Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-07-2010, n. 15780 SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con citazione del 15 luglio 1998 – 24 febbraio 1999, d.R. S.M.C. ha chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare la nullità di due accordi, l’uno intervenuto col coniuge S. R. in pendenza del giudizio di separazione personale con addebito al predetto da essa introdotto con atto (OMISSIS), e l’altro, in data 23 settembre 1995, col predetto coniuge e il suocero S.C..

Col primo accordo, denominato "condizioni della separazione", trasfuso nel verbale di separazione consensuale, il coniuge si era impegnato a trasferire la nuda proprietà della casa coniugale sita in (OMISSIS) in favore della loro figlia I.M. con costituzione di usufrutto a suo favore. Con l’altro, denominato "scrittura privata", cui aveva partecipato il suocero, il coniuge aveva assunto analogo impegno con riguardo ad altro immobile ubicato in (OMISSIS), formalmente a lui intestato, ma in realtà di proprietà di suo padre. Questi peraltro si era impegnato a versare in favore della nipotina un contributo mensile di L. 1.500.000.

In cambio di tali attribuzioni, ella aveva rinunciato all’assegno di mantenimento ed ai diritti spettanti sugli immobili acquistati in regime di comunione legale. Sennonchè, nessuno dei due impegni era stato onorato. La casa coniugale peraltro era risultata assegnata dalla cooperativa Santa Rita ad S.O., sorella del marito.

Deducendo che la falsa rappresentazione dei benefici promessi dai convenuti concretava errore essenziale dolosamente indotto sulla titolarità degli immobili, che aveva inficiato il suo consenso, ha chiesto l’annullamento delle clausole del verbale di separazione personale (OMISSIS), e della clausola n. 4 della scrittura privata (OMISSIS), e di conseguenza riaffermata la comunione legale dei beni acquistati in costanza di matrimonio, lo scioglimento di essa e della comunione de residuo, il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in L. 3.000.000 mensili, e la condanna di S.R. al pagamento di L. 800.000.000 ed al risarcimento dei danni subiti in L. 30.000.000. In subordine ha chiesto sentenza costitutiva, di trasferimento dell’immobile di via (OMISSIS) in favore della figlia I.M., oltre al risarcimento dei danni.

I convenuti, ritualmente costituiti hanno chiesto il rigetto delle domande. S.C., in riconvenzionale, ha chiesto dichiararsi la nullità ovvero l’inefficacia dell’accordo di liberalità (OMISSIS) in quanto determinato dall’unico motivo, smentito nei fatti, di poter frequentare la nipotina, per ingratitudine ed inadempimento dell’attrice.

Il Tribunale, accertato a mezzo c.t.u. che non vi era discordanza tra l’immobile oggetto dell’impegno di trasferimento e quello assegnato a S.R., ha respinto la domanda principale. Ha accolto invece la riconvenzionale dichiarando la nullità per difetto di forma della donazione, avendo in tali termini qualificato l’accordo intervenuto tra S.C. e la nuora. La Corte d’appello di Roma, innanzi alla quale d.R.S.M.C. ha proposto gravame, con sentenza n. 2722, depositata il 15 giugno 2005, ha confermato la precedente statuizione.

Avverso questa decisione d.R.S.M.C. ha proposto il presente ricorso per Cassazione affidandolo a cinque mezzi.

Entrambi gli intimati hanno resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.- Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 156, 158 e 160 c.c. e vizio di motivazione. Pone la questione se sia ammessa la rinuncia al diritto al contributo di mantenimento in sede di separazione personale in contrasto con gli inderogabili principi di solidarietà tra i coniugi, quanto meno con diritto minimo agli alimenti. Assume che poichè la sua rinuncia all’assegno di mantenimento è stata incondizionata ed ha investito anche l’obbligazione alimentare, non trova applicazione il principio che l’ammette nell’ipotesi in cui detto contributo sia stata sostituito con attribuzione patrimoniale definitiva". La statuizione impugnata è errata laddove ha affermato la validità della rinuncia, in quanto avente ad oggetto diritto derogabile e sol perchè espressa nell’ambito di una più ampia regolamentazione dei rapporti patrimoniali, rilevando tra l’altro che la rinuncia non le aveva precluso l’assegno di divorzio, ottenuto in Euro 1.000,00 mensili;

che inoltre si pone in contrasto con la disposizione contenuta nell’art. 160 c.c. che osta all’ammissibilità di deroghe convenzionali al diritto al mantenimento, ed al corrispondente dovere di contribuzione previsto dall’art. 143 c.c..

Formula conclusivo quesito di diritto, ancorchè non doveroso data l’inapplicabilità, avuto riguardo alla data di pubblicazione della sentenza impugnata anteriore al 2 marzo 2006, del disposto dell’art. 366 bis c.p.c.. I resistenti deducono infondatezza della censura che estrapola la condizione n. 3 dal più ampio contesto delle condizioni della separazione. Precisando in fatto che la d.R. dichiarò di essere autosufficiente, riconoscendo che non vi erano le condizioni per la concessione dell’assegno ai sensi art. 156 c.c., comma 1, assumono che non è prospettabile la rinuncia a tale diritto, a meno della prova che suddetta dichiarazione non fosse veritiera, non acquisita agli atti. Deducono altresì che la questione riguardante gli alimenti è nuova e perciò inammissibile, e che è destituita di fondamento in punto di fatto, risultando provato in causa che la ricorrente proviene da famiglia agiata, e che non è inoltre prospettabile essendo venuto meno l’interesse a coltivarla, poichè alla ricorrente è stato attribuito assegno di divorzio.

2.- Col secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 177 e 179 c.c. e correlato vizio di motivazione. Si pone la questione se sia possibile sottrarre alla comunione legale i beni acquistati in costanza di matrimonio per effetto di rinuncia. Sull’assunto che tale regime ha natura pubblicistica ed è inderogabile, si deduce che la decisione impugnata sarebbe errata in duplice profilo, perchè collega la rinuncia all’acquisto dei beni effettuato in costanza di matrimonio da S.R. – terreno di (OMISSIS) ed appartamento in (OMISSIS) – alla promessa d’attribuzione della nuda proprietà alla figlia I. e dell’usufrutto alla stessa ricorrente, con ciò ipotizzando un rapporto sinallagmatico, e comunque perchè aveva un oggetto inesistente, considerato che l’immobile era già stato impegnato nei sensi indicati.

I resistenti replicano assumendo che la dichiarazione in parola ha valore di dichiarazione di scienza idonea a dimostrare che gli immobili non ricadevano nel regime della comunione legale perchè acquistati con denaro del solo coniuge acquirente.

3.- Il terzo motivo con riferimento agli artt. 150, 156, 158 e 1262 c.c. denuncia errore di diritto consistito nell’aver attribuito alla convenzione, intervenuta con la partecipazione anche di S. C., autonomia rispetto all’accordo di separazione. Tale conclusione sarebbe frutto di errata interpretazione dell’atto da parte della Corte d’appello che avrebbe ignorato, incorrendo peraltro in vizio di contraddittoria motivazione, il collegamento negoziale fra le due scritture, di cui la seconda integra la prima e ne condivide la natura transattiva, essendo analogamente finalizzata a chiudere la causa di separazione intentata dalla ricorrente con addebito al marito, alle condizioni complessivamente stabilite.

I resistenti replicano deducendo inammissibilità della censura, sia perchè generica, sia perchè tesa a controllo nel merito dell’interpretazione dell’atto fornita dalla Corte territoriale.

Comunque ne rilevano l’infondatezza, perchè le due scritture non manifestano unico intento volitivo.

4.- Col quarto motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.c. e dell’art. 177 c.c. e segg. e motivazione contraddittoria, laddove si afferma in sentenza che sarebbe valido il riconoscimento dell’estraneità dell’immobile di (OMISSIS) alla comunione legale, contenuto nel verbale di separazione, e nel contempo si afferma che tale immobile è di proprietà esclusiva di S.R. quale bene oggetto di donazione indiretta proveniente dal padre, quindi desumendo la nullità della promessa di quest’ultimo di trasferimento dei diritti reali su tale bene, senza tener conto del fatto che anche il marito aveva sottoscritto l’impegno.

I controricorrenti deducono l’infondatezza della censura, e rilevano che la stessa ricorrente riconobbe negli atti in parola che l’acquisto dell’immobile era avvenuto con somme rinvenienti da disponibilità personali del marito, procurategli dal padre. La costruzione esegetica offerta dalla Corte territoriale è pertanto immune da errore.

5.- Il quinto ed ultimo motivo denuncia analogo vizio, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe statuito in ordine al mancato trasferimento della casa coniugale, nè sulla sua richiesta di risarcimento del danno dalle denunciate nullità.

I resistenti rilevano l’inammissibilità della censura siccome non presenta attualità.

I primi quattro motivi sono logicamente connessi e devono pertanto essere esaminati congiuntamente. Muovono infatti da unico presupposto, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato il contenuto delle due riferite scritture, che consacrarono l’accordo di separazione intervenuto col coniuge S.R., chiudendo la questione dell’addebito a suo carico chiesto con la domanda di separazione giudiziale, definendolo in termini ben precisi, secondo cui la rinuncia di essa ricorrente d.R. all’assegno di mantenimento era bilanciata dall’acquisto dei diritti reali, così come concordati, sui due immobili considerati, riconosciuti entrambi di proprietà esclusiva del solo marito. Ed ancora, che la Corte di merito avrebbe esaminato disgiuntamente i due atti senza coglierne il senso effettivo, siccome erano sottesi ad attuare un unico complessivo assetto negoziale, configurabile nei termini prospettati.

Le censure, fondate sui rilievi sopra riferiti, meritano accoglimento nei sensi che seguono.

La sentenza impugnata, letta in relazione alle censure dedotte:

1.- Ha escluso la dedotta nullità della clausola n. 3 del verbale di separazione consensuale, nella parte in cui non prevede l’assegno di mantenimento perchè la d.R. si era dichiarata economicamente autosufficiente, in ragione del fatto che tale rinuncia si è inserita in un’articolata disciplina dei rapporti patrimoniali e come tale è valida. Il principio inderogabile di solidarietà tra i coniugi, ancorchè separati, vieta solo la rinuncia preventiva alla richiesta, in presenza di giusti motivi, di eventuali modifiche del regime concordato, come pure di accordi preventivi sui rapporti patrimoniali in vista del futuro divorzio, che rappresentano ipotesi diversa da quella di specie. La d.R., peraltro, ha promosso giudizio di revisione ai sensi dell’art. 710 c.p.c. finalizzato ad ottenere il contributo di mantenimento, e la sua richiesta è stata rigettata. Indi alla stessa è stato attribuito l’assegno di divorzio.

2.- Ha ritenuto valido l’accordo consacrato nella clausola n. 7 del verbale (OMISSIS), con cui la predetta ha riconosciuto che la piena proprietà, sia della casa coniugale che degli altri due immobili acquistati in costanza di matrimonio, spettasse al marito, e tale riconoscimento, inserito nel verbale di separazione, ha assunto valore di atto pubblico, e dopo l’omologazione rappresenta titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 c.c..

3.- Di ben diverso tenore letterale, l’altra scrittura, alla cui stesura partecipò anche l’Avv. S.C., non integra nè si correla all’altro accordo, in quanto mira a regolare il rapporto tra nonno e nipote. Il fine, dichiarato, è nel senso di riconoscere che l’immobile di (OMISSIS) è di proprietà dell’Avv. S.C., perchè acquistato con denari suoi e non già del figlio R. che ne risulta intestatario, sicchè è estraneo al regime di comunione legale dovendosi ritenere pervenuto a quest’ultimo per effetto di atto di liberalità del padre. L’impegno assunto da questo "a far trasferire alla nipote" l’immobile in discussione, qualificabile come promessa del fatto del terzo, vale a dire di S.R., esclusivo proprietario del cespite, ha ad oggetto una donazione, da padre a figlio, ed è perciò nulla, confliggendo con la stessa natura dell’atto promesso.

Questo articolato tessuto argomentativo si presta alle critiche mosse dalla ricorrente con riferimento al vizio di motivazione:

1.- La decisione è insufficientemente e contraddittoriamente motivata nella parte in cui interpreta il tenore delle scritture esaminate asserendone l’autonomia negoziale, e quindi escludendone il collegamento negoziale, pur riscontrandone l’identica e condivisa finalità di definire il quadro delle intese regolatrici delle condizioni economiche della separazione, in un contesto temporale sostanzialmente coevo ed immediatamente prossimo alla celebrazione della prima udienza di separazione. Premesso il comune presupposto rappresentato dalla separazione, la Corte territoriale ha apprezzato le convenzioni distintamente e non già unitariamente e coerentemente, senza indagare adeguatamente sullo scopo che pur ha individuato nel riferito intento di regolare il contenuto patrimoniale della concordata separazione e le modalità di adempimento dell’obbligo, a carico dello S.R., di provvedere al mantenimento della moglie e della figlia. La concorrenza delle convenzioni nell’anzidetta condivisa cornice di fatto non si coordina logicamente con la loro asserita autonomia, affidata unicamente alla riscontrata diversità della causa giuridica individuata in ciascuna di esse. Tale elemento non è ex se sufficiente a sorreggerne l’atomistica interpretazione in un contesto in cui, come afferma lo stesso organo giudicante, tanto l’accordo consacrato nel verbale di separazione che quello, concluso sempre fra i coniugi ma con la partecipazione anche dell’Avv. S. C., si riferiscono congiuntamente all’esecuzione dell’obbligo legale di mantenimento "causalizzato" dalla funzione solutoria che ne rappresenta appunto la causa soggettiva e concreta, della cui validità, almeno in linea di principio, non è dato dubitare – Cass. n. 4306/97 -. E’ invero in potere dei coniugi, nell’esercizio della propria autonomia, e fatti salvi i diritti inderogabili della prole, determinare la misura dell’obbligo di mantenimento nonchè il modo di adempierlo, e parimenti è indiscusso che sono valide le clausole dell’accordo di separazione che riconoscano ad uno dei coniugi la proprietà esclusiva di beni immobili, ovvero ne operino il trasferimento ad uno di essi per assicurarne il mantenimento – Cass. citata n. 4306/1997, n. b7470/1992 n. 11342/2004, n. 9863/2007, n. 23801/2006, v. n. 7437/2003 -. Allo stesso modo sono valide altre, atipiche forme di accordo che, pur con la partecipazione di un terzo, abbiano la medesima causa solutoria – Cass. n. 23801/2006 cit..

La dichiarazione di autosufficienza economica resa dalla d.R. nella scrittura trasfusa nel verbale di omologazione, interpretata dai giudici di merito in senso ormai inoppugnabile quale rinuncia all’assegno di mantenimento, così come l’ammissione circa la proprietà esclusiva in capo al coniuge dei due immobili acquistati in costanza di matrimonio in regime di comunione legale, secondo la ricostruzione dei fatti esposta in sentenza sono collegate all’impegno assunto in ambedue gli atti dall’altro coniuge di concorrere al mantenimento, tanto della moglie separata quanto della figlia minore, con costituzione a loro favore dei diritti reali indicati. Il che non vale ad affermare la sussistenza di un rapporto di sinallagmaticità tra rinunce ed attribuzioni, non configurabile in ragione della natura legale dell’obbligo di mantenimento della figlia minore che, ineludibile quanto al suo adempimento, può essere regolamentato solo con riguardo alle sue modalità – Cass. nn. 5741/2004, 11342/2004 -. Potrebbe invece valere a ritenere indiscusso lo spirito di sistemazione, solutoria ma altresì compensativa dei rapporti in occasione della separazione, che permea le previste attribuzioni patrimoniali, escludendo che possa configurarsi una controprestazione ovvero un corrispettivo delle attribuzioni ovvero delle rinunce, e parimenti i tratti tipici della donazione. Suddetto intento, in quanto più ampio e complessivo, include infatti i possibili rapporti aventi significato patrimoniale, assorbendoli, sicchè pertinentemente rientrano nel suo contenuto le pattuizioni attinenti al godimento ed alla proprietà dei beni, ritenuto dai coniugi necessario in relazione all’accordo di separazione. Ciò potrebbe rendere plausibile l’affermazione dell’esistenza dell’accordo solutorio di cui si è detto e che la ricorrente ha invocato, scandito in due atti, distinti ma connessi perchè funzionali alla regolamentazione, seppur in termini differenti, dell’assetto dei rapporti patrimoniali, unitario perchè unitaria ne è la causa concreta, correlata alla regolamentazione degli anzidetti profili della separazione.

La Corte di merito, apprezzando i fatti in diversa frazionata prospettivai non si è posta affatto il problema se le ragioni delle abdicazioni ai diritti patrimoniali fossero effettivamente giustificate dalla dichiarata autosufficienza dei mezzi di sostentamento, ovvero fossero state indotte dall’impegno anzidetto, assunto dallo S.R. e dal padre di questo. Non ha per l’effetto verificato se le parti avessero inteso realizzare l’accordo solutorio, come tale concretante il contratto atipico di cui si è detto. E’ evidente perciò che è insufficiente ed evasivo il percorso motivazionale ed argomentativo da essa coltivato che, pur dando conto della specificità del contesto problematico in cui sono maturate le attribuzioni controverse per effetto della separazione personale, e quindi pur ritenendo collegata ad esse la rinuncia all’assegno di mantenimento, non offre qualificazione compiuta agli accordi, ma ne verifica la sola causa astratta, enucleandoli dallo stesso ambito nel quale li ha collocati.

2.- Ancora contraddittoria è la motivazione nella parte in cui, esaminando la scrittura alla quale partecipò l’Avv. S. C., assume che l’immobile di (OMISSIS) è escluso dalla comunione legale in quanto deve ritenersi acquistato dal figlio R. per effetto di atto di liberalità del padre, così smentendo la precedente affermata validità della rinuncia, formalizzata dalla d.R. nella clausola n. 7 della scrittura trasfusa nel verbale di separazione, alla comunione legale sul bene in parola nonchè sul fondo sito all'(OMISSIS). La facoltà della ricorrente di abdicare agli effetti del regime legale di comunione non può configurarsi in relazione all’immobile conteso se, come si afferma nel prosieguo della motivazione, esso è di proprietà esclusiva del coniuge per le ragioni ampiamente illustrate nei successivi passaggi. Delle due l’una: o l’appartamento è di proprietà esclusiva dello S. figlio, e quindi la promessa del terzo, il padre Avv. S.C., farlo donare alla minore, è nulla per le ragioni illustrate nel prosieguo della motivazione; o ricade nella comunione legale, e dunque la rinuncia espressa nella convenzione intervenuta fra i soli coniugi deve essere valutata nel contesto del complessivo quadro degli accordi fra loro intervenuti. Non è insomma logicamente possibile ritenere da un lato che la casa di (OMISSIS) è entrata in comunione legale e che quindi la rinuncia della moglie è valida, e dall’altro che detto immobile fu oggetto di donazione indiretta dal padre del coniuge.

Tale assurdo logico è stato reso possibile solo dalla valutazione separata dei due atti. Al contrario l’esistenza nei due atti di clausole relative a quell’immobile apparentemente incompatibili imponeva una loro lettura coordinata e prima ancora evidenziava il collegamento negoziale tra gli stessi.

E’ peraltro insufficiente la motivazione laddove non prende in considerazione nè il fatto che entrambi gli atti furono sottoscritti da S.R., nè le ragioni logiche e giuridiche del complicato procedimento, adottato per attribuire la nuda proprietà dell’immobile alla minore e l’usufrutto alla d.R. che già ne era comproprietaria, risultato più semplicemente raggiungibile con la cessione dei diritti del padre sulla metà in favore della figlia.

Le censure espresse nei motivi esaminati devono pertanto essere accolte con riferimento al solo rilevato vizio di motivazione. Nel resto, introducono inammissibile questione sull’invalidità della scrittura (OMISSIS) per violazione dell’obbligo alimentare che, come eccepito dai resistenti, è stata prospettata per la prima volta in questa sede.

Il quinto ed ultimo motivo in parte è inammissibile, in quanto introduce questione priva di rilievo.

La Corte territoriale ha respinto le doglianze della ricorrente rilevando che la casa coniugale, nella quale ella continuava a risiedere con la figlia minore, corrisponde all’interno n. (OMISSIS), la cui assegnazione allo S. da parte della cooperativa che lo ha realizzato è stata regolarizzata. Non configurandosi in punto di fatto il denunciato inadempimento del coniuge all’impegno assunto, non è ipotizzabile alcun danno procurato nè alla minore nè alla stessa ricorrente.

In un primo profilo, il motivo lamenta il rigetto della domanda di risarcimento dei danni collegati all’errata individuazione dell’appartamento, dunque non coglie il senso della sentenza impugnata, che, come riferito, ha escluso lo spesso postulato della domanda di danni.

In parte qua il motivo è perciò inammissibile.

L’altro profilo, con cui si lamenta rigetto della domanda di danni derivante dalla nullità della scrittura privata (OMISSIS), è assorbito.

Tutto ciò premesso, con accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso, si deve cassare la sentenza impugnata e disporre la prosecuzione della causa in sede di rinvio, innanzi ad altra Sezione della medesima Corte d’appello, che provvederà anche in ordine alla pronuncia sulle spese di questa fase processuale.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie i primi quattro motivi del ricorso, e dichiara assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-07-2010, n. 15781 FALLIMENTO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza del 17.3.2000 il Tribunale di Palermo dichiarava l’inefficacia ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, dei versamenti effettuati fra il (OMISSIS) sul conto di corrispondenza n. (OMISSIS) intrattenuto presso il Banco di Sicilia dalla D.M.T. F. & G. s.r.l., condannando l’istituto di credito convenuto al pagamento della somma di L. 316.501.542, oltre interessi, in favore della curatela del fallimento D.M.T., nel frattempo dichiarato. La Corte di Appello di Palermo, adita dal Banco di Sicilia, confermava la sentenza di primo grado rilevando in particolare: a) l’infondatezza dell’eccezione di nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza, essendo ravvisabile detto vizio soltanto nell’ipotesi di assoluta incertezza del "petitum", ipotesi non verificatasi nel caso di specie;

b) la natura solutoria delle rimesse oggetto di giudizio;

c) l’effettiva conoscenza da parte della banca della situazione di insolvenza in cui versava la D.M.T. all’epoca dell’effettuazione delle rimesse in contestazione.

Avverso la decisione il Banco di Sicilia proponeva ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva con controricorso il fallimento.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 3.6.2010.

Motivi della decisione

Con i motivi di impugnazione il Banco di Sicilia ha rispettivamente denunciato:

1) violazione dell’art. 164 c.p.c., comma 4, dell’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, per il fatto che l’atto di citazione non consentirebbe di individuare con certezza le rimesse oggetto di revocazione, l’importo, la data, le causali;

2) violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, dell’art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione, con riferimento all’affermata natura solutoria delle rimesse in questione e alla consapevolezza dello stato di insolvenza della società poi fallita, da parte della banca convenuta.

Segnatamente, sul primo punto la Corte di Appello avrebbe acriticamente aderito alle conclusioni del consulente tecnico, il cui elaborato era stato tuttavia oggetto di censura, in particolare sotto i due seguenti profili:

a) nel computo delle rimesse revocabili sarebbero state a torto considerate anche quelle effettuate con assegni rimasti insoluti;

b) sarebbero state analogamente conteggiate quelle per L. 123.762.226, poste in essere, tuttavia, non dalla società correntista ma dagli utilizzatori di carta di credito a ciò autorizzati, e rispetto alle quali la questione della revocabilità sarebbe astrattamente configurabile esclusivamente per le convenzioni autorizzatorie e non già per i singoli versamenti. Sul secondo, il giudicante avrebbe valorizzato circostanze non dedotte dal fallimento, quali la consultazione della Centrale Rischi e la trasmissione di circolare inviata dalla D.M.T. a varie banche, documenti inidonei ad offrire la dimostrazione della consapevolezza dell’insolvenza.

3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perchè le spese del primo giudizio avrebbero dovuto essere poste a carico del fallimento, la cui domanda era stata accolta in misura più contenuta, mentre quelle del secondo grado avrebbero dovuto essere compensate. Il ricorso è infondato. Prendendo dapprima in esame il primo motivo, si osserva che già in sede di merito il Banco di Sicilia aveva dedotto la nullità dell’atto di citazione in quanto generico, deduzione che la Corte di Appello aveva disatteso richiamando i principi indicati al riguardo da questa Corte, secondo i quali la nullità ex art. 164 c.p.c., comma 4 si determina quando l’oggetto della domanda, da interpretare nella sua complessiva formulazione e alla luce della documentazione prodotta, risulti assolutamente incerto, ed escludendo che nella specie fosse ravvisabile la denunciata genericità. In particolare la Corte territoriale ha rilevato come fin dall’atto introduttivo del giudizio il curatore avesse indicato le rimesse solutorie nell’ammontare complessivo e in un elenco contenuto in un prospetto appositamente allegato (pp. 7, 8), rappresentativo dei singoli versamenti e del saldo debitore, e come pertanto la prospettazione dell’attore fosse chiara e sufficientemente determinata.

Si tratta dunque di valutazione di merito adeguatamente motivata, per di più censurata in modo del tutto generico, essendosi l’attore sostanzialmente limitato a reiterare le doglianze già rappresentate, senza confortare il proprio assunto con l’esposizione di argomenti idonei a sostenere l’affermata erroneità della pronuncia contestata.

Ad analoga conclusione di infondatezza deve poi pervenirsi con riferimento al secondo motivo di impugnazione.

In proposito si rileva che la carenza dell’elemento oggettivo dell’azione proposta, secondo il Banco di Sicilia, sarebbe desumibile in quanto: a) la natura solutoria delle rimesse sarebbe stata affermata con il semplice richiamo alle conclusioni del consulente tecnico; b) la Corte non avrebbe tenuto conto degli importi risultanti da assegni insoluti; c) non avrebbe escluso le rimesse dipendenti dagli incassi tramite POS, affluite sul conto della società convenzionata a seguito dell’utilizzazione di carta di credito. I rilievi sono tuttavia privi di pregio, poichè la Corte di appello ha correttamente enunciato i principi elaborati da questa Corte in tema di revocabilità delle rimesse bancarie (pp. 14, 20), ritenendo poi di aderire alle conclusioni formulate sul punto dal consulente tecnico.

D’altra parte va considerato che le censure rappresentate al riguardo dal Banco sono generiche, non essendo indicate le ragioni per le quali le conclusioni del consulente tecnico non sarebbero condivisibili (il seguito criterio del saldo disponibile depone per di più in senso contrario).

Ugualmente deve poi dirsi per l’omessa sottrazione dal computo delle rimesse revocabili degli importi desunti da titoli di credito protestati, non essendo fornita alcuna indicazione in ordine al loro numero ed ai rispettivi valori.

Quanto ai pagamenti effettuati con carta di credito (POS) la Corte di Appello, cui era stata sottoposta la relativa questione, ha diffusamente motivato sul mancato accoglimento della richiesta, sostenendo in particolare che la provenienza del versamento da parte del terzo "determina comunque l’acquisizione della rimessa da parte della banca e non muta il carattere solutorio della rimessa" (p. 23), statuizione che non è stata censurata, essendosi il Banco limitato a riproporre la medesima doglianza senza indicare i profili di erroneità riscontrabili nella decisione adottata.

Comunque anche nel merito la censura appare infondata, ove si consideri che il detto modulo operativo ("point of sale") consente ai correntisti di far affluire sul proprio conto corrente pagamenti effettuati da clienti, circostanza che determina il verificarsi di un pagamento (nella specie su conto scoperto), in quanto tale potenzialmente oggetto di revocatoria (sulla revocabilità di bonifico effettuato da terzo, C. 07/4762, C. 05/19640, C. 02/9494, C. 00/12489).

In ordine all’affermata insussistenza dell’elemento soggettivo occorre poi rilevare che la Corte di Appello ha adeguatamente motivato la propria decisione, richiamando in particolare: la pluralità di conti correnti presso diversi istituti bancari, tutti in sofferenza; il meccanismo operativo della centrale rischi della Banca di Italia per il quale, fra l’altro, vi è l’obbligo di segnalare ai singoli istituti interessati le posizioni in sofferenza;

l’aggiornamento dei dati conoscitivi in occasione dei singoli rinnovi degli affidamenti; la lettera circolare in data 14.2.1994 trasmessa dalla società a diverse banche, in cui veniva rappresentata la "gravissima situazione finanziaria" esistente; la lettera del 26.5.1993 e la nota del 12.7.1993, con le quali veniva proposta la rateizzazione del debito "in relazione alle sue difficoltà finanziarie"; l’avvenuta elevazione di protesti; le risultanze dei bilanci.

La detta motivazione è immune da vizi logici, ed è pertanto insindacabile in questa sede di legittimità. Resta infine la doglianza concernente la condanna di esso ricorrente al pagamento delle spese processuali dei giudizi di merito, doglianza inconsistente, atteso che la detta statuizione è stata correttamente emessa (art. 91 c.p.c.), sulla base dell’affermata soccombenza del Banco di Sicilia.

Il ricorso conclusivamente deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-07-2010, n. 15782 FALLIMENTO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12.5.2000 il Tribunale di Palermo dichiarava l’inefficacia delle rimesse effettuate da C.A., dichiarato fallito quale socio di una società di fatto con V. M., nell’anno antecedente la dichiarazione di fallimento su conto corrente a sè intestato presso il Banco di Sicilia, condannando quest’ultimo al pagamento di L. 276.871.292 in favore del fallimento attore.

La decisione, impugnata dalla banca, veniva confermata dalla Corte di Appello, che in particolare disattendeva l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, dedotta sotto il profilo della indeterminatezza della domanda, escludeva l’esistenza del vizio di ultrapetizione (la domanda di condanna era stata proposta per la somma di L. 200.00.000 o di quella maggiore o minore risultante dagli atti istruttori), qualificava come solutorie le rimesse in questione escludendo la cumulabilità dei diversi fidi concessi dalla banca, riteneva infine provata la consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore da parte della banca, e ciò anche tenuto conto delle specifiche conoscenze tecniche del creditore. Avverso la sentenza il Banco di Sicilia proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, poi ulteriormente illustrati da memoria, cui non resistevano gli intimati.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 3.6.2010.

Motivi della decisione

Con i motivi di impugnazione il Banco di Sicilia ha rispettivamente denunciato:

1) violazione dell’art. 164 c.p.c., comma 4, art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, per l’omessa specificazione delle rimesse da revocare (indicate genericamente con riferimento all’ammontare), dalla quale sarebbe discesa incertezza sull’oggetto della domanda;

2) violazione dell’art. 164 c.p.c., comma 4, dell’art. 112 c.p.c., in quanto la condanna era stata disposta per il pagamento di L. 276.871.292, somma superiore a quella richiesta di L. 200.000.000;

3) violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, e vizio di motivazione, per il fatto che il giudice del merito avrebbe acriticamente recepito le indicazione del consulente tecnico, senza considerare che alcuni dei versamenti in questione non erano stati effettuati dal C., per altri si sarebbe trattato di operazioni bilanciate, altri ancora sarebbero stati effettuati con assegni insoluti o protestati. Infine non vi sarebbe stata prova della consapevolezza dello stato di insolvenza della debitrice e la motivazione sul punto sarebbe del tutto inadeguata. Il ricorso è infondato.

Per quanto riguarda il primo motivo si osserva che già in sede di merito il Banco di Sicilia aveva dedotto la nullità dell’atto di citazione in quanto generico, deduzione che la Corte di Appello aveva disatteso richiamando i principi indicati al riguardo da questa Corte, secondo i quali la nullità ex art. 164 c.p.c., comma 4 si determina quando l’oggetto della domanda, da interpretare nella sua complessiva formulazione e alla luce della documentazione prodotta, risulti assolutamente incerto, ed escludendo che nella specie fosse ravvisabile la denunciata genericità. In particolare la Corte territoriale ha rilevato come fin dall’atto introduttivo del giudizio il curatore avesse indicato i versamenti effettuati dal fallito nel periodo preso in considerazione dalla norma (L. Fall., art. 67) sui conti correnti intrattenuti con la banca, e come pertanto questa fosse in grado di verificare l’esistenza dei versamenti ed i relativi importi (p. 8).

Anche la doglianza relativa al pregiudizio asseritamente determinato dalla trattazione "a blocco" delle rimesse risulta poi priva di pregio, non essendo state dedotte le ragioni per le quali una siffatta trattazione avrebbe dato causa ad un giudizio errato sotto il profilo dell’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della revocatoria. Si tratta dunque di valutazione di merito adeguatamente motivata, per di più censurata in modo del tutto generico, essendosi l’attore sostanzialmente limitato a reiterare le doglianze già rappresentate, senza confortare il proprio assunto con l’esposizione di argomenti idonei a sostenere l’affermata erroneità della pronuncia contestata.

Ad analoga conclusione di infondatezza deve poi pervenirsi con riferimento al secondo motivo di impugnazione.

Non è infatti configurabile un vizio di ultrapetizione poichè, come precisato dalla Corte di Appello che aveva disatteso la relativa doglianza, la curatela con l’atto introduttivo del giudizio aveva chiesto la condanna del Banco al pagamento "della somma di L. 200.000.000 o di quella maggiore o minore che potrà eventualmente essere determinata con la chiesta CTU" (p. 9), rilievo che esclude la sussistenza del detto vizio e che comunque non è stato specificamente censurato.

Resta infine il terzo motivo, con il quale il ricorrente ha sostanzialmente lamentato l’inesistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, per l’accoglimento della domanda.

Sotto il primo profilo va innanzitutto considerato che la natura solutoria delle rimesse oggetto della declaratoria di inefficacia è stata affermata sulla base delle risultanze della disposta consulenza tecnica, la cui contestazione risulta priva di pregio poichè, quanto alla pretesa esclusione delle ed. operazioni bilanciate, la loro configurabilità presuppone l’esistenza di uno specifico accordo in tal senso (C. 08/6190, C. 07/23393, C. 04/24084), nella specie neppure dedotto; quanto agli importi degli assegni insoluti e delle rimesse effettuate da terzi, per difetto di specificità della doglianza, non essendo stata fornita alcuna indicazione in ordine alla consistenza degli assegni non incassati e dei pagamenti effettuati da terzi, nonchè sulle ragioni per le quali i detti versamenti non sarebbero revocabili. Sul secondo occorre rilevare che la Corte di appello ha motivato il proprio convincimento circa la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del Banco, facendo riferimento alla qualità del creditore, all’esistenza fin dal 1993 di esecuzioni, ipoteche giudiziali, sequestri, protesti, alla costante scopertura del conto corrente rispetto al limite di fido concesso nell’anno antecedente la dichiarazione di fallimento, convincimento contrastato con censura del tutto generica, essenzialmente ancorata ad una pretesa genericità dei richiami operati dalla Corte di appello, senza tuttavia la puntualizzazione di dati idonei a sostenerne l’inconferenza, e pertanto l’inconsistenza ai fini del decidere.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla va stabilito in ordine alle spese processuali, poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-07-2010, n. 15783 CALAMITA’ PUBBLICHE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 5/3/2002, G.M. C., nella qualità di procuratore speciale di G. A., conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Avellino il Comune di Torre Le Nocelle per sentir riconoscere il suo diritto al contributo per la ricostruzione di un immobile terremotato;

contributo riconosciuto dalla relativa commissione ex L. n. 219 del 1981 in L. 133.332.000 ed assegnatogli con provvedimento sindacale del 30/12/91 in assenza di copertura finanziaria.

L’attore precisava che, con delibera del CIPE del 4/4/2001, era stato assegnato un ulteriore finanziamento di L. 2.019.000.000 al Comune convenuto, ma che, con Delib. 27 settembre 2001, il predetto Comune aveva scelto di finanziare i contributi già ammessi senza copertura, senza peraltro inserire il suo nominativo nella relativa graduatoria, onde, previo riconoscimento del proprio diritto, chiedeva la condanna dell’ente convenuto al pagamento della predetta somma, oltre interessi. Si costituiva il comune con venuto, eccependo il difetto di giurisdizione, l’inesigibilità del credito ex adverso azionato, non rientrando l’attore, in quanto cittadino italiano residente all’estero, nelle categorie di soggetti da soddisfare in via prioritaria, con conseguente inesistenza del relativo obbligo di pagamento.

Con sentenza del 13/4 – 27/4/2004, il Tribunale di Avellino rigettava la domanda, dopo aver affermato la giurisdizione, ritenuta la mancanza di prova dell’attuale sussistenza del diritto del richiedente alla materiale erogazione del contributo.

Avverso tale sentenza proponeva appello il G.M.C. nella qualità, deducendo che il Tribunale aveva omesso di valutare se medio tempore ci fosse stata la copertura finanziaria per far fronte all’onere gravante sul Comune precisando che, nel procedimento amministrativo culminato con il decreto sindacale di assegnazione del contributo, la stessa P.A. aveva accertato la sussistenza di tutti i requisiti ed erano state accertate anche le condizioni del proprietario, che in quanto cittadino residente all’estero doveva considerarsi equiparato ai cittadini residenti nelle zone terremotate.

Si costituiva l’appellato,deducendo l’infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 2476/05, rigettava l’appello.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il G. n.q sulla base di cinque motivi illustrati con memoria, cui resiste con controricorso il comune di Torre Le Nocelle.

All’udienza in camera di Consiglio del 4.3.10 si provvedeva alla ricostruzione innanzi a questa Corte del fascicolo e, infine, all’udienza del 10.6.10 la causa veniva discussa in udienza pubblica.

Motivi della decisione

Con i primi tre motivi di ricorso il G. censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che esso ricorrente non aveva fornito la prova del verificarsi dei presupposti per l’erogazione del contributo essendo detti presupposti pacificamente costituiti dal finanziamento di oltre L. due miliardi ricevuto dal comune ed essendo l’esclusione di esso ricorrente dall’elenco dei soggetti cui spettava la ripartizione di detto finanziamento basata sul presupposto che egli risiedeva all’estero e non occupava la casa danneggiata, circostanza ostativa questa non prevista in alcun modo dalla L. n. 32 del 1992, art. 32 ed in violazione del D.L. n. 474 del 1987, art. 5 che equipara i cittadini italiani residenti all’estero a quelli residenti in Italia.

Con il quarto motivo si duole della ritenuta inammissibilità, in quanto nuova, della domanda di adeguamento dell’ammontare del contributo ad esso spettante.

Con il quinto motivo si duole della mancata ammissione delle prove richieste.

I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano fondati.

In fattispecie del tutto analoga questa Corte ha già avuto occasione di precisare che, in tema di interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, la L. n. 32 del 1992, art. 3 stabilisce i requisiti occorrenti per l’inserimento dei proprietari danneggiati nella graduatoria degli aventi diritto con priorità al contributo di cui alla stessa legge, escludendo ogni possibilità di deroga. Solo in tale ambito l’art. 3, comma 5, della legge riconosce al Comune il potere di deliberare criteri attuativi. Pertanto, avuto riguardo alla subordinazione, nella gerarchia delle fonti, delle deliberazioni attuative della predetta legge poste in essere dagli organi comunali, e delle deliberazioni del CIPE – destinatario, ai sensi della L. n. 32 del 1992, art. 2, comma 4 di determinati compiti in tema di riparto dei fondi da erogare -, ai vincoli posti dalla legge stessa, è illegittima la deliberazione comunale che fissi, in ciò adeguandosi a delibere del CIPE, requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge ed in particolare quello di risiedere, all’epoca del sisma, nell’immobile danneggiato dall’evento calamitoso. (Cass. 10693/07).

Alla luce di detto principio appare non conforme al dettato normativo la statuizione della Corte d’appello che ha ritenuto che nell’allegato dei beneficiari erano stati ammessi quelli che godevano delle priorità di cui alla L. n. 32 del 1992, art. 3, lett. a) e b);

categorie in cui il ricorrente non rientrava in quanto residente all’estero e non occupante l’immobile danneggiato.

Occorre a tale proposito rilevare che mentre il ricorrente non rientrerebbe certamente nell’ipotesi di cui all’art. 3 lett. a) della legge citata, che prevede la priorità per i proprietari di un’unica abitazione ancora alloggiati in sistemazioni precarie o provvisorie, avrebbe invece titolo,in presenza dei necessari requisiti, per rientrare nella categoria di soggetti di cui all’art. 3, lett. b) che si riferisce, invece, unicamente ai soggetti proprietari di un’unica abitazione che abbiano presentato domanda per la ricostruzione o riparazione dell’abitazione senza alcun riferimento alla necessità di occupazione della casa danneggiata o alla residenza in Italia.

I motivi vanno pertanto accolti.

Va respinto il quarto motivo perchè la domanda di rideterminazione del contributo è stata tardivamente proposta – come rilevato dalla Corte d’appello – solo in sede di conclusioni in primo grado in violazione, quindi, dell’art. 183 c.p.c., comma 4 che fissa il termine per le modifica della domanda alla udienza di trattazione.

Il quinto motivo resta assorbito.

Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione che si atterrà nel decidere al principio di diritto dianzi enunciato e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.