Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15756 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La controversia promossa da Necar s.r.l. contro il Comune di Potenza Picena è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Macerata n. 229/1/2002 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICIAP 1994.

La CTR riteneva l’atto privo di motivazione in quanto contenente una semplice rettifica dei dati dichiarati dal contribuente rispetto a quelli diversi rettificati dall’Amministrazione. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’ intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 144 del 1989, art. 4 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La motivazione dell’avviso di accertamento, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, sarebbe conforme al disposto di cui agli artt. 4 e 7 cit..

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5^, Sentenza n. 13335 del 10/06/2009) secondo cui in materia tributaria, la motivazione dell’atto impositivo, avendo la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’"an" ed il "quantum" della pretesa tributaria, per approntare idonea difesa, deve essere differenziata – anche alla luce del principio di cui all’art. 97 Cost. – in relazione alla funzione di ciascun atto impositivo;

pertanto è necessario e sufficiente che l’avviso enunci i criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore, salvi poi restando, in sede contenziosa, l’onere dell’Ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi del "quantum" accertato e la facoltà del contribuente di dimostrare l’infondatezza della pretesa (sent. 1150 del 21/01/2008). In considerazione della norma di cui all’art. 4 cit., del contenuto dell’avviso di accertamento e della rettifica in concreto apportata alla dichiarazione del contribuente, nel caso di specie, l’obbligo di motivazione appare sufficientemente assolto. Quanto sopra ha efficacia assorbente sul secondo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR delle Marche.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15757 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La controversia promossa da Necar s.r.l. contro il Comune di Potenza Picena è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Macerata n. 25/1/2003 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICIAP 1995.

La CTR riteneva l’atto privo di motivazione in quanto contenente una semplice rettifica dei dati dichiarati dal contribuente rispetto a quelli diversi rettificati dall’Amministrazione. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’ intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 144 del 1989, art. 4 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La motivazione dell’avviso di accertamento, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, sarebbe conforme al disposto di cui agli artt. 4 e 7 cit..

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5^, Sentenza n. 13335 del 10/06/2009) secondo cui in materia tributaria, la motivazione dell’atto impositivo, avendo la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’"an" ed il "quantum" della pretesa tributaria, per approntare idonea difesa, deve essere differenziata – anche alla luce del principio di cui all’art. 97 Cost. – in relazione alla funzione di ciascun atto impositivo;

pertanto è necessario e sufficiente che l’avviso enunci i criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore, salvi poi restando, in sede contenziosa, l’onere dell’Ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi del "quantum" accertato e la facoltà del contribuente di dimostrare l’infondatezza della pretesa (sent. 1150 del 21/01/2008). In considerazione della norma di cui all’art. 4 cit., del contenuto dell’avviso di accertamento e della rettifica in concreto apportata alla dichiarazione del contribuente, nel caso di specie, l’obbligo di motivazione appare sufficientemente assolto. Quanto sopra ha efficacia assorbente sul secondo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR delle Marche.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15758 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La controversia promossa da Necar s.r.l. contro il Comune di Potenza Picena è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Macerata n. 10/1/2004 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICIAP 1996.

La CTR riteneva l’atto privo di motivazione in quanto contenente una semplice rettifica dei dati dichiarati dal contribuente rispetto a quelli diversi rettificati dall’Amministrazione. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 144 del 1989, art. 4 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La motivazione dell’avviso di accertamento, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR sarebbe conforme al disposto di cui agli artt. 4 e 7 cit.. La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5^, Sentenza n. 13335 del 10/06/2009) secondo cui in materia tributaria, la motivazione dell’atto impositivo, avendo la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’"an" ed il "quantum" della pretesa tributaria, per approntare idonea difesa, deve essere differenziata – anche alla luce del principio di cui all’art. 97 Cost. – in relazione alla funzione di ciascun atto impositivo;

pertanto è necessario e sufficiente che l’avviso enunci i criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore, salvi poi restando, in sede contenziosa, l’onere dell’Ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi del "quantum" accertato e la facoltà del contribuente di dimostrare l’infondatezza della pretesa (sent. 1150 del 21/01/2008). In considerazione della norma di cui all’art. 4 cit., del contenuto dell’avviso di accertamento e della rettifica in concreto apportata alla dichiarazione del contribuente, nel caso di specie, l’obbligo di motivazione appare sufficientemente assolto. Quanto sopra ha efficacia assorbente sul secondo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR delle Marche.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15759 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La controversia promossa dall’avv. G.R. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Napoli n. 364/18/06 che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap 2000 – 2004. La CTR motivava il rigetto sul rilievo che il contribuente non avesse fornito prova dell’assenza dell’autonoma organizzazione. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Le parti hanno depositato memorie; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Il ricorso proposto si articola in sei motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. nonchè degli artt. 88,116, 167 e 146 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR, nel rigettare l’appello, non avrebbe valutato la documentazione prodotta e la mancata contestazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di quanto prodotto a corredo dell’istanza di rimborso.

Con secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa valutazione della documentazione prodotta in giudizio e del comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio.

Con terzo il ricorrente assume la violazione ed erronea applicazione degli artt, 2697 e 2729 c.c., degli artt. 88, 116, 167 e 146 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. L’esistenza di presunzioni circa la mancanza di autonoma organizzazione, creerebbe un’inversione dell’onere della prova a carico dell’Agenzia.

Con quarto motivo il ricorrente lamenta l’omessa motivazione sulla rilevanza della documentazione prodotta e del comportamento processuale dell’Ufficio.

Con il quinto motivo il G. assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3… laddove la CTR afferma la imponibilità ai fini Irap dei redditi del libero professionista.

Con sesto motivo il ricorrente assume il difetto di motivazione della decisione "in relazione ai requisiti necessari per l’applicazione dell’Irap ai professionisti" Inammissibili sono il primo, il terzo motivo di ricorso in quanto i quesiti di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. sono privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Fondati sono il secondo e quarto motivo di ricorso stante l’omessa considerazione, da parte della CTR, ai fini dell’accertamento dell’"autonoma organizzazione", della documentazione prodotta dal contribuente in sede di ricorso, nonchè della mancata contestazione della stessa da parte della Agenzia delle Entrate.

Fondati sono altresì il quinto ed il sesto motivo di ricorso alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sent. 3678 del 16/02/2007) secondo cui l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’"id quod plerumque accidit", costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

La CTR ha disatteso tali principi laddove ha riconosciuto nella sola attività del professionista "l’organizzazione auto diretta, quindi autonoma", omettendo alcun accertamento e considerazione in ordine ai requisiti di cui sopra (struttura organizzativa, beni strumentali, dipendenti, etc.).

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base dei principi di diritto affermati e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il secondo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Campania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.