Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15692 INGIUNZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La srl Cesarini propose opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il tribunale di Busto Arsizio le aveva intimato il pagamento della somma di oltre L. 76 milioni in favore di M.G., titolare della ditta "Artigiana del velluto" per prestazioni d’opera consistenti in lavorazioni di tessuti, sostenendo di non aver mai stipulato un contratto d’opera con il M. e di essersi limitata a consegnare la merce per conto di un proprio cliente.

Il giudice di primo grado accolse l’opposizione, ritenendo che le fatture commerciali allegate nel procedimento monitorio non costituissero, in seno al giudizio di merito, prova del contratto posto a fondamento – sul piano sostanziale – del credito azionato.

L’impugnazione proposta dal M. fu accolta dalla corte di appello di Milano che, rigettata l’opposizione, confermò il decreto ingiuntivo opposto.

La sentenza è stata impugnata dalla C. con ricorso per cassazione sorretto da 4 motivi.

Resiste con controricorso l’intimata.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c..

Lamenta la ricorrente un vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata per non avere l’odierna resistente riproposto, in sede di appello, la domanda monitoria, limitandosi a chiedere il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Il motivo è privo di pregio, atteso che la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal creditore-convenuto nel giudizio di merito al momento della costituzione così come nel corso del giudizio (sia esso di primo grado o di appello) ricomprende in sè, ipso facto, la richiesta di condanna della controparte al pagamento della somma ingiunta, condanna che può, pertanto, essere pronunciata dal giudice procedente anche in difetto di esplicita richiesta in tal senso, senza per questo incorrere nel vizio di ultrapetizione.

Con il secondo motivo, si denuncia un ulteriore vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) nonchè per violazione dell’art. 81 c.p.c..

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

Inammissibile nella parte in cui lamenta una omessa pronuncia del giudice di merito in ordine alla eccezione di difetto di legittimazione passiva se, con essa, si ha riguardo al profilo della legitimatio ad causam dell’odierno ricorrente, poichè l’eccezione sollevata al riguardo attiene al diverso profilo della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e nessuna pronuncia era dovuta in tal senso.

Infondata, nella parte in cui, lamentando una diversa titolarità di tale rapporto, muove alla sentenza impugnata censure di fatto del tutto inammissibili in questa sede, avendo la corte territoriale compiutamente e analiticamente valutato tutte le risultanze probatorie (ff. 2-3 della sentenza impugnata), ivi comprese testimonianze (teste T.) e documenti (lettera della società ricorrente del 22.5.1999 ricognitiva della circostanza della spedizione in conto lavorazione della merce), per concludere, del tutto correttamente in punto di diritto, che la vicenda negoziale per la quale è processo integrava gli estremi del mandato.

Con il terzo motivo, erroneamente rubricato come quarto, si denuncia violazione di legge e contraddittoria motivazione sotto altro aspetto.

Il motivo – ai limiti dell’inammissibilità per omessa indicazione delle norme di legge che sia assumono violate -non ha giuridico fondamento.

La corte di appello, dìfatti, non ha in alcun modo operato la pretesa interversio oneris probandi lamentata dalla ricorrente, avendo di converso ritenuto ampiamente provato il contratto di mandato, e avendo poi specificato, ad abundantiam, che, a fronte dell’univoco coacervo probatorio che deponeva in tal senso, sarebbe stato eventualmente onere dell’appellata dimostrare di non essere la mandataria della Artigiana del velluto, adducendo idonei fatti contrari all’assunto già oggetto di incontestabile e motivato convincimento del giudice di merito.

Con il quarto motivo, indicato erroneamente come quinto, si denuncia, infine, una ulteriore violazione di legge ex art. 102 c.p.c..

La doglianza è del tutto destituita di giuridico fondamento, non essendo in alcun modo configurabile una fattispecie di litisconsorzio necessario nei rapporti tra mandante, mandatario e terzo contraente.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 2500,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15693 CASSAZIONE CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Nel giudizio promosso M.G. nei confronti della srl Avanti il difensore del ricorrente giustifica il suo ius postulando dinanzi a questa corte con riferimento "alla procura rilasciata in calce alla copia del decreto notificata del decreto ingiuntivo apposto nel primo grado di giudizio e ad altra apposta a margine della comparsa di costituzione del nuovo difensore".

E’ di tutta evidenza, giusta una più che consolidata giurisprudenza di questa corte regolatrice, la patente violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso deve, pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte soccombente alle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 1700,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15694 ASSICURAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La BC & Partners convenne in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Roma, C.A., per sentirla condannare al pagamento della somma di 79,00 Euro a titolo di rateo di premio polizza assicurativa non versato.

La domanda fu accolta.

La sentenza è stata impugnata dalla C. con ricorso per cassazione sorretto da 2^ motivi.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 101, 115 e 320 c.p.c., art. 81 disp. att. c.p.c., art. 2702 c.c., art. 24 Cost.).

Il motivo va accolto.

E’ difatti evidente l’error iuris in cui è incorso il giudice di prossimità che, in violazione del disposto dell’art. 216 del codice di rito civile, ha del tutto omesso di considerare che la parte che intenda valersi di una scrittura privata disconosciuta deve chiederne la verificazione – ciò che, nella specie, non risulta essere mai avvenuto – onde la giuridica impossibilità di attribuire alla polizza oggetto di lite il valore di scrittura privata (del tutto irrilevante processualmente dovendosi ritenere il contenuto delle note conclusive presentate dinanzi al giudice di merito dall’odierna resistente).

All’accoglimento del motivo in esame consegue l’assorbimento del secondo.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la domanda va pertanto rigettata per difetto di prova.

La disciplina delle spese – che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate – segue come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Spese dell’intero giudizio interamente compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15695 RESPONSABILITA’ CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Su ricorso della s.n.c. Nizzi Carlo Eredi di Riscaldi G.f. & C., con decreto 26.5.1998 il Presidente del Tribunale di Milano ingiungeva alla "società La Fleche S.a. con sede amministrativa in (OMISSIS)" il pagamento della somma di L. 117.865.000, oltre interessi e spese, quale residuo corrispettivo dovuto per trasporti effettuati nei mesi di gennaio e febbraio 1998.

Proponeva tempestiva opposizione la s.a. La Fleche Cavallonaise con sede in (OMISSIS), eccependo l’inammissibilità della procedura monitoria per essere l’ingiunta soggetto straniero, e non avendo ad (OMISSIS) una sede amministrativa bensì un semplice recapito; nel merito giustificava il mancato saldo delle fatture della Nizzi per avere quest’ultima perso un carico che le era stato affidato.

La Nizzi resisteva, chiamando in causa la Fondiaria Assicurazioni s.p.a. da cui chiedeva di essere garantita.

Con sentenza n. 11298/2001 del 23.6-18.10.2001 il Tribunale adito, in composizione monocratica, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo e dichiarava il credito della Nizzi (di L. 117.865.000) estinto a seguito della sua integrale compensazione con il credito risarcitorio dell’opponente.

Proponevano appello la Nizzi, in via principale e La Fleche, in via incidentale; la Corte d’appello di Milano, con la sentenza in esame n. 375/2005, in parziale accoglimento dell’appello principale, condannava l’appellata La Fleche al pagamento di Euro 64.082,66, con interessi legali dalla decisione al saldo, rigettando l’appello incidentale.

Affermava, in particolare, la Corte Territoriale, che: "è quindi fondata la censura della Nizzi, dovendosi affermare l’applicazione, al caso di specie, della disciplina di cui alla L. n. 450 del 1985 e succ. modif., e quindi la limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore ai parametri di cui all’art. 1 della stessa legge…..il comportamento dell’autista C. costituirebbe colpa grave per il vettore, tale da escludere, della L. n. 450 del 1985, art. 1, ex comma 3, gli invocati limiti di risarcibilità. Il furto della merce, in una col camion sul quale era stata caricata, è avvenuto di notte (tra il (OMISSIS)), all’interno del deposito della Nizzi (piazzale recintato e chiuso con un lucchetto) dove l’autista l’aveva parcheggiato non potendo raggiungere in tempo (entro le ore 20) la stazione di (OMISSIS), dopo aver inserito adeguato antifurto sul veicolo.

In siffatte circostanze non si ravvisano elementi per affermare la colpa grave dell’autista; ciò che ha motivato il Tribunale ad escludere il caso fortuito (con ciò ritenendo la responsabilità della Nizzi ex art. 1693 c.c.) non costituisce grave violazione del dovere di diligenza e custodia, in quanto l’inserimento dell’antifurto e il parcheggio notturno in un’area privata e chiusa costituiscono buone precauzioni in linea di massima adeguate. Ad escludere il caso fortuito basta una prevedibilità anche minima dell’evento, anche sotto il profilo soggettivo si risolve in una lieve riduzione della diligenza".

Ricorrono per cassazione la Fleche, in via principale con quattro motivi, illustrati da memoria e la Nizzi Carlo Eredi s.n.c., in via incidentale con tre motivi.

Motivi della decisione

Ricorso principale:

con il primo motivo di ricorso si deduce "contraddittorietà della motivazione in punto al disconoscimento di valore contrattuale vincolante inter partes alla lettera di vettura; falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 6 (1) lett. k Cmr in relazione all’art. 2724 c.c., comma 1, n. 1 e artt. 214 e 215 c.p.c.".

Con il secondo motivo si deduce "carattere internazionale del trasporto, erronea e falsa applicazione della L. n. 450 del 1985, art. 1, in relazione agli artt. 1, 2, 3 e 4 della Convenzione di Ginevra 19.5.1956, recepita con L. 6 dicembre 1960, n. 1621".

Con il terzo motivo si deduce "contraddittorietà della motivazione in punto alla determinazione del danno risarcibile; violazione e falsa applicazione della L. n. 450 del 1985, art. 1 in relazione agli artt. 167 e 229 c.p.c; violazione e omessa applicazione dell’art. 23 Cmr".

Con il quarto motivo si deduce "responsabilità per colpa grave del vettore, falsa ed erronea applicazione della L. n. 450 del 1985, art. 1, in relazione agli artt. 1686 e 1693 c.c.".

Ricorso incidentale:

con il primo motivo si deduce "illegittimità della sentenza impugnata per omessa motivazione circa l’intervenuta quantificazione del credito di Nizzi in Euro 59.985,90 anzichè Euro 60.872,19".

Con il secondo motivo si deduce "illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui è (implicitamente) esclusa la sussistenza delle cause di esonero della responsabilità vettoriale, per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e, in ogni caso, per violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 1693 c.c.".

Con il terzo motivo si deduce, condizionatamente al mancato rigetto del quarto motivo di ricorso della La Fleche, "illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 345 c.p.c.".

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Infondati sono entrambi detti ricorsi.

Quanto al primo e al secondo motivo di ricorso principale si osserva che, sulla base di quanto già statuito da questa Corte (tra le altre Cass. n. 2529/2006), in tema di trasporto internazionale di merci su strada, l’applicabilità della particolare normativa dettata dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva con la L. 6 dicembre 1960, n. 1621) postula che le parti contraenti abbiano in tal senso manifestato la loro volontà, sia attraverso inserimento nella lettera di vettura dell’indicazione che il trasporto è assoggettato al regime di cui alla predetta convenzione (art. 6, par.

1, lett. k), sia, in mancanza della lettera di vettura, attraverso pattuizioni tra le parti, anche orali, dimostrabili con qualunque mezzo di prova.

Pertanto, risulta evidente che è sulla base di circostanze ed elementi fattuali che la Corte territoriale ha escluso, nel caso di specie, la non applicabilità della disciplina della cosiddetta Cmr.

Anche il terzo motivo non merita accoglimento, in quanto riguardante la quantificazione del debito vettoriale rientrante nel discrezionale potere valutativo del giudice di merito sulla base di parametri non ulteriormente accertabili nella presente sede.

Così anche il quarto motivo, in ordine alla non ritenuta sussistenza del caso fortuito, quale esplicitamente desumibile dalla motivazione della decisione impugnata (contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente), attiene ad esame di circostanze non esaminabili da questa Corte di legittimità.

Il ricorso incidentale, poi, è infondato quanto al primo motivo, avendo la Corte correttamente provveduto alla liquidazione del credito in questione per trasporto merci, sulla base di una più che sufficiente e logica motivazione, e riguardo al secondo motivo perchè anch’esso afferente argomentazioni ci merito in tema di esenzione di responsabilità vettoriale ex art. 1693 c.c..

Assorbito è il terzo motivo del ricorso incidentale perchè condizionato.

In base alla reciproca soccombenza si dispone la compensazione delle;

spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.