Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15768 IVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 4991/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 13/18/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 18, l’8.02.2006 e DEPOSITATA il 03 aprile 2006. Con tale decisione, la C.T.R., ha rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato la decisione di primo grado, che aveva annullato l’accertamento, ai fini IVA dell’anno 1996, operato dall’Amministrazione Finanziaria.

2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda avviso di accertamento, per IVA dell’anno 1996, si articola in più motivi con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sotto diversi profili, e art. 2697 c.c., nonchè motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su punto decisivo della controversia.

3 – Resiste, giusto controricorso, la contribuente.

4 – I mezzi vanno esaminati, tenendo conto del fatto che, nelle more, in relazione ad altre vicende processuali relative a diversi anni d’imposta, occasionati da originario unico verbale della Guardia Finanza, la Corte di Cassazione ha già emesso le sentenze n.ro 17214/2009, 17215/2009 e 24543/2006, con le quali ha rigettato i ricorsi dell’Agenzia Entrate, ritenendo legittimo l’accertamento e rilevando che i motivi del ricorso si risolvono in una richiesta, inammissibile in sede di legittimità, di una nuova valutazione del materiale probatorio in atti.

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo rigetto per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi".

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso, la memoria della controricorrente in data 04.05.2010, e tutti gli altri atti di causa;

Rilevato il tenore delle argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione e, preso atto del contenuto delle sentenze della Corte di Cassazione Sezione 5^ n. 24543/2006, n. 17214/2009 e n. 17215/2009, rese tra le stesse parti in giudizi occasionati da unico e comune verbale della Guardia di Finanza, dalle quali, fra l’altro, si desume, in relazione ad analoghe censure, che l’accertamento di fatto operato dai Giudici di merito, è stato considerato "congruamente e logicamente motivato" e che le dedotte censure si risolvono in una inammissibile richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio esaminato;

Ritenuto che il ricorso di che trattasi va deciso alla stregua delle statuizioni contenute nelle precitate pronunce, ed in conformità alle stesse va rigettato;

Considerato che, avuto riguardo al numero dei procedimenti occasionati dall’unico verbale ed alla complessità delle questioni trattate nei vari gradi del processo, le spese del giudizio vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15769 CASSAZIONE CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n 8314/2007 R.G., il Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino ha chiesto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ed il relativo rigetto, per manifesta infondatezza;

Considerato che tanto ha chiesto, sulla base di pregresse pronunce di questa Corte (Sentenze n. 24549/2006, n. 17214/2009, n. 17215/2009), che pronunciando in analoghe controversie vertenti tra l’Agenzia e là stessa contribuente, ha già valutato negativamente le ragioni prospettate e sostenute dall’Agenzia;

Visti il ricorso, il controricorso, la memoria della controricorrente in data 04.05.2010, e tutti gli altri atti di causa;

Rilevato che dall’esame del contenuto delle sentenze della Corte di Cassazione Sezione 5^ n. 24549/2006, n. 17214/2009 e n. 17215/2009, in atti, rese tra le stesse parti in giudizi occasionati da unico e comune verbale della Guardia di Finanza, dalle quali, fra l’altro, si desume, in relazione ad analoghe censure, che l’accertamento di fatto operato dai Giudici di merito, è stato considerato "congruamente e logicamente motivato" e che le dedotte censure si risolvono in una inammissibile richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio esaminato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso di che trattasi va deciso alla stregua delle statuizioni contenute nelle precitate pronunce, ed in conformità alle stesse va rigettato;

Considerato che, avuto riguardo al numero dei procedimenti occasionati dall’unico verbale ed alla complessità delle questioni trattate nei vari gradi del processo, le spese del giudizio vanno compensate;

Visto l’art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15770 IMPOSTE E TASSE IN GENERE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 27641/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 242/01/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 01, il 22.05.2007 e DEPOSITATA il 20 giugno 2007.

Con tale, decisione, la Commissione di merito, ha respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo infondata la pretesa fiscale.

2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda avviso di accertamento, per IRPEF, IVA ed ILOR dell’anno 1998, si articola in due motivi con cui si deduce omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, nonchè violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d).

3 – Resiste, giusto controricorso, la contribuente.

4 – Il primo mezzo appare fondato, essendo principio consolidato e condiviso, quello secondo cui, pur in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, l’accertamento dei maggiori ricavi d’impresa può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente, rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, allorquando i dati in comparazione raggiungano livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare la documentazione contabile di attendibilità (Cass. n. 26388/2005, n. 5870/03, n. 6337/02, n. 17038/02, n. 1531/00).

Costituisce, pure, condivisivo principio quello secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l’accertamento del reddito d’impresa ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), il quale consente di desumere l’esistenza di ricavi non dichiarati anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti (Cass. n. 7680/2002, n. 10802/02, 111645/01).

Nel caso, il Giudice a quo, si è discostato da tali orientamenti giurisprudenziali, non avendo considerato e valutato gli elementi concreti su cui era basato l’accertamento, quali: a) la differenza tra i prezzi di acquisto – desunti dalla documentazione fiscale – e quelli risultanti dai cartellini di vendita, che evidenziava come la percentuale di ricarico media dichiarata (11,95%) fosse di gran lunga più bassa di quella desumibile dai dati in esame (89,93%), al punto da rendere il dato del tutto inattendibile, per abnormità ed irragionevolezza, e tale da incrinare la correttezza della contabilità nel suo complesso e, d’altronde, che ai fini della legittimità dell’accertamento induttivo i dati di riscontro possono essere ricavati anche da alcuni beni, ritenuti sintomatici e caratterizzanti (Cass. 25684/2006, n. 1286/2003); b) la sproporzione tra l’utile dichiarato ed i costi sostenuti, specie per il personale dipendente; c) l’ubicazione strategica dell’esercizio ed i marchi di prestigio commercializzati; d) l’abnormità dei dati economici esposti; e) il notevole impegno finanziario sopportato per l’acquisto di un immobile, non ragionevolmente giustificabile a fronte dei ricavi dichiarati. In buona sostanza, la CTR ha ritenuto di rigettare l’appello dell’Agenzia nella dichiarata condivisione dell’operato dei giudici di primo grado, senza dare adeguata contezza dell’iter decisionale e senza prendere in esame e valutare quegli altri elementi, offerti specificamente dalla fattispecie, quali anzi indicati, che, in ipotesi, avrebbero potuto indurre a diversa decisione.

5 – La sentenza impugnata sembra, dunque, porsi in contrasto con il consolidato principio secondo cui la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, è legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003; n. 6233/2003; n. 2196/2003; n. 11677/2002), nonchè di quell’altro alla cui stregua è configurabile il vizio di motivazione, quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 16762/2006, n. 1754/2007).

6 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo accoglimento per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi".

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso, le memorie della controricorrente in data 14.10.2009 e 04.05.2010, e tutti gli altri atti di causa;

Rilevato che dall’esame del contenuto delle sentenze della Corte di Cassazione Sezione 5^ n. 24543/2006, n. 17214/2009, 17215/2009, in atti, rese tra le stesse parti in giudizi occasionati da unico e comune verbale della Guardia di Finanza, dalle quali, fra l’altro, si desume, in relazione ad analoghe censure, che l’accertamento di fatto operato dai Giudici di merito, è stato considerato "congruamente e logicamente motivato" e che le dedotte censure si risolvono in una inammissibile richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio esaminato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso di che trattasi va deciso alla stregua delle statuizioni contenute nelle precitate pronunce, ed in conformità alle stesse va rigettato;

Considerato che, avuto riguardo al numero dei procedimenti occasionati dall’unico verbale ed alla complessità delle questioni trattate nei vari gradi del processo, le spese del giudizio vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15771 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 7656/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 90/17/07 pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 17, l’1.10.2007 e DEPOSITATA il 06 novembre 2007. Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avvisi di accertamento, relativi ad I.C.I. per gli anni dal 2000 al 2003, è affidato a doglianze con cui si censura l’impugnata decisione per omessa pronuncia, omessa e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia e si chiede l’applicazione del giudicato esterno formatosi in diverso giudizio promosso da altro comproprietario dell’immobile.

2 – L’intimato Comune, non ha svolto difese in questa sede.

3 – La ricorrente ha prodotto, in allegato al ricorso, copia autentica della sentenza definitiva, emessa dalla CTR di Milano n. 85/29/07 del 26.10.2007, depositata il 3.12.2007, emessa sul ricorso proposto dal comproprietario dell’immobile oggetto del presente procedimento sig. V.M.G.B.. Essendo, quella dei comproprietari indivisi di un immobile, ai fini ICI, posizione inscindibilmente comune, deve ritenersi, in applicazione di condiviso principio affermato dalle SS.UU. di questa Corte (Sent. n. 13916/2006) e della regola desumibile dall’art. 1306 c.c., che il coobbligato d’imposta possa avvalersi del giudicato favorevole formatosi dopo la conclusione del giudizio di merito, in giudizio promosso da altro coobbligato.

4 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il ricorso venga trattato in camera di consiglio, e, previa cassazione dell’impugnata decisione, applicato il giudicato esterno, formatosi nel giudizio promosso da V.M.G. B., quale comproprietario del medesimo immobile.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi".

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;

Considerato che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, in applicazione dei richiamati principi e del giudicato portato dalla decisione anzi richiamata, può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente;

Considerato, pure, che le spese del presente giudizio di cassazione vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro 1.000,00 per onorario ed Euro 100,00 per spese vive, oltre contributo, spese generali ed accessori di legge, mentre quelle dei gradi di merito vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente; condanna il Comune di Merate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro mille per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre contributo, spese generali ed accessori di legge, e compensa quelle dei gradi di merito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.