Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15764 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La controversia promossa da C.M 2 s.r.l. contro Comune di Virle Piemonte è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Torino n. 128/16/06 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 6 Tarsu 2003.

Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso il Comune.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3 e art. 67 nonchè del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 7, 10 e 49. Insufficienza contraddittorietà ed illogicità della motivazione. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la superficie delle aree destinate alla lavorazione ed alla produzione di rifiuti speciali fosse computabile nella determinazione della superficie tassabile.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3 e art. 67 nonchè del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 7, 10 e 49 nonchè dell’art. 3 del regolamento Tarsu del Comune di Virle, degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., artt. 115 e 112 c.p.c. Insufficienza contraddittorietà ed illogicità della motivazione . La CTR avrebbe violato le suddette disposizione nel ricorrere al criterio presuntivo e non avrebbe considerato la richiesta di c.t.u. formulata in primo grado dal contribuente.

Inammissibile è la censura di violazione di legge in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

La censura è comunque infondata. Questa Corte ha ripetutamente affermato (Sez. 5, Sentenza n. 17703 del 02/09/2004; 13086 del 01/06/2006; 17599 del 29/07/2009) che il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62 è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perchè ivi si producono rifiuti speciali, come pure l’esclusione di parti di aree perchè inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all’adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione; l’onere della prova circa l’esistenza e la delimitazione delle zone anzidette, esentate dalla tassa, spetta a chi ritiene di averne diritto, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato (v. anche Cassazione civile, sez. trib., 2 settembre 2002, n. 12749;

conformi, circa l’onere della prova, Cassazione civile, sez. trib., 2 settembre 2004, n. 17703 e Cassazione civile, sez. trib., 5 agosto 2004, n. 15083).

A tali principi risulta essersi attenuta la Ctr laddove ha accolto l’appello sul rilievo che "non risulta dai documenti alcuna richiesta per la verifica e determinazione oggettiva della parte effettiva della superficie dove si formano i rifiuti speciali; …le misurazioni eseguite dal Comune non sono state contestate dal contribuente…nelle superfici adibite alla lavorazione…sono presenti rifiuti urbani sia dagli operai addetti alla lavorazione che dalla lavorazione stessa per cartoni, plastica o altro.

Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3 nonchè dell’art. 3, del Regolamento Tarsu del Comune e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7. Insufficienza contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

La sentenza avrebbe omesso di pronunciare e motivare sulla disapplicazione dell’art. 3 del regolamento comunale.

La censura è inammissibile stante la mancata allegazione del ricorso introduttivo nonchè delle difese svolte in grado di appello, o della loro trascrizione . In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, è infatti necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Sez. L, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008).

Con quarto motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 68, 70 e 71 nonchè del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21 nonchè dell’art. 3 del Regolamento Tarsu del Comune di Virle. Insufficienza e contraddittorietà della motivazione. La CTR avrebbe violato tali disposizioni nel ritenere legittimo l’accertamento pur in assenza di denuncia infedele o incompleta.

La censura è inammissibile sia in quanto non risulta proposta precedentemente, sia in quanto in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Le censure relative al vizio di motivazione presenti nei quattro motivi di ricorso sono inammissibili in quanto prive di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un "quid pluris" rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008) nonchè di una spiegazione logica alternativa del fatto che appaia come l’unica possibile (Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008).

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 600,00, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15765 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La controversia promossa da A.A. contro è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Sassari n. 51/2/2004 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) ICI 1999 – 2002.

Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso il Comune.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR non si sarebbe pronunciata su "un punto decisivo ai fini dell’accoglimento dell’appello".

La censura è inammissibile non avendo la ricorrente depositato l’atto di appello, atto su cui il motivo di censura si fonda, così come prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non potendosi considerare sufficiente, a tale scopo, la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito (Sez. U, Ordinanza n. 21747 del 14/10/2009).

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. LA CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la "destinazione sostanziale del terreno ceda il passo rispetto a quella formale".

La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Nè può sostenersi che il quesito di diritto possa essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n. 20409 del 24/07/2008).

Con terzo motivo la ricorrente assume l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia.

La censura è inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione. Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dalla ricorrente con la propria memoria.

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1600,00, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15766 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La controversia promossa da Coop. Agricola La Bidentina contro il Comune di Meldola è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Forlì n. 12/2/2006 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di diniego (OMISSIS) ICI 1993 – 2002.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32. LA CTR avrebbe fondato la propria decisione su documentazione prodotta in grado di appello oltre il termine di cui al citato articolo.

La censura è infondata in quanto dalla sentenza risulta che la Cooperativa già in data 26/102007 produsse documentazione aggiuntiva e che in data 6/11/2007 depositò solo istanza per la discussione ed ulteriore memoria.

Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe erroneamente affermato che per i fabbricati accatastati nella cat. D. non sarebbe necessario rispettare le condizioni di cui all’art. 9 cit.;

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 18565 del 21/08/2009), secondo cui, in tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23 bis, conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15767 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La controversia promossa da C.S. e A.I. contro il Comune di Ragoli è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Trento n. 96/2/2005 che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) ICI 2000.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso e ricorso incidentale il Comune. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale.

Con unico motivo i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione.

Inammissibile è la censura di violazione di legge in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

La censura relativa alla motivazione è inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Con ricorso incidentale il Comune assume la violazione dell’art. 91 c.p.c., e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la CTR non avrebbe esaminato la censura relativa alle spese formulata da esso Comune nell’atto di appello, nè avrebbe motivato in ordine alla compensazione.

La censura è inammissibile alla luce del principio espresso da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 12952 del 04/06/2007) secondo il quale la decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza dei giudice di primo grado è impugnabile per cassazione per omessa pronuncia su un motivo di gravame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 dello stesso codice di rito. Ciò vale anche con riferimento alla pronuncia "nulla per le spese", contenuta nel dispositivo, che va intesa, nel suo significato letterale, come una mancata pronuncia in ordine alle spese processuali.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese dei giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.