Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15724 VENDITA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La Transport Express in data 6.6.1997 stipulò un contratto di leasing relativo ad un autocarro, scegliendo come fornitore del veicolo la soc. Nord Commercio. Al momento della stipula fu immessa nel possesso del veicolo e della carta di circolazione; tuttavia, a tal data nè la fornitrice del mezzo (la Nord Commercio), nè la concedente (tal Nordica Leasing) ne erano proprietarie; proprietà acquistata dalla Nord Commercio il 23.6.1997 e dalla Nordica Leasing il 14.7.1997. Sulla base di tale premessa la Transport Express citò in giudizio la Nord Commercio e la sua amministratrice C.R. per il risarcimento del danno che sosteneva di aver subito a causa dell’impossibilità di utilizzare il veicolo e di adempiere ad un contratto di trasporto stipulato con altra società.

Il Tribunale di Asti accolse la domanda sul presupposto che l’inesatto adempimento imputabile al fornitore aveva causato l’impedimento alla circolazione per effetto dell’inoperatività della polizza assicurativa.

La sentenza è stata riformata dalla Corte d’appello di Torino, la quale ha assolto da responsabilità la società convenuta e la sua legale rappresentante sul presupposto che l’impedimento alla circolazione era stato erroneamente ritenuto dal primo giudice, visto che, in ipotesi di danni ai terzi, l’eventuale polizza assicurativa (che poteva essere stipulata dallo stesso utilizzatore) avrebbe avuto ordinaria operatività.

Propone ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi la Transport Express. Risponde con controricorso la C., in proprio e nella qualità di legale rappresentate della A.C. Immobiliare Valgera s.n.c. (già Nord Commercio). La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Il primo motivo censura la sentenza per violazione di legge e vizi della motivazione laddove non avrebbe tenuto conto che il veicolo in questione non avrebbe comunque potuto circolare siccome privo dei documenti previsti dall’art. 180 C.d.S., nonchè della speciale autorizzazione al trasporto per conto terzi.

Il secondo motivo sostiene che a norma del combinato disposto degli artt. 91 e 93 C.d.S. sulla carta di circolazione del veicolo oggetto di leasing (e, dunque, nel PRA) deve risultare l’intestazione in capo al locatore con l’indicazione del nominativo del locatario sulla;

ciò al fine di individuare i responsabili solidali di un eventuale sinistro stradale o del pagamento di sanzione pecuniaria (a tal riguardo è fatto riferimento ad un precedente di legittimità in cui s’afferma che, in ipotesi di leasing, tale responsabilità è solidale tra il conducente ed il solo utilizzatore del veicolo).

Il terzo motivo censura la violazione dell’art. 1477 c.c., per non aver tenuto conto la sentenza impugnata che, a norma di quella disposizione, il fornitore avrebbe dovuto consegnare all’utilizzatore i documenti insieme con il veicolo.

I tre motivi sono inammissibili, in quanto prospettano questioni di fatto nuove ed impertinenti rispetto al contenuto della decisione impugnata; nè la ricorrente lamenta, in relazione ad esse, l’omessa pronunzia da parte del giudice d’appello.

Va, infatti, rilevato che tutto il dibattito s’è concentrato nel giudizio di secondo grado intorno all’affermazione del primo giudice secondo cui il ritardo nella consegna dei documenti aveva causato l’impedimento alla circolazione in quanto, mancando l’intestazione del veicolo in capo al concedente, l’utilizzatore sarebbe stato l’unico responsabile di eventuali danni cagionati a terzi, potendo il proprietario e la compagnia assicuratrice dimostrare che il veicolo circolava senza il consenso del proprietario stesso. A questa asserzione la sentenza impugnata ha controbattuto che era stato provato che il veicolo era coperto da assicurazione per la r.c. già in data 10.6.1997 e la circostanza che la concedente società non risultasse formale intestataria del mezzo non ne impediva l’operatività; una volta assicurato, il veicolo poteva essere utilizzato dalla Transport Express ed a dolersi della circostanza poteva essere tutt’al più il formale intestatario, la cui responsabilità nei confronti del terzo si aggiungeva a quella del conducente. In definitiva – su questo punto è esplicita la sentenza impugnata – l’unica circostanza impeditiva della circolazione sarebbe stata l’inoperatività della polizza; inoperatività, appunto, esclusa.

A fronte di questa ragione del decidere (corrispondente al tema del dibattito impostato dalle parti) nulla oppone l’attuale ricorrente, la quale, piuttosto, introduce le questioni delle quali s’è dato sopra conto, che sono affatto nuove ed estranee rispetto al tema controverso.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di merito.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15725 REGIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza 29 giugno – 16 novembre 2005 la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale del 9 – 25 luglio 2002, condannava S.M. e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a pagare a G.I., la somma di Euro 3.881,69 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all’intervento chirurgico alle tonsille ed alle adenoidi praticato il 14 luglio 1993 presso la Clinica Otorinolaringoiatria di Trieste.

Rilevava la Corte territoriale che già il Tribunale aveva escluso la legittimazione passiva della Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Trieste, richiamando la giurisprudenza delle AUSL secondo la quale la stessa deve farsi risalire alle Regioni, nei riguardi delle quali si configura una successione "ex lege" nei rapporti obbligatori pendenti.

Rigettando l’appello incidentale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, i giudici di appello escludevano l’applicabilità delle norme di legge successive, che avevano attribuito la rappresentanza delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali ai direttori generali delle aziende sanitarie regionali, negando alle stesse norme i connotati della legge interpretativa.

Rilevato che non vi erano contestazioni in ordine alla responsabilità delle conseguenze derivate dalle erro modalità dell’intervento chirurgico (che aveva condotto alla necessità di una successiva asportazione dal naso di uno "zaffo", dimenticato in sede di intervento chirurgico e non rimosso dal medico operante, con il rischio di asfissia per la paziente), per quanto riguarda la quantificazione dei danni derivati da tale operazione, i giudici di appello confermavano le conclusioni cui era pervenuto il nuovo consulente tecnico di ufficio, nominato in grado di appello.

Alla signora G. era stato praticato un banale intervento di adenotonsillectomia, al termine del quale era stata dimenticata una garza nel rinofaringe.

Tale dimenticanza aveva concretamente i presupposti per una esaltazione della flora microbica saprofita, con conseguenti episodi infettivi, ancorchè di limitata importanza clinica, che si erano estesi ad altri distretti anatomici, in assenza peraltro di fenomeni setticemici.

Gli episodi infettivi si erano risolti nel corso di un anno e mezzo circa senza lasciare alcun reliquato apprezzabile.

La garza dimenticata nel rinofaringe aveva creato, al di là degli episodi infettivi, clinici, subclinici, o meramente riferibili ad un dato microbiologici, una concreta sofferenza acuta immediata.

La Corte territoriale liquidava in complessivi Euro 1.800,00 (milleottocento/00) il risarcimento del da biologico, in Euro 900,00 (novecento/00) il danno morale Euro 1.181,69 il danno patrimoniale, consistente nel rimborso delle spese mediche sostenute.

La somma complessiva di Euro 3.881,69 (tremilaottocentoottantuno,69) era posta a carico solidale del medico, dott. S.M., e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Avverso tale decisione la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, illogicità ed erroneità della motivazione (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 5, L.R. F.V.G. 30 agosto 1984, n. 12, art. 9 Delib. Giunta Regionale n. 1035 del 14 marzo 1995).

La ricorrente chiede che sia accertato il difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione Regionale in quanto convenuta in rappresentanza organica della Regione ovvero del Presidente della Giunta Regionale al quale il legislatore regionale non ha attribuito la potestà di compiere atti dispositivi in ordine ai rapporti oggetto delle gestioni ex UU.SS.LL. Assume la ricorrente che erratamente la sentenza impugnata ritenuto che essa fosse legittimata passiva in relazione a debiti sorti nei confronti delle ex USL. Secondo la ricorrente, stantie la Delib.

Giunta Regionale 14 marzo 1995, n. 1035, che ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1, e del D.L. n. 57 del 1995, art. 2, comma 1, affidava alle Asl le gestioni stralcio delle disciolte USL, individuando l’ufficio responsabile della gestione nell’Ufficio del bilancio e della ragioneria della Asl ed il Commissario liquidatore nella persona del direttore generale della ASL, la legittimazione passiva per le azioni relative ai debiti delle disciolte USL apparteneva alle nuove ASL. Secondo la ricorrente, le gestioni stralcio, per effetto di detta delibera di giunta, erano inserite nella struttura dell’Ente ASL e non dell’Ente – Regione.

In ogni caso, ove anche si fosse ritenuto che le gestioni liquidatorie operassero su mandato delle Regioni, essendo state chiuse tali gestioni nella Regione Friuli con Delib. Giunta Regionale 13 dicembre 2002, n. 4319, il mandato si era estinto.

2. Il motivo è infondato e va rigettato.

Il quadro normativo di riferimento è il seguente: Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (emanato sulla base della L. 23 ottobre 1992, n. 421, di delega per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego e di finanza territoriale) ha realizzato il riordinamento della disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle USL l’istituzione delle Aziende unità sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica pubblica di autonomia organizzativa amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica" (art. 3).

La L. 23 dicembre 1994, n. 724, all’art. 6, comma 1, ha disposto che "in nessun caso è consentito alle regioni far gravare sulle aziende di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, nè direttamente, nè indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l’ufficio responsabile delle medesime". La L. 23 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 14, dispone che "per l’accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali comprese nell’ambito delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1, sono trasformate in gestioni liquidatorie". 3. Ora, l’interpretazione di questo articolato quadro normativo e la previsione delle gestioni stralcio hanno dato luogo a contrasti giurisprudenziali.

Le S.U. di questa Corte hanno affermato e poi costantemente ribadito, seguite nello stesso senso dalla giurisprudenza delle sezioni semplici, che un fenomeno di successione, in ipotesi di fusione o incorporazione fra enti pubblici, non si realizza per il solo fatto della soppressione degli enti assorbiti, ove la legge preveda, come nella specie, una procedura di liquidazione affidata ad apposita gestione strutturalmente e finalisticamente diversa dall’ente subentrante, almeno fino a quando la gestione stralcio non sia definitivamente e formalmente chiusa con apposito provvedimento: in tal caso, la legittimazione processuale e specificamente quella per l’impugnazione di una sentenza pronunciata nei confronti dell’ente assorbito appartiene pur sempre all’organo di rappresentanza della gestione stralcio, che prolunga la soggettività dell’ente soppresso durante la fase liquidatoria (in tal senso, Cass. S.U. 26 febbraio 1999, n. 102).

Quindi, le disposizioni normative menzionate hanno individuato nella regione il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i rapporti obbligatori relativi alle pregresse gestioni delle unità sanitarie locali, sicchè, ai sensi della L. n. 724 del 1994, le istituite aziende non subentrano affatto nei suddetti rapporti, mentre con la prevista gestione a stralcio si è realizzato lo scopo, incompatibile con l’ipotesi della successione universale, di tenere separata l’attività di accertamento delle obbligazioni, che si riferiscono alle cessate unità sanitarie locali, da quelle relative alle neocostituite Asl.

La trasformazione delle gestioni a stralcio in gestioni liquidatorie, operata con la L. n. 549 del 1995, ha poi preposto ad amministrare tali gestioni i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, rispetto ai quali spetti appunto alle regioni il potere – dovere di conferire le funzioni di commissari – liquidatori.

La funzione di commissario liquidatore da parte dei direttori generali delle aziende sanitarie locali è dunque prevista nell’interesse e per conto della regione, agendo essi in qualità di organi di tale ente, laddove nessuna disposizione autorizza a ritenere che sia stato attuato anche un trasferimento alle neocostituite aziende degli obblighi già attribuiti alla stessa regione per le obbligazioni delle pregresse gestioni delle unità sanitarie locali. In tal senso, dunque, è stata realizzata una sorta di successione ex lege delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle – soppresse – UU.SS.LL.. Tali principi sono stati ribaditi anche da un’ulteriore sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 1237 del 30 novembre 2000), la quale ha posto in luce, tra l’altro, "che è stata realizzata una sorta di successione ex lege delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse USL, successione che, sopravvenuta in corso di causa, ha determinato la legittimazione ad agire o contraddire della regione stessa, secondo i principi sanciti dall’art. 111 c.p.c., per l’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, non anche la legittimazione dell’azienda sanitaria, subentrata nello svolgimento dei compiti propri dell’USL".

I principi già affermati dalle S.U., seguite dalle altre sezioni, costituiscono ormai diritto vivente, come ha riconosciuto la Corte Costituzionale, nella ordinanza, resa in materia, n. 89 del 23/31 marzo 2000, e vanno, pertanto, tenuti fermi (di recente cfr. Cass. 6 gennaio 2010 n. 1532).

Questi principi non comportano peraltro l’attribuzione di una legittimazione processuale "esclusiva" alla gestione liquidatoria, in persona del commissario liquidatore; ed infatti questa Corte ha più volte affermato che per effetto della rilevata successione ex lege la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse USL spetta sia alle gestioni liquidatorie, sia alle regioni (Cass. S.U. 15 novembre 2005, n. 23022; Cass. 15 settembre 2005, n. 18285; Cass. 08 marzo 2007, n. 5351).

4. Nè la situazione muta per effetto della legislazione della regione autonoma Friuli Venezia – Giulia, La L. Friuli – Venezia Giulia 30 agosto 1994, n. 12, art. 9, statuisce che:

"1. Le Unità sanitarie locali sono costituite in Azienda con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, da emanarsi entro il 31 dicembre 1994 e con effetto dal 1 gennaio 1995. Con lo stesso provvedimento è attribuita alle Aziende per i servizi sanitari la personalità giuridica pubblica e sono trasferiti alle medesime i rapporti giuridici ed economici, ivi compresi quelli relativi al personale dipendente, nonchè tutti i beni indicati al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 5, comma 1, come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, art. 6. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono individuate, sentite le conferenze dei sindaci, le sedi delle Aziende per i servizi sanitaria 2. Contestualmente alla costituzione delle Aziende per i servizi sanitari, di cui al comma 1, sono soppresse le Unità sanitarie locali nella loro attuale configurazione giuridica". 4.1. Sulla base della predetta norma effettivamente poteva sorgere il dubbio interpretativo che in tutti i rapporti giuridici fosse subentrata la costituita nuova Asl in luogo della soppressa USL..

Sennonchè sul punto è intervenuto il legislatore regionale con la L.R. 4 settembre 2001, n. 21, art. 4 il cui tenore è il seguente:

"In via di interpretazione autentica della L.R. 30 agosto 1994 n. 12, art. 9, commi 2 e 4, ai direttori generali, quali commissari delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali, spetta l’amministrazione esclusiva e diretta di ogni rapporto giuridico connesso con tali gestioni, nonchè la rappresentanza delle medesime in materia di liti attive e passive". 4.2. Questa Corte con sentenza 28 agosto 2002, n. 12605, ha statuito che la L.R. Friuli Venezia Giulia 4 settembre 2001, n. 21, art. 4, non ha (nonostante l’espressa enunciazione) natura di interpretazione autentica della L.R. n. 12 del 1994, art. 9 citato, atteso che il suo contenuto concerne un aspetto del quale non è rinvenibile alcuna traccia nella norma precedente, con conseguente incompatibilità con i connotati propri della legge interpretativa" e che "da ciò deriva ulteriormente la irretroattività della norma -innovativa – sopravvenuta e quindi la sua inapplicabilità alle controversie pendenti, rispetto alle quali, pertanto, spetta alla regione, per effetto della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1, della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14, la legittimazione non solo sostanziale, ma anche processuale, concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse Usl".

Sennonchè la sentenza, citata (come si legge in motivazione) attiene esclusivamente al punto se abbia carattere interpretativo la norma (L. n. 21 del 2001, art. 4) nella parte in cui ha attribuito ai direttori generali delle aziende sanitarie locali l’amministrazione "esclusiva" dei rapporti giuridici delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali e la rappresentanza delle medesime in materia di liti attive e passive ovvero se la detta rappresentanza si aggiunga a quella spettante alla regione e non la sostituisca, come conclude appunto la sentenza in questione.

4.3. Il punto non ha rilevanza nella fattispecie, in cui ciò che è sufficiente rilevare è che, proprio per effetto di detta legge interpretativa regionale, ed in ogni caso ai fini di un’interpretazione costituzionalmente orientata, va escluso che la L.R. n. 12 del 1994, art. 9, potesse prevedere una successione della costituita nuova ASL anche nei debiti della disciolta USL, dovendo gli stessi porsi a carico delle gestioni liquidatorie delle disciolte Usi, predisposte dalla regioni.

Tale interpretazione autentica, operata dal legislatore regionale, è infatti conforme ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della L.R. n. 12 del 1994, art. 9, come si desume dal principio affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui: "La L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 1, a norma del quale in nessun caso li regioni possono far gravare, direttamente o indirettamente, sulle neocostituite Asl i debiti facenti capo alle preesistenti Usl, dovendo a tal fine le regioni stesse predisporre apposite "gestioni stralcio", con individuazione dell’ufficio responsabile, sebbene sia norma a contenuto specifico e dettagliato, costituisce principio fondamentale della legislazione nazionale, vincolante l’autonomia finanziaria regionale in materia sanitaria, in quanto inserito in un’azione complessiva, a carattere generalizzato, volta a contenere il disavanzo pubblico" (Corte cost. Ord., 31 marzo 2000, n. 89; Cass. 12 aprile 2005, n. 7529).

4.4. Va quindi confutata la tesi di una carenza di legittimazione sostanziale e processuale della regione per le posizioni debitorie facenti capo alla gestione delle soppresse UU.SS.LL. ed addirittura come rilevato dalla giurisprudenza alle stesse gestioni liquidatorie (Cass. 19 settembre 2005, n. 18285).

Infatti, sia per le prime che per le seconde, come si è osservato, l’attribuzione delle funzioni di commissario liquidatore è prevista nell’interesse e per conto dell’ente regione, su mandato del quale il medesimo svolge compiti non limitati alla mera riscossione dei residui attivi ed al pagamento dei residui passivi, ma estesi all’amministrazione e liquidazione della situazione debitoria; il tutto nell’ambito di un’attività espletata in qualità di organo della regione, mediante strutture costituite dallo stesso ente, anche se avvalendosi di quelle esistenti presso le nuove ASL. Pertanto anche gli oneri economici sostenuti dalla medesima organizzazione per realizzazione della suddetta finalità vanno ricondotti al soggetto giuridico – la regione – al quale sono affidate le operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti, come prevede il D.L. 13 dicembre 1996, n. 630, art. 1, convertito in L. 11 febbraio, n. 21, in tema di finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994. 4.5. Infondata è anche la tesi secondo cui nella fattispecie sussisterebbe la legittimazione passiva delle ASL, perchè con Delib. della Giunta Regionale Regione Friuli 14 marzo 1995, n. 1035, alle ASL erano affidate le gestioni stralcio delle soppresse USL, in quanto venivano individuati l’ufficio responsabile nell’Ufficio Bilancio e ragioneria della ASL ed il Commissario liquidatore nel Direttore Generale.

Anzitutto, va osservato che la delibera di una giunta regionale non può modificare il contenuto precettivo di una norma di legge, tanto più se, come nella fattispecie rilevato dalla Corte costituzionale, il principio fissato dalla L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1 – per cui nessun debito pregresso poteva gravare sulle nuove ASL, dovendo rimanere a carico delle regioni – costituisce principio fondamentale della legislazione nazionale, vincolante l’autonomia finanziaria regionale in materia sanitaria, in quanto inserito in un’azione complessiva, a carattere generalizzato, volta a contenere il disavanzo pubblico (Corte cost. Ord., 31 marzo 2000, n. 89).

4.6. Inoltre il rilievo che la regione si sia avvalsa nel costituire le gestioni stralcio (poi liquidatorie) di uffici o soggetti di altro ente, non significa che essa anche abbia trasferito implicitamente a tale Ente le posizioni debitorie che la legge poneva a suo carico.

Egualmente, nella fattispecie in esame, è irrilevante, sia "ratione temporis" sia per le ragioni già esposte in tema di valenza di un atto amministrativo regionale nei confronti di un principio fondamentale della legislazione nazionale, la Delib. Giunta Regionale 13 dicembre 2002, n. 4319, con cui veniva disposta la cessazione dell’attività delle gestioni liquidatorie.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Nessuna pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15726 DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza 7 novembre – 19 dicembre 2005 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale, condannava anche la venditrice S.G., in solido con il notaio A. a provvedere, a sue cure e spese, alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie accese dal Banco Ambrosiano Veneto – Filiale di (OMISSIS) e dalla Banca Popolare di Sondrio sul bene immobile venduto a L.G.N. in data (OMISSIS).

La Corte territoriale, rigettando sul punto l’appello proposto dal notaio A., confermava la responsabilità di questo ultimo per l’omesso compimento delle visure ipotecarie, pur sottolineando la notoria situazione di arretrato della Conservatoria dei Registri Immobiliari nella annotazione delle formalità pregiudizievoli, stante la possibilità di consultare il Registro Generale dell’Ordine c.d. Mod. 60, a disposizione di tutti gli utenti.

I giudici di appello rigettavano il motivo di appello con il quale il Notaio A. lamentava di essere stato condannato alla cancellazione, a sue cure e spese, delle due iscrizioni ipotecarie dell’importo complessivo di L. 56.126.931, sul rilievo che tale importo non poteva dirsi, conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento e che lo stesso era comunque sproporzionato al prezzo dichiarato nell’atto di L. 6.000.000.

La Corte osservava inoltre che l’inadempimento del notaio non escludeva affatto la colpa della venditrice S. per non avere reso edotta l’acquirente della esistenza sul bene di due ipoteche iscritte in favore delle due Banche sulla base di due decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi nei confronti della ditta individuale di M.E. e della S., ed anzi per avere reso dichiarazione non veritiera in ordine alla libertà del bene da pesi e trascrizioni pregiudizievoli, violando tra l’altro il generale principio della buona fede.

La Corte territoriale concludeva che anche la S., assolta da ogni domanda in primo grado, doveva essere condannata alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie a sue cure e spese, in solido con il notaio A., sul bene oggetto del contratto di compravendita.

Avverso tale decisione l’ A. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da sette motivi.

Resiste la L.G. con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2058 c.c., comma 1, artt. 1223 e 1225 c.c., (in relazione all’art. 360 c.c., n. 3). In particolare, ad avviso del ricorrente, i giudici di appello avrebbero omesso di considerare che il risarcimento in forma specifica, previsto dall’art. 2058 in materia di fatti illeciti, non è estensibile alla responsabilità contrattuale, della quale si discute nella presente causa.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2058 c.c., comma 2, nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte, ed omessa pronuncia (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Anche a voler ammettere la possibilità di estendere il risarcimento in forma specifica alla responsabilità contrattuale, doveva ritenersi l’inapplicabilità di questa modalità risarcitoria nel caso di specie, in quanto eccessivamente onerosa per il debitore, ai sensi dell’art. 2058 c.c., comma 2.

Sul punto era stata sollevata specifica censura da parte dell’appellante A., ma i giudici di appello avevano omesso di pronunciarsi su tale motivo di appello.

I due motivi sono privi di fondamento.

Il risarcimento in forma specifica, secondo il principio generale fissato dall’art. 2058 c.c., è applicabile anche alle obbligazioni contrattuali, costituendo rimedio alternativo al risarcimento per equivalente pecuniario. In questo senso è la giurisprudenza più recente di questa Corte.

E’ principio di comune acquisizione che ogni violazione di obblighi contrattuali determina, in capo all’inadempiente, il sorgere del diritto al risarcimento del danno (artt. 1218 e 1453 c.c.), con finalità di reintegrare il patrimonio del danneggiato del depauperamento subito per fatto dell’inadempiente.

In passato, si era dubitato, in effetti, circa la possibilità del risarcimento in forma specifica, sulla considerazione che l’art. 2058 c.c., è collocato nel capo relativo alla responsabilità aquiliana, laddove il risarcimento del danno contrattuale sarebbe regolato dall’art. 1223 c.c..

Una più attenta considerazione ha portato a rilevare che l’art. 1223 c.c., – la cui rubrica è, significativamente, "risarcimento del danno" – individua il danno risarcibile, come "conseguenza immediata e diretta" dell’inadempimento, nella duplice configurazione della "perdita subita" e del "mancato guadagno", che si sogliono indicare come danno emergente e lucro cessante, ma non dispone alcunchè sulle modalità del risarcimento.

Tali modalità devono quindi individuarsi altrove ed in particolare nell’art. 2058 c.c., che espressamente riconosce la facoltà di richiedere il risarcimento in forma specifica (oltre che per equivalente), limitandolo: a) alla sua possibilità, in tutto od in parte; b) alla non eccessiva onerosità per il debitore, da valutarsi dal giudice di merito. (Cass. 3 gennaio 2004 n. 6).

Più in particolare, con specifico riferimento al caso di specie, è stato riconosciuto che:

Nel caso in cui il notaio rogante non adempia l’obbligazione di verificare l’esistenza di iscrizioni ipotecarie relative all’immobile compravenduto, dichiarando come libero un bene che risulta, invece, gravato da ipoteca e sottoposto a procedura esecutiva, il risarcimento del danno conseguente può essere disposto anche in forma specifica, mediante condanna del notaio alla cancellazione della formalità non rilevata, a condizione, tuttavia, che vi sia la possibilità di ottenere, a tal fine, il consenso del creditore procedente e che il relativo incombente non sia eccessivamente gravoso, sia per la natura dell’attività occorrente, che per la congruità, rispetto al danno, della somma da pagare. (Cass. 27 giugno 2006 n. 14813; Cass. 26 gennaio 2004 n. 1330).

Con accertamento di merito, non censurabile in questa sede di legittimità, perchè congruamente motivato, i giudici di appello hanno ritenuto la congruità della somma posta a carico del notaio A. e della parte venditrice, in relazione all’entità del danno conseguente dalla loro condotta, ed al pericolo di evizione del bene ceduto, per il prezzo effettivo di L. 50.000.000.

Deve escludersi, pertanto, sia la omessa pronuncia che la violazione di norme di diritto oltre che la sussistenza di vizi della motivazione.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che il risarcimento in forma specifico non fosse eccessivamente oneroso – rispetto a quello per equivalente – essendo necessario per entrambi il pagamento delle somme occorrenti per estinguere tutti i debiti garantiti e procedere alla cancellazione delle formalità.

Correttamente, dunque, i giudici di appello hanno ritenuto che la piena reintegrazione della parte danneggiata potesse avvenire solo con la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, che ove non cancellate – avrebbero esposto l’acquirente all’evizione dell’immobile acquistato.

La decisione impugnata mostra, in tal modo, di aver tenuto conto del consolidato insegnamento di questa Corte, per il quale: "In tema di liquidazione del "quantum" risarcibile, la misura del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato ma deve avere per oggetto l’intero pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, essendo il risarcimento diretto alla completa "restitutio in integrum" (per equivalente od in forma specifica, quest’ultima esperibile anche in materia contrattuale) del patrimonio leso"(Cass. 16 dicembre 1988 n. 6856).

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2058, 1223, 1225, 2041, 2702 e 2703 c.c., nonchè degli artt. 115, 214, 215 e 216 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte nonchè contraddittoria motivazione su un punto rilevato di ufficio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Osserva il ricorrente che, in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta sussistente la sua responsabilità (in qualità di notaio rogante), la stessa non potrebbe mai essere superiore all’importo di lire seimilioni, dichiarato nell’atto.

I giudici di appello, al contrario, avevano tenuto conto del prezzo risultante dal prezzo indicato nel contratto preliminare. Inoltre, i giudici di appello non avevano considerato che il pagamento di un acconto di L. 30.000.000 era avvenuto tre mesi prima della stipulazione dell’atto pubblico stipulato dal notaio.

In buona sostanza, era stato posto a carico del notaio un danno che, per la maggior parte, non costituiva conseguenza diretta ed immediata del comportamento posto in essere da quest’ultimo, ed ascrivibile esclusivamente a fatto e colpa della stessa acquirente.

In tal modo, aveva trovato accoglimento una domanda che non era di risarcimento del danno, ma di arricchimento senza causa, in violazione dei principi stabiliti dall’art. 2041 c.c., e dei principi generali di diritto in materia.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1225 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La Corte territoriale, dopo aver dato atto che il prezzo, indicato nel contratto di compravendita, era di appena seimilioni di lire, aveva fondato la propria decisione sulla considerazione che il prezzo effettivo sarebbe stato ben superiore e pari a lire cinquantamilioni.

I giudici di appello non avevano tenuto conto del fatto che il notaio A. non era a conoscenza di tale circostanza. In mancanza di prova della esistenza di dolo in capo all’attuale ricorrente, il danno prevedibile non avrebbe potuto che essere quello corrispondente al prezzo dichiarato al momento della stipula dell’atto pubblico.

Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2858 e 2890 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Le disposizioni di legge richiamate fanno espresso riferimento al prezzo indicato nell’atto definitivo e non quello risultante dal contratto preliminare.

Con il sesto motivo il ricorrente deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte (art. 360 c.p.c., n. 5).

Nella sentenza impugnata non vi era alcuna valutazione in ordine alla oggettiva difficoltà di compiere gli accertamenti dalla attrice ritenuti necessari, ai fini dello svolgimento dell’incarico conferito al notaio A..

Il disservizio della Conservatoria dei registri immobiliari di Palermo ed il notevole arretrato nella registrazione delle iscrizioni ipotecarie (otto mesi con oltre 40.000 formalità non inserite) erano stati ampiamente ammessi dal Ministero delle Finanze.

I giudici di appello non avevano considerato che le due iscrizioni ipotecarie non rilevate in occasione della stipula dell’atto erano, rispettivamente, di appena 49 e 34 giorni anteriori e che l’atto, stipulato in data 24 maggio 1990, era stato trascritto il giorno 30 maggio 1990 (ancorchè nel mezzo vi fossero il sabato e la domenica).

Con il settimo ed ultimo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2058 c.c., comma 1 e 2, artt. 1223, 1225, 1227 e 2041 c.c., nonchè contraddittoria ed illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile di ufficio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Nel condannare il notaio A. a cancellare le due ipoteche, il cui ammontare complessivo risaliva a L. 56.126.931, la Corte territoriale aveva di fatto determinato i danni liquidati in un importo superiore a quello che la stessa L.G. assumeva essere stato il prezzo vero da questa ultima corrisposta alla parte venditrice (superiore, quindi, ai danni che la acquirente riferiva di avere subito).

I cinque motivi di ricorso, dal terzo al settimo, da esaminare congiuntamente, sono privi di fondamento.

La Corte di appello ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di condannare il notaio A., in solido con la venditrice, a provvedere a sue spese alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie sull’immobile compravenduto.

Dopo aver escluso la eccessiva onerosità del relativo incombente, i giudici di appello hanno ritenuto del tutto irrilevante la indicazione di prezzo riportato nell’atto pubblico, tenuto conto che la azione risarcitoria proposta dalla L.G. era finalizzata – non già al recupero del prezzo corrisposto – ma alla conservazione del bene acquistato, destinato all’evizione in ipotesi di mancata cancellazione.

In tale situazione, ha concluso la Corte di merito, il danno non poteva che essere commisurato al valore dell’immobile, acquistato dalla L.G..

Quanto alla difficoltà di compiere tutte le visure, in concreto omesse dall’ A., in una situazione di grave disorganizzazione della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo, i giudici di appello hanno spiegato che – anche in difetto di uno specifico incarico da parte dell’acquirente – sul notaio rogante incombeva lo specifico obbligo di provvedere ad effettuare tutte le visure catastali ed ipotecarie di sua iniziativa.

Nessun rilievo poteva attribuirsi alla mancata espressa richiesta di effettuare le consultazioni del Registro generale d’ordine, essendo evidente l’affidamento della parte sulla diligenza del notaio, sullo scrupoloso adempimento di tutte le incombenze necessarie ad assicurare il conseguimento della proprietà del bene libero da pesi e trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, che il notaio è tenuto a curare qualunque sia il valore del cespite e, dunque, la entità dell’onorario a lui spettante, non potendosi esigere, al contrario, che la parte conosca e suggerisca al professionista le attività da compiere, che costituiscono l’oggetto della obbligazione richiesta al professionista.

Non può – hanno aggiunto coerentemente i giudici di appello – escludersi una responsabilità del notaio in conseguenza dei costi che potrebbe comportare la consultazione manuale del Registro Generale sopra richiamato, da parte di un esperto visurista, esborso che semmai il professionista avrebbe potuto ripetere dal cliente.

Nè poteva invocarsi – ha concluso la Corte territoriale -la limitazione di responsabilità prevista dall’art. 2236 c.c., concernente il caso di prestazioni che implichino la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, in quanto il mancato espletamento di una attività preparatoria importante, quale la visura dei registri immobiliari, non è tale da integrare una ipotesi di imperizia (la sola cui si riferisce la previsione di legge richiamata) ma di negligenza ed imprudenza, cioè della violazione del dovere di normale diligenza professionale media, esigibile ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve (in questo senso, cfr. Cass. 2 marzo 2005 n. 4427).

Le conclusioni cui è pervenuto il giudice di appello sono in tutto conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale:

"L’opera professionale di cui è richiesto il notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell’atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive perchè sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito dalle parti. Pertanto, il notaio che abbia la conoscenza o anche il solo sospetto di un’iscrizione pregiudizievole gravante sull’immobile oggetto della compravendita deve informarne le parti, quando anche egli sia stato esonerato dalle visure, essendo tenuto comunque all’esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, e della buona fede" (Cass. 6 aprile 2001 n. 5158).

"Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio dell’attività di notaio, il professionista è tenuto ad una prestazione che, pur rivestendo i caratteri dell’obbligazione di mezzi e non di risultato, non può ritenersi circoscritta al compito di mero accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell’atto, estendendosi, per converso, a tutte quelle ulteriori attività, preparatorie e successive, funzionali ad assicurare la serietà e la certezza del rogito e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico (non meno che del risultato pratico) del negozio divisato dalle parti, con la conseguenza che l’inosservanza di tali obblighi accessori da luogo a responsabilità "ex contractu" per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale, peculiare, forma di responsabilità". (Cass. 28 gennaio 2003 n. 1228).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte costituita (come da dispositivo).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.800,00 (duemilaottocento/00) di cui Euro 2.600,00 (duemilaseicento/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15727 CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

p.1. La s.r.l. GI.BI. Service s.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Roma B.F. e, assumeva: di avere con lui stipulato il 9 gennaio 1995 una convenzione in forza della quale si era impegnata a promuovere l’acquisto da parte del convenuto di un diritto di opzione sulle quote della s.a.s. Cerasa di Luciana Faina & C, proprietaria di taluni terreni in agro di (OMISSIS), ove sia il B. che essa attrice erano intenzionati a creare un complesso immobiliare; che nell’ambito dell’accordo essa deducente avrebbe dovuto prestare consulenza "progettuale ambientale", in ragione della particolare conoscenza dei luoghi dal punto di vista agricolo e venatorio; che, una volta acquistato il diritto di opzione, il B. avrebbe potuto esercitarlo personalmente o tramite terzi, ovvero cederlo ad essa attrice dietro corrispettivo di L. cinquanta milioni; che come corrispettivo il B. avrebbe dovuto versare all’attrice l’importo di L. 1.500.000.000 contestualmente all’inizio dei lavori interessanti l’insediamento immobiliare, il 10% del ricavato dalla vendita del complesso immobiliare e ulteriori importi pari alle utilità nascenti dai diritti di uso e gestione della parte non edificata dei terreni oggetto dell’opzione; che il B., pur essendogli stato procurato il diritto di opzione, non l’aveva nè esercitato nè l’avere ceduto all’esponente entro il termine pattuito consensualmente, prorogato fino al 1 gennaio 1996.

Sulla base di tali premesse, l’attrice chiedeva dichiararsi risolto per inadempimento del convenuto l’indicato accordo e condannarsi il medesimo al risarcimento del danno emergente, nella misura di L. 1.500.000.000, e di quelli da mancato guadagno che si riservava di precisare in corso di causa.

Il convenuto si costituiva e, oltre a contestare la fondatezza delle avverse domande, svolgeva domanda riconvenzionale di risarcimento danni sulla base di un’asserita inadempienza dell’attrice.

Il Tribunale, con sentenza del 2001, respingeva le domande di parte attrice e dichiarava inammissibile perchè tardiva la riconvenzionale del convenuto.

La sentenza veniva appellata dalla GI.BI. Service e, nella resistenza del B., la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 17 febbraio 2005, in parziale accoglimento dell’appello dichiarava la risoluzione della convenzione del 9 gennaio 1995 per l’inadempimento del B., ma rigettava la domanda di risarcimento danni della medesima. p.2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione in via principale la s.r.l. GI.BI. Service.

Ha resistito con controricorso il B., svolgendo altresì ricorso incidentale, cui la ricorrente principale ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

p.1. Preliminarmente il ricorso incidentale va riunito a quello principale, in senso al quale è stato proposto.

2. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce "violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 e ss." e ci si duole che la Corte territoriale, nonostante l’accoglimento della domanda di risoluzione della convenzione del 9 gennaio 1995 per il grave inadempimento del B., abbia rigettato la domanda risarcitoria formulata con riferimento al danno da lucro cessante, identificato in quanto la ricorrente principale avrebbe potuto conseguire per effetto dell’esecuzione del contratto. La sentenza impugnata avrebbe ritenuto infondata la domanda "perchè per un verso postulava l’esistenza di una mera chance e, per altro verso, mirava ad ottenere le medesime utilità economiche contrattualmente previste in ipotesi di conclusione positiva del contratto". Tale statuizione sarebbe errata perchè in contrasto con l’espressa previsione dell’art. 1453, comma 1, ultima parte, là dove fa salvo il risarcimento del danno sia che venga domandato l’adempimento sia che venga domandata la risoluzione del contratto.

2.1. Il motivo è anzitutto inammissibile, perchè non indica con quali espressioni della sua motivazione la sentenza sarebbe stata commessa la denunciata violazione di legge (al riguardo, si ricorda che è stato statuito che "Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione della legge e non risultano indicate anche le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le medesime o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione" (ex multis, Cass. n. 12984 del 2006). p.2.1. Il motivo sarebbe in ogni caso infondato, perchè postula, peraltro – peraltro in modo tutt’altro che chiaro – un’esegesi dell’art. 1453 c.c., comma 1, nel senso che l’accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento dovrebbe automaticamente determinare il riconoscimento di un risarcimento del danno, mentre è chiaro che la norma de qua intende solo far salvo il diritto al risarcimento nonostante la risoluzione (ma non diversa previsione è data per il caso di condanna all’adempimento). Tale salvezza è prevista, tuttavia, a livello astratto, cioè come diritto che non è precluso far valere pur ottenuta la risoluzione, ferma, però, la dimostrazione dei suoi fatti costitutivi e, quindi, della verificazione di un danno. Se essa non viene fornita, la pronuncia della risoluzione per inadempimento non potrà essere accompagnata dall’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni.

Sicchè non vi era alcun automatismo del riconoscimento del danno per effetto della declaratoria della risoluzione per inadempimento del contratto. p.3. Con il secondo motivo del ricorso principale è prospettata "motivazione carente e contraddittoria e carenza assoluta di motivazione su un punto fondamentale della domanda (risarcimento in via equitativa ex art. 1226 c.c.)".

Il vizio è dedotto "ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5". p.3.1. Ora, stante tale modalità di deduzione, il motivo, già in relazione alla sua intestazione e, quindi, individuazione alla stregua di quanto prescrive l’art. 366 n. 4 nel testo anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006 (applicabile nella specie) appare irriducibile al paradigma dell’art. 360 c.p.c., atteso che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, attiene alla ricostruzione della c.d. quaestio facti e non si comprende come possa prospettarsi un simile vizio in punto di risarcimento dei danni "ai sensi dell’art. 1226 c.c.".

E’ palese che il vizio derivante dal mancato riconoscimento di un risarcimento ai sensi di detta norma sarà un vizio di violazione di essa, eventualmente sotto il profilo che la fattispecie fattuale che era stata dimostrata in atti avrebbe potuto essere sussunta sotto la norma dell’art. 1226 e, quindi, giustificarne l’applicazione. p.3.2. Se si supera tale preliminare ragione di inammissibilità e si passa alla lettura dell’illustrazione del motivo, in effetti essa rivela che non si critica la sentenza impugnata per avere erroneamente ricostruito la quaestio facti, ma si svolgono considerazioni che, sull’assunto che la sentenza impugnata avrebbe escluso l’esistenza del danno solo "con riferimento agli specifici corrispettivi previsti dal contratto in ipotesi di sua perfetta esecuzione", evidenziano nella prima parte l’omesso riconoscimento di profili di danno ulteriori che erano stati dedotti e lo erano stati in particolare nella conclusionale d’appello e, quindi, un errore di diritto. Peraltro, non si individuano espressamente tali danni, ma si enuncia, non è dato sapere se alludendo al contenuto di detta conclusionale, che se il B. avesse adempiuto entro la data del 1 dicembre 1995, avrebbe potuto alternativamente cedere l’opzione alla GI.BI., facendola subentrare nei diritti che le competevano, esercitare l’opzione e pagare a GI.BI. i corrispettivi previsti nel contratto, cioè L. 1.500.000.000 ed il 10% dei ricavi provenienti dalla vendita del complesso immobiliare e le ulteriori utilità rinvenimenti dal diritto d’uso e di gestione a tempo illimitato della parte non edificata dei terreni, mentre, decorso quel temine, avrebbe potuto soltanto esercitare il diritto di opzione non ceduto, con diritto della GI.BI. al corrispettivo convenuto. Da tanto si desume che il B. avrebbe provocato alla GI.BI, "un danno pari, nella sua componente di lucro cessante, a tutte le utilità che sarebbero conseguite in caso di esecuzione del contratto", da liquidare in via equitativa, come richiesto dalla GI.BI..

Queste deduzioni palesano che il motivo svolge considerazioni tese ad evidenziare un preteso errore di diritto.

Senonchè, l’apprezzamento di tale errore postula la conoscenza del tenore degli accordi fra le parti, cioè del contenuto della convenzione, che non solo non è riprodotta in parte qua, ma nemmeno è indicata come prodotta in questa sede di legittimità, siccome avrebbe richiesto il principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione (su cui si veda, fra tante, Cass. n. 12239 del 2007). p.3.3. Nel prosieguo, il motivo svolge ulteriori considerazioni che dovrebbero evidenziare che la negazione del risarcimento del danno sarebbe avvenuta senza considerare il contenuto della convenzione del gennaio 1995 e senza considerare alcune dichiarazioni testimoniali. La mancata indicazione del se e dove sia stata prodotta la convenzione, della quale si trascrive il solo art. 1, e del contenuto delle dichiarazioni testimoniali, nonchè dell’udienza di assunzione, palesano il difetto di autosufficienza del motivo, che, perciò appare inammissibile. Anche per questa parte il motivo è, pertanto, inammissibile.

Nella sua parte espositiva finale, il motivo denuncia, poi, che, pur prescindendo dal danno relativo alla mancata consecuzione delle utilità che si sarebbero conseguire in caso di puntuale esecuzione del contratto, la Corte capitolina avrebbe "omesso di considerare che gran parte delle attività a carico di GI.BI. erano già compiute" e precisamente che l’opzione era già stata esercitata, che la progettazione era stata realizzata anche attraverso l’edificabilità concessa dal Comune di (OMISSIS), che era già iniziata l’elaborazione di un progetto tecnico – architettonico dal quale erano derivate campagne promozionali, prenotazioni. Tali attività erano state portate a termine con la fattiva collaborazione di GI.BI. Tanto dimostrerebbe l’errore compiuto dalla Corte territoriale.

La consecuzione di tale affermazione dalle allegazioni precedenti non è spiegata, però, in alcun modo. Non solo: le circostanze di cui si sarebbe omessa la considerazione non figurano in alcun modo considerate nella sentenza impugnata e, quindi, era onere della ricorrente indicare se e dove erano stare prospettate al giudice d’appello.

Si afferma, poi, apoditticamente che il semplice esercizio delle attività connesse allo sfruttamento agricolo e forestale dei terreni, avrebbe dato ritorni economici certi e non integrava mera chance. Ancora una volta, tuttavia, l’affermazione non è posta in relazione con la motivazione della sentenza impugnata, si che riesce impossibile individuare in che termini dovrebbe rappresentare una censura ad essa. p.3.4. Si adduce, poi, che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare "i danni subiti da GI.BI per l’inutile decorso di tutto il tempo di vigenza del contratto" ai fini di una liquidazione del danno in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., e si torna a prospettare che tale liquidazione sarebbe dovuta avvenire in via automatica per effetto del riconosciuto inadempimento. Vi sarebbe stata perciò omessa motivazione.

Tale prospettazione, a parte la sua assoluta genericità (atteso che non è dato comprendere che cosa si intenda con l’espressione "danni subiti per l’inutile decorso della vigenza del contratto") ed a parte l’omessa indicazione di dove essa sarebbe stata fatta valere davanti al giudice d’appello, sarebbe comunque infondata alla luce di quanto, a proposito dell’invocato automatismo risarcitorio, s’è detto a proposito del primo motivo. Del resto, la liquidazione equitativa del danno concerne suppone che i fatti integratori del danno nell’an siano dimostrati. p.3.5. L’illustrazione del motivo si conclude, quindi, con un’affermazione che appare incomprensibile, cioè che la Corte romana avrebbe errato nel ritenere il nesso di causalità tra il danno lamentato come perdita di chance e l’inadempimento sarebbe emerso dalle risultanze istruttorie: probabilmente nella esposizione è mancato un "non". In ogni caso non si indicano le espressioni della motivazione impugnata con cui sarebbe stata fatta l’affermazione di cui trattasi e tanto rende inammissibile la censura, la quale, poi, lo è anche per altra gradata ragione, in quanto evoca testimonianze non meglio specificate in violazione del principio di autosufficienza. p.4. Il terzo motivo deduce "violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.", ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e si duole della compensazione delle spese, perchè, avendo la sentenza d’appello riconosciuto fondata la domanda di risoluzione per inadempimento, vi era una soccombenza del B. e, dunque, il medesimo avrebbe dovuto essere condannato alle spese, perchè si configurava la sua soccombenza parziale. p.4.1. Il motivo non è pertinente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha giustificato la compensazione ravvisando giusti motivi per la particolarità della fattispecie.

Il vizio che si sarebbe dovuto denunciare avrebbe dovuto riguardare la norma che consente di compensare le spese, cioè l’art. 92 c.p.c.. D’altro canto, invocare l’art. 91 c.p.c., deducendo che vi era soccombenza parziale è del tutto contraddittorio, perchè la compensazione per l’esistenza di soccombenza parziale, in disparte la sua previsione normativa, è sempre regolata dall’art. 92 c.p.c.. p.5. Il ricorso principale è, conclusivamente, rigettato. p.6. Il ricorso incidentale è inammissibile perchè non reca l’esposizione del fatto ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, che è necessaria a pena di inammissibilità anche nel ricorso incidentale (da ultimo, Cass. n. 76 del 2010). p.7. L’esito negativo dei due ricorsi induce a compensare le spese per l’esistenza della soccombenza di ognuno dei litiganti.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.