Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15772 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 7658/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 89/17/07 pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 17, l’1.10.2007 e DEPOSITATA il 06 novembre 2007. Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avvisi di accertamento, relativi ad I.C.I. per gli anni dal 2000 al 2003, è affidato a doglianze con cui si censura l’impugnata decisione per omessa pronuncia, omessa e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia e si chiede l’applicazione del giudicato esterno formatosi in diverso giudizio promosso da altro comproprietario dell’immobile.

2 – L’intimato Comune, non ha svolto difese in questa sede.

3 – La ricorrente ha prodotto, in allegato al ricorso, copia autentica della sentenza definitiva, emessa dalla CTR di Milano n. 85/29/07 del 26.10.2007, depositata il 3.12.2007, emessa sul ricorso proposto dal comproprietario dell’immobile oggetto del presente procedimento sig. V.M.G.B.. Essendo, quella dei comproprietari indivisi di un immobile, ai fini ICI, posizione inscindibilmente comune, deve ritenersi, in applicazione di condiviso principio affermato dalle SS.UU. di questa Corte (Sent. n. 13916/2006) e della regola desumibile dall’art. 1306 c.c., che il coobbligato d’imposta possa avvalersi del giudicato favorevole formatosi dopo la conclusione del giudizio di merito, in giudizio promosso da altro coobbligato.

4 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il ricorso venga trattato in camera di consiglio, e, previa cassazione dell’impugnata decisione, applicato il giudicato esterno, formatosi nel giudizio promosso da V.M.G. B., quale comproprietario del medesimo immobile.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi".

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi, ai principi ed al giudicato anzi richiamati, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;

Considerato, altresì, che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, per le esplicitate ragioni, può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente;

Considerato, pure, che le spese del presente giudizio di cassazione vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro 1.000,00 per onorario ed Euro 100,00 per spese vive, oltre contributo, spese generali ed accessori di legge, mentre quelle dei gradi di merito vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente; condanna il Comune di Merate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro mille per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre contributo, spese generali ed accessori di legge, e compensa quelle dei gradi di merito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15773 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 14393/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 94/28/2007 pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 28, il 09.05.2007 e DEPOSITATA il 23 maggio 2007. Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avvisi di liquidazione, relativi ad I.C.I. per l’anno 1998, è affidato ad un mezzo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

2 – L’intimata, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto della impugnazione.

3 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^. Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo ivi descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il ricorso, privo di quesiti, non risulta formulato in coerenza all’indicata normativa ed a consolidato orientamento giurisprudenziale.

4 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che venga trattato in Camera di consiglio, e dichiarato inammissibile.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi".

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va dichiarato inammissibile;

Considerato che le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte ricorrente e liquidate in complessivi Euro tremilacento, di cui Euro 3.000,00 per onorario ed Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, in ragione di complessivi Euro tremilacento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15774 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 14842/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 236/50/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 50, il 18.12.2006 e DEPOSITATA il 02 aprile 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello del Comune e confermato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, insussistenti i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione degli avvisi di liquidazione, relativi ad ICI degli anni dal 2000 al 2002, censura l’impugnata decisione per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 2 e 3, nonchè della L. n. 342 del 2000, art. 74. 3 – L’intimata società, giusto controricorso, ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione e ne ha chiesto, comunque, il rigetto.

4 – La preliminare questione prospettata dalla controricorrente, sembra debba risolversi in base all’affermato principio secondo cui in tema di contenzioso tributario, il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, inserito dalla Legge di Conversione 31 maggio 2005, n. 88, nel prevedere, sostituendo con efficacia anche nei giudizi pendenti – il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3, che l’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio, si applica solo ai giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, soltanto ai quali evidentemente si riferisce l’art. 11, e non anche, pertanto, al ricorso per cassazione, cui si applicano, invece, esclusivamente le norme dettate dal codice di procedura civile, atteso il richiamo di queste da parte del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 2, e l’inesistenza, in tale D.Lgs., di qualsivoglia disposizione peculiare in ordine alle modalità di proposizione di detto ricorso.

(Cass. n. 6727/2007, n. 1915/2007).

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, proponendosi declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi".

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va dichiarato inammissibile;

Considerato che le spese del presente giudizio vanno posto a carico della parte ricorrente e liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro 1.000,00 per onorario ed Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Comune al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, in ragione di complessivi Euro millecento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Ord., 02-07-2010, n. 15775 CASSAZIONE CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Premesso che i sigg.ri P.E. ed C.A. hanno proposto ricorso per cassazione avverso un decreto emesso in data 11 gennaio 2006 dalla Corte d’appello di Brescia, col quale cui era stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte accolto un reclamo avverso un precedente decreto pronunciato dal Tribunale di Crema su un ricorso ex art. 2409 c.c.;

rilevato che, prima dell’udienza di discussione, è stato depositato nella cancelleria di questa corte un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente dai ricorrenti e dai loro difensori;

considerato che la rinuncia appare conforme alla previsione dell’art. 390 c.p.c., essendo intervenuta entro il termine indicato dal primo comma di detto articolo;

ritenuto che, pertanto, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi degli art. 306 e 391 c.p.c.;

atteso che non occorre provvedere sulle spese, non avendo gli intimati spiegato difese in questa sede.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.