Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15744 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

"La contribuente propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha rigettato l’appello da essa proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il suo ricorso contro una cartella di pagamento IRAP D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita, ma ha depositato un atto di (Ndr: testo originale non comprensibile).

Il ricorso contiene quattro motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo la ricorrente invoca il giudicato esterno formatosi relativamente ad altro anno di imposta.

Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo evidente che il presupposto dell’autonoma organizzazione e la conseguente debenza dell’imposta debbano essere accertati anno per anno.

Con il secondo motivo la ricorrente contesta il ricorso alla procedura di cui all’art. 36 bis, per la necessità di un previo accertamento riguardo alla sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorso alla procedura di cui all’art. 36 bis è nella specie giustificato dal fatto che la stessa contribuente ha compilato in dichiarazione il quadro relativo all’IRAP, omettendo di versare la relativa imposta.

Essa può d’altro canto dedurre il proprio errore di diritto riguardo alla debenza dell’imposta opponendosi, come ha fatto, alla cartella esattoriale.

Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione per avere nella specie ritenuto irrilevante il difetto di requisiti essenziali della cartella, come la motivazione, la sottoscrizione del capo dell’Ufficio e di un suo delegato, l’indicazione del responsabile del procedimento.

Il terzo motivo è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.,, n. 4, in difetto di deposito della cartella.

Con il quarto motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la contribuente censura il giudizio di fatto del giudice tributario riguardo alla imponibilità IRAP, siccome fondato esclusivamente con riferimento "al reddito professionale prodotto, all’ammontare delle ritenute d’acconto subite, alla natura ed all’entità dei costi sopportati".

Il quarto motivo è manifestamente infondato.

A parte che la sentenza non fa alcun riferimento al reddito prodotto, non può certamente dirsi incongrua, nè tantomeno contraria a legge, la valutazione riguardo alla sussistenza dell’elemento organizzativo basata sull’ammontare delle spese denunciate e delle ritenute d’acconto subite";

che la ricorrente ha presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore, rilevato in particolare che l’onere di provare l’insussistenza dell’elemento organizzativo grava sul contribuente, esercente attività professionale, che assuma di non essere soggetto ad IRAP (da ultimo, Cass. 12111/09);

che pertanto il ricorso va rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’Agenzia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15745 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

"La contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha rigettato l’appello da essa proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il suo ricorso contro una cartella di pagamento IRAP D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Il ricorso contiene quattro motivi. Ma ha depositato atto di costituzione.

Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo la ricorrente invoca il giudicato esterno formatosi relativamente ad altro anno di imposta.

Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo evidente che il presupposto dell’autonoma organizzazione e la conseguente debenza dell’imposta debbano essere accertati anno per anno.

Con il secondo motivo la ricorrente contesta il ricorso alla procedura di cui all’art. 36 bis, per la necessità di un previo accertamento riguardo alla sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorso alla procedura di cui all’art. 36 bis, è nella specie giustificato dal fatto che la stessa contribuente ha compilato in dichiarazione il quadro relativo all’IRAP, omettendo di versare la relativa imposta.

Essa può d’altro canto dedurre il proprio errore di diritto riguardo alla debenza dell’imposta opponendosi, come ha fatto, alla cartella esattoriale.

Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione per avere nella specie ritenuto irrilevante il difetto di requisiti essenziali della cartella, come la motivazione, la sottoscrizione del capo dell’Ufficio e di un suo delegato, l’indicazione del responsabile del procedimento.

Il terzo motivo è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., n. 4, in difetto di deposito della cartella.

Con il quarto motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la contribuente censura il giudizio di fatto del giudice tributario riguardo alla imponibilità IRAP, siccome fondato esclusivamente con riferimento "al reddito professionale prodotto, all’ammontare delle ritenute d’acconto subite, alla natura ed all’entità dei costi sopportati".

Il quarto motivo è manifestamente infondato.

A parte che la sentenza non fa alcun riferimento al reddito prodotto, non può certamente dirsi incongrua, nè tantomeno contraria a legge, la valutazione riguardo alla sussistenza dell’elemento organizzativo basata sull’ammontare delle spese denunciate e delle ritenute d’acconto subite";

che la ricorrente ha presentato una memoria; che il collegio condivide la proposta del relatore, rilevato in particolare che l’onere di provare l’insussistenza dell’elemento organizzativo grava sul contribuente, esercente attività professionale, che assuma di non essere soggetto ad IRAP (da ultimo, Cass. 12111/09);

che pertanto il ricorso va rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’Agenzia.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15746 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

"L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio- rifiuto formatosi su istanza di rimborso IRAP. Il contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio, e rigettato per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia prospetta il malgoverno dei principi in tema di onere della prova, quanto ai fatti costitutivi del diritto al rimborso.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Risulta dallo stesso ricorso che l’Agenzia non ha mai contestato il fatto che il contribuente fosse socio della società di revisione Ernst & Young, presso la quale svolgeva la propria attività (cfr. pag. 2 del ricorso, ove è riportato un brano della pag. 2 della memoria illustrativa dell’Ufficio in primo grado), vertendo nella sostanza il giudizio sulle conseguenze in diritto di tale fatto.

Con il secondo (erroneamente rubricato con il n. 3) e con il terzo (erroneamente rubricato con il n. 4) motivo l’Agenzia deduce vizi di motivazione riguardo alla valutazione del fatto (non controverso) costituito dall’essere il contribuente inserito nella struttura della società, deducendo in particolare, con il terzo motivo, che il giudice tributario avrebbe erroneamente escluso il requisito dell’autonoma organizzazione valorizzando la nozione di titolarità, in capo alla società, dei beni che compongono la struttura organizzativa piuttosto che quello di responsabilità della medesima struttura organizzativa. I due motivi sono inammissibili.

Premesso che – come si è ricordato – i fatti di causa non sono mai stati controversi e che l’Agenzia non ha contestato la circostanza che il contribuente fosse socio della Ernst & Young, presso cui svolgeva la propria attività professionale, va affermato che la valutazione in diritto di tali fatti, se cioè essi comportassero o meno la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, non può essere censurata sotto il profilo del vizio di motivazione, trattandosi eventualmente di erronea applicazione della norma impositiva, come interpretata dalla Corte costituzionale e da questa Corte di legittimità, quanto al requisito della autonoma organizzazione";

che l’Agenzia delle Entrate ha presentato una memoria;

che il collegio condivide nella sostanza la proposta del relatore, osservando che comunque l’esercizio di una attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita dalla società di cui il professionista è socio (o dipendente) non realizza il presupposto impositivo costituito dalla autonoma organizzazione;

che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna della ricorrente al rimborso delle spese, liquidate in Euro 2.600,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese, liquidate in Euro 2.600,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15747 IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

"La s.a.s. D’Edmer propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che ha rigettato l’appello da essa proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva rigettato il ricorso proposto contro una cartella di pagamento per contributi consortili.

Nè il Consorzio nè il Concessionario si sono costituiti.

Il ricorso contiene sette motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci e dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (SS.UU. 14815/08).

La causa va pertanto rimessa al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società di persone";

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, decidendo sul ricorso, va dichiarata la nullità dell’intero procedimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, giudice di primo grado;

che appare equo compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Salerno; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.