitivo n. D412/01 del 7 gennaio-15 maggio 2001, pronunciato dalla Corte di Giustizia dell’Ontario-Canada su ricorso di V.C. nei confronti di F.M.;

che avverso tale sentenza F.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria;

che resiste, con controricorso, V.C..

Motivi della decisione

che, con l’unico motivo (con cui deduce: "Nullità del procedimento e dell’impugnata sentenza a causa dell’inesistenza e/o nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4"), il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, in ragione della inesistenza-nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di comparizione;

che, in particolare, il ricorrente espone al riguardo che: a) come emerge dai numerosi documenti prodotti unitamente al ricorso per cassazione, alla data della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio – 13 luglio 2010 – egli risiedeva stabilmente da tempo (fin dal 2007) in (OMISSIS) – non già in (OMISSIS), dove è stata eseguita detta notificazione dall’ufficiale postale e dove abitava la propria madre, C.G., bensì – nella casa di sua proprietà sita in Via (OMISSIS), luogo ove è stata successivamente notificata in forma esecutiva la sentenza impugnata con il presente ricorso; b) la sottoscrizione " F.M.", apposta in calce alla dichiarazione contenuta nell’avviso di ricevimento con la quale si dichiara di aver ricevuto la raccomandata nella predetta data del 13 luglio 2010, deve ritenersi falsificata; c) tale falsificazione della sottoscrizione è stata segnalata con atto di denuncia/querela contro ignoti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 11 maggio 2011; d) la notificazione è stata eseguita non "in mani proprie" del destinatario, bensì a "estinatario persona fisica (…)";

che, con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., il ricorrente – sulla scorta di altri documenti depositati ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. – afferma che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, pur avendo accertato che la falsificazione della sottoscrizione del F. è stata effettuata dalla madre di questo, C.G., ha chiesto al giudice per le indagini preliminari l’archiviazione del procedimento penale in ragione della grave infermità (psicosi) da cui la stessa è affetta, onde appare verosimile che quest’ultima non ha consegnato il plico da lei ritirato al figlio;

che il ricorso non merita accoglimento;

che infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte, la querela di falso, mentre è proponibile in via incidentale nel giudizio di cassazione, determinando la sua sospensione, solo quando riguardi atti dello stesso procedimento di cassazione (il ricorso, il controricorso e l’atto-sentenza) o i documenti di cui è ammesso, in tale procedimento, il deposito ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., non lo è in riferimento ad atti del procedimento che si è svolto dinanzi al giudice del merito e la cui falsità è addotta per contestare il vizio di violazione di norme sul procedimento in cui sia incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, con la conseguenza che, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito – come nel caso di specie – la querela di falso deve essere proposta in via principale, con l’ulteriore conseguenza che è l’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., comma 1, n. 2, il mezzo per rescindere la sentenza che, poi, sia riconosciuto aver pronunciato su prove dichiarate false, laddove la nozione di prova, dovendosi correlare al tipo di vizio da cui si dimostri affetta la sentenza, può essere costituita dalla relazione di notificazione di un atto processuale, quando il vizio della sentenza sia un vizio derivante da violazione della norma sul procedimento che di tale atto dispone la notificazione (cfr., ex plurimis e tra le ultime, la sentenza n. 986 del 2009, nonchè le sentenze delle sezioni unite nn. 16402 del 2007, 9962 del 2010 e 11964 del 2011);

che, come emerge dall’esame diretto degli atti del processo, la fattispecie è caratterizzata, per un verso, dalla circostanza che l’avviso di ricevimento della raccomandata, con la quale sono stati notificati al ricorrente il ricorso introduttivo del giudizio ed il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di comparizione, reca la sottoscrizione " F.M.", esattamente corrispondente al nome dello stesso ricorrente, e, per altro verso, dalla circostanza (documentata mediante certificato di residenza "storico") che il ricorrente medesimo, alla data della notificazione degli atti predetti (13 luglio 2010), risiedeva stabilmente da tempo (fin dal 2007) in (OMISSIS) – non già in (OMISSIS), dove è stata eseguita detta notificazione dall’ufficiale postale e dove abitava la propria madre, C.G., bensì – nella casa di sua proprietà sita in Via (OMISSIS);

che – dovendosi in tema di notificazioni, ai fini della determinazione del luogo di residenza, fare riferimento a quella effettiva del destinatario dell’atto, tenuto conto che le risultanze anagrafiche hanno mero valore presuntivo e possono quindi essere superate dalla prova contraria, che può essere desunta da qualsiasi fonte di convincimento (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 24422 del 2006) – il Collegio ritiene che fra le predette due circostanze deve darsi prevalente efficacia probatoria alla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento esattamente corrispondente al nome del ricorrente;

che quest’ultimo – affermando che tale sottoscrizione è stata falsificata dalla propria madre -avrebbe dovuto proporre, in conformità al su richiamato, costante e condiviso orientamento di questa Corte, querela di falso in via principale in ordine alla asserita falsità della sottoscrizione medesima, al fine di privarla di ogni efficacia probatoria, ovvero dedurre e dimostrare, al medesimo fine, che tale asserita falsità era stata definitivamente accertata e dichiarata in sede penale nei modi e nelle forme previste dal relativo codice di rito (cfr. l’art. 241 c.p.p., art. 425 c.p.p., comma 5, artt. 537, 675 cod. proc. pen., art. 75 delle relative norme di attuazione; cfr., altresì, ex plurimis, la sentenza n. 2524 del 2006).

che, sulla base di tutte le considerazioni che precedono, non ha perciò alcun rilievo la circostanza dedotta dal ricorrente – secondo la quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha accertato che la falsificazione della sottoscrizione del F. è stata effettuata dalla madre di questo, C.G., ed ha quindi chiesto al giudice per le indagini preliminari l’archiviazione del procedimento penale in ragione della grave infermità (psicosi) da cui la stessa è affetta -, per la decisiva ragione che l’accertamento e la dichiarazione della falsità di un documento in sede penale, nei modi e nelle forme predetti, compete non già al pubblico ministero ma esclusivamente al giudice;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.