Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15737 CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Il (OMISSIS) la Renault di E.M.R. e l’Alfa Romeo di V.P. furono coinvolte in un incidente consistito in uno scontro, riportando danni. Sulla vettura della E., condotta da marito P.B. viaggiava anche la loro figlia minore P.V., che riportò lesioni.

Nel 1999 i genitori, quali esercenti la potestà, agirono giudizialmente per il risarcimento nei confronti del proprietario dell’altro veicolo ( V.) del conducente L.O. e della società assicuratrice Toro Assicurazioni.

Al giudizio fu riunito quello promosso con separato atto di citazione dalla E. nei confronti degli stessi convenuti, nonchè quello iniziato dalla RAS Assicurazioni s.p.a. nei confronti della E. e del P. per il recupero delle somme versate ad L.O. (conducente dell’Alfa Romeo) quale impresa designata dal Fondo di garanzia, essendo la Renault priva di copertura assicurativa.

Tutti i convenuti resistettero.

Con sentenza n. 1262 del 2003 il giudice di pace di Lecce determinò nel 65% l’apporto causale del conducente della Renault e nel 35% quello del L.; condannò i convenuti a risarcire in tale misura (35%) i danni subiti dalla minore trasportata e dalla E., determinando il dovuto in Euro 940,81 ed in Euro 645,59, oltre alla rivalutazione ed agli interessi; condannò inoltre gli attori a rimborsare alla RAS il 65% – di quanto versato al L. (L. 1.900.000), detratta la franchigia di Euro 500,00 oltre alla rivalutazione ed agli interessi.

2.- La sentenza fu appellata dagli attori, che si dolsero della quantificazione non paritetica degli apporti causali colposi dei conducenti; della liquidazione dei danni; del non integrale risarcimento riconosciuto in favore della minore trasportata, stante la natura solidale del debito; dell’entità della somma riconosciuta alla RAS, che avrebbe dovuto essere proporzionale alla percentuale di colpa del P. e che costituiva, inoltre un debito di valuta.

Il tribunale di Lecce ha rigettato il gravame con sentenza n. 1903 del 2005. 3.- Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione E.M.R., P.B. e P.V. (divenuta intanto maggiorenne), affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso la RAS s.p.a..

Motivi della decisione

1.- Col primo motivo è denunciata violazione delle norme sulla solidarietà tra condebitori nella parte in cui il tribunale aveva condannato i convenuti al risarcimento del danno subito dalla terza trasportata solo in misura proporzionale all’apporto causale colposo del conducente dell’altra autovettura (35%), affermando che "il rimanente 65% del risarcimento potrà essere richiesto dalla V. al padre P.B., atteso che con la sua condotta concorrente ha provocato l’evento lesivo in questione.

1.1.- La censura è fondata.

L’art. 2055 c.c., presuppone solo l’imputabilità del fatto dannoso a più persone, mentre la graduazione delle colpe ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente (cfr., ex multis, Cass. 5 ottobre 2004, n. 19934), quale che sia il criterio di imputazione della responsabilità ad ognuno di essi. Ne discende l’indifferenza, ai fini della condanna di uno dei responsabili solidali all’integrale risarcimento a favore del trasportato, che la colpa di ciascuno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti nello scontro sia stata ravvisata in applicazione dell’art. 2054 cod. civ., comma 2, ovvero positivamente accertata, come nel caso di specie.

Va in particolare escluso che la proposizione dell’azione giudiziaria per il conseguimento dell’intero risarcimento da parte del danneggiato trasportato contro il conducente di uno solo dei due veicoli scontratisi tra loro implichi, in se stessa, una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno ai sensi dell’art. 1301 cod. civ., comma 1, posto che la volontà di rimettere il debito deve risultare da un inequivoco comportamento che riveli la volontà del creditore di non avvalersi del credito (cfr., ex plurimis, Cass., 21.12.1998, n. 12765). Sarebbe, del resto, addirittura paradossale – giacchè verrebbe con ciò negato lo stesso principio di cui all’art. 1292 cod. civ., che riconosce al creditore il diritto di agire contro uno dei condebitori solidali per costringerlo a pagare l’intero – che la volontà remissoria del creditore nei confronti del debitore non convenuto fosse ravvisata nell’avere il primo chiesto ad uno solo dei due debitori solidali l’intero risarcimento e che, di conseguenza, il debitore convenuto non potesse essere condannato al pagamento dell’intero debito in quanto dovrebbe essere detratta la parte del debitore solidale non convenuto, a favore del quale la remissione sarebbe stata operata con la citazione in giudizio dell’altro.

Nella domanda proposta nei confronti di alcuni soltanto dei responsabili non è infine evocabile una rinuncia alla solidarietà, la quale anzitutto presuppone (ex art. 1311 c.c., comma 2) che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo "per la parte di lui", sicchè tale presupposto non ricorre se il trasportato abbia convenuto in giudizio solo il conducente (ovvero, comunque, il responsabile) dell’altro autoveicolo, domandando l’intero risarcimento.

Da tali principi la sentenza s’è discostata laddove non ha condannato i convenuti all’integrale risarcimento e va dunque cassata sul punto.

2.- Col secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., per avere il tribunale, in relazione alla domanda risarcitoria della E., ritenuto superata la presunzione di responsabilità concorrente dei conducenti senza adeguata motivazione.

Il motivo, inammissibile sotto il profilo della violazione di legge in relazione alle ragioni della affermata violazione, sarebbe infondato quand’anche fosse sostanzialmente inteso come denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, essendo la critica incentrata sull’apprezzamento delle risultanze probatorie, che esclusivamente compete al giudice del merito.

3.- Col terzo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1203 e 2055 c.c., L. n. 990 del 1969, art. 19, comma 1, art. 112 c.p.c., nonchè per omessa e contraddittoria motivazione.

Il ricorrente si duole (in via come appresso gradata, sotto il profilo logico):

a) che, essendo titolare del diritto al risarcimento corrisposto dalla RAS il V., proprietario della vettura Alfa Romeo danneggiata, e non il L. che ne era solo il conducente, la RAS non avesse titolo alla rivalsa in surrogazione dei diritti del danneggiato ( V.) in quanto aveva versato l’importo al L., che non aveva titolo per riceverlo, "non essendo stato depositato alcun atto comprovante una eventuale cessione di tale diritto o una delega al suo esercizio" (pag. 43 del ricorso, capoverso) da parte del danneggiato V.;

b) che non sia stata detratta la franchigia di 500 unità di conto europee (Euro 516,46) cui alla L. n. 990 del 1969, art. 19, comma 2;

c) che non si sia tenuto conto, nel determinare il danno risarcibile a favore del L. (conducente dell’Alfa Romeo), del suo apporto causale colposo, limitando il risarcimento alla percentuale di apporto causale del P. (conducente della Renault);

d) che sia stata riconosciuta la rivalutazione monetaria benchè il debito del P. e della E. fosse "certamente" di valuta e non di valore.

3.1.- Nell’ordine:

a1) il primo profilo di censura è fondato in quanto della questione il tribunale non s’è fatto carico, benchè l’appello contenesse un espresso riferimento alla questione sub a), la cui soluzione nel senso prospettato dall’appellante avrebbe comportato il rigetto della domanda della Ras, che non avrebbe potuto surrogarsi nell’insussistente diritto del non assicurato ad ottenere il risarcimento dei danni riportati dall’autovettura che conduceva e che evidentemente è proprio solo del proprietario;

b1) fondato è anche il secondo, essendo il presupposto del pagamento da parte della RAS fondato sull’insussistenza della copertura assicurativa della Renault;

c1) il terzo profilo è fondato, giacchè la surrogazione non può avvenire che nel diritto al risarcimento del danneggiato, evidentemente insussistente in ordine alla percentuale di danno a lui stesso imputabile;

di) il quarto profilo è infondato: i ricorrenti non chiariscono perchè, a loro avviso, sia "certamente" di valuta un debito, che è invece certamente di valore.

4.- Col quarto motivo è dedotto ogni possibile vizio di motivazione in ordine alla liquidazione del danno da lesioni subite dalla terza trasportata.

4.1 – Anche tale motivo è fondato, essendo del tutto apodittica l’affermazione del tribunale in ordine alla condivisione dei risultati dell’indagine tecnica che aveva quantificato nel 3% gli esiti cicatriziali al volto della giovane, senza alcuna considerazione delle censure che alle conclusioni del c.t.u. ed alla sentenza che le recepiva aveva mosso l’appellante.

5.- Il quinto motivo, concernente la regolazione delle spese processuali anche del primo grado, è assorbito dalla cassazione della sentenza.

6.- All’accoglimento del ricorso nei limiti di cui sopra consegue la Cassazione della sentenza con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso giudicante, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo, per quanto di ragione il terzo, nonchè il quarto motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo ed assorbito il quinto, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Lecce in persona di diverso giudicante.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15735 CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Il giorno (OMISSIS), alle ore 2,30 circa, lungo la S.S. (OMISSIS), all’altezza del Km (OMISSIS), in territorio extraurbano del Comune di (OMISSIS) ((OMISSIS)), Z.R., alla guida dell’autovettura Volvo 740 Tg (OMISSIS), di proprietà di B.L. ed assicurata con la Toro Ass.ni s.p.a., procedendo con direzione di marcia Rovigo-Ferrara, con a bordo, come passeggeri, V. M., A.A. e I.F., procedendo a velocità sostenuta, probabilmente a causa della nebbia, non si avvide di una curva ed invece di svoltare a destra proseguì la marcia andando ad urtare con la parte anteriore della fiancata sinistra contro il guardrail posto sulla sinistra rispetto alla sua direzione di marcia. L’auto proseguì la sua corsa strisciando lungo il guard-rail, piegò un paletto verticale di sostegno del sicurvia dal quale si staccò un elemento della lunghezza di 6 metri che andò a conficcarsi nella parte anteriore della Volvo, trapassandola per tutta la lunghezza e fuoriuscendo dal bagagliaio posteriore.

Nell’incidente perse la vita il V. e riportò gravissime lesioni la I., alla quale venne amputata la gamba sinistra. La polizia stradale intervenuta accertò che l’elemento del guardrail penetrato nell’abitacolo, prima di staccarsi era fissato all’elemento successivo ed al paletto di sostegno con un solo bullone invece che con i nove regolamentari. A seguito del sinistro venne aperto un procedimento penale a carico dello Z., che patteggiò la pena ex art. 444 c.p.p.. Nel frattempo la Toro Assicurazione s.p.a. aveva, in via transattiva, risarcito i danni ai trasportati versando agli eredi V. L. 125.000.000 ed alla I. L. 200.000.000.

La Toro Ass.ni s.p.a., dopo aver tentato di raggiungere un accordo con l’ANAS, ritenuta responsabile del sinistro per la cattiva manutenzione del guardrail, con citazione notificata il 5 giugno 1992, la convenne in giudizio avanti al Tribunale di Rovigo, dichiarando di surrogarsi nelle ragioni dei danneggiati, e ne chiese la condanna al rimborso delle somme versate.

Su eccezione dell’ANAS, il Tribunale di Rovigo dichiarò la propria incompetenza in favore del Tribunale di Venezia, avanti al quale la TORO riassunse la causa. In tale sede l’ANAS negò ogni sua responsabilità e la esistenza di nesso causale tra la condotta addebitata e l’evento.

Con la sentenza pubblicata il 23 marzo 2001 il Tribunale di Venezia rigettava la domanda, compensando le spese di causa, sul rilievo che la parte attrice non aveva dimostrato di aver pagato ai danneggiati l’indennità in quanto gli atti di transazione non risultavano sottoscritti per quietanza.

Con sentenza del 10 agosto 2005 la Corte d’Appello di Venezia in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l’ANAS al pagamento in favore della Toro Ass.ni dell’ importo di Euro 88.611,09 oltre interessi; compensava le spese al 505. La Corte d’Appello riteneva che il sinistro fosse attribuibile per il 50% alla imprudente condotta di guida dello Z. e quindi liquidava in favore della compagnia di assicurazioni il 50% di quanto sborsato a titolo di indennizzo.

Propone ricorso per Cassazione l’ANAS con due motivi.

La Toro Assicurazioni s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., non essendo configurabile un obbligo di custodia nei riguardi di beni facenti parte del demanio pubblico; al contrario sarebbe configurabile una responsabilità per fatto illecito altrui (art. 2043 c.c.) ma sarebbe spettato al danneggiato dare la prova del fatto illecito per la presenza di una situazione di pericolo avente i caratteri della non visibilità e della imprevedibilità. Al contrario, il sinistro ebbe luogo a causa della sconsiderata condotta di guida tenuta dal conducente dell’auto.

In relazione al motivo sollevato, si tratta di verificare se in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni determinati da una situazione di pericolosità esistente nella strada, per la presenza di insidie o di trabocchetti o di qualsiasi altra situazione di rischio per la sicurezza, si debba far capo alla norma speciale che aggrava la responsabilità del soggetto agente cui si imputa il danno (nella specie l’ANAS, custode del demanio stradale) o se invece si possa far capo alla norma generale del neminem laedere e privilegiare la presenza della insidia o del trabocchetto, secondo le note della imprevedibilità (nota soggettiva che attiene alla conoscenza del pericolo) o della imprevenibilità (nota oggettiva del rischio come fattore determinante dell’incidente).

La questione, largamente trattata in dottrina e in giurisprudenza, ha trovato una ragionevole soluzione a partire dalla pronuncia della Corte Costituzionale nella sentenza n. 156 del 10 maggio 1999, che ha mantenuto fermo l’impianto codicistico degli artt. 2043 e 2051 c.c., in correlazione con il concorso di colpa della vittima, proponendone una lettura di ragionevolezza costituzionale. E’ da tale decisione interpretativa di rigetto, che questa Corte ha tratto spunto per enunciare principi evolutivi di diritto, sino alla sentenza del 15 giugno 2006 n. 15383, la quale per la ricchezza degli argomenti, costituisce un punto di arrivo sistematico, indispensabile per la soluzione della problematica in esame.

Secondo l’azienda ricorrente il giudice dell’appello avrebbe compiuto un error in procedendo applicando la disciplina speciale dell’art. 2051 c.c., sul rilievo che non sarebbe ipotizzabile la responsabilità ai sensi della suddetta norma quando i danni derivino da una attività’ di utilizzazione della cosa da parte del danneggiato, essendo la responsabilità’ del custode riferibile solo ai danni cagionati dalla cosa medesima per sua intrinseca natura ovvero per l’insorgenza in essa di agenti dannosi e non da comportamenti di chi detiene la cosa o di terzi utilizzatori.

La indicata sentenza di questa Corte pone in evidenza due importanti punti sistematici, di interpretazione e di adattamento della norma alla fattispecie concreta: a) il primo punto, sistematico interpretativo, definisce la natura oggettiva della responsabilità imputata al custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., in relazione al danno ingiusto derivato dalla cosa in custodia. Tale interpretazione non urta contro la ricostruzione unitaria della fattispecie dell’illecito civile, ma evidenzia un orientamento più favorevole alla vittima, che aggrava l’onere probatorio del soggetto agente (il custode) consentendo, come causa di esonero, la rigorosa prova del caso fortuito. Il caso fortuito rompe infatti il nesso di causalità, mentre non incide sulla imputabilità soggettiva, che nella colpa oggettiva è presunta; b) il secondo punto, sempre sistematico interpretativo, concerne la precisazione concettuale del custode, come titolare del potere di custodia (di diritto ma anche come disponibilità di fatto), ed è potere funzionale, potere esigibile, ma tale funzione ed esigibilità deve essere valutata in concreto, e non tradursi in un principio astratto di esenzione di una parte forte (concessionario di autostrada, ente pubblico territoriale con gestione della rete stradale di appartenenza, o di altro servizio pubblico o di bene demaniale). Questo potere di accertamento della qualità e quantità di custodia, appartiene alla cognizione del giudice che deve applicare la norma ed il suo ambito, senza creare posizioni di vantaggio per la parte danneggiante, ma secondo un prudente apprezzamento delle circostanze e tenendo conto che la norma pone un rilevante onere della prova a carico della parte che risponde della responsabilità oggettiva.

In relazione a tali punti decisivi, la Corte d’Appello ha correttamente applicato i principi di cui sopra, avuto riguardo alla giurisprudenza sopra citata. In concreto, risulta che la precaria sistemazione del guardrail fu causa concorrente del grave sinistro in assenza di dimostrazione del caso fortuito e quindi della impossibilità per il custode di intervenire tempestivamente per neutralizzare il pericolo rappresentato dallo stesso guardrail. La conclusione alla quale perviene il giudice del merito, quindi, risulta esatta, con il conseguente rigetto del motivo.

Con il secondo motivo si denuncia la omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, nel senso che la impropria collocazione del guardrail avrebbe concorso a causare l’evento. Tale valutazione sarebbe incongrua, posto che l’evento sarebbe avvenuto anche se il guardrail fosse stato correttamente fissato al palo di sostegno.

Il motivo riguarda una valutazione del merito della causa, e quindi si sottrae al sindacato di legittimità, in presenza di congrua ed adeguata motivazione.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15738 ASSICURAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., del 22.1.1999 il g.u. del tribunale di Ragusa, esaurita l’istruzione della causa civile promossa nel 1997 da E. ed L.C.A. nei confronti di M.G. e della Nuova Tirrena assicurazioni s.p.a. per il risarcimento dei danni da ciascuno subiti a seguito di un incidente automobilistico verificatosi (OMISSIS), ordinò ai convenuti – per quanto in questa sede ancora interessa – di pagare solidalmente ad L.C.E. la somma di L. 127.948.700, di cui L. 105.789.000 per danno biologico e L. 20.000.000 per danno morale, oltre agli accessori ed alle spese, escludendo il risarcimento del danno patrimoniale conseguito alle lesioni.

2.- Avverso l’ordinanza che aveva acquistato l’efficacia della sentenza propose appello il L.C., negando di non aver dato la prova del proprio reddito, dolendosi della ritenuta maggior congruità della percentuale di inabilità permanente stabilita dall’INAIL (15%) rispetto a quella determinata dal c.t.u. (22% della capacità lavorativa specifica) e sostenendo l’erroneità dell’equiparazione operata dal primo giudice tra la rendita erogata dall’INAIL per infortunio sul lavoro e il risarcimento del danno da lucro cessante per permanente riduzione della capacità lavorativa specifica.

La Nuova Tirrena resistette.

Con sentenza n. 152 del 2005 la corte d’appello di Catania, in parziale accoglimento del gravame, ritenuto che l’entità dei guadagni della vittima fosse provata, ha condannato solidalmente i convenuti al pagamento della ulteriore somma di Euro 11.323,66, oltre agli interessi, sul rilievo che in relazione all’attività di elettricista svolta dalla vittima appariva senz’altro congrua la percentuale di invalidità del 22% determinata dal c.t.u. in luogo di quella del 15% considerata dall’INAIL ed effettuando la liquidazione della maggior somma dovuta in relazione alla differenza del 7% tra la prima e la seconda.

3.- Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il L.C. affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso la Nuova Tirrena assicurazioni s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

L’intimato D.M.G. non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.- La corte d’appello ha ritenuto che al momento della liquidazione del danno patrimoniale da invalidità permanente il giudice deve tener conto della rendita eventualmente erogata dall’Inail alla vittima, per evitare una duplicazione dell’indennizzo. Infatti, il titolo da cui deriva il diritto alla prestazione economica è lo stesso, e cioè la ridotta capacità lavorativa per l’esistenza di postumi invalidanti.

Ha più avanti soggiunto che il danno patrimoniale da invalidità permanente va liquidato nella misura percentuale del 7%, che costituisce la differenza tra la percentuale di riduzione della capacità lavorativa riconosciuta dal c.t.u. e quella già indennizzata dall’Inail con l’erogazione di apposita rendita.

2.- Se ne duole il ricorrente coi primi due motivi di ricorso, deducendo con entrambi violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione.

Col primo sostiene che il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 74. ai fini della liquidazione da parte dell’Inail della rendita rapportata al grado di inabilità permanente parziale che superi il 10%, ha riguardo alla capacità lavorativa generica e non specifica, sicchè la corte d’appello avrebbe dovuto procedere ad un’autonoma liquidazione della seconda voce di danno.

Col secondo si assume che, quand’anche fosse corretto il rilievo della corte di merito circa l’esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie, non di meno sarebbe stato necessario che il danno patrimoniale da pregiudizio della capacità lavorativa specifica fosse autonomamente determinato e che dalla somma risultante fosse detratta la somma corrispondente alla capitalizzazione della rendita corrisposta dall’Inail.

2.1.- Il primo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui nella sostanza si assume che della rendita corrisposta dall’Inail non dovrebbe tenersi alcun conto in ragione della diversità tra incapacità lavorativa generica e specifica. Entrambe, nell’accezione che viene in questa sede in considerazione, attengono infatti alla minore attitudine della vittima a realizzare guadagni e, dunque, alle conseguenze dell’evento dannoso nei riflessi patrimoniali da lucro cessante.

Il secondo è invece manifestamente fondato, giacchè la rendita Inail è caratterizzata da un criterio di determinazione che ha riguardo alle particolari esigenze soddisfatte dalla legislazione previdenziale e che non necessariamente da luogo ad un risultato corrispondente al danno effettivamente subito dal danneggiato per la sua diminuita capacità lavorativa specifica, quante volte essa sia, come nella specie, suscettibile di essere apprezzata.

E’, pertanto, del tutto ovvio che il giudice debba procedere alla liquidazione del danno patrimoniale subito dalla vittima in riferimento all’autonomamente accertato pregiudizio della sua capacità lavorativa specifica e poi -per evitare duplicazione risarcitorie (l’Inail ha, d’altronde, diritto di rivalsa verso i responsabili) sottrarre dalla somma risultante quella corrispondente alla capitalizzazione della rendita, giacchè un’operazione aritmetica di sottrazione presuppone valori omogenei.

3.- Il terzo ed il quarto motivo investono la decisione in ordine alle modalità del calcolo del danno da pregiudizio della capacità lavorativa specifica, denunciandosi anche qui violazione di norme di diritto e vizio della motivazione.

Col terzo la decisione è censurata, anzitutto, per avere fatto applicazione del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, senza chiarire perchè veniva prescelto quel sistema di liquidazione anzichè quello equitativo puro di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c.; e, in secondo luogo, per non avere comunque adottato i correttivi che questa corte ha ritenuto necessari con sentenza (ex plurimis) n. 4186 del 2004.

Col quarto motivo il ricorrente si duole, infine, che la corte d’appello abbia determinato il reddito del L.C. nel 1994 in L. 16.103.357, tenendo "con ogni probabilità" conto solo di quanto da lui percepito dalla ditta Tidona Carmelo (L. 16.424.000) e non anche di quanto ricevuto dall’Istituto sacro cuore delle fanciulle, per ulteriori L. 3.575.0001 lorde, secondo quanto risultava dalla documentazione versata in atti.

3.1.- Il terzo motivo è fondato.

Cass. n. 4186 del 2004 ha enunciato il principio – che va anche in quest’occasione ribadito – secondo il quale, in tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore del soggetto leso o da morte in favore dei superstiti, ove il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, egli deve adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioè deve tenere conto dell’aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di "personalizzare" il criterio adottato al caso concreto, deve "attualizzare" lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.

Tali operazioni non risultano compiute dalla corte d’appello, che s’è dunque discostata dall’enunciato principio.

Il quarto motivo è inammissibile, essendo denunciato non un errore di giudizio, ma un errore percettivo, che può farsi valere solo col mezzo della revocazione.

Nell’illustrazione del motivo il ricorrente non offre, del resto, spiegazioni di sorta circa la diversità del reddito che "con ogni probabilità" assume preso a base del calcolo (L. 16.424.000 corrisposte dalla ditta Tidona) e quello invece considerato dalla corte territoriale (L. 16.103.357), nè in alcun modo chiarisce se si fosse fatto o no riferimento alla dichiarazione dei redditi per quell’anno.

4.- In conclusione, accolti il secondo ed il terzo motivo, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione, perchè quantifichi il danno patrimoniale da lucro cessante subito dalla vittima nel rispetto degli enunciati principi di diritto, regolando anche le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara inammissibile il quarto, cassa in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Catania in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15739 CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

M.A., con atto di citazione del 4 ottobre 1992 convenne innanzi al Tribunale di Salerno C.V. e Alpi Assicurazioni s.p.a. esponendo che il (OMISSIS) in (OMISSIS), nell’atto di salire sulla propria autovettura, veniva investito da un autocarro, condotto dal C. che gli provocava gravi lesioni.

Si costituiva la società Alpi Assicurazioni e rimaneva contumace il C..

Il processo veniva in seguito interrotto per la messa in liquidazione coatta amministrativa di detta società e poi riassunto nei confronti del commissario liquidatore della stessa (con comunicazione alla Assicurazioni Generali s.p.a.).

L’adito Tribunale, con sentenza del 12.3.2003, liquidava i danni in favore dell’istante, ritenendolo però corresponsabile nella misura del 50%.

A seguito dell’appello del M. in via principale, e della società assicuratrice Alpi Assicurazioni in liquidazione, la Corte d’Appello di Salerno, con la decisione in esame, depositata in data 15.6.2005, in accoglimento del gravame, così statuiva: "la Corte accoglie l’appello proposto da M.A. e quello incidentale delle Alpi assicurazioni s.p.a. in L.c.a., entrambi per quanto di ragione, e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno resa il 12 marzo 2003, in accoglimento dell’appello principale, condanna gli appellati Alpi assicurazioni in l.c.a., Generali Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada e.C.V., al pagamento ulteriore, in favore del M. della somma di Euro 5187,43 (nell’intero liquidata in Euro 10374.85) oltre rivalutazione e interessi come già liquidati in sentenza; in accoglimento dell’appello incidentale, rigetta la domanda del M. per quanto attiene il risarcimento dei danni da invalidità totale e parziale, liquidati in complessivi Euro 2066,82 con l’impugnata sentenza".

Ricorrono per cassazione, in via principale il M. con tre motivi, e in via incidentale Alpi Assicurazioni in liquidazione con due motivi.

Motivi della decisione

Ricorso principale:

con il primo e secondo motivo si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè art. 2054 c.c., nonchè difetto di motivazione in tema di accertamento della responsabilità del fatto, in quanto la Corte d’Appello ha errato nell’attribuire all’attore la qualità di conducente e non di pedone nel sinistro per cui è causa (non trattandosi di uno scontro tra veicoli bensì dell’investimento dell’odierno ricorrente mentre si accingeva a rientrare nella propria autovettura lasciata in sosta);

con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c. in relazione all’art. 32 Cost. in relazione al punto in cui la Corte di merito ha escluso il risarcimento per invalidità temporanea identificando quest’ultima come voce di danno patrimoniale e non ritenendo, pertanto, che l’odierno ricorrente avesse in proposito dimostrato una perdita patrimoniale.

Ricorso incidentale:

con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè art. 2697 c.c. "circa la prova della necessità del ricovero all’ospedale di Modena";

con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione in ordine alle spese di trasporto in aereo-taxi sull’erroneo presupposto che il ricovero urgente avesse ad oggetto un intervento tale da richiedere una struttura sanitaria particolarmente specializzata.

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Fondato è il ricorso principale in relazione a tutte le suesposte censure, mentre non meritevole di accoglimento è il ricorso incidentale.

Censurabile, riguardo ai primi due motivi del ricorso principale, è infatti la decisione impugnata là dove, pur rilevando che il M. subì lesioni per cui è causa nell’atto di salire in macchina, ritiene lo stesso conducente e non pedone: tale asserzione è illogica ed errata in diritto dovendosi attribuire la qualifica di conducente (tra le altre, sul punto, Cass. n. 3437/2006) a chi si trovi alla guida di un veicolo sia nella fase di circolazione che nella fase di sosta o di fermata, mentre la qualifica di pedone spetta non solo a chi non risulta preposto alla guida di un veicolo (a trazione animale o meccanica) ma anche a chi, lasciando il veicolo in sosta, si trovi (all’atto del sinistro) non all’interno di quest’ultimo bensì all’esterno (anche se in prossimità al veicolo stesso).

Risulta pacifico, per quanto accertato dalla Corte d’Appello che il M. fu investito mentre "si accingeva a rientrare nella propria autovettura"; tra l’altro è improprio il riferimento della stessa Corte di Salerno alla sentenza n. 4568/1976 di questa Corte, perchè in tale pronuncia si ribadisce che conducente è sia chi è alla guida sia chi si trova in un veicolo in una situazione di sosta.

Fondato è anche il terzo motivo del ricorso principale: il danno da invalidità (temporanea totale o parziale) va distinto dalla cosiddetta perdita di capacità lavorativa e rientra nel genus del danno non patrimoniale, configurando una delle voci del cosiddetto danno biologico.

Infatti, mentre l’invalidità attiene alla menomazione di funzioni prettamente personali e quindi è evidente il suo collegamento con l’art. 32 Cost. e art. 2059 c.c., la perdita di capacità lavorativa, consistendo essenzialmente nella diminuzione della idoneità a produrre reddito da lavoro, ha una valenza tipicamente economico- patrimoniale, con riferimento agli artt. 4, 36 e 37 Cost. (su tali punti, tra le altre, Cass. nn. 2709/2001 e 20324/2005).

Ne deriva che il giudice del rinvio, in relazione alla domanda del M. e al relativo onere probatorio a suo carico, dovrà far riferimento all’art. 2054 c.c., comma 1; inoltre, dovrà provvedere alla liquidazione del danno da invalidità temporanea, sulla base dei relativi presupposti probatori (del tutto prescindendo in proposito dalla dimostrazione di una perdita patrimoniale).

Inammissibili sono, invece, le due censure del ricorso incidentale:

con esse si tende a valutazioni di fatto su circostanze e dati probatori (tra cui i presupposti per il risarcimento delle spese di trasporto), rientranti nel potere discrezionale del giudice del merito e non di questa Corte di legittimità.

Tra l’altro, in proposito, la Corte di merito ha logicamente e sufficientemente motivato, affermando che "la spesa va tuttavìa riconosciuta posto che il ricovero urgente, da un lato si imponeva per la gravità e l’entità delle lesioni, da un altro avvenendo in un luogo di particolare specializzazione per la chirurgia della mano (si è trattato, in effetti, dell’amputazione sub/totale dell’indice della mano sinistra)".

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale.

Cassa l’impugnata decisione in relazione ai motivi del ricorso principale e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.