Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15704 CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. La signora S.K. nella veste di danneggiata, con citazione conveniva dinanzi al giudice di pace di Lovere, il proprietario assicurato S.V. e la assicuratrice Assitalia, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni conseguenti ad un incidente stradale del (OMISSIS) nel corso del quale la Ford Fiesta condotta da R.A., ma di proprietà ed assicurata dal S., con una manovra di sorpasso a destra determinava lo scontro con la Toyota condotta dalla attrice.

2. Il giudice di Pace con la sentenza n. 97 del 2003 rigettava la domanda attrice e compensava tra le parti le spese di lite.

3. Contro la decisione ha proposto appello la S. insistendo per la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni e chiedendo in via istruttoria la ammissione di prove già richieste nello atto di citazione in riassunzione. Resisteva la società assicuratrice e proponeva appello incidentale in punto di compensazione delle spese; restava contumace il S..

4. Il Tribunale di Bergamo, quale giudice di appello, con sentenza del 22 aprile 2005 rigettava gli appelli principale e incidentale e compensava le spese del grado tra le parti.

5. Contro la decisione ricorre S. deducendo unico complesso motivo di ricorso; resiste la assicuratrice con controricorso.

Motivi della decisione

6. Il ricorso non merita accoglimento.

Nel motivo di gravame si deduce "Violazione e falsa applicazione dello art. 350 c.p.c. e vizio di motivazione; violazione dell’art. 281 ter c.p.c.; contradditorietà e violazione dello art. 24 Cost., comma 2, in relazione allo art. 360 c.p.c., n. 5".

La tesi svolta a sostegno delle violazioni denunciate consiste nel denunciare il vizio della motivazione della sentenza di appello, per non avere ammesso le prove testimoniali che erano state dedotte dinanzi al giudice di pace di Lovere nella citazione in riassunzione. La mancata ammissione di tali prove ha poi pregiudicato il diritto della difesa, costituzionalmente garantito.

Il motivo di ricorso risulta infondato per la ragione che non centra la ratio decidendi di ordine processuale, correttamente rilevata dalla Corte di appello, secondo cui la parte, in sede di appello, chiedendo il rinvio della causa per le conclusioni, ha rinunziato alla assunzione delle prove in sede di appello.

Neppure il Tribunale, quale giudice di appello, vincolato al principio dispositivo, avrebbe potuto ammetterle di ufficio, atteso che non si trattava di prove acquisite al processo e dunque non ancora ammesse.

Non sussiste pertanto alcun error in procedendo in ordine alle norme processuali richiamate, e la motivazione appare coerente al rispetto delle regole processuali ed al principio della disponibilità delle prove, senza che risulti violato alcun diritto della difesa. Vedi sul punto Cass. 12241 del 2002 e Cass. n. 91 del 2007.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese ed onorari di questo giudizio si cassazione, in favore della resistente Assitalia, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente S.K. a rifondere alla Assitalia spa la somma di Euro 1800,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15705 RESPONSABILITA’ CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Con citazione del 20 maggio 1998 A.G.U. e G.F., nella veste di danneggiati, convenivano dinanzi al Tribunale di Roma S.R. e la società RM 81 spa, e ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti a seguito della presentazione di una denunzia calunniosa per presunti illeciti compiuti da parte degli attori nella loro attività di impiegati del Credito artigiano, illeciti da cui erano stati prosciolti in sede penale. Deducevano gli attori di essere stati ingiustamente licenziati dalla Banca e che i danni morali erano riferiti al patema di animo ed al turbamento della serenità familiare e nella stima nello ambiente di lavoro. Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda, deducendo che la denuncia era stata presentata dallo S. in proprio e senza dolo o colpa grave.

2. Il Tribunale di Roma con sentenza del 14 novembre 2001 dichiarava la società RM 81 spa carente di legittimazione passiva e rigettava la domanda proposta contro lo S. compensando le spese tra le parti.

3. La decisione era appellata dai funzionari licenziati che ne chiedevano la riforma con lo accoglimento delle pretese risarcitorie e solidali; resistevano le controparti e proponevano appello incidentale in punto di compensazione delle spese.

4. La Corte di appello di Roma con sentenza del 10 gennaio 2005, rigettava lo appello principale e dichiarava inammissibili gli appelli incidentali e poneva a carico degli appellanti le spese del grado.

5. Contro la decisione ricorrono A. e G. deducendo due motivi di censura illustrati da memoria. Resistono le controparti con controricorso.

Motivi della decisione

6. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti, che per chiarezza espositiva vengono in sintesi descrittiva.

Nel primo motivo si deduce "Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c. e degli artt. 1388 e 2384 c.c. e la contraddittorietà della motivazione su punto decisivo". La tesi sostenuta concerne la legittimazione passiva della società RM 81 sul rilievo che lo S., denunciante, agiva sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della società.

Nel secondo motivo si deduce la radicale omissione della decisione su punto decisivo ed il vizio della motivazione per contraddittorietà. Si aggiunge la violazione degli artt. 2043 e 2055 cod. civ. e della norma penale sulla calunnia, art. 368 cod. pen..

La tesi si fonda sul rilievo che lo S. nel corso del giudizio avrebbe confessato di essere consapevole e della calunnia e del grave danno arrecato ai funzionari. Tale ammissione risultava dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero nel processo di primo grado.

7. In senso contrario si osserva che entrambi i motivi non consentono di ritenere giuridicamente errata la decisione di appello nei due punti decisivi relativi alla negata legittimazione passiva della società e alla ricostruzione del fatto illecito, qualificato dalla calunnia come fatto reato contestuale.

Sul primo punto la Corte romana motiva valutando per acta la denuncia presentata dallo S. e valutandola come atto riferito alla esclusiva volontà del denunciante senza coinvolgimento della società e degli organi societari. Tale valutazione attiene ad una quaestio voluntatis ed esprime un apprezzamento fattuale congruamente motivato.

Sul secondo punto la Corte, pur non considerando le ricordate ammissioni rese dallo S. in sede di interrogatorio libero e riprodotte solo in parte, onde il motivo risulta privo di autosufficienza, ha esaminato il contesto probatorio, ritenendo che la denuncia in relazione alle circostanze note non appariva pretestuosa o temeraria tanto da esigere una laboriosa istruttoria.

Si tratta dunque di una valutazione che attiene alla ricostruzione del fatto storico dannoso, con esclusione della imputabilità soggettiva in relazione allo illecito civile, posto che la contestualità del fatto reato risulta esclusa.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato; sussistono giusti motivi in relazione alle peculiarità del caso per compensare tra le parti costituite le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15706 CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza 18 novembre-3 dicembre 2004 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva ritenuto la concorrente responsabilità del conducente della vettura rimasta ignota e del conducente del ciclomotore a bordo del quale era trasportato il minore Pa.An., nella produzione dell’incidente stradale avvenuto nella notte tra il (OMISSIS), condannando la spa Assicurazioni Generali al pagamento del danno patrimoniale e di quello morale in favore dei genitori del minore – rimasto ucciso a seguito dell’incidente P.S. e A.L., nella misura complessiva di L. 170.000.000 (di cui L. 30.000.000 ciascuno per danno morale) e di L. 20.000.000 ciascuno in favore dei tre fratelli An., C. e P.D..

Il primo giudice aveva condannato la società Assicurazioni Generali, in qualità di impresa designata, al pagamento della somma di L. 30.732.000 in favore di T.R. ed aveva condannato quest’ultimo a tenere indenne la compagnia di assicurazione del 50% di tutte le somme da erogare ed al pagamento della metà delle spese del giudizio.

Avverso tale decisione aveva proposto appello principale il T., chiedendo che fosse dichiarata la esclusiva responsabilità del conducente dell’autoveicolo rimasto sconosciuto e l’annullamento della statuizione di manleva posta a suo carico in favore della compagnia assicuratrice.

Avevano proposto appello incidentale i genitori ed i fratelli di Pa.An. censurando la liquidazione del danno da lucro cessante e di quello morale.

La società di assicurazione si costituiva in giudizio chiedendo, con appello incidentale, che fosse dichiarata la esclusiva responsabilità del T. nella produzione dell’incidente, con l’accertamento che tutti i danni riportati dal Tedesco erano conseguenti al mancato uso del casco protettivo.

I giudici di appello, con la decisione sopra richiamata, confermavano integralmente la sentenza del Tribunale. La Corte territoriale rilevava che doveva essere confermata la applicabilità al caso di specie della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2. Le risultanze processuali raccolte, infatti, non consentivano una sicura ricostruzione dell’incidente e la individuazione delle singole responsabilità dei conducenti.

Quanto al danno patrimoniale, la Corte di merito riteneva congrua la liquidazione già operata dal primo giudice, considerato che il minore era in attualità di lavoro e che lo stesso avrebbe probabilmente contribuito alle esigenze vita della famiglia per dieci anni.

Quanto al danno morale, i giudici di appello confermavano la liquidazione già operata dal Tribunale, che aveva riconosciuto la somma di L. 30.000.000 a ciascuno dei genitori "misura così ridotta tenuto conto della loro responsabilità per "culpa in vigilando" ed "in educando" per avere consentito al figlio minorenne di anni 15 di stare fuori casa durante la notte e di non averlo educato all’uso del casco. La liquidazione del danno morale effettuata dal primo giudice nei confronti dei fratelli di Pa.An. era anche essa confermata dalla Corte territoriale.

Da ultimo i giudici di appello sottolineavano che la morte di Pa.An. era intervenuta subito dopo l’incidente, con la conseguenza della intrasmissibilità nel patrimonio giuridico degli stretti suoi congiunti di un diritto al danno biologico, mai sorto.

Sotto altro profilo, osservava ancora la Corte di merito, i congiunti del giovane deceduto non avevano fornito alcuna prova del fatto che in essi si era verificata una patologia tale da determinare una lesione della loro integrità psichica, con conseguente necessità di ricorrere a prestazioni mediche o di rinunciare ad utilità di cui prima fruivano.

Avverso tale decisione i genitori ed i fratelli di Pa.An., C. e D., hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da cinque motivi (indicati erroneamente come sei nel ricorso per cassazione: nel primo motivo i ricorrenti si limitano a dare atto della morte di P.A., già interdetta).

La società Assicurazioni Generali resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Preliminare appare l’esame del quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce la erronea affermazione della corresponsabilità del Tedesco nella causazione dell’incidente (art. 2054 c.c.).

Il motivo è inammissibile, non avendo i ricorrenti interesse ad una diversa graduazione delle responsabilità dell’incidente. Il T. non ha proposto ricorso avverso la decisione della Corte territoriale che ha confermato la sentenza del Tribunale in ordine all’applicabilità dell’art. 2054 c.c., comma 2.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, omessa motivazione in ordine al motivo di appello incidentale relativo alla scorretta determinazione e liquidazione del danno morale (art. 360 c.p.c., n. 5).

I giudici di appello non avevano spiegato in alcun modo le ragioni per le quali era stata – da loro – confermata la liquidazione del danno morale operata dal primo giudica, essendosi limitati ad osservare che i genitori del minore dovevano considerarsi comunque responsabili, per non avere educato il proprio figlio all’uso del casco, consentendogli di stare fuori di casa con gli amici, anche in ora notturna.

Con il terzo motivo (indicato erroneamente come secondo) i ricorrenti deducono la violazione di legge, ed erronea od omessa applicazione dei criteri ermeneutici di liquidazione del danno tanatologico e parentale.

Il giudice di primo grado aveva operato una ampia decurtazione del danno che, in astratto, sarebbe spettato agli attuali ricorrenti per la morte del loro congiunto, fondata su considerazione del tutto estranee al fatto lesivo ed alla determinazione delle responsabilità. In tal modo, senza rispondere in alcun modo alle censure formulate dagli appellanti incidentali P., la Corte territoriale aveva ritenuta congrua la somma di L. 30.000.000 e L. 20.000.000 riconosciuta dal Tribunale, rispettivamente, a favore di ciascuno dei genitori e dei fratelli del P..

I giudici di appello non avevano ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dai P. in ordine al mancato riconoscimento del danno tanatologico ed alla liquidazione del danno morale. In particolare, ad avviso dei ricorrenti, i giudici di appello non avevano tenuto conto di tutto il contesto sociale familiare e del fatto che l’incidente aveva colpito il primo figlio maschio dei coniugi P., i quali avevano una figlia handicappata grave, deceduta del giudizio. Nè come circostanza che deponeva a favore della educazione impartita dai genitori, che il giovane P., all’età di 15 anni, già lavorava in qualità di apprendista meccanico, contribuendo in questo modo alle necessità economiche della famiglia.

La Corte territoriale non aveva tenuto conto neppure delle tabelle elaborate da alcuni Tribunali italiani in materia di risarcimento del danno morale (Tribunale di Firenze e Milano).

Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano omesso esame di un punto della controversia.

Gli attuali ricorrenti avevano sottoposto a specifica censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui la stessa aveva liquidate il danno morale decurtandolo sulla base di una non meglio accertata "culpa in vigilando" ed "in educando" "per aver consentito al figlio minorenne di anni 15 di stare fuori casa durante la notte e di non averlo educato all’uso del casco".

Sul punto i giudici di appello non avevano ritenuto di dare risposta alcuna. In particolare, nessuna dimostrazione era stata fornita in ordine alla domanda se il mancato uso del casco avesse avuto influenza diretta sul decesso del P.. Se i giudici di appello avessero esaminato gli atti di causa, gli stessi avrebbero potuto verificare che il P. era stato "squartato" in conseguenza dell’impatto il veicolo rimasto sconosciuto e che la morte del P. aveva seguito immediatamente l’urto.

Osserva il Collegio:

il secondo, terzo e quinto motivo devono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra di loro.

Le uniche censure formulate dai ricorrenti riguardano la liquidazione del danno morale e di quello tanatologico.

Quelle relative alla liquidazione del danno morale sono fondate.

Nella liquidazione del danno morale, provocato dalla morte di un prossimo congiunto, il giudice di merito deve procedere con valutazione equitativa, tenendo conto delle perdite affettive e della compromissione dell’integrità familiare.

Alla luce di questo principio deve ritenersi illogica la motivazione con la quale il giudice di merito, senza neppure indicare la percentuale di riduzione applicata, provveda ad indicare direttamente l’ammontare del danno morale in misura ridotta, motivando tale decisione solo con il fatto che il minore non sia stato educato all’uso del casco (particolarmente quando, come nel caso di specie, non vi sia alcuna prova della influenza dell'(eventuale) mancato uso del casco sulle conseguenze dell’incidente).

Appare, infine, illogica la affermazione di una concorrente responsabilità dei genitori, per il solo fatto di aver consentito al figlio minore di stare fuori di casa di notte, senza considerare che lo stesso era già dedito ad attività lavorativa e contribuiva con i propri guadagni, alle esigenze economiche della famiglia e senza tener conto del contesto sociale in cui il minore era inserito e delle circostanze di tempo e di luogo.

In effetti, a parere del Collegio, i giudici di appello, per affermare una responsabilità dei genitori nella educazione del figlio, avrebbero dovuto accertare se, nel caso di specie, fesse stata impartita al figlio – già avviato ad un mestiere – una educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione, in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità (Cass. 22 aprile 2009 n. 9556). Di tutto questo non è possibile rinvenire traccia nella motivazione della sentenza impugnata.

Tra l’altro, non è possibile comprendere, sulla base della decisione di primo grado (interamente confermata sul punto da quella di secondo grado), se anche la determinazione del danno morale liquidato a favore dei fratelli sia stato ridotto, in conseguenza della rilevata "culpa in vigilando et educando" dei genitori del minore.

Infatti, la decisione del Tribunale si limita a richiamare il criterio della liquidazione equitativa: "Ai genitori, nella qualità di legali rappresentanti dei figli. P.A., C. e D., compete il risarcimento del danno morale patito dai germani per la perdita del fratello An., nella misura di L. 20.000.000, cadauno, equitativamente determinato all’attualità".

Anche in ordine a tale liquidazione, i fratelli P. avevano proposto appello incidentale, chiedendo il riconoscimento della somma di L. 100.000.000 ciascuno a titolo di danno morale. I giudici di appello hanno risposto che lo stesso non poteva che essere liquidato in base ad una valutazione equitativa e che corretta appariva la determinazione già operata dal Tribunale.

E’ mancata, pertanto, qualsiasi argomentata motivazione sul punto.

Infondate, invece, appaiono le censure relative al mancato riconoscimento del danno tanatologico. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la lesione dell’integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall’evento lesivo, non è configurabile come danno risarcibile in capo agli eredi, poichè la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso è configurabile un danno non patrimoniale, risarcibile in capo, al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante "iure hereditatis".

Rimane assorbito il sesto motivo con il quale si deduce la compensazione della spese del giudizio di secondo grado.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra indicati.

La sentenza deve essere cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15707 CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 22 ed il 23 luglio 1999, M.M. evocava in giudizio avanti al Tribunale di Torino C.S. e R.A., nonchè la Nuova MAA Assicurazioni s.p.a., chiedendo la condanna in via solidale al risarcimento dei danni riportati in conseguenza de sinistro avvenuto presso (OMISSIS) allorchè era entrato in collisione con il veicolo condotto dal C.I. che viaggiava in senso opposto, a cavallo della striscia di mezzeria e con l’intero lato longitudinale sinistro al di là di questa. A seguito di tale urto gli occupanti delle due autovetture avevano riportato gravi lesioni; il C. era giunto cadavere all’ospedale di (OMISSIS), mentre l’attore era stato ricoverato per politrauma e stato comatoso.

L’attore contestava quindi la ricostruzione dei fatti operata dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro e dava atto della pendenza avanti al Tribunale di Torino di altra causa promossa da B.S., in qualità di erede di B.F. che viaggiava sul veicolo del M.M. e che era a sua volta deceduto a seguito dei traumatismi riportati nell’incidente.

Con sentenza pubblicata il 10 ottobre 2002 il Tribunale di Torino rigettava la domanda principale del M., ritenuta la esclusiva responsabilità dello stesso in ordine al sinistro e dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domande riconvenzionali proposte da R.A..

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza pubblicata il 26 gennaio 2005 rigettava l’appello proposto dal M.M. che condannava alle spese.

Propone ricorso per Cassazione M.M. con due motivi.

Resistono con controricorso la Milano Assicurazioni s.p.a. e R. A..

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alle dichiarazioni rese in più riprese dal teste A., che non sarebbero affatto precise e coerenti, ma prive di puntualità e contraddittorie.

Con il secondo motivo si denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. avendo la sentenza impugnata affermato che il C. aveva superato la presunzione di cui all’art. 2054 c.c. avendo dimostrato che al momento dell’incidente procedeva nella propria carreggiata e che aveva posto in essere l’unica manovra di emergenza consentita (segni di frenata sull’asfalto).

I due motivi possono essere trattati in unico contesto perchè connessi tra loro: si tratta di censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di merito, senza che siano poste in luce carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nel l’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Si deve rilevare che il ricorso per Cassazione non può essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e., in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa, preclusa in questa sede di legittimità.

Il ricorso è quindi infondato e merita il rigetto; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di ciascuna delle parti costituite in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.