Cons. Giust. Amm. Sic., 02-07-2010, n. 976

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

L’Università degli studi di Catania, con ricorso 13 dicembre 2007, ha appellato avanti a questo Consiglio la sentenza indicata in epigrafe, chiedendone l’annullamento, col favore delle spese.

Con atto 7 gennaio 2008, si è costituito per resistere il prof. Sa.Mu. chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile, col favore delle spese. Con ordinanza 9 dicembre 2008, n. 974, sono stati chiesti documentati chiarimenti all’Università, che li ha forniti con nota 23 febbraio 2009.

Con nota 23 febbraio 2009, il difensore dell’appellato ha comunicato che il suo assistito era deceduto l’8 dicembre 2008.

Il ricorso è stato riassunto con atto notificato il 4 aprile 2009 ai signori Gi.Ma.Gr.Ru. ed An.Mu. e successivamente (con atto 7 settembre 2009) agli eredi collettivamente ed impersonalmente.

Con memoria 5 gennaio 2010 si sono costituiti i signori Ma.Sa. ed An.Gi.Mu. e Gi.Ma.Gr.Ru., facendo riferimento all’atto notificato nel settembre 2009. Hanno prodotto dichiarazione 9 marzo 2009 (registrata due giorni dopo) in notar Maria Teresa Clausi di Catania di rinunzia all’eredità del congiunto prof. Sa.Mu., comunicata all’Università degli studi di Catania con atto da questa ricevuto il 15 maggio 2009. Hanno eccepito inammissibilità dell’appello, considerato il loro difetto di legittimazione passiva. Hanno chiesto le spese del giudizio.

Con memoria, l’Università ha preso atto della estraneità al rapporto controverso degli intimati ed ha chiesto la compensazione delle spese.

Motivi della decisione

Il giudizio di appello è stato originariamente validamente instaurato contro il prof. Sa.Mu.

Morto l’appellato, il giudizio è stato parzialmente riassunto il 4 aprile 2009 con atto inammissibile perché i due destinatari della notifica, quando sono stati raggiunti dalla stessa, non erano più legittimati passivi, per effetto della intervenuta rinunzia all’eredità.

Anche l’atto di riassunzione notificato, collettivamente ed impersonalmente, agli eredi del prof. Sa.Mu. l’8 settembre 2009 ed al quale gli stessi resistono, è inammissibile.

Esso va dichiarato inammissibile perché non individua soggetti diversi dagli odierni resistenti quali eredi del prof. Sa.Mu. Quelli individuati, per effetto della rinuncia all’eredità (appresa dall’Università il 15 maggio 2009), erano privi di legittimazione passiva. In conclusione, l’appello va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio possono essere compensate, considerata la peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 3 febbraio 2010 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, presidente, Paolo D’Angelo, estensore, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in segreteria il 2 luglio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., 02-07-2010, n. 977

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – Oggetto del giudizio è una revocatio revocationis. Ed invero, il ricorrente impugna la pronuncia, di estremi specificati in epigrafe, con cui questo Consiglio ha dichiarato inammissibile una precedente domanda di revocazione proposta sempre dal signor La.. In dettaglio, l’originario ricorso per revocazione investì la decisione del Consiglio n. 1032/2008, con la quale era stato dichiarato irricevibile, per tardività, l’appello proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, Comando generale della Guardia di Finanza e Comando 12° legione della Guardia di Finanza, avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sez. III), n. 1253/2005, del 28 luglio 2005, recante l’accoglimento del ricorso proposto dall’odierno istante onde ottenere l’annullamento dell’ordine di trasferimento n. 90.035/P del 24 settembre 1999 (con cui il Comandante del Gruppo di Catania aveva trasferito il La. al distaccamento Foce Fiume Simeto).

2. – La citata decisione n. 1032/2008, dopo aver motivato sul punto dell’irricevibilità dell’appello interposto dall’Amministrazione finanziaria, soggiunse, in fine, quanto segue: "Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio".

3. – Con il primo ricorso per revocazione il signor La. sostenne che la ridetta decisione, a causa di un errore di fatto, aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di appello riguardante il regolamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio e sulla domanda di condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno per lite temeraria.

4. – Il Consiglio dichiarò inammissibile il ricorso, rilevando che: "la decisione impugnata, oltre a dichiarare che "ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente e irrilevante," ha stabilito, espressamente, di compensare le spese del grado. … Tale statuizione implica, evidentemente, la reiezione tanto della richiesta di condanna alle spese, quanto di quella di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria. … È evidente, infatti, che la statuizione relativa alla compensazione delle spese è logicamente inconciliabile con la richiesta di accertamento della responsabilità dell’amministrazione appellante per lite temeraria.".

5. – Il ricorrente deduce, in sintesi, che la riferita pronuncia si fonderebbe su un errore di fatto asseritamente consistente nell’omesso esame dei motivi spiegati a sostegno delle due domande sopra indicate; l’errore revocatorio sarebbe rivelato dalla totale carenza di correlazione tra il tenore delle censure svolte con il primo ricorso per revocazione e il contenuto della decisione impugnata.

6. – Il signor La., ben consapevole della vigenza degli artt. 403 c.p.c. e 88 del R.D. n. 642/1907 (i quali notoriamente precludono l’impugnazione per revocazione di una decisione pronunciata in sede di revocazione), deduce tuttavia, in via preliminare, che il rimedio attivato debba ritenersi ammissibile nell’ipotesi – pretesamente ricorrente nella fattispecie – in cui la pronuncia di revocazione sia a sua volta afflitta da un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.

7. – Tanto premesso, il Consiglio ritiene che il ricorso non superi indenne la fase rescindente del giudizio. Non vi è difatti necessità di approfondire l’esame della tesi in ordine alla proponibilità di una revocatio revocationis (che pure trova riscontro in isolate e non recenti pronunce del Consiglio di Stato; tra le quali, Cons. St., sez. V, 19 febbraio 1996, n. 219) per la semplice ragione che, anche aderendo in ipotesi alla ricostruzione patrocinata dal signor La., comunque nella fattispecie difetterebbero, come all’evidenza difettano, gli errori di fatto allegati. 8. – Ed invero, con una prima censura il signor La. sostiene che la richiamata motivazione della decisione n. 819/2009 sarebbe del tutto apodittica e apparente e, quindi, si porrebbe in contrasto con i principi, nazionali ed europei, in tema di giusto processo e di effettività della tutela giurisdizionale.

9. – Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta la completa assenza, a suo dire, di un qualunque accenno, nella sentenza impugnata, alla richiesta di condanna dell’amministrazione finanziaria alla rifusione integrale delle spese sostenute nel giudizio di primo grado.

10. – Infine con la terza lagnanza il ricorrente sostiene che la decisione revocanda non avrebbe esaminato alcuno dei motivi espressamente articolati dal signor La. a sostegno delle distinte domande giudiziali di condanna dell’amministrazione appellata alle spese legali e al risarcimento del danno.

11. – Il Consiglio osserva come le censure che sorreggono il ricorso per revocazione si riducano, a ben vedere, nella deduzione di un difetto di motivazione sia della decisione n. 1032/2008 sia della decisione n. 819/2009.

Orbene, dell’eventuale difetto di motivazione della prima decisione (la n. 1032/2008), al di là di ogni altra considerazione, non si può tener conto in questa fase, posto che la questione attiene all’ipotetico giudizio rescissorio, il quale è posposto, logicamente e giuridicamente, al positivo vaglio dell’ammissibilità del ricorso emarginato. Non sussiste invece l’errore di fatto che, secondo il signor La., vizierebbe la decisione n. 819/2009, dal momento che il Consiglio nella sentenza avversata, sia pur con una stringata argomentazione, ha dato esattamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di non poter accogliere la precedente domanda di revocazione. Si è infatti statuito, così interpretando il decisum a suo tempo gravato (ossia la pronuncia n. 1032/2008), che doveva ritenersi respinta sia la domanda di condanna alle spese del giudizio sia quella di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria e ciò perché la statuizione relativa alla compensazione delle spese si palesava logicamente inconciliabile con la richiesta di accertamento della responsabilità dell’amministrazione appellante.

La motivazione, implicitamente poggiante sul richiamo alle note regole che governano la soccombenza reciproca, è dunque certamente succinta, ma si presenta coerente con i riferiti argomenti e per nulla carente.

Le critiche svolte dal signor La. nel ricorso si rivelano pertanto dirette a contestare la correttezza giuridica della decisione impugnata e, quindi, si risolvono al più nella deduzione di un errore di diritto, non suscettibile di apprezzamento e di stigma in sede di revocazione.

12. – I precedenti rilievi esonerano il Collegio dal rimettere alla Corte costituzionale l’eccepita questione di legittimità delle citate norme che precludono nel vigente regime processuale la revocatio revocationis, trattandosi, per quanto sopra spiegato, di questione non rilevante ai fini del decidere (posto che il Consiglio, come sopra premesso, ha preso l’abbrivo dalle tesi ricostruttive patrocinate dal ricorrente).

13. – In conclusione, il ricorso è inammissibile.

14. – La mancata costituzione dell’amministrazione finanziaria preclude la condanna del soccombente alla rifusione, in favore della controparte, delle spese processuali del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, dichiara il ricorso inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 16 marzo 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlotti, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in segreteria il 2 luglio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., 02-07-2010, n. 978

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – È impugnata la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso promosso, dagli odierni appellanti, tutti dipendenti della Provincia di Catania, onde ottenere l’annullamento del silenzio inadempimento formatosi su una diffida a provvedere. In particolare, con tale diffida, i ricorrenti ebbero a richiedere alla Provincia l’approvazione di un apposito regolamento di organizzazione, in modo da adeguare l’ordinamento dell’ente alle disposizioni in materia di affidamento di incarichi dirigenziali, contenute nel capo II del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con specifico riferimento alla posizione dei dipendenti dell’amministrazione.

2. – Il T.A.R. adito ha dichiarato il ricorso inammissibile sul presupposto dell’impossibilità giuridica di configurare un silenzio-inadempimento ex art. 2 della L. n. 241/1990 a fronte dell’omessa adozione di atti normativi. In dettaglio il Tribunale ha affermato che, per qualificare come silenzio impugnabile un comportamento omissivo della pubblica amministrazione, occorre che l’inerzia attenga a un’attività amministrativa in senso stretto e che esista una norma attributiva del potere che qualifichi anche la contrapposta posizione individuale del cittadino, di modo che a quest’ultimo possa riconoscersi ius agendi a tutela del proprio interesse; secondo il primo Giudice non è invece aggredibile con il rimedio giurisdizionale di cui all’art. 21-bis della L. n. 1034/1971 il mancato esercizio da parte dell’amministrazione di una potestà normativa di carattere e natura regolamentare: in questo caso, infatti, si sarebbe al cospetto di una scelta discrezionale, e quindi non obbligatoria, rispetto alla quale i cittadini non potrebbero vantare alcuna posizione differenziata.

3. – Si è costituita, per resistere all’appello, la Provincia di Catania.

4. – Con la prima censura gli appellanti riconoscono che la Provincia ha, in realtà, riscontrato la diffida con la nota, prot. n. 13167, del 27 marzo 2009, ma lamentano la contraddittorietà della risposta per avere l’amministrazione, per un verso, negato la necessità di adeguare il regolamento nella parte relativa alle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali e, per altro verso, assunto nondimeno l’impegno ad adeguare la suddetta disciplina alle modifiche nel frattempo apportate all’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, anche con riferimento alla posizione dei dipendenti in servizio, senza però dare avvio al relativo procedimento.

5. – Con una seconda doglianza gli appellanti deducono che una modifica del regolamento provinciale è, contrariamente a quanto opinato dalla Provincia, assolutamente indispensabile a norma dell’art. 27 del citato D.Lgs. n. 165/2001, non potendosi ritenere immediatamente efficace l’art. 19, comma 6, dello stesso decreto, in assenza di un’intermediazione normativa dell’ente.

6. – L’appello è infondato.

7. – Innanzitutto difetta il principale presupposto del rimedio attivato, ossia l’esistenza di un silenzio, posto che la Provincia, come evincibile dalla superiore narrativa del fatto, ha riscontrato la diffida dei ricorrenti.

8. – Inoltre la risposta fornita dalla Provincia di Catania non è affatto elusiva né contraddittoria. L’amministrazione ha difatti chiarito che, a suo avviso, non è necessaria, ai fini dell’accoglimento delle richieste degli appellanti, un’espressa modifica del regolamento di organizzazione dal momento che, da un lato, le previsioni di esso non discriminano la posizione dei dipendenti rispetto a quella dei soggetti esterni e quindi non impediscono l’attribuzione ai primi di incarichi dirigenziali e, dall’altro lato, l’art. 88 del D.Lgs. n. 267/2000 contempla un meccanismo di applicazione diretta, alla materia dell’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, delle disposizioni del D.Lgs. n. 29/1993 e s.m.i.

Nondimeno la Provincia si è comunque impegnata a integrare il predetto regolamento in modo da tener conto sia delle modifiche apportate all’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 sia delle richieste degli appellanti riguardo all’introduzione di una previsione espressa sulla fattispecie dell’affidamento di incarichi dirigenziali ai dipendenti.

9. – Tanto premesso, il Collegio ritiene – anche a voler idealmente prescindere dalle pur condivisibili argomentazioni sulle quali poggia la sentenza impugnata (nel senso cioè dell’inconfigurabilità di un silenzio inadempimento a fronte del mancato esercizio di un potere normativo, tanto più quando difetti la fissazione di un termine legale per l’adozione degli atti regolamentari) – che siano corrette le altre allegazioni della Provincia in ordine sia all’esistenza di una disposizione (id est l’art. 24 del regolamento di organizzazione) già applicabile alla fattispecie individuata dagli appellanti sia all’immediata efficacia dei principi e dei criteri dettati dalla disciplina statale (art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001); gli appellanti invero non chiariscono perché il vigente regolamento di organizzazione della Provincia di Catania, che costituisce espressione dell’autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali dall’art. 117 Cost., non possa considerarsi, a norma dell’art. 27 del D.Lgs. n. 165/2001, frutto dell’adeguamento in parte qua dell’amministrazione resistente ai princìpi del Capo II del Titolo II del citato decreto.

10. – Ritiene pertanto il Collegio di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.

11. – In conclusione l’impugnazione deve essere respinta.

12. – La natura e l’oggetto della controversia giustificano la compensazione, in via eccezionale, delle spese processuali del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 16 marzo 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlotti, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in segreteria il 2 luglio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., 02-07-2010, n. 980

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – Giunge in decisione l’appello interposto dalla Cogefin S.p.A. e dalla Mattan s.r.l. (d’ora in poi anche denominate collettivamente come "Cogefin") avverso la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, ha accolto in parte il ricorso promosso dalla Frisella ing. Francesco s.r.l. (nel prosieguo solo "Frisella"), annullando agli atti da questa impugnati, e rigettato il ricorso incidentale proposto dall’odierna appellante.

2. – Si sono costituite, per resistere all’impugnazione, le parti indicate nell’epigrafe.

3. – All’udienza pubblica del 17 marzo 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. – Occorre riferire succintamente i tratti salienti della controversia sulla quale si è innestato l’appello in esame. Le imprese litiganti presero parte al pubblico incanto indetto dal Comune di Palermo onde affidare l’appalto dei "lavori occorrenti per la manutenzione straordinaria degli uffici ed immobili di competenza comunale (escluso ERP) – Palermo Sud – Esercizio 2006", dell’importo a base d’asta di Euro 1.462.310,77. All’esito della gara, l’UREGA di Palermo, con verbale del 5 dicembre 2007, a seguito di sorteggio, formulò una proposta di aggiudicazione alla Frisella. Tuttavia, con determinazione n. 108 in data 21 marzo 2008 del dirigente del Servizio impianti elettrici e tecnologici, produttivi ed uffici del Settore Manutenzione del Comune di Palermo, fu disposta la riammissione alla gara di 28 concorrenti che erano stati esclusi dall’UREGA: fu dunque riaperta la procedura e riammesse 21 delle 28 offerte inizialmente escluse. Al termine, risultò prima la Coimel Reti (una delle imprese riammesse) e seconda la ricorrente impresa Frisella.

Con un’ulteriore determinazione del predetto dirigente, la n. 201 del 18 giugno 2008, fu però disposta la riammissione di tutte le offerte di cui alla precedente determinazione n. 108/2008 (con contestuale esclusione delle due offerte riammesse autonomamente dall’UREGA) e, una volta riaperta la gara dalla stessa amministrazione comunale, risultò aggiudicataria in via provvisoria, a seguito di nuovo sorteggio, l’A.T.I. costituenda C.G.S. s.r.l. – Area Rubino s.r.l. Seguì poi l’aggiudicazione definitiva.

5. – Avverso tale esito della procedura insorse avanti il T.A.R. della Sicilia l’impresa Frisella deducendo plurime doglianze e chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, con correlata declaratoria della validità ed efficacia dell’originaria aggiudicazione in suo favore, nonché il risarcimento dei danni, con liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi fino al soddisfo.

6. – Si costituì in giudizio la controinteressata C.G.S. s.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo della costituenda A.T.I. con l’impresa "Area Rubino s.r.l.", la quale, con ricorso incidentale, impugnò i verbali di gara, lamentando la mancata esclusione della Frisella per non aver dichiarato, tra l’altro, l’esistenza di situazioni di collegamento con altre società.

Come sopra accennato, il T.A.R. respinse il ricorso incidentale della C.G.S. S.r.l. (ora Cogefin) e accolse in parte quello principale della Frisella.

7. – Con l’appello la Cogefin ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata nelle parti in cui il T.A.R. ha:

– respinto l’eccezione di irricevibilità, per tardività, del ricorso proposto in prime cure dalla Frisella;

– accolto il motivo in ordine alla pretesa incompetenza del dirigente comunale in ordine all’ammissione e all’esclusione dei concorrenti;

– respinto il motivo di ricorso incidentale sopra riferito.

8. – La Frisella, dal canto suo, ha eccepito in via preliminare la carenza della legittimazione ad agire dell’appellante, negando l’esistenza di alcun rapporto tra essa e la C.G.S. s.r.l.; in ogni caso non sarebbe stato comunicato alla stazione appaltante il subentro della Cogefin S.p.A. nella posizione della C.G.S. s.r.l. né l’intervenuto mutamento del legale rappresentante, in violazione degli artt. 35 della L. n. 109/1994 e 51 del D.Lgs. n. 163/2006.

Nel merito l’appellata ha contestato tutto quando dedotto ex adverso.

9. – Le riferite eccezioni sollevate dalla Frisella meritano prioritario scrutinio, ma non sono fondate. Ed invero, l’appellante ha documentalmente comprovato (cfr. il verbale dell’assemblea straordinaria del 29 gennaio 2009) che la C.G.S. s.r.l. ha unicamente mutato forma (trasformandosi da S.r.l. in S.p.A.) e denominazione sociale, di tal che la Cogefin prosegue a tutti gli effetti la personalità dell’impresa resasi aggiudicataria della gara al centro del contendere.

Sussiste pertanto in capo all’appellante la legittimazione ad impugnare. Non vale in contrario eccepire la violazione dell’art. 35 della L. n. 109/1994, dal momento che, a prescindere da ogni altra considerazione, va osservato che dall’omessa comunicazione alla stazione appaltante potrebbe discendere, al più, l’inefficacia del subentro della Cogefin nella posizione rivestita dall’aggiudicataria e, quindi, l’eventuale inopponibilità di detto subentro al Comune di Palermo; nondimeno tale situazione, seppur ipoteticamente rilevante in sede amministrativa e con riferimento all’esecuzione del contratto, non interferisce affatto con il differente profilo della legittimazione processuale a contrastare le pretese fatte valere dall’impresa Frisella: a questi fini, difatti, la sussistenza della ridetta legittimazione è indiscutibilmente comprovata dalla succitata deliberazione dell’assemblea straordinaria della C.G.S. s.r.l. Nemmeno si è consumato l’interesse all’impugnazione, non foss’altro perché esso perdura, anche aderendo in ipotesi alle prospettazioni della Frisella, nell’aspettativa della Cogefin di subentrare alla C.G.S. s.r.l. nell’esecuzione del contratto della cui aggiudicazione si controverte. L’eccezione va quindi respinta con riguardo a entrambi i profili dedotti.

10. – Nel merito l’appello è fondato nella parte in cui l’impugnante lamenta il mancato accoglimento del ricorso incidentale.

Sul punto va riferito che il T.A.R. ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale interposto dalla Cogefin, avendo il primo Giudice condivisibilmente osservato che – dibattendosi nella fattispecie della legittimità di una gara con più di due concorrenti – ne sarebbe conseguita, nell’evenienza di un ipotetico accoglimento dell’impugnativa proposta in via incidentale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso della Frisella, per carenza di interesse.

Ebbene, con il secondo motivo di ricorso incidentale, la Cogefin dedusse la violazione e la falsa applicazione della regola di cui al punto lett. g) del disciplinare di gara e dell’art. 10, comma 1bis, della L. n. 109/1994, nonché l’eccesso di potere per difetto di presupposti e travisamento dei fatti: più in dettaglio, la Cogefin sostenne che la Frisella avrebbe dovuto essere esclusa per aver reso "una dichiarazione negativa, precisando di non avere situazioni di collegamento o di controllo sostanziale, pur in presenza di evidenti situazioni di controllo societario". La Cogefin aveva difatti segnalato al T.A.R. che l’amministratore unico della Frisella, oltre a proprietario di quote sociali dell’impresa appellata, era anche titolare del 90% delle quote della "G.I.T. Gestione Impianti Turistici s.r.l." e che la stessa impresa ricorrente principale era proprietaria di una quota del capitale sociale di certa SAFRI Società consortile a r.l.

Il T.A.R. respinse la censura, argomentandone così l’infondatezza:

" – quanto al primo profilo, perché il punto 4, lett. g) del disciplinare di gara faceva carico ai concorrenti di elencare le imprese rispetto alle quali si trovassero in posizione di "controllo diretto o come controllante o come controllato" ai sensi dell’art. 2359 c.c.: il quale dispone che "sono considerate società controllate" quelle un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (n. 1), o dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (n. 2), ovvero che "sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa" (n. 3). E, come fondatamente opposto dalla ricorrente principale, nel caso in esame non è configurabile alcuna delle tre predette fattispecie, atteso che le situazioni di controllo ivi previste non sono riferibili all’impresa Frisella Ing. Francesco s.r.l.;

– quanto al secondo profilo, perché – come fatto presente (e documentato: v. copia atto costitutivo, nella produzione della ricorrente principale), la Safri Società consortile r.l. è stata costituita con atto del 29 gennaio 2008, vale a dire successivamente alla scadenza del termine per la partecipazione alla gara in questione.".

11. – La Cogefin contesta la correttezza delle ragioni che sorreggono il rigetto della doglianza; censura in particolare la riferita motivazione, in quanto asseritamente poggiante su una lettura parcellizzata e incompleta delle previsioni contenute nel disciplinare di gara.

L’obiezione della Cogefin coglie nel segno. Il disciplinare di gara reca difatti due previsioni: una, sub §.

4. lett. g), impone a ciascuna concorrente, a pena di esclusione, di dichiarare le imprese rispetto alle quali ricorra una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. e prescrive che tale dichiarazione sia comunque resa quand’anche negativa; l’altra, sub 4. lett. rter), prescrive, sempre a pena di esclusione, che ogni partecipante dichiari di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti.

Secondo la Frisella e il T.A.R. la situazione (incontestatamente non dichiarata) di evidente collegamento sostanziale tra la Frisella e la G.I.T. s.r.l. non potrebbe ritenersi intercettata dall’obbligo dichiarativo stabilito dalla prima norma sopra richiamata, giacché questa si riferirebbe soltanto alle situazioni di "controllo" e non anche a quelle di collegamento societario ai sensi dell’art. 2359 c.c.; nemmeno potrebbe applicarsi la seconda previsione, che invece menziona anche le situazioni di collegamento societario, in quanto unicamente afferente i rapporti tra la dichiarante e le altre imprese partecipanti alla gara (novero al quale non appartiene la G.I.T. s.r.l.).

12. – Orbene, una fallacia argomentativa della sentenza impugnata si annida nell’aver omesso di considerare che l’efficacia vincolante della normativa di gara e il contenuto delle sue prescrizioni, per quanto attiene agli obblighi dichiarativi posti a carico delle imprese partecipanti, devono essere valutate ex ante, ossia nel momento in cui le dichiarazioni sono rese, e non ex post, cioè a procedura espletata. Detto altrimenti, onde rispettare congiuntamente il contenuto precettivo delle due riportate disposizioni del disciplinare di gara, la Frisella avrebbe dovuto dichiarare tutti i rapporti di controllo e di collegamento societario dei quali essa, all’epoca, era parte. Ciò per l’ovvia considerazione che, almeno fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nessuna impresa concorrente è in grado di conoscere esattamente quali imprese abbiano avanzato istanza di partecipazione e, quindi, nemmeno può rendere una dichiarazione consapevole sull’eventuale partecipazione di proprie collegate sottoposte ad un’influenza (soltanto) notevole e non dominante. In termini è la decisione di questo Consiglio del 27 luglio 2005, n. 470, secondo cui: "… un rapporto di controllo societario viene in rilievo sotto due distinti profili:

– in via sostanziale (dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte), come causa di esclusione, alla stregua dell’art. 10, comma 1 bis della legge n. 109/1994, secondo cui non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile;

– in via formale e strumentale, (nella fase di presentazione delle offerte) come oggetto di dichiarazione dei concorrenti, sulla base della quale il seggio di gara dovrà poi valutare la sussistenza di un controllo implicante la esclusione in forza del principio sopra enunciato.

In questa prospettiva, la dichiarazione strumentale non può essere riferita alle imprese partecipanti alla gara, se non altro perché, nel momento in cui è resa la dichiarazione, non è noto il quadro delle partecipazioni alla procedura concorsuale".

13. – Occorre poi ribadire che la prima disposizione del disciplinare di gara imponeva la dichiarazione sul controllo, anche se negativa. È altresì vero che la stessa norma, al ricorrere di questa evenienza, specificava l’esatto tenore della dichiarazione da rendere (ossia "dichiara … di non trovarsi in situazione di controllo come controllato o come controllore con nessuna impresa"), senza ancora menzionare le situazioni di collegamento societario, ma l’interpretazione del disciplinare (pure a non voler considerare che l’art. 2359 c.c. è richiamato dalla predetta normativa di gara senza distinzione di commi) va allineata ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia della Comunità europee nella recente sentenza n. 538 del 19 maggio 2009. In tale arresto la Corte ha si statuito che osta al diritto comunitario, per difetto di proporzionalità e per violazione del canone della concorrenza, una normativa nazionale che disponga l’esclusione sistematica di imprese, tra loro collegate, dalla partecipazione a una medesima procedura di aggiudicazione; al contempo, tuttavia, la stesso Giudice ha osservato che l’obiettivo di garantire l’applicazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza esige che le stazioni appaltanti abbiano sempre la possibilità di verificare la natura del rapporto intercorrente tra le società partecipanti alle gare. Si legge infatti nelle motivazioni della ridetta pronuncia: "… va sottolineato che i raggruppamenti di imprese possono presentare forme e obiettivi variabili, e non escludono necessariamente che le imprese controllate godano di una certa autonomia nella gestione della loro politica commerciale e delle loro attività economiche, in particolare nel settore della partecipazione a pubblici incanti. Del resto, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, i rapporti tra imprese di un medesimo gruppo possono essere disciplinati da disposizioni particolari, ad esempio di tipo contrattuale, atte a garantire tanto l’indipendenza quanto la segretezza in sede di elaborazione di offerte che vengano poi presentate contemporaneamente dalle imprese in questione nell’ambito di una medesima gara d’appalto.

In tale contesto, il compito di accertare se il rapporto di controllo in questione abbia esercitato un’influenza sul contenuto delle rispettive offerte depositate dalle imprese interessate nell’ambito di una stessa procedura di aggiudicazione pubblica richiede un esame e una valutazione dei fatti che spetta alle amministrazioni aggiudicatrici effettuare. La constatazione di un’influenza siffatta, in qualunque forma, è sufficiente per escludere tali imprese dalla procedura di cui trattasi. Per contro, la semplice constatazione dell’esistenza di un rapporto di controllo tra le imprese considerate, risultante dall’assetto proprietario o dal numero dei diritti di voto che possono esercitarsi nelle assemblee ordinarie, non è sufficiente affinché l’amministrazione aggiudicatrice possa escludere automaticamente tali imprese dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto, senza verificare se un tale rapporto abbia avuto un impatto concreto sul loro rispettivo comportamento nell’ambito di questa procedura".

La sentenza, sebbene concernente una fattispecie concreta in cui sussisteva una situazione di controllo tra due partecipanti, poggia, nella parte citata, sul principio della doverosità, per la stazione appaltante, di accertare quale sia, o possa essere, l’incidenza su una gara di un rapporto di controllo societario: ciò postula che l’amministrazione debba poter conoscere il quadro completo delle situazioni di controllo o di collegamento nelle quali si trovi ciascuna concorrente in modo da poter apprezzare la consistenza e la natura dell’influenza societaria; tanto anche al fine di consentire alle stazioni appaltanti l’acquisizione di informazioni non immediatamente ricavabili dalle banche di dati pubbliche e, quindi, di accertare l’eventuale esistenza di rapporti di condizionamento tra imprese, non riconducibili alle ordinarie vicende regolate dal diritto societario.

14. – In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso incidentale proposto in primo grado dalla Cogefin per il motivo assorbente sopra esaminato; l’efficacia paralizzante di siffatto accoglimento esonera il Collegio dallo scrutinio di ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.

15. – Nella novità delle questioni trattate si ravvisano giustificati ed eccezionali motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso incidentale di primo grado e dichiara inammissibile il ricorso principale proposto dall’impresa Frisella.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 17 marzo 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlotti, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani.

Depositata in segreteria il 2 luglio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.