Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15728 APPELLO CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. La S.E.A. Società per Azioni Esercizi Aeroportuali ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19 luglio 2005, con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello da essa ricorrente proposto avverso la sentenza del 17 aprile 2002, con cui il Giudice di Pace di Milano aveva parzialmente accolto nei suoi confronti la domanda proposta da Z.G.M., per ottenere la condanna in via solidale sua e della Srilankan Aerlines Limited al risarcimento di danni asseritamele sofferti a causa dei disservizi verificatisi nei giorni (OMISSIS) nell’aeroporto della (OMISSIS) e che avevano portato alla cancellazione del suo volo con destinazione finale per le isole Maldive, dove aveva programmato di passare una settimana di vacanze natalizie.

L’appello è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale sull’assunto che la sentenza del Giudice di Pace sarebbe stata assoggettabile a ricorso per cassazione, per essere stata la domanda conchiusa nel limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso soltanto Z.G.M..

La ricorrente ha depositato tardivamente memoria.

Motivi della decisione

p. 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce "nullità della sentenza per violazione (art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 339 c.p.c., alla luce della sentenza n. 8075/06 Corte di Cassazione, sez. 3^, emessa il 12 dicembre 2005", adducendosi che la declaratoria di inammissibilità dell’appello per essere stata la sentenza del Giudice di Pace di Milano emessa su una controversia compresa nel limite del valore della giurisdizione equitativa di quel giudice, sarebbe in contrasto sarebbe erronea, alla luce della detta sentenza di questa Corte, che ha dichiarato inammissibile, per essere la sentenza de qua appellabile, il ricorso per cassazione che la ricorrente aveva proposto nelle more della pendenza del giudizio di appello.

Con altri sei motivi, invece, vengono riproposte le censure rivolte alla sentenza di primo grado del giudice di pace in funzione dell’eventuale decisione nel merito della controversia, una volta considerato ammissibile l’appello in accoglimento del primo motivo. p. 2. Il primo ricorso, là dove postula la cassazione della sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto la sentenza del giudice di pace inappellabile, dev’essere accolto sulla base del rilievo d’ufficio da parte della Corte, nell’ambito dello scrutinio della censura proposta con il motivo, di una ragione giuridica che giustifica la conclusione che la sentenza era, invece, appellabile al di là di quanto prospettato dalla ricorrente.

Tale ragione si rinviene nell’esistenza di un giudicato processuale interno in ordine all’appellabilità della sentenza del giudice di pace, che questa Corte deve rilevare d’ufficio.

Detto giudicato discende dalla sentenza di questa Corte n. 8075 del 2006, la quale, nel ritenere la sentenza del giudice di pace, a suo tempo assoggettata a ricorso per Cassazione, non assoggettabile a tale mezzo di impugnazione, ha per converso affermato che essa sarebbe stata appellabile. Tale affermazione, in quanto intervenuta in modo definitivo nello stesso giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata ha risolto in modo non più discutibile la questione del regime di impugnazione della sentenza del giudice di pace e la Corte lo deve rilevare d’ufficio, come è regola per la formazione di un giudicato interno.

La pretesa del ricorrente di discutere della questione del regime di impugnazione sollecitando la Corte a valutare il valore della domanda per come proposta in primo grado e, quindi, una nuova valutazione della stessa, si scontra con la constatazione che quella questione risulta definitivamente accertata.

Non meno configgente con tale definitivo accertamento appare la pretesa del resistente di sollecitare una valutazione comparativa fra la sentenza di questa Corte sopra citata e l’avviso espresso dal Tribunale nella sentenza impugnata: essa ignora il valore del giudicato processuale formatosi per effetto della sentenza della Corte.

Giudicato al quale deve darsi rilievo senza che si possa tornare valutare se la questione che ne è oggetto sia stata risolta correttamente (come, peraltro, non è dubbio, tenuto conto che la domanda, pur proposta con l’indicazione di una somma, venne conchiusa in realtà, anche al di là del rilievo decisivo che nello stesso senso – per effetto dell’applicazione dell’art. 14 c.p.c. – avrebbe avuto la richiesta alternativa dell’eventuale maggior somma che fosse stata accertata dovuta, espressamente nel limite del valore della competenza del giudice di pace, idi modo che il limite della sua giurisdizione equitativa risultò superato e la domanda si commisurò appunto a quel valore).

E’ appena il caso di precisare che l’affermazione che l’indicato giudicato interno si è formato nello stesso giudizio prima portato davanti alla Corte con il ricorso avverso la sentenza del giudice di pace ed ora con altro ricorso avverso la sentenza d’appello non potrebbe essere messa in dubbio, ipotizzando che la proposizione dei due disuniti mezzi di impugnazione contro la sentenza del giudice di pace avrebbe dato luogo a distinti giudizi: è sufficiente osservare che la proposizione di distinti mezzi di impugnazione contro la stessa sentenza da luogo soltanto a due distinti fasi, appunto di impugnazione, del medesimo processo, ma esse costituiscono parti di un giudizio, di un processo unico, posto che ciò che individua il giudizio è l’azione esercitata.

Un’ulteriore precisazione è da farsi nel senso che, nella specie, avendo la citata sentenza di questa Corte dato luogo a giudicato interno, sarebbe fuor di luogo immaginare un possibile rilievo della norma dell’art. 395 c.p.c., n. 5, cioè ipotizzare che la sentenza qui impugnata dovesse sottoporsi al mezzo di impugnazione della revocazione: è sufficiente osservare che detta norma, secondo la migliore dottrina, non solo concerne il cd. giudicato di merito, ma lo riguarda solo come giudicato esterno, mentre non riguarda il giudicato interno, meno che mai un giudicato interno su una questione processuale di rito formatosi nel processo, come quella decisa dalla citata sentenza di questa Corte.

Il primo motivo dev’essere, dunque, accolto e la sentenza dev’essere cassata sulla base del seguente principio di diritto: "qualora nel regime dell’art. 339 c.p.c., anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, una sentenza del giudice di pace fosse stata impugnata con l’appello e contemporaneamente con il ricorso per cassazione, la pronuncia su quest’ultimo con la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per essere stata la sentenza appellabile determina la formazione di un giudicato processuale interno, il quale dev’essere d’ufficio rilevato dalla Corte in sede di esame del ricorso per cassazione proposto successivamente, con l’assunto dell’appellabilità della sentenza del giudice di pace, contro la sentenza con cui il giudice, a suo tempo investito dell’appello contro la sentenza del giudice di pace, ne abbia dichiarato l’inammissibilità reputando la sentenza ricorribile per cassazione".

Il giudice di rinvio deciderà sull’appello considerandolo ammissibile. p. 3. Non ricorrono le condizioni per la decisione nel merito e, pertanto, non possono esaminarsi le ragioni fatte valere con gli altri motivi, che restano assorbite e dovranno essere esaminate dal giudice di rinvio. p. 4. Il giudice di rinvio provvederà sulle spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia al Tribunale di Milano, che deciderà in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio anche sulle spese del giudizio di Cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15729 TRASPORTO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con decreto del 30 ottobre 2001 il Tribunale di Bolzano ingiungeva alla Atib s.r.l. di pagare alla Gruber Logistics s.p.a. l’importo di L. 12.635.000 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per diversi trasporti eseguiti dall’esponente; avverso tale decreto, notificato il 23 gennaio 2001, proponeva opposizione la Atib, sostenendo che in occasione di uno di tali trasporti la merce avrebbe subito danni e che ne sarebbe scaturito un credito risarcitorio in proprio favore per L. 10.400.000, del quale chiedeva la compensazione con i crediti azionati dalla Gruber.

Quest’ultima si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione avversaria, rilevando, in particolare, l’infondatezza della pretesa risarcitoria della Atib, in quanto i danni in questione, ai sensi dell’art. 17, punto 4, lett. b) della Convenzione Internazionale di Ginevra del 19 maggio 1956, non erano imputabili al vettore.

Con ordinanza dell’8 luglio 2002 il Giudice disponeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, a seguito della quale la ATIB versava alla Gruber l’importo di Euro 6.716,43, oltre interessi e spese.

Con sentenza del 1 luglio 2004, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo; accertava che la società Atib s.r.l., a seguito del pagamento avvenuto, aveva estinto il proprio debito nei confronti della società Gruber Logistics s.p.a.; in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali dell’opponente, dichiarava risolto il contratto di trasporto e condannava la Gruber Logistics al pagamento dell’importo di Euro 7.241,16 oltre interessi e compensava le spese.

La Corte d’Appello di Trento, Sez. distaccata di Bolzano, con sentenza pubblicata il 13 settembre 2005 rigettava l’appello proposto da Gruber Logistics s.p.a., che condannava alle spese.

Propone ricorso per cassazione Gruber Logistics s.p.a. con due motivi.

Resiste con controricorso Atib s.r.l..

La ricorrente Gruber Logistics s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia la violazione la falsa applicazione degli artt. 1 e 6, lett. K) (in relazione agli artt., 4, 7, 33 e 41) della Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956 (resa esecutiva con L. n. 1621 del 1960) nonchè dell’art. 2697 c.c., artt. 183, 184 e 345 c.p.c., in relazione alla applicabilità della Convenzione di cui sopra ed alla pronunzia della sentenza impugnata che aveva ritenuto tardiva la produzione (perchè avvenuta solo in grado di appello) della documentazione relativa a detta applicabilità.

Il motivo è infondato, in quanto la sentenza ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, nel trasporto internazionale di merci su strada, l’applicabilità della particolare normativa dettata dalla convenzione di Ginevra dal 19 maggio 1956 (resa esecutiva con la L. 6 dicembre 1960, n. 621) postula che le parti contraenti abbiano in tal senso manifestata la loro volontà, sia attraverso l’inserimento nella lettera di vettura dell’indicazione che il trasporto è assoggettato al regime di cui alla predetta convenzione (art. 6, par. L, lett. K), sia – in mancanza della lettera di vettura – attraverso pattuizioni tra le parti, anche orali, dimostrabili con qualunque mezzo di prova (cfr. Cass. 2 ottobre 2003, n. 14680; Cass. 27 maggio 2005 n. 11282). Tale prova è mancata, poichè il vettore ha prodotto la documentazione necessaria e cioè le lettere di vettura con l’opzione delle parti per l’applicazione della Convenzione, soltanto in grado di appello e quindi tardivamente, come rileva la stessa sentenza della Corte d’Appello.

Il motivo risulta quindi infondato.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 17 e 18 della Convenzione indicata, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione alla pronunzia della Corte d’Appello, che aveva rilevato (sulla scorta della C.T.U. disposta nel corso del giudizio di primo grado) che il danno alla merce trasportata era stato cagionato non già da un difetto di imballaggio, ma da un ancoraggio non idoneo e quindi da un fatto imputabile allo stesso vettore.

In relazione a tale questione, la sentenza impugnata ha fatto riferimento agli elementi di fatto acquisiti nel corso dell’istruttoria, pervenendo ad una corretta e adeguata conclusione che si sottrae al sindacato del presente giudizio di legittimità.

Il ricorso è quindi infondato e merita il rigetto; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15730 MANDATO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, notificato il 21-22 novembre 1997, R.E. conveniva, avanti al Tribunale di Pisa, M.G., M.A. e M.R. in M.. Esponeva l’attore di essere erede di G.M.R., deceduta l'(OMISSIS), la quale aveva dato mandato a M.G. di vendere un immobile di lei, posto in (OMISSIS) ed acquistato nel (OMISSIS); poichè il M. aveva provveduto ad alienare il bene per il prezzo di L. 135.000.000 (corrispondente alla rendita catastale) a M.A. e a M.R., rispettivamente fratello e cognata del mandatario, l’attore chiedeva la condanna di M.G. a rendere il conto, pagandogli l’importo ottenuto dalla vendita ovvero la differenza tra l’effettivo valore di mercato del bene e quanto asseritamente riscosso.

Si costituivano i convenuti, che deducevano di non essere parenti del mandatario, se non alla lontana e di essere estranei ad ogni supposta irregolarità dell’atto; M.G. produceva il contratto preliminare di vendita, a suo tempo intervenuto tra la G. ed esso convenuto, riguardante lo stesso immobile e con il quale la venditrice dava atto di aver già riscosso il prezzo che le competeva; la successiva procura, su cui il R. aveva fondato la propria pretesa, aveva quindi l’esclusivo scopo di consentire ad esso mandatario di poter alienare a terzi quel bene, che egli aveva già pagato e di cui aveva da tempo ottenuto il godimento.

Con sentenza pubblicata il 6 novembre 2002 il Tribunale di Pisa dava atto che non era contestato (e d’altronde era dimostrato dal preliminare di compravendita) che il M. avesse provveduto a pagare alla G. il prezzo dovuto; poichè tuttavia il bene era rimasto intestato alla G., il mandatario avrebbe dovuto provvedere a rimettere alla mandante (dunque all’erede di lei) tutto quanto ottenuto nell’espletamento dell’incarico. Condannava quindi il M. al pagamento della somma di Euro 70.496,37, nonchè alla rifusione dei due terzi delle spese.

Avverso la decisione proponeva appello il M., che si doleva per il cattivo uso che era stato fatto della documentazione acquisita, costituita essenzialmente dal contratto preliminare di compravendita e dalla procura a vendere.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza pubblicata il 30 giugno 2005 accoglieva l’appello e rigettava la domanda proposta da R.E., che condannava alle spese di entrambi i gradi.

Propone ricorso per cassazione R.E. con quattro motivi.

Resiste con controricorso M.G., il quale ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso non è soggetto alla disciplina prevista dall’art. 366 bis c.p.c., in tema di formulazione dei quesiti di diritto, poichè la sentenza impugnata risulta pubblicata in data 30 giugno 2005.

Con il primo motivo si denuncia la violazione la falsa applicazione degli artt. 99 e 36 c.p.c., avendo la Corte d’Appello pronunziato "ultra petita", poichè la domanda proposta in via principale dal R. aveva ad oggetto il rendiconto del mandato conferito al M. nel 1992, nè quest’ultimo aveva mai formulato domanda riconvenzionale di accertare gli effetti del preliminare del 1979.

Il rilievo è infondato, posto che la Corte d’Appello ha proceduto soltanto ad una diversa qualificazione degli atti già introdotti nel giudizio di primo grado, giungendo ad una conclusione diversa da quella assunta dal Tribunale, nel senso che la procura rilasciata dalla G. al M. aveva semplicemente lo scopo di formalizzare quanto già era stato stabilito con la convenzione del 13 giugno 1979, cioè che il M. poteva agire a propria discrezione avendo già provveduto a soddisfare la G. da ogni pretesa circa la nuova intestazione del bene alienato.

Con il secondo motivo si denuncia la falsa applicazione dell’art. 2934 c.c., posto che i diritti nascenti dal preliminare del 1979 si erano ormai estinti per prescrizione e quindi non era lecito collegare la procura del 1992 al preliminare del 1979.

Si osserva che l’eccezione di prescrizione (formulata per la prima volta nel giudizio di primo grado in comparsa conclusionale e quindi disattesa) non risulta dedotta in sede di appello e quindi la Corte territoriale non poteva certamente rilevarla d’ufficio, ai sensi dell’art. 2938 c.c..

Con il terzo motivo si denuncia la falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., avendo la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che con la procura del 1992 al mandatario fosse stato conferito il potere di agire "in rem propriam", mentre tale clausola avrebbe richiesto che fosse stata esplicitamente prevista la irrevocabilità del mandato e l’esonero dal rendimento del conto.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1713 c.c., in relazione all’obbligo del rendiconto, l’esonero dal quale non può essere desunta semplicemente dal potere discrezionale conferito al mandatario.

Il terzo e il quarto motivo possono essere trattati in unico contesto, perchè connessi: premesso quanto sopra osservato in relazione al primo motivo, circa la funzione meramente formale assunta dalla procura del 1992, poichè i rapporti tra le parti erano stati interamente regolati dalla precedente scrittura del 1979, la Corte d’Appello ha svolto una funzione di interpretazione degli accordi intervenuti, riservata al giudice del merito, che aderendo a corretti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità.

Con il quinto motivo si denuncia la omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo la Corte territoriale ignorato le deduzioni formulate in sede di appello dal R., sia per quanto riguarda la prescrizione, sia per quanto riguarda il collegamento tra i due atti e la tesi, tardivamente proposta in appello, del mandato in rem propriam.

Il motivo risulta assorbito da quanto sopra illustrato.

Il ricorso è quindi infondato e merita il rigetto; in considerazione della non omogeneità delle pronunzie dei giudici del merito, appare conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15731 RESPONSABILITA’ CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 3 aprile 2003 P. T. ed altri, convenivano avanti alla Corte d’Appello di Roma l’avv. C.I. per l’impugnazione della sentenza resa dal Tribunale Civile di Roma in data 30 gennaio 2003 che li aveva condannati al pagamento dell’importo di Euro 50.000 a titolo di risarcimento per il contenuto diffamatorio di un esposto presentato in data 16 ottobre 2000 al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. In detto esposto si erano lamentati per il comportamento omissivo dell’avv. C. il quale non avrebbe informato i propri clienti della notifica di un atto d’appello, per un giudizio incardinato per opposizione a sentenza dichiarativa dello stato d’insolvenza della Cooperativa dipendenti ACI; in fatto, tale omissione non aveva consentito agli attori di esercitare il legittimo diritto alla difesa, subendo la condanna in contumacia con notevole aggravio di spese tutte poste a loro carico.

Con sentenza del 25 luglio 2005 la Corte d’Appello di Roma in parziale riforma della sentenza impugnata, riduceva l’importo del risarcimento ad Euro 30.000,00 e compensava per un terzo le spese del grado di appello.

Propone ricorso per Cassazione P.T. con tre motivi.

Resiste con controricorso C.I., che ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con i primi due motivi si denuncia la illogicità della motivazione e il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, nonchè la violazione dei principi di cui all’art. 112 c.p.c., avendo la sentenza impugnata acriticamente recepito quanto ritenuto dal giudice di primo grado.

La censura è infondata: la sentenza impugnata dà atto che, contrariamente a quanto affermato nell’esposto al Consiglio dell’Ordine, l’avv. C. con lettera del 3 febbraio 1997 aveva informato i propri clienti che il Commissario Liquidatore della Cooperativa Dipendenti A.C.I. aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, precisando anche i termini della pretesa. La circostanza fu indirettamente confermata nelle memorie di costituzione dei convenuti, i quali sostennero che l’informazione sarebbe stata "equivoca" ovvero "ambigua"; da tali elementi la sentenza impugnata trae la conseguente valutazione che l’esposto fu formulato dai predetti con la consapevolezza di alterare la realtà e quindi risultavano realizzati i presupposti di legge per la configurazione del reato di diffamazione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dei principi in materia di motivazione in relazione alla determinazione del danno.

La sentenza impugnata ha liquidato il danno in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c.: in tale ipotesi, essendo la valutazione inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria (Cass. 26 gennaio 2010 n. 1529). Nella sentenza impugnata la motivazione appare coerente e logica, avendo fatto riferimento ad una semplice ipotesi di "trascuratezza o sciatteria" e non già a carenze dovute a carenze di preparazione professionale.

Il ricorso merita quindi il rigetto; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.