Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15712 RESPONSABILITA’ CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Nel novembre del 1993 S.L. conveniva davanti al Tribunale di Savona il Consorzio Autonomo del Porto di Savona per sentirlo dichiarare tenuto, ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 2050 c.c. al risarcimento dei danni sofferti in data (OMISSIS) in dipendenza di operazioni compiute da una gru semovente azionata da un dipendente del convenuto, mentre operava come socio lavoratore della Compagnia Unica Pippo Rebagliati per le operazioni di scarico di una motonave. Il convenuto si costituiva e, per quelle che si legge nell’esposizione del fatto nel ricorso in epigrafe, chiedeva rigettarsi la domanda, «affermando che "nessuna responsabilità può essere attribuita al gruista operatore, dipendente dell’Ente", tra altro esponendo che "l’intera operazione era organizzata e condotta dagli operatori della Compagnia…, ed alla stessa il manovratore della gru interveniva dietro segnalazioni fornitegli da detti operatori".

All’esito dell’istruzione testimoniale e di una consulenza tecnica, il Tribunale di Savona, con sentenza del marzo 2003 condannava l’Autorità Portuale di Savona, frattanto succeduta al convenuto e costituitasi, al risarcimento del danno, sull’assunto che l’evento fosse accaduto nell’esercizio di attività pericolosa e dovesse, pertanto, presumesi la responsabilità del gruista.

Sempre per quanto si legge nel ricorso, avverso la sentenza interponeva appello la convenuta eccependo la mancata indagine intorno alla responsabilità, poichè le operazioni si svolgevano sotto la direzione tecnica della Compagnia, senza l’ingerenza della Autorità e richiamando alcune testimonianze in base alle quali avrebbe potuto pervenirsi a tali conclusioni. Lo S. si costituiva e dichiarava di non accettare il contraddittorio su domande tardivamente proposte dall’appellante, in ordine alla legittimazione passiva, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione e la piena fondatezza delle motivazioni del Tribunale in ordine alla pronunciata condanna, nonchè svolgendo appello incidentale sul quantum.

2. Con sentenza del 4 giugno 2005 la Corte d’Appello di Genova, dopo aver respinto l’eccezione di inammissibilità, osservando "che, pur avendo l’Aut. Port. in 1^ grado concentrato le sue difese sulle modalità in fatto dell’infortunio, devono ritenersi proponibili nuove eccezioni, secondo il disposto dell’art. 345 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, accoglieva l’appello principale e rigettava la domanda, con condanna dello S. alle restituzioni.

3. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, lo S..

L’Autorità Portuale di Savona ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto due motivi di ricorso incidentale.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente il ricorso incidentale va riunito a quello principale, in seno al quale è stato proposto.

2. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce "violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione all’art. 345 c.p.c., anche con riferimento agli art. 2043, 2049 e 2050 c.c.".

Ci si duole che sia stata disattesa la questione di inammissibilità che in appello era stata sollevata dal ricorrente quanto alla nuova prospettazione difensiva svolta dall’Autorità Portuale nel senso che la gru era stata fornita alla Compagnia Portuale con un contratto di "nolo a caldo". Si argomenta che tale nuova eccezione era stata svolta senza che si producesse alcun documento da cui potesse ricavarsi l’esistenza di un certo tipo di contratto e senza affermarne l’esistenza di quel contratto con articolazione di prova testimoniale specifica, sulla quale l’odierno ricorrente avrebbe potuto controdedurre, apportando quegli elementi di prova contraria che si fossero resi necessari per effetto della difesa convenuta. Da tanto si desume che detta eccezione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile "per carenza di prova", perchè nel regime dell’art. 345 c.p.c. anteriore alla riforma di cui alla L. n. 353 del 1990, nuove eccezioni erano intraducibili in appello, ma a condizione che trovassero riscontro negli atti acquisiti od in documenti ex novo prodotti nel giudizio di impugnazione, non quando mai avessero formato oggetto di specifica articolazione probatoria della parte interessata o trovassero riferimenti documentali in atti.

Si sostiene, poi, che se l’Autorità Portuale avesse prodotto documenti inerenti il suo ruolo nella vicenda dello scarico della nave ed evidenzianti il suo rapporto con la Compagnia Portuale, in caso di contestazione avrebbe potuto instaurarsi il contraddittorio con il "soggetto terzo", che mai si è instaurato. Di seguito si dubita che il rapporto fra l’Aurorità e la Compagnia Portuale si sarebbe potuto accertare incidenter tantum, cioè senza la partecipazione al giudizio di quest’ultima.

2.1. Il motivo che, in realtà, non deduce alcun vizio inerente alla ricostruzione della quaestio facti riconducitele all’art. 360 c.p.c., n. 5 – è gradatamente inammissibile ed infondato.

2.2. L’inammissibilità discende dalla violazione del principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione, sotto il profilo che non si specificano le espressioni con le quali, nell’atto di appello principale, sarebbe stata proposta la "nuova" eccezione, in modo da poterla individuare e confrontare con quello che, nella parte del ricorso in cui si è esposto il fatto (riprodotta nel su esteso svolgimento del processo), si dice essere stato il tenore delle difese svolte in primo grado dalla parte qui resistente, nonchè con le motivazioni che aveva prospettato la sentenza di primo grado per riconoscere la responsabilità della resistente.

In tale situazione il lettore del ricorso e, quindi, questa Corte non è messo in grado di conoscere l’oggetto riguardo al quale dovrebbe formulare la valutazione di configurabilità di una nuova eccezione, per poi compiere il controllo sulla sussistenza del vizio di violazione di legge che si denuncia nel motivo.

Questo vizio, peraltro, è denunciato – ed è questa la ragione della sua infondatezza con una prospettazione che vorrebbe ricondurre sul piano dell’ammissibilità delle nuove eccezioni, temporibus illis (dopo la riforma del 1950) riconosciuta in appello dall’art. 345 c.p.c., comma 2, la loro dimostrazione, cioè il conseguente profilo dell’onere della prova di esse una volta introdotte in appello.

Si tratta di una prospettazione che pretende di sovrapporre e, quindi, di confondere il piano della introduzione dell’eccezione nuova nel giudizio di appello con quello della sua prova.

L’art. 345 c.p.c., comma 2, quando ammetteva la deducibilità di nuove eccezioni, com’è connaturato al concetto di proposizione dell’eccezione, si riferiva solo al primo aspetto e più precisamente ad un’attività di allegazione del fatto storico integrante l’eccezione nel giudizio di appello ed alla conseguente attività di rilevazione delle sue conseguenze giuridiche. Al piano della prova del fatto de quo, si riferiva o meglio si poteva riferire l’attività di introduzione di nuove prove o nuovi documenti. Attività questa necessaria solo se l’allegazione e rilevazione del fatto integratore dell’eccezione non si fondava sul materiale istruttorio eventualmente già acquisito nel giudizio di primo grado e comunque funzionale al solo assolvimento dell’onere della prova di detto fatto, per cui bene poteva introdursi una nuova eccezione e poi non svolgersi attività probatoria, con la conseguenza che l’introduzione della nuova eccezione restava legittima, ma il fatto che la integrava restava indimostrato e, quindi, l’eccezione si doveva rigettare.

Nella specie, quindi, la pretesa del ricorrente che l’eccezione fosse inammissibile perchè non supportata da prove costituende o documentali nuove è, pertanto, del tutto infondata in iure.

Quanto, poi, al rilievo che solo se fosse stata svolta attività di deduzione probatoria, il ricorrente avrebbe potuto replicare, si tratta di un assunto incomprensibile: invero, se il fatto integratore dell’eccezione non era provato e la Corte territoriale l’avesse considerato esistente senza prova, il vizio da denunciare sarebbe stata la violazione della regola dell’onere della prova. Ove, poi, come palesa l’illustrazione dei motivi successivi, la Corte territoriale si fosse limitata a desumere la fondatezza dell’eccezione dalle emergenze probatorie del giudizio di primo grado, non si comprende come e perchè il ricorrente non abbia dedotto a sua volta nuove prove in contrario: esse sarebbero state ammissibili sempre ai sensi del vecchio art. 345 c.p.c..

3. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce "violazione e falsa applicazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 2721 c.c.", per avere ritenuto la Corte territoriale provata sulla base delle risultanze testimoniali di primo grado l’esistenza di un contratto ("nolo a caldo") fra l’Autorità Portuale e la Compagnia, avente natura atipica e consistente sia nella messa a disposizione del mezzo sia nella messa a disposizione del manovratore, dipendente dell’Autorità, con assoggettamento ai poteri direttivi e di controllo della stessa Compagnia.

3.1. Il motivo, oltre ad essere inammissibile per difetto di autosufficienza, là dove non si preoccupa di individuare la capitolazione probatoria di cui trattasi, è ulteriormente inammissibile perchè l’eccezione di inammissibilità ai sensi dell’art. 2721 c.c. avrebbe dovuto essere fatta valere prima che avesse luogo l’ammissione delle prove per testi.

Nè potrebbe ritenersi che in quel momento non lo si poteva fare, perchè la nuova prospettazione della resistente non vi era ancora all’atto in cui le prove vennero ammesse: invero, se le prove incingevano comunque nella violazione dell’art. 2721 c.c. ciò doveva comunque emergere dalla capitolazione.

Ove, poi, la Corte territoriale avesse desunto l’esistenza del rapporto contrattuale fra Autorità e Compagnia dalle dichiarazioni rese dai testi, in risposta ai capitoli e, quindi, con la normale attività di precisazione e specificazione dei fatti dichiarati che il teste fa rispondendo sui capitoli, l’invocazione dell’art. 2721 c.c. sarebbe fuor di luogo, venendo in rilievo il principio di acquisizione processuale.

4. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa in punto decisivo della controversia, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione e falsa applicazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 246 c.p.c.". L’illustrazione del motivo inizia con l’assunto che la sentenza impugnata ha preso in esame alcune testimonianze, tra le quali, soprattutto quella di D.B.P.L., all’epoca dipendente dell’Ente Porto e si duole che a detta testimonianza abbia dato credito quanto alla dichiarazione che il gruista operava agli ordini e secondo le istruzioni del personale della Compagnia, ancorchè quel teste avesse detto di non essere stato presente al fatto e che la circostanza gli era stata riferita dal gruista, senza considerare che costui aveva un interesse che l’avrebbe legittimato a partecipare al giudizio quale possibile diretto responsabile dell’evento, tanto che il giudice istruttore aveva dichiarato la sua incapacità a testimoniare. Da ciò sarebbe conseguita una violazione dell’art. 246 c.p.c..

4.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza quanto ad entrambi i profili con cui è articolato, perchè non indica in quale udienza la testimonianza di cui trattasi venne assunta (al riguardo, il riferimento al fatto che "nella medesima udienza del 27 febbraio 1997" venne dichiarata l’incapacità testimoniale del gruista non è accompagnato dalla precisazione sul se si sia trattato dell’udienza di assunzione delle prove oppure di quella in cui vennero ammesse le stesse) e perchè – anche a voler superare tale rilievo – omette di indicare il contenuto dei capitoli di prova di cui trattasi e, quindi, non mette in grado di comprendere il senso della risposta del teste.

Il motivo è, poi, inammissibile quanto al profilo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 perchè non risponde al paradigma del vizio di motivazione di cui a tale norma in quanto difetta di decisività secondo le stesse allegazioni del ricorrente: invero, se la Corte territoriale ha compiuto la sua valutazione sulla base anche di altre testimonianze, per evidenziare la decisività dell’erronea valutazione della testimonianza D.B., sarebbe stato necessario spiegare come e perchè essa sia stata "presa in esame… soprattutto", sì da sorreggere in modo determinate la decisione impugnata. Invece, del "soprattutto" non si fornisce alcuna spiegazione.

Peraltro, la lettura della motivazione della sentenza impugnata evidenzia che è stato dato rilievo, sempre ai fini della ritenuta esistenza del controllo delle operazioni da parte della Compagnia Portuale, ad altre due testimonianze, onde la valutazione con cui la Corte è pervenuta a ritenere sussistente il ed. "nolo a caldo" è sorretta, in realtà, da tutte e tre le testimonianze, di modo che, anche se cadesse il valore della testimonianza D.B., resterebbe quello dalla Corte territoriale attribuito alle altre due testimonianze, delle quali il ricorso non si occupa.

Da tanto emergerebbe ancora una volta che il motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 è privo di decisività (per la sua nozione si veda Cass. n. 22979 del 2004, seguita da numerose conformi, secondo cui: "La nozione di punto decisivo della controversia, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 sotto un primo aspetto si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice all’individuazione della disciplina giuridica applicabile alla, fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto. Sotto un secondo aspetto, la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, asserisce al nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa. Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile sol per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal giudice del merito, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile sol perchè su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 si risolverebbe nell’investire la Corte di Cassazione del controllo sic et sempliciter dell’iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito.").

L’invocazione, poi, dell’art. 246 c.p.c. a proposito del teste D.B., quasi con una sorta di emersione di un’incapacità a posteriori, per il fatto che egli riferì circostanza dichiarategli dal gruista, cioè da un teste incapace, è priva di fondamento, perchè la dichiarazione da parte di un teste capace dell’essergli state riferite determinate circostanza da un teste precedentemente dichiarato incapace non può comportare una sorta di sopravvenuta incapacità riflessa del teste capace, bensì soltanto che la verità intrinseca del fatto dichiarato al teste dal soggetto incapace vada apprezzata con particolare severità, specie se il fatto dichiarato è favorevole ad eventuali interessi di quel soggetto.

Onde il motivo di violazione di norma sul procedimento sarebbe infondato.

5. Con il quarto motivo di ricorso principale si deduce "violazione – falsa applicazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione all’art. 1655 c.c. e segg. ed omessa motivazione in ordine a punto decisivo della controversia".

Il motivo viene illustrato riproducendo una parte ulteriore della testimonianza D.B. e il vizio di motivazione viene prospettato per un verso adducendosi che la Corte territoriale avrebbe, ancorchè il teste non fosse stato presente ai fatti, riferito le modalità con le quali l’Autorità portuale forniva il mezzo e l’operatore suo dipendente con il "nolo a caldo", alla vicenda di cui è processo, per altro verso adducendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare il rilievo della dichiarazione del teste circa il fatto che per il servizio di scarico la fattura veniva emessa dall’Autorità al ricevitore della merce e, successivamente, alla stessa autorità gli operatori portuali, fra cui la Compagnia Portuale, inviavano a loro volta la fattura per le loro specifiche prestazioni, il che avrebbe dovuto indurre a ritenere sussistente un contratto di appalto del mezzo con l’operatore fra l’Autorità e il ricevitore.

Quest’ultima deduzione dovrebbe evidenziare, al di là della mancanza di un’espressa attività assertiva in tal senso, anche il vizio di violazione della norma di diritto dell’art. 1655 c.c., per erronea sussunzione del fatto dichiarato dal teste sotto la fattispecie del "nolo a caldo" anzichè sotto quella dell’appalto.

5.1. Il motivo è ancora una volta inammissibile sia per difetto di autosufficienza, atteso che non si indica la capitolazione probatoria su cui venne chiamato a rispondere il teste D.B. e l’udienza in cui venne escusso, sia per difetto di decisività quanto al vizio di motivazione, atteso che nuovamente non si considera che la valutazione che ha portato la Corte a ritenere il "nolo a caldo" è, come s’è detto a proposito del motivo precedente, fondata anche su altre due testimonianze, che vengono totalmente ignorate.

Anche il vizio di violazione di norma di diritto per erronea sussunzione, essendo stata la fattispecie del "nolo a caldo" desunta dalla valutazione complessiva delle circostanze dichiarate dalle tre testimonianze, risulta argomentato in modo non decisivo, cioè giustificante il possibile riconoscimento dell’error iuris denunciato.

6. Il quinto motivo di ricorso principale denuncia vizio di motivazione sul quantum del danno con l’espressa enunciazione di voler riproporre la censura che all’uopo era stata svolta con l’appello incidentale e, dunque, è, in realtà, un "non motivo", perchè l’appello incidentale non è stato esaminato dalla Corte territoriale, una volta riformata la sentenza di primo grado sull’an e parte ricorrente non aveva alcuna necessità di riproporlo in questa sede come motivo di cassazione anche condizionato, in quanto, se fosse stato accolto alcuno degli altri motivi e la sentenza fosse stata cassata quanto alla riforma della sentenza di primo grado nel giudizio di rinvio, l’appello incidentale sarebbe stato esaminabile, sempre a condizione che il giudice di rinvio avesse a confermare la sentenza di primo grado sull’an. Il motivo è, pertanto, inammissibile.

7. Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce "violazione e/o falsa applicazione di legge e, specificamente, dell’art. 91 c.p.c., in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 3", lamentandosi che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente applicato l’art. 91 c.p.c. in quanto ha compensato "le spese di giudizio".

Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce "omessa e/o carente motivazione della sentenza in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nella parte in cui non ha giustificato l’integrale compensazione delle spese del giudizio". Si addebita alla sentenza impugnata di non avere «motivato la sua determinazione, nemmeno con la formula della sussistenza di "giusti motivi" di compensazione.

Il primo motivo denuncia la violazione di una norma, l’art. 91 c.p.c., ma poi si duole della compensazione delle spese, che invece è regolata dall’art. 92 c.p.c., onde la norma del procedimento di cui si denuncia la violazione risulta inconferente rispetto alla doglianza proposta. Inoltre, la compensazione è stata disposta dalla corte territoriale per entrambi i gradi del giudizio di merito, mentre il motivo non offre alcuna specificazione sul se ci si dolga di essa per entrambi i gradi oppure no. Il motivo risulta, dunque, del tutto generico (all’uopo, si rileva che è consolidato il seguente principio di diritto: "Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 c.p.c., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo. In riferimento alla deduzione di un "error in procedendo" e, particolarmente, con riguardo alla deduzione della violazione di una norma afferente allo svolgimento del processo nelle fasi di merito, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 il rispetto dell’esigenza di specificità non cessa di essere necessario per il fatto che, com’è noto, la Corte di Cassazione, essendo sollecitata a verificare se vi è stato errore nell’attività di conduzione del processo da parte del giudice del merito, abbia la possibilità di esaminare direttamente l’oggetto in cui detta attività trovasi estrinsecata, cioè gli atti processuali, giacchè per poter essere utilmente esercitata tale attività della Corte presuppone che la denuncia del vizio processuale sia stata enunciata con l’indicazione del (o dei) singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale sarebbe stato commesso l’errore di applicazione della norma sul processo, di cui si denunci la violazione, in modo che la Corte venga posta nella condizione di procedere ad un controllo mirato sugli atti processuali in funzione di quella verifica. L’onere di specificazione in tal caso deve essere assolto tenendo conto delle regole processuali che presiedono alla rilevazione dell’errore ed alla sua deducibilità come motivo di impugnazione": così Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose conformi).

Il secondo motivo si duole della compensazione, ancora una volta senza specificare in che termini, alla stregua dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ed ancora una volta evocando l’art. 91 c.p.c., ed in tal modo prospetta un vizio in astratto afferente alla quaestio facti, mentre nella sostanza si sarebbe trattato di denunciare un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Tra l’altro si imputa alla sentenza di non avere motivato la compensazione con la formula della sussistenza di "giusti motivi", ma si dimentica che la Corte territoriale ha usato la formula "attesa la ricorrenza di motivi di equità", con ciò significando che lo sviluppo del contraddittorio, evidentemente anche in relazione alla nuova prospettazione difensiva, individuava detti motivi.

Il motivo è, dunque, anche inammissibile perchè non si fa carico dell’effettiva, pur stringata, motivazione adottata dal giudice di merito.

8. La soccombenza su entrambi i ricorsi proposti induce il Collegio a compensare le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15713 TRASPORTO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 27.2.98 S.M.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la International Transport s.n.c. di Massimo Mari & C. chiedendo che fosse dichiarato il grave inadempimento di quest’ultima al contratto concluso nel (OMISSIS) per il trasporto terrestre e marittimo di una serie di beni mobili di proprietà del committente, nonchè di generi alimentari, da (OMISSIS).

L’attore deduceva che al momento del recapito a destinazione era risultante una serie di colli inventariati dalla ditta Mari, per un ammontare di circa L. 40.000.000, e che aveva dovuto pagare a terzi fornitori la somma di L. 7.665.460, che invece la società esecutrice si era obbligata a pagare, per cui chiedeva il rimborso di tali somme ed il risarcimento dei danni per un importo complessivo di L. 50.122.294.

La convenuta chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al pagamento di L. 9.283.958, quale saldo del prezzo del trasporto; chiedeva inoltre di poter chiamare in causa la Italiana Assicurazioni s.p.a., assicuratrice delle merci oggetto di trasporto.

La Compagnia assicuratrice affermava la competenza territoriale del Tribunale di Milano, eccepiva il difetto di legittimazione attiva della convenuta, essendo stata la polizza stipulata per conto di chi spetta, e contestava che la perdita della merce si fosse verificata nel periodo di vigenza della copertura assicurativa.

Il Tribunale adito, dichiarata la propria incompetenza territoriale per la domanda di garanzia, condannava la International Transport a risarcire l’attore dei danni quantificati in L. 29.022.343, oltre interessi compensativi al 3% sul capitale devalutato al novembre 1996, e respingeva la domanda riconvenzionale.

Proposto appello dalla società convenuta, si costituiva il S. M. resistendo al gravame, mentre la Italiana Ass.ni resisteva anch’essa all’appello, tranne che in relazione al quarto motivo di gravame al quale dichiarava di aderire.

Con sentenza depositata il 24.3.05 la Corte d’appello di Roma respingeva l’impugnazione: avverso detta sentenza ha proposto, quindi, ricorso per cassazione la International Transport, con due motivi, mentre il S.M. ha resistito con controricorso e nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata Italiana Ass.ni.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente lamenta insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione sia in ordine all’attendibilità della documentazione proveniente dal perito della Lloyd’s ed attestante la mancanza di alcuni, colli all’arrivo a destinazione che in ordine all’affermazione dei giudici d’appello secondo cui il Tribunale avrebbe ritenuto provata la mancata consegna a domicilio di determinati beni per non aver la ricorrente mosso alcuna censura sul punto.

Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 1226 c.c., avendo la Corte di merito condiviso il criterio di valutazione degli oggetti smarriti utilizzato dal primo giudice, che aveva fatto ricorso all’"esperienza comune" e all’"equità del Giudice". 1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, sollevata in controricorso dal resistente S.M., per essere stato dichiarato il fallimento della società ricorrente e del suo legale rappresentante pro tempore anteriormente alla data di notificazione del ricorso stesso.

Tale eccezione non è fondata.

Ed invero, premesso che la dichiarazione di fallimento della ricorrente e del suo legale rappresentante in proprio risale al (OMISSIS) e che il conferimento della procura speciale per il ricorso per cassazione risulta avvenuto in data 24.1.06, si rileva che "la perdita della capacità processuale del fallito a seguito della dichiarazione di fallimento non è assoluta ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto – e per essa al curatore – è concessa eccepirla, con la conseguenza che se il curatore rimane inerte ed il fallito agisce per conto proprio, la controparte non è legittimata a proporre l’eccezione nè il giudice può rilevare d’ufficio il difetto di capacità" (Cass. 30.8.2004 n. 17418;

27.2.2003 n. 2965; S.U. 21.7.1998 n. 7132).

2. Passando ora all’esame dei motivi di ricorso, si rileva che il primo motivo deve ritenersi assolutamente inammissibile.

Ed invero, va osservato, in primo luogo, che non può tenersi alcun conto del documento prodotto dalla ricorrente nel presente giudizio di cassazione (e precisamente della lettera raccomandata inviata alla ricorrente stessa dalla LV Broker Ubint in data 2.2.2000), in quanto è pacifico che, a norma dell’art. 372 c.p.c. non è ammesso nel giudizio di legittimità il deposito di atti e di documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’inammissibilità del ricorso e del controricorso, requisito quest’ultimo che certamente non si riscontra nel caso di specie.

2.1. Si rileva poi che la censura circa l’inattendibilità della documentazione proveniente dal perito della Lloyd’s, sebbene formulata impropriamente sotto il profilo del vizio c motivazione, attiene in realtà al merito della causa, in quanto, risolvendosi in un apprezzamento delle prove in senso difforme da quello sostenuto dal giudice, investe il suo potere discrezionale di valutazione delle prove stesse, che si sottrae come tale al sindacato di legittimità allorquando il relativo convincimento sia sorretto – come certamente si riscontra nel caso di specie – da motivazione congrua ed immune da vizi logici.

Nè la ricorrente indica nelle sue doglianze in modo specifico l’esistenza, nel ragionamento logico – giuridico posto a base del convincimento espresso dal giudice di merito, di lacune o contraddizioni insanabili ovvero denuncia il mancato esame di punti decisivi della controversia.

2.2. Per quanto riguarda poi l’altra censura in merito alla ritenuta prova della mancata consegna a destinazione di determinati beni, si rileva che essa deve considerarsi inammissibile, in quanto la parte che si dolga di un’errata valutazione delle risultanze istruttorie (quelle, cioè, comprovanti la contestazione, da parte dell’odierna ricorrente, che la merce non arrivata a destinazione fosse ricompresa tra quella partita), ha l’onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, di riprodurre in quest’ultimo il tenore esatto dei documenti o delle eccezioni il cui inadeguato esame viene censurato, atteso che questa Corte non è tenuta a ricercare al di fuori del contesto del ricorso stesso le ragioni che dovrebbero sostenerlo. 3.

Il secondo motivo non è fondato.

Infatti, la Corte di merito, con logica ed adeguata motivazione, ha correttamente evidenziato come il primo giudice abbia potuto apprezzare il valore dei beni non pervenuti a destinazione "…quanto meno in base all’analitica descrizione fattane nella lettera di denuncia, riscontrabile dall’inventario di spedizione redatto alla presenza di dipendenti della International Transport (doc. 21 di produzione di questa, nel quale è evidenziato trattarsi di pezzi di posateria ed accessori in argento per 24 persone di produzione del 1 decennio del novecento, di notevole peso, ed avente un particolare valore e pregio, nonchè di servizi di porcellana decorati di pregiatissima marca e di altro servizio in argento di artigianato francese del 19^ secolo)" (v. pagg. 9 – 10 della sentenza impugnata;

e come la valutazione in questione non sia stata contrastata da prezzari e listini nè da valutazioni di vendita da parte di antiquari di servizi od oggetti similari.

E’ perciò del tutto condivisibile la conclusione dei giudici d’appello che il ricorso all’equità non è servito affatto a colmare una lacuna probatoria in ordine agli oggetti smarriti, ma è stato viceversa determinato dalla necessità di attribuire un valore "ad oggetti sufficientemente individuati nelle loro caratteristiche di pregio".

Va escluso, dunque, che possa concretarsi nel caso in esame la violazione delle norme richiamate dalla ricorrente.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore di S.M.M. delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15714 CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

F.P. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia L.M., la s.p.a. Rasimeli e Coletti e la s.p.a.

Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia nelle rispettive qualità di conducente, proprietaria ed ente assicuratore dell’autoarticolato Fiat 190, deducendo che il (OMISSIS), mentre alla guida del proprio Fiat Ducato stava imboccando sull’autostrada (OMISSIS) il casello d’uscita di (OMISSIS), il suo veicolo veniva violentemente investito da tergo dal predetto autoarticolato e che a seguito del sinistro il suo mezzo rimaneva distrutto ed esso esponente riportava ingenti lesioni fisiche.

I primi due convenuti contestavano la fondatezza della domanda, sostenendo che la causa del sinistro andava ravvisata nella spericolata manovra dell’attore che aveva attraversato all’improvviso la corsia di marcia del L., e chiedevano, perciò il risarcimento del danno, il secondo per lesione al diritto di credito.

L’Assitalia chiedeva anch’essa il rigetto della domanda, mentre l’attore provvedeva, previa autorizzazione, a chiamare in causa per esserne manlevato la propria assicuratrice Commerciai Union Italia s.p.a..

Quest’ultima chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale e chiedeva a sua volta la condanna della controparte a rimborsarle quanto versato al F. a titolo d’indennizzo, pari a L. 18 milioni.

Il Tribunale adito, attribuita al F. la colpa esclusiva dell’incidente, rigettava sia la domanda dell’attore e della sua compagnia assicuratrice che quella riconvenzionale.

Proposto appello dal F., il L. e l’Assitalia chiedevano il rigetto del gravame, mentre la Rasimeli & Coletti chiedeva la condanna dell’appellante al risarcimento del danno da lesione del suo diritto di credito e la Commerciai Union Italia proponeva appello incidentale per ottenere il rimborso di L. 18.900.000 corrisposte al F..

Con sentenza depositata il 23.12.04 la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello del F., dichiarava inammissibile quello incidentale della Commerciai Union Italia ed in parziale accoglimento di quello della Rasimeli & Coletti condannava, in solido tra loro, il F. e la Commercial Union Italia al pagamento in favore della Rasimeli & Coletti della somma di Euro 23.354,19, oltre interessi legali.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il F., con due motivi, mentre ha resistito con controricorso l’Assitalia.

Nessuno degli altri intimati ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 107 C.d.S., dell’art. 2054 c.c., comma 1, degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, avendo la Corte di merito, pur in presenza del dato oggettivo incontestabile dell’avvenuto tamponamento del veicolo condotto da esso ricorrente ad opera di quello condotto dal L., superato la presunzione di colpa a carico del veicolo tamponante mediante utilizzazione della sola consulenza tecnica d’ufficio esperita nel quadro delle indagini preliminari relative al procedimento penale incardinatosi a seguito della querela sporta dal ricorrente medesimo.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2 ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, stante l’impossibilità di rinvenire nelle sentenze di merito una ricostruzione del sinistro che superi la presunzione di pari concorso di colpa prevista nella norma suddetta.

1. Il primo motivo non è fondato.

Ed invero, è indubbio che la consulenza tecnica, sebbene abbia, di regola, la funzione di fornire al giudice una valutazione relativa a fatti già probatoriamente acquisiti al processo, può legittimamente costituire, ex se, fonte oggettiva di prova qualora si risolva non soltanto in uno strumento di valutazione, bensì di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (Cass. n. 16256/2004), così come è altrettanto indubbio che il giudice civile possa utilizzare come fonte del proprio convincimento gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale riguardante gli stessi fatti ed in primo luogo le risultanze di relazioni tecniche acquisite in tale giudizio, tanto più quando la relazione abbia avuto ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi (Cass. n. 5682/2001).

Ciò premesso, si rileva che la sentenza impugnata, con motivazione assolutamente immune da vizi logici ed errori giuridici, ha spiegato le ragioni della condivisione della ricostruzione del sinistro ad opera del primo giudice, facendo riferimento appunto alle risultanze della relazione redatta dal perito nominato dal P.M. nel corso delle indagini effettuate a seguito della querela sporta dallo stesso odierno ricorrente nei confronti del L.: risultanze che hanno evidenziato come l’improvvisa sterzata a destra da parte dell’autoarticolato condotto dal L. sta proprio a dimostrare l’esistenza di una repentina ed imprevedibile "manovra di immissione del mezzo del F. nella traiettoria del L." (v. pag.

14 della sentenza gravata), e con ciò escludendosi categoricamente la circostanza che l’autocarro del F. potesse precedere nello stesso senso di marcia il mezzo del L..

Va rilevato, d’altronde, che nei confronti della suddetta ricostruzione non risulta mossa dal ricorrente alcuna specifica ed argomentata censura, che non sia l’apodittica e generica riproposizione della propria ricostruzione della dinamica del sinistro, peraltro disattesa dalle convincenti ed esaustive argomentazioni della citata relazione tecnica, basata non su mere ipotesi bensì sulle precise e tempestive rilevazioni di polizia.

Si sostiene poi a pag. 13 del ricorso che la valutazione, da parte della Corte di merito, circa il significato dato dal perito alla manovra di sterzata a destra posta in essere dal L. sarebbe incongrua ed illogica, in quanto non terrebbe conto di possibili altre ragioni per le quali il medesimo si sarebbe indotto a compiere tale manovra, tanto più che la manovra stessa sarebbe stata giustificata dal L. "con una ricostruzione completamente diversa da quella indicata dal consulente del Pubblico Ministero".

Ma, anche volendo prescindere dal rilevare che lo stesso ricorrente a pag. 4 del ricorso riporta testualmente il passo della comparsa di costituzione in giudizio del L. all’udienza del 16.6.94, in cui viene esplicitamente sottolineata l’improvvisa manovra di rientro sulla corsia di destra (tenuta dal mezzo condotto dal L.) ad opera del F., si rileva comunque che, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il ricorrente nè spiega compiutamente quale sarebbe stata questa ricostruzione diversa del sinistro da parte del L. nè indica in quale atto di causa la stessa sarebbe stata resa.

Non può, dunque, in alcun modo censurarsi la motivazione della sentenza impugnata in merito all’asserita mancata valutazione di tale diversa ricostruzione del sinistro, in quanto il rilevato difetto di specificazione sia del suo stesso contenuto che della sua pregressa deduzione in sede di merito non consente affatto di valutare la decisività della questione stessa sul piano processuale.

2. Anche il secondo motivo è infondato.

Infatti, la Corte di merito ha spiegato, con motivazione del tutto logica ed adeguata, le ragioni per le quali ha ritenuto che nel caso di specie dovesse ritenersi superata la presunzione di pari concorso di colpa nella causazione del sinistro, prevista e disciplinata dall’art. 2054 c.c., comma 2.

Ed invero, la sentenza impugnata ha mostrato anzitutto di aver tenuto ben presente il principio che nell’ipotesi di collisione tra veicoli che vengano a trovarsi nello stesso senso di marcia, a causa della presunzione di fatto a carico del conducente del mezzo investitore – di inosservanza della distanza di sicurezza, non possa applicarsi la presunzione di pari colpa di cui alla norma predetta, per cui incombe al medesimo l’onere di fornire la prova liberatoria (v. pag. 14 della sentenza).

La Corte di merito ha però anche giustamente osservato, che la distanza di sicurezza tra veicoli va calcolata in relazione alla normale marcia dei veicoli medesimi, senza tener conto di improvvisi ed imprevedibili ostacoli insorti nell’ambito di tale marcia, per cui non può addebitarsi alla violazione dell’obbligo imposto dal comma 1 dell’art. 107 C.d.S. (il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni momento il suo arresto tempestivo per evitare collisioni con il veicolo che lo precede) il tamponamento di un veicolo che si sia all’improvviso, con manovra temeraria ed imprevedibile, inserito nel percorso di marcia di un veicolo sopraggiungente, ostacolandone la marcia in modo assolutamente anomalo e non consentito dalla legge.

In quest’ottica, va pertanto condivisa la conclusione, cui è pervenuta la sentenza gravata, secondo cui la repentina manovra di rientro sulla corsia di destra (già impegnata dal mezzo del L.) attuata dal F., ha senz’altro determinato il superamento della presunzione di colpa posta a carico del L. stesso, evidenziando contestualmente l’esclusiva colpa del F. nella causazione del sinistro.

E’ pacifico, dunque, che la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2 deve ritenersi superata allorquando, come si riscontra nella specie, sia stato accertato in concreto che la condotta di uno dei conducenti (nel caso che ci occupa, il F.) abbia avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell’evento dannoso (Cass. n. 11143/2003).

3. Il ricorso va, perciò, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’Assitalia delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore della soc. Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15715 CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Z.S. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa S.S. e la s.p.a. Axa Ass.ni, esponendo che il (OMISSIS), mentre circolava in (OMISSIS) alla guida della propria moto Kawasaky, quest’ultima veniva investita dall’auto Lancia, condotta dallo S. ed assicurata presso l’Axa, e che esso esponente riportava lesioni personali, oltre ai danni materiali della moto.

L’attore chiedeva, quindi, la condanna dei convenuti in solido al pagamento della complessiva somma di L. 66.506.000, oltre interessi e rivalutazione.

La compagnia assicuratrice chiedeva il rigetto della domanda o, in subordine, il riconoscimento di una responsabilità concorrente dell’attore, mentre lo S. rimaneva contumace.

Il Tribunale adito condannava i convenuti al pagamento in favore dello Z. della somma di L. 49.393.000, oltre interessi legali.

Proposto appello dall’Axa, lo Z. resisteva al gravame, sollevando appello incidentale per il riconoscimento dei danni alla moto, mentre lo S. rimaneva contumace.

Con sentenza depositata il 31.12.04 la Corte d’appello di Catania riduceva ad Euro 17.856,55 la somma dovuta per il risarcimento dei danni e rigettava l’appello incidentale.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo Z., con cinque motivi, mentre l’Axa ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 104 C.d.s. n. 393/1959, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto il concorso di colpa di esso ricorrente nella causazione del sinistro a causa della violazione dell’obbligo di tenere rigorosamente la propria destra.

Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 105 C.d.s. n. 393/1959, comma 3 non avendo la Corte di merito tenuto conto che, secondo tale norma, spettava al veicolo favorito il diritto di precedenza per tutta l’area di crocevia, ancorchè procedente fuori mano.

Con il terzo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’accertamento della responsabilità ed al nesso di causalità.

Con il quarto motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’affermazione della percentuale del concorso di responsabilità.

Con il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè omessa e/o contraddittoria motivazione in ordine alla compensazione parziale delle spese del giudizio d’appello.

1. Il primo motivo non è fondato.

Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata che dal rapporto di polizia e dalla planimetria ad esso allegata è emerso che lo scontro tra la moto del ricorrente e la vettura dello S. si è verificato al di là della linea di mezzeria della via (OMISSIS) e cioè nella corsia di sinistra rispetto alla direzione di marcia tenuta dallo Z., allorquando l’autovettura aveva già superato l’area dell’incrocio e si era già immessa nel flusso veicolare della corsia opposta a quella da cui proveniva la moto.

La circostanza che il ricorrente al momento del sinistro stesse marciando oltre la linea di mezzeria legittima, pertanto, la conclusione dei giudici d’appello secondo cui la sua condotta abbia avuto in concreto un’incidenza causale nella verificazione del sinistro, essendo pacifico che la violazione dell’obbligo di tenere la propria destra si ponga certamente in rapporto di causalità con l’evento dannoso.

E’ indubbio, infatti, che se il ricorrente non avesse marciato oltre la linea di mezzeria ed avesse invece mantenuto rigorosamente la propria destra, lo scontro sarebbe stato evitato, atteso che lo S. aveva già impegnato la corsia di marcia opposta a quella da cui proveniva la moto.

2. Anche il secondo motivo è infondato, in quanto, se è vero che, secondo la giurisprudenza formatasi nel periodo di vigenza dell’art. 105 C.d.S. del 1959, al conducente proveniente da destra spettava il diritto di precedenza per tutta l’area del crocevia anche se procedente fuori mano, è altrettanto vero però che, nel caso di specie, come hanno correttamente accertato i giudici di merito, la collisione si è verificata "dopo che la vettura guidata da S.S. aveva superato l’area dell’incrocio e si era già immessa nel flusso veicolare", completando così la manovra di svolta a sinistra.

Ed invero, come ha evidenziato la sentenza impugnata, dal rapporto di polizia risulta che il punto d’urto andava collocato proprie "nella corsia di marcia del veicolo A (Lancia Y 10)", per cui deve ritenersi che nel caso di specie ricorre una situazione di fatto che si sottrae alla previsione del citato art. 105. 3. Il terzo ed il quarto motivo, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

Ed invero, la sentenza impugnata ha soddisfacentemente spiegato, con motivazione esente da vizi logici ed errori giuridici, le ragioni per le quali ha ritenuto che sussistesse nel caso di specie un apporto causale della condotta del ricorrente nella produzione dell’evento dannoso e che tale apporto venisse quantificato nella misura del 30%, facendo correttamente riferimento, da un lato, all’inosservanza da parte dello Z. dell’obbligo di mantenere rigorosamente la propria destra, nonchè alla circostanza che – se il medesimo avesse effettivamente tenuto la destra – lo scontro non si sarebbe verificato, attesa la collocazione in concreto dei mezzi al momento dello scontro stesso; e, dall’altro, al grado di responsabilità dello Z. nella causazione dell’incidente de quo, certamente inferiore a quello da attribuire al comportamento dell’automobilista.

4. Il quinto motivo è manifestamente infondato, atteso che la compensazione totale o parziale delle spese di lite rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, con il solo limite che le stesse non siano addossate, neppure parzialmente, alla parte totalmente vittoriosa.

A prescindere da ciò, si rileva comunque che nel caso di specie i giusti motivi per la compensazione per un terzo delle spese del secondo grado di giudizio risultano correttamente individuati nel parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Axa.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre ricorrono giusti motivi, stante la difformità degli esiti dei giudizi di merito, per la compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.