Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-07-2010, n. 15776 INGIUNZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto 15.5.1982, P. e M.V. proposero opposizione all’ingiunzione emessa nei loro confronti dal Presidente del Tribunale di Lecce in accoglimento del ricorso proposto dall’Architetto C.O. per il pagamento del compenso per prestazioni professionali nell’importo di L. 9.172.270. Dedussero che il decreto ingiuntivo era illegittimo poichè si basava sulla sola parcella redatta dal professionista, e che il compenso doveva invece essere commisurato alle sole attività espletate, che avevano riguardato progettazione di immobile a rustico e direzione dei lavori per la realizzazione della costruzione a rustico e dei soli infissi esterni, d’importo inferiore.

Nel contraddittorio dell’opposto, che chiese la condanna degli opponenti al pagamento della somma controversa, il Tribunale, espletata istruttoria anche a mezzo c.t.u., con sentenza dell’11 dicembre 2002 respinse l’opposizione assumendo che l’attore si era adoperato nella progettazione e direzione delle opere commissionate dai convenuti, e la parcella era elaborata in base a computo metrico estimativo ad esclusiva discrezione del progettista.

Gli ingiunti impugnarono la decisione innanzi alla Corte d’appello di Lecce che, con sentenza n. 588 depositata il 24 settembre 2007 ha dichiarato inammissibile l’appello.

Avverso questa decisione P. e M.V. hanno proposto il presente ricorso per cassazione affidato ad unico articolato motivo, illustrato anche con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., l’intimato ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

I ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., e censurano l’impugnata sentenza assumendo che il motivo d’appello, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, esponeva critica specifica nel merito della precedente statuizione, le cui ragioni la Corte territoriale aveva individuato, come del resto è reso palese dalla stessa esposizione in fatto esposta in sentenza. La prima decisione venne peraltro impugnata per assoluto difetto di motivazione, e non conteneva perciò statuizione di merito che potesse essere contestata mediante impugnazione specifica. Era insomma sufficiente, in tale evenienza, denunciare l’erroneità della decisione e richiamare l’atto introduttivo, che il giudice del gravame ha il potere d’esaminare, unitamente agli altri atti processuali.

Il motivo è fondato.

La Corte territoriale ha dichiarato la nullità della decisione impugnata per assoluto difetto di motivazione, e nel contempo ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto gli appellanti si erano limitati alla denuncia di nullità e non avevano dedotto le questioni di merito sulle quali sarebbe dovuta intervenire la decisione in sede impugnatoria.

Tale conclusione è affetta dal vizio denunciato.

Laddove l’appello investa una pronuncia per motivi di rito che abbia negato il diritto alla decisione di merito, l’accoglimento dell’impugnazione comporta comunque l’integrale devoluzione al giudice dell’appello di tutte le questioni dedotte nei giudizio di primo grado (Cass. n. 5031/2005 sul solco di S.U. n. 17631/2003).

La Corte territoriale non ha fatto buon governo di tale enunciato. Ha risolto il nodo controverso travisando, e senza neppure farne menzione, il principio espresso nei precedenti di questa Corte n. 1505/2007 e S.U. n. 12541/1998 inapplicabile nel caso di specie, secondo cui la mera denuncia di nullità del giudizio per motivi di rito senza contestuale gravame contro l’ingiustizia della sentenza di primo grado comporta l’inammissibilità dell’appello. Il vizio di assoluta carenza della motivazione della sentenza impugnata, riscontrato dalla Corte territoriale, esclude ex se la definizione della questione di merito da parte del primo giudice e preclude per l’effetto il potere della parte soccombente d’interloquire a riguardo chiedendo la rinnovazione del giudizio di merito mediante riproposizione dei suoi tratti con la specificità postulata dall’art. 342 c.p.c.. La Corte d’appello, che ha ravvisato violazione di tale norma per essersi gli appellanti limitati a richiamare gli scritti difensivi depositati nel precedente giudizio, è perciò a conclusione errata.

Gli appellanti, non essendo in grado d’individuare le statuizioni da investire col gravame, non erano in condizione di formulare censure specifiche alla sentenza impugnata. in modo da rendere possibile desumere le argomentazioni contrapposte a quelle evincibili dalla sua motivazione. Era perciò ammissibile l’appello in quanto richiamava le deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado o ad altri scritti difensivi, non potendo di contro, stante l’assenza dì motivazione della sentenza impugnata, porre l’esigenza al giudicante di correlare le difese da essi svolte nel precedente grado a ben preciso decisum espresso nella sentenza appellata.

La Corte territoriale, che del resto in narrativa ha riferito le difese svolte dalla parte impugnante nel precedente grado di giudizio, era tenuta a riesaminare il merito ed ad esprimere a riguardo il suo giudizio.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio degli atti, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Lecce.

P.Q.M.

la Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-07-2010, n. 15777 FILIAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Il giorno (OMISSIS) venne pubblicato il testamento olografo di L.M. contenente il riconoscimento del figlio naturale C.F., figlio legittimo di C.G. e A.M., e disposizioni patrimoniali in favore delle eredi legittime, S.R. coniuge superstite, e F. e G. figlie, nonchè del riconosciuto figlio naturale.

La S., con citazione 18.6.98 rinnovata il 22.3.99, chiese al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di dichiarare l’inammissibilità del riconoscimento della paternità naturale contenuto nel testamento del proprio coniuge e la nullità delle disposizioni testamentarie a favore del C..

Pendente tale lite, il C., con atto (OMISSIS), promosse giudizio contro i propri genitori legittimi per accertare la effettiva paternità naturale e quindi, ove fosse risultata accertata la sua incompatibilità genetica con il padre legittimo anche a mezzo prove genetiche, ottenere il disconoscimento della paternità di quest’ultimo.

Intervennero in giudizio la S. e L.G. e F., che eccepirono l’inammissibilità dell’azione per essere l’attore incorso in decadenza avendo proposto la domanda oltre l’anno dalla conoscenza del fatto che la rendeva ammissibile, rappresentato dall’adulterio della madre. Su ordine del giudice intervenne anche il P.M..

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 245 depositata il 10 marzo 2008 e notificata il 14 luglio 2008, confermando la precedente decisione del Tribunale di S. Maria C.V. n. 2933/2004 impugnata da Francesco Casella, ha dichiarato quest’ultimo decaduto dall’azione di disconoscimento della paternità per aver proposto la domanda oltre il termine annuale previsto dall’art. 244 c.c., decorrente dalla notizia del fatto che lo aveva legittimato al disconoscimento, di cui era venuto a conoscenza alla data della pubblicazione del testamento olografo del presunto padre naturale, o quanto meno alle date del 18.6.98 ovvero del 22.3. 99 in cui erano state notificate le domande giudiziali della S., aventi ad oggetto l’illegittimità del riconoscimento effettuato da L.M..

Ha dichiarato inammissibile l’azione d’accertamento della paternità naturale poichè, ai sensi del combinato disposto degli artt. 269 e 253 c.c., non è ammesso riconoscimento in contrasto con lo status di figlio legittimo. Questa statuizione è stata impugnata per cassazione da C.F. in base a due motivi resistiti con controricorso da S.R.. Gli altri intimati- A.M. e C.G., G. e L.F. non hanno invece svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 100 e 105 c.p.c. e degli artt. 235 e 244 c.c., e correlato vizio di motivazione. Ascrive alla Corte territoriale errore consistito nell’omesso esame dell’eccezione d’inammissibilità dell’intervento volontario spiegato in causa da S.R. e da G. e L.F. nonchè dal P.M., non aventi titolo ad intervenire, sull’errato presupposto che la questione, oltretutto rilevabile d’ufficio, non fosse stata devoluta con i motivi d’appello, laddove era stata invece proposta nell’atto d’appello e ribadita in comparsa conclusionale. A conclusione del motivo, chiede a questa Corte se le norme in rubrica consentano l’intervento autonomo di terzi e, in caso negativo, se l’inammissibilità dell’intervento sia rilevabile d’ufficio.

La resistente replica alla censura rilevandone anzitutto l’inammissibilità discendente sia dall’introduzione di questione nuova, sia dalla generica formulazione del quesito di diritto, e nel merito l’infondatezza.

Col secondo motivo il ricorrente imputa alla Corte territoriale errata individuazione del fatto la cui conoscenza rende ammissibile l’azione, da cui decorre il termine di decadenza, riferito alla dichiarazione del testatore che eseguì il suo riconoscimento, che doveva invece correlarsi all’accertamento della sua condizione di figlio naturale, ancora sub judice. Assume che non spiega rilevanza a tal fine l’introduzione della causa promossa dalla S., in quanto volta a tutelare interessi di natura meramente patrimoniale.

Nè risulta confermato l’adulterio della propria madre A. M.. Il dato che nella presente controversia, introdotta dal figlio e non dai genitori, assume rilievo decisivo, rendendo ammissibile l’azione, è rappresentato dalle caratteristiche genetiche che non sono state ancora accertate.

Formula conclusivo quesito di diritto con cui chiede se il dies a quo del termine previsto dall’art. 244 c.c., laddove l’azione sia intentata dal figlio, deve decorrere dalla raggiunta certezza negativa sulla paternità biologica ovvero se sìa sufficiente la mera dichiarazione di un terzo.

La resistente deduce inammissibilità, nonchè infondatezza anche di questo motivo. Con riferimenti ai precedenti giurisprudenziali citati, osserva che la consapevolezza e non la certezza dell’adulterio segna il momento iniziale del decorso del termine decadenziale, rispetto al quale l’accertata incompatibilità genetica col genitore legittimo non assume rilievo.

Quest’ultima censura, avente logica priorità e perciò meritevole d’esame preliminare, è priva di pregio. Il caso di specie è regolato dal disposto dell’art. 235, comma 1, n. 3 che prevede che l’azione per il disconoscimento della paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita "se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio". L’art. 244 c.c., corretto a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 134 del 1985 che estese all’adulterio la soluzione prevista per il celamento della nascita, al comma 3 legittima il figlio a proporre l’azione entro un anno dal momento in cui viene a conoscenza dei fatti che la rendono ammissibile. La lettura delle norme in combinato disposto consente d’affermare che il termine di decadenza stabilito per l’introduzione dell’azione da parte del figlio decorre dalla data dell’acquisizione della conoscenza dell’adulterio e non certo da quello della sua raggiunta certezza negativa della paternità biologica.

Il principio è consolidato nell’esegesi consacrata nell’orientamento di questa Corte – cfr. Cass. n. 4090/2005, n. 25623/2008, che si condivide ed alla quale s’intende dare continuità, che individua il dies a quo del termine annuale nel momento anzidetto, considerando che il differimento correlato alla raggiunta certezza della paternità, in quanto indeterminato ed indeterminabile perchè rimesso a momento successivo sostanzialmente affidato all’arbitrio della parte interessata, sacrifica in misura irragionevole i valori di certezza e stabilità dello status di figlio legittimo e dei rapporti familiari, che la previsione del termine decadenziale mira palesemente a tutelare. Ai fini della decorrenza del termine annuale non rileva pertanto la prova dell’adulterio ma la sua scoperta, il che vuoi dire la sua conoscenza da non oltre un anno, non necessariamente accompagnata anche dalla conoscenza certa dell’incompatibilità genetica. Il momento della conoscenza dell’adulterio inerisce quindi ad un dato cronologico ed oggettivamente neutro il quale va autonomamente dimostrato in via prioritaria con ogni mezzo di prova consentito dall’ordinamento e prescindendo dalle prove relative alla sussistenza del rapporto procreativo, quale evento condizionante l’ammissibilità dell’azione e quindi estraneo alla materia attinente allo status.

Il ricorrente per confutare questa ratio legis assume che non potrebbe ritenersi giustificata la scelta di condizionare la ricerca della verità biologica a fatto soggettivo, qual è la mera dichiarazione di un terzo dell’adulterio della madre, nella specie del testatore che effettuò il riconoscimento della paternità naturale che non può per forza di cose neppure confermarla, perchè svaluterebbe la stessa esigenza di acquisizione della verità che solo l’esame ematologico consente di accertare con sicurezza, e in quanto tale può far decorrere il termine per il disconoscimento.

La fondatezza giuridica dell’argomento trova smentita nella considerazione, già espressa nei precedenti di questa Corte n. 2001/1264, ord. n. 2004/737, n. 20254/2006 n. 8356/2007, n. 15088 e 15089/2008, 25623/2008 cui si presta adesione, che la giusta esigenza di assicurare adeguata protezione al favor veritatis, in quanto sotteso alla conformità dello status alla realtà della procreazione, non ne giustifica tuttavia la preminenza assoluta rispetto alla verità legale. La salvaguardia del valore costituzionale della ricerca della paternità è affidata dall’art. 30 Cost., comma 4, al legislatore ordinario, che ha deputato a fissarne "norme e limiti" rimettendogli la scelta del rango preferenziale da attribuire alla paternità legale rispetto a quella naturale, in armonia e coerenza col principio enunciato nel comma 3 dello stesso art. 30, che, in quanto stabilisce che "la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima", esprime la tutela preferenziale attribuita alla famiglia "come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.)".

L’esito di questa scelta si traduce nella previsione di condizioni e modalità che, pur nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, nella sua discrezionalità, il legislatore ha ritenuto idonee alla realizzazione dell’interesse dei figli. Il combinato disposto degli artt. 235 e 244 c.c., letto alla luce dell’esegesi riferita, rappresenta l’espressione dell’esercizio dell’anzidetto potere d’opzione.

Questo contesto ricostruttivo non è scalfito dalla dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 235 c.c., comma 1, n. 3, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 2006/266 con riguardo alla parte che, ai fini dell’azione di disconoscimento della paternità, subordina l’esame delle prove tecniche da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie. La decisione, come si legge nel corpo della sua motivazione, corregge l’interpretazione che della norma era stata data da questa Corte, che subordinando all’indagine sul verificarsi dell’adulterio la prova della sussistenza o meno del rapporto procreativo, comportava che questa, anche se espletata contemporaneamente alla prova dell’adulterio, poteva essere esaminata solo subordinatamente al raggiungimento di quest’ultima, e al diverso fine di stabilire il fondamento del merito della domanda, sicchè, in difetto di prova dell’adulterio, non poteva pronunciarsi il disconoscimento neppure se fosse risultata dimostrata l’incompatibilità genetica o del gruppo sanguigno del figlio rispetto al presunto padre. Nell’affermata chiave esegetica l’intervento del giudice delle leggi consente l’accesso alle prove ematiche anche a prescindere dalla previa prova dell’adulterio, perchè la contraria interpretazione viola i principi di libero accesso alla prova e della pienezza del diritto di difesa. Il corollario, che ammette la possibilità di dimostrare lo stesso adulterio anche ricorrendo alla prova tecnica, non incide però, come suggestivamente propone invece il ricorrente, sul momento iniziale del decorso del termine previsto dall’art. 244 c.c., in quanto non interferisce sulla disciplina dettata in tema di decadenza. Rilevano a tal fine solo la scoperta del fatto "adulterio" ed il momento in cui il figlio ne sia venuto a conoscenza, quale che sia stata la fonte che lo abbia reso edotto, prescindendo dall’accertamento della sua corrispondenza alla verità sia che egli ha il potere processuale di dimostrare, ove non sia incorso in decadenza attraverso ogni opportuna indagine tesa ad accertare le incompatibilità idonee a dimostrare la sua paternità.

Nel caso in esame la Corte di merito, seppur con scarna motivazione, ha fondato la sua conclusione su percorso argomentativo conforme a tale enunciato. Pacifico, in punto di fatto, che il Casella ha introdotto l’azione di disconoscimento della paternità oltre il termine dell’anno dalla data in cui venne data lettura del testamento del L. che lo riconosceva suo figlio naturale ed anche alle date di notifica delle domande giudiziali proposte dalla S. ha ritenuto tali eventi idonei e sufficiente a rendergli noto l’adulterio della madre. Trattasi di un apprezzamento di fatto che, in quanto sufficientemente motivato, non è scrutinabile in questa sede. Il suo rilievo assorbente rende conto dell’irrilevanza di ogni altro argomento speso in sentenza che, seppur assunto a fondamento della conclusione, è comunque irrilevante nella sua economia.

Al quesito di diritto formulato dal ricorrente deve rispondersi affermando che, in tema di azione per il disconoscimento di paternità esercitata dal figlio ai sensi dell’art. 235 c.c., il termine di decadenza previsto dall’art. 244 c.c., rilevabile d’ufficio, decorre dal momento non già della certezza negativa circa la compatibilità genetica col presunto genitore, ma dalla data della "scoperta" dell’adulterio che sia avvenuta con acquisizione certa della conoscenza di un fatto la cui idoneità a darne contezza è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito.

Ne discende il rigetto del motivo.

Resta travolta l’indagine sul primo motivo, con cui, deducendo violazione degli artt. 100 e 105 c.p.c. e degli artt. 235 e 244 c.c., e correlato vizio di motivazione, il ricorrente si è doluto del fatto che la Corte territoriale non abbia rilevato l’inammissibilità degli interventi spiegati da S.R. e dalle figlie G. e L.F. che era stata ritualmente dedotta con l’atto d’appello, e rappresentava ad ogni buon conto questione rilevabile d’ufficio.

Tutto ciò premesso, il ricorso devesi rigettare con compensazione delle spese del presente giudizio in considerazione della natura degli interessi coinvolti.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-07-2010, n. 15778 COMUNITA’ EUROPEA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Corte:

quanto segue.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi avverso il decreto in materia di equa riparazione emesso della Corte d’appello di Firenze e depositato in data 24.5.07 con cui veniva riconosciuta a B.D. la somma di Euro 15.250,00 a titolo di equa riparazione per danni non patrimoniali causati dall’eccessiva durata di un processo civile in materia previdenziale protrattosi in primo ed in secondo grado appello innanzi alla Corte dei Conti dal gennaio 1969 fino al maggio 2003 con l’emanazione della sentenza d’appello e conclusosi con sentenza di revocazione del luglio 2006 con una eccessiva durata di anni trenta e mesi sei.

B.L., quale erede di B.D. ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso il Ministero assume che la domanda di equa riparazione doveva essere dichiarata inammissibile in quanto proposta oltre sei anni dal passaggio in giudicato della sentenza nel giudizio presupposto.

Con il secondo motivo deduce che ai fini della liquidazione dell’indennizzo non doveva tenersi conto del periodo antecedente all’1.8.73.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della notifica in quanto effettuata presso lo studio del difensore che aveva difeso B.D. dopo il decesso di quest’ultimo. L’eccezione è infondata, non risulta infatti documentato in atti l’avvenuto decesso del predetto B. D. non avendo il resistente depositato il certificato di morte. Allo stato degli deve…pertanto, ritenersi persistente la legittimazione dell’originario attore,con la conseguenza che B. L. deve ritenersi privo di legittimazione a stare in giudizio onde il controricorso dal medesimo proposto deve ritenersi inammissibile. Ciò posto, il primo motivo del ricorso risulta inammissibile. E’ principio pacifico che in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, il termine semestrale di decadenza per la proposizione della relativa domanda, previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo della cui durata si discute (Cass. 24358/06),dovendosi intendere per decisione definitiva quella finale che, come tale, è in linea di principio immutabile non appena viene ad esistenza, non essendo ulteriormente impugnabile (Cass. 17818/04).

In altri termini la definitività del provvedimento indica un concetto coincidente con quello di preclusione all’esperimento dei mezzi di impugnazione previsti in via ordinaria avverso quel tipo di provvedimento (Cass. 14286/06), conseguentemente, la domanda di equa riparazione è proponibile non entro sei mesi dal momento in cui la decisione è stata pronunziata, bensì entro sei mesi dalla data dalla quale non è più impugnabile (Cass. n. 13163 del 2004; v. anche Cass. n. 17818 del 2004). Nel caso di specie il problema che si pone è quando una sentenza pronunciata in secondo grado in materia pensionistica dalla Corte dei Conti divenga definitiva in particolare riferimento al giudizio di revocazione che può essere proposto contro di essa. A tale proposito va premesso che il D.L. n. 453 del 1993, art. 1, comma 5, ha disposto che "avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, salvo quanto disposto in attuazione dell’art. 23 dello statuto della regione Sicilia, è ammesso l’appello alle sezioni giurisdizionali centrali". Questa norma ha stabilito il principio dell’appellabilità della decisione, anche se resa in materia pensionistica, benchè abbia previsto che "nei giudizi in materia di pensioni l’appello è consentito per soli motivi di diritto", indicando quali questioni di fatto "quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni". (Cass. 14987/06).

Questa Corte ha in tale contesto normativo ritenuto che l’appello pensionistico, sotto alcuni profili, è assimilabile al ricorso per Cassazione del rito civile, dato che le Sezioni centrali della Corte dei Conti, in riferimento a detta impugnazione, assumono la veste di giudici della legittimità, e, a seguito della abrogazione del R.D. n. 1038 del 1933, art 105, comma 2, da parte della L. n. 205 del 2000, art. 10, comma 3, in caso di accoglimento dell’appello devono necessariamente decidere il merito dei giudizi, salvo limitati casi nei quali è ammissibile il rinvio della trattazione al primo giudice (Cass 14987/06).

Chiarito quanto sopra,occorre,come già detto, esaminare il quale momento può ritenersi che la sentenza di appello della Corte dei conti in materia pensionistica divenga inoppugnabile tenendo conto della possibilità di esperire contro di essa il giudizio di revocazione. A proposito del ricorso per revocazione si rivela determinante la distinzione tra revocazione ordinaria e revocazione straordinaria. Tale distinzione è ancorata alla nozione di cosa giudicata formale per cui sono ordinar quei mezzi di impugnazione la cui esperibilità impedisce che la sentenza acquisti quel grado di stabilità che si definisce come cosa giudicata formale e che sono soggetti al termine annuale di decadenza decorrente dalla pubblicazione della sentenza o ai termini ed acceleratori decorrenti dalla notificazione della sentenza previsti dal codice di procedura civile; straordinari sono invece i mezzi di impugnazione che sopravvivono alla cosa giudicata formale, non sono soggetti al termine annuale di decadenza e non sono soggetti ad alcun termine, ovvero sono soggetti a termini decorrenti dal giorno in cui la parte o il terzo ha avuto conoscenza del vizio. (Cass. 14987/06).

L’accertamento del momento in cui la pronuncia è divenuta definitiva, nel senso e nei termini sopra richiamati, richiede evidentemente di avere riguardo alla disciplina del tipo di processo in cui si assume essersi verificata la violazione del termine ragionevole di durata (Cass. n. 7978 del 2005).

A tale proposito, riguardo a quanto disposto dal codice di procedura civile in tema di ricorsi per revocazione, è dato pacifico che le ipotesi di "revocazione ordinaria" sono quelle previste dall’art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5, nelle quali il "dies a quo" si identifica in quello della notificazione della sentenza, o, in mancanza, in quello della pubblicazione della stessa, e determina – corrispondentemente – il decorrere del termine breve, o del termine annuale per l’impugnazione, mentre le ipotesi di "revocazione straordinaria" sono quelle previste dall’art. 395 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 6 in cui il dies a quo per l’impugnazione decorre dalla conoscenza del fatto (Cass. 5103/97).

Il ricorso per revocazione proponibile innanzi alla Corte dei conti, pur essendo ad esso applicabili le disposizioni del codice di procedura civile (v. C. Conti 672/09), riveste tuttavia rispetto alle ipotesi previste dal codice di procedura civile un carattere di specialità.

Va preliminarmente rammentato che il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 67 recita: "le decisioni della Corte possono essere impugnate per revocazione, tanto dalle parti quanto dal Pubblico Ministero, nel termine di tre anni quando, a) vi sia stato errore di fatto o di calcolo; b) per l’esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego; c) si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione, d) il giudizio sia stato pronunciato sopra documenti falsi. Negli ultimi tre casi decorsi i tre anni il ricorso per revocazione dovrà presentarsi nel termine di giorni trenta dal riconoscimento della omissione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti dalla notizia venuta al ricorrente della dichiarazione di falsità dei documenti, salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennale". Risulta evidente che le ipotesi di revocazione prescritte dalle lettere b), c) e d) costituiscono casi di revocazione straordinaria in quanto il ricorso può in tali ipotesi essere proposto senza limite di tempo purchè entro il limite di trenta giorni dalla conoscenza del fatto, mentre nel primo caso la revocazione riveste carattere ordinario dovendo in ogni caso essere proposto nel termine di tre anni dalla sentenza;

termine quest’ultimo che riveste carattere di specialità rispetto a quello annuale previsto per la revocatoria ordinaria dalle disposizioni del codice di procedura civile come ritenuto dalla giurisprudenza della Corte dei Conti (v. C. Conti 968/06) che questo Collegio condivide.

Ciò posto, alla luce di quanto dianzi esposto deve ritenersi che nel caso di sentenza di appello in materia pensionistica della Corte dei Conti che sia ancora suscettibile di revocazione ordinaria ai sensi del R.D. n. 1214 del 1934, art. 68, lett. a, la stessa diviene inoppugnabile solo con lo scadere dei tre anni per la proposizione della detta revocatoria mentre nei casi di azione revocatoria straordinaria ai sensi dell’art. 68, lett. b), c) e d) dello stesso decreto, la sentenza in questione deve ritenersi definitiva dal momento della pronuncia.

Riguardo, pertanto,alla decadenza semestrale L. n. 89 del 2001, art. 4 occorreva nel caso di specie, ai fini di accertare l’intervenuta decadenza o meno della possibilità di proporre il ricorso per equa riparazione, che l’Amministrazione ricorrente avesse dedotto che tipo di azione revocatoria era stata proposta avverso la sentenza di appello della Corte dei Conti.

Se…infatti, si fosse trattato di azione revocatoria ordinaria R.D. n. 1214 del 1934, ex art. 68, lett. a), si sarebbe dovuto ritenere che la citata sentenza di appello non era ancora divenuta definitiva con la conseguenza che detta definitività si era verificata solo a conclusione del giudizio revocatorio per cui essendosi questo concluso il 24.7.06 la domanda di equa riparazione era stata tempestivamente proposta.

Al contrario, se la revocatoria era di carattere straordinario ai sensi delle restanti lettere del R.D. n. 1214 del 1934, art. 68 la sentenza di appello della Corte dei conti depositata l’28.5.03,si sarebbe dovuta ritenere ormai definitiva con la conseguenza che la domanda di equo indennizzo era ormai incorsa nella decadenza ex art 4 L. n. 89 del 2001.

Tale specificazione non è in alcun modo contenuta nel motivo di ricorso nè nel quesito. Quest’ultimo si rivela, pertanto, del tutto carente ed inidoneo a prospettare in modo adeguato la reale questione giuridica sottoposta effettivamente all’indagine di questa Corte. Ne consegue l’inammissibilità del motivo.

Il secondo motivo deve ritenersi ammissibile ex art 366 bis c.p.c. poichè il quesito formulato pone in modo sufficientemente chiaro la questione di diritto.

Il motivo è fondato.

Posto, infatti, che la finalità della L. 24 marzo 2001, n. 89 è quella di apprestare, in favore della vittima della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6, par.

1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, un rimedio giurisdizionale interno analogo alla prevista tutela internazionale, deve ritenersi che, anche nel quadro dell’istanza nazionale, al calcolo della ragionevolezza dei tempi processuali sfugga il periodo di svolgimento del processo presupposto anteriore all’1 agosto 1973 – data a partire dalla quale è riconosciuta la facoltà del ricorso individuale alla Commissione (oggi, alla Corte europea dei diritti dell’uomo), con la possibilità di far valere la responsabilità dello Stato -, dovendosi, peraltro, tenere conto della situazione in cui la causa si trovava a quel momento. (Cass. 14286/06).

Pertanto il ricorso va accolto per quanto di ragione con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito con la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’equo indennizzo liquidato in Euro 13.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; dovendosi scomputare dalla eccessiva durata complessiva del giudizio di trenta anni ed otto mesi accertata dal decreto impugnato il periodo di quattro anni e sette mesi circa intercorrente tra l’inizio del giudizio (20.1.69) e l’entrata in vigore per l’Italia della protocollo alla Convenzione dei diritti dell’uomo (1.8.73) e dovendosi così ridurre in conseguenza l’importo determinato dal decreto impugnato sulla base dei criteri di liquidazione da questo applicati che non sono stati oggetto di gravame.

Consegue la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo dovendosi peraltro compensare le spese del presente giudizio in ragione della novità della questione trattata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa il decreto impugnato in ragione della censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle finanze al pagamento della somma di Euro 13000,00 in favore del ricorrente oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito che conferma nella misura della liquidazione effettuata dalla Corte d’appello; compensa le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-07-2010, n. 15779 FALLIMENTO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con citazione del 22.4.95 la Banca della Ciociaria s.p.a. ha chiesto al Tribunale di Latina di revocare ai sensi dell’art. 2901 c.c. l’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato a rogito del notaio Massimo Lattini in data (OMISSIS) fra P.A. e D.S.G., nei cui confronti vantava crediti per complessive L. 126.707.674 per fideiussioni prestate a garanzia del debito della società Precop Edilizia sas..

Contumaci i convenuti ed intervenuta volontariamente la Banca Popolare di Aprilia, il Tribunale ha accolto la domanda con sentenza dell’8.25 – 10.2002.

I coniugi P. e D.S. hanno impugnato la decisione innanzi alla Corte d’appello di Roma. Interrotto a causa del fallimento della D.S., il giudizio è stato l riassunto dal curatore fallimentare che ha chiesto la conferma della decisione impugnata per sentir dichiarare l’inefficacia dell’atto controverso nei confronti della massa.

La Corte d’appello, con sentenza n. 4772 depositata 115 novembre 2007, per quel che rileva, pur ammettendo la legittimazione del curatore fallimentare concorrente con quella del creditore ha dichiarato inammissibile la sua domanda perchè nuova, avendo ad oggetto petitum diverso da quella dedotto nella domanda del creditore. Ha confermato nel resto l’impugnata statuizione.

Avverso questa decisione la curatela del fallimento D.S. ha proposto il presente ricorso per Cassazione con unico motivo resistito con controricorso dalla Banca della Ciociaria ed illustrato altresì con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

In linea preliminare va dichiarata l’inammissibilità del controricorso. La sua notifica è avvenuta in data 5 dicembre 2008, oltre i termini sanciti nell’art. 370 c.p.c. aventi scadenza precedente atteso che il ricorso principale è stato notificato alla banca controricorrente il precedente 21 ottobre. Le difese ivi spiegate vengono nondimeno esaminate: in quanto sono state ribadite dal difensore della parte anzidetta in sede di pubblica discussione.

Il ricorrente denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c. e della L. Fall., artt. 43, 51, 52, 66 e 107 deducendo che se è stato dichiarato ammissibile il suo intervento è un’aporia ritenere nuova la domanda, delegittimandolo dalla sua funzione rappresentativa degli interessi di tutti e non solo di un creditore. Formula pertinente conclusivo quesito di diritto. Il motivo deve essere accolto.

La questione posta col ricorso è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 29420 del 2008 che, dirimendo precedente contrasto, ha enunciato il principio, applicato anche con successiva sentenza n. 3906 del 2009, secondo cui "Qualora sia stata proposta un’azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell’azione in forza della legittimazione accordatagli dall’art. 66 legge fallimentare, accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l’interesse ad agire dell’attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio".

Alla luce di tale principio, va rilevato che nel caso di specie il curatore del sopravvenuto fallimento si è costituito per chiedere al giudice d’appello la conferma della sentenza emessa dal giudice di primo grado che aveva accolto la domanda di revoca proposta dalla Banca della Ciociaria. Chiedendo estendersi alla massa gli effetti della pronunzia eventualmente favorevole ha perciò espressamente esercitato la legittimazione ad agire che la sezione 3A del capo 3A del titolo 2A della L. Fall. gli attribuisce secondo espressa previsione della L. Fall., art. 66.

A far data dalla sentenza di fallimento il singolo creditore, pregiudicato dall’atto di disposizione patrimoniale del debitore idoneo ad incidere sulla sua garanzia patrimoniale depauperandola, perde l’interesse ad agire posto che anche ove ottenesse, in caso di esito vittorioso della lite, il recupero del bene, non potrebbe sottoporlo all’azione esecutiva individuale cui l’azione conservativa esperita è strumentale. Il curatore assorbe la legittimazione ad esercitare i mezzi ordinari posti a tutela delle ragioni dei singoli creditori in quanto portatore dell’interesse di tutti e di ciascuno di essi. Appare pertanto evidente l’errore in cui è incorso il giudice d’appello, che ha ritenuto proposta dal curatore fallimentare un’autonoma domanda, nuova e perciò inammissibile, laddove invece l’organo fallimentare aveva inteso esercitare il suo potere di subentro nella posizione del creditore, le cui stesse ragioni ha inteso far valere nell’interesse dell’intero ceto creditorio, secondo la regola del concorso sostanziale.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale che dovrà esaminare il merito delle questioni ad esse devolute, e provvederà anche al governo delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.