Cons. Stato Sez. V, 02-07-2010, n. 4236 IMPIEGO PUBBLICO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con il gravame di primo grado l’appellante, dipendente della Regione Calabria con la qualifica di funzionario di VIII livello, ha impugnato il silenzio dell’amministrazione sulla domanda con la quale aveva chiesto il riconoscimento delle differenze retributive maturate in ragione delle superiori mansioni svolte tra il 20 giugno 1996 ed il 30 novembre 1996 e, nel corso del 1997, in forza di ordini di servizio in data 17 marzo e 8 agosto 1997.

Il Tar ha respinto il gravame per mancanza di previsioni normative sulla retribuibilità delle mansioni superiori svolte in data antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n 387/98 (e quindi dal 22 novembre 1998).

Con l’appello in esame lo stesso sostiene la legittimità della sua pretesa richiamandosi, come già in primo grado, agli artt. 2126 e 2103 del codice civile, all’art. 13 della L. n. 300/70 e all’art. 39 della Costituzione.

La Regione Calabria, costituitasi in giudizio ha sostenuto l’infondatezza dell’appello.

Motivi della decisione

Oggetto dell’appello è la sentenza del Tar Calabria n. 1707/07 con la quale è stato negato il riconoscimento delle differenze retributive chieste in ragione dell’asserito svolgimento di mansioni superiori alla qualifica rivestita.

L’appello è infondato.

Al riguardo, va osservato che le mansioni superiori svolte dal dipendente rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento, sono del tutto irrilevanti sia ai fini sia economici, sia di progressione di carriera, salvo che la legge non disponga altrimenti. Ciò in quanto il rapporto di pubblico impiego non è assimilabile al rapporto di diritto privato, perché gli interessi coinvolti non sono disponibili e anche perché l’attribuzione delle mansioni e del relativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o di inquadramento, non potendo tali elementi costituire oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi (Ap., n. 22/99; Cons. St., V Sez., n. 545/07).

La giurisprudenza (Ap. n. 22/99 cit.) ha, altresì, chiarito che al fine di rendere rilevanti le mansioni superiori adempiute da un pubblico dipendente non è invocabile l’art. 2126 c.c., il quale, oltre a non dare rilievo alle mansioni svolte in difformità dal titolo invalido, riguarda il fenomeno del tutto diverso (lo svolgimento di attività lavorativa da parte di chi non è qualificabile pubblico dipendente) ed afferma il principio della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di un atto nullo o annullato. Esso, pertanto, non incide in alcun modo sui principi concernenti la portata dei provvedimenti che individuano il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e non consente di disapplicare gli atti di nomina o di inquadramento emanati in conformità di leggi e di regolamenti.

Inoltre, è da tempo pacifico, nella giurisprudenza amministrativa, il carattere supplementare ed integrativo dell’art. 2103 c.c., come sostituito dall’art. 13 L. 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), per quanto riguarda l’obbligo di adeguare il trattamento economico alle mansioni esercitate (V Sez., n. 274/89), sicchè tale norma può essere applicata soltanto nei limiti previsti da norme speciali (IV Sez, n. 113/06).

E’ stato anche rilevato che la pretesa al riconoscimento di mansioni superiori non può trovare diretto fondamento nell’art. 36 Cost., che sancisce il principio di corrispondenza della retribuzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, non potendo la norma trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale (cfr. Ap. n. 22 cit.; V Sez., n. 1722/07).

In conclusione, nell’ambito del pubblico impiego, non sono le mansioni ma la qualifica il parametro al quale la retribuzione va inderogabilmente riferita, considerate anche le esigenze di carattere organizzatorio regolate secondo il paradigma dell’art. 97 Cost. (IV Sez., n. 587/06).

Ciò comporta che l’Amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo se una norma speciale consenta tale maggiorazione retributiva, circostanza che manca nella fattispecie.

L’appello deve, di conseguenza, essere respinto, perché infondato.

Ritiene, peraltro, il collegio che sussistano giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Respinge l’appello n. 411/09 meglio specificato in epigrafe; compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2009 con l’intervento dei Signori:

Cesare Lamberti, Presidente FF

Aldo Scola, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere, Estensore

Roberto Capuzzi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, 02-07-2010, n. 4237 COMUNE E PROVINCIA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani, nel bacino Taranto 1, viene svolto attraverso l’impianto pubblico sito nel Comune di Massafra e gestito dalla concessionaria C. s.p.a..

La normativa attualmente in vigore è contenuta nei decreti del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia, rispettivamente n. 296 del 30 settembre 2002 e n. 187 del 9 dicembre 2005.

Essa stabilisce in particolare che il Comune, sede dell’impianto a servizio del bacino di riferimento, ha diritto a percepire un ristoro ambientale la cui esatta determinazione è rimessa alla competenza della Assemblea dell’ATO, la cui presidenza spetta al Sindaco del Comune di Massafra e di cui fa parte anche il Comune di Martina Franca.

In data 7 febbraio 2008 la predetta assemblea veniva convocata proprio al fine di fissare la misura del ristoro ambientale. Nell’occasione, presente il Comune di Martina Franca e con voto favorevole del Comune stesso, veniva approvata la proposta del Presidente dell’ATO, ossia del Sindaco del Comune di Massafra che prevedeva la corresponsione di somme a carico dei rispettivi Comuni d’Ambito.

All’esito di un più approfondito esame, il Comune di Martina Franca si avvedeva tuttavia di un errore circa la quantificazione dell’importo in questione.

In relazione all’incremento tariffario veniva dunque proposto ricorso per violazione del decreto del Commissario Delegato n. 296 del 2002, nella parte in cui calcolava, nel determinare l’importo del ristoro ambientale, la prevista aliquota del 10% su tutte le voci che concorrevano a formare la tariffa rifiuti (ossia ammortamento, costo di esercizio, spese di chiusura ed utile di impresa) e non soltanto sulle prime tre voci (dunque, con esclusione degli utili).

Si costituiva in giudizio il Comune di Massafra, il quale evidenziava la libertà di determinazione dell’importo a titolo di ristoro ambientale da parte dell’autorità di bacino, atteso che la ridetta disposizione commissariale prevedeva sì l’aliquota del 10%, ma "salva diversa determinazione" dell’autorità di bacino.

Il TAR riteneva il ricorso fondato e per l’effetto annullava la delibera impugnata.

Avverso la sentenza del TAR ha presentato l’odierno appello il Comune di Massafra eccependo, in primis, una serie di eccezioni in rito e nel merito, la erroneità della sentenza del primo giudice.

Deduce tra l’altro l’Ente Locale appellante che, come emerge dalla deliberazione ATO del 3 febbraio 2008, il Comune di Martina Franca risultava presente con un proprio rappresentante all’assemblea che ha adottato l’atto impugnato, con l’effetto che il termine per la impugnazione decorreva dal giorno 7 febbraio 2008 mentre la notifica del ricorso introduttivo risulta effettuata al Comune di Massafra ed all’ATO in data 18 aprile 2008, ben oltre i 60 giorni richiesti per la proposizione del ricorso giurisdizionale. In ogni caso il TAR si sarebbe dovuto pronunziare in ordine alla inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse da parte del Comune di Martina Franca stante il voto favorevole espresso nella seduta del 7 febbraio 2008. L’errore lamentato in ordine alla distorta percezione del contenuto del provvedimento infatti non era idoneo a fondare l’interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c..

Né l’ATO né il Comune appellato si sono costituiti.

Le due eccezioni in rito formulate dall’appellante Comune sono fondate ed il loro accoglimento esime il Collegio dall’esaminare le questioni di merito sollevate nell’atto di appello.

Come emerge dalla deliberazione ATO del 3 febbraio 2008 il Comune di Martina Franca era presente con un proprio rappresentante all’assemblea che ha adottato l’atto impugnato: il termine di impugnazione decorre dunque dal 7 febbraio 2008, data della piena ed effettiva conoscenza. La notifica del ricorso introduttivo risulta effettuata al Comune di Massafra ed all’ATO in data 18 aprile 2008, oltre i rituali 60 giorni richiesti per la proposizione del gravame con l’effetto che il TAR avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il ricorso.

Quanto alla eccepita carenza di interesse, osserva la Sezione che se è vero che non puo" disconoscersi la astratta legittimazione del Comune a impugnare le delibere dell’ATO che sono lesive di posizioni giuridiche facenti capo alla collettività comunale, in ogni caso la ammissibilità della impugnazione non può prescindere dai principi generali in materia di impugnazione degli atti di organi collegiali da parte dei componenti dell’organo che hanno partecipato all’atto deliberativo.

La giurisprudenza di questo Consiglio, che la Sezione intende richiamare anche nella presente vicenda, ha avuto modo di rilevare che il componente dell’organo collegiale che non sia assente dalla seduta, deve manifestare il proprio dissenso alla delibera e fare verbalizzare il proprio dissenso, decadendo altrimenti dalla stessa possibilità di impugnazione. Un diverso comportamento, quale la partecipazione attiva alla seduta e alla votazione favorevole alla approvazione della delibera, comporta la imputabilità del deliberato anche al componente presente non dissenziente, ovvero acquiescenza al provvedimento (Consiglio Stato, sez. V, 7 novembre 2007, n. 5759).

L’appello pertanto merita accoglimento, la sentenza di primo grado deve essere riformata, il ricorso di primo grado dichiarato irricevibile e sotto altro profilo inammissibile.

Sussistono motivi, tuttavia, in relazione alla peculiarità della vicenda, per compensare spese ed onorari dei due gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, quinta Sezione, definitivamente decidendo, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l’appello in epigrafe indicato e per l’effetto dichiara irricevibile e sotto altro profilo inammissibile il ricorso di primo grado.

Compensa spese ed onorari.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2010 con l’intervento dei Signori:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Filoreto D’Agostino, Consigliere

Marzio Branca, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, 02-07-2010, n. 4238 COMUNE E PROVINCIA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani, nel bacino Taranto 1, viene svolto attraverso l’impianto pubblico sito nel Comune di Massafra e gestito dalla concessionaria C. s.p.a..

La normativa attualmente in vigore è contenuta nei decreti del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia, rispettivamente n. 296 del 30 settembre 2002 e n. 187 del 9 dicembre 2005.

Essa stabilisce in particolare che il Comune, sede dell’impianto a servizio del bacino di riferimento, ha diritto a percepire un ristoro ambientale la cui esatta determinazione è rimessa alla competenza della Assemblea dell’ATO, la cui presidenza spetta al Sindaco del Comune di Massafra e di cui fa parte anche il Comune di Crispiano.

In data 7 febbraio 2008 la predetta assemblea veniva convocata proprio al fine di fissare la misura del ristoro ambientale. Nell’occasione, presente il Comune di Crispiano, veniva approvata la proposta del Presidente dell’ATO, ossia del Sindaco del Comune di Massafra che prevedeva la corresponsione di somme a carico dei rispettivi Comuni d’Ambito.

All’esito di un più approfondito esame, il Comune di Crispiano si avvedeva tuttavia di un errore circa la quantificazione dell’importo in questione.

In relazione all’incremento tariffario veniva dunque proposto ricorso per violazione del decreto del Commissario Delegato n. 296 del 2002, nella parte in cui calcolava, nel determinare l’importo del ristoro ambientale, la prevista aliquota del 10% su tutte le voci che concorrevano a formare la tariffa rifiuti (ossia ammortamento, costo di esercizio, spese di chiusura ed utile di impresa) e non soltanto sulle prime tre voci (dunque, con esclusione degli utili).

Si costituiva in giudizio il Comune di Massafra, il quale evidenziava la libertà di determinazione dell’importo a titolo di ristoro ambientale da parte dell’autorità di bacino, atteso che la ridetta disposizione commissariale prevedeva sì l’aliquota del 10%, ma "salva diversa determinazione" dell’autorità di bacino.

Il TAR riteneva il ricorso fondato e per l’effetto annullava la delibera impugnata.

Avverso la sentenza del TAR ha presentato appello il Comune di Massafra eccependo, in primis, una serie di eccezioni in rito, e nel merito, la erroneità della sentenza del primo giudice.

Osserva la Sezione che, come emerge dalla deliberazione ATO del 3 febbraio 2008, il Comune di Crispiano era presente con un proprio rappresentante all’assemblea che ha adottato all’unanimità l’atto impugnato: il termine di impugnazione decorre dunque dal 7 febbraio 2008, data della piena ed effettiva conoscenza. La notifica del ricorso introduttivo risulta effettuata al Comune di Massafra ed all’ATO in data 18 aprile 2008, ben oltre i rituali 60 giorni richiesti per la proposizione del gravame.

Pertanto il TAR avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il ricorso.

Quanto poi alla eccepita carenza di interesse, osserva la Sezione che se è vero che non puo" disconoscersi la astratta legittimazione del Comune a impugnare le delibere dell’ATO che sono lesive di posizioni giuridiche facenti capo alla collettività comunale, in ogni caso la ammissibilità della impugnazione non può prescindere dai principi generali in materia di impugnazione degli atti di organi collegiali da parte dei componenti dell’organo che hanno partecipato all’atto deliberativo.

Pertanto è regola che il componente dell’organo collegiale che non sia assente dalla seduta, manifesti il proprio dissenso alla delibera e che il dissenso venga verbalizzato decadendo altrimenti dalla stessa possibilità di impugnazione. Un diverso comportamento, quale la partecipazione attiva alla seduta e alla votazione favorevole alla approvazione della delibera, comporta la imputabilità del deliberato anche al componente presente non dissenziente, ovvero acquiescenza al provvedimento (Consiglio Stato, sez. V, 7 novembre 2007, n. 5759).

L’appello pertanto merita accoglimento, la sentenza di primo grado deve essere riformata, il ricorso di primo grado dichiarato irricevibile e sotto altro profilo inammissibile.

Spese ed onorari dei due gradi tuttavia per la peculiarità della vicenda possono essere compensati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, quinta Sezione, definitivamente decidendo, in riforma della sentenza appellata accoglie l’appello in epigrafe indicato e per l’effetto dichiara irricevibile e sotto altro profilo inammissibile il ricorso di primo grado..

Compensa spese ed onorari.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2010 con l’intervento dei Signori:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Filoreto D’Agostino, Consigliere

Marzio Branca, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 02-07-2010, n. 15687 RINVIO CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Ritenuta l’opportunità di provvedere sul presente ricorso dopo il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Bologna nel giudizio di revocazione.

P.Q.M.

Rinvia il procedimento a nuovo ruolo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.