Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15748 IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

"L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contro un avviso di accertamento per sanzioni tributarie.

La società resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in camera di consiglio alla stregua delle considerazioni che seguono:

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (SS.UU. 14815/08).

La causa va pertanto rimessa al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società di persone";

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, decidendo sul ricorso, va dichiarata la nullità dell’intero procedimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Latina, giudice di primo grado;

che appare equo compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Latina; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15749 SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

"L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di irrogazione sanzioni per lavoro irregolare.

L’intimato non si è costituito, ma ha depositato memoria speciale.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 21, essendo la decisione fondata sull’assunto che gli ispettori avrebbero potuto recarsi presso colui che teneva la documentazione della ditta per verificare la dichiarazione della lavoratrice di essere stata assunta il 12/10/2004 e cioè due giorni prima dell’ispezione.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha infatti affermato che il rispetto dell’obbligo del datore di lavoro di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 21 – che prescrive che i libri paga e matricola siano tenuti nel luogo di lavoro e che dallo stesso non possano essere rimossi – è finalizzato ad assicurare la contestuale corrispondenza delle scritturazioni alla realtà aziendale, nonchè la permanente disponibilità della documentazione al controllo ispettivo; ne consegue che la tenuta dei libri paga e matricola da parte del datore presso il consulente del lavoro, ai sensi della L. 11 gennaio 1979, n. 12, art. 5, non fa venir meno l’obbligo di tenere presso il luogo di lavoro una copia dei libri medesimi (Cass. 14959/09).

Ne consegue che il contenuto del libro matricola, non presente sul luogo di lavoro, non può corroborare la mera dichiarazione della lavoratrice.

Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui afferma la fondatezza della doglianza secondo cui l’avviso sarebbe illegittimo in quanto da esso non risulterebbero i meccanismi di calcolo necessari per quantificare la sanzione pecuniaria.

Anche il secondo motivo è manifestamente fondato.

Il destinatario della sanzione può infatti dedurre che la sanzione eccede i massimi previsti dalla norma, ma non può limitarsi – pena l’inammissibilità della censura – a dedurre che dall’avviso non risulterebbe il costo del lavoro (che a lui peraltro deve presumersi noto) in base al quale la sanzione stessa è calcolata secondo legge, non essendo onere dell’Ufficio esplicitare il calcolo relativo";

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo;

che appare equo compensare le spese dei gradi di merito e condannare il resistente al pagamento di quelle di cassazione, liquidate in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese dei gradi di merito e condanna il resistente al pagamento di quelle di cassazione, liquidate in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15750 IMPOSTA REGISTRO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

"L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di liquidazione di imposta di registro.

Il contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con l’unico motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inapplicabile all’ipotesi di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 bis, la proroga dei termini espressamente prevista per l’ipotesi di cui all’art. 11, comma 1, della stessa legge.

Il mezzo è manifestamente fondato.

La proroga di due anni per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’INVIM, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è sicuramente applicabile anche all’ipotesi di cui al comma 1 bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte.

Nell’uno e nell’altro caso, infatti, l’Ufficio è chiamato a valutare l’efficacia dell’istanza di definizione, cosicchè, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l’interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto";

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che farà applicazione del principio di diritto suenunciato.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15751 SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

" S.L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso proposto contro un avviso di irrogazione sanzioni per lavoro irregolare.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita, ma ha depositato atto di costituzione.

Il contiene due motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo la ricorrente deduce il difetto di giurisdizione del giudice tributario per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008.

Il mezzo è inammissibile.

Premesso che l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale si arresta di fronte al giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione, sicchè, nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale sia intervenuta quando il giudicato in merito alla giurisdizione si era già formato, non essendo stata impugnata sul punto (eventualmente anche sollevando questione di legittimità costituzionale) la pronunzia, – è inammissibile l’eccezione di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità (SS.UU. 28545/08), deve rilevarsi che non risulta che l’appello riguardasse anche la questione di giurisdizione.

Con il secondo, complesso motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione del principio del favor rei, assumendo, da un lato, che la sanzione avrebbe dovuto essere irrogata solo per un giorno anzichè dal 1 gennaio dell’anno in corso e, dall’altro, che avrebbe dovuto comunque applicarsi la sanzione più favorevole di cui alla L. n. 248 del 2006.

Il secondo motivo è manifestamente infondato sotto entrambi i profili.

Premesso che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 2005, l’onere di provare la decorrenza del rapporto (successiva al 1 gennaio) grava sul datore di lavoro, presumendosi in difetto di prova che il rapporto decorra dal 1 gennaio, correttamente il giudice tributario ha ritenuto che la sanzione andasse commisurata al periodo dal 1 gennaio, non avendo la datrice di lavoro assolto tale onere probatorio.

Il principio del favor rei di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, è d’altro canto applicabile alle sole sanzioni in materia tributaria, cosicchè nella materia del lavoro resta fermo il principio generale della irretroattività della legge (cfr. Cass. 24053/04)";

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto il ricorso va rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’Agenzia.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.