Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15752 SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

"L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contro un avviso di irrogazione sanzioni per lavoro irregolare.

La società non sì è costituita.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia deduce il difetto di giurisdizione del giudice tributario per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008.

Il mezzo è inammissibile.

Premesso che l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale si arresta di fronte al giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione, sicchè, nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale sia intervenuta quando il giudicato in merito alla giurisdizione si era già formato, non essendo stata impugnata sul punto (eventualmente anche sollevando questione di legittimità costituzionale) la pronunzia, è inammissibile l’eccezione di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità (SS.UU. 28545/08), deve rilevarsi che non risulta che l’appello riguardasse anche la questione di giurisdizione.

Con il secondo motivo la ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, assume che il giudice tributario avrebbe erroneamente ritenuto che sull’amministrazione gravi l’onere di provare la durata del rapporto di lavoro e che viceversa gravi sul datore di lavoro l’onere di provare che la lavoratrice in nero era intenta a lavorare solo in via occasionale.

Anche il secondo motivo è inammissibile.

Il giudice tributario ha infatti ritenuto, con congrua motivazione, che mancasse del tutto la prova – gravante, questa si, sull’Ufficio – che la persona rinvenuta nei locali della società fosse una lavoratrice. Il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008, che ha consentito al datore di lavoro di provare che il rapporto di lavoro è iniziato successivamente al 1 gennaio, ed ai conseguenti principi sul riparto dell’onere probatorio riguardo alla durata del rapporto di lavoro irregolare è pertanto del tutto inconferente";

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto il ricorso va rigettati;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15753 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

"La contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha rigettato l’appello da essa proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il suo ricorso contro una cartella di pagamento IRAP D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita, ma ha depositato atto di costituzione.

Il ricorso contiene quattro motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo la ricorrente invoca il giudicato esterno formatosi relativamente ad altro anno di imposta.

Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo evidente che il presupposto dell’autonoma organizzazione e la conseguente debenza dell’imposta debbano essere accertati anno per anno.

Con il secondo motivo la ricorrente contesta il ricorso alla procedura di cui all’art. 36 bis, per la necessità di un previo accertamento riguardo alla sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorso alla procedura di cui all’art. 36 bis, è nella specie giustificato dal fatto che la stessa contribuente ha compilato in dichiarazione il quadro relativo all’IRAP, omettendo di versare la relativa imposta.

Essa può d’altro canto dedurre il proprio errore di diritto riguardo alla debenza dell’imposta opponendosi, come ha fatto, alla cartella esattoriale.

Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione per avere nella specie ritenuto irrilevante il difetto di requisiti essenziali della cartella, come la motivazione, la sottoscrizione del capo dell’Ufficio e di un suo delegato, l’indicazione del responsabile del procedimento.

Il terzo motivo è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., n. 4, in difetto di deposito della cartella.

Con il quarto motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la contribuente censura il giudizio di fatto del giudice tributario riguardo alla imponibilità IRAP, siccome fondato esclusivamente con riferimento al reddito professionale prodotto, all’ammontare delle ritenute d’acconto subite, alla natura ed all’entità dei costi sopportati.

Il quarto motivo è manifestamente infondato.

A parte che la sentenza non fa alcun riferimento al reddito prodotto, non può certamente dirsi incongrua, nè tantomeno contraria a legge, la valutazione riguardo alla sussistenza dell’elemento organizzativo basata sull’ammontare delle spese denunciate e delle ritenute d’acconto subite";

che la ricorrente ha presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore, rilevato in particolare che l’onere di provare l’insussistenza dell’elemento organizzativo grava sul contribuente, esercente attività professionale, che assuma di non essere soggetto ad IRAP (da ultimo, Cass. 12111/09);

che pertanto il ricorso va rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’Agenzia.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15754 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

"La contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha rigettato l’appello da essa proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il suo ricorso contro una cartella di pagamento IRAP D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Il ricorso contiene quattro motivi. Ma ha depositato atto di costituzione.

Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo la ricorrente invoca il giudicato esterno formatosi relativamente ad altro anno di imposta.

Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo evidente che il presupposto dell’autonoma organizzazione e la conseguente debenza dell’imposta debbano essere accertati anno per anno.

Con il secondo motivo la ricorrente contesta il ricorso alla procedura di cui all’art. 36 bis, per la necessità di un previo accertamento riguardo alla sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorso alla procedura di cui all’art. 36 bis, è nella specie giustificato dal fatto che la stessa contribuente ha compilato in dichiarazione il quadro relativo all’IRAP, omettendo di versare la relativa imposta.

Essa può d’altro canto dedurre il proprio errore di diritto riguardo alla debenza dell’imposta opponendosi, come ha fatto, alla cartella esattoriale.

Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione per avere nella specie ritenuto irrilevante il difetto di requisiti essenziali della cartella, come la motivazione, la sottoscrizione del capo dell’Ufficio e di un suo delegato, l’indicazione del responsabile del procedimento.

Il terzo motivo è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., n. 4, in difetto di deposito della cartella.

Con il quarto motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la contribuente censura il giudizio di fatto del giudice tributario riguardo alla imponibilità IRAP, siccome fondato esclusivamente con riferimento "al reddito professionale prodotto, all’ammontare delle ritenute d’acconto subite, alla natura ed all’entità dei costi sopportati".

Il quarto motivo è manifestamente infondato.

A parte che la sentenza non fa alcun riferimento al reddito prodotto, non può certamente dirsi incongrua, nè tantomeno contraria a legge, la valutazione riguardo alla sussistenza dell’elemento organizzativo basata sull’ammontare delle spese denunciate e delle ritenute d’acconto subite";

che la ricorrente ha presentato una memoria; che il collegio condivide la proposta del relatore, rilevato in particolare che l’onere di provare l’insussistenza dell’elemento organizzativo grava sul contribuente, esercente attività professionale, che assuma di non essere soggetto ad IRAP (da ultimo, Cass. 12111/09);

che pertanto il ricorso va rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’Agenzia.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15755 IMPOSTE E TASSE IN GENERE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

"La società in epigrafe propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che ha rigettato l’appello contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il ricorso della società contro un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP. L’Agenzia resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo la società si duole del rigetto, da parte della Commissione tributaria regionale, della richiesta di termini a difesa formulata dal suo difensore, nominato, in sostituzione del precedente, nell’imminenza dell’udienza.

Il mezzo è manifestamente infondato.

Nessuna norma del processo tributario prevede infatti la concessione di termini a difesa nel caso in cui la parte privata nomini un nuovo difensore.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la insanabile inesistenza della notificazione dell’accertamento, siccome effettuata non a (OMISSIS), sede della società, dal messo comunale competente, bensì a (OMISSIS), a mezzo dei messi di tali comuni, personalmente ai soci liquidatori, senza qualificazione alcuna.

Il mezzo è improcedibile, non essendo stato depositato, come richiesto dall’art. 369 c.p.c., n. 4, l’atto di accertamento notificato.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al merito della questione.

Il terzo motivo è inammissibile apparendo chiaro dai momenti di sintesi formulati che la ricorrente invoca dal giudice di legittimità un nuovo esame del merito della questione";

che la ricorrente ha presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.100,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.100,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.