Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15720 VENDITA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con contratto preliminare 24.7.1992 P.A. e D.B. G. si sono obbligati a vendere a M.P. un capannone industriale in (OMISSIS), di proprietà delle rispettive mogli, al prezzo di L. 900 milioni, ricevendo come acconto la somma di L. 100 milioni e pattuendo una penale di altre L. 100 milioni per il caso di inadempimento.

Richieste di concludere il contratto definitivo, le proprietarie dell’immobile, G. e C.N., vi si sono rifiutate, ritenendo inadeguato il prezzo pattuito.

Il M. ha convenuto davanti al Tribunale di Catania il D. B. e il P., chiedendo l’esecuzione specifica del contratto preliminare ed in subordine la restituzione dell’acconto ed il risarcimento dei danni.

I convenuti hanno resistito alla domanda, affermando di non poter concludere il contratto definitivo, non essendo proprietari dell’immobile, e di avere offerto al Messina la restituzione dell’assegno di L. 100 milioni, versato in acconto, che non era stato incassato.

Esperita l’istruttoria, il Tribunale ha condannato i convenuti alla restituzione dell’assegno ed al pagamento della penale, che ha ridotto a L. 20 milioni.

Il M. ha proposto appello, chiedendo fra l’altro che i danni venissero quantificati nell’intero importo della penale convenuta nel contratto.

Hanno resistito il D.B. e gli eredi di P.A., deceduto nelle more, proponendo appello incidentale per ottenere l’integrale rigetto delle avversarie domande.

Con sentenza n. 715/2005, depositata il 6 luglio 2005, la Corte di appello di Catania, in parziale accoglimento dell’appello principale, ha condannato il D.B. e gli eredi P. a pagare complessivi Euro 51.645,69 in risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltre alle spese dei due gradi di giudizio. Ha rigettato l’appello incidentale.

I soccombenti propongono sette motivi di ricorso per Cassazione, con atto notificato in data 8 febbraio 2006.

Resiste il M. con controricorso.

Motivi della decisione

1.- La Corte di appello ha accolto la domanda di pagamento dell’intera penale di L. 100 milioni, rilevando che il Tribunale non ha esposto le ragioni per cui ne ha ridotto l’importo e ritenendo che la somma fosse adeguata all’interesse dell’acquirente all’adempimento, considerato il notevole valore dell’immobile promesso in vendita – un capannone industriale attrezzato per essere adibito allo svolgimento di attività commerciale – e non avendo i promittenti fornito alcuna prova della sproporzione della penale pattuita rispetto all’effettivo interesse del creditore all’adempimento.

2.- I primi tre motivi di ricorso censurano tutti la sentenza di appello per violazioni di legge (art. 1381, 1362, 1382, 1384, 1478 e 1479 c.c., art. 3 Cost. e art. 41 Cost., comma 2) e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su questo specifico aspetto. Assumono che la Corte di appello ha omesso di considerare che il contratto conteneva in realtà una promessa del fatto del terzo, in quanto i promittenti avevano specificato che l’immobile era intestato alle rispettive mogli; che pertanto non spettava al promesso acquirente il risarcimento integrale dei danni, ma solo un indennizzo; che in subordine la fattispecie andava qualificata come compravendita di cosa altrui, il che pure avrebbe dovuto comportare una riduzione della responsabilità per inadempimento, e che erroneamente la Corte di appello ha loro addebitato la mancata prova della sproporzione fra l’entità della penale e il danno effettivo, in quanto la penale eccessiva può essere ridotta anche di ufficio, e la sproporzione era da ritenere evidente.

3.- I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi, non sono fondati.

Se è pur vero che la promessa del fatto del terzo obbliga al pagamento di un indennizzo e che nella vendita di cosa altrui il danno da inadempimento può essere quantificato in base a criteri peculiari, anche in relazione alle suddette figure contrattuali è consentito alle parti di pattuire una penale per quantificare i danni conseguenti all’inadempimento del promittente.

La Corte di appello ha per l’appunto fatto applicazione, nel quantificare i danni, della clausola penale, che le parti hanno liberamente convenuto ed accettato, nel concludere il contratto, clausola che è vincolante qualunque sia la qualificazione che al contratto si ritenga di dover assegnare.

4.- Quanto alle censure attinenti alla mancata riduzione della penale, esse vanno esaminate unitamente a quelle contenute nel quarto motivo di ricorso, con cui i ricorrenti ribadiscono la doglianza, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe erroneamente valutato l’interesse del promesso acquirente all’adempimento, omettendo di considerare che questi non ha affrontato alcun esborso in previsione dell’acquisto; anche perchè l’assegno dato in acconto avrebbe dovuto essere dichiarato nullo, come titolo di credito, essendo privo della data e dell’indicazione del luogo di emissione: nullità che la Corte di appello ha omesso di rilevare.

4.1.- Le censure non sono fondate.

L’accertamento relativo ai presupposti per la riduzione della penale attiene al merito della vertenza ed è rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito, valutazione che non è censurabile in sede di legittimità ove risulti congruamente e logicamente motivata, come deve dirsi del caso di specie.

La dedotta irregolarità dell’assegno consegnato come acconto è irrilevante, avendo la Corte di appello attribuito l’intera penale con riferimento non alle spese in ipotesi sostenute dal promesso acquirente, ma all’interesse che egli aveva all’adempimento, in considerazione della natura, del valore e della destinazione dell’immobile (capannone industriale completamente attrezzato ed in grado di funzionare).

La circostanza che il giudice possa ridurre di ufficio la penale che ritenga manifestamente eccessiva non infirma la correttezza della sentenza impugnata, sia perchè la relativa valutazione è rimessa, si ripete, alla discrezionalità del giudice; sia perchè la parte interessata ha comunque l’onere di dedurre e dimostrare le circostanze di fatto idonee a giustificare l’adozione del provvedimento.

5.- Il quinto motivo, con cui i ricorrenti lamentano la violazione di norme valutarie nell’emissione dell’assegno di L. 100 milioni, consegnato in acconto sul prezzo, è inammissibile perchè inconferente ed irrilevante in ordine alle ragioni della decisione, che ha ritenuto la penale adeguata in relazione al pregiudizio subito dal promesso acquirente. (Anche a non considerare il fatto che lo stesso ricorrente ha dichiarato che l’assegno non è stato mai incassato).

6.- Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 1321, 1326 e di altre norme c.c., nonchè omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sul rilievo che il contratto preliminare – essendo stato sottoscritto dai soli venditori – si è perfezionato solo tramite la produzione in giudizio da parte dell’acquirente; sicchè che i promessi venditori non potevano ritenersi inadempienti fino a tale data.

6.1.- Il motivo è inammissibile.

Premesso che esso non prospetta in realtà omessa motivazione, ma omessa pronuncia sul punto, in quanto trattasi di eccezione autonoma e a sè stante, che la Corte di appello non ha in alcun modo preso in esame e nella sua motivazione, non risulta se e tramite quali atti l’eccezione sia stata ritualmente sollevata nei gradi di merito.

Il ricorso nulla specifica in proposito.

Va ribadito che la parte che impugni una sentenza con ricorso per cassazione, lamentando l’omessa pronuncia su di una domanda o eccezione che la sentenza impugnata non abbia in alcun modo menzionato, ha l’onere di specificare in quale atto difensivo o verbale di udienza abbia formulato la domanda od eccezione stessa, per consentire alla Corte di verificarne la ritualità, la tempestività, e quindi la decisività. Ed invero, pur configurando la violazione dell’art. 112 c.p.c. un "error in procedendo", per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", qualora non sia dedotta la violazione dell’art. 112 cit., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ed il vizio non sia rilevabile d’ufficio, è onere della parte indicare gli atti rilevanti al fine della decisione, venendo meno il potere – dovere della Corte di ricercarli direttamente (Cass. civ. 16 aprile 2003 n. 6055; Cass. civ. Sez. 3, 17 gennaio 2007 n. 978, fra le altre).

7.- Il settimo motivo, con cui i ricorrenti lamentano di essere stati condannati al pagamento delle spese processuali, risulta assorbito, essendo essi risultati pienamente soccombenti.

8.- Il ricorso deve essere rigettato.

9.- Considerata la difformità fra le decisioni delle sentenze di merito, che può avere indotto incertezza sulla corretta soluzione, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15721 DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza 18 marzo – 15 aprile 2005 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la decisione del locale Tribunale che ha rigettato la domanda di M.U., intesa ad ottenere un risarcimento del danno dalla SIP, per non avere detta società inserito nelle "Pagine Gialle" il suo nominativo tra quelli dei dottori commercialisti, a partire dall’edizione 1991/1992 degli abbonati al servizio telefonico.

I giudici di appello ritenevano, contrariamente a quanto deciso dal primo giudice, che la SIP spa (ora TELECOM Italia spa) fosse legittimata passivamente in ipotesi di errori e/o omissioni dell’elenco alfabetico e categorico degli abbonati.

Ciò nonostante, gli stessi giudici hanno ritenuto che la domanda risarcitoria non potesse trovare accoglimento, non avendo l’appellante fornito la prova del danno derivato dal mancato inserimento negli elenchi telefonici.

Tale prova – sottolinea la Cote territoriale – avrebbe potuto essere agevolmente fornita, ad esempio, attraverso la produzione delle denunce dei redditi comprovanti Un sensibile calo dei guadagni, per gli anni successivi al 1991/92, diretta conseguenza di una riduzione nell’afflusso dei clienti.

La indicazione degli importi della "minimum tax" previsti per le singole categorie professionali (riferita a quella dei dottori commercialisti) non poteva essere utilizzata ai fini della prova in concreto del danno, "trattandosi di un criterio del tutto astratto, elaborato per soli fini fiscali, e che prescinde dalla situazione reddituale concreta".

Avverso tale decisione il M. ha proposto ricorso per Cassazione, sorretto da un unico motivo.

Resiste la TELECOM Italia con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, espressamente qualificato come condizionato, contenente due motivi di ricorso.

Motivi della decisione

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei ricorsi, proposti contro la medesima decisione.

Con l’unico motivo il ricorrente principale deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè motivazione apparente, carente, insufficiente, incongrua e non esaustiva su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

La Corte territoriale, pronunciando per la prima volti sul merito, aveva accertato la sussistenza dell’an debeatur, ma aveva rilevato il difetto di prova in ordine alla determinazione del quantum.

Elementi per quantificare, anche in via equitativa, il danno subito dal M. erano stati acquisiti al giudizio: pertanto, doveva solo procedersi alla loro stima, ai sensi dell’art. 1226 c.c..

I giudici di appello avrebbero dovuto, quanto meno, tener conto dei coefficienti presuntivi di reddito che costituiscono "parametri e calcoli statistici di provenienza qualificati e di attitudine indiziaria" "legittimati dalla prassi e valutati già in sede preventiva a livello generale".

Pur non essendo applicabili le nuove disposizioni introdotte con D.Lgs. n. 40 del 2006, il ricorrente principale ha formulato il seguente quesito di diritto:

"Se sia legittimo il ricorso, da parte del giudice del merito, ai parametri ministeriali presuntivi di reddito per la determinazione equitativa del danno, ai sensi dell’art. 1226 c.c., e se, in difetto, sia legittimo il ricorso ad una autonoma valutazione equitativa, ancorata a parametri fondati sull’"id quo interest" qualora quelli indicati dalla parte danneggiata risultino eventualmente inidonei e/o errati".

Osserva il Collegio: il ricorso è privo di fondamento.

La decisione impugnata si muove su un piano del tutto diverso da quello che forma oggetto dell’unico motivo di ricorso.

In realtà, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, i giudici di appello hanno escluso che il M. avesse fornito la prova della esistenza di un danno, conseguente alla mancata inserzione dell’abbonato nella categoria dei dottori commercialisti inserita nelle pagine gialle degli elenchi telefonici.

In tal modo, la Corte territoriale ha mostrato di conoscere e condividere il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale "L’attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l’onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte; può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorchè sussistano i presupposti di cui all’art. 1226 c.c., solo a condizione che l’esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (Cass. 15 febbraio 2008 n. 3794).

Qualora sia provata, o non contestata, l’esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimarne con precisione l’entità, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa (Cass. 1 agosto 2006 n. 17483).

Il potere discrezionale che l’art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. 12 aprile 2006 n. 8615).

I giudici di appello, nel caso di specie, con accertamento insindacabile in questa sede di legittimità, si sono limitati ad osservare che il M. avrebbe potuto agevolmente fornire la prova del danno subito e che, in mancanza di prova di tale danno, la domanda di risarcimento doveva essere rigettata.

A fronte di tale, motivato, accertamento, si infrangono tutte le censure di violazione o falsa applicazione pi norme di legge e di vizi della motivazione, formulate de ricorrente.

Il ricorso incidentale, espressamente indicato come condizionato, deve essere dichiarato assorbito, per effetto del rigetto del ricorso principale.

Il ricorrente principale deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese che liquida in Euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00), di cui Euro 4.000,00 (quattromila/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15722 CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza 30 dicembre 2005 – 17 gennaio 2006, la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale del 21 giugno – 20 luglio 2000, la quale aveva dichiarato che la spa Norditalia Assicurazioni nulla doveva a G.T., in conseguenza dei danni derivati dall’incidente stradale del (OMISSIS), avendo già corrisposto alla stessa l’intero massimale garantito, corrispondente alla somma di L. 105.000.000, comprensiva di tutte le spese.

Con la stessa decisione, il Tribunale rigettava la domanda proposta dalla G. contro la RAS assicurazioni e F.F.R. e la domanda di rivalsa proposta da Manheim assicurazioni contro la spa Norditalia assicurazioni, la RAS e F.F.R..

La Corte territoriale osservava che la G., riassumendo il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, aveva limitato la domanda di risarcimento del danno nei confronti di F.F.R. e della RAS assicurazioni, rispettivamente proprietaria ed assicuratore della vettura Mercedes, a bordo della quale la G. era trasportata al momento dell’incidente.

Nello stesso atto di riassunzione, l’originaria attrice aveva precisato di avere ricevuto la somma di L. 105.000.000 dalla Norditalia assicurazioni, assicuratrice dell’altra vettura BMW, la cui conducente, insieme con altre due passeggere trasportate, era deceduta a seguito dell’urto, dando atto che in tal modo la compagnia assicuratrice aveva corrisposto l’intero massimale garantito.

Sulla base di tale premessa, la G. aveva chiesto che fosse dichiarato che la F., conducente della Mercedes a bordo della quale era trasportata, aveva concorso, unitamente alla conducente della BMW, a causare il sinistro in questione e che, conseguentemente, la F. e la compagnia di assicurazione RAS assicurazioni fossero condannate in solido a risarcirle i danni, nella misura di L. 300.000.000.

La Corte territoriale osservava che nel giudizio di primo grado la G. non aveva svolto alcuna domanda nei confronti del marito della conducente della BMW: infatti, pur avendolo convenuto in giudizio, non aveva chiesto la dichiarazione di colpa concorrente della conducente di quella vettura.

Questa domanda era stata proposta per la prima volta in appello. Ma si trattava, appunto, di una domanda nuova, come tale del tutto inammissibile in appello, considerato che gli elementi di fatto dedotti in appello comportavano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionata, integrando una pretesa diversa da quella azionata in primo grado.

Osservavano i giudici di appello che la velocità di 80 kmh, tenuta dalla F. al momento del verificarsi dell’incidente, anche se superiore al limite massimo consentito (60 kmh.) non poteva comportare il richiesto concorso di responsabilità, atteso che la velocità della Mercedes non era stata causa dell’evento, provocato esclusivamente dalla condotta della conducente dell’auto BMW, che aveva oltrepassato improvvisamente la propria mezzeria.

Doveva, escludersi, pertanto, la presunzione di colpa di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c. dovendosi attribuire la responsabilità esclusiva dell’incidente alla conducente della BMW. La conducente della vettura Mercedes, che procedeva nella propria corsia, non poteva essere ritenuta responsabile neppure in maniera concorrente dell’incidente in esame, dato che l’incidente era stato repentino ed inatteso e che la F. non aveva avuto il tempo necessario per compiere una qualsiasi manovra, oltre l’immediata frenata, per evitare l’urto frontale.

Avverso tale decisione la G. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due distinti motivi.

Resiste la RAS assicurazioni con controricorso.

La F. non ha svolto difese in questa sede. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2054 c.c. art. 141 C.d.S., art. 342 reg. C.d.S., in relazione alla mancata pronuncia di una responsabilità concorrente di F.F.R..

Oltre a violare le norme di legge richiamate, che pongono una presunzione di responsabilità concorrente ai conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente, la Corte territoriale non aveva considerato che dagli atti di causa e dalla attività istruttoria svolta in primo grado, la stessa F. non aveva fornito la prova del pieno rispetto delle norme del codice della strada e di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.

Era agli atti la prova che la F. non aveva tenuto il comportamento imposto dall’art. 141 C.d.S. e dall’art. 342 del relativo regolamento, tenendo una velocità inferiore a quella massima consentita, tenuto conto di tutte le circostanze di tempo e di luogo).

Sarebbe stato preciso onere della conducente della Mercedes limitare la propria velocità di marcia.

Infatti, nel tratto percorso della strada statale (OMISSIS), vi è una curva, con doppio senso di marcia ed il sinistro era avvenuto in prossimità di un incrocio (con strada (OMISSIS)).

Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizi di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione alla mancata pronuncia sulla responsabilità concorrente della F.F.R..

In particolare, i giudici di appello non avevano considerato che – procedendo ad una velocità inferiore a quella accertata – la F. avrebbe potuto evitare l’urto frontale o, quanto meno, ridurre la forza dell’impatto, con conseguenze meno gravi per la G..

Sul punto la motivazione adottata dai giudici di appello doveva considerarsi del tutto insufficiente.

Osserva il Collegio:

i due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

Con motivazione adeguata, che sfugge a qualsiasi censura di vizi della motivazione e di violazione di norme di legge, i giudici di appello hanno concluso che unica responsabile dell’incidente doveva considerarsi la conducente della vettura BMW, la quale -sbandando in curva a causa dell’elevata velocità impressa al autoveicolo – aveva improvvisamente invaso la corsie di pertinenza della Mercedes, la cui conducente aveva posto in essere l’unica manovra possibile (azionando i freni della vettura), senza peraltro riuscire ad evitare l’impatto con la fiancata sinistra contro la parte frontale della Mercedes.

La velocità tenuta dalla F. al momento dell’incidente, leggermente superiore a quella consentita in quel tratto (60 kmh.), non aveva contribuito in alcun modo – ha accertato la Corte – alla causazione dell’incidente nè ad aggravarne le conseguenze.

Pertanto, la Corte territoriale non ha semplicemente ritenuto che la invasione della carreggiata opposta, da parte di R.N.O. (conducente della BMW) fosse – da sola – sufficiente a ritenere la esclusiva responsabilità della stessa, ma ha negato qualsiasi responsabilità concorrente della F. nella causazione dell’incidente, ritenendo che questa avesse compiuto ogni manovra possibile per evitare l’urto.

La sentenza impugnata mostra di conoscere e condividere il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale: "In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che la disposizione dell’art. 1681 c.c. pone a carico del vettore per i danni riportati dal trasportato, è esclusa dalla prova il vettore ha adempiuto all’obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno. Tale prova, peraltro, può′ anche indirettamente derivare dalla rigorosa prova della esclusiva responsabilità del fatto del terzo". (Cass. 19 maggio 2008 n. 12694).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della parte costituita.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2054 c.c. art. 141 C.d.S., art. 342 reg. C.d.S., in relazione alla mancata pronuncia di una responsabilità concorrente di F.F.R..

Oltre a violare le norme di legge richiamate, che pongono una presunzione di responsabilità concorrente ai conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente, la Corte territoriale non aveva considerato che dagli atti di causa e dalla attività istruttoria svolta in primo grado, la stessa F. non aveva fornito la prova del pieno rispetto delle norme del codice della strada e di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.

Era agli atti la prova che la F. non aveva tenuto il comportamento imposto dall’art. 141 C.d.S. e dall’art. 342 del relativo regolamento, tenendo una velocità inferiore a quella massima consentita, tenuto conto di tutte le circostanze di tempo e di luogo).

Sarebbe stato preciso onere della conducente della Mercedes limitare la propria velocità di marcia.

Infatti, nel tratto percorso della strada statale (OMISSIS), vi è una curva, con doppio senso di marcia ed il sinistro era avvenuto in prossimità di un incrocio (con strada (OMISSIS)).

Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizi di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione alla mancata pronuncia sulla responsabilità concorrente della F.F.R..

In particolare, i giudici di appello non avevano considerato che – procedendo ad una velocità inferiore a quella accertata – la F. avrebbe potuto evitare l’urto frontale o, quanto meno, ridurre la forza dell’impatto, con conseguenze meno gravi per la G..

Sul punto la motivazione adottata dai giudici di appello doveva considerarsi del tutto insufficiente.

Osserva il Collegio:

i due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

Con motivazione adeguata, che sfugge a qualsiasi censura di vizi della motivazione e di violazione di norme di legge, i giudici di appello hanno concluso che unica responsabile dell’incidente doveva considerarsi la conducente della vettura BMW, la quale -sbandando in curva a causa dell’elevata velocità impressa al autoveicolo – aveva improvvisamente invaso la corsie di pertinenza della Mercedes, la cui conducente aveva posto in essere l’unica manovra possibile (azionando i freni della vettura), senza peraltro riuscire ad evitare l’impatto con la fiancata sinistra contro la parte frontale della Mercedes.

La velocità tenuta dalla F. al momento dell’incidente, leggermente superiore a quella consentita in quel tratto (60 kmh.), non aveva contribuito in alcun modo – ha accertato la Corte – alla causazione dell’incidente nè ad aggravarne le conseguenze.

Pertanto, la Corte territoriale non ha semplicemente ritenuto che la invasione della carreggiata opposta, da parte di R.N.O. (conducente della BMW) fosse – da sola – sufficiente a ritenere la esclusiva responsabilità della stessa, ma ha negato qualsiasi responsabilità concorrente della F. nella causazione dell’incidente, ritenendo che questa avesse compiuto ogni manovra possibile per evitare l’urto.

La sentenza impugnata mostra di conoscere e condividere il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale: "In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che la disposizione dell’art. 1681 c.c. pone a carico del vettore per i danni riportati dal trasportato, è esclusa dalla prova il vettore ha adempiuto all’obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno. Tale prova, peraltro, può′ anche indirettamente derivare dalla rigorosa prova della esclusiva responsabilità del fatto del terzo". (Cass. 19 maggio 2008 n. 12694).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della parte costituita.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) di cui Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15723 RESPONSABILITA’ CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza 28 ottobre 2005 – 26 maggio 2006 la Corte di appello di Torino confermava la decisione del Tribunale di Novara, che aveva rigettato la domanda di C.G., in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori M. e C.S., intesa ad ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla morte del loro marito, e padre, Co.Ma., deceduto a seguito di una caduta dall’albero che egli era stato incaricato di tagliare.

Nell’atto di citazione, la attrice aveva dedotto che in data (OMISSIS), il marito era deceduto a seguito dei traumi riportati dopo essere precipitato al suolo nel corso delle operazioni di abbattimento di un grosso cedro, nella proprietà di M.G., in (OMISSIS).

La vedova del C. aveva convenuto in giudizio la s.r.l. Valloggia, società che in quella occasione aveva assunto l’appalto del lavoro e messo a disposizione due autogrù ed i tecnici relativi (tra i quali, appunto il C.). L’attrice aveva sostenuto che una responsabilità, esclusiva, prevalente, o concorrente doveva essere addebitata alla società convenuta, considerato che i mezzi forniti non erano idonei allo scopo.

La gru recante il cestello porta – operai alla sommità, infatti, aveva il braccio troppo corto (20 metri contro i circa 30 metri dell’albero alla sua sommità).

Ciò aveva costretto il C. ad uscire dal cestello per effettuare il taglio dell’apice della pianta, assicurandosi imprudentemente ad un grosso ramo situato più in basso del livello del taglio.

Per un probabile errore nella valutazione del punto di taglio e del conseguente baricentro del segmento di tronco tagliato, la sommità del cedro, separata dal resto del tronco, non aveva potuto subire il procedimento di Ramatura" ed, invece di restare saldamente sospesa al gancio, si era improvvisamente e parzialmente ribaltata, spezzando in tal modo il ramo a cui era assicurato il C., che era precipitato a terra, decedendo sul colpo.

La società Valloggia, costituendosi in giudizio, aveva chiesto il rigetto della domanda, rilevando che la dinamica del sinistro rendeva chiaro che la responsabilità dell’incidente era da addebitare unicamente alla vittima, la quale imprudentemente – e di sua sola iniziativa – era uscita dal cestello porta – operai per effettuare il taglio e le operazioni preliminari ad esso, effettuando manovre al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte del personale della stessa Valloggia, che era rimasto a terra, senza poter intervenire nella operazione del taglio dell’albero.

Il Tribunale di Novara, con la sentenza sopra richiamata (16 agosto 2002), respingeva la domanda, compensando le spese di causa.

La Corte di Appello di Torino rigettava sia l’appello principale proposto dalla C.G. e dalle figlie, che l’appello incidentale, relativo alla compensazione delle spese, disposta dal giudice di primo grado.

I giudici di appello, dopo aver rilevato che il C. era un lavoratore autonomo, dotato della necessaria esperienza, concludeva che l’incidente era da imputare alle scelte esclusive del C., che aveva deciso di uscire dal cestello provvedendo alla determinazione del punto in cui operare il taglio e successivamente di quello a cui ancorare la imbracatura.

Il C. aveva operato in piena autonomia, non essendo dipendente della impresa Valloggia che si era limitata a fornire le due autogrù.

Il titolare della impresa aveva raccomandato, da parte sua, di rimanere all’interno del cestello.

Il perito nominato in sede penale aveva affermato che i mezzi utilizzati erano sostanzialmente idonei, per portata, sbracio ed altezza, allo scopo cui erano destinati, oltre che forniti di regolare documentazione.

Attesa la assoluta indipendenza del C., sarebbe stato quest’ultimo a non dover effettuare il lavoro, sottolineando la inadeguatezza dei mezzi a sua disposizione, posto che il V. non aveva un controllo sui lavori medesimi, ma aveva semplicemente messo a disposizione i propri macchinari.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la C.G. con quattro distinti motivi.

Resiste la Valloggia s.r.l. con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale. La società ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei due ricorsi, proposti contro le medesime decisioni.

Con il primo motivo la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. in relazione all’art. 1655 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il C. era subappaltatore, appaltatrice la impresa Valloggia. Poichè questa ultima aveva partecipato in modo attivo e preponderante alla realizzazione dell’opera, fornendo macchine ed attrezzature, il C. si era limitato a fornire la propria manodopera, disponendo come unico mezzo della propria motosega. Egli era, in sostanza, privo di qualsiasi autonomia.

Il quesito di diritto formulato dalla ricorrente, principale è il seguente: "Posto che l’appaltatore, avendo predisposto i mezzi ed il personale necessari per la esecuzione dell’opera, ha affidato ad un lavoratore autonomo la esecuzione di parte dell’opera stessa, se il medesimo appaltatore sia onerato dell’obbligo di apprestamento delle condizioni di sicurezza del lavoro e di controllo che le stesse siano di tutela della integrità fisica di tutti i lavoratori, compreso il lavoratore autonomo, nonchè di impedire la utilizzazione delle proprie attrezzature, se insufficienti a tali scopi".

Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2050 c.c. in relazione all’art. 1655 c.c. ed all’art. 41 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

L’operazione di taglio di un albero di tali dimensioni, effettuata pezzo a pezzo con una motosega, peraltro senza l’ausilio di un ponte mobile, era certamente da qualificare come attività pericolosa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2050 c.c. Pertanto, l’appaltatore non poteva procedere o consentire la prosecuzione delle operazioni, nell’evidenza di una situazione di grave pericolo, quale era quella costituita dal fatto che il C. operava fuori del cestello per eseguire il taglio, abbarbicato alla parte terminale dell’albero, tra l’altro non visibile dal basso.

Il motivo conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Posto che l’appaltatore ha i mezzi ed il personale necessari per la esecuzione dell’opera, affidando ad un lavoratore autonomo l’esecuzione di parte della stessa – la quale è manifestamente qualificabile come attività pericolosa per sua natura e per i mezzi adoperati – se lo stesso appaltatore possa essere esentato dalla responsabilità per l’evento mortale occorso al lavoratore autonomo".

Con il terzo motivo la ricorrente principale deduce omessa, insufficiente e contraddittoria su fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5".

La conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale -secondo la quale dalla consulenza tecnica di ufficio era risultato che le irregolarità amministrative non incidevano sulla funzionalità dei medesimi – si ponevano in contrasto con gli accertamenti della polizia, che avevano condotto alla contestazione della seguente infrazione al titolare della impresa Valloggia: violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 184 in quanto il cestello portamateriali, sollevato dall’autogrù, marca Corradini, era stato utilizzato per la esecuzione di lavori, in luogo di una piattaforma di lavoro o di un ponte mobile, e non erano state adottate idonee misura precauzionali.

Non vi era dubbio che la infrazione avesse diretta incidenza sulla dinamica delle operazioni e dunque sull’infortunio mortale. Con un ponte mobile sviluppatale il C. avrebbe potuto certamente raggiungere la posizione di lavoro in modo sicuro, raggiungendo un punto più elevato per imbracare la cima del cedro. In ogni caso, se l’appaltatore avesse fornito al C. una apparecchiatura di sollevamento rispondente al dettato normativo, sarebbe stato impossibile procedere con le modalità operative malauguratamente adottate (cestello stabile e bloccato).

In ogni caso, un indispensabile coordinamento per l’azionamento delle gru e degli addetti al taglio avrebbe dovuto impedire la impropria determinazione del baricentro di cima.

In definitiva, proprio i mezzi forniti dalla Valloggia Autogrù, le modalità di impiego degli stessi e la organizzazione ed il coordinamento dei lavori operati dalla azienda appaltante non erano risultati non idonei a permettere uno svolgimento sicuro delle operazioni di taglio dell’albero, in conformità delle normative di sicurezza vigenti in materia.

Per questo motivo, non era assolutamente condivisibile la affermazione conclusiva – contenuta nella sentenza impugnata – secondo la quale la responsabilità dell’accaduto era da ascrivere esclusivamente ad un errore di valutazione del C..

Con il quarto motivo del ricorso principale è denunciata violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 181, 169 e 184 in relazione all’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Le funi e le gru cui le stesse erano collegate appartenevano alla società Valloggia Autogrù ed erano manovrate da personale dipendente della stessa: di conseguenza le verifiche che il tutto non violasse le prescrizioni di stabilità e dunque di sicurezza di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 181 e 169 erano a carico di tale impresa.

In casi analoghi, alcune decisioni di giudici di merito aveva affermato che il titolare della impresa appaltatrice dei lavori di abbattimento di un albero ad alto fusto, che si avvalga per la esecuzione di tale opera della collaborazione di gruista, è da ritenere responsabile dell’infortunio di un proprio dipendente, qualora abbia omesso di scegliere mezzi appropriati per evitare il prevedibile rovesciamento della pianta a seguito della resezione del tronco e assicurarsi che l’imbracamento fosse stato effettuato in maniera adeguata.

Applicando tale principio al caso (analogo) di specie, ad avviso della ricorrente principale doveva concludersi che ogni responsabilità dell’incidente era da attribuire all’impresa Valloggia Autogrù.

I giudici di appello non avevano tenuto conto delle disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni e di appalto, limitandosi a porre in evidenza le sole azioni compiute dal C..

Osserva il Collegio:

i quattro motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono fondati nei limiti di seguito indicati. Quanto alla giurisprudenza di questa Corte (richiamata nel primo motivo in tema di appalto), la stessa non appare aderente alla fattispecie in esame. La giurisprudenza citata riguarda, infatti, la ipotesi della ingerenza del committente in corso di opera sulla attività svolta dall’appaltatore. Nel caso di specie, invece, il subcommittente non è intervenuto nella fase esecutiva della specifica attività e proprio per questo aspetto omissivo e di mancata predisposizione organizzativa è stato convenuto in giudizio dalla originaria attrice.

Il richiamo all’art. 2087 c.c. contenuto nel primo motivo, non è, inoltre, del tutto pertinente. Infatti, tale disposizione – la quale prevede l’adozione di tutte le misure necessarie a tutelare le condizioni di lavoro riguarda esclusivamente la posizione dei lavoratori subordinati (che pacificamente il C. non rivestiva a momento dell’incidente) e si colloca nell’ambito della responsabilità contrattuale del datore di lavoro, mentre il presente giudizio risulta impostato come domanda ex art. 2043 c.c. e collocato quindi nell’ambito dell’illecito extracontrattuale (Cass. 16 luglio 2001 n. 9614 e 26 gennaio 1995 n. 933; ma cfr. Cass. 7 gennaio 2009 n. 45).

La qualificazione dell’attività svolta come oggettivamente pericolosa, per gli stessi mezzi adoperati pone, inoltre, il tema della applicabilità dell’art. 2050 c.c. con il relativo regime dell’onere della prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare danni.

E’ opportuno premettere la assoluta irrilevanza delle conclusioni raggiunte nella sede penale (archiviazione) dato il diverso criterio di giudizio sul nesso di causalità.

Al fine del controllo della congruità della motivazione resa dalla Corte di appello (la quale sottolinea la autonomia decisionale del C. come ragione di imputazione esclusiva del fatto allo stesso danneggiato) che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il limite della responsabilità di cui all’art. 2050 c.c. sta nel fortuito, che attiene al modo di causazione del danno.

Viene così considerato come "fortuito" il fatto imprevedibile o eccezionale che è anche dello stesso danneggiato.

E, parallelamente, la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, ex art. 2050 c.c., richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte è "particolarmente rigorosa" nel senso che: "La presunzione di responsabilità contemplata dall’art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè’ con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l’evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l’evento e non già’ quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l’insorgenza a causa dell’inidoneità delle misure preventive adottate" (Cass. 4 giugno 1998 n. 5484).

Ora, alla stregua di tali principi questa Corte ha confermato l’esclusione di responsabilità in casi in cui effettivamente il comportamento del danneggiato, ancorchè vi fossero premesse di addebito per l’impresa, era da considerare eccentrico ed imprevedibile (Cass. 4 maggio 2004 n. 8457). In pratica, quando il comportamento dell’infortunato si accostava a quello che, in tema di infortunio sul lavoro, viene comunemente indicato come "rischio elettivo", caratterizzato dalla arbitrarietà, estraneità alla finalità contrattuale del lavoro: Cass. 18 maggio 2009 n. 11417).

In alcune pronunce, si è anche precisato che il fatto del danneggiato o del terzo esonerano l’esercente da responsabilità solo se tali da escludere il nesso causale tra attività pericolosa ed evento lesivo, non, invece, quando tali fatti concorrano solo alla produzione del danno (Cass. 21 novembre 1984 n. 5960).

Alla stregua di tali criteri di giudizio, la motivazione adottata dalla Corte territoriale appare in effetti piuttosto assertiva: indubbia, sì, la incidenza della scelta imprudente di uscire dal cestello e di legarsi ad un ramo, adottata dal C..

Ma parimenti si enuclea, per i motivi indicati nel ricorso, un obbligo specifico di protezione volto ad impedire il verificarsi di infortuni, che origina non solo dalla legge (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 181 sulla prescrizione della imbracatura, che deve essere effettuata in modo da evitare cadute o squilibri del carico) ma dalle stesse circostanze di fatto. Cass. 22588 del 2004.

Non sembra, dunque, del tutto congruente l’avere accolto appieno l’impostazione per cui l’appaltatore si limita a fornire i mezzi, disinteressandosi di tutto il resto, quasi egli fosse una sorta di noleggiatore delle due autogrù.

Egli, al contrario, era il titolare del rapporto obbligatorio di appalto verso il primo committente (proprietario della villa in (OMISSIS)), il quale aveva affidato parte della sua prestazione al C., in forza di un rapporto derivato.

Egli non poteva, tuttavia, per il principio di continenza, trasferire in pieno tutti gli obblighi collaterali del contratto di appalto sul subappaltatore, anche se questi doveva considerarsi autonomo ed esperto.

Restavano, infatti, a carico dell’appaltatore i doveri protettivi e di sicurezza nei confronti del subappaltatore, oltre che dei propri dipendenti.

In particolare, considerato che, nel caso di specie, la piattaforma arrivava fino a venti metri di altezza, mentre la sommità dell’albero era a trenta metri dal suolo, appare evidente che la collocazione del punto di imbracatura richiedeva una fuoriuscita dal cestello (ovvero la rinuncia alla operazione di taglio).

Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, la scelta del punto di taglio segue, e non precede, quella del punto di imbracatura. E ciò era reso problematico, ne. caso di specie, per la mancata operazione di ramatura (non possibile a causa della scarsa lunghezza del braccio gru), e della difficoltà di visione e di misurazione, da lontano, con conseguente errore di prospettiva.

I giudici di appello avrebbero dovuto, pertanto, accertare se il rischio corso dal C. doveva considerarsi "arbitrario" ovvero costituiva esecuzione della prestazione richiesta, seppur svolta in maniera imprudente. In particolare, la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare la incidenza della assenza totale di comunicazioni dal basso, da parte degli operai che operavano sulle due autogrù, i quali pure disponevano di dispositivi per comunicare tra di loro.

La sentenza che si è basata sulla sola "autonomia" della opera svolta dal C. per giungere ad escludere una qualsiasi responsabilità della società Valloggia appare dunque lacunosa e non rispondente ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte.

La sentenza deve pertanto essere cassata nei limiti delle censure accolte, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, tenendo conto dei principi di diritto sopra specificati.

II ricorso incidentale, avente ad oggetto la compensazione delle spese dei giudizi di merito, è assorbito per effetto dell’accoglimento del ricorso principale.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale per quanto di ragione. Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione. Dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.