Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 02-07-2010, n. 15688 CONTRATTI AGRARI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 184/1985 il Tribunale di Larino – adito da M. A. e M.M.M. nei confronti di M. Z., M.d.E.G., M.G. fu A. e M.C. – dichiarò risolto il contratto di affitto agrario intercorso tra le parti relativamente a un comprensorio di circa 48 ettari sito in località (OMISSIS) e condannò i convenuti a rilasciare l’immobile alle attrici. La pronuncia passò in giudicato il 15 dicembre 1987, in seguito al rigetto del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 20/1986, con cui la Corte d’appello di Campobasso aveva confermato la decisione di primo grado.

Nella pendenza del giudizio di legittimità M.Z., M.d.E.G., M.G. fu A. e M.C. – i quali avevano presentato alla Regione Molise istanza di legittimazione della loro occupazione di quelle terre – chiesero al Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Campania e il Molise l’accertamento della natura demaniale collettiva del fondo già da loro condotto in affitto. La domanda, alla quale si associarono il Comune di Larino e la Regione Molise, intervenuti volontariamente nel giudizio, fu contrastata da M.A. e M.M.M., le quali sostennero la tesi del carattere allodiale del predio.

Con sentenza n. 5/1990 il Commissario dichiarò i terreni in questione di natura patrimoniale privata e respinse di conseguenza le richieste degli istanti.

Sui reclami proposti separatamente in via principale da M.f.

E.G. e dal Comune di Larino, in via incidentale dalla Regione Molise, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 30/1991, accolti i primi gravami e dichiarato inammissibile l’altro, rinviò le parti davanti al Commissario, ritenendo necessario per la decisione nel merito l’espletamento di una consulenza storico- giuridica in ordine alle vicende che avevano interessato il (OMISSIS).

La causa fu riassunta in primo grado dalla Regione Molise, ma il processo, dopo l’espletamento di alcune attività istruttorie, fu sospeso, in quanto avverso la sentenza di appello avevano proposto ricorso per cassazione M.A. e M.M.M. in via principale, la Regione Molise in via incidentale.

Con sentenza n. 792/1995 questa Corte, rigettato il primo ricorso e accolto il secondo, cassò la sentenza impugnata nella parte in cui era stato dichiarato inammissibile il reclamo della Regione e rinviò la causa alla Corte d’appello di Roma.

Davanti a quest’ultima il giudizio fu riassunto dalla Regione Molise.

Si costituirono il Comune di Larino, M.M.M. e A. anche quali eredi di M.A., nonchè M. G., I., R., T., M., C. e A. quali eredi di M.Z..

Con sentenza n. 16/1999 la Corte d’appello, quale giudice di rinvio, confermò la necessità degli accertamenti indicati nella sua sentenza n. 30/1991 e rimise le parti davanti al Commissario.

La Regione Molise provvide alla nuova riassunzione della causa in primo grado,, ripristinando così l’unitarietà del giudizio. Si costituirono il Comune di Larino, M.M.M., nonchè G., I., R., T., M., C. e M.A..

Con ordinanza del 14 maggio 2001 fu disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di M.M.A. e di M.M.G., anch’egli erede di M.A., ai quali l’atto di riassunzione non era stato validamente notificato e che non si erano costituiti in giudizio. All’udienza del 4 dicembre 2001 il Commissario dichiarò estinto il processo, non essendo stata documentata l’avvenuta esecuzione dell’ordinanza suddetta. Tale provvedimento, su reclamo della Regione Molise, del Comune di Larino e dei M., fu revocato dal Commissario con ordinanza dell’8 gennaio 2002, in base al rilievo che in realtà l’integrazione del contraddittorio era stata tempestivamente effettuata. Il reclamo proposto da M.M.M. avverso la decisione di revoca fu respinto dal Commissario, con ordinanza del 24 gennaio 2002.

Con sentenza n. 3/2005 il Commissario dichiarò la natura demaniale civica di 37 ettari del comprensorio in questione e ne ordinò la reintegrazione in favore del Comune di Larino; dichiarò la natura allodiale e l’appartenenza ai M.M. dei restanti 10.99.50 ettari; dichiarò non opponibili ai M., al Comune e alla Regione le sentenze n. 184/1985 del Tribunale di Larino e n. 20/1986 della Corte d’appello di Campobasso; dichiarò inefficaci gli atti di esecuzione di tali sentenze.

La decisione – impugnata in via principale (insieme con l’ordinanza dell’8 gennaio 2002) da A. e M.M.M., in proprio e quali eredi di M.A., nonchè in via incidentale sia da E., I., R., C., T., M., M.A., tutti quali eredi di M.Z. e il primo anche in proprio, sia dal Comune di Larino, sia dalla Regione Molise – è stata riformata dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza n. 9/2007 ha dichiarato la natura demaniale di tutto il territorio denominato Colle di Lauro e ne ha ordinato la reintegrazione in favore del Comune; ha annullato il capo della sentenza di primo grado relativo alla dichiarazione di inopponibilità delle sentenze n. 184/1985 del Tribunale di Larino e n. 20/1986 della Corte d’appello di Campobasso.

Contro tale sentenza A. e M.M.M., in proprio e quali eredi di M.A. e di M.M. G., hanno proposto ricorso per cassazione, in base a ventuno motivi. Si sono costituiti con controricorsi il Comune di Larino, la Regione Molise e G., I., R., C., T., M. e M.A.. Questi ultimi hanno anche formulato un motivo di impugnazione in via incidentale, cui i ricorrenti principali hanno opposto un proprio controricorso. Sono state presentate memorie da A. e M.M.M. e dalla Regione Molise.

Motivi della decisione

In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni debbono essere riunite in un solo processo, a norma dell’art. 335 c.p.c..

Del ricorso principale la Regione Molise ha contestato pregiudizialmente l’ammissibilità, per due ragioni: l’estensione dell’atto, che consta di oltre 300 pagine, non consente alle altre parti una adeguata difesa; non è dato sapere se la copia notificata, consistente in fogli sciolti tenuti insieme da un supporto di plastica, corrisponda all’originale.

Sotto entrambi i profili l’eccezione va disattesa: l’inusitata ampiezza dell’esposizione dei fatti di causa e dei motivi di impugnazione, contenuta nel ricorso, non nuoce affatto alla sua comprensibilità, come sostiene la Regione Molise, ma anzi la agevola, essendo giustificata dalla complessità dello svolgimento del processo e delle vicende oggetto della causa; della conformità all’originale delle copie consegnate ai destinatari fanno piena prova, fino a querela di falso, le relazioni di notificazione sottoscritte dall’ufficiale giudiziario.

Con il primo dei motivi addotti a sostegno del ricorso principale A. e M.M.M. lamentano che la Corte d’appello ha erroneamente disconosciuto l’avvenuto passaggio in giudicato dell’ordinanza del 4 dicembre 2001, con cui il Commissario per la liquidazione degli usi civici aveva dichiarato estinto il processo: ordinanza avente valore sostanziale di sentenza e pertanto non revocabile nè modificabile in quello stesso grado di giudizio, essendo soggetta a impugnazione da proporre al giudice superiore.

Specificamente di questa doglianza la Regione Molise ha dedotto l’inammissibilità, osservando che non si conclude con un quesito, bensì con affermazioni in diritto, formulate in maniera confusa e prolissa.

Neppure questa eccezione può essere accolta, poichè il disposto dell’art. 366 bis c.p.c., deve ritenersi rispettato anche quando la questione di diritto è posta in forma assertiva anzichè interrogativa (v. Cass. 29 febbraio 2008 n. 5733) e poichè nella specie i ricorrenti l’hanno articolata con ordine, puntualità e precisione.

Oltre che ammissibile, la censura in esame è fondata.

La giurisprudenza di legittimità – dalla quale non vi è ragione di discostarsi, stante la sua piena coerenza con la lettera e lo scopo delle norme di cui fa applicazione – è univocamente orientata nel senso propugnato dai ricorrenti: sia a suo tempo con riferimento ai giudizi di competenza del pretore (v., tra le più recenti, Cass. 8 febbraio 2006 n. 2640), sia ora con riguardo a quelli attribuiti al tribunale in composizione monocratica (v., da ultimo, Cass. 2 aprile 2009 n. 8002), questa Corte ha costantemente enunciato il principio secondo cui i provvedimenti dichiarativi dell’estinzione del processo, anche se in ipotesi adottati impropriamente in forma di ordinanza, hanno natura di sentenza, in quanto definiscono il giudizio e non sono soggetti al rimedio del reclamo di cui all’art. 178 c.p.c., sicchè sono impugnabili con appello o ricorso per cassazione, secondo il grado di giudizio in cui sono stati pronunciati, nè quindi possono essere revocati dallo stesso giudice, che è ormai privo di ogni potere decisorio.

Su questo argomento si è fatta prevalere, con la sentenza impugnata, l’incongrua considerazione dell’avvenuto raggiungimento dello scopo di un peraltro imprecisato atto invalido: scopo individuato dalla Corte d’appello nella "pronuncia di una decisione nei confronti di tutti i legittimi contraddittori". L’assunto non è condivisibile, poichè il fine di cui avrebbe dovuto essere verificato il conseguimento era semmai la tempestiva devoluzione della questione relativa all’estinzione del processo al giudice di secondo grado, che unicamente era abilitato a risolverla in modo eventualmente difforme da come lo era stata con l’ordinanza (in realtà sentenza) del 4 dicembre 2001.

Nè si può dubitare che il principio giurisprudenziale sopra richiamato sia estensibile anche ai giudizi demandati ai commissari per la liquidazione degli usi civici, ai quali il principio stesso si attaglia perfettamente, stante il carattere monocratico dell’organo.

Non sono di ostacolo a concludere in tal senso le particolarità della disciplina dei giudizi suddetti, come la libertà di forme, la tassatività delle nullità e la promovibilità di ufficio, sancite dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, artt. 31 e 29: particolarità che risultano ininfluenti, con riguardo al sistema delle impugnazioni, il quale risulterebbe stravolto se si ritenesse consentito ai commissari per la liquidazione degli usi civici di revocare o modificare le loro decisioni aventi valore di sentenza e di sostituirsi quindi al giudice sopraordinato, nel vagliarne la legittimità.

Il principio da enunciare è dunque: "I provvedimenti dichiarativi dell’estinzione del processo, adottati dai commissari per la liquidazione degli usi civici, anche se emessi in forma di ordinanza, hanno natura e valore di sentenza, sicchè non sono modificabili nè revocabili dallo stesso giudice, ma impugnabili con reclamo alla Corte d’appello di Roma, in mancanza del quale acquistano efficacia di giudicato".

Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, in applicazione dell’art. 382 c.p.c., poichè il processo non poteva essere proseguito.

Effetto di questa decisione, per il disposto dell’art. 310 c.p.c., è che vengono travolti gli atti compiuti e anche tutte le sentenze emesse nel corso del giudizio, compresa la n. 5/1990 del Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Campania e il Molise, che è stata riformata in sede di gravame, senza essere sostituita, prima della dichiarazione di estinzione del giudizio, da una diversa decisione di merito.

Ne consegue che restano assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, i quali investono, oltre che la stessa questione di estinzione del processo sotto ulteriori profili, le decisioni adottate quando il processo già era stato dichiarato estinto e la relativa pronuncia era passata in giudicato.

Le spese dell’intero giudizio vengono compensate tra le parti per giusti motivi, ravvisabili nella già rilevata complessità sia dello svolgimento del processo sia delle vicende oggetto della causa.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti gli altri e il ricorso incidentale;

cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 02-07-2010, n. 15689 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Premesso che la relazione depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, è del seguente tenore:

"Con distinti ricorsi la s.r.l. coop. Casa Service ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sezione staccata di Latina sia l’aggiudicazione, disposta in favore della s.a.s. Nausica di Ermini Milena & C. (ora s.r.l. Nausica), di immobili dei patrimonio disponibile del Comune di Sperlonga, posti in vendita con asta pubblica, sia la propria esclusione dall’incanto; ha altresì proposto domanda di risarcimento dei conseguenti danni.

Previa loro riunione, i due ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con sentenza del 10 febbraio 2006, l’uno per tardività della notificazione alla controinteressata, il secondo consequenzialmente per carenza di interesse.

L’appello proposto contro tale pronuncia dalla s.r.l. coop. Casa Service è stato rigettato dal Consiglio di Stato con decisione del 22 dicembre 2008, con la quale si è ritenuto tra l’altro (per quanto rileva in questa sede) che dal nesso di consequenzialità che corre tra l’azione risarcitoria e quella di annullamento, discende che la pronuncia sulla legittimità del provvedimento impugnato ed il suo eventuale annullamento si pongono come indefettibile presupposto per la domanda di risarcimento del danno che, pur se proposta unitamente alla domanda di annullamento, prende corpo concreto solo nel momento in cui questo è pronunciato e che va, quindi respinta la domanda di valutazione incidentale della pretesa risarcitoria, in quanto essa si innesta su un processo di primo grado che si è arrestato alla fase rituale e non ha prodotto alcuna statuizione caducatoria riguardante il merito del proposto gravame.

La s.r.l. coop. Casa Service ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo.

Il Comune di Sperlonga e la s.r.l. Nausica si sono costituiti con controricorsi.

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso la s.r.l. coop. Casa Service, denunciando violazione di norme sulla giurisdizione della sentenza del Consiglio di Stato, 5^ sezione, n. 6502, del 22.12.2008, nella parte in cui ha negato la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l’illegittimità dell’atto debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento, lamenta che la decisione impugnata, aderendo alla tesi della pregiudiziale amministrativa, si è risolta in un diniego di giurisdizione.

La tesi appare fondata, alla luce della giurisprudenza di questa Corte regolatrice richiamata nel ricorso, secondo cui nel sistema normativo conseguente alla L. 21 luglio 2000, n. 205, in tema di tutela giurisdizionale intesa a far valere la responsabilità della P.A. da attività provvedimentale illegittima, la giurisdizione sulla tutela dell’interesse legittimo spetta, in linea di principio, al giudice amministrativo, sia quando il privato invochi la tutela di annullamento, sia quando insti per la tutela risarcitoria, in forma specifica o per equivalente, non potendo tali tecniche essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione; e siccome deve escludersi la necessaria dipendenza del risarcimento dal previo annullamento dell’atto illegittimo e dannoso, al giudice amministrativo può essere chiesta la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la tutela risarcitoria completiva, ma anche la sola tutela risarcitoria, senza che la parte debba in tal caso osservare il termine di decadenza pertinente all’azione di annullamento; il giudice amministrativo rifiuta di esercita re la giurisdizione, e la sua decisione, a norma dell’art. 362 cod. proc. civ., comma 1, si presta a cassazione da parte delle Sezioni Unite quale giudice del riparto della giurisdizione, se l’esame del merito della domanda autonoma di risarcimento del danno è rifiutato per la ragione che nel termine per ciò stabilito non sono stati chiesti l’annullamento dell’atto e la conseguente rimozione dei suoi effetti (Cass. S.U. 13 giugno 2006 n. 13659, 23 novembre 2007 n. 24668, 23 dicembre 2008 n. 30254).

Non sembrano d’altra parte condivisibili le obiezioni dei resistenti, i quali sostengono che il Consiglio di Stato non ha provveduto nel merito e che il principio invocato dalla ricorrente è applicabile solo nei casi in cui la tutela risarcitoria sia stata richiesta in via autonoma. Con la decisione impugnata, contrariamente a quanto deducono i controricorrenti, la domanda di risarcimento del danno non è stata dichiarata inammissibile ma respinta, nel presupposto che il relativo diritto avrebbe potuto prendere corpo concreto soltanto nel caso di annullamento in sede giurisdizionale dell’atto pretesamente lesivo. D’altra parte, i precedenti prima citati si riferiscono bensì a ipotesi in cui il risarcimento aveva torma Lo oggetto di una richiesta autonoma, ma enunciano principi pertinenti a ogni caso in cui sulla tutela demolitoria non si sia provveduto, non solo se non sia stata affatto richiesta, ma anche se lo sia stata inammissibilmente per ragioni di rito, come nella specie.

L’ulteriore deduzione della s.r.l. Nausica, relativa alla giurisdizione che a suo dire compete al giudice ordinario in materia di risarcimento del danno in forma specifica, è preclusa dal giudicato che si è formato sulle pronunce del Tribunale amministrativo regionale e del Consiglio di Stato, non impugnate sul punto, con le quali la controversia è stata decisa nel dichiarato presupposto che la sua cognizione fosse riservata al giudice amministrativo.

Si ritiene pertanto che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, ricorrendo la prima delle ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 ";

che nè il Pubblico Ministero nè le parti private si sono avvalsi delle facoltà loro attribuite dall’art. 380 bis c.p.c. comma 3;

che il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni svolte dal relatore, nelle quali trovano adeguata confutazione le deduzioni dei controricorrenti, ribadite dal difensore del Comune di Sperlonga in sede di audizione in Camera di consiglio;

ritenuto che pertanto il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo e rimessione delle parti davanti al Consiglio di Stato;

che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione, in quanto i principi di cui si è fatta applicazione solo recentemente si sono consolidati nella giurisprudenza di questa Corte.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; rimette le parti davanti al Consiglio di Stato; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15690 CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con citazione in data 10, 11 e 23 ottobre 2003, E.M. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1006/2002, emessa a seguito di richiesta risarcitoria per un investimento stradale in suo danno nei confronti di B. G., F.P., F.A., L’Edera s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e le Assicurazioni Generali s.p.a., quale impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada; con detta sentenza era stata dichiarata la mancanza di legittimazione passiva e la nullità di un atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di B.G., proprietario del veicolo investitore, per tardività perchè effettuato dopo l’assegnazione della causa a sentenza ed in sede di rimessione cella stessa sul ruolo per la produzione di un documento comprovante la legittimazione proprio di F.A..

L’adito Tribunale di Torre Annunziata, quale Giudice di secondo grado, costituitasi L’Edera in liquidazione e contumaci gli altri appellati, con la decisione in esame n. 1220/2005, rigettava il gravame; affermava, in particolare, il giudice di secondo grado, da un lato, che "la fase del procedimento del primo grado in cui quell’integrazione non autorizzata è avvenuta non era, come sostiene l’appellante, quella istruttoria ma quella della decisione" e, dall’altro, "quell’udienza dal giudice, che dirigeva le attività del procedimento, era stata espressamente funzionalizzata al solo scopo della produzione di documento (l’esibizione del documento attestante la legittimazione passiva di F.A.)".

Ricorre per cassazione la E. con due motivi, illustrati da memoria; non hanno svolto attività difensiva le parti intimate.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce "violazione c/o falsa applicazione dei le norme ex artt. 2043, 2054, 2697 c.c., artt. 101, 102, 112, 113, 156 e 354 c.p.c., L. n. 990 del 1969, artt. 18, 23;

mancato esame della documentazione in atti; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5).

Si deduce ène l’attuale ricorrente ha validamente integrato il contraddittorio, nel giudizio di primo grado, nei confronti del litisconsorte necessario inizialmente pretermesso B. G., con atto di citazione per integrazione del contraddittorio notificato il 30/10-13/11/2001, ritualmente prodotto nel fascicolo di parte del primo grado di giudizio…. detto atto di integrazione, contrariamente a quanto sostenuto in appello, non ora tardivo, in quanto il Giudice di primo grado, dopo a prima assegnazione della causa a sentenza, ha rimesso la casa sul ruolo.

Con il secondo motivo si deduco – violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 2043, 2054, 2697 c.c., artt. 101,102, 112, 113 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 164, 184, 311, 345, 346, 354 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., L. n. 990 del 1969, artt. 18, 23; mancato esame della documentazione in atti; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) (trattasi di doglianza mossa solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento dei primo motivo di ricorso).

La decisione di secondo grado è, altresì viziata nella parte in cui il giudice di appello, una volta ritenuto non integro il contraddittorio nel giudizio di primo grado, non ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, rimesso la causa al giudice di primo grado, ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, ex artt. 102, 354 c.p.c. e L. n. 990 del 1969, art. 23".

Il ricorso merita accoglimento in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo.

Censurabile, infatti, è la decisione in esame in ordine al rigetto dell’appello proposto dall’odierna ricorrente nel punto in cui ritiene; tardiva l’attività di integrazione del contraddittorio in questione, non attribuendo il giusto rilievo alla circostanza processuale che la causa, dopo essere stata assegnata a sentenza, venne rimessa sul ruolo proprio al fine di produrre un documento attestante la legittimazione passiva (a tronco della richiesta risarcitoria in oggetto dei F.).

La motivazione addotta dal Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, sul punto non è affatto condivisibile:

detto giudice, infatti, nonostante l’affermazione che il giudice di primo grado avesse finalizzato la fissazione di una nuova udienza istruttoria (a seguito di rimessione della causa sul ruolo) al solo scopo della produzione di detto documento, definisce detta udienza erroneamente di discussione, per ulteriormente sostenere, con infondate argomentazioni, che "la integrazione del contraddittorio presuppone ovviamente che quella che è la parte già citata sia in ogni caso anch’essa la giusta parte del processo ed è per questo che ad essa è consentito (ed è imposto) aggiungere in corso di causa altra parte dell’unitario rapporto giuridico dedotto ad oggetto del processo di che si tratta; parte sopraggiunta che, quindi, affianca ma non sostituisce quella che già era parte processo. ..Insomma, nella particolare caratterizzazione del caso di specie può ben dirsi che l’integrazione del contraddittorio è stata compiuta non senza ma contro l’autorizzazione del giudice".

Assorbita è la doglianza di cui ai secondo motivo.

In definitiva, va enunciato il seguente principio di diritto: qualora il giudizio venga promosso contro alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, a norma dell’art. 102 c.p.c., comma 2, i giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito, non solo all’udienza di prima comparizione, come previsto dall’art. 180 c.c., comma 1, ma anche nel corso del giudizio, e quindi anche quando la non integrità del contraddittorio venga rilevata in sede di decisione della causa. Ne consegue che è errata la sentenza con la quale il giudicante, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio, ne faccia discendere l’inammissibilità della domanda, anzichè l’adozione del provvedimento ordinatorio imposto dall”art. 102 c.p.c., comma 2, (in tal senso, tra le altre, Cass. n. 1114 9/2002); inoltre il giudice del rinvio dovrà anche tener conto che alla integrazione del contraddittorio in causa inscindibile possa procedere anche la patte di sua iniziativa, indipendentemente dall’ordine del giudice.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Torre Annunciata in persona di diverso giudice.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15691 CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

D. e D.P. convennero in giudizio gli odierni intimati chiedendo, rispettivamente, il risarcimento dei danni conseguenti a lesioni personali e la riparazione di quelli riportati dalla autovettura sulla quale viaggiavano a seguito di un incidente causato, a loro dire, da M.A. che, eseguendo una inversione di marcia, aveva invaso la carreggiata lungo la quale essi marciavano.

Il giudice di primo grado respinse la domanda.

L’impugnazione proposta dai D. fu rigettata dalla corte di appello di Roma.

La sentenza è stata impugnata da entrambi gli appellanti con ricorso per cassazione sorretto da 5 motivi e illustrato da memoria.

Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2702, 2130, 2733 e 2735 c.c.; art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.); assenza di motivazione.

Con il secondo motivo, si denuncia una ulteriore violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2702, 2730, 2753, 2735 c.c.;

art. 116 c.p.c.); motivazione mancante o apparente su di un punto decisivo della controversia.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, sono privi di pregio.

Lamentano i ricorrenti la omessa considerazione, da parte del giudice di appello, del contenuto della denuncia di sinistro che il M. aveva inviato al suo assicuratore invitandolo a risarcire i danni da lui provocati nell’incidente.

Il motivo è privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che, al di là ed a prescindere dalla ammissibilità del documento in sede processuale (inammissibilità ricondotta dal primo giudice ad un vizio processuale, id est l’intempestività della sua produzione), il contenuto della dichiarazione oggi evocata non consentisse nè la ricostruzione dell’evento, nè del nesso di causalità tra questo e i danni lamentati, atteso che la stessa localizzazione del danno all’auto del D. si poneva in patente contraddizione logica con la descritta dinamica del sinistro.

La motivazione, che attinge ad elementi puramente fattuali del processo, e appare immune da vizi logico-giuridici, si sottrae alle censure mosse dai ricorrenti, essendo istituzionalmente precluso al giudice di legittimità ogni riesame del merito della controversia.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 232 c.p.c..

Lamenta il ricorrente la erronea valutazione, da parte della corte di appello, della mancata risposta del M. all’interrogatorio formale.

Il motivo non ha giuridico fondamento.

La corte, difatti, ha correttamente motivato la ritenuta irrilevanza della mancata presentazione del convenuto all’interrogatorio formalmente deferitogli avuto riguardo al complessivo contesto probatorio esaminato e, altrettanto correttamente, giudicato del tutto carente alla luce delle circostanze poc’anzi riportate in sede di esame dei primi due motivi. Anche tale censura cade, pertanto, sotto la scure della infondatezza, trattandosi di apprezzamenti del materiale probatorio istituzionalmente demandato al giudice del merito.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c..

Il motivo è inammissibile, essendo stata prospettata per la prima volta in sede di legittimità la relativa quaestio iuris, nè il ricorrente, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, indica a questa corte in quale fase del giudizio di merito la questione (di cui non è cenno nella sentenza impugnata) sìa stata tempestivamente sollevata e illegittimamente pretermessa dal giudice territoriale.

Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 112, 116, 342 e 343 c.p.c.); ultra petizione della decisione; motivazione omessa e illogica.

La censura è destituita di giuridico fondamento.

La corte territoriale, nel rigettare la domanda risarcitoria della D., ha correttamente condivisibilmente motivato il proprio decisum sotto il profilo della carenza assoluta di prova del nesso etiologico tra l’evento di danno e le lesioni lamentate dalla ricorrente, sì che la ulteriore considerazione circa la incertezza sulla sua effettiva presenza nell’auto risulta svolta ad abundantiam e non inficia la bontà e la correttezza della decisione.

Il ricorso è pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.