Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15732 ASSICURAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 14, il 19 e il 28 settembre 1994, T.M.T. e C.C. convennero davanti al Tribunale di Roma, la Coop, Trans. per Autotrasporti C.to Terzi, M.G. e la società per azioni Generali Assicurazioni, rispettivamente proprietaria, conducente e assicuratrice dell’autofurgone Mercedes, che il 5 aprile 1994 sulla via (OMISSIS) aveva tamponato la Fiat Uno di proprietà della T. e condotta dal C., chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno alla vettura e delle lesioni personali patite da quest’ultimo.

Il M. rimase contumace; si costituirono la Cooperativa e la società di assicurazioni, e mentre la prima chiese il rigetto della domanda, la seconda eccepì la sua estraneità al rapporto assicurativo. Di conseguenza gli attori citarono in giudizio la società per azioni R.A.S. (Riunione Adriatica di Sicurtà) effettiva assicuratrice dell’autofurgone, che, costituitasi, contestò la domanda.

Con sentenza pubblicata il 7 giugno 2001, il Tribunale attribuì la responsabilità dell’incidente al M. ed accolse la domanda di risarcimento dei danni alla Fiat, ma rigettò quella relativa alle lesioni personali proposta dal C., condannando i convenuti a rifondere le spese sostenute dall’attrice T. e compensando quelle relative al rapporto tra essi e il C..

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza dell’8 febbraio 2005 rigettò l’appello proposto da C.C., condannandolo alle spese.

Propone ricorso per cassazione C.C. con unico motivo.

Resiste con controricorso la Riunione Adriatica di Sicurtà, che ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il motivo proposto si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 215, 216 c.p.c., artt. 2697, 2733 e segg. c.c., artt. 61, 191 324) in relazione alla efficacia probatoria del verbale di constatazione amichevole (il cosiddetto CID) prodotto in atti.

Sul punto, la sentenza impugnata ha dato atto della non conformità tra la copia del "CID" prodotta dalla Compagnia di assicurazione e quella prodotta dal C.; in quest’ultima, peraltro, risulterebbero lesioni ai danni della T. e non già del C.. Nè il ricorrente ha dato conto di tali incongruenze, ovvero ha indicato altri elementi dai quali trarre la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni patite e l’incidente di cui in atti.

Il ricorso merita quindi il rigetto; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15733 ASSICURAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

S.C., avendo riportato lesioni in sinistro stradale in cui l’autovettura che la trasportava usciva di strada, conveniva in giudizio il guidatore e proprietario del veicolo (il marito A.N.) nonchè la spa Tirrena Assicurazioni, assicuratore r.c.a. del mezzo, per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni.

L’adito tribunale di Taranto dichiarava la domanda improponibile ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 22, siccome non preceduta dalla richiesta dei danni all’assicuratore.

La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava il gravame della soccombente, all’uopo osservando, in ordine ai motivi dell’impugnazione, che:

quella conclusa da A.N. e la società Tirrena Assicurazioni non era un contratto a favore di terzo, ma un contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel quale l’assicuratore deve tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a corrispondere al danneggiato;

la esclusione della sussistenza del contratto a favore del terzo era da ravvisare anche nel fatto che la polizza non designava come beneficiarla essa appellante quale coniuge del contraente:

solo in virtù dell’assicurazione del veicolo ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18, la danneggiata appellante era legittimata all’azione diretta nei confronti dell’assicuratore;

la riassunzione della causa, quale atto di impulso di pregressa citazione, non aveva determinato la instaurazione di un processo nuovo, sicchè essa non poteva sanare i vizi dell’originario atto introduttivo del giudizio, rispetto al quale doveva essere verificata la preventiva proponibilità dell’azione secondo la L. n. 990 del 1969, art. 22.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S. C., che ha affidato l’impugnazione a tre mezzi di doglianza.

Ha resistito con controricorso, illustrato anche da successiva memoria, la società Tirrena Assicurazioni, che ha proposto impugnazione condizionata sulla scorta di tre motivi.

Motivi della decisione

I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, sono riuniti (art. 335 cod. proc. civ.).

Con il primo motivo d’impugnazione – deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all’art. 1411 cod. civ. – la ricorrente critica la sentenza di secondo grado perchè il giudice del merito avrebbe dovuto considerare che, nella specie, la polizza prevedeva l’obbligo risarcitoria (scilicet: indennitario) a favore di essa ricorrente quale beneficiarla di un contratto di assicurazione stipulato dal marito ed avente ad oggetto il rischio da infortuni dei soggetti suoi familiari trasportati sull’autoveicolo di sua proprietà.

Sostanzialmente la tesi della ricorrente è nel senso che, trattandosi di contratto di assicurazione a favore del terzo, del quale essa istante sarebbe beneficiarla ed al quale si applica la disciplina del contratto di assicurazione sulla vita, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione, sicchè, come tale, ella poteva rivolgersi direttamente all’assicuratore per ottenere la prestazione indennitaria, senza che all’esperibilità della sua azione fossero necessarie nè la condizione di proponibilità, di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22, nè la dipendenza indispensabile della fondatezza della domanda dall’accertamento, ai sensi dell’art. 2054 cod. civ., della responsabilità da fatto illecito del guidatore del veicolo sul quale il trasporto era stato effettuato.

La censura non può essere accolta per la evidente considerazione che – essendo del tutto distinta l’azione di cui alla L. n. 990 del 1969 da quella derivante da contratto di assicurazione contro i danni da infortunio a favore del terzo (la prima avente ad oggetto l’assicurazione della responsabilità civile da circolazione del veicolo o del natante, l’altra, invece, essendo riferita all’assicurazione di un danno) – non poteva essere consentito a S.C., che aveva proposto la sua domanda esattamente ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18 (siccome la sentenza d’appello esattamente precisa e come, del resto, la stessa ricorrente non ha mai contestato) far valer poi la diversa causa petendi di un preteso diverso contratto di assicurazione stipulato a suo favore per i danni da infortunio.

Il divieto di proporre domande nuove in appello, di cui all’art. 345 cod. proc. civ., comma 1, previsto a tutela del principio del doppio grado di giurisdizione, è di ordine pubblico e la sua violazione va rilevata d’ufficio in questa sede di legittimità.

Il rilievo officioso dell’inammissibilità della domanda nuova esime questa Corte dal considerare che, non avendo la ricorrente riprodotto in ricorso gli estremi del preteso contratto a favore del terzo, anche per tale ragione la censura sarebbe stata inammissibile.

Con secondo motivo – deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22, nonchè il vizio di motivazione sul punto – la ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere verificata la situazione di proponibilità dell’azione diretta ex art. 18 della predetta legge, giacchè la richiesta di danni all’istituto assicuratore, sebbene non formulata prima della instaurazione del giudizio con la originaria citazione, era stata successivamente indirizzata alla compagnia di assicurazione ed aveva tenuto conto del rispetto del tempus deliberandi previsto per legge in quanto l’atto di riassunzione del processo, intanto interrotto, era intervenuto dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla richiesta medesima.

Sostiene, poi, che vi sarebbe stata, comunque, denuncia da parte dell’assicurato A.N. alla compagnia di assicurazione che la moglie aveva subito lesioni nel sinistra stradale, sicchè l’assicuratore era a conoscenza del fatto.

Anche questa seconda censura non può essere accolta.

La notificazione della citazione determina la pendenza della lite ed è a tale momento che occorre fare riferimento per stabilire se sussista o meno il presupposto della proponibilità della domanda.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, questa Corte ha da tempo stabilito, con risalente indirizzo (Cass., n. 6782/81; Cass., n. 255/81; Cass., n. 2941/80; Cass., n. 2133/80;

Cass., n. 5601/78), che l’onere imposto al danneggiato dalla L. n. 990 del 1969, art. 22, di richiedere il risarcimento del danno all’assicuratore almeno sessanta giorni prima di proporre la relativa azione giudiziaria – sebbene non rigidamente vincolato alla forma prevista della lettera raccomandata – non può essere adempiuto con la stessa citazione introduttiva del giudizio risarcitorio, neppure subordinando la vocatio in ius all’inutile decorso del termine suindicato e fissando l’udienza di comparizione oltre il sessantesimo giorno dalla notifica, ciò sia perchè la norma in questione esige, implicitamente ma chiaramente, che la richiesta risarcitoria sia effettuata con atto distinto da quello con cui viene esperita l’azione; sia perchè la citazione determina comunque la pendenza della lite in concomitanza con la sua notifica, con la conseguenza che,essendo la richiesta un presupposto processuale, essa deve preesistere alla domanda, dato che, diversamente, verrebbero in gran parte frustrate le finalità della disposizione, diretta a favorire la liquidazione stragiudiziale dell’indennizzo, a prevenire la lite, ad evitare spese improduttive ed a limitare il contenzioso in materia.

Di tutta evidenza, poi, è che la denuncia del sinistro all’assicuratore assolutamente non può costituire valido equipollente della richiesta di danni da parte del danneggiato.

Infondato, infine, è anche il terzo mezzo di doglianza, con il quale si deduce l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendosi che il giudice del merito non aveva dato alcuna motivazione circa l’improponibilità della domanda nei confronti del marito A.N..

La mancanza del presupposto processuale della preventiva richiesta di risarcimento del danno costituisce causa di improponibilità dell’azione, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non solo dell’azione diretta contro l’assicuratore (L. n. 990 del 1969, ex art. 18, ma anche dell’azione risarcitoria contro l’autore e il responsabile civile del fatto illecito (ex plurimis: Cass., n. 18644/03; Cass., n. 2655/03; Cass., n. 6026/01) pur se autonomamente proposta nei confronti di costoro, per cui, in caso di richiesta solidale di condanna di entrambi, la rilevata improponibilità soddisfa l’onere di motivazione in ordine alle due domande.

Il ricorso principale, pertanto, è rigettato, restando così assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato della società, a favore della quale S.C. è condannata a pagare le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna la ricorrente principale a pagare le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.800,00 (milleottocento/00), di cui Euro 200,00 (duecento/00) per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15734 SANITA’ E SANITARI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con la sentenza quivi denunciata la Corte d’appello di Roma ha confermato, rigettando il gravame degli eredi del farmacista B.G., la decisione di primo grado del tribunale della stessa città, che aveva ritenuto la responsabilità del titolare della farmacia professionista per avere lo stesso – consegnando ad un incaricato del cliente B.M., piuttosto che il prodotto medicinale prescritto nel dosaggio indicato dal veterinario, altro medicinale con lo stesso principio attivo, ma destinato a curare animali di diversa e grossa taglia – cagionato in tal modo la morte di quattro cani di razza e di un cane meticcio, ai quali il prodotto medicinale veniva fatto somministrare su incarico dell’allevatore B.M., senza che costui nè il suo incaricato neppure fossero stati informati del fatto che quello consegnatogli non dovesse essere usato per animali di taglia minore, quali cani e gatti.

Per la ritenuta suddetta responsabilità professionale il tribunale, premesso che l’evento dannoso si era verificato per la colpa concorrente in eguale misura dell’attore e del convenuto, aveva condannato il titolare della farmacia a risarcire a B.M. i danni a lui cagionati nella misura, così stimata sulla scorta della disposta consulenza tecnica, di L. 99.500.000, oltre rivalutazione, interessi e spese del giudizio.

Ai fini che ancora interessano, il giudice di secondo grado considerava che era da ritenere "macroscopica" la responsabilità del soggetto che all’interno della farmacia, pur in presenza di ricetta ove si precisava la denominazione del prodotto destinato a cani e gatti, consigliava l’acquisto di altro prodotto con diversa concentrazione del principio attivo e senza nessuna avvertenza, in termini chiari e precisi, circa le modalità di utilizzazione e somministrazione del prodotto.

Quanto alla entità del danno risarcibile la Corte dell’Urbe dichiarava di condividere la valutazione effettuata dal consulente tecnico, fondata su argomentazioni immuni da vizi logici e su criteri congrui, che avevano tenuto conto del valore di mercato degli animali, dei costi inerenti al vitto ed alle spese mediche, del mancato guadagno per le gravidanze e la vendita dei cuccioli quanto alle cagne ed alle monte quanto ai maschi, sicchè le censure sul punto degli appellanti (nel giudizio di appello erano intervenuti gli eredi del defunto appellante B.G.) erano da ritenere del tutto generiche.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso B. L., B.A. e C.M.P., nella loro qualità di eredi di B.G., che hanno affidato l’impugnazione a due mezzi di doglianza.

Non ha svolto difese in questa sede l’intimato B.M..

Motivi della decisione

Con il primo motivo d’impugnazione – deducendo la violazione di norma di diritto e la contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5) circa la responsabilità del farmacista – i ricorrenti criticano la sentenza impugnata perchè il giudice del merito avrebbe dovuto considerare che B.M., acquirente del farmaco, era a conoscenza non soltanto che il prodotto medicinale era il medesimo che il veterinario aveva prescritto in ricetta, ma che si trattava anche di una confezione concentrata , che andava diluita e che per tale motivo essa era anche economicamente più conveniente.

Assumono che la sentenza avrebbe affermato cosa non vera nel ritenere che l’acquirente non fosse stato avvertito in termini chiari e precisi circa le modalità di utilizzo e somministrazione del farmaco. Aggiungono che B.M., cui il prodotto diverso da quello prescritto era stato solo consigliato, già lo conosceva per averlo visto usare dal suo veterinario. Indicano, inoltre, che nella confezione consegnata erano anche contenute le istruzioni per l’uso.

Il motivo non può essere accolto.

La responsabilità del farmacista deve essere esclusa quando lo stesso si attiene alle prescrizioni mediche contenute nella ricetta, che è il documento, compilato dal professionista abilitato, contenente tutte le informazioni necessarie per la dispensa del medicinale.

Il farmacista, invero, non ha il compito di verificare se la posologia del farmaco prescritto sia effettivamente corrispondente alle necessità terapeutiche della cura occorrente, in quanto egli, non abilitato all’esercizio della professione medica, non è tenuto nè autorizzato a sindacare il trattamento terapeutico o farmacologico nè a controllare l’eventuale dissonanza tra la cura occorrente e le indicazioni della ricetta, a questa avendo l’obbligo di attenersi scrupolosamente.

La legge, piuttosto, impone al farmacista (art. 40 del regolamento per il servizio farmaceutico n. 1706 del 1938) l’obbligo, nell’ipotesi in cui egli abbia ad individuare nella ricetta la prescrizione di sostanze velenose, a dosi non medicamentose o pericolose, di esigere che il sanitario compilatore della ricetta dichiari per iscritto, previa indicazione dello scopo terapeutico perseguito, che la somministrazione avviene sotto la sua responsabilità.

Di conseguenza, la consegna di medicinali senza la ricetta, quando questa è prescritta, comportando anche a carico del farmacista la responsabilità disciplinare con le conseguenti sanzioni amministrative, costituisce certamente comportamento attuato in violazione di specifica disciplina normativa e tale da concretare condotta illecita, sanzionabile civilisticamente ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., in relazione agli eventi di danno, che eventualmente abbia a produrre.

Nè, al riguardo, può il farmacista invocare quali scriminanti la consapevole accettazione da parte del cliente del farmaco non prescritto, l’avere egli indicato le modalità di uso o di somministrazione del medicinale ovvero l’essersi affidato al fatto che del prodotto il cliente avrebbe saputo fare un uso conforme alle istruzioni alle istruzioni contenute nella confezione.

Nel caso di specie, pertanto, non merita censura l’affermazione della sussistente colpa specifica del farmacista in violazione di precise norme, onde non occorre anche aggiungere come la Corte territoriale ha escluso, altresì, che B.M. fosse stata istruito circa l’uso del medicinale non prescritto, circostanza questa che i ricorrenti vorrebbero escludere invocando in questa sede un inammissibile apprezzamento delle fonti di prova diverso da quello, congruo e non illogico, cui pervenuto il giudice.

Con il secondo mezzo di doglianza i ricorrenti contestano la decisione del giudice di merito in ordine alla determinazione della entità del danno risarcibile quale effettuato dal consulente tecnico d’ufficio secondo i criteri che il giudice del merito ha pienamente condiviso.

La censura, che peraltro non riproduce le parti della consulenza pretesamene errate e che denuncia un preteso vizio di motivazione, non è fondata, perchè il giudice di legittimità non ha il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione.

Situazioni, quelle di cui innanzi, nella specie non ravvisabili, posto che la sentenza della Corte di merito esaustivamente indica i criteri di stima, anche presuntivi, cui si è attenuta per la quantificazione del pregiudizio patrimoniale subito dall’allevatore sotto il profilo sia del danno emergente che del lucro cessante.

Il ricorso, quindi, è rigettato senza altra pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio di Cassazione, nel quale B.M. non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15736 ASSICURAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1.- In esecuzione della sentenza della corte d’appello di Torino n. 886/94 la Pollo Arte s.n.c. di Testa Aldo & C. (in seguito Pollo s.n.c.) versò all’Inail – che aveva agito nei confronti dei responsabili di un incidente stradale (fra i quali appunto la Pollo s.n.c.) in rivalsa di quanto corrisposto ai danneggiati ed agli altri aventi diritto – la somma di L. 188.397.938.

Assicuratrice dell’autocarro della Pollo era la Tirrena Assicurazioni s.p.a. posta in liquidazione coatta amministrativa nel 1993, in pendenza del giudizio di appello.

2.- Di tale somma la Pollo s.n.c. richiese il pagamento, con atto di citazione notificato il 10.11.1998, alla Nuova Tirrena s.p.a., in nome e per conto della Consap s.p.a., alla Tirrena Assicurazioni s.p.a. in l.c.a. ed alla Reale Mutua Assicurazioni, che "pagò solo i danni dovuti alle parti private nella misura di L. 100 milioni".

Il ricorso così continua nell’esposizione del fatto: "il tribunale di Roma, con sentenza n. 34824 del 5.10.2001, ritenne che la sentenza della corte d’appello di Torino non avesse efficacia di giudicato opponibile L. n. 990 del 1969, ex art. 25, alla Reale Mutua quale impresa designata per F.G.V.S., poichè quest’ultima non ebbe notizia del processo dopo la riassunzione; ritenne altresì che la società attrice non avesse provato di aver pagato l’Inail e quindi che non avesse provato la fonte del proprio credito; dichiarò inammissibile la domanda nei confronti della Nuova Tirrena un l.c.a. perchè avrebbe dovuto essere (proposta) davanti al giudice fallimentare; compensò per intero le spese legali tra le parti.

La Pollo Ar.te propose appello innanzi alla corte d’appello di Roma.

La corte d’appello così decise:" a) in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la s.p.a. Nuova Tirrena carente di legittimazione passiva;

b) conferma nel resto la sentenza appellata nei sensi di cui in motivazione;" Seguono le statuizioni sulle spese, riportate in ricorso.

3.- Avverso detta sentenza della corte d’appello di Roma (n. 2752/2005) la Pollo s.n.c. ricorre per cassazione.

Resistono con distinti controricorsi la società Reale Mutua Assicurazioni e la Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione.

Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso è inammissibile per più ragioni.

2.- L’indicazione dei fatti di causa è gravemente carente.

Manca totalmente qualsivoglia riferimento alle posizioni assunte dalle parti, alle ragioni della decisione del tribunale, ai motivi dell’appello, mentre le rationes decidendi della sentenza impugnata sono solo parzialmente evincibili dalla parte del ricorso dedicata ai motivi.

La descrizione della vicenda processuale è rimessa alle integralmente richiamate difese svolte nei precedenti atti (così il ricorso, a pagina 2); tanto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che, com’è noto, deve essere redatto in modo da consentire alla corte la conoscenza dei fatti della causa indipendentemente dalla lettura degli atti processuali.

Il ricorso non soddisfa quindi il requisito di ammissibilità posto dall’art. 366 c.p.c., n. 3. 3.- Del pari insoddisfatto è il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, che prescrive che il ricorso contenga, a pena di inammissibilità, "i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano".

Questo innanzitutto presuppone che si faccia riferimento non solo a quello che la corte d’appello ha deciso, ma anche alle ragioni per le quali ha deciso in un certo modo, giacchè i motivi per i quali si domanda la cassazione di una sentenza che si assuma errata in diritto o affetta da vizio della motivazione non possono essere evidentemente colti se non si chiarisca quale sia l’errore di diritto e quale il vizio della motivazione.

Nella specie, assolutamente non lo sono.

3.1.- Quello che può essere identificato come il primo motivo di ricorso consta in una sottolineatura in grassetto alla non numerata sesta pagina del ricorso, dove testualmente si legge: " si impugna espressamente tale motivazione che pare (n.d.e.: errata) in fatto e in diritto per le ragioni e violazioni normative sotto indicate".

Senonchè la parte riportata prima di tale affermazione concerne un passo di pagina 9 della sentenza con il quale la corte d’appello aveva escluso, con considerazioni favorevoli all’appellante, in questa sede ricorrente, che vi fosse stato mutamento di causa petendi in appello. La parte riportata dopo consiste in richiami di giurisprudenza di legittimità che prescindono dalla motivazione della sentenza.

Le norme di cui si assume la violazione non sono indicate e del vizio della motivazione – che può concernere solo una quaestio facti – non v’è cenno.

3.2.- Il secondo motivo, all’ottava pagina della sentenza, consta nell’affermazione seguente: parimenti errato, e si impugna espressamente, per violazione delle norme sotto indicate, il passaggio della gravata sentenza in cui è scritto che non la Nuova Tirrena s.p.a. ma la Praevidentia s.p.a. era cessionaria del portafoglio, e soltanto per alcuni rami dell’attività assicurativa, tra i quali è espressamente escluso quello della r.c.a..

Vi si afferma che la Praevidentia non è altro che la Nuova Tirrena, ma non è indicata alcuna norma di diritto di cui si assume la violazione.

3.3.- Sotto i numeri 3, 4 e 5 del ricorso non è denunciata nè violazione di norme di diritto nè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione: dunque, nessuno dei vizi per i quali l’art. 360 c.p.c., ammette il ricorso per cassazione, che è un giudizio a critica vincolata.

3.4.- Al numero 6 del ricorso si impugna il capo della gravata sentenza relativo alla prescrizione della domanda di rimborso in via di regresso formulata dalla ricorrente (pagg. 13 e segg. della sentenza resa dalla Corte d’Appello di Roma). La Corte d’Appello di Roma ha ritenuto applicabile o il termine annuale or nella migliore delle ipotesi, il termine biennale di cui all’art. 2947 c.c.. Vi si sostiene che sembrerebbe applicabile l’art. 2953 c.c., sicchè il termine di prescrizione sarebbe decennale per tutti i convenuti, trattandosi di obbligazione ex delicto.

Ma a pagina 9 della sentenza impugnata si afferma che la L. n. 39 del 1977, art. 13, non crea una nuova azione di regresso a favore dell’assicurato, azione che comunque scaturisce dal rapporto contrattuale di assicurazione.

Di tale osservazione la ricorrente non si fa carico, con la conseguenza che i suoi rilievi non costituiscono una censura della ratio decidendi della sentenza impugnata, ma integrano una mera prospettazione. Non costituiscono, dunque, un motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c..

4.- Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari per la Nuova Tirrena s.p.a. ed in Euro 4.700,00 di cui Euro 4.000,00 per onorari per la Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.