Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15708 CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza 28 dicembre 2004 – 14 marzo 2005 la Corte di Appello di Napoli accoglieva l’appello proposto da F.A. e C.R. ed, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale dell’11 giugno 2001, revocava la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali, pronunciata a favore della SAI (poichè la compagnia di assicurazione era rimasta contumace nel giudizio di primo grado e dunque non aveva sopportato alcun onere per la gestione della lite).

F.A. e C.R., nella rispettiva qualità di conducente e terza trasportata, avevano chiesto la condanna di F.R. e R.R., nella rispettiva qualità di proprietaria e conducente della Panda Fiat targata (OMISSIS), al risarcimento dei danni conseguenti all’incidente stradale del (OMISSIS).

Il Tribunale aveva rigettato entrambe le domande proposte dagli attori, sul rilievo che mancava la prova della proprietà dell’autovettura in capo alla R. e del fatto che al momento dell’incidente alla guida della vettura vi fosse proprio R. R..

Quest’ultimo, effettivamente, non si era costituite in giudizio.

Tuttavia, questa circostanza – di per sè sola – non era sufficiente a fare accogliere la domanda. Le testimonianze raccolte non avevano fornito elementi utili, ai fini dell’accertamento dei fatti.

Avverso tale decisione F.A. e C.R. hanno proposto ricorso per Cassazione, sorretto da due motivi, illustrati da memoria.

Resiste la SAI Fondiaria s.p.a. con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1325, 1326, 1327, 1418, 1470, 1476, 1477, 2043, 2644, 2683, 2684, 2697, 2727, 2729 c.c. degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, degli artt. 166, 167, 180, 345, 346, 359 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, art. 6 mancato e/o errato esame di tutti gli elementi presenti nel processo, nullità della sentenza o del procedimento, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5).

Il Tribunale aveva ritenuto non provata la legittimazione passiva della signora R.F., quale proprietaria del veicolo danneggiaste Fiat Panda targata (OMISSIS) e concluso che non vi era neppure la prova che alla guida della vettura Fiat Panda, al momento dell’incidente, vi fosse proprio R.R., il quale era rimasto contumace nel giudizio di primo grado.

La decisione del Tribunale era stata sottoposta a specifica censura da parte degli originari attori, i quali avevano sottolineato la condotta processuale tenuta dai due convenuti, i quali non avevano contestato la legittimazione passiva di F. e R. R.. Quest’ultimo, come già ricordato, era rimasto contumace in tutto il giudizio di primo grado. La R.F., invece, non aveva preso posizione sui fatti posti dagli attuali intimati a fondamento delle rispettive domande, non avendo contrastato la domanda nè in ordine alla sua legittimazione passiva quale proprietaria della Fiat Panda, nè in ordine alla circostanza che detto veicolo avesse provocato il sinistro per cui è causa.

I ricorrenti sottolineano che secondo la giurisprudenza di questa Corte la mancata contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda, da parte del convenuto, equivale ad ammissione.

Nel caso di specie, l’accordo sulla compravendita del veicolo danneggiante era già stato sottoscritto, anche se non era stato pagato il prezzo convenuto per la compravendita.

La iscrizione nel pubblico registro automobilistico pone, tra l’altro, in capo a colui che appare essere proprietario del veicolo una presunzione semplice della titolarità del diritto.

Con il secondo motivo (in via gradata e subordinata mancato accoglimento del primo motivo di ricorso) i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2043, 2054, 2697 c.c. artt. 101, 102, 112, 113 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 164, 184, 345, 346, 354 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c, art. 111 Cost., L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23 mancato esame della documentazione in atti, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5).

In via del tutto subordinata, i ricorrenti rilevano che, in ogni caso, avendo ritenuto non provata la proprietà della autovettura Fiat Panda in capo alla R.F. al momento del sinistro, il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della decisione del Tribunale, rimettendo la causa al giudice di primo grado, ordinando la integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso spa Autoservizi Maggiore, ai sensi degli artt. 102 e 354 c.p.c. e della L. n. 990 del 1969, art. 23.

Rilevato che nel caso di specie si era verificata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata da entrambi i giudici di merito, la sentenza di appello doveva essere cassata sul punto.

Osserva il Collegio:

i due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

Con motivazione che sfugge a qualsiasi censura in questa sede, i giudici di appello hanno concluso che non vi era prova del fatto che R.F. fosse proprietaria della vettura al momento dell’incidente, nè che alla guida della, stessa fosse proprio R.R..

Sulla base di tali premesse, la Corte territoriale ha confermato la decisione del Tribunale che aveva rigettato la domanda di F. A. e di C.R.. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’individuazione dell’effettivo proprietario di un veicolo, i dati del pubblico registro automobilistico forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale, dovendo la effettiva titolarità del veicolo essere accertata alla stregua delle regole civilistiche, relative alla circolazione dei beni mobili, tra cui l’art. 1376 c.c..

La Corte territoriale ha esaminato le risultanze processuali ed ha concluso, con motivata argomentazione, che anche se R. F. aveva acquisito, al momento dell’incidente, il possesso della autovettura Fiat Panda, tuttavia, la stessa non era ancora proprietaria della autovettura.

Sulla base di tali motivazione, i giudici di appello hanno concluso che R.F. non versava in posizione di, responsabilità per danni provocati dalla circolazione dell’autoveicolo.

Anche il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, è destituito di fondamento.

La giurisprudenza richiamata dai ricorrenti riguarda la diversa ipotesi nella quale l’attore abbia agito in giudizio L. n. 990 del 1969, ex art. 23 convenendo in giudizio solo la compagnia assicuratrice del veicolo.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo il quale: In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora il danneggiato agisca direttamente contro l’assicuratore, la domanda deve essere proposta anche nei confronti del proprietario del mezzo, la cui chiamata in giudizio integra – in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali – un’ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, ove non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado dei processo, comporta l’annullamento della sentenza ex art. 383 c.p.c., comma 3.

Nel caso di specie, tuttavia, gli attori hanno convenuto in giudizio, nella qualità di proprietario del veicolo, un soggetto che non rivestiva tale qualità.

In tale ipotesi, di errata individuazione del soggetto legittimato passivamente, non trova applicazione la norma dell’art. 354 c.p.c..

L’obbligo di disporre la integrazione del contraddittorio – in particolare in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, qualora il danneggiato agisca direttamente contro l’assicuratore (L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 1) sussiste solamente nel caso in cui manchi la prova che l’atto introduttivo del giudizio sia stato notificato anche al responsabile civile.

In tal caso, infatti, vi è la esigenza di integrare il contraddittorio incompleto, mediante la vocatio in ius di tutti coloro che la legge, in astratto, individua quali litisconsorzi necessari.

Nel caso di specie, il contraddittorio è stato instaurato mediante citazione notificata all’assicuratore ed alla persona che gli attori hanno ritenuto di individuare quale soggetto responsabile civile, nonostante essi avessero la possibilità di verificare il contrario ancor prima della notifica dell’atto introduttivo.

La sentenza impugnata non è affetta, pertanto, da alcuna nullità sotto il profilo in esame, posto che non vi era, da parte di entrambi i giudicanti, alcun obbligo di disporre la integrazione del contraddittorio – di per sè già completo per come individuato (seppure erroneamente) dai ricorrenti, in forza dell’art. 102 c.p.c..

Si richiama, per qualche riferimento, la decisione di questa Corte, secondo la quale qualora: "il danneggiato abbia agito nei confronti dell’assicuratore citando anche il responsabile del danno e si accerti il difetto di legittimazione passiva dell’assicuratore, il giudice non deve integrare il contraddittorio nei confronti dell’impresa legittimata, ma rigettare la domanda".(Cass. 14 giugno 2007 n. 13955).

Deve pertanto ritenersi inoppugnabile la decisione di rigetto della domanda per carenza di legittimazione passiva.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15709 CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 29 settembre 2001 F. P. conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Benevento C.M., R.G. e la Mediolanum Assicurazioni s.p.a. per ottenere la loro condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il (OMISSIS).

Assumeva l’attore che quel giorno era alla guida dell’auto di sua proprietà, una Fiat Ritmo, quando il C., conducente di un motociclo Piaggio Zip 50, di proprietà del R. e assicurato per la r.c.a. dalla Mediolanum s.p.a., aveva azzardato un sorpasso mentre sopraggiungeva nello stesso senso di marcia I.R., alla guida di una autovettura Fiat Punto di sua proprietà, che sorpassava entrambi i mezzi in una zona ove la segnaletica vietava tale manovra: affermava che la Fiat Punto aveva attinto lo scooter, che a sua volta aveva tamponato l’auto di proprietà dell’attore;

lamentava che a seguito dell’impatto aveva subito danni quantificabili in L. 600.000.

Si costituivano il C. ed il R., sostenendo che la responsabilità del sinistro era da ascriversi concorsualmente ai conducenti delle due autovetture; affermavano in particolare che la Fiat Ritmo, ferma sulla destra, si era immessa all’improvviso nel flusso della circolazione, mentre il C. stava superando, ed aveva urtato il ciclomotore mentre sopraggiungeva da tergo la Fiat Punto che aveva tamponato il medesimo ciclomotore schiacciandolo ancora di più contro la Fiat Ritmo; lamentavano che a seguito dell’incidente il ciclomotore aveva subito danni ed il C. aveva riportato lesioni personali: chiedevano pertanto di essere autorizzati a chiamare in causa la I., la Cattolica Assicurazioni s.p.a. (assicuratrice per la r.c.a. della Fiat Ritmo) e la Axa Assicurazioni s.p.a. (assicuratrice per la r.c.a. della Fiat Punto) al fine di ottenere la condanna in solido dell’attore e dei predetti chiamati in causa al risarcimento dei danni in questione.

Veniva autorizzata la chiamata in causa dei predetti.

Con sentenza pubblicata il 7 gennaio 2004 il Giudice di Pace, ritenuta la responsabilità esclusiva del C., condannava lo stesso, R.G. e Mediolanum Assicurazioni s.p.a. in solido al pagamento della somma di Euro 310,00 in favore del F. e di Euro 892,43 in favore della I.; rigettava la domanda riconvenzionale del C. e del R..

Il Tribunale di Benevento, con sentenza pubblicata il 18 aprile 2006 rigettava l’appello proposto dal C. e dal R. che condannava alle spese.

Propongono ricorso per Cassazione C.M. e R.G. con due motivi.

Resistono con controricorso la Axa Assicurazioni s.p.a. e la Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. a r.l..

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. e segg. art. 1917 c.c. art. 1292 c.c. e art. 182 c.p.c. avendo la sentenza impugnata erroneamente ritenuto irregolare la costituzione della Mediolanum, senza fare ricorso alla procedura per la regolarizzazione del contraddittorio prevista dall’art. 182 c.p.c..

Si deve rilevare che la pronunzia del giudice dell’appello che ha disposto la condanna al risarcimento dei danni dei soli C.M. (conducente del motociclo) e R.G. (proprietario dello stesso) e non della compagnia assicuratrice Mediolanum Assicurazioni s.p.a. non è stata oggetto di impugnazione. Ne discende che la questione del difetto di valida rappresentanza processuale della Mediolanum è preclusa in questa sede, poichè essa costituisce il presupposto della pronuncia di merito, ormai passata in cosa giudicata (in tal senso: Cass. 30 ottobre 2009 n. 23035).

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; la violazione e disapplicazione dell’art. 2054 c.c., degli artt. 148. 149 e 154 C.d.S. avendo la sentenza impugnata ricostruito in modo inesatto la dinamica del sinistro.

Le censure proposte si risolvono in una diversa valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di merito, senza che siano poste in luce carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nel l’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Si deve rilevare che il ricorso per Cassazione non può essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento dei giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa, preclusa in questa sede di legittimità.

Il ricorso è quindi infondato e merita il rigetto; segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di Axa Assicurazioni s.p.a. in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari; e in favore di Cattolica Assicurazioni soc. coop. a r.l. in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorari; oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15710 DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza 25 – 27 gennaio 2006 il giudice di pace di Sassari condannava P.M. e S.O., in solido tra loro, al pagamento in favore di A.A. della somma complessiva di Euro 432,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni dalla vettura di proprietà dell’attore.

Quest’ultimo, con l’atto di citazione, aveva esposto che il (OMISSIS) aveva parcheggiato il veicolo di sua proprietà in via (OMISSIS), sotto un terrazzino della abitazione di P.M..

In questo terrazzino, l’artigiano S.O. – su incarico del proprietario – stava effettuando alcuni lavori di saldatura ad arco e smerigliatura.

Per effetto di un forte vento, i residui di tali lavorazioni erano caduti sulla vettura dell’attore, provocando danni da abrasione della vernice alla carrozzeria della vettura (danni che richiedevano interventi del carrozziere, con una previsione di esborsi per la somma esposta nelle conclusioni).

Il giudice di pace richiamava la consulenza tecnica di ufficio e i dati meteorologici registrati nella giornata del (OMISSIS) dall’ENEA, rilevando che i danni lamentati avrebbero potuto agevolmente essere evitati procedendo ad adeguata schermatura o protezione del terrazzino, in modo da evitare la caduta sul piano stradale delle scorie della saldatura.

Sulla base di tali premesse, il giudice riteneva che la domanda attrice fosse meritevole di accoglimento.

Avverso tale decisione, il P. ed il S. hanno proposto ricorso per Cassazione, sorretto da un unico motivo.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, per iscritto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo i due ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) in relazione agli artt. 113, 115, 132 c.p.c., all’art. 118 disp. att. c.p.c., all’art. 2697 c.c. e all’art. 92 c.p.c..

Il primo giudice, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe giunto alla decisione finale violando le norme processuali sul regime probatorio.

La motivazione adottata, infatti, non consentirebbe di ricostruire la "ratio decidendi".

Nè vi era, nella sentenza impugnata, una qualche spiegazione in ordine ai nesso causale tra condotta ed evento denunciati.

Non vi era prova della entità del danno materiale lamentato: il solo preventivo di spesa non poteva dirsi attendibile, perchè indicativo della valutazione economica di una prestazione d’opera con fornitura di materiale, che non costituiva documento idoneo a provare l’avvenuto onere economico sostenuto dall’attore.

Da ultimo, rilevano i ricorrenti, anche la condanna al pagamento delle spese doveva ritenersi priva di qualsiasi giustificazione.

Il ricorso deve essere rigettato.

Nel caso di specie, i ricorrenti deducono formalmente violazione di norme processuali, ma in realtà sottopongono a questa Corte la violazione di regole sostanziali, formulando censure inammissibili in questa sede, considerato che la decisione impugnata è stata resa dal giudice di pace nell’ambito della giurisdizione equitativa necessaria (nei limiti all’epoca vigenti).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte: "Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2 sono ricorribili in cassazione, per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonchè per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà; ne consegue che la violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova, che pone una regola di diritto sostanziale, dà luogo ad un "error in iudicando" non deducibile con il ricorso per cassazione, avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità" (Cass. S.U. 14 gennaio 2009 n. 564).

La motivazione della sentenza impugnata non appare contraddittoria nè apparente.

Le censure relative alla condanna alle spese del giudizio, infine, sono inammissibili.

Quando il giudice di pace abbia pronunciato la propria sentenza secondo equità, nel regime anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006,avverso tale decisione è inammissibile il ricorso per cassazione col quale si denunci l’erronea quantificazione delle spese di lite, in violazione delle tariffe fissate dal Consiglio Nazionale Forense e approvate con decreto ministeriale.

Tale censura si fonda, infatti, sulla violazione non di una norma processuale, ma di una norma sostanziale e priva di rilievo costituzionale o comunitario, come tale pienamente derogabile nei giudizi secondo equità. (Cass. 3 marzo 2009 n. 5065).

Tra l’altro, il giudice di pace aveva esposto, distintamente, tutte le somme riconosciute a titolo di diritti, onorari e spese di causa.

Sarebbe stato, dunque, preciso onere dei ricorrenti spiegare in quale modo erano stati violati i limiti tariffari.

Nulla di tutto ciò è possibile rinvenire nel ricorso per Cassazione.

E’ appena il caso di richiamare, sul punto, la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: "La parte che censuri una sentenza con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio, lamentando la violazione dei minimi o dei massimi previsti dalla tariffa professionale, ha il preciso onere di fornire al giudice della impugnazione gli elementi essenziali per la nuova determinazione del compenso dovuto al professionista, indicando, in maniera specifica, gli importi e le singole voci che ritiene dovuti, in luogo di quelli erroneamente liquidati dal primo giudice".

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Nessuna pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto difese in questo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Nulla per le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15711 CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12 aprile 2005 la Corte di appello di Messina parzialmente riformava la sentenza del 3 novembre 2001 del Tribunale di quella città e riduceva la somma al cui pagamento era stato condannato in primo grado R.P. a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti da Ca.Gi. in occasione del sinistro, verificatosi in (OMISSIS).

Avverso siffatta decisione propone ricorso per Cassazione il R., affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorso P.G. in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli minori C. E. e C.G., nonchè Ca.Ga., divenuta maggiorenne, quali eredi di Ca.Gi..

Motivi della decisione

1. – Osserva il Collegio che la questione centrale del ricorso consiste nel valutare la correttezza della decisione impugnata sotto il profilo delle norme del CdS all’epoca vigente, per cui, ad avviso del ricorrente, in una strada sufficientemente illuminata non vi sarebbe stato bisogno nè di limitare mediante ripari dei bordi longitudinali dei cantieri, nè di segnalare mediante dispositivi luminosi la esistenza di un escavatore lasciato per tutta la notte su pubblica strada.

Altra questione riguarda poi la quantificazione del danno che non era stata effettuata dal CTU, ma che la Corte territoriale avrebbe determinato autonomamente.

2. – In merito alla questione centrale va affermato che il R. aveva lasciato sulla sede stradale di notte senza alcuna segnalazione il proprio escavatore e contro di esso andò ad urtare il Ca..

I militari intervenuti elevarono contro di lui la contravvenzione di cui all’art. 8 vecchio C.d.S., ovvero gli contestarono che l’escavatore non presentava accesi i fanali rossi, tali da rendere visibile il mezzo a sufficiente distanza.

Il R. pagò la contravvenzione.

Da questi elementi documentali e dalla prova per testi il giudice dell’appello ha dedotto, in modo logicamente e giuridicamente appagante, che, pur essendo la strada sufficientemente illuminata, il mezzo lasciato incustodito avrebbe dovuto essere segnalato in modo idoneo, onde evitare pericoli alla circolazione.

Peraltro, una cosa è la illuminazione della strada pubblica, altra è l’obbligo, che incombe al soggetto che utilizza un mezzo meccanico in un cantiere stradale, di provvedere a segnalazioni fisse e luminose che consentano di individuarne la presenza dalla distanza di cinquanta metri, allorchè esso serviva, come nella specie, per compiere lavori di scavo sulla pubblica via per la rete idrica.

Ne consegue che in nessuno dei vizi denunciati nel primo motivo è incorsa la decisione impugnata.

3. – Il secondo problema, portato all’esame della Corte con l’altra doglianza, non può che avere una soluzione negativa.

Infatti, il giudice dell’appello ha tenuto conto delle lesioni riportate dal Ca.Gi. come riscontrate dalla CTU, che aveva anche evidenziato una invalidità totale e parziale del 7% ed una temporanea di 35 gg. di invalidità totale e parziale al 50% per giorni trenta ed ha determinato l’importo risarcitorio per i danni alla persona, tenuto conto delle tabelle in uso rapportate al 1984 e delle richieste formulate dall’attore.

Per i danni all’auto ha tenuto conto delle fatture esibite dagli appellati, non contestate dal R. e della somma per mano d’opera chiesta dall’attore.

Ha, quindi, riconosciuto un danno comprensivo del danno all’autovettura e alla persona, determinandolo in Euro 4.214.89, valutato all’epoca del fatto.

Così operando, il giudice dell’appello non è incorso in alcuna violazione del principio del contraddittorio, nè ha privato l’attuale ricorrente di un grado del giudizio, in quanto la CTU è solo un mezzo istruttorio che si sottrae alla disponibilità delle parti e non necessariamente deve indicare, come erroneamente sostiene il R. la quantificazione del danno riscontrato.

Senza trascurare che, limitata come era all’accertamento dei danni, la CTU non è stata impugnata e, quindi, legittimamente il giudice del gravame a fronte della censurata lacuna del primo giudice, si è avvalso dei suoi poteri per colmarla, procedendo alla liquidazione dei danni in modo corretto, una volta accertatane la esistenza.

Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.