Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15716 INFORTUNI SUL LAVORO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 16 ottobre 1991, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L. esponeva che il (OMISSIS) l’agricoltore I.F., mentre col gregge attraversava da sinistra a destra la statale (OMISSIS), era stato investito dall’autovettura Mini Minor tg. (OMISSIS) riportando lesioni gravissime che ne determinarono il decesso tre giorni dopo. Deduceva che P.N.S., conducente l’autovettura, con sentenza divenuta irrevocabile il 29 gennaio 1991, era stato riconosciuto colpevole del delitto di omicidio colposo in danno dello I., cui era stato attribuito un concorso di colpa del 25%. Aggiungeva che il costo delle prestazioni erogate ammontava a L. 17.804.960 già detratta la somma di L. 14.978.931, corrispondente al massimale assicurato, versato dalla S.A.l. ad esso Istituto nelle more del giudizio penale.

Premesso quanto sopra, l’I.N.A.I.L. conveniva in giudizio il P. e, invocando la norma di cui all’art. 1916 c.c., ne chiedeva la condanna al pagamento di L. 178.604.960 oltre rivalutazione ed interessi.

Con sentenza 25 febbraio 2004 il Tribunale d’Isernia rigettava la domanda ritenendo che il direttore di sede non fosse legittimato a promuovere la lite.

La Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza del 16 maggio 2005 in parziale accoglimento dell’appello proposto da I.N.A.I.L. dichiarava la legitimatio ad processum del direttore della sede di (OMISSIS) dell’Istituto e rigettava nel merito la domanda proposta in quanto non provata.

Propone ricorso per cassazione l’I.N.A.I.L. con unico motivo.

L’intimato P.N.S. non ha svolto difese.

L’INAIL ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1916, 2697 c.c., dell’art. 112 c.p.c. avendo la Corte di Appello erroneamente ritenuto che spettasse all’INAIL l’onere della prova dell’entità del danno patrimoniale risarcibile in favore degli eredi della vittima dell’infortunio.

La giurisprudenza assolutamente pacifica di questa Corte (ampiamente citata anche nelle memorie dell’Istituto ricorrente) ritiene che "In tema di prova della congruità della indennità corrisposta dall’INAIL al lavoratore nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, poichè l’Istituto svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l’atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento; pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede, (tra le tante: Cass. 1 dicembre 1999 n. 13377; Cass. 14 aprile 2003 n. 5909; Cass. 15 ottobre 2007 n. 21540).

La sentenza impugnata, non avendo correttamente applicato il principio sopra indicato, merita quindi di essere cassata con rinvio, le spese del presente giudizio di cassazione saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Campobasso in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15717 AVVOCATO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza N 1397/2005, depositata in data 11 agosto 2005, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato l’avv. G.P. ed il suo assicuratore, s.p.a. MEIE Assicurazioni, a pagare ad B.A. la somma di L. 95.000.000, in risarcimento dei danni per responsabilità professionale.

La s.p.a. Aurora Assicurazioni, subentrata alla MEIE, propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste il G. con controricorso.

Il B. non ha depositato difese.

Motivi della decisione

1.- Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dal G. sul rilievo che la sentenza di primo grado sarebbe passata in giudicato, per l’erronea notificazione dell’atto di appello ad esso G. personalmente, anzichè nel domicilio eletto presso il suo difensore, dovendosi ritenere irrilevante la rituale notificazione dell’atto di appello al danneggiato B., non essendo configurabile litisconsorzio necessario fra le parti.

L’atto di appello risulta ritualmente notificato per posta, tramite raccomandata inviata al difensore costituito per il G. nel giudizio di primo grado, avv. Alberto Gennari, come da ricevuta di ritorno, allegata agli atti della ricorrente.

Va soggiunto, per completezza, che l’atto di appello è stato ritualmente notificato al B., e che l’Aurora – chiamata in garanzia nel giudizio di primo grado – non si è limitata a contestare la sussistenza del rapporto assicurativo, nè a porre altra questione meramente interna ai rapporti fra il responsabile ed il suo assicuratore, ma ha eccepito l’insussistenza della responsabilità dell’assicurato, assumendo così la posizione di litisconsorte necessaria processuale, quale titolare di rapporto dipendente da quello dedotto in giudizio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c..

L’atto di appello pertanto non sarebbe stato del tutto nullo, neppure se irritualmente notificato al G. (non costituito), ma avrebbe dovuto essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo (cfr. Cass. civ. Sez. 3^, 6 novembre 2001 n. 13695; 26 gennaio 2010 n. 1535; 15 aprile 2010 n. 9046, fra le altre).

2.- Con i due motivi di ricorso l’Aurora lamenta motivazione insufficiente e contraddittoria, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistere il nesso causale fra la negligenza dell’avv. G., che non aveva svolto alcuna attività difensiva in favore del B., omettendo di considerare che la causa era comunque perduta in partenza, non avendo il B. alcuna possibilità di difesa (egli aveva acquistato un’automobile Ferrari da un soggetto che non ne era proprietario e ne aveva subito l’evizione).

La motivazione della Corte di appello, secondo cui il difensore avrebbe potuto indurre il cliente a trovare una soluzione transattiva, sarebbe insufficiente, in quanto il difensore non ha l’obbligo di transigere, ciò che peraltro richiede la cooperazione della controparte.

La Corte avrebbe poi affermato senza alcuna prova che il mancato interessamento del difensore avrebbe fatto lievitare il danno da L. 55 milioni a L. 95 milioni, anche per effetto degli interessi. Al contrario, il mancato svolgimento dell’attività di difesa non ha allungato i tempi del processo, ma li ha se mai abbreviati.

3.- I due motivi non sono fondati.

Va premesso che il giudizio circa la sussistenza o meno del nesso causale fra l’illecito e il danno attiene alle valutazioni di merito e non è suscettibile di censura in sede di legittimità non sotto il profilo dell’insufficienza od illogicità del percorso argomentativo mediante il quale il giudice del merito è pervenuto alla sua decisione, restando irrilevanti le critiche alla soluzione di merito che sia correttamente e logicamente motivata.

Nella specie, la motivazione della Corte di appello appare congrua, sensata e condivisibile.

E’ indubbio che – anche e soprattutto con riferimento alle c.d. "cause perse" (ammesso e non concesso che tale fosse quella di cui trattasi) – l’attività del difensore, se bene svolta, può essere preziosa, al fine di limitare o di escludere il pregiudizio insito nella posizione del cliente (se non altro sollevando le eccezioni relative ad eventuali errori di carattere sostanziale o processuale della controparte).

Il difensore può non accettare una causa che prevede di perdere, ma non può accettarla e poi disinteressarsene del tutto, con il pretesto che si tratta di causa persa.

Egli espone in tal modo il cliente all’incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali a cui va incontro, per la propria difesa e per quella della controparte.

Correttamente ha rilevato la Corte di appello che sarebbe stato onere del G. quanto meno quello di attivarsi per trovare una soluzione transattiva:

comportamento che è da ritenere doveroso – contrariamente a quanto assume la ricorrente – ove si accetti di difendere una causa difficile e rischiosa per il proprio assistito.

Nè la ricorrente deduce e dimostra di avere tempestivamente eccepito, nelle competenti sedi di merito, che la somma liquidata al B. in risarcimento dei danni era eccessiva, in relazione alla perdita che egli avrebbe comunque subito, a causa della difficoltà della sua situazione sostanziale e processuale.

Il tema risulta solo vagamente accennato nel ricorso, senza alcuna deduzione nè alcun richiamo specifico agli atti e alle prove in ipotesi dedotte sul punto, nei gradi di merito.

La ricorrente si limita a contestare in toto e genericamente il nesso causale fra il comportamento dell’avvocato e il danno lamentato dal cliente, in situazione di fatto in cui la colpa del difensore appare macroscopica ed il danno in gran parte in re ipsa.

4. – Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese processuali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15718 AVVOCATO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

A seguito di uno scontro automobilistico verificatosi in (OMISSIS) Z.W. – trasportata su di uno degli automezzi coinvolti – ha affidato agli avvocati D.P.A. e P.G. la causa di risarcimento dei danni da promuovere contro proprietari, conducenti ed assicuratori dei due veicoli coinvolti.

La causa – promossa davanti al Tribunale di Milano – si è conclusa con sentenza di rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva di tutti i convenuti, dovendosi ritenere legittimato il Bureau Gestionnaire dello Stato in cui si è verificato il sinistro, come prescritto per gli incidenti verificatisi all’estero dalla legislazione in tema di Carta verde.

Passata in giudicato la sentenza, la danneggiata ha proposto domanda di risarcimento dei danni contro 1 suddetti difensori, imputando loro di non avere evocato in giudizio il soggetto legittimato e di avere provocato la prescrizione del suo diritto nei confronti del Bureau Gestionnaire, non avendo ad esso rivolto alcuna domanda per l’intero corso del giudizio, neppure dopo che era stata sollevata la relativa eccezione.

I convenuti si sono costituiti, contestando solo l’entità dei danni lamentati dall’attrice e chiamando in causa la compagnia assicuratrice s.a. Zurigo, per esserne garantiti.

Con sentenza n. 6792/2002 il Tribunale di Milano ha accolto la domanda attrice.

Proposto appello dai soccombenti, con sentenza n. 2995/2005, depositata il 30 dicembre 2005, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto i convenuti con la motivazione che la sentenza emessa nella causa relativa al sinistro stradale aveva erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di R.R., proprietario dell’auto sulla quale l’attrice era trasportata, e della sua assicuratrice, s.p.a. La Fondiaria, cittadini italiani, soggetti al diritto italiano e quindi legittimati a rispondere dell’incidente, a prescindere dalla necessità di convenire in giudizio il Bureau Gestionnaire; che pertanto la danneggiata avrebbe dovuto impugnare la sentenza di rigetto delle sue domande, anzichè agire in risarcimento dei danni contro i suoi difensori.

La Z. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resistono il D.P. e il P. con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale.

La Zurigo non ha depositato difese.

Motivi della decisione

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 c.p.c.).

2.- Con il primo motivo, deducendo violazione di legge ed omessa insufficiente o contraddittoria motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia omesso di considerare che la mancata citazione del Bureau Gestionnaire nel giudizio di primo grado le ha comunque arrecato un danno poichè, se i suoi difensori avessero ritualmente notificato la citazione introduttiva, la vertenza sarebbe stata agevolmente risolta in suo favore, senza dilazione e senza eccezioni di sorta, fin dal giudizio di primo grado.

L’eventuale appello contro la sentenza non avrebbe comunque potuto sanare del tutto l’errore, essendo rimasta preclusa alla danneggiata la possibilità di agire in risarcimento contro i responsabili (OMISSIS) dell’incidente.

3.- Con il secondo motivo lamentano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per aver la Corte di appello escluso la responsabilità degli avvocati senza avere previamente accertato chi fosse incaricato della sua difesa, nelle more per la proposizione dell’appello, quindi chi avrebbe dovuto consigliarle la linea difensiva da seguire.

La Corte ha omesso di rilevare, in particolare, che gli stessi avvocati da essa citati in responsabilità hanno conservato la sua difesa fino al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, senza mai segnalarle la possibilità e l’opportunità di impugnare la sentenza; che essi stessi hanno più volte ammesso anche per iscritto la loro responsabilità, consigliandole di agire nei loro confronti, essendo essi coperti da assicurazione contro la responsabilità professionale, e che le hanno restituito l’intero incartamento processuale solo dopo la scadenza del termine ultimo per proporre appello.

4.- I due motivi – che possono essere congiuntamente esaminati, perchè connessi – sono fondati.

Correttamente rileva la ricorrente che il fatto che l’errore dell’avvocato possa essere rimediato mediante la proposizione dell’appello contro la sentenza sfavorevole non è sufficiente di per sè ad escludere che la parte abbia risentito e continui a risentire danno dalla lamentata negligenza.

L’appello protrae la durata e le spese del processo; presenta le incertezze e l’aleatorietà insite in ogni controversia, sicchè il poter disporre di un solo grado di giudizio per far valere compiutamente le proprie difese costituisce comunque un pregiudizio per la parte.

Nè si può sapere a posteriori se l’impugnazione avrebbe consentito alla parte di rimediare per intero ai danni derivanti dalle inadempienze del legale nel giudizio di primo grado.

Nella specie, per di più, la danneggiata ha perduto ogni possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti di proprietario e conducente dell’automobile austriaca e del loro assicuratore.

La Corte di appello avrebbe dovuto specificamente motivare su questi aspetti, per poter affermare che la proposizione dell’appello ha del tutto escluso l’esistenza del danno, anzichè incidere se del caso solo sulla sua entità.

Ma soprattutto, correttamente rileva la ricorrente che la sentenza impugnata ha del tutto trascurato di valutare se la mancata proposizione dell’appello fosse imputabile a sua colpa, o non piuttosto alla responsabilità degli stessi legali convenuti in risarcimento dei danni.

E’ dubbio, e largamente improbabile, che la parte di un giudizio sia in grado di valutare la correttezza delle ragioni giuridiche addotte da una sentenza di rigetto della sua domanda, la proponibilità o meno di determinati motivi di impugnazione, le probabilità di successo dell’appello, e così via.

Soprattutto in materia processuale ed in tema di legittimazione passiva la valutazione della correttezza o meno di una sentenza richiede competenze squisitamente tecniche, che solo il difensore possiede e che solo al difensore spetta di illustrare al cliente, consigliando le opportune iniziative.

Il rigetto della domanda proposta dalla ricorrente avrebbe dovuto essere quindi motivati con specifico riferimento ai comportamenti imputabili a colpa della stessa (per esempio quello di avere rifiutato di proporre impugnazione con piena cognizione di causa e nonostante pressanti insistenze dei difensori in tal senso); o a quelli idonei a dimostrare la mancanza di colpa dei legali (quali il fatto di avere tempestivamente rilevato e segnalato al cliente l’errore del Tribunale, suggerendo di proporre appello; di essere stati sostituiti da altri prima della scadenza del termine per l’impugnazione; ecc.).

Nulla di tutto ciò la sentenza impugnata ha accertato, venendo così ad imputare oggettivamente alla danneggiata la responsabilità di non avere adottato una determinata linea di difesa, senza alcuna motivazione in ordine ad una qualunque colpa o negligenza della stessa, laddove la fattispecie era tale per cui – anche in base alle nozioni di comune esperienza – la mancata proposizione dell’appello veniva a configurare se mai un aggravamento della responsabilità dei difensori convenuti, anzichè ragione idonea a giustificarne l’assoluzione.

In sintesi, la motivazione della sentenza impugnata appare inidonea a giustificare il rigetto delle domande della ricorrente.

5.- L’unico motivo del ricorso incidentale, con cui i ricorrenti lamentano di essere stati condannati a rimborsare le spese processuali alla Zurigo Assicurazioni, risulta assorbito, in quanto la cassazione della sentenza impugnata nel capo relativo alla responsabilità travolge le conseguenti pronunce sulle spese processuali.

Le relative domande dovranno essere nuovamente valutate con la definitiva soluzione della vertenza.

6.- In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, affinchè riesamini la controversia e la decida con congrua e logica motivazione.

7.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15719 SIMULAZIONE NEI CONTRATTI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La Banca Nazionale del lavoro, dichiarandosi creditrice di M. A. e di B.A.M. in forza di due decreti ingiuntivi del Tribunale di Roma, ha convenuto in giudizio i debitori chiedendo che venisse accertata la simulazione assoluta, o disposta la revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto pubblico (OMISSIS), con il quale i convenuti stessi avevano costituito in fondo patrimoniale l’unico immobile di loro proprietà.

I convenuti hanno resistito, chiedendo il rigetto di ogni domanda.

Il Tribunale di Roma ha accolto l’azione revocatoria, con sentenza 3 aprile 2001, che la Corte di appello di Roma ha confermato, con sentenza 3 giugno – 1 luglio 2004 n. 3080.

Il M. e la B. propongono cinque motivi di ricorso per cassazione, con atto notificato il 30 settembre 2005.

Resiste BNL con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalla controricorrente, sul rilievo che – applicata una prima volta la sospensione feriale dei termini processuali – il compimento dell’anno dalla data del deposito della sentenza impugnata (1.7.2004) sarebbe venuto a cadere il 17.8.2005, da dilazionarsi al 16 settembre 2005 e non al 30 settembre successivo, data della notificazione del ricorso.

Ed invero, a causa della prima sospensione feriale (dal 1 agosto al 15 settembre 2004) il termine non era interamente decorso alla data di inizio del secondo periodo feriale (1 agosto 2005) ed è rimasto ancora sospeso fino al 15 settembre 2005, per riprendere a decorrere dal 16 settembre.

La tesi della resistente, secondo cui il termine sarebbe venuto a scadere il 17.8.2005 e quindi al 16 settembre successivo, contraddice al testo di legge in materia, il quale dispone che i termini processuali sono sospesi, non semplicemente interrotti, durante l’intero periodo feriale.

2.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per omessa pronuncia e per omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 sul rilievo che la Corte di appello non ha preso in esame le ragioni di merito dell’impugnazione, aventi ad oggetto l’insussistenza dei presupposti per la revoca dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale, limitandosi a pronunciare sulla sola eccezione avente ad oggetto l’incompatibilità logica, non rilevata dal Tribunale, fra la domanda di accertamento della simulazione e la domanda di revoca dell’atto, proposte da BNL. Con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo deducono violazioni di legge (art. 2901 e 2697 c.c., art. 100 c.p.c.), nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha accolto l’azione revocatoria, ritenendo che ne sussistessero i presupposti.

3.- I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, perchè connessi, non sono fondati.

4.- Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha correttamente deciso che non è ravvisabile alcuna contraddittorietà fra le domande attrici, essendo stata l’azione revocatoria proposta solo in subordine e per il caso di mancato accoglimento dell’azione di simulazione.

Non è stata chiesta, quindi, la revoca di un. atto simulato, come assumono i ricorrenti, ma la revoca di un atto valido, essendo stata la domanda formulata solo subordinatamente al rigetto dell’azione di simulazione.

5.- Quanto agli altri motivi, correttamente la Corte di merito ha ritenuto non proposte le doglianze di merito circa l’insussistenza dei presupposti per la revoca dell’atto ai sensi dell’art. 2901 c.c. Gli appellanti infatti non hanno dedotto in capi separati e specifici le loro censure, nè hanno precisato per quali ragioni e sotto quali aspetti la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente deciso;

^ a richiamare genericamente le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado, donde l’inammissibilità dell’appello (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. 3, 31 marzo 2010 n. 7786).

5.- Il ricorso deve essere rigettato.

6.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il primo e il quinto motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri motivi.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.