Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-07-2010, n. 15784 OPERE PUBBLICHE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 9 aprile 1997 l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di (OMISSIS) (poi divenuto Agenzia Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica, e che verrà in seguito indicato come ATER) citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Setaf s.p.a e la Prof. Pietro Vecchiato s.p.a. (in prosieguo indicata solo come Vecchiato), nonchè l’Assicurazioni Generali s.p.a. (in prosieguo Generali). L’attore, premesso di aver appaltato alla Setaf lavori di manutenzione e risanamento di un complesso immobiliare in (OMISSIS), e premesso altresì che all’originaria appaltatrice era poi subentrata la Vecchiato, chiese il risarcimento dei danni per la cattiva esecuzione di tali lavori.

I convenuti si difesero e la Vecchiato chiese di essere garantita dalle Generali, con cui aveva stipulato una polizza di assicurazione.

Il tribunale accolse sia la domanda proposta dall’attore nei confronti della Vecchiato, che condannò al pagamento di L. 2.221.800.000 (oltre agli accessori), sia la domanda di manleva di quest’ultima nei confronti della Generali.

Investita dei gravami formulati dalle parti contrapposte, la Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 13 dicembre 2004, riformò la pronuncia di primo grado limitatamente alla domanda di manleva nei confronti dell’assicuratore, che rigettò, e confermò invece la condanna della Vecchiato al risarcimento dei danni in favore dell’ATER. A quest’ultimo riguardo detta corte ritenne che fondatamente il tribunale avesse condiviso le valutazioni del consulente d’ufficio in ordine all’esistenza dei vizi denunciati dalla committente, senza necessità di disporre ulteriori indagini tecniche, essendo tali vizi ascrivibili alla cattiva esecuzione dei lavori appaltati e non a pregressi difetti degli immobili, cui proprio con quei lavori si era inteso porre rimedio. Escluse, poi, che gli inconvenienti verificatisi potessero dipendere da difetti di progettazione imputabili alla committente, avendo quest’ultima operato le proprie scelte conformemente alle indicazioni di una società di consulenza, collegata all’appaltatrice, ed avendo la stessa appaltatrice redatto il progetto esecutivo senza formulare riserve di sorta, nemmeno in occasione della successiva denuncia di sinistro inoltrata all’assicuratore; escluse, infine, anche la rilevanza di un preteso concorso di colpa del direttore dei lavori al fine di liberare l’appaltatrice dalle proprie responsabilità.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Vecchiato, prospettando quattro motivi di censura, al primo dei quali – l’unico riferito alla domanda di manleva formulata nei confronti della Generali – ha però poi espressamente rinunciato.

Si è difesa con controricorso la ATER, mentre la Generali, dopo avere a propria volta depositato un controricorso, ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso per la parte che la riguarda.

La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. L’intervenuta rinuncia al ricorso proposto nei confronti della Generali, così come espresso nel primo motivo, consente di dichiarare estinto il relativo procedimento.

Essendovi stata espressa accettazione della rinuncia non occorre, quanto al rapporto tra la Vecchiato e la Generali, provvedere sulle spese processuali.

2. Restano da esaminare il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso, che si riferiscono al rapporto tra la stessa Vecchiato e la ATER. La ricorrente denuncia, anzitutto, vizi di motivazione dell’impugnata sentenza, cui imputa di avere erroneamente fatto leva sulle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d’ufficio nominato nel corso del giudizio di primo grado senza tener conto delle obiezioni che a tali conclusioni aveva mosso la difesa della Vecchiato, la quale aveva chiesto il rinnovo della consulenza.

In secondo luogo, la medesima ricorrente si duole della violazione degli artt. 1321, 1372 e 1655 c.c. Nell’affermare l’irrilevanza di eventuali vizi di progettazione dell’opera imputabili alla committente, infatti, la corte d’appello ha posto in evidenza che quel progetto era frutto di una consulenza resa da una società "consociata" all’appaltatrice. Ma questo – obietta la ricorrente – non basta certo ad attribuire alla Vecchiato le conseguenze dell’operato di una società diversa, nè è stato spiegato quale sarebbe stata l’effettiva incidenza della suindicata consulenza sui vizi dell’opera.

Infine, la Vecchiato lamenta anche la violazione della L. n. 2284 del 1856, artt. 346 e 364 come attuati dal R.D. n. 350 del 1895 e dal D.P.R. n. 1063 del 1962, per avere la corte territoriale omesso di considerare che la disciplina dell’appalto pubblico è connotata da un elevato grado di vigilanza e controllo dell’amministrazione committente nella fase esecutiva e che, perciò, la colpa per omissione di vigilanza o per erronee disposizioni imputabile al direttore dei lavori designato dalla committente medesima è direttamente a quest’ultima riferibile, valendo ad escludere la concorrente responsabilità dell’appaltatore.

3. Nessuna di tali doglianze appare fondata.

3.1. Quanto alla prima di esse, occorre rilevare come la corte d’appello abbia esaurientemente spiegato le ragioni per le quali i difetti strutturali del complesso immobiliare cui l’appalto si riferisce – e sui quali insistono i rilievi critici riportati nel ricorso – non possono essere addotti a giustificazione del cattivo esito delle opere appaltate, che erano appunto volte a porre rimedio a quei precedenti difetti.

La sentenza impugnata, d’altronde, non manca di ricordare che alle osservazioni critiche formulate dalla difesa dell’odierna ricorrente era già stata data esauriente risposta dallo stesso consulente tecnico d’ufficio e che, proprio per questo, il tribunale aveva ritenuto superfluo rinnovare la consulenza. La mera riproposizione di tali critiche nel ricorso per cassazione, senza la specificazione dei passaggi della relazione del consulente tecnico relativi ai punti criticati, non basta quindi a sorreggere la denuncia di difetto di motivazione, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non essendo consentito a questa corte l’esame diretto delle risultanze del giudizio di merito e non potendosi perciò vagliare la pertinenza e la decisività dei rilievi formulati dalla ricorrente.

Nè può tacersi che la stessa impugnata sentenza ha tratto argomento anche dal fatto che il progetto esecutivo in base al quale i lavori in questione furono espletati era stato redatto senza riserve di sorta dall’appaltatrice -, i e che quest’ultima, nel denunciare poi il danno all’impresa di assicurazione, non aveva imputato l’accaduto a difetti di progettazione, bensì al tipo di collante adoperato.

Argomenti, questi, che la ricorrente non censura in modo specifico.

3.2. Non colgono nel segno, perchè privi di decisività, neanche i rilievi concernenti il ruolo svolto da una terza società, consociata dell’appaltatrice, nel fornire consulenza alla redazione del progetto da parte dell’amministrazione committente.

Chiarito, infatti, che non è all’anzidetto progetto che possono essere ascritte le cause del cattivo esito delle opere appaltate, è evidente che poco importa argomentare sui rapporti esistenti tra l’appaltatrice e la società che prestò la propria consulenza nella pregressa fase progettuale.

D’altronde, giova ripetere che la corte d’appello ha sottolineato – senza che ciò venga censurato dalla ricorrente – come l’appaltatrice non sollevò rilievi di sorta in ordine alle soluzioni prospettate nel progetto predisposto dall’amministrazione committente, ed anzi redasse essa stessa il conseguente progetto esecutivo. Il che conferma l’irrilevanza della doglianza contenuta nel terzo motivo di ricorso, in quanto vertente su un profilo secondario e non decisivo della motivazione dell’impugnata sentenza.

3.3. La doglianza concernente il mancato riconoscimento della corresponsabilità dell’amministrazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori, nella cattiva riuscita delle opere appaltate si scontra anzitutto con il principio, già altre volte affermato da questa corte, secondo cui l’appaltatore è tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte, anche nel caso in cui il committente abbia predisposto il progetto e fornito indicazioni sulla relativa realizzazione, a meno che non sia ridotto a nudus minister, per essere direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (cfr., ex multis, Cass. n. 12995 del 2006) ; nè ciò è escluso dal fatto che, in caso di appalto di opere pubbliche, il margine di autonomia di cui l’appaltatore gode è minore (cfr. tra le altre, Cass. n. 11356 del 2002).

E’ vero che, nel caso in esame, non si tratta di responsabilità nei confronti di terzi, bensì di responsabilità contrattuale dell’appaltatore verso la stessa amministrazione appaltante, ed è vero anche che al direttore dei lavori da quest’ultima nominato va riconosciuta la qualifica di organo tecnico straordinario e perciò la veste di agente dell’amministrazione stessa; ma questo non implica certo il trasferimento sulla committente delle responsabilità inerenti alla diligente esecuzione dell’opera.

Si potrebbe, al più, discutere di concorso di colpa del direttore dei lavori, e quindi dell’amministrazione committente, per farne discendere una riduzione del risarcimento, a norma dell’art. 1227 c.c., comma 1. Ciò implicherebbe, tuttavia, che fosse stata fornita dall’appaltatrice danneggiante la prova dell’asserito concorso di colpa imputabile al direttore dei lavori, cui nel ricorso si addebita di avere imprudentemente disposto la mancata applicazione di previsti ancoraggi meccanici (c.d. "ammorsature") e di aver manifestato la propria approvazione circa il modo di esecuzione delle opere in occasione del collaudo delle stesse.

Senonchè, mentre questo secondo elemento appare evidentemente privo di rilievo, in quanto successivo al compimento dell’opera poi manifestatasi difettosa, il primo resta del tutto ipotetico non risultando in alcun modo neppure dal ricorso che le risultanze di causa (ed in particolare la disposta consulenza tecnica) abbiano in tutto o in parte consentito di ricondurre l’eziologia dei vizi dell’opera alla mancata applicazione dei suaccennati ancoraggi meccanici.

Non potendosi, per il resto, ricollegare un ipotetico concorso di colpa ad un difetto di vigilanza solo genericamente enunciato, ne deriva l’inaccoglibilità anche di tale censura.

4. Al rigetto del ricorso fa seguito la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità sostenute dall’ATER , che vengono liquidate in Euro 12000,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara estinto il giudizio nei confronti della Assicurazioni Generali s.p.a., rigetta il ricorso proposto nei confronti della Agenzia Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di detta Agenzia, liquidate in Euro 12.000,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-07-2010, n. 15785 SOCIETA’

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 23 novembre 1999 la sig.ra G.R. citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Como la Agordat s.r.l., di cui era stata socia ma dalla quale era receduta nel gennaio del 1996, chiedendo che detta società fosse condannata a liquidarle il controvalore della quota di partecipazione sulla base dell’effettivo valore del patrimonio sociale.

Instauratosi il contraddittorio ed essendo stata espletata una consulenza tecnica, il tribunale condannò la società convenuta a corrispondere all’attrice la somma di L. 71.653.115, determinata con riferimento ai valori risultanti dal bilancio dell’ultimo esercizio antecedente al recesso.

La Corte d’appello di Milano, investita del gravame proposto dalla sig.ra G., confermò la decisione di primo grado (salvo che in punto di spese processuali), poichè ritenne anch’essa che la liquidazione della quota del socio receduto, da operarsi in base alla disposizione dell’art. 2437 c.c. nella formulazione anteriore alla riforma intervenuta nel 2003, dovesse necessariamente rispecchiare le risultanze del bilancio, essendo manifestamente insussistenti le violazioni del dettato costituzionale denunciate al riguardo dall’appellante.

Per la cassazione di tale sentenza la sig.ra G. ha proposto ricorso.

La Agordat si è difesa con controricorso.

Motivi della decisione

1. Denunciando la violazione dell’art. 2437 c.c. applicabile alla s.r.l. per il rinvio operato dal successivo art. 2494 (nel testo precedente alla riforma attuata col D.Lgs. n. 6 del 2003), oltre che vizi di motivazione dell’impugnata sentenza, la ricorrente si duole che la sua quota di partecipazione alla società dalla quale era receduta sia stata liquidata sulla base dei dati del bilancio dell’ultimo esercizio, senza tener conto del valore effettivo del patrimonio sociale, ben superiore alle risultanze contabili poste a base del bilancio medesimo. Insiste inoltre nel sostenere che, se interpretata come ha fatto la corte d’appello, l’anzidetta disposizione si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 18, 41, 42 e 47 Cost..

2. Il ricorso appare manifestamente privo di fondamento. Il principio di diritto cui la decisione impugnata si è attenuta – avuto riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis alla presente fattispecie – è del tutto conforme all’orientamento giurisprudenziale di questa corte di legittimità, la quale, per il caso di recesso da società non quotate in borsa, ha ritenuto doversi far luogo alla liquidazione della partecipazione spettante al socio con riferimento alla situazione patrimoniale della società risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio: cioè tenendo conto unicamente degli elementi che possono essere in tale bilancio secondo i criteri enunciati dall’art. 2423 c.c. e segg. (Cass. 10 settembre 1974, n. 2454; Cass. 2 giugno 1983, n. 3770; e Cass. 22 aprile 2002, n. 5850).

Proprio in considerazione di tale principio, del resto, come è reso ben esplicito anche nella relazione accompagnatoria del citato D.Lgs. n. 6 del 2003, il legislatore ha apportato significative modifiche al regime della liquidazione della quota del socio receduto (si veda infatti, ora, l’art. 2437 – ter), che non sono però invocabili con riferimento a fattispecie realizzatesi in epoca anteriore.

Gli argomenti addotti nel ricorso non apportano elementi di riflessione nuovi rispetto a quelli che la citata giurisprudenza aveva già avuto modo di vagliare, neanche per quanto attiene alla dedotta eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 2437 c.c. già a suo tempo dichiarata manifestamente infondata dalla citata Cass. n. 2454 del 1974. 3. Al rigetto del ricorso fa seguito la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate in Euro 3.500,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-07-2010, n. 15786 COMUNITA’ EUROPEA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Roma, con decreto emesso il 7 maggio 2007, ha condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere al sig. I.M. la somma di Euro 900,00 a titolo di equo indennizzo per i danni non patrimoniali subiti a cagione dell’eccessivo protrarsi di una causa intrapresa dal medesimo sig. I. il 3 marzo 1997 dinanzi al Giudice di pace di Casoria e conclusasi, dopo due gradi di giudizio, il 24 gennaio 2005.

Avverso tale sentenza il sig. I. ha proposto ricorso per Cassazione articolato in tre motivi, illustrati poi con memoria.

L’amministrazione intimata si è difesa con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Risulta infatti ad esso applicabile, ratione temporis, la disposizione dell’art. 366 bis c.p.c., a tenore della quale l’illustrazione dei singoli motivi deve essere accompagnata, a pena d’inammissibilità, dalla formulazione di un quesito di diritto.

La giurisprudenza di questa corte è da tempo orientata nel senso che è inammissibile, per violazione appunto del citato art. 366 bis c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale i prescritti quesiti non postulino l’enunciazione, da parte del ricorrente, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato (Cass. 28280/08). Detti quesiti debbono, cioè, essere formulati in termini tali da costituire una sintesi logico – giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, essendo perciò inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia inidonea a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Sez. un. 26020/08). Il quesito, pertanto, deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, attraverso espressioni specifiche che siano idonee ad evidenziarla (restando escluso che la questione possa risultare da un’operazione di interpretazione complessiva del ricorso stesso e quindi anche dell’esposizione del motivo: Cass. 16002/07), sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, onde la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. 24339/08).

Del pari inammissibile risulta il motivo di ricorso I quando, essendo la formulazione del quesito generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, esso si rivela inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, giacchè manca di indicare quale sia l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (Sez. un. 18759/08).

Nel caso in esame la formulazione dei quesiti si esaurisce nella mera affermazione del dovere del giudice nazionale di conformarsi ai precetti della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, come interpretati dalla Corte di Strasburgo, tanto per quel che concerne la durata ragionevole del giudizio (primo motivo) quanto per quel che concerne i criteri di liquidazione dell’indennizzo (secondo motivo), essendo quel giudice tenuto ad applicare direttamente i suindicati precetti (terzo motivo).

L’enunciazione di tali quesiti è, però, completamente avulsa dalla vicenda di cui si discute, nella quale potrebbe farsi semmai questione del modo in cui il giudice nazionale ha interpretato ed applicato le regole poste dalla suddetta convenzione ed i criteri enunciati al riguardo dalla giurisprudenza europea, ma non certo di una mai rivendicata sua libertà di prescindere dalle une o dagli altri. La risposta positiva ai quesiti formulati nel ricorso, pur se positiva, lascerebbe quindi del tutto impregiudicata la questione se il ricorso stesso sia o meno accoglibile e se l’impugnato decreto debba o meno essere cassato. Il che necessariamente conduce alla declaratoria d’inammissibilità.

All’indicata declaratoria fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate in Euro 500,00 per onorari, oltre a quelle prenotate a debito.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 500,00 per onorari, oltre a quelle prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-07-2010, n. 15787 COMUNITA’ EUROPEA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con decreto emesso il 16 marzo 2005 la Corte d’appello di Roma rigettò il ricorso col quale il sig. L.S. aveva chiesto il riconoscimento di un equo indennizzo per l’eccessiva durata di un giudizio da lui promosso dinanzi alla Corte dei conti.

Reputò la corte d’appello che, pur avendo detto giudizio ecceduto di circa quattro anni il limite di ragionevole durata, l’indennizzo non fosse dovuto: poichè il ricorrente non aveva fornito prova alcuna di aver sofferto danni, nè ciò poteva presumersi, atteso sia il ritardo con cui l’azione era stata promossa dinanzi al giudice contabile, rispetto al momento il cui era sorto il diritto azionato, sia la verosimile consapevolezza della mancanza di fondamento della pretesa fatta valere in quel giudizio alla stregua della prevalente giurisprudenza in materia.

Per la cassazione di tale provvedimento il sig. L. ha proposto ricorso, articolato in tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese in questa sede.

Il Procuratore generale, avendo reputato il ricorso manifestamente fondato, ne ha chiesto l’accoglimento previa trattazione con rito camerale.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo: sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione – il giudice che abbia accertato l’eccessiva durata ragionevole del processo deve riconoscere alla parte il diritto all’equa riparazione ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che vi sia stato un pregiudizio per il ricorrente.

In tal senso si è ripetute volte espressa questa corte, la quale ha altresì escluso che, a questi fini, possa rilevare un’asserita consapevolezza da parte dell’istante della scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria, ove facciano difetto positivi elementi di riscontro in tal senso (cfr., tra le altre, Cass. n. 24269 del 2008). Ed, infatti, la circostanza che la causa di merito abbia avuto esito negativo, sia pure prevedibile, è irrilevante ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale, giacchè l’esito favorevole della lite non condiziona il diritto alla ragionevole durata del p A processo, nè incide di per sè sulla pretesa indennitaria, della parte che abbia dovuto sopportare l’eccessivo protrarsi della causa, salvo che essa si sia resa responsabile di lite temeraria o, comunque, di un vero e proprio abuso del processo (Cass. n. 24107 del 2009).

Le circostanze a tal riguardo evidenziate nell’impugnato decreto non appaiono, però, logicamente idonee a sorreggere l’ipotesi che, nel caso in esame, il ricorrente avesse promosso l’azione dinanzi alla Corte dei conti con piena coscienza dell’infondatezza della sua pretesa (la stessa corte territoriale, d’altronde, si limita a parlare di "probabile infondatezza"). Del tutto ininfluente, rispetto ad una valutazione siffatta, è il maggiore o minor tempo intercorso tra il momento in cui detta pretesa avrebbe potuto essere azionata e quello in cui è stata in effetti assunta l’iniziativa giudiziaria;

nè certo la generica affermazione dell’esistenza di un indirizzo giurisprudenziale in prevalenza contrario alla tesi sostenuta in causa dalla parte basta a dimostrare la temerarietà della pretesa.

Il ricorso va perciò accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato.

Essendo stato già accertato che il giudizio dinanzi alla Corte dei conti ha ecceduto di quattro anni il limite di ragionevole durata, è senz’altro possibile decidere sin d’ora la causa nel merito, facendo applicazione in via equitativa dei criteri di liquidazione adoperati in casi, analoghi dalla giurisprudenza europea, così come da quella nazionale, alla stregua dei quali il danno non patrimoniale sofferto dal ricorrente nel presente caso è quantificabile in complessivi Euro 3.500,00.

L’amministrazione intimata va perciò condannata al pagamento della somma sopra indicata, con interessi legali dalla data della domanda.

La medesima amministrazione dovrà altresì rimborsare al ricorrente le spese processuali.

Tali spese, con riferimento al giudizio di merito, vengono liquidate in Euro 878,00 (di cui 450,00 per onorari e 378,00 per diritti) e per il giudizio di legittimità in Euro 655,00 (di cui 555,00 per onorari), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione intimata a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 3.500,00, con interessi legali dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 878,00 per il giudizio di merito ed in complessivi Euro 655,00 per quello di legittimità, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.