Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-07-2010, n. 15788 INFORTUNI SUL LAVORO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Genova la signora M.M., vedova di M.G., chiedeva nei confronti dell’INAIL che venisse accertato il suo diritto a percepire la rendita superstiti a seguito del decesso del marito avvenuto l'(OMISSIS) per infarto del miocardio, a suo dire, riconducibile allo stress lavorativo al quale lo stesso era stato sottoposto.

Il Tribunale all’esito di ctu respingeva la domanda, ritenendo non sussistente il nesso causale tra l’evento e l’attività lavorativa.

Avverso tale decisione proponeva appello la M.M., contestando le risultanze della espletata consulenza, concernenti la ricaduta dello stress nella patologia infartuale nonchè la valutazione degli elementi probatoria ed infine, l’assunto che l’infarto non potesse considerarsi causa violenta ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965. Si costituiva in giudizio l’INAIL che chiedeva il rigetto del ricorso Con sentenza del 14 giugno – 23 agosto 2006, l’adita Corte di Appello di Genova, ritenuto che il materiale probatorio acquisito non consentiva di ritenere la sussistenza di quella violenza richiesta dalla normativa per qualificare l’evento morte infortunio sul lavoro, rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre M.M. ved. M. con tre motivi. Resiste l’INAIL con controricorso.

Motivi della decisione

Con il proposto ricorso, articolato in tre motivi, la M.M. denuncia difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle prove testimoniali, violazione di legge in ordine all’accertamento della c.d. "causa violenta" di infortunio nonchè in ordine all’applicazione del principio di equivalenza delle cause (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 2 e 68 e art. 41 c.p.c.) e difetto di motivazione in ordine all’esercizio dei poteri istruttori circa il mancato rinnovo della consulenza tecnica. Più in dettaglio, sostiene la ricorrente che la sentenza, resa dalla Corte d’appello di Genova, sarebbe viziata per non avere il Giudice correttamente valutato le prove testimoniali relative alle circostanze in cui si era verificato il decesso del M. e per avere errato nel ritenere non sussistente la causa violenta e nel non avere applicato il principio della equivalenza causale con conseguente erronea esclusione dello stress lavorativo come concausa del decesso. Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, non può trovare accoglimento.

Invero, quanto all’asserito difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle testimonianze, va rammentato che – come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare (cfr., in particolare, tra le tante, Cass. sez. un. 27 dicembre 1997 n. 13045) – il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei l’atti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, perchè spetta solo al giudice del merito di individuare le fonti de proprio convincimento ed all’uopo valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dall’ordinamento. Ne consegue che il giudice di merito è libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, senza necessità di prendere in considerazione tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, siano incompatibili con fa decisione adottata.

In questa prospettiva, pertanto, il controllo dei giudice di legittimità sulla motivazione del giudice del merito non deve tradursi in un riesame del fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto, non tendendo il giudizio di cassazione a stabilire se gli elementi di prova confermino, in modo sufficiente, l’esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione. Il controllo, dunque, non ha per oggetto le prove, ma solo il ragionamento giustificativo. Esso ripercorre l’argomentazione svolta nella motivazione dal giudice del merito a sostegno della decisione assunta e ne valuta la correttezza e la sufficienza.

Nel giudizio di cassazione, quindi, anche sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione il riesame ne merito è inammissibile (Cass. 9 maggio 1991 n. 5196).

Orbene, la Corte di appello, sin dall’inizio della motivazione adottata a sostegno della pronuncia, si è preoccupata di prendere in esame le testimonianze rese dai testi escussi, specie in ordine all’orario lavorativo seguito in azienda, escludendo, per un verso, la presenza di quegli elementi, indicati nel ricorso introduttivo, quali i massacranti turni nei cantieri "osservati nel periodo di causa" e "le concitate e drammatiche, telefonate, avvenute poche ore prima del decesso; dando rilievo, per altro verso, alla emersa circostanza che "il M. nutriva serie preoccupazioni per lo stato economico della società di cui era socio con alcuni familiari". L’attribuzione di rilevanza ed attendibilità alle dichiarazioni dei testi, cosi come l’interpretazione delle testimonianze rese dagli stessi, costituiscono parte essenziale del potere discrezionale del giudice di valutazione delle prove e, di conseguenza, è questione di merito, inammissibile in sede di legittimità., quella prospettata in ricorso tendente ad ottenere una diversa valutazione delle testimonianze in ordine alla particolare gravosità dell’impegno lavorativo del de cuius ed alle sue condizioni di stress nel giorno dell’infarto.

Con specifico riferimento all’infarto, poi, va ulteriormente precisato che la giurisprudenza di legittimità richiede, perchè si abbia infortunio, che esso derivi da una causa esterna che agisca con azione rapida e intensa (Cass. n. 19682 del 2003) o in un brevissimo arco temporale (Cass. n. 12746 del 2003) o in una minima misura temporale (Cass. n. 13982 del 2000) desumendo la necessità di concentrazione dall’aggettivo violenta che specifica la causa dell’infortunio sul lavoro. Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, valutando le prove testimoniali ha ritenuto non comprovata l’esistenza di particolari cause di stress derivate dall’attività lavorativa e, quindi ha escluso il nesso causale tra l’infarto e detta attività lavorativa.

Peraltro, le conclusioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio del primo grado di giudizio la cui consulenza è stata ritenuta puntuale dal Giudice di appello avevano escluso che l’attività lavorativa potesse essere stata la causa dell’infarto avuto dal M., tanto perchè, dall’esame autoptico, questi era risultato affetto da "coronarosclerosi bilaterale con occlusione trombotica recente del ramo interventricolare anteriore dell’arteria coronaria sinistra", sviluppatasi per fattori di rischio comuni quali "l’età, il sesso maschile e soprattutto il fumo di sigarette, prolungatosi per circa un ventennio alla media di 15 – 20 sigarette al dì".

E’ chiarito, in particolare, in sentenza che "dal punto di vista medico legale… è stata indicata una causa certa che nel tempo ha logorato l’apparato cardiocircolatorio sul quale la situazione di preoccupazione (stress) non ha assunto il ruolo di causa o concausa, ma come indicato dal ctu. quella di mera possibilità". Infine, con riferimento al mancato rinnovo della consulenza medico legale nel giudizio di appello, si osserva che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, che richiedono accertamenti tecnici, la consulenza tecnica in appello, normalmente facoltativa, diviene obbligatoria se è stata omessa dal giudice di primo grado (Cass. n. 19434/06) e solo in questo caso costituisce una grave carenza nell’accertamento dei fatti, che si risolve in un vizio di motivazione della sentenza.

Il caso di specie, rientra, invece, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, tra quelli nei quali, il giudice di seconde cure, convinto della affidabilità, completezza, correttezza e puntualità della consulenza espletata nel primo grado di giudizio, legittimamente decide di non rinnovarla, senza che ciò possa costituire vizio della sentenza. Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 nella specie inapplicabile ratione temporis.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-07-2010, n. 15789 SANITA’ E SANITARI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 3 febbraio 2006, la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del 21 giugno 2005, con la quale il Tribunale del lavoro della medesima città aveva respinto le domande svolte nei confronti della ASL (OMISSIS) di Torino dal Dott. C.C., medico convenzionato di medicina generale, dirette ad ottenere la dichiarazione di compatibilità della propria convenzione col rapporto di lavoro subordinato di ricercatore confermato a tempo definito, intercorrente con la facoltà di medicina dell’Università di (OMISSIS) nel dipartimento c.d. "universitario puro" (vale dire non convenzionato col S.S.N.), sostenendo, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lett. a) dell’accordo collettivo 9 marzo 2000, reso esecutivo dal D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, ove diversamente interpretato, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32 e 35 Cost..

Avverso tale sentenza, il dr. C.C. propone ora ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, illustrati poi con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Resiste alla domanda di cassazione della sentenza della Corte d’appello la A.S.L. (OMISSIS) di Torino, con rituale controricorso.

Motivi della decisione

1 – Col primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale sottoscritto il 9 marzo 2000 e reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 (ora art. 17, comma 1 dell’accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005) e della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 7 nonchè il vizio di motivazione.

In proposito sostiene che l’incompatibilità prevista per il medico convenzionato di medicina generale dalla prima delle norme indicate nella rubrica, col richiamo alla L. del 1991, art. 4, comma 7 indicata nella rubrica, riguarderebbe la coesistenza di incarichi di lavoro subordinato o convenzionato unicamente all’interno del servizio sanitario nazionale, cui nel caso di specie è estraneo il rapporto di ricercatore medico presso l’Università di (OMISSIS).

In proposito, partendo dalla considerazione che la norma applicabile è rappresentata da quella della L. n. 412 del 1991, "ai sensi" della quale l’accordo del 2000 come quello del 2005 dettavano la disciplina per i medici convenzionati di medicina generale, il ricorrente ribadisce la tesi, svolta nei precedenti gradi di merito, secondo cui dal tenore letterale e dalla ratio di tale disposizione si ricaverebbe la conclusione che le incompatibilità ivi previste operano esclusivamente all’interno del servizio sanitario nazionale.

Del resto, le norme di legge che regolano le incompatibilità dei ricercatori confermati a tempo definito consentirebbero l’espletamento dell’attività libero – professionale anche di tipo continuativo, tenuto altresì conto del fatto che l’attività universitaria a tempo definito non comporterebbe un impegno superiore ad una ora al giorno (200 all’anno) e che lui, in quanto ricercatore, aveva avuto ridotto ad un terzo dalla ASL nel passato il numero di pazienti come medico convenzionato.

2 – In via subordinata, il ricorrente ripropone l’eccezione di incostituzionalità della norma della L. n. 412 del 1991, art. 4, comma 7 in quanto richiamata negli accordi citati, per contrasto con gli artt. 32, 4 Cost., art. 35 Cost., comma 2 e art. 3 Cost..

Il ricorso conclude con la richiesta di annullamento delle sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge.

Il ricorso è infondato.

Secondo il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, art. 4, comma 1 invocato dalle parti:

1. Ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 7 è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il medico che:

a. sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui al D.L. 14 giugno 1993, n. 187, art. 6, comma 1, convertito con modifiche nella L. 12 agosto 1993, n. 296.

Il richiamato L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 7 dispone che:

"Con il servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il servizio sanitario nazionale… ".

Ambedue le parti e i giudici di merito correttamente interpretano la disposizione dell’accordo collettivo reso esecutivo col D.P.R. citato alla luce della norma di legge da esso richiamata in apertura.

Nella interpretazione di quest’ultima, va anzitutto confermata la lettura resa dalla Corte territoriale quanto alla prima parte della stessa e del resto condivisa anche dal ricorrente, vale dire che essa afferma solennemente che col servizio sanitario nazionale può intercorrere un solo rapporto di lavoro, sia esso subordinato o autonomo o convenzionato.

Trattasi di dato emergente con chiarezza dal tenore letterale della disposizione che non distingue, come invece nella frase immediatamente successiva, a seconda del tipo di rapporto di lavoro all’interno del servizio sanitario nazionale.

Già alla stregua dell’interpretazione indicata, non appare sostenibile l’assunto difensivo del ricorrente secondo cui la seconda parte della norma con lo stabilire l’incompatibilità di "tale rapporto" si riferirebbe esclusivamente ai rapporti di lavoro dipendente, pubblico o privato, col servizio sanitario nazionale, poichè in questo caso l’intera seconda frase sarebbe del tutto inutile, essendo il relativo precetto già ricompreso integralmente nella prima.

Sembra quindi più corretto ritenere che il riferimento sia rivolto a ogni rapporto pubblico o privato svolto al di fuori del servizio sanitario nazionale, mentre la finale indicazione della incompatibilità con altri rapporti anche di natura convenzionale col S.S.N. riveste il ruolo di mera accentuazione di un concetto già espresso, qui ribadito con riferimento alla principale forma di rapporto di lavoro autonomo ipotizzabile con tale servizio.

Del resto, come rilevato anche dalla sentenza impugnata, la particella "e" tra la prima e la seconda parte della seconda frase, a differenza ad es. della "o" di cui alla frase immediatamente successiva che tratta delle varie attività in possibile concorrenza coi S.S.N., è un ulteriore indicatore di una differenziazione tra i due gruppi di ipotesi.

La ratio di tale disciplina, nel quadro di una sistemazione generale dei vari tipi di collaborazione medica all’interno del servizio sanitario nazionale, in funzione della valorizzazione e della migliore utilizzazione del relativo servizio, è quella di assicurare la tendenziale esclusività del rapporto di lavoro col servizio sanitario nazionale, salvo esplicite deroghe, quale appunto quella, richiamata dall’accordo collettivo, prevista al D.L. n. 187 del 1993, art. 6, comma 1 conv. nella L. n. 296 del 1993 o quella stabilita dal medesimo L. n. 412 del 1991, art. 4, comma 1 per i medici dipendenti dal servizio sanitario nazionale coi limiti previsti dalla legge.

Esclusività che deve ritenersi apportare per i medici del servizio sanitario nazionale deroga alla norma citata dal ricorrente che consente ai ricercatori universitari confermati lo svolgimento di attività libero – professionale.

In tale contesto normativo appaiono infine non rilevanti le considerazioni del ricorrente in ordine al fatto che nel passato proprio la situazione di coesistenza dei due rapporti avrebbe determinato la decisione di ridurgli il numero di assistiti, in difetto della specificazioni in ordine al quadro normativo vigente all’epoca in cui tale fatto si era verificato.

Deduce peraltro in via subordinata il ricorrente che, così interpretata, la norma di legge sarebbe sospetta di violare gli artt. 32 (impedendo l’arricchimento professionale del medico attraverso l’esercizio di due attività complementari, ognuna non assorbente le possibilità di impegno lavorativo del medico), 4 e 35, 2 comma (impedendo senza valida ragione una attività lavorativa) e 3 Cost. (trattando il medico convenzionato in maniera difforme rispetto al medico dipendente).

La deduzione appare manifestamente infondata.

Va infatti ricondotta alla discrezionalità del legislatore la configurazione del sistema del Servizio Sanitario Nazionale in funzione della più ampia e articolata tutela del diritto fondamentale dell’individuo alla salute, attraverso la predisposizione di imponenti mezzi e di strutture per l’assistenza sanitaria, assegnando altresì all’interno del sistema ruoli differenziati ai vari partecipi, tenendo anche contro delle risorse umane disponibili, eccedenti in alcuni settori e carenti in altre, modulando quindi i regimi giuridici di collaborazione, predisponendo incentivi unicamente laddove si tratta di attrarre risorse in settori che lamentano la carenza e tentando una sistemazione di tutte le risorse disponibili, secondo una logica complessiva e settore per settore che non appare meritare, sia pure dal punto di vista del ricorrente, del resto in parte ancorato ad una situazione di mero fatto, le critiche svolte dal ricorrente.

Il ricorso va pertanto respinto.

La novità della fattispecie esaminata consiglia l’integrale compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-07-2010, n. 15790 IMPIEGO PUBBLICO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso, depositato il 1.10.2003, C.M. conveniva in giudizio la Regione Calabria, alle cui dipendenze prestava servizio nel contingente delle "equipes socio – psico – pedagogiche"- per ottenere il riconoscimento, con decorrenza 1 luglio 1998, dell'(OMISSIS) qualifica funzionale nella qualità di psicologa, in contrasto con l’inquadramento assegnatole nella (OMISSIS) qualifica funzionale dalla Delib. Giunta Regionale 6 luglio 1998 n. 3459.

Costituitasi in giudizio la Regione Calabria, il Tribunale di Cosenza con sentenza del 21.05.2 004 respingeva il ricorso. Tale decisione, impugnata dalla C., è stata riformata dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 1304 del 2006. la quale disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione, proposta dall’appellata Regione Calabria, ha dichiarato il diritto dell’appellante ai richiesto inquadramento.

La Regione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, con il primo dei quali ha riproposto la questione relativa all’eccepito difetto di giurisdizione del giudice del lavoro.

Sul primo motivo del ricorso le Sezioni Unite (sentenza n. 14823 del 2008) si sono pronunciate dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo gli atti alla Sezione Lavoro per la decisione sul secondo motivo. Di conseguenza questa Corte deve provvedere sul secondo motivo.

Motivi della decisione

1. Con il secondo motivo del ricorso la Regione Calabria lamenta violazione e falsa applicazione delle L.R. 5 maggio 1990, n. 57 e L.R. 24 gennaio 1997, art. 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Al riguardo rileva che la fattispecie concreta, consistente nel l’asserito svolgimento di mansioni di psicologo nel periodo in considerazione, non è produttiva degli effetti giuridici ritenuti dal giudice di appello, operando la Delib. Giunta Regionale n. 3499 del 1997 un mero richiamo esplicativo sulla classificazione del personale; addebita poi alla Corte di appello di Catanzaro di avere erroneamente ritenuto superabili le previsioni contenute nella L.R. n. 2 del 1997. Osserva, in relazione a tele ultima norma, che la procedura da essa delineata sarebbe necessaria ai soli fini dell’ammissione in ruoli dei singoli dipendenti e non anche ai fini dell’inquadramento nella superiore qualifica, mentre la posizione funzionale iniziale posseduta dall’interessata alla data di entrata in vigore della L.R. n. 57 del 1990, non poteva essere identificata nella (OMISSIS) qualifica funzionale, non possedendo la stessa i requisiti per svolgere legittimamente l’attività di psicologa. L’attribuzione, conclude la Regione Calabria, della (OMISSIS) qualifica funzionale con decorrenza 1 luglio 1998 corrisponde ad un vero artificio giuridico privo di fondamento, che deve essere censurato per violazione, tra l’altro, anche del richiamato D.Lgs n. 165, art. 52. 2. Il motivo del ricorso come proposto è fondato.

L’originaria ricorrente C. ha chiesto giudizialmente il riconoscimento ad essere inquadrata (economicamente e giuridicamente) nell'(OMISSIS) qualifica funzionale in luogo della (OMISSIS) qualifica assegnatale con la Delib. Giunta Regione Calabria n. 3459 del 1998, in quanto: a) con la L.R. n. 57 del 1990 il "rapporto di convenzione" degli operatori delle equipes socio – psico – pedagogiche (tra cui quello di essa ricorrente) era stato trasformato in lavoro a tempo indeterminato: b) essa ricorrente aveva conseguito il titolo professionale di sociologa con iscrizione nel relativo albo da epoca precedente; e) con Delib. Giunta Regionale n. 3499 del 23 giugno 1997 erano stati definiti, in generale, i profili professionali del "personale di ruolo" attribuendosi al profilo professionale di "psicologo", nel cui ambito avrebbero potuto ricondursi le mansioni di fatto svolte da essa ricorrente, il livello (OMISSIS); d) la ricorrente medesima aveva espletato sia pure in posizione "non di ruolo" tali mansioni qualificanti di "psicologo" e quindi, per effetto della Delib. n. 3499 del 1997, doveva essere inquadrata nell'(OMISSIS) livello.

Da tale situazione "di fatto" e "di diritto" posta dalla ricorrente a sostegno della sua domanda giudiziaria non può derivare – come invece riconosciuto erroneamente dall’impugnata sentenza d ella Corte di appello di Catanzaro – il suo diritto all’inquadramento nell'(OMISSIS) livello qualifica funzionale.

Occorre precisare infatti, con riguardo alle censure mosse dalla Regione Calabria, che in conformità alla normativa regionale (L. n. 57 del 1990, art. 5 e L. n. 2 del 1997, artt. 1 e 2), disciplinante i profili professionali del personale rientrante nella categoria degli operatori delle equipes socio – pedagogiche, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3499 del 1997 riguardava solo ed esclusivamente "il personale di ruolo della Regione compreso dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS) qualifica funzionale", mentre la C. non rientrava nell’ambito di tale personale e non avrebbe potuto accedere quindi ad una posizione funzionale superiore a quella di cui all’immissione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Tale conclusione si inquadra correttamente nella questione generale dell’inquadramento dei pubblici dipendenti in qualifiche o posizioni funzionali superiori che deve avvenire ex art. 97 Cost. per mezzo di concorso, come costantemente affermato dalla Corte Costituzionale, che, tra l’altro, ha statuito che "anche in regime di impiego pubblico privatizzato, il collocamento in ruolo costituisce la modalità attraverso la quale si realizza l’inserimento stabile dell’impiegato in un posto della pianta organica di una pubblica amministrazione, cosicchè la garanzia del concorso pubblico non può che riguardare anche l’ipotesi di mera trasformazione di un rapporto contrattuale a tempo indelerminato in rapporto di ruolo, allorchè l’accesso al suddetto rapporto non di ruolo non sia a sua volta avvenuto attraverso una procedura concorsuale (Corte Cost. n. 205 del 2004; Corte Cost. n. 34 del 2000, n. 218 del 2004, n. 194 del 2002, n. 517 del 2002. n. 141 del 1999. n. 228 del 1997).

Nella specie, sulla questione degli operatori delle equipes socio – Psico – pedagogiche è stato ribadito il principio ai sensi dell’art. 97 Cost. riconoscendosi che lo stato giuridico ed economico dell’anzidetto personale viene disciplinato dalla normativa della Regione Calabria "previo espletamento di in concorso interno riservato al personale già in servizio" e, in particolare, "può essere definito solo da provvedimenti conclusivi dei concorsi interni previsti dalla L.R. n. 2 del 1997, art. 2" (Consiglio di Stato – Sez. 5/ n. 1212/2006; Cons. di Stato, Sez. 4A, n. 6432/2004).

Per completezza espositiva va aggiunto che controversia analoga a quella in esame è stata decisa da questa Corte nel senso della necessità, per il personale in questione, dell’espletamento, di apposite procedure concorsuali ai fini dell’inserimento in ruolo con l’attribuzione della sola posizione iniziale, per poi ottenere l’accesso a qualifica funzionale superiore, essendo irrilevante sia il pregresso svolgimento di mansioni corrispondenti di mansioni corrispondenti alla diversa qualifica richiesta sia il possesso di uno specifico titolo di studio (Cass. n. 277 del 10 gennaio 2008).

Principio questo che va ribadito in questa sede in ragione dei compiti di nomofilachia del giudice di legittimità. 3. In conclusione il ricorso va accolto e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ed attesa l’esclusione della configurabilità del diritto all’inquadramento dell’intimata nella (OMISSIS) qualifica funzionale, la domanda originaria proposta dalla stessa intimata va rigettata.

Sussistono giustificate ragioni, in considerazione della peculiarità della questione trattata – preceduta dalla decisione delle Sezioni Unite in punto di giurisdizione favorevole all’intimata -, per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di C.M.. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-07-2010, n. 15791 PREVIDENZA SOCIALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 16 dicembre 2005, la Corte d’appello di Messina ha confermato integralmente la decisione in data 13 luglio 2004, con la quale il Tribunale di Patti aveva condannato L’INPS a pagare a N.S. l’assegno di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984 a decorrere dal luglio 2001.

In particolare la Corte ha respinto l’appello dell’INPS che aveva affermato che il giudice di prime cure avrebbe fondato la sua decisione sulla base di un giudizio medico legale errato per avere il C.T.U. svolto la propria indagine su di una persona, seppure omonima, ma diversa dalla ricorrente in quanto nata il giorno successivo. La Corte d’appello ha infatti accertato che la c.t.u., della quale ha fatto proprie le conclusioni, era stata compiuta sulla persona delle ricorrente, della quale solo per un errore di trascrizione era stata indicata nel ricorso introduttivo una data di nascita non corretta.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’INPS con due motivi.

Resiste alle domande N.S. con proprio rituale controricorso.

Motivi della decisione

1 – Col primo motivo di ricorso, l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. 12 giugno 1984, n. 22, art. 1 nonchè il vizio di motivazione della sentenza per omissione di pronuncia.

In proposito, l’INPS deduce di avere eccepito in appello anche il fatto che la consulenza sulla quale il giudice di primo grado aveva fondato la propria decisione era stata espletata in un diverso giudizio, avente ad oggetto il riconoscimento della invalidità civile e non della invalidità INPS della N. e censura il fatto che la Corte territoriale avesse omesso ogni pronuncia al riguardo.

2 – Col secondo motivo, viene denunciata la violazione o falsa applicazione della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1 e il vizio di motivazione della sentenza, la quale non avrebbe tenuto conto della diversità dei presupposti di legge delle due provvidenze, una di natura assistenziale e l’altra previdenziale.

Concludendo, l’INPS chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge.

Con nota di deposito del 10 maggio 2010, i difensori della N. hanno comunicato il decesso della contro ricorrente, avvenuto in data 10 gennaio 2010, allegando il relativo certificato di morte e ipotizzando l’interruzione del processo.

Poichè nel giudizio per cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo per uno degli eventi di cui all’art. 299 c.p.c. e segg. (cfr., per tutte, Cass. 21 maggio 2008 n. 12967, 21 giugno 2007 n. 14385 e 23 gennaio 2006 n. 1257), il giudizio è proseguito e si è concluso all’udienza dell’11 maggio 2010.

Il ricorso, i cui due motivi vanno esaminati congiuntamente, è infondato.

Non avendo la Corte territoriale esaminato la questione oggi richiamata con i due motivi del ricorso dall’Ente ricorrente, questi avrebbe dovuto indicare specificatamente in quale momento del giudizio di primo grado e/o nel grado di appello avesse posto la questione della inutilizzabilità della consulenza acquisita dal giudice di primo grado e con quali ragioni l’avesse sostenuta.

Viceversa, dalla sentenza impugnata risulta che in appello l’INPS aveva proposto unicamente la questione della diversità della persona oggetto dell’indagine medico legale nel diverso giudizio e che su tale questione si era sviluppato il contraddittorio tra le parti e i giudici dell’appello avevano concentrato la loro analisi, escludendone la corrispondenza a realtà, in quanto frutto di un equivoco.

Per parte sua, l’INPS afferma nel ricorso di avere altresì dedotto in appello che la consulenza acquisita dal giudice di prime cure era stata espletata in un diverso giudizio avente ad oggetto l’invalidità civile, ma non risulta (e la relativa specificazione costituiva onere del ricorrente, secondo la regola dell’autosufficienza del ricorso per cassazione – su cui, cfr., tra le altre, recentemente Cass. nn. 5043/09, 4823/09 e 338/09) che abbia altresì sviluppato in proposito le censure poi articolate per la prima volta in sede di legittimità (come rilevato anche dalla difesa della controricorrente).

Infine e comunque, il ricorrente, nel formulare tali censure in questa sede, non contesta l’esistenza delle infermità di cui la N. era risultata affetta nell’altro giudizio e non deduce che esse comporterebbero, in sede di accertamento dell’invalidità INPS, un risultato negativo per l’assistita; da ciò si deduce che sostanzialmente l’Ente previdenziale non contesta che tali infermità incidano altresì in maniera decisiva sulla sua capacità lavorativa, dandole diritto alla prestazione richiesta.

Il ricorso va pertanto respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla contro ricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 10,00 per spese ed Euro 2.500,00, oltre accessori, per onorari, che distrae agli avv.ti Teresa Notaro e Raffaella Rapone.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.