Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15696 CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con citazione in data 10.10.1994 G.G.B. conveniva dinanzi al Tribunale di Marsala A.A. ed A. S., nonchè la Sai s.p.a. quale impresa a titolo di Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un incidente stradale avvenuto in (OMISSIS) in data (OMISSIS); esponeva: che, alla guida della propria moto, non aveva potuto evitare la collisione con altra moto (condotta da A.A. e di proprietà di A.S.) a causa dell’improvvisa immissione di quest’ultima nella sede stradale, con relativa inversione di marcia; che aveva riportato varie ferite tra cui la frattura della gamba destra; che la società Alpi Assicurazioni s.p.a. presso cui il veicolo dell’ A. risultava assicurato, aveva comunicato la mancanza di copertura assicurativa per omesso pagamento.

Si costituiva la Sai, nella qualità, ed espletata consulenza di ufficio, l’adito Tribunale, con sentenza n. 100/99, dichiarata la contumacia degli A., in parziale accoglimento della domanda, condannava in solido i convenuti al pagamento della somma di L. 31.346.500 oltre interessi al 5% dal 16.9.1991 alla decisione.

A seguito dell’appello del G., costituitasi la Sai, e contumaci gli A., la Corte d’Appello di Palermo, con la decisione in esame n. 1260/2004, confermava quanto statuito in primo grado con particolare riferimento alla affermata corresponsabilità, in eguale misura, di A.A. e del G..

Ricorre per cassazione il G. con sei motivi; resiste con controricorso la Sai, che ha altresì depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo e secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, artt. 115 e 116 c.p.c., in ordine al ritenuto concorso di colpa nella vicenda in esame, senza considerare la mancata dimostrazione della legittimità di condotta di guida dell’odierno ricorrente.

Con il terzo e quarto motivo sì deduce violazione degli artt. 2056 e 2057 c.c. e L. n. 39 del 1977, art. 4, in relazione, rispettivamente alla non avvenuta liquidazione del danno sulla base del reddito più elevato tra quelli dichiarati (negli anni 1989, 1990 e 1991) in relazione alla liquidazione del danno biologico.

Con il quinto motivo si deduce violazione dell’art. 2059 c.c.; si afferma in particolare che l’odierno ricorrente aveva diritto al risarcimento del danno morale anche a seguito della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.

Con il sesto motivo si deduce violazione dell’art. 91 c.p.c., in ordine alla condanna al pagamento delle spese processuali a carico dell’odierno ricorrente.

Preliminarmente deve rilevarsi inammissibilità del controricorso non risultando nè a margine nè in calce allo stesso la relativa, procura speciale.

Fondato è il quinto motivo di ricorso.

Censurabile è infatti la decisione impugnata laddove afferma che "poichè il riconoscimento della responsabilità è stato effettuato in base alla presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, difetta il necessario presupposto per il riconoscimento del diritto di G.G.B. al risarcimento del danno morale".

Tale assunto è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. nn. 8827 e 8828/2003), nonchè della Corte Costituzionale (n. 233/2003), secondo cui l’art 2059 c.c., deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito ad un’astratta fattispecie di reato, stante il principio di parità della giurisdizione, definitivamente consacrato nell’art. 75 c.p.p., è risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione di legge. Pertanto, il giudice, in relazione alla menzionata funzione unitaria del risarcimento del danno alla persona, non può non tenere conto di quanto già eventualmente riconosciuto a titolo di danno morale soggettivo, pure esso risarcibile, quando vi sia la lesione di un tale tipo di interesse, ancorchè il fatto non sia configurabile come reato.

Ne deriva che, a seguito della cassazione dell’impugnata decisione su tale punto il giudice del rinvio dovrà provvedere alla liquidazione del solo danno morale soggettivo.

Non meritevoli di accoglimento sono gli altri motivi di ricorso avendo la Corte territoriale, nell’ambito del potere discrezionale spettante al giudice di merito nella valutazione degli elementi probatori, provveduto alla liquidazione del danno patrimoniale e di quello biologico e correttamente fatto ricorso al criterio sussidiario della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c., comma 2, non ritenendo elementi probatori tali da configurare una responsabilità esclusiva a carico di uno dei due conducenti dei motocicli in questione.

Inammissibile è infine l’ultimo motivo sulle spese, liquidate in base al principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso e rigetta gli altri.

Cassa l’impugnata decisione in relazione al solo motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15697 OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 633 c.p.c., al Tribunale di Varese la Ar.c.a.

Cooperativa di Garanzia s.r.l., premetteva che: aveva concesso in data 23.4.1995 fideiussione per L. 200.000.000 in favore della Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino e in data 7.5.1996, altra fideiussione sempre per L. 200.000.000 in favore della Banca Popolare di Milano, a garanzia delle esposizioni inibitorie verso detti istituti della Eurofingest s.r.l.; a sua volta P.A., con scrittura in data (OMISSIS), aveva rilasciato fideiussione sino alla concorrenza di L. 250.000.000 in favore della Eurofingest per crediti di rivalsa del ricorrente verso la società medesima; a seguito di inadempimenti della debitrice principale Eurofingest sia la B.P.B.- C.V. e la B.P.M. avevano escusso le fideiussioni a suo favore prestate; pertanto chiedeva ingiungersi al P., in forza del contratto di fideiussione del (OMISSIS), il pagamento in suo favore della somma di L. 250.000.000, con interessi legali dalla data della costituzione in mora.

Con provvedimento in data 14.7.1999, l’adito Tribunale di Varese emetteva il chiesto decreto ingiuntivo.

L’ingiunto proponeva opposizione, deducendo che: le fideiussioni prestate dalla società opposta erano valide perchè estranee all’oggetto sociale della stessa, legittimata, dagli artt. 2 e 3 dello statuto a prestare garanzia unicamente per obbligazioni assunte dai soci verso banche per il miglioramento e l’ammodernamento delle loro attività di artigiani, commercianti agricoltori e liberi professionisti, costituente lo scopo perseguito dalla società, i crediti nella specie garantiti non avevano tali requisiti, essendo stati erogati per coprire preesistenti esposizioni debitori della s.r.l. Eurofingest verso le banche erogatrici;

pur trattandosi di garanzie "a prima richiesta", detta invalidità avrebbe dovuto essere fatta valere, formulando la generale actio doli, dall’opposta nei confronti dei due istituti bancari, cui era opponibile ai sensi dell’art. 2384 bis c.c., essendo loro nota o quanto meno conoscibile con l’ordinaria diligenza richiesta dell’attività esercitata; la sua fideiussione gli era stata carpita con mala fede.

Costituitesi la cooperativa Arca e la società Eurofingest, il Tribunale di Varese, con sentenza n. 362/2002, rigettava l’opposizione, ritenendo le fideiussioni prestate dal P. in favore dell’Arca "a prima richiesta" per cui la natura autonoma della garanzia impediva di dare rilevanza ai dedotti rapporti tra la Eurofingest ed i suoi soci e la cooperativa Arca; accoglieva inoltre l’azione di rivalsa dell’opponente nei confronti della Eurofingest.

Proponeva appello il P. e la Corte d’Appello di Milano, costituitasi l’Arca e contumace la Eurofingest in liquidazione, con la decisione in esame depositata in data 19.11.2004, rigettava il gravame e confermava quanto statuito in primo grado; affermava in particolare la Corte Territoriale che era esatta la qualificazione dei Giudici di primo grado della garanzia in questione come a prima richiesta; inoltre che la giurisprudenza ha ammesso, in base ai principi generali in materia negoziale, quale unico rimedio esperibile da chi è escusso in base a contratto di garanzia a prima richiesta la cosiddetta exceptio doli generalis, richiedente, come riconosciuto dallo stesso appellante, la prova certa, liquida documentale della inesistenza della obbligazione garantita.

L’eccezione dell’appellante di invalidità della garanzia prestata dalla Cooperativa Arca per estraneità all’oggetto sociale della medesima, che secondo il P., avrebbe potuto e dovuto opporla agli istituti bancari creditori, esula da detto istituto di costruzione giurisprudenziale.

Ricorre per cassazione con nove motivi il P., illustrati da memoria; resiste con controricorso la cooperativa Arca. Al termine dell’udienza il difensore del ricorrente ha depositato note scritte di replica alle conclusioni del P.G..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce: illegittima qualificazione giuridica ex officio della garanzia concessa dal P. alla Cooperativa Arca quale contratto autonomo di garanzia, con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ed omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto.

Con il secondo motivo si deduce erroneità della qualificazione giuridica della garanzia concessa dal P. alla Cooperativa Arca quale contratto autonomo di garanzia, con conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1341 e/o 1342 c.c. e/o dell’art. 1362 c.c., e segg., in relazione agli artt. 1936 e 1945 c.c., nonchè omessa e/o insufficiente contraddittoria motivazione in ordine all’opzione interpretativa adottata.

Con il terzo motivo si deduce rigetto dell’eccezione di estraneità all’oggetto sociale della Cooperativa Arca delle garanzie rilasciate dalla stessa alle banche per debiti di Eurofingest s.r.l., con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., in relazione alle norme statutarie della Arca, e/o dell’art. 1419 c.c., in relazione alla nullità delle garanzie predette, omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto.

Con il quarto motivo si deduce erronea e/o omessa valutazione in ordine all’opponibilità alle banche dell’estraneità delle garanzie loro rilasciate da Arca rispetto all’oggetto sociale di Arca stessa, con conseguente violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2384 bis e 2516 c.c. e/o dell’art. 1418 c.c., in relazione alle garanzie predette, omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto.

Con il quinto motivo si deduce erronea e/o valutazione dell’eccezione di insussistenza e/o invalidità e/o non opponibilità del credito preteso in via monitoria da Arca nei confronti del P., in ragione della nullità, opponibile da Arca, alle banche, delle fideiussioni prestate dalla prima in favore delle seconde, omessa e/o insufficiente motivazione sul punto, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 e 2384 bis c.c. nonchè dell’art. 1939 e/o dell’art. 1945 c.c..

Con il sesto motivo si deduce omessa motivazione circa l’eccezione di invalidità delle fideiussione prestata dal P. in favore di Arca, per nullità dell’oggetto della garanzia stessa, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1364 e 1418 c.c..

Con il settimo motivo si deduce insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine all’eccezione, concretante una valida "presupposizione". Relativa alla mancata sottoscrizione, da parte degli altri soci di Eurofingest s.r.l., di fideiussione analoga a quella prestata dal P., violazione e/o falsa applicazione delle norme processuali che presiedono la decisione del giudice iuxta alligata et probata partium.

Con l’ottavo motivo si deduce insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine all’eccezione di recesso del P. dalla fideiussione prestata in favore di Arca, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., in relazione alla clausola MD" della fideiussione.

Con il nono ed ultimo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 91 c.c. e art. 92 c.c., comma 2, per avere la sentenza d’appello confermato la pronuncia di primo grado, nella parte in cui ha compensato le spese di lite tra il P. e la soccombente Eurofingest srl, ed altresì per aver compensato le spese di lite del secondo grado tra il P. e Eurofingest srl medesima, omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte censure.

Inammissibili sono i primi sei motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente avendo ad oggetto il medesimo thema decidendum della prospettazione di un contratto di fideiussione e non di un contratto autonomo di garanzia, con relativo riferimento alle eccezioni direttamente opponibili al garante da parte del creditore garantito:

in proposito deve ribadirsi quanto già statuito da questa Corte di legittimità (tra le altre, Cass n. 13001/2006), secondo cui compete al giudice di merito, risolvendosi in un apprezzamento dei fatti e delle prove, stabilire se sia stato concluso un contratto di fideiussione ovvero, per l’assenza dell’elemento dell’accessorietà proprio di tale negozio, un contratto autonomo di garanzia, con conseguente incensurabilità in sede di legittimità di tale apprezzamento se congruamente motivato.

Tra l’altro la dedotta questione attiene all’interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c., e seguenti ed il ricorrente, sulla base del consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, anzichè dedurre specificamente quali principi e canoni ermeneutici sono stati violati nel caso di specie e per quali ragioni, si è limitato a prospettare una tesi interpretativa diversa da quella indicata nella decisione impugnata.

Ancora, sul punto la Corte territoriale ha sufficientemente e logicamente motivato, ritenendo tra l’altro rilevante in proposito la clausola G della scrittura in data (OMISSIS) che prevede essere tenuto il fideiussore a pagare immediatamente alla cooperativa a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio.

Anche il settimo e l’ottavo motivo sono inammissibili, riguardando l’individuazione di una presupposizione in contratto anch’essa un profilo ermeneutico ed avendo in tema di sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c., la Corte di merito sufficientemente e logicamente motivato sul punto.

Infine, inammissibile è anche l’ultimo motivo sulle spese, rientrando il governo delle stesse nelle scelte discrezionali del giudice del merito.

Le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore della sola resistente Cooperativa, non avendo le altre parti svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Cooperativa che liquida in complessivi Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15698 SANITA’ E SANITARI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

D.R. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma l’Ospedale (OMISSIS) ed A.E. per sentirli condannare al risarcimento dei danni da lei subiti a seguito delle errate cure prestatele nel periodo (OMISSIS) e dell’intervento chirurgico, effettuato il (OMISSIS).

Deduceva che a) nel (OMISSIS) era stata visitata, presso una clinica privata, dal convenuto A. che le aveva diagnostico una grave scoliosi che rendeva urgente un intervento chirurgico, assicurandole il buon esito; b) dal (OMISSIS) era stata ricoverata presso il nosocomio convenuto (aveva corrisposto all’ A. L. 5.000.000 per essere da lui operata presso una struttura pubblica anzichè presso una clinica privata) per accertamenti diagnostici e le era stato confezionato un gesso di elongazione ma non era stata eseguita l’operazione, essendole stata diagnosticata da altro medico la sindrome di Behcec; c) nuovamente ricoverata, le era stato rimosso e sostituito il gesso e solo il (OMISSIS) era stata sottoposta all’intervento chirurgico più volte rinviato; d) nel corso dello stesso il convenuto, A. aveva modificato il programma operatorio preventivato; e) dopo l’intervento la sindrome dolorosa era aumentata.

Entrambi i convenuti si costituivano e veniva chiamata in giudizio l’Assitalia Le Assicurazioni d’Italia s.p.a., compagnia assicuratrice dell’ospedale, che chiedeva dichiararsi inoperante la garanzia in questione e interveniva anche la Ras s.p.a. (compagnia assicuratrice con cui era assicurato l’ A.).

Con sentenza in data 8.5.2001, il Tribunale di Roma rigettava sia la domanda attrice che quella della compagnia assicurativa.

Proponeva appello la D. e la Corte d’Appello di Roma, con la decisione in esame, depositata in data 20.12.2004, rigettava il gravame; affermava in particolare la Corte territoriale che "è vero che è stato ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 9705/97, in tema di chirurgia estetica laddove il paziente certamente non ha una necessità di sottoporsi all’intervento) che, per aversi il ed. consenso informato, è necessario che il professionista informi il paziente dei benefici, delle modalità dell’intervento, delle eventuali possibilità di scelta tra diverse tecniche operatorie e, infine, dei rischi prevedibili in sede postoperatoria, ma ciò non significa che debba addentrarsi nei dettagli della tecnica prescelta e, quindi, informare il paziente di variazioni sul piano operativo del programma operatorio, ferma restando la tecnica concordata".

Ricorre per cassazione la D. con quattro motivi e resistono con autonomi controricorsi l’Assitalia, l’Ospedale pediatrico (OMISSIS), A.E. e la Ras (quest’ultima ha altresì depositato memoria).

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alle espletate consulenze in sede di giudizio penale nonchè alla sentenza di proscioglimento in tale giudizio su cui la sentenza impugnata ha fondato la propria decisione.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1218, 2729, 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., là dove la Corte d’Appello ha ritenuto non allegata da parte dell’odierna ricorrente la prova della proposta domanda, stante la natura contrattuale della responsabilità dell’ A..

Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 2 e 32 Cost., e relativo difetto di motivazione, là dove sì afferma che le intervenute variazioni nell’intervento chirurgico non necessariamente dovevano essere comunicate alla paziente.

Con l’ultimo motivo si deduce difetto di motivazione della Corte d’Appello "là dove ritiene di non dover pronunciarsi sull’ultimo motivo di gravame per l’estrema genericità consistita nel non aver espressamente indicato i punti dove le consulenze divergano e quali siano i reali contrasti".

Meritevole di accoglimento è il terzo motivo di ricorso mentre infondati sono gli altri motivi.

Errata è infatti la decisione impugnata nel punto in cui ritiene che le variazioni del programma operatorio non dovessero essere comunicate alla odierna ricorrente, riguardando il consenso informato "la tecnica concordata".

A parte la genericità e l’insufficienza motivazionale di detto assunto, tale da non far comprendere la ratio decidendi in base alla quale ha escluso la responsabilità dell’ A., pur non avendo correttamente ed esaustivamente informato la paziente delle modalità di intervento, deve ribadirsi in proposito quanto già statuito da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 10741/2009 e n. 24791/2008), secondo cui il professionista sanitario ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni possibili al paziente in ordine alle cure mediche o all’intervento chirurgico da effettuare, tanto è vero che deve sottoporre al paziente, perchè lo sottoscriva un modulo non generico, dal quale sia possibile desumere con certezza l’ottenimento in modo esaustivo da parte del paziente di dette informazioni.

Inammissibili sono, poi, i primi due motivi in quanto vertenti su dati documentali (come le espletate consulenze in sede penale) e probatori non ulteriormente censurabili nella presente sede di legittimità e su cui la Corte territoriale ha fornito sufficiente e logica motivazione ed altresì inammissibile è l’ultima censura perchè priva del requisito di autosufficienza.

In relazione all’accoglimento di detto terzo motivo, in sede di rinvio la Corte di merito dovrà attenersi al seguente principio di diritto: il medico-chirurgo viene meno all’obbligo a suo carico in ordine all’ottenimento del c.d. consenso informato ove non fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri;

cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15699 PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in data 23.9.2000 V.S. conveniva innanzi al Giudice di Pace di Crotone Ina Assitalia s.p.a., in qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, alla guida della propria autovettura, in un sinistro stradale causato da altro automobilista rimasto sconosciuto in data (OMISSIS).

L’adito Giudice di Pace, costituitasi la società convenuta, con la decisione in esame n. 467/2002, rigettava la domanda, dichiarando prescritto il diritto al risarcimento dell’istante.

A seguito dell’appello proposto dal V., il Tribunale di Crotone rigettava il gravame, confermando quanto statuito in primo grado; affermava, in particolare, il Tribunale che "ove il procedimento penale sia stato archiviato, come nel caso in esame con provvedimento del 13.5.1997, deve trovare applicazione la prescrizione biennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 2. Tale termine biennale è inutilmente decorso. Ed infatti, dagli elementi in atti risulta che l’ultimo atto interruttivo della prescrizione è la lettera datata 29.02.98 inviata dal procuratore del V. all’Assitalia per sollecitare una precedente richiesta di risarcimento dei danni (lettera datata 10.12.96). La suddetta lettera di sollecito, da ritenersi nuovo atto di costituzione in mora, risulta ricevuta dalla società assicuratrice in data 3.02.98, mentre l’atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato soltanto in data 2.10.00. Nessuna rilevanza può essere attribuita alle trattative di bonario componimento intercorse tra le parti nel periodo precedente all’introduzione del giudizio".

Ricorre per cassazione il V. con un unico motivo; resiste con controricorso Assitalia

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce "violazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con conseguente illogicità e contraddittorietà della motivazione". Si afferma, in proposito che "la sentenza impugnata merita ampia censura nella parte in cui dichiara prescritto il diritto al risarcimento per i danni subiti dall’attore a seguiti dell’incidente del (OMISSIS).

Infatti, il Tribunale, errando, ha ritenuto correttamente applicata la prescrizione biennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 2, al fatto illecito per cui è causa".

Censurabile è la decisione impugnata in relazione alla ritenuta applicazione del termine prescrizionale breve ex art. 2947 c.c., comma 3, alla fattispecie in esame, laddove ritiene equiparabile per l’illecito a rilevanza penale l’archiviazione ad una sentenza irrevocabile.

Conformemente a quanto statuito già da questa Corte (tra le altre, S.U. n. 27/337/2008 e 1346/2009), deve ribadirsi che qualora per un atto illecito, astrattamente configurabile come reato, sìa intervenuto in sede penale decreto di archiviazione, non ne consegue l’applicazione, nel successivo giudizio civile, del termine di prescrizione previsto dall’art. 2947 cod. civ., comma 3. Il decreto di archiviazione, infatti, non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perchè a differenza di quest’ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere nè ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata. Ne consegue che nel caso di specie si applica il termine ordinario di cinque anni ex art. 2947 c.c., comma 1, con decorrenza dal fatto-reato (autonomamente valutabile dal giudice del merito).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Crotone in persona di diverso giudice.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.