Cons. Stato Sez. V, 02-07-2010, n. 4232 INDEBITO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con decisione n. 548/96, la quinta sezione del Consiglio di Stato accertava la legittimità dell’inquadramento della ricorrente e di due suoi colleghi nel ruolo funzionale dei "Piscologi coordinatori", anziché in quello dei Psicologi equiparati ai medici, ai sensi della L. n. 207/85, art. 14.

Con il ricorso di primo grado la stessa si duole, ora, del provvedimento n. 2170 del 28/8/96, del Direttore generale dell’Usl 3 Genovese, con il quale l’amministrazione ha disposto il recupero delle somme indebitamente corrisposte in conseguenza di tale errato inquadramento.

Il Tar ha respinto i motivi proposti avverso l’atto di recupero, ad eccezione di quello relativo alla parziale prescrizione delle somme dovute.

Con l’appello in esame la ricorrente chiede la riforma di tale sentenza riproponendo i motivi già respinti in primo grado e cioè:

violazione degli artt. 7 e 8 della L n. 241/90, per mancata comunicazione di avvio del procedimento;

violazione dei principi generali in tema di ripetizione degli emolumenti, dell’art. 2033 c.c. per difetto dei presupposti legittimanti e dell’art 3 della L. n. 241/90, per difetto di istruttoria e di motivazione;

eccesso di potere e violazione dei principi in tema di ripetizione degli emolumenti e violazione dei principi di buona fede, interesse pubblico ed eccessiva gravosità;

violazione dei principi in tema di prescrizione, dovendosi applicare, alla fattispecie, la prescrizione breve;

contraddittorietà ed illogicità dei criteri di recupero;

illegittimità del recupero in considerazione dell’effettivo svolgimento di mansioni analoghe a quelle dei medici psichiatri.

L’amministrazione, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di appello.

Motivi della decisione

L’appellante impugna il provvedimento n. 2170/96, di recupero delle somme corrisposte dall’amministrazione in conseguenza del suo errato inquadramento, accertato con sentenza del Consiglio di Stato n. 548/96.

Con il primo motivo si afferma l’illegittimità del recupero, in quanto non sarebbe stato dato spazio alla procedura di avvio del procedimento.

Il motivo è infondato perché, come evidenziato dal giudice di primo grado ed anche dallo stesso provvedimento, la procedura di avvio poteva dedursi dall’atto n. 685/96 (poi annullato in via di autotutela) e dalla nota n. 1536/96, con la quale veniva comunicata la presa d’atto della sentenza del C.S. n. 548/96.

La censura è, comunque, inammissibile con riferimento all’art. 21 octies della L n. 241/90 che preclude l’annullamento dell’atto per violazione delle norme sul procedimento qualora lo stesso debba ritenersi "vincolato" nel contenuto, come nella fattispecie, in cui si dispone una procedura di mero recupero di indebito.

Con il secondo motivo si sostiene che la sentenza del C.S. n. 548/96, posta a base del provvedimento di recupero, non avrebbe avuto ad oggetto il trattamento economico della ricorrente e che, inoltre, l’amministrazione non avrebbe chiarito i criteri seguiti per il calcolo delle somme dovute, anche con riferimento alla trattenuta delle imposte.

Entrambi i motivi sono infondati, atteso che il recupero delle somme costituisce l’effetto naturale di quanto disposto dalla richiamata sentenza, mentre l’ulteriore censura risulta inammissibile per genericità della doglianza, non offrendo specifici elementi di contestazione sulle somme indicate per il recupero; infine, va considerato che il recupero riguarda, chiaramente, soltanto le somme effettivamente corrisposte, attenendo la voce " tributi" ad una autonoma obbligazione del datore di lavoro.

Con il terzo motivo, si censura il recupero perché attuato in violazione dei principi di affidamento e di buona fede del dipendente e per l’incidenza sulle sue esigenze primarie di vita.

Le censure sono infondate.

Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza, la buona fede del dipendente non rappresenta un ostacolo al recupero degli emolumenti non dovuti, ma rende soltanto necessaria una ponderazione degli interessi coinvolti, con conseguente illegittimità dell’atto solo quando il sacrificio del dipendente non risulti di rilevanza tale da prevalere su quello pubblico (C.S. n.2436/06, n. 3963/06, n.8086/06).

Nella fattispecie, il recupero è stato attuato mediante rate mensili di importo non superiore a 1/5 dello stipendio, e quindi, con il minor sacrificio per il ricorrente e con salvaguardia dei mezzi necessari per lo svolgimento di un’esistenza libera e dignitosa.

Con il quarto motivo si sostiene che l’eccezione di prescrizione sulla ripetizione delle somme non andrebbe riferita a quella ordinaria decennale, come ritenuto dal Tar, ma a quella breve quinquennale, prevista per le obbligazioni che maturano periodicamente, ai sensi dell’art. 2948 c.c.

La censura è infondata perché, nella fattispecie, si verte sulla ripetizione ex art. 2033 c.c., a cui è applicabile l’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c (C.S. n. 2006/02, n. 6554/04, n. 5/05, n. 1702/06).

Con un ulteriore motivo l’appellante sostiene il vizio di contraddittorietà della delibera n. 2170/96 perché l’Usl, dopo aver stabilito che le trattenute mensili non avrebbero dovuto essere superiori ad 1/5 dello stipendio ha, nel contempo, disposto anche di recuperare i crediti che fosssero eventualmente maturati nei confronti dell’amministrazione.

La censura è infondata in quanto tale compensazione riguarda crediti diversi dallo stipendio, e pertanto, non intacca il rapporto di 1/5 tra retribuzione e trattamento economico ridotto.

Infine, si sostiene che, negli anni tra il 1983 ed il 1988, l’appellante avrebbe svolto le medesime funzioni dei medici psichiatri per le quali era stata retribuita e che, pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione, in suo favore, l’art. 2126 c.c.

Anche tale motivo è infondato, non sussistendo i presupposti affermati dall’appellante, dato che l’indebito in esame va correlato non già all’effettivo svolgimento di determinate mansioni, ma alla errata applicazione di una disciplina contrattuale, non dovuta.

In relazione a quanto esposto, l’appello deve essere respinto, perché infondato.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Respinge l’appello n. 2708/07, meglio specificato in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2009, con l’intervento dei Signori:

Cesare Lamberti, Presidente FF

Aldo Scola, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere, Estensore

Roberto Capuzzi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, 02-07-2010, n. 4233 INDEBITO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con decisione n. 548/96, la quinta sezione del Consiglio di Stato accertava la legittimità dell’inquadramento della ricorrente e di due suoi colleghi nel ruolo funzionale dei "Piscologi coordinatori", anziché in quello dei Psicologi equiparati ai medici, ai sensi della L. n. 207/85, art. 14.

Con il ricorso di primo grado la stessa si duole, ora, del provvedimento n. 2170 del 28/8/96, del Direttore generale dell’Usl 3 Genovese, con il quale l’amministrazione ha disposto il recupero delle somme indebitamente corrisposte in conseguenza di tale errato inquadramento.

Il Tar ha respinto i motivi proposti avverso l’atto di recupero, ad eccezione di quello relativo alla parziale prescrizione delle somme dovute.

Con l’appello in esame la ricorrente chiede la riforma di tale sentenza riproponendo i motivi già respinti in primo grado e cioè:

violazione degli artt. 7 e 8 della L n. 241/90, per mancata comunicazione di avvio del procedimento;

violazione dei principi generali in tema di ripetizione degli emolumenti, dell’art. 2033 c.c. per difetto dei presupposti legittimanti e dell’art 3 della L. n. 241/90, per difetto di istruttoria e di motivazione;

eccesso di potere e violazione dei principi in tema di ripetizione degli emolumenti e violazione dei principi di buona fede, interesse pubblico ed eccessiva gravosità;

violazione dei principi in tema di prescrizione, dovendosi applicare, alla fattispecie, la prescrizione breve;

contraddittorietà ed illogicità dei criteri di recupero;

illegittimità del recupero in considerazione dell’effettivo svolgimento di mansioni analoghe a quelle dei medici psichiatri.

L’amministrazione, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di appello.

Motivi della decisione

L’appellante impugna il provvedimento n. 2170/96, di recupero delle somme corrisposte dall’amministrazione in conseguenza del suo errato inquadramento, accertato con sentenza del Consiglio di Stato n. 548/96.

Con il primo motivo si afferma l’illegittimità del recupero, in quanto non sarebbe stato dato spazio alla procedura di avvio del procedimento.

Il motivo è infondato perché, come evidenziato dal giudice di primo grado ed anche dallo stesso provvedimento, la procedura di avvio poteva dedursi dall’atto n. 685/96 (poi annullato in via di autotutela) e dalla nota n. 1536/96, con la quale veniva comunicata la presa d’atto della sentenza del C.S. n. 548/96.

La censura è, comunque, inammissibile con riferimento all’art. 21 octies della L n. 241/90 che preclude l’annullamento dell’atto per violazione delle norme sul procedimento qualora lo stesso debba ritenersi "vincolato" nel contenuto, come nella fattispecie, in cui si dispone una procedura di mero recupero di indebito.

Con il secondo motivo si sostiene che la sentenza del C.S. n. 548/96, posta a base del provvedimento di recupero, non avrebbe avuto ad oggetto il trattamento economico della ricorrente e che, inoltre, l’amministrazione non avrebbe chiarito i criteri seguiti per il calcolo delle somme dovute, anche con riferimento alla trattenuta delle imposte.

Entrambi i motivi sono infondati, atteso che il recupero delle somme costituisce l’effetto naturale di quanto disposto dalla richiamata sentenza, mentre l’ulteriore censura risulta inammissibile per genericità della doglianza, non offrendo specifici elementi di contestazione sulle somme indicate per il recupero; infine, va considerato che il recupero riguarda, chiaramente, soltanto le somme effettivamente corrisposte, attenendo la voce " tributi" ad una autonoma obbligazione del datore di lavoro.

Con il terzo motivo, si censura il recupero perché attuato in violazione dei principi di affidamento e di buona fede del dipendente e per l’incidenza sulle sue esigenze primarie di vita.

Le censure sono infondate.

Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza, la buona fede del dipendente non rappresenta un ostacolo al recupero degli emolumenti non dovuti, ma rende soltanto necessaria una ponderazione degli interessi coinvolti, con conseguente illegittimità dell’atto solo quando il sacrificio del dipendente non risulti di rilevanza tale da prevalere su quello pubblico (C.S. n.2436/06, n. 3963/06, n.8086/06).

Nella fattispecie, il recupero è stato attuato mediante rate mensili di importo non superiore a 1/5 dello stipendio, e quindi, con il minor sacrificio per il ricorrente e con salvaguardia dei mezzi necessari per lo svolgimento di un’esistenza libera e dignitosa.

Con il quarto motivo si sostiene che l’eccezione di prescrizione sulla ripetizione delle somme non andrebbe riferita a quella ordinaria decennale, come ritenuto dal Tar, ma a quella breve quinquennale, prevista per le obbligazioni che maturano periodicamente, ai sensi dell’art. 2948 c.c.

La censura è infondata perché, nella fattispecie, si verte sulla ripetizione ex art. 2033 c.c., a cui è applicabile l’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c (C.S. n. 2006/02, n. 6554/04, n. 5/05, n. 1702/06).

Con un ulteriore motivo l’appellante sostiene il vizio di contraddittorietà della delibera n. 2170/96 perché l’Usl, dopo aver stabilito che le trattenute mensili non avrebbero dovuto essere superiori ad 1/5 dello stipendio ha, nel contempo, disposto anche di recuperare i crediti che fosssero eventualmente maturati nei confronti dell’amministrazione.

La censura è infondata in quanto tale compensazione riguarda crediti diversi dallo stipendio, e pertanto, non intacca il rapporto di 1/5 tra retribuzione e trattamento economico ridotto.

Infine, si sostiene che, negli anni tra il 1983 ed il 1988, l’appellante avrebbe svolto le medesime funzioni dei medici psichiatri per le quali era stata retribuita e che, pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione, in suo favore, l’art. 2126 c.c.

Anche tale motivo è infondato, non sussistendo i presupposti affermati dall’appellante, dato che l’indebito in esame va correlato non già all’effettivo svolgimento di determinate mansioni, ma alla errata applicazione di una disciplina contrattuale, non dovuta.

In relazione a quanto esposto, l’appello deve essere respinto, perché infondato.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Respinge l’appello n. 2709/06 meglio specificato in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2009 con l’intervento dei Signori:

Cesare Lamberti, Presidente FF

Aldo Scola, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere, Estensore

Roberto Capuzzi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, 02-07-2010, n. 4234 EDILIZIA E URBANISTICA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La società appellante ha ottenuto il permesso di costruire (n. 161/03) un edificio per parcheggio pluripiano (via Bologna nel Comune di Pescara), costituito da due piani interrati ed un piano terra, con solaio di copertura anch’esso destinato a parcheggio; tale ultimo aspetto è stato oggetto di parziale annullamento con provvedimento prot. n. 108065 del 23 luglio 2008 del Dirigente dell’Area Urbanistica del Comune di Pescara, limitatamente all’utilizzo a parcheggio del piano di copertura, in quanto rappresenterebbe un secondo piano non consentito (art. 58 NTA del PRG).

Con ricorso n. 520/2008 la società ha impugnato tale provvedimento di annullamento parziale dinanzi al T.A.R. Abruzzo, sezione staccata di Pescara, sostenendo che il permesso n. 161/2003 ricadrebbe sotto la disciplina del precedente PRG e che il nuovo art. 58 del piano 2007 verrebbe comunque rispettato, essendo il lastrico solare una copertura dell’unico piano fuori terra ed il suo utilizzo a parcheggio sarebbe nella disponibilità del gestore, proponendo, altresì, domanda di risarcimento danni collegata all’illegittima diminuita utilizzazione dell’opera.

Si è costituito il Comune di Pescara, ricordando come non sia stata assentita la tettoia sul lastrico proprio per escludere un secondo livello utilizzabile e che l’art. 58 del piano 2007 è identico a quello del 2003; il concetto di piano, infine, andrebbe considerato sul piano finalistico e l’intervento in autotutela, quindi, sarebbe legittimo.

Si costituivano altresì, quali interventori ad opponendum, alcuni abitanti della zona, sostenendo che un piano fuori terra significherebbe un solo livello di parcheggio.

Con sentenza n. 308/09 del 23 aprile 2009, il T.A.R. Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sez. I), ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio, rilevando come "alla nozione di piano e/o livello di parcheggio "funzionale – orizzontale", si oppone quella "strutturale – verticale", che non può prescindere da una visione volumetrica dell’opera edilizia" e che "stante l’identità contenutistica dell’art. 58 in entrambi i PRG (2003 e 2007), non sussiste alcun problema di "regolamentazione sopravvenuta", nel mentre l’iter procedurale svolto dal Comune e la motivazione addotta, dànno sufficiente cognizione del perché non si è ritenuto di poter accedere all’interpretazione ampliativa della società e si è ritenuto di dover procedere all’annullamento parziale", in quanto "la nozione tecnica di "piano fuori terra" va rapportata, nella presente fattispecie, sia al concetto "strutturale" di edificazione completa di un ulteriore livello fruibile, sia alla "funzione" quantitativamente limitativa di qualsiasi utilizzazione della zona di copertura sovrastante l’unico piano permesso, poichè la sagoma in elevazione verrebbe comunque a subire metamorfosi impattanti, ancorchè trattasi di un parcheggio scoperto, che di fatto verrebbe a beneficiare di un ulteriore livello su quello coperto, con accrescimento della superficie utile complessiva ed in cui la volumetria aggiuntiva verrebbe ad essere rappresentata da ogni singola vettura posteggiata (n. 61 posti macchina oltre i 264 interrati) ", e ritenendo, infine, "inammissibile… la richiesta risarcitoria, in assenza di comportamento illecito".

Con ricorso notificato il 7 luglio 2009 e depositato il 28 luglio successivo la società M.M. s.r.l. (già G.P. Immobiliare Europa s.p.a.), ha impugnato la prefata sentenza, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone la riforma, nonché la sospensione dell’efficacia, con ogni conseguente statuizione, sia in punto di annullamento del provvedimento di autotutela impugnato, che in punto di risarcimento dei danni, previa, se del caso, C.T.U. in ordine alla quantificazione dei medesimi, riproponendo, in particolare, all’esame del Collegio:

– il motivo in ordine alla violazione e falsa applicazione dell’art. 58 delle NTA del PRG approvato 1’8 giugno 2007, giacché, in ogni caso, quanto assentito con il permesso di costruire n. 161/03 non sarebbe in contrasto con la norma invocata in sede di autotutela, questa prevedendo appunto la possibilità di realizzare un piano fuori terra, e non ritenendosi possibile sussumere nella definizione di "piano" il fatto che il lastrico solare di quell’unico fuori terra assentito possa essere utilizzato come parcheggio;

– il motivo in ordine alla violazione delle norme e dei principi in relazione

all’interesse pubblico sotteso agli atti di ritiro ed autotutela, nonchè allo sviamento di potere, giacchè l’argomento giustificativo dell’autotutela relativo alla salute pubblica apparirebbe demagogico e scollegato rispetto ai fini di tutela delle NTA, il cui art. 58 prevede di parametrare l’incidenza urbanistica dell’opera sul suo aspetto strutturale e non su quello funzionale dell’intensità d’uso, in quanto l’esigenza di tutela della salute dei cittadini è stata evidentemente prefigurata (e quindi salvaguardata) con la previsione degli specifici e limitativi parametri urbanisticoedilizi di cui all’art. 58 cit., fra i quali non potrebbe tuttavia dirsi compreso quello dell’intensità d’uso del parcheggio.

Si è costituito il Comune di Pescara, chiedendo il rigetto del ricorso in appello, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio. Sostiene, in pratica, il Comune che, nel caso di specie, impiegando il lastrico solare invece che come copertura dell’edificio, quale pavimento sul quale far sostare gli autoveicoli in parcheggio, si utilizzerebbero di fatto due piani a parcheggio fuori terra, con evidente contrasto con le norme di PRG richiamate, in quanto il parcheggio così autorizzato verrebbe a beneficiare di un ulteriore livello su quello coperto, con accrescimento della superficie utile complessiva e della volumetria totale, in palese violazione del richiamato art. 58 cit., che prevede l’altezza massima degli edifici assentibili in m. 4,80, mentre in tal modo, utilizzando il lastrico solare per la sosta dei veicoli, la cui altezza varia da m. 1,60 delle autovetture a m. 3.00 degli autocarri, si violerebbero i limiti dimensionali prefissati.

Si sono altresì costituiti gli interventori ad opponendum nel giudizio di primo grado, deducendo l’inammissibilità dell’appello, in quanto consistente nella mera riproposizione delle ragioni già dedotte in primo grado, in contrasto con il principio di specificità dei motivi di gravame e, nel merito, l’infondatezza dell’appello, stante la correttezza della sentenza impugnata in ordine all’interpretazione dell’art. 58 delle NTA del PRG.

Con ordinanza n. 4505 del 14 settembre 2009 la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, rilevando che "l’appello in esame appare assistito da apprezzabili elementi di fondatezza, tenuto conto che la disposizione invocata a sostegno del provvedimento di autotutela (annullamento del permesso di costruire) impugnato in primo grado, vale a dire l’art. 58 delle NTA del P.R.G., riguarda la possibilità di realizzare parcheggi privati di uso pubblico con un solo piano fuori terra, ma non impedisce di utilizzare come parcheggio il lastrico solare dell’unico piano fuori terra, il quale non costituisce una volumetria aggiuntiva valutabile ai fini del carico urbanistico, né incide in senso peggiorativo sul traffico veicolare della zona (ma semmai lo migliora, stante l’ulteriore possibilità di parcheggiare anche sul lastrico solare) ".

Le parti, in vista dell’udienza di discussione, hanno depositato memorie illustrative e note d’udienza, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti difensivi.

Alla pubblica udienza del 9 marzo 2010 la causa è stata assunta in decisione.

Motivi della decisione

L’appello in esame, contrariamente a quanto eccepito dagli appellati, costituitisi in primo grado quali interventori ad opponendum, è ammissibile, in quanto non consiste nella semplice riproposizione delle difese già formulate in primo grado con riguardo al provvedimento amministrativo impugnato, ma, oltre a riproporre specificamente i motivi di ricorso rigettati, non solo tiene conto del fatto che vi è già stata una prima decisione su di essi, ma contiene altrettante specifiche critiche alle conclusioni in forza delle quali la sentenza gravata ha deciso la controversia. Ed è pure fondato nel merito.

Ha ritenuto il primo giudice che la decisione dell’Amministrazione di parziale annullamento in autotutela del permesso di costruire limitatamente all’utilizzo del solaio di copertura dell’unico piano fuori terra fosse legittima in considerazionedell’interpretazione data all’art. 58 delle NTA che equiparerebbe ai fini funzionali la nozione di piano a quella di livello (di parcheggio): per modo che, un secondo livello di parcheggio (attraverso l’utilizzo del solaio di copertura dell’unico piano fuoriterra) integrerebbe la fattispecie di un "secondo piano" e sarebbe, quindi, in contrasto con l’art. 58 NTA, che nella specifica zona consente la possibilità di realizzare parcheggi privati di uso pubblico con un solo piano fuori terra. Piano come livello d’uso, quindi, attraverso il ricorso ad un criterio interpretativo "funzionale" in base al quale l’art. 58 cit. implicitamente vieterebbe "qualsiasi utilizzazione della zona di copertura sovrastante l’unico piano permesso, poiché la sagoma in elevazione verrebbe comunque a subire metamorfosi impattanti, ancorché trattasi di un parcheggio scoperto, che di fatto verrebbe a beneficiare di un ulteriore livello su quello coperto con accrescimento della superficie utile complessiva ed in cui la volumetria aggiuntiva verrebbe ad essere rappresentata da ogni singola vettura posteggiata".

In pratica, secondo la sentenza impugnata, l’obbligo di interpretare restrittivamente l’art. 58 NTA, come suggerito dall’Amministrazione in sede di autotutela, deriverebbe dall’accrescimento volumetrico e di livello che si produrrebbe sulla struttura assentibile (ed assentita) attraverso la possibilità di collocazione di ogni singola vettura sul lastrico dell’unico piano fuori terra.

Ed è qui che, come fondatamente dedotto dall’appellante, si rileva un primo sintomo di fondatezza della censura, consistente nella commistione fra l’aspetto funzionale e quello strutturale dell’opera edile.

E’ noto, infatti, che la definizione urbanistica di piano edificato attiene all’aspetto strutturale dell’opera, in essa intendendosi "gli ambienti o locali verticalmente disposti all’esterno" (cfr. Cons. St., Sez. V, 15 ottobre 1985, n. 315): espressione in cui l’uso specifico dell’avverbio di modo non può che inerire ad un ambito intrinseco dell’opera, e non ad una sua possibile estrinsecazione attraverso una modalità d’uso.

E che questo (ossia l’aspetto strutturale) sia il criterio di riferimento generalmente usato nella individuazione e pianificazione degli interventi urbanistici è reso evidente anche dalla stessa sentenza impugnata, la quale si preoccupa del fatto che l’assentito uso del lastrico (ossia, il parcheggio delle autovetture) apporti un "accrescimento della superficie utile complessiva" ed una "volumetria aggiuntiva" pari a quella della sagoma di ciascuna vettura che fosse posteggiata sul lastrico.

Ma tale interpretazione, come correttamente rilevato dall’appellante, si appalesa viziata, in quanto trascura che il lastrico solare è per definizione "superficie utile" e che il "volume" in senso urbanisticoedilizio è riferito al fabbricato e non all’autovettura e/o autovetture eventualmente in sosta su detto lastrico solare, finendo per confondere, appunto, l’aspetto strutturale dell’opera edile (tenuto presente dal pianificatore nel valutare il carico urbanistico), con quello funzionale, e quindi dell’utilizzo – mutevole ed incerto – della stessa: in sostanza, l’Amministrazione (ed il TAR, con la sentenza impugnata) considerano l’uso (legittimo ed assentito) della struttura, ossia il parcheggio delle autovetture, come se fosse in grado di incidere sulle caratteristiche intrinseche dell’edificio, e come se fosse in grado di farlo al punto tale da costituire un sostanziale aumento di volumetria dello stesso e, quindi, un ulteriore "piano fuori terra" strutturalmente non assentibile.

Tale interpretazione, però, risulta forzare sul piano ermeneutico il disposto dell’art. 58 NTA: in primo luogo, perchè tale norma, disciplinando l’aspetto morfologico dei parcheggi in zona F9 – come pure ricorda lo stesso TAR – ne considera l’incidenza urbanistica dal punto di vista prettamente strutturale, prevedendo un rapporto di copertura, un numero di piani ed un’altezza massima, ma non un numero massimo di posti auto, il che equivale a dire che, anche per il pianificatore locale, il carico urbanistico del parcheggio ad uso pubblico è dato dalla sua struttura intrinseca, e non dalla sua intensità d’uso; in secondo luogo, perchè quest’ultima, ossia l’intensità d’uso della struttura a parcheggio, e quindi anche del lastrico solare dell’unico piano fuori terra, è data dalle contingenze del momento, è variabile ed incerta, e quindi mal si presta, anche ontologicamente, a costituire un elemento di valutazione del carico urbanistico dell’opera e men che meno, quindi, della sua consistenza volumetrica che, invece, secondo l’interpretazione seguita dal Tribunale, dovrebbe comprendere anche quella delle singole vetture occasionalmente parcheggiate sul lastrico.

Altro sintomo dell’illegittimità che affligge il provvedimento impugnato emerge, poi, nell’ambito della valutazione data al permesso di costruire in variante n. 14/SUAP/09, emesso dal Comune di Pescara il 31 marzo 2009 e prodotto all’udienza di discussione, senza opposizione delle controparti.

Tale atto, secondo i primi giudici, non recherebbe alcun elemento di contrasto con il provvedimento impugnato, ma – anzi – confermerebbe la funzione di copertura del solaio dell’autosylos, perchè consente opere di completamento "limitatamente alla porzione di fabbricato non interessato dal provvedimento di autoannullamento già adottato", così intendendo tale provvedimento come confermativo di quell’interpretazione delle NTA secondo la quale l’uso del solaio di copertura dell’unico piano fuori terra sarebbe formalmente vietato dalla prescrizione di cui all’art. 58 cit.

Questa lettura del documento, tuttavia, come fondatamente dedotto dall’appellante, entra in palese contraddizione con l’esplicita autorizzazione, contenuta in quella variante n. 14/09, alla "realizzazione di copertura rimovibile e l’applicazione di opere di arredo mediante applicazione di griglie frangisole, al piano copertura". Non si comprende, infatti, come il supposto divieto (in autotutela) all’utilizzo del piano di copertura possa coordinarsi con il successivo assenso ad apporvi coperture rimovibili e griglie frangisole.

Vi è, all’evidenza, una contraddittorietà intrinseca fra i provvedimenti dell’Amministrazione comunale (del tutto trascurata dal TAR, sebbene rilevata) il cui senso ultimo si riverbera proprio sul criterio ermeneutico usato nell’applicare l’art. 58 NTA, giacché non appare logico, da un lato, proclamare che in virtù di quella norma resta interdetto l’uso del solaio di copertura del piano fuori terra, in quanto esso inciderebbe sulla consistenza strutturale e volumetrica dell’edificio, e, dall’altro, assentirvi la installazione di impianti ombreggianti che altra funzione non potrebbero avere se non quella di rendere più comodamente fruibile proprio l’uso di quel lastrico solare.

In riforma della sentenza impugnata, vanno, quindi, accolti sia il motivo in ordine alla violazione e falsa applicazione dell’art. 58 delle NTA del PRG approvato l’ 8 giugno 2007, giacché, in ogni caso, quanto assentito con P.C. n. 161/03 non era in contrasto con la norma invocata in sede di autotutela, questa prevedendo appunto la possibilità di realizzare un piano fuori terra, e non ritenendosi possibile sussumere nella definizione di "piano" il fatto che il lastrico solare di quell’unico fuori terra assentito possa essere utilizzato come parcheggio, sia il motivo in ordine alla violazione delle norme e dei principi in relazione all’interesse pubblico sotteso agli atti di ritiro in autotutela, giacché l’argomento giustificativo dell’autotutela (seguito in sentenza dal TAR) relativo alla salute pubblica appare "scollegato" rispetto ai fini di tutela delle NTA, il cui art. 58 prevede di parametrare l’incidenza urbanistica dell’opera sul suo aspetto strutturale e non su quello funzionale dato dall’intensità d’uso. E, dunque, come fondatamente dedotto dall’appellante, anche l’esigenza di tutela della salute dei cittadini è stata evidentemente prefigurata (e quindi salvaguardata) con la previsione degli specifici e limitativi parametri urbanisticoedilizi di cui all’art. 58 cit., fra i quali non può tuttavia dirsi compreso quello dell’intensità d’uso del parcheggio. Insomma, ciò che deve rilevare ai fini della valutazione dell’autorizzazione richiesta dalla società ricorrente, odierna appellante, è l’aspetto meramente strutturale dell’opera e non già l’ipotizzato maggior carico veicolare che ne deriverebbe alla zona: d’altro canto, la possibilità di parcheggiare autovetture sul lastrico solare dell’edificio, correttamente inquadrata sotto il profilo dei parametri urbanistici, non può certo essere influenzata dal distinto problema dell’intensità del traffico veicolare nella zona, che è collegato a fattori estrinseci e contingenti ed è perciò destinato ad una regolamentazione affatto diversa, sia sotto il profilo della disciplina che sotto quello degli organi destinati ad adottarla, e, comunque, come rilevato in sede di cautelare da questa Sezione (cfr. ord. n. 4505/2009 cit. nella parte in fatto) non "…incide in senso peggiorativo sul traffico veicolare della zona (ma semmai lo migliora, stante l’ulteriore possibilità di parcheggiare anche sul lastrico solare) ".

In materia urbanistica, invero, deve essere riconosciuta rilevanza alle sole opere (organismi edilizi) che comunque generino una incidenza in pejus sul territorio attraverso una maggiorazione del c.d. carico urbanistico; diversamente, come nel caso che ne occupa, ossia a voler ritenere significative anche opere od utilizzazioni non incidenti sui parametri di superficie e volumetria, si addiverrebbe ad attribuire una connotazione meramente formalistica alla fattispecie.

Le ragioni esposte consentono, dunque, di pervenire all’accoglimento del gravame e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, all’annullamento del provvedimento di autotutela parziale impugnato in primo grado, con conseguente integrale reviviscenza dell’originario permesso di costruire rilasciato all’appellante.

Quanto alla domanda di risarcimento formulata nel ricorso introduttivo, ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, nella fattispecie siano presenti gli elementi costitutivi dell’illecito; ci si riferisce, in particolare, alla sussistenza di un danno ingiusto, consistente nella ingiusta compressione dell’interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio, determinata dall’illegittimo esercizio del potere (di parziale ritiro, in autotutela, di un provvedimento ampliativo, idest permesso di costruire), collegato da un nesso causale – inteso quale condiciosinequanon, senza cui l’evento non si sarebbe verificato (cfr. Cons. St., Sez. V, dec. n. 1228/2006) – al comportamento colposo – avuto riguardo ai vizi che inficiano il provvedimento – dell’Amministrazione.

Quale criterio per la determinazione del risarcimento del danno per equivalente, ad avviso del Collegio, si può prendere quale indice di riferimento, ai sensi dell’art. 35, 2° comma, del D.Lgs. n. 80/1998 (non modificato sul punto dall’art. 7 della L. n. 205/2000) e mediante ricorso ad un equo apprezzamento delle circostanze del caso, il profitto medio giornaliero durante il primo anno di attività svolta a seguito del rilascio dell’autorizzazione per il piano sottostante – non oggetto del provvedimento di parziale ritiro – adibito a parcheggio, da moltiplicare per i giorni di mancato esercizio dell’attività conseguente all’emanazione del provvedimento illegittimo annullato (riguardante il lastrico solare, pure adibito a parcheggio in base all’originario permesso di costruire).

Secondo la particolare procedura prevista dall’art. 35, comma 2° cit., l’Amministrazione dovrà, quindi, formulare la propria proposta risarcitoria in relazione al criterio sopra enucleato, nel termine di giorni sessanta dalla notifica a cura di parte della presente decisione e, nel caso in cui non venga raggiunto un accordo, il privato potrà nuovamente rivolgersi a questo giudice amministrativo affinché provveda a liquidare il danno nelle forme del giudizio di ottemperanza.

Stante la particolarità della vicenda, si ritiene, invece, equo provvedere alla compensazione integrale fra le parti delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento di autotutela impugnato, con le conseguenze di cui in motivazione. Condanna l’Amministrazione appellata al risarcimento dei danni in favore della società appellante, secondo i criteri, i modi e i termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Cesare Lamberti, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, 02-07-2010, n. 4235 SANITA’ E SANITARI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con il ricorso di primo grado l’appellante, aiuto medico di ruolo in servizio presso la sede di Crotone, espone che, con deliberazione dell’Ussl n. 16 di Crotone, n. 984 del 18 giugno 1990, veniva determinata la dotazione organica della Divisione di malattie infettive, con la previsione di un posto di primario; che dal 25 giugno 1990 e fino al 25 gennaio 1994 lo stesso ha svolto le mansioni superiori di primario presso tale Divisione in posto vacante e disponibile e che con deliberazione n. 596 del 6 dicembre 91 l’Ussl gli riconosceva con atto formale lo svolgimento delle funzioni di primario.

Pertanto, lo stesso, ritenendo di averne i requisiti, chiede le differenze retributive conseguenti allo svolgimento di tali funzioni.

Il giudice di primo grado, peraltro, sul presupposto che le rivendicazioni economiche riguardano un periodo antecedente al 31 dicembre 1994, ha affermato la carenza di legittimazione passiva dell’Azienda Sanitaria intimata, dovendo tali pretese essere assicurate dalle competenti gestioni liquidatorie, e pertanto, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.

Con l’appello in esame si sostengono i vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione del D.Lgs. 502/92 e dell’art. 6 della L. n. 724/94, degli artt. 36 e 111 della Costituzione, del principio di economia processuale e di tutela sostanziale, in quanto le norme richiamate devono essere interpretate nel senso che le Asl subentrano nella totalità dei rapporti giuridici pregressi, potendo ritenersi sottratto alla loro responsabilità solamente il profilo contabile riferibile all’effettiva erogazione di somme dovute; si insiste, inoltre, nella domanda di riconoscimento delle somme dovute per lo svolgimento di mansioni superiori.

Motivi della decisione

L’appello è fondato.

Viene in esame, ancora una volta, nel presente giudizio, il delicato problema della posizione dell’Azienda sanitaria locale, subentrata nel rapporto di impiego con il personale già alle dipendenze dell’Unità sanitaria locale estinta, in ordine alle vicende inerenti al rapporto di lavoro svoltosi alle dipendenze della cessata U.S.L.

"Sul punto la Sezione deve richiamare il pregresso orientamento, che, pur nella consapevolezza di una giurisprudenza non univoca, ha ritenuto preferibile la soluzione che vede nell’Azienda (che succede nel rapporto di impiego) il soggetto legittimato a resistere alla domanda del dipendente volta alla retribuzione delle mansioni superiori espletate, nel corso del rapporto con la cessata Unità Sanitaria Locale, ogni qual volta si tratti, innanzitutto, si accertare se vi sia stato espletamento di mansioni superiori retribuibili presso l’U.S.L., cui l’Azienda è subentrata, con continuazione, del rapporto di impiego, e, soltanto in via consequenziale, la sussistenza del debito e del suo ammontare (Cons. Stato, Sez. V, 14 giugno 2004, n. 3811; 18 marzo 2002 n. 1552; V Sez. 14 settembre 1999 n. 1056; Cass. civ., Sez. lav., 12 novembre 2001 n. 14010; contra, Cass. civ., Sez. lav., 12 novembre 2001 n. 14010).

In particolare, con la prima delle decisioni citate (Cons. Stato, Sez. V, n. 3811 del 2004) é stato sufficientemente chiarito che:

a) dall’esame della normativa che disciplina la successione alle cessate aziende, ed in particolare dalla invocata legge finanziaria 23 dicembre 1994 n. 724 non può ricavarsi una regola specifica dalla quale possa con sicurezza evincersi che le nuove aziende non rispondano nei confronti del personale passato alle loro dipendenze per i crediti di lavoro facenti carico alle passate gestioni e che la successione nei rapporti di lavoro operi con esclusione delle responsabilità patrimoniali assunte nei confronti dei dipendenti dal precedente datore di lavoro;

b) al contrario, la costruzione normativa è nel senso di una successione a titolo universale, rispetto alla quale la successione nel debito della Regione e delle Gestioni stralcio dalle stesse costituite si configura come una successione a titolo particolare che non esclude la diretta legittimazione dell’Azienda allorché si tratti prima di tutto di accertare la sussistenza del presupposto, sulla base di elementi che ineriscono agli aspetti organizzativi dell’Ente, come si verifica nel caso del dipendente il quale pretenda di essere remunerato per le prestazioni espletate in mansioni diverse e superiori rispetto a quelle derivanti dalla qualifica;

c) tale interpretazione non elude la norma che impone alle Regioni di sollevare le Aziende dalla responsabilità patrimoniale facente capo alle passate aziende (art. 6 della legge finanziaria n. 724 del 1994);

d) infatti, a parte la sedes materiae (comma 1 penultimo inciso dell’art. 6 intitolato "Pagamento a tariffa e acquisto di beni e servizi"), che dovrebbe già porre il problema della eccezionalità della disposizione e della effettiva possibilità di una sua estensione anche ai rapporti di lavoro non cessati prima dell’attuazione della riforma, resta comunque salva la garanzia patrimoniale della Regione e delle Sezioni stralcio appositamente costituite, che consente comunque all’Azienda di rivalersi di quanto dovuto al dipendente per effetto del rapporto intercorso con la USL e non interrotto nel passaggio alle dipendenze dell’Azienda medesima." (C.S., V n. 5724/06)

L’eccezione, pertanto, deve essere respinta.

Con riferimento alla pretesa dedotta in via sostanziale "questa sezione ha avuto modo di puntualizzare che, in presenza di un posto vacante, lo svolgimento delle mansioni primariali da parte di chi si trovi in posizione funzionale intermedia (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 aprile 2005, n. 1640; 20 ottobre 2004 n. 6784; 16 settembre 2004 n. 6009; 2 settembre 2004 n. 5740; 12 maggio 2003 n. 2507; 5 novembre 2002 n. 6017; 20 ottobre 2000 n. 5650; 18 agosto 1998 n. 1270), comporta il riconoscimento del relativo trattamento economico, indipendentemente da ogni atto organizzativo da parte dell’Amministrazione, in quanto non è configurabile l’ipotesi di una struttura sanitaria che rimanga priva dell’organo di vertice responsabile dell’attività esercitata nel suo ambito.

Ciò precisato, deve osservarsi che, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, VI, n. 356 del 31 gennaio 2006), l’obbligo della retribuzione delle mansioni svolte dall’aiuto ospedaliero sul posto vacante e disponibile di primario, discende: dall’art. 7, quinto comma, del d.p.r. n. 128/1969, che fa obbligo all’aiuto di svolgere le funzioni del primario, in caso di assenza, di impedimento o di urgenza, con la conseguenza che, in ipotesi di posto vacante, non è esercitata una temporanea funzione vicaria, ma si ha una stabile esplicazione di una mansione superiore a quella della posizione rivestita; dall’art. 29 del d.p.r. n. 761/1979, il quale dispone che, in caso di esigenze di servizio, il dipendente "può eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori", l’assegnazione non può eccedere i sessanta giorni nell’anno solare e non costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di personale in posizione funzionale più elevata, quando la sostituzione rientri fra i compiti ordinari di quella sottostante; dall’art. 121, settimo comma, del d.p.r. n. 384/1990, il quale dispone nel senso che l’incarico di mansioni superiori comporta il compenso, eccetto che per i primi sessanta giorni, per un periodo fino a sei mesi.

Anche in relazione a quest’ultima regola, il superamento del termine di sei mesi, come fatto riconducibile ad attività e ad obblighi imposti all’Amministrazione, e da questa non osservati, non fa venir meno lo svolgimento di mansioni superiori, la quali vanno, perciò, riconosciute sul piano economico, sempre in dipendenza dell’obbligo di prestazione gravante sul medico (Consiglio di Stato, V, n. 3234 del 29 maggio 2006; V, n. 5436 del 18 settembre 2006; V, n. 6342 del 24 ottobre 2006).

Deriva, da ciò, sulla base dei criteri sopra indicati, l’accoglimento dell’appello con conseguente spettanza della retribuzione delle mansioni superiori svolte nel periodo sopra indicato.

In considerazione della peculiarità delle questioni trattate le spese del giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Accoglie l’appello n. 9199/08 meglio specificato in epigrafe e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2009 con l’intervento dei Signori:

Cesare Lamberti, Presidente FF

Aldo Scola, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere, Estensore

Roberto Capuzzi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.