Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15740 CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Il (OMISSIS) l’autovettura condotta dal ventunenne Me.Ma., sulla quale viaggiava anche il coetaneo C.A., finì contro un albero posto sull’aiuola spartitraffico. I due giovani morirono.

Nel gennaio del 1999 i congiunti del C. agirono giudizialmente per il risarcimento nei confronti della proprietaria del veicolo Autolease s.p.a., dell’assicuratrice Toro Assicurazioni s.p.a. e degli eredi del M..

Resistettero gli eredi del M. e la Toro s.p.a., che eccepì la prescrizione biennale del diritto al risarcimento, essendo il M. immediatamente deceduto, con conseguente estinzione del reato di omicidio colposo per morte del reo, e non essendo intervenuti atti interruttivi ulteriori rispetto alla lettera di costituzione in mora dell’aprile del 1996.

Il tribunale di Roma rigettò la domanda per intervenuta prescrizione del diritto con sentenza del 18.7.2001. 2.- I soccombenti attori proposero appello dolendosi della omessa applicazione del più lungo termine di prescrizione previsto dall’art. 2947 c.c., comma 3, allorchè il fatto sia considerato dalla legge come, reato. Sostennero, in particolare, che la prescrizione biennale prevista dall’art. 2947 c.c., comma 2, per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli concerna solo il caso di danno alle cose.

I convenuti costituitisi in primo grado resistettero anche in appello.

Con sentenza n. 3791 del 2005 la corte d’appello di Roma ha respinto il gravame.

3.- C.M.F., C.C.M.P. e C.M.R. ricorrono per cassazione affidandosi a due motivi.

Resistono con distinti controricorsi la Toro e gli eredi del M., che propongono anche ricorso incidentale condizionato basato su due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

La proprietaria del veicolo Autolease s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2.- Col primo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 cod. civ..

Il ricorrente sollecita una rimeditazione del consolidato, opposto orientamento, sostenendo che l’art. 2947 c.c., comma 2, deve essere interpretato nel senso che la prescrizione biennale prevista per i danni da circolazione stradale concerne solo i danni a cose.

L’assunto è fondato sui seguenti argomenti:

a) l’estinzione del giudizio penale per causa diversa dalla prescrizione (dalla quale deriva, ai sensi del terzo comma della disposizione citata, l’inapplicabilità all’azione civile del più lungo termine di prescrizione previsto per il fatto che sia considerato dalla legge come reato) "non può trasformare un danno da fatto illecito in danno da circolazione di veicoli";

b) "attribuire al legislatore l’intenzione di considerare l’omicidio colposo da circolazione stradale non meritevole della definizione di fatto illecito e quindi escluderlo dalla relativa disciplina sulla prescrizione è blasfemo";

c) sarebbe del tutto arbitrario che il giudice, cui compete applicare la legge e non dettare nuove regole, "declassa(sse) il reato di omicidio colposo da fatto illecito a banale danno da circolazione e valuta(sse) la perdita di una vita umana al pari della rottura di un parafango o di uno specchietto retrovisore dell’auto";

d) ogni diversa interpretazione sarebbe aberrante in quanto il causale decesso del conducente della vettura (sulla quale sia trasportato il passeggero a sua volta deceduto) e la conseguente conclusione per morte del reo "non può per ciò solo far scivolare in serie B (prescrizione di due anni) un fatto per il quale la prescrizione del diritto al risarcimento è, secondo l’art. 2947, comma 1, di cinque anni e, secondo il comma 3 e, di dieci anni (v. art. 157 c.p.), in quanto se così fosse il termine di prescrizione dipenderebbe dal caso", nel senso che il termine di prescrizione sarebbe di dieci anni per l’ipotesi di sopravvivenza del responsabile e di due in caso di morte.

2.- Col secondo motivo è dedotta l’incostituzionalità dell’art. 2947, secondo comma, cod. civ. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, secondo la censurata ma comune interpretazione della disposizione normativa, assoggetta alla prescrizione di due anni il risarcimento del danno alla salute provocato da incidente stradale.

La disparità di trattamento dei congiunti sopravvissuti è prospettata in relazione alla mera eventualità:

a) che il responsabile sopravviva o muoia;

b) che il danno se verifichi a seguito di circolazione su strada pubblica o privata, essendo in tale secondo caso pacifico che il termine di prescrizione è quinquennale, stante il concetto di circolazione quale è definito dal combinato disposto di cui all’art. 2054 c.c. ed agli art. 3, comma 1, n. 9, e art. 2 nuovo C.d.S.; tanto più che la presunzione di cui all’art. 2054 c.c. è ritenuta dalla giurisprudenza applicabile solo alla circolazione del veicolo su strada pubblica o soggetta ad uso pubblico.

3.- Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1.- Quanto al primo motivo, va osservato che la nozione di fatto illecito cui ha riguardo l’art. 2947 c.c. è quella di cui all’art. 2043, indipendentemente dalla circostanza che l’evento di danno consista o no in lesioni personali, e che queste abbiano o meno provocato la morte. E’ noto, infatti, che il legislatore del 1942 si determinò a prevedere la prescrizione breve in materia di illecito extracontrattuale sul rilievo che l’onere probatorio gravante sul creditore postulava, sul piano processuale, il ricorso pressochè costante alla prova testimoniale; e che intese così contemperare le legittime pretese del danneggiato con le esigenze di un accertamento non labile ed incerto degli autori dell’illecito e delle relative responsabilità.

Il secondo comma, laddove prevede la prescrizione biennale per il diritto al risarcimento del danno che sia derivato dalla "circolazione dei veicoli di ogni specie", non ha riguardo ad un fatto genetico che non costituisca anche un fatto illecito, ma considera solo un particolare fatto illecito, morfologicamente diverso da tutti gli altri non già in relazione alle conseguenze che ne siano derivate, ma alle circostanze che lo qualificano.

La prescrizione civile è, del resto, connessa all’inerzia del titolare del diritto per un certo tempo, non alla intrinseca valenza del diritto leso ed al grado dell’interesse del titolare a farlo valere sul piano risarcitorio. Interesse che – seguendo lo schema argomentativo dei ricorrenti – potrebbe d’altronde dirsi tanto più intenso quanto più quel diritto sia fondamentale, concludendosi che, all’opposto, proprio la gravità della lesione dovrebbe indurre il titolare a non restare inerte e ad attivarsi in tempi brevissimi per ottenere il risarcimento. Ma sarebbe, questo, un tipo di argomentazione del tutto avulso dalla polivalenza della ratio di ogni previsione normativa in tema di prescrizione e, dunque, assolutamente improprio.

3.2.- Manifestamente infondata è anche la questione di legittimità costituzionale prospettata col secondo motivo.

Sotto il primo profilo (sub 2a) in quanto l’ipotesi che il reato sia estinto per causa diversa dalla prescrizione – nella ricorrenza della quale l’art. 2947, comma 3, fa salvi i termini di prescrizione indicati dai primi due commi – non è solo quella della morte del responsabile, essendo invece tutte le altre cause di estinzione del reato applicabili al responsabile che sopravviva.

Sotto il secondo profilo perchè il concetto di circolazione che i ricorrenti assumono fatto proprio della norma in esame non è affatto quello della circolazione su strada pubblica, tanto che con sentenza n. 5821 del 1999 s’è affermato che è soggetta alla prescrizione biennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 2, anche l’azione di risarcimento dei danni conseguiti alla circolazione dei convogli ferroviari. In quell’occasione s’è in particolare osservato quanto segue: "La (seconda) questione è se costituisca circolazione di veicoli quella dei convogli ferroviari e se, conseguentemente, all’azione risarcitoria dei danni da essa derivanti risulti applicabile la prescrizione prevista dall’art. 2947 c.c., comma 2, Questa Corte non ha avuto frequenti occasioni di pronunciarsi sulla questione ; ha, peraltro, espresso l’orientamento che deve ricevere applicazione la prescrizione di cui all’art. 2947 c.c., comma 2, (cfr le sentenze 11.7.1964, n. 1829; 2.4.1974, n. 931); orientamento che si conferma ed in questa direzione si utilizza l’elemento sistematico desumibile dal raffronto delle locuzioni legislative adoperate nell’art. 2054 c.c. (veicoli senza guida di rotaie) e nell’art. 2947 c.c., comma 2, (veicoli di ogni genere). Ritiene, quindi, la Corte che, diversamente da quanto affermato dal giudice di appello, l’azione risarcitoria dei danni connessi alla circolazione dei convogli ferroviari è soggetta alla prescrizione di cui all’art. 2947 c.c., comma 2".

E’, dunque, insussistente lo stesso presupposto dal quale prende le mosse la denuncia di incostituzionalità: che, cioè, la norma abbia, nel "diritto vivente", il significato ad essa attribuito dai ricorrenti.

4.- Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

5.- Le spese, già compensate per entrambi i gradi di merito, possono compensarsi anche per il presente grado in relazione alle particolarità umane della vicenda che ha dato luogo al giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale condizionato e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15741 IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di C.S. (che resiste con controricorso successivamente illustrato da memoria), ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per S.S.N. e Irpef relativo al 1997 scaturito da una verifica fiscale, la C.T.R. Sicilia confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso del contribuente) affermando (per quel che in questa sede ancora rileva) che le molteplici dimostrazioni fornite negli scritti difensivi a fronte dei rilievi contenuti nel p.v.c., nonchè il successivo riconoscimento da parte dell’Ufficio dell’infondatezza di alcuni dei predetti rilievi, inducevano a ritenere non attendibile l’operato dei verificatori, considerato che l’Ufficio aveva ampi poteri per disporre controlli incrociati che avrebbero consentito di motivare eventuali discordanze e giustificare le conseguenti rettifiche.

Deve preliminarmente rilevarsi -in ordine alle eccezioni proposte dal controricorrente con riguardo alla ideterminatezza dell’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate ricorrente ed alla carenza di mandato speciale conferito alla difesa dell’Agenzia- che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la nuova realtà ordinamentale introdotta dalla istituzione delle Agenzie fiscali è caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell’Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, con la conseguenza, ad esempio, che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, e quella del ricorso, possono essere effettuate alternativamente presso la sede centrale dell’Agenzia o presso i suoi uffici periferici (v. tra le altre SU n. 3118 e 3116 del 2006), ed inoltre che, allorchè l’Agenzia delle Entrate si avvalga, nel giudizio di cassazione, del ministero dell’avvocatura dello Stato, non è tenuta a conferire a quest’ultima una procura alle liti, essendo applicabile a tale ipotesi la disposizione del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, art. 1, comma 2, secondo il quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato (v. tra le altre cass. n. 11227 del 2007).

2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce vizio di motivazione per avere i giudici d’appello deciso richiamando genericamente gli scritti difensivi senza illustrare le prove fornite dal contribuente per vincere la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, concernente i movimenti bancari accertati dalla verifica e risultati privi di riscontro nelle scritture contabili) e il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce violazione del combinato disposto dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 33, per avere i giudici d’appello ritenuto non sufficiente la presunzione ex art. 32 cit. al fine di provare che i movimenti bancari privi di riscontro nelle scritture contabili accertati in sede di verifica integravano ricavi sottratti a tassazione, ponendo a carico dell’Ufficio ulteriori prove in sede di controlli incrociati con terzi) sono manifestamente fondati.

Invero, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la presunzione legale ricavabile dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2, comporta che i movimenti di dare ed avere (versamenti e prelevamenti) risultanti da un conto corrente bancario rilevano ai fini dell’accertamento dell’imponibile, salva la prova contraria (v. da ultimo tra le altre cass. n. 25142 del 2009).

Ne consegue che i giudici d’appello avrebbero dovuto precisamente indicare in motivazione e specificamente valutare le prove contrarie eventualmente fornite dal contribuente per vincere la suddetta presunzione, non potendo limitarsi ad un generico richiamo alle "molteplici dimostrazioni fornite negli scritti defensionali" del contribuente.

E’ vero che nella sentenza impugnata si rileva che i contribuenti, controdeducendo all’appello dell’Agenzia, affermavano che le presunzioni erano frutto di mere irregolarità contabili derivanti dalla mancanza di coordinamento tra il titolare dell’azienda (che non redigeva una prima nota contabile per le operazioni giornaliere) e il consulente esterno preposto alla contabilità ed inoltre che i medesimi contribuenti fornivano i riferimenti di "collegamento" di molteplici operazioni contabili, tuttavia occorre rilevare che le "giustificazioni" non sono "prove"; che, peraltro, tali giustificazioni sono state riportate nella descrizione del contenuto degli atti di parte, senza alcuna valutazione in proposito; che i riferimenti di collegamento di molteplici operazione contabili (asseritamente forniti dai contribuenti nei propri scritti difensivi) non risultano specificamente indicati nè in alcun modo valutati;

infine che, in ogni caso, i suddetti riferimenti riguarderebbero molteplici operazioni contabili, non tutte, con la conseguenza che l’ipotetica prova contraria in ogni caso non riguarderebbe (salvo migliori precisazioni, nella sentenza assenti) tutte le operazioni cui l’accertamento inerisce.

Deve inoltre rilevarsi che solo ove vengano fornite valide, specifiche e convincenti prove contrarie alla presunzione legale citata, la stessa viene meno lasciando l’accertamento su di essa basato sfornito di supporto probatorio, mentre, ove tali prove contrarie non siano state fornite (ovvero non siano state valutate e ritenute convincenti), l’accertamento resta supportato dalla presunzione legale, senza che gravi sull’Ufficio alcun onere di integrazione probatoria, in particolare quello di riscontrare il dato contabile bancario con controlli incrociati.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Sicilia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15742 CASSAZIONE CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: "La Corte di Cassazione con sentenza n. 13889/08, pronunciando sui ricorsi proposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed Agenzia delle Entrate nei confronti di Oesterreichische Kreditversicherungs Aktiengesellschafì, Grenzservice Speditions Gesellschaft m.b.H ora FLW Mietbau und Speditionsgesellschaft m.b.H., Intercontinentale Oesterreichische Geselleschaft fur Transport und Verkehrswesen G.m.b.H. ed il Concessionario del servizio di riscossione dei tributi per la Provincia di Bolzano e su quello riconvenzionale proposti da Osterrechische Kreditversicherung Coface AGENZIA DELLE ENTRATE, già Osterreichische Kreditversicherungs A., in seguito Coface, ha accolto il ricorso principale e rigettato quelli incidentali e decidendo nel merito ha rigettato l’appello delle società contribuenti.

Ha motivato la decisione ritenendo valida la formazione del ruolo e la conseguente emissione della cartella di pagamento anche in mancanza di ingiunzione, riteneva che tutte le questioni concernenti l’an ed il quantum debeatur erano state risolte e decise con la sentenza di questa Corte n. 9935/93 e che, pertanto il contenzioso in oggetto era limitato alla validità del titolo di esazione. Riteneva valida la notifica della cartella alla OKV e rituale la sola comunicazione agli spedizionieri con l’informativa del contenuto e della notifica della cartella. Rilevava che le differenze tra l’importo preteso con la cartella e l’avviso di tassazione erano stati accertati dalla Commissione tributaria di secondo grado come effetto del cumulo degli interessi maturati nel corso di decenni. Rigettava per difetto di autosufficienza le censure al riguardo.

Coface e FLW Mietbau und Speditionsges m.b.h. hanno proposto ricorso per revocazione affidato a quattro motivi, si sono costituiti con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane.

Con il primo motivo i ricorrenti contestano con il quesito conclusivo che la sentenza impugnata sia incorsa in errore revocatorio nel punto in cui ritiene che la mancata ammissione della necessità del ricorso alla Corte di giustizia europea sulla questione pregiudiziale nel precedente giudizio escluda la necessità di detto ricorso nel presente su questione diversa (rimborso e sgravio dei diritti doganali) e che possa basare la sua decisione su quella precedente.

Con il secondo motivo si assume che la sentenza sia incorsa in errore revocatorio nel ritenere che la condanna in via solidale alle spese del giudizio civile comporti anche solidarietà sostanziale per le somme dovute per l’evasione di diritti doganali da società fra loro non collegate e con capitale, soci e sedi diversi.

Con il terzo motivo si assume che la sentenza impugnata sia incorsa in errore revocatorio ritenendo la responsabilità solidale ed illimitata della OKV e la solidarietà tra i primi obbligati quando la Dogana aveva riconosciuto un limite di garanzia, quando la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado aveva riconosciuto tali circostanze e che tale parte della sentenza era passata in giudicato.

I primi due motivi sono evidentemente inammissibili in quanto trattano di questioni che la sentenza non ha menzionato nè deciso ritenendole coperte dal giudicato costituito dalla sentenza n. 9935 del 1993 ed avendo limitato la sua indagine alla validità del titolo di esazione.

Il terzo motivo attiene alla interpretazione di un giudicato, che non può costituire errore di fatto revocatorio . Ha ribadito questa Corte con sentenza n. 17433 del 2008, confermando giurisprudenza precedente, che: L’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391 bis c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali; non può, dunque, ritenersi sussistente l’errore revocatorio, allorchè la parte abbia denunciato l’erronea presupposizione dell’inesistenza di un giudicato, poichè questo, essendo destinato a fissare la "regola" del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma attiene all’interpretazione delle norme giuridiche.

Con il quarto motivo si deduce errore revocatorio per la palese diversità delle somme contenute nell’avviso di tassazione e la cartella di pagamento.

Anche questo motivo è inammissibile in quanto della questione si occupa a pag. 11 la sentenza impugnata e quindi costituì punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, circostanza che preclude a sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, la possibilità di denunziare l’errore in sede di revocazione." Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della inammissibilità del ricorso per revocazione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti alle spese liquidate in Euro 2000,00 oltre Euro 100,00 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15743 CASSAZIONE CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: "La Corte di Cassazione con sentenza n. 12887/08 depositata il 21.5.2008, ha rigettato il ricorso della Comasina Commerciale s.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso sentenza n. 125/12/01 della CTR della Lombardia.

La soccombente ha proposto ricorso per revocazione affidato due motivi, gli intimati si sono costituiti con memoria.

Il ricorso è inammissibile per il preliminare rilievo che i due motivi non contengono il quesito di diritto. Hanno precisato le SS.UU. con sentenza n. 3171/08 che:

L’art. 366 bis c.p.c., che prevede espressamente che l’illustrazione dei motivi di ricorso in Cassazione deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione del quesito di diritto, si estende anche a ricorsi diversi da quello ordinario, e in particolare al ricorso per regolamento di competenza, al ricorso per revocazione, ai ricorsi avverso le decisioni dei Giudici speciali per motivi attinenti alla giurisdizione e ai ricorsi in materia elettorale, mentre non si applica invece al regolamento preventivo di giurisdizione".

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della inammissibilità del ricorso.

Va peraltro osservato che il denunciato errore revocatorio sulla circostanza, che i vizi della notifica dei due atti impugnati con il ricorso introduttivo fossero stati sanati o meno dalla impugnazione degli stessi, sarebbe evidentemente un errore di diritto e non l’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato dall’art. 391 bis per il quale è ammissibile l’azione proposta.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro mille per onorario, oltre Euro 100,00 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.