Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15760 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La controversia promossa da F.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Reggio n. 62/3/06 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap relativa all’anno 2002.

La CTR riteneva sussistenti i presupposti per l’assoggettamento ad imposta Irap risultano pacifico che il F. svolgeva la professione di commercialista avvalendosi di una struttura organizzativa a sè dedicata rappresentata da una propria sede professionale con una collaboratrice dipendente in rapporto di lavoro stabile e continuativo, nonchè con strutture relative. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il F. ha prodotto memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 143 e 144, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 1, 2, 3 e 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49 e dell’art. 2967 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe indebitamente posto a carico del contribuente la prova " di non essersi avvalso per detta attività di amministratore e di sindaco della struttura organizzativa con personale dipendente specifica del suo studio professionale".

La censura è infondata. Questa Corte ha affermato (Sent. 3678 del 16/02/2007) che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’"id quod plerumque accidit", costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; e che costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni. Esente da censure è la decisione impugnata che, nel valutare la posizione del contribuente, si è attenuta a tali principi. Nè la sentenza della CTR contrasta con la giurisprudenza di questa Corte citata dal ricorrente – Sentenza n. 10594 del 09/05/2007, secondo cui "il combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c) e art. 8… esclude l’assoggettabilità ad imposizione di quella parte di reddito che un lavoratore autonomo, esercente abitualmente l’attività professionale intellettuale di dottore commercialista, abbia prodotto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una banca, senza utilizzare la propria autonoma organizzazione – in quanto la CTR, nel caso in esame, ha rigettato l’appello sul rilievo che il F. non ha fornito prova valida e sufficiente diretta ad escludere che per detta attività – quale sindaco o incarichi assimilati a favore della società- egli non si sia avvalso della struttura organizzativa, con personale dipendente, specifica del proprio studio professionale.

Con secondo motivo il ricorrente assume la insufficiente motivazione circa un fatto controverso. La CTR avrebbe immotivatamente affermato che il contribuente si è avvalso della sua struttura organizzativa per la produzione di reddito connesso alle cariche di amministratore e di sindaco.

La censura è infondata. Nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, non è riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00 di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15761 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La controversia promossa da F.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Reggio n. 64/3/06 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap relativa all’anno 2003.

Il ricorso proposto si articola in due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Il presidente ha fissato l’udienza del 12/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Il F. ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 143 e 144, nonchè D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 1, 2, 3 e 4, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49 e dell’art. 2967 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe indebitamente posto a carico del contribuente la prova "di non essersi avvalso per detta attività di amministratore e di sindaco della struttura organizzativa con personale dipendente specifica del suo studio professionale".

La censura è infondata. Questa Corte ha affermato (Sent. 3678 del 16/02/2007) che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’"id quod plerumque accidit", costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; e che costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni. Esente da censure è la decisione impugnata che, nel valutare la posizione del contribuente, si è attenuta a tali principi. Nè la sentenza della CTR contrasta con la giurisprudenza di questa Corte citata dal ricorrente – Sentenza n. 10594 del 09/05/2007, secondo cui "il combinato disposto degli del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c) e art. 8… esclude l’assoggettabilità ad imposizione di quella parte di reddito che un lavoratore autonomo, esercente abitualmente l’attività professionale intellettuale di dottore commercialista, abbia prodotto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una banca, senza utilizzare la propria autonoma organizzazione – in quanto la CTR, nel caso in esame, ha rigettato l’appello sul rilievo che il F. non ha fornito prova valida e sufficiente diretta ad escludere che per detta attività – quale sindaco o incarichi assimilati a favore della società- egli non si sia avvalso della struttura organizzativa, con personale dipendente , specifica del proprio studio professionale.

Con secondo motivo il ricorrente assume la insufficiente motivazione circa un fatto controverso. La CTR avrebbe immotivatamente affermato che il contribuente si è avvalso della sua struttura organizzativa per la produzione di reddito connesso alle cariche di amministratore e di sindaco.

La censura è infondata. Nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, non è riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00 di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15762 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La controversia promossa da F.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, contribuente contro la sentenza della CTP di Reggio n. 63/3/06 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap relativa all’anno 2004.

Il ricorso proposto si articola in due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Il presidente ha fissato l’udienza del 12/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Il F. ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 143 e 144, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49 e dell’art. 2967 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe indebitamente posto a carico del contribuente la prova " di non essersi avvalso per detta attività di amministratore e di sindaco della struttura organizzativa con personale dipendente specifica del suo studio professionale".

La censura è infondata. Questa Corte ha affermato (Sent. 3678 del 16/02/2007) che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’"id quod plerumque accidit", costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; e che costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni. Esente da censure è la decisione impugnata che, nel valutare la posizione del contribuente, si è attenuta a tali principi. Nè la sentenza della CTR contrasta con la giurisprudenza di questa Corte citata dal ricorrente – Sentenza n. 10594 del 09/05/2007, secondo cui "il combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c) e art. 8… esclude l’assoggettabilità ad imposizione di quella parte di reddito che un lavoratore autonomo, esercente abitualmente l’attività professionale intellettuale di dottore commercialista, abbia prodotto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una banca, senza utilizzare la propria autonoma organizzazione – in quanto la CTR, nel caso in esame, ha rigettato l’appello sul rilievo che il F. non ha fornito prova valida e sufficiente diretta ad escludere che per detta attività – quale sindaco o incarichi assimilati a favore della società – egli non si sia avvalso della struttura organizzativa, con personale dipendente , specifica del proprio studio professionale.

Con secondo motivo il ricorrente assume la insufficiente motivazione circa un fatto controverso. La CTR avrebbe immotivatamente affermato che il contribuente si è avvalso della sua struttura organizzativa per la produzione di reddito connesso alle cariche di amministratore e di sindaco.

La censura è infondata. Nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, non è riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00 di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15763 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La controversia promossa da Costruzioni Meccaniche s.r.t. contro Comune di Virle Piemonte è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Torino n. 127/16/06 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento Tarsu 2003.

Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso il Comune.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3 e art. 67 nonchè del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 7, 10 e 49. Insufficienza contraddittorietà ed illogicità della motivazione. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la superficie delle aree destinate alla lavorazione ed alla produzione di rifiuti speciali fosse computabile nella determinazione della superficie tassabile.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3 e art. 67 nonchè del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 7, 10 e 49 nonchè dell’art. 3 del regolamento Tarsu del Comune di Virle, degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. degli artt. 115 e 112 c.p.c. Insufficienza contraddittorietà ed illogicità della motivazione. La CTR avrebbe violato le suddette disposizione nel ricorrere al criterio presuntivo e non avrebbe considerato la richiesta di c.t.u. formulata in primo grado dal contribuente.

Inammissibile è la censura di violazione di legge in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

La censura è comunque infondata. Questa Corte ha ripetutamente affermato (Sez. 5, Sentenza n. 17703 del 02/09/2004; 13086 del 01/06/2006; 17599 del 29/07/2009) che il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62 è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perchè ivi si producono rifiuti speciali, come pure l’esclusione di parti di aree perchè inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all’adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione; l’onere della prova circa l’esistenza e la delimitazione delle zone anzidette, esentate dalla tassa, spetta a chi ritiene di averne diritto, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato (v. anche Cassazione civile, sez. trib., 2 settembre 2002, n. 12749;

conformi, circa l’onere della prova, Cassazione civile, sez. trib., 2 settembre 2004, n. 17703 e Cassazione civile, sez. trib., 5 agosto 2004, n. 15083).

A tali principi risulta essersi attenuta la Ctr laddove ha accolto l’appello sul rilievo che " non risulta dai documenti alcuna richiesta per la verifica e determinazione oggettiva della parte effettiva della superficie dove si formano i rifiuti speciali;…le misurazioni eseguite dal Comune non sono state contestate dal contribuente…nelle superfici adibite alla lavorazione …sono presenti rifiuti urbani sia dagli operai addetti alla lavorazione che dalla lavorazione stessa per cartoni, plastica o altro.

Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3 nonchè dell’art. 3, del Regolamento Tarsu del Comune e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7. Insufficienza contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

La sentenza avrebbe omesso di pronunciare e motivare sulla disapplicazione dell’art. 3 del regolamento comunale.

La censura è inammissibile stante la mancata allegazione del ricorso introduttivo nonchè delle difese svolte in grado di appello, o della loro trascrizione . In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, è infatti necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censu-rata e i motivi delle doglianze prospettate (Sez. L, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008).

Con quarto motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 68, 70 e 71 nonchè del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21 nonchè dell’art. 3 del Regolamento Tarsu del Comune di Virle. Insufficienza e contraddittorietà della motivazione. La CTR avrebbe violato tali disposizioni nel ritenere legittimo l’accertamento pur in assenza di denuncia infedele o incompleta.

La censura è inammissibile sia in quanto non risulta proposta precedentemente, sia in quanto in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Le censure relative al vizio di motivazione presenti nei quattro motivi di ricorso sono i-nammissibili in quanto prive di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un "quid pluris" rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008) nonchè di una spiegazione logica alternativa del fatto che appaia come l’unica possibile (Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008).

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 600,00, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.