Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-07-2010, n. 15792 PREVIDENZA SOCIALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza depositata il 6 ottobre 2006 e notificata il successivo 17 ottobre, ha respinto l’appello proposto dall’INPS nei confronti di A.M. avverso la sentenza del 1 dicembre 2005, con la quale il Tribunale del lavoro della medesima città aveva accolto la domanda dell’ A., pilota portuale fino alla data del 29 febbraio 2000, relativa alla decorrenza della propria pensione di vecchiaia dal 1 marzo 2000, anzichè dal 1 aprile 2000, come ritenuto dall’ente previdenziale, avendo presentato la relativa domanda il 24 febbraio 2000, dopo il raggiungimento dell’età pensionabile il 1 aprile 1999, proseguendo peraltro la propria attività lavorativa, definitivamente cessata il 29 febbraio 2000 e avendo chiesto in data 16 febbraio 2000 alla capitaneria di porto di Cagliari la cancellazione dal registro dei piloti, effettuata dalla capitaneria il 1 marzo 2000.

In sostanza, la Corte territoriale, interpretando la L. 27 luglio 1967, n. 658, art. 18 e l’art. 118 reg. esec. c.n. (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, richiamato dal comma 4 dell’articolo di legge citato, ha ritenuto che la cancellazione dal registro dei piloti non rappresentasse un elemento costitutivo del diritto a pensione, decorrente viceversa dal primo giorno successivo a quello del raggiungimento dell’età pensionabile oppure (in caso di prosecuzione dell’attività) della domanda, nella ricorrenza delle condizioni contributive e di cessazione dell’attività.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’INPS, con unico articolato motivo.

Resiste alle domande A.M. con rituale controricorso, illustrato poi con una memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

L’INPS denuncia, col ricorso, la violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 1967, n. 658, art. 18 nonchè dell’art. 118 reg. esec. c.n. approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.

La materia del contendere è ben individuata dal quesito di diritto formulato dall’INPS a conclusione del ricorso, che è il seguente "dica la Corte se, in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia riconosciuta a favore dei piloti portuali, la richiesta di cancellazione dal registro piloti, prevista dalla L. n. 658 del 1967, art. 18, comma 4 che richiama sul punto l’art. 118 reg. esec. c.d.s. approvato con D.P.R. n. 328 del 1952 abbia natura di elemento costitutivo del diritto al trattamento pensionistico".

Nel controricorso, A.M. sostiene che semmai il riferimento alla cancellazione dal registro dei piloti rileva ai fini della decorrenza del trattamento di pensione di vecchiaia in ipotesi particolari, e segnatamente nel caso in cui non vi sia contestualità tra la data di presentazione della domanda di pensione e la cessazione dell’attività per avere il pilota continuato a rendere le proprie prestazioni in periodi successivi alla domanda.

Il ricorso è infondato e al quesito di diritto formulato dall’INPS deve darsi risposta negativa, nel senso che la decorrenza della pensione di vecchiaia del pilota marittimo non dipende in ogni caso dalla cancellazione dal registro dei piloti stabilita dal D.P.R. n. 328 del 1952, art. 118 richiamato dal comma 4 della L. n. 658 del 1967.

La L. 27 luglio 1967, n. 658 sul riordinamento delle previdenza marinara, dopo aver stabilito all’art. 15 i requisiti contributivi e di età (anche in relazione a determinati servizi) o anche di inabilità per il conseguimento della pensione, dispone, all’art. 18, per quanto qui interessa, con riguardo alla decorrenza della pensione di vecchiaia, al comma 1:

"La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell’iscritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’iscritto stesso raggiunga i limiti di età previsti per la liquidazione della suddetta pensione, purchè a tale data sussistano le altre relative condizioni e purchè l’iscritto non abbia compiuto ulteriori periodi di navigazione con contribuzione alla gestione marittimi dalla data del raggiungimento di detti limiti di età a quella della presentazione della domanda, nel qua caso la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la domanda è presentata".

Il comma 2 riguarda la pensione di invalidità e il terzo quella ai superstiti.

Il comma 4 dell’articolo di legge in esame prevede infine che "La data di decorrenza della pensione in favore dei piloti è fissata secondo quanto disposto dal comma 1 e dal comma 2 del presente articolo, tenuto presente l’art. 118 reg. esec. c.n. (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 e successive modificazioni".

Il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, art. 118 stabilisce infine che:

"Il pilota che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età o non sia più idoneo… è cancellato dal registro dei piloti dal capo del compartimento".

Quest’ultima norma, intitolata "Licenziamento del pilota", inserita nella sezione "Dell’ordinamento della corporazione" del capo "Del Pilotaggio" del titolo "Dell’attività amministrativa, della polizia e dei servizi nei porti" del Libro "Dell’ordinamento amministrativo della navigazione" del Regolamento, non riguarda, di per sè considerata, la decorrenza della pensione del pilota, ma si limita a stabilire per tale figura un limite massimo di età per lo svolgimento della relativa attività attraverso la previsione della cancellazione del pilota che ha raggiunto l’età di sessantacinque anni, dal registro (l’iscrizione al quale è previsto nell’ordinamento della relativa "corporazione" dall’art. 108 del predetto Regolamento.

Sostiene peraltro l’INPS, divenuto gestore della cassa di previdenza marinara, che attraverso il richiamo operato dal comma 4 dell’art. 18 al D.P.R. n. 328 del 1952, art. 118 la cancellazione dal registro dei piloti sarebbe diventato uno dei requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, pertanto decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono realizzati tutti i requisiti, compresa la indicata cancellazione.

Ne consegue che, poichè l’ A., in possesso dei requisiti contributivi e di età, aveva presentato la domanda di pensione e cessato l’attività entro il mese di febbraio 2000, ma era stato cancellato dal registro piloti (su sua richiesta del 16 febbraio) solo in data 1 marzo 2000, la corretta decorrenza della sua pensione sarebbe quella stabilita dall’INPS nel 1 aprile 2000.

Senonchè, con tale interpretazione, l’INPS fa dire alla norma di legge una cosa diversa e più ampia di quella risultante dalle espressioni usate.

Nel confermare l’applicazione anche ai piloti delle norme di cui ai commi 1 e 2 quanto alla decorrenza della pensione, il comma 4 si limita a ricordare di tenere presente il D.P.R. n. 328 del 1952, art. 118 (non a caso intitolato "licenziamento del pilota"), vale a dire il fatto che oltre i sessantacinque anni di età o in caso di invalidità, il pilota viene cancellato dal registro e non può più svolgere la propria attività, per cui in questo specifico caso il primo giorno del mese successivo a tale accadimento è quello che segna, ai sensi dei primi due commi dell’art. 18, la data di decorrenza della pensione.

D’altronde anche sul piano della ratio legis, apparirebbe poco ragionevole una disciplina che, oltre a prevedere tra i requisiti della pensione di vecchiaia anche la cessazione dell’attività, imponesse altresì sempre e comunque la cancellazione dal registro dei piloti, quale requisito per il godimento della pensione, la cui realizzazione resterebbe affidata alla più o meno tempestiva risposta della capitaneria di porto alla relativa richiesta dell’interessato e quindi dipenderebbe da un dato estraneo alla disponibilità dell’interessato.

La situazione così presa in considerazione dalla legge non è in alcun modo riferibile all’ A., nato il (OMISSIS) e che quindi non aveva compiuto il 65 anni di età alla data del 24 febbraio 2000 di presentazione della domanda di pensione, ma aveva chiesto la cancellazione dal registro dei piloti evidentemente solo in quanto non aveva intenzione di proseguire ulteriormente nella relativa attività.

Avendo egli comunque proseguito la propria attività oltre il compimento del sessantesimo anni di età ((OMISSIS)) e fino al 29 febbraio 2000, aveva diritto alla pensione di vecchiaia, con decorrenza dal 1 marzo 2000, ai sensi della L. n. 658 del 1965, art. 18, commi 1 e 4.

Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con la conseguente condanna dell’ente soccombente a rimborsare al controricorrente le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ad A. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 10,00 per spese ed Euro 2.500,00, oltre accessori, per onorari, che distrae all’avv. G. Sante Assennato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-07-2010, n. 15793 INFORTUNI SUL LAVORO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

V.G., operaio dipendente della ILMA Costruzioni s.r.l. dal 2 settembre 1996 al 12 maggio 1999, avendo subito un grave infortunio sul lavoro in data (OMISSIS) – cadendo in uno scavo profondo circa mt. 2,50 realizzato per l’istallazione di un pozzetto in cemento armato, mentre era intento ad apporvi una recinzione di protezione -, dopo avere ottenuto dall’Inail il riconoscimento della conseguente inabilità lavorativa del 45%, aveva promosso un giudizio avanti al Tribunale del lavoro di Caltagirone per ottenere dalla datrice di lavoro (che a sua volta aveva chiamato in causa la Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a. per essere garantita in caso di soccombenza, avendo con essa stipulato un contratto di assicurazione della responsabilità civile) il risarcimento del danno biologico e di quello morale conseguente all’infortunio, da attribuire a negligenza della società, che avrebbe violato gli obblighi stabiliti dall’art. 2087 c.c..

Con sentenza in data 18 giugno 2003, il Tribunale aveva condannato le due società, in via tra di loro solidale, a pagare al V. la somma di Euro 116.183,42, e on gli accessori di legge, a titolo di risarcimento dei danni richiesti.

Su appello della Reale Mutua di Assicurazioni e appello incidentale delle altre due parti, la Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 15 febbraio 2006 e notificata, unitamente al precetto, in data 1 giugno 2006:

ha confermato la valutazione di responsabilità per colpa della ILMA, per avere tale società omesso di fornire al lavoratore la necessaria cintura di sicurezza dotata di bretelle collegate ad una fune trattenuta, che avrebbe impedito l’infortunio;

ha accertato che il contratto di assicurazione non forniva copertura assicurativa in ordine ai danni biologico e morale, ma unicamente al danno patrimoniale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 riformando pertanto la sentenza nel capo di condanna di tale società;

ha ritenuto nuova la domanda svolta dal V., in sede di appello, di risarcimento del danno esistenziale, quale componente del danno biologico, accogliendo viceversa l’appello del lavoratore nella parte in cui questi aveva censurato la determinazione del quantum del danno liquidato dal primo giudice, procedendo pertanto ad una nuova liquidazione.

Avverso tale sentenza propone ora ricorso la I.L.MA Costruzioni s.r.l., chiedendone l’annullamento con quattro motivi.

Resistono alle domande sia la società di assicurazione che V.G., con distinti controricorsi, il secondo dei quali, quello del V. è altresì associato ad un ricorso incidentale, affidato a tre motivi, cui resistono con controricorsi le altre due parti.

La Reale Mutua assicurazioni ha depositato una memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1 – Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., avendo ad oggetto una unica sentenza.

2a – Col primo motivo, la ILMA denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, artt. 1362, 1366, 1370 e 1375 c.c. relativamente al capo della sentenza che aveva respinto la richiesta di garanzia della società nei confronti della Reale mutua assicurazioni.

La corretta interpretazione delle norme di legge citate e delle disposizioni del contratto di assicurazione che rinviano alle prime (riprodotte in ricorso, per la parte ritenuta significativa), al di là del mero tenore letterale di quest’ultimo, avrebbe dovuto convincere la Corte territoriale del fatto che l’ambito dell’assicurazione copriva integralmente il danno da infortunio, nell’ipotesi in cui l’assicurazione obbligatoria INAIL non esonerasse il datore di lavoro da responsabilità, come sarebbe accaduto nel caso in esame in cui, in relazione all’infortunio, i responsabili della società erano stati sottoposti a procedimento penale concluso con una archiviazione.

2b – Col secondo motivo, la difesa della TLMA deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2087 c.c. e del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 10.

La Corte territoriale aveva ritenuto la responsabilità della società datrice di lavoro – per avere omesso di fornire al dipendente la necessaria cintura di sicurezza che avrebbe impedito l’infortunio – esclusivamente sulla base della descrizione dell’episodio effettuata dal ricorrente e valutata come "sostanzialmente, sul punto, non contestata da controparte".

Questo accertamento dei giudici viene contestato dalla ILMA, la quale deduce di avere da sempre dedotto in giudizio che il V. non aveva fornito alcuna prova della eventuale responsabilità addebitabile alla resistente, del danno, dell’agire colposo o doloso del presunto responsabile nonchè del nesso di causalità che deve necessariamente legare l’azione o l’omissione all’evento dannoso.

Lo stesso giudice di primo grado, in una ordinanza interlocutoria, a-vrebbe rilevato l’assenza in giudizio di qualsivoglia deduzione istruttoria delle parti, ammettendo poi contraddittoriamente in un momento successivo una CTU, per la valutazione dei danni e accogliendo infine inopinatamente le domande.

2c – Col terzo motivo viene dedotta dalla ILMA la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in ordine al metodo applicato dalla Corte d’appello di Catania nella liquidazione del danno biologico denunciato dal V., attraverso l’utilizzazione delle tabelle da RCA e non quelle INAIL, errando altresì "in ordine al procedimento della rivalutazione e devalutazione delle somme". 2d – Infine, la società denuncia l’errata applicazione della legge e l’omessa motivazione della sentenza nel capo di condanna alle spese di lite. Sostiene infatti al riguardo che, essendo stato il giudizio di appello promosso dalla Reale Mutua assicurazioni, costringendo il V. a difendersi, la Corte territoriale avrebbe fatto bene a compensare le spese anche nei confronti di ILMA e non solo nei confronti della Mutua. Comunque la Corte territoriale non avrebbe indicato le ragioni della propria pronuncia.

3a – Col primo motivo del ricorso incidentale, V.G. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., in riferimento all’art. 2043 e 2087 c.c. nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Il motivo investe la dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale relativo alla domanda di liquidazione del danno esistenziale, in quanto ritenuta tardiva.

Ricordando che quello esistenziale non era considerato una figura autonoma di danno non patrimoniale al tempo della proposizione dell’azione giudiziaria, il ricorrente incidentale sostiene che esso andava comunque ricompresso fin dall’inizio nella domanda di risarcimento del danno morale, descritta (nel ricorso introduttivo con riferimento a lesioni tali da rendere evidenti le menomazioni alla vita di relazione familiare e sociale del danneggiato (impotenza, infertilità, incontinenza urinaria etc.).

3b – Col secondo motivo del ricorso incidentale, V.G. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 437 c.p.c., comma 2, in riferimento agli artt. 2059, 2043 e 2087 c.c. nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Correttamente interpretando la domanda formulata nel ricorso introduttivo, i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere, alla stregua del contesto e delle deduzioni difensive svolte, che essa riguardava tutti i danni non patrimoniali, e quindi anche quello cd. esistenziale.

3c – Col terzo motivo, il ricorrente incidentale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. e dell’art. 437 c.p.c., comma 2 in riferimento al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 e agli artt. 1362, 1366, 1370 c.c. nonchè il vizio di motivazione della sentenza.

In proposito, ricorda che in primo grado la Mutua Assicurazioni si era costituita tardivamente in giudizio, per cui il difensore del V. aveva chiesto immediatamente che venisse dichiarata la decadenza da ogni eccezione non rilevabile d’ufficio, deduzione poi reiterata nella memoria di costituzione in appello.

Ciononostante, la Corte d’appello di Catania non aveva preso posizione in ordine a tale richiesta e anzi aveva accolto l’eccezione della Reale Mutua di inoperatività della garanzia assicurativa quanto al danno non patrimoniale.

Senonchè una tale eccezione era anche nuova, in quanto in primo grado la società di assicurazione aveva unicamente eccepito (tardivamente) che la, garanzia assicurativa aveva il limite di L. 500.000.000. 4 – Nel controricorso al ricorso principale della ILMA e in quello relativo al ricorso incidentale del V., la Reale Mutua Assicurazioni deduce l’inammissibilità dei due ricorsi in quanto privi di quesiti di diritto, richiesti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis c.p.c..

Nel secondo controricorso deduce altresì la nullità della notifica del ricorso incidentale In quanto operata dall’ufficiale giudiziario di Catania anzichè di quello di Roma.

Ambedue le deduzioni sono manifestamente infondate.

E’ infatti manifestamente infondata la prima, in quanto la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotta nel codice di rito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 (e abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) con riguardo ai ricorsi per cassazione proposti successivamente alla data del 3 luglio 2009), era applicabile, a norma dell’art. 27, comma 2 del medesimo decreto legislativo, ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze depositate successivamente alla data del 1 marzo 2006, mentre nel caso in esame la sentenza impugnata è stata depositata nella cancelleria della Corte d’appello di Catania in data 15 febbraio 2006.

Manifestamente infondata è anche la seconda deduzione, in ragione del fatto che la L. 20 gennaio 1992, n. 55, art. 1 stabilisce testualmente che "La notificazione del controricorso e del ricorso incidentale dinanzi alla Corte di cassazione può essere effettuata anche dall’ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunziato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale", che è quanto avvenuto nel caso in esame.

5 – Seguendo l’ordine logico delle questioni sottoposte al giudizio della Corte, va esaminato per primo il secondo motivo del ricorso principale seguito dal terzo e quindi dal primo e dal secondo motivo del ricorso incidentale. Successivamente andranno esaminati il terzo motivo del ricorso incidentale, quindi il primo e infine il quarto del ricorso principale.

Il secondo motivo del ricorso principale della ILMA Costruzioni s.p.a. è infondato.

La Corte territoriale ha effettivamente accertato la responsabilità della società in ordine all’infortunio occorso sulla base "della ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente e sostanzialmente, sul punto, non contestata da controparte".

Trattasi, come risulta dal contenuto del ricorso introduttivo, riprodotto dal ricorrente incidentale e riassunto nella sentenza, del fatto che il lavoratore era stato incaricato di porre una recinzione ai bordi di uno scavo profondo circa mt. 2,50, senza essere munito dal datore di lavoro della necessaria cintura di sicurezza, per cui, scivolando era caduto nella cavità, procurandosi le lesioni descritte agli atti.

Questa essendo la ricostruzione dei fatti che i giudici hanno ritenuto non contestata dalla società, quest’ultima sostiene viceversa di averla contestata, riproducendo all’uopo brani della memoria di costituzione e dell’atto di appello con cui peraltro eccepisce, in maniera solo generica, che il V. non avrebbe fornito "nessuna prova sulla eventuale responsabilità addebitatile alla resistente", senza contestare specificatamente, nè in quella nè in questa sede, che i fatti si siano effettivamente svolti nel modo descritto.

Ed è su tali fatti che i giudici di merito hanno fondato (quello di primo grado, dopo l’iniziale incertezza riferita dalla ricorrente) la valutazione di una omissione colposa di cautele doverose (ex art. 2087 c.c. e del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 10) da parte della datrice di lavoro, le quali avrebbero evitato, se effettivamente adottate, la caduta del lavoratore all’interno della buca e con essa il danno conseguente e quindi dando conto della ricorrenza degli estremi della responsabilità civile della società in ordine al danno provocato dall’infortunio occorso al V..

Il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile per assoluta genericità, anzitutto laddove lamenta che la Corte territoriale avrebbe errato "in ordine al procedimento della valutazione e devalutazione delle somme", senza articolare in alcun modo tale censura, che resta pertanto non comprensibile.

Genericità che affligge anche la restante parte del motivo, laddove la ricorrente si limita alla mera contrapposizione al metodo di liquidazione equitativa del danno seguito dai giudici di merito quello di cui alle tariffe INAIL, viceversa notoriamente calibrate sulla natura indennitaria e non risarcitoria della relativa corresponsione.

Vanno quindi esaminati congiuntamente il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale, relativi alla pretesa liquidazione del danno esistenziale, che sono infondati.

Se corrisponde infatti a verità il fatto che all’epoca della proposizione del ricorso ex art. 414 c.p.c., il danno esistenziale non riceveva dalla giurisprudenza di questa Corte un rilievo autonomo, come componente del danno non patrimoniale (e tuttora ne è escluso alla luce della più recente sentenza delle sezioni unite di questa Corte – sent. 11 novembre 2008 n. 26972 -, ritornata, dopo l’intervallo iniziato con la sentenza n. 7713 del 7 giugno 2000 al binomio danno patrimoniale e non patrimoniale) il ricorrente per sostenere di avere richiesto fin dall’origine anche il danno c.d. esistenziale, avrebbe dovuto indicare in questa sede quali danni e sofferenze subiti a seguito e a causa dell’infortunio e di cui avrebbe col ricorso richiesto il risarcimento, rappresentano poste di danno diverse e ulteriori rispetto a quelle risarcibili e risarcite come danno biologico, anche nel suo aspetto dinamico – relazionale e come danno morale.

Viceversa, V.G. si limita al riguardo a riprodurre integralmente il ricorso introduttivo, che descrive la vicenda e i danni che ne sono derivati, senza enucleare, in maniera specifica, le componenti di danno "ulteriore" di cui chiedeva il risarcimento, sia pure all’interno del ristoro del danno biologico e di quello morale e che sono rimaste insoddisfatte in sede di liquidazione equitativa operata dai giudici.

A questa insufficiente rappresentazione della fondatezza delle proprie censure consegue il rigetto dei due primi motivi del ricorso incidentale.

Quanto al terzo, esso è inammissibile, per difetto di interesse del ricorrente incidentale a proporre una tale censura (ripresa, infine, ma tardivamente e quindi in maniera inammissibile, anche dalla ILMA).

Le domande iniziali del V. erano infatti – e sono necessariamente rimaste – esclusivamente rivolte nei confronti della ILMA Costruzioni, la quale ha chiesto e ottenuto la chiamata in giudizio della Reale Mutua assicurazioni esclusivamente per ottenere da questa il rimborso delle somme che avesse eventualmente dovuto erogare al V. a titolo di risarcimento danni a seguito del giudizio, tutt’al più chiedendo all’assicurazione di pagare direttamente al terzo danneggiato, a norma dell’art. 1917 c.c., comma 2.

Non sembra infine inopportuno rilevare che nell’ambito di tale giudizio tra la ILMA e la Reale Mutua Assicurazioni era la prima ad essere gravata dall’onere di provare che i danni richiestile dal V. erano ricompresi nella copertura assicurativa.

Il primo motivo del ricorso principale e invece infondato.

Con esso la ricorrente in sostanza censura l’interpretazione data dai giudici di merito alla norma del contratto di assicurazione che deduce come stipulato nel (OMISSIS) e in cui veniva definito il rischio assicurato.

Al riguardo, le condizioni generali di polizza riprodotte dalla società stabiliscono che la società di assicurazione "si obbliga a tenere indenne il contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11 per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti". "L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il contraente sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge".

Poichè è indiscusso che l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti non copriva all’epoca del contratto il ed. danno biologico (che vi è stato inserito solo con il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 con esclusivo riguardo agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale relativo alle tabelle delle menomazioni – luglio 2000), i giudici hanno correttamente ritenuto che l’assicurazione tra la Reale Mutua e la ILMA riguardasse quanto la società fosse tenuta a pagare, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 11 in via di regresso all’INAIL nell’ipotesi in cui, nonostante l’assicurazione obbligatoria, il datore di lavoro non fosse esonerato dalla responsabilità civile a norma del precedente art. 10 del D.P.R. citato.

Poichè trattasi di indennità "collegate e commisurate ai riflessi che l’infortunio aveva sull’attitudine al lavoro del dipendente", la Corte ha concluso nel senso che dall’ambito della copertura assicurativa restavano esclusi sia il danno biologico che il danno morale.

L’interpretazione alla base di tali conclusioni è censurata dalla ricorrente per violazione delle norme legali di ermeneutica contrattuale e per vizio di motivazione.

Quanto al primo profilo, pur sostenendo che l’interprete non deve limitarsi al tenore letterale della norma contrattuale, ma deve ricercare la comune intenzione delle parti, la ricorrente non indica poi significativi dati estratestuali utili per la individuazione di tale comune volontà, evidenziando elementi di significato neutro rispetto a tale finalità, quali il fatto che all’epoca del contratto di assicurazione fosse nota la categoria del danno biologico o affermando in maniera meramente assertiva che il contratto di assicurazione mirava a coprire il più ampio spettro di rischi, in ogni caso sostenendo una lettura correttamente ritenuta dai giudici di merito chiaramente esclusa dal tenore letterale della legge, che segna il primo e fondamentale dato significativo della comune volontà delle parti, qui consacrata in un testo scritto.

Anche la censura di vizio di motivazione è centrata sugli stessi ragionamenti o su considerazioni analoghe, cosicchè il motivo non riesce a superare l’impressione che con esso si intenda coinvolgere la Corte nella diretta interpretazione della norma contrattuale, riservata viceversa ai giudici di merito e controllabile in questa sede solo per ciò che riguarda l’eventuale violazione delle norme di legge sulla e di interpretazione dei contratti o per specifici decisivi vizi motivazionali (per un caso analogo, di interpretazione da parte dei giudici di merito di una norma di un contratto di assicurazione di contenuto pressochè identico a quello in esame, cfr. Cass. 18 luglio 2006 n. 16376).

Infine, è manifestamente infondato l’ultimo motivo del ricorso principale, essendo stata la società soccombente nel grado di appello ove aveva anche proposto appello incidentale nei confronti del V. e avendo i giudici motivato in ragione di tale soccombenza la condanna alle spese della ILMA. Concludendo, alla luce delle considerazioni svolte, i ricorsi, principale e incidentale, vanno respinti.

L’esito della lite tra lima e V. e l’alternanza di giudizio nei due gradi di merito per ciò che riguarda l’ambito della copertura assicurativa del contratto tra la Reale Mutua e la ILMA, consigliano la compensazione integrale tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta compensando integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-07-2010, n. 15794 LAVORO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Catanzaro, confermando la decisione di primo grado con sentenza depositata il 7 luglio 2006, ha respinto le domande svolte da C.G. nei confronti della ex datrice di lavoro Banca di credito cooperativo dei due mari soc. coop. a r.l., dirette ad ottenere la declaratoria della illegittimità o dell’inefficacia delle dimissioni da lui rassegnate il (OMISSIS) nonchè la condanna della banca a risarcirgli i danni derivanti da inadempimenti vari e a pagargli il trattamento economico relativo alla qualifica di dirigente di primo livello.

In particolare, la Corte territoriale:

– ha escluso che le dimissioni del C. fossero state sottoposte alla condizione risolutiva dell’assunzione a tempo indeterminato di suo genero presso la Banca, alla scadenza del termine apposto al relativo contratto di lavoro;

– ha escluso che la prospettazione di tale assunzione avesse avuto incidenza, sotto il profilo dell’errore o della violenza, sulla volontà dell’appellante di dimettersi, viziandola;

– ha ritenuto infondata la pretesa risarcitoria, fondata dall’appellante su pretesi inadempimenti della banca, alla luce della considerazione che a) alla revoca delle dimissioni da parte del C. correttamente la banca non aveva dato alcun seguito ripristinando il rapporto, dato che tale revoca le era pervenuta dopo l’avvenuta accettazione delle dimissioni; b) il ritiro delle deleghe al dipendente era stato congruamente motivato nella sentenza di primo grado; C) la collocazione in ferie era stata frutto di una libera scelta del dipendente, come sarebbe evincibile dalle dimissioni;

– ha affermato che la disciplina di cui all’art. 2113 c.c. non è applicabile in materia di dimissioni;

– ha accertato che il dipendente aveva perduto il diritto al trattamento retributivo rivendicato di dirigente di primo livello, avendo esplicitamente rinunciato al relativo avanzamento di grado.

Avverso tale sentenza propone ora ricorso per cassazione C.G., affidandolo a quattro motivi, corredati dai necessari quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile al ricorso ratione temporis.

Resiste alle domande la banca con proprio controricorso, depositando altresì una memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1 – Col primo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. – Nullità della sentenza per omessa pronuncia.

La Corte territoriale avrebbe infatti omesso ogni pronuncia in ordine alla richiesta, ribadita in appello, di mezzi istruttori diretti a chiarire gli esatti termini della vicenda delle dimissioni, attraverso l’audizione di testimoni in grado di indicare attraverso la descrizione del comportamento e delle dichiarazioni delle parti antecedenti e successivi alla redazione del verbale (OMISSIS), in cui si parlava di futura assunzione del genero del C., il collegamento delle dimissioni con tale assunzione.

2 – Col secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1321, 1322, 1324 c.c. e dell’art. 1362 c.c., comma 2 nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove la Corte territoriale avrebbe ignorato la configurabilità della fattispecie del collegamento negoziale tra atti funzionalmente connessi, nel caso in esame ricorrente tra l’accordo intervenuto il (OMISSIS) e le dimissioni del (OMISSIS) e inoltre, travisando la tesi svolta dall’appellante, aveva affermato che il presidente della Banca che aveva sottoscritto quel verbale "per statuto è incapace di formare e esprimere la volontà dell’ente", mentre la questione sollevata dall’appellante era quella della nullità delle dimissioni per non essere stata effettivamente deliberata l’assunzione di suo genero secondo la previsione di cui all’accordo del (OMISSIS).

3 – Col terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1324, 1428, 1429 e 1431 c.c. laddove la Corte avrebbe ritenuto irrilevante l’errore – vizio nell’atto negoziale unilaterale (nella specie nelle dimissioni), viceversa da prendere in considerazione ai sensi degli articoli citati in rubrica.

4 – Col quarto motivo, la difesa del ricorrente denuncia il vizio di motivazione, laddove la Corte territoriale "al di là della omessa pronuncia censu-rata col primo motivo di ricorso"" avrebbe totalmente omesso la motivazione in ordine alla richiesta di ammissione della prova testimoniale, dando così luogo ad un difetto assoluto di motivazione.

Inoltre la sentenza sarebbe altresì insufficiente laddove laconicamente avrebbe argomentato sul ritiro delle deleghe e sulla collocazione in ferie.

Illogica sarebbe infine la motivazione della sentenza laddove ha desunto la rinuncia alla retribuzione dalla rinuncia al relativo avanzamento di carriera, senza tener conto della mancata sottoscrizione del ricorrente in corrispondenza della pretesa rinuncia e operando una arbitraria equiparazione tra rinuncia al grado e rinuncia alla retribuzione.

Il primo e il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, riguardando in parte il medesimo tema della mancata pronuncia sulla e mancata ammissione della prova testimoniale dedotta dal ricorrente ai fini della corretta interpretazione del verbale del (OMISSIS) e del dedotto collegamento negoziale tra tale atto e le dimissioni.

Con riguardo alle censure svolte con i motivi suddetti, va premesso che, in base alla regola della autosufficienza del ricorso per cassazione (su cui cfr., anche recentemente, Cass. nn. 5043/09, 4823/09 e 338/09), oggi ribadita dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, la denuncia con tale ricorso della mancata pronuncia sulla richiesta di un mezzo istruttorio o della mancata ammissione dello stesso deve essere specificata attraverso l’indicazione della ritualità, del contenuto e delle finalità di tale richiesta, al fine della valutazione della rilevanza e decisività della censura. In particolare, ove si tratti di prova testimoniale, costituisce onere della parte ricorrente indicare specificatamente le circostanze che formavano oggetto della stessa e quale ne fosse la rilevanza sul piano del giudizio (cfr. ad es., in termini, Cass. 14 marzo 2006 n. 5479).

Va altresì rilevato che, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, come sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7 applicabile ratione temporis al ricorso in esame ai sensi dell’art. 27, comma 2 del medesimo decreto legislativo, insieme al ricorso devono essere depositati, a pena di improcedibilità, "gli atti processuali, i documenti, i contratti e accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda".

Nel caso in esame, il ricorrente ha omesso di specificare, quanto alla prova testimoniale a suo tempo dedotta, il preciso contenuto della stessa, limitandosi a dedurre genericamente che essa sarebbe stata utile a chiarire il significato del verbale del (OMISSIS) in rapporto alle dimissioni rassegnate, anche alla luce del comportamento tenuto dalle parti e dalle dichiarazioni rese prima, durante e successivamente alla redazione del verbale medesimo.

In ulteriore violazione della regola dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente non ha riprodotto il contenuto dei due atti, e, in contrasto con quanto disposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ha omesso di produrre specificatamente in questa sede tali atti.

Con riguardo alla critica relativa alla insufficienza della motivazione della sentenza sull’argomento del ritiro delle deleghe e della collocazione in ferie, essa appare meramente assertiva, avendo chiaramente la sentenza impugnata motivato il ritiro delle deleghe con l’intervenuta ricezione dell’atto di dimissioni da parte della banca come evidenziato dal giudice di primo grado e accertato che le ferie erano state richieste dal dipendente, come risultante dall’atto di dimissioni (che ancora una volta non viene prodotto e di cui non viene riprodotto il contenuto per dimostrare il contrario).

I medesimi difetti, quantomeno di genericità, presenta la censura che investe la deduzione circa la rinuncia al trattamento economico di dirigente di primo livello, logicamente desunta dalla Corte territoriale dalla rinuncia al relativo avanzamento di carriera.

Anche il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento.

La Corte territoriale non ha infatti ignorato la possibile configurabilità di un collegamento negoziale tra l’accordo del (OMISSIS) e le dimissioni del C. rassegnate in data (OMISSIS), ma l’ha esclusa in concreto, ritenendo che la conseguente sottoposizione delle dimissioni del dipendente alla condizione risolutiva dell’assunzione di suo genero non risultasse nè esplicitamente nè implicitamente dall’esame degli atti.

In proposito, va ancora una volta rilevato che il ricorrente, per dimostrare che la Corte era caduta in errore nella interpretazione degli atti indicati, in collegamento tra di loro (e ciò vale anche ai fini della comprensione della seconda parte del motivo, comunque contenente una censura nuova, come rilevato dalla controricorrente), avrebbe dovuto riprodurre in ricorso il contenuto degli stessi, altresì depositandoli.

Infine, è manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, in quanto la Corte d’appello di Catanzaro non ha affermato che l’errore nell’atto negoziale unilaterale sia in via di principio irrilevante ai fini della validità di quest’ultimo, ma, analizzando la deduzione dell’errore formulata dall’appellante, ha escluso che questo fosse, nel caso in esame, da ritenere essenziale nei termini di cui all’art. 1429 c.c. nonchè riconoscibile a norma dell’art. 1431 c.c., essendo semmai caduto su di un elemento (la possibilità di assunzione del genero) "circoscritto alla sfera dei motivi che hanno potuto indurre il C. a presentare le dimissioni.

Concludendo, sulla base dei rilievi enunciati, il ricorso va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, così come operato in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla Banca intimata le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per spese ed Euro 3.000,00, oltre accessori, per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-07-2010, n. 15795 MATERNITA’ E INFANZIA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22.2 – 26.6.2006 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 28.10.2003, che rigettava l’opposizione proposta dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense avverso il decreto ingiuntivo emesso, su istanza di F.F.R., per la liquidazione dell’indennità di maternità D.Lgs. n. 151 del 2001, ex art. 70 nella misura dell’80% dei 5/12 del reddito percepito e denunciato nel secondo anno precedente la domanda. Osservava in sintesi la corte territoriale che, sulla base dell’inequivoca formulazione letterale della norma del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 70, l’indennità di maternità spettante alle libere professioniste doveva essere commisurata al reddito percepito e denunciato ai fini fiscali, e non anche a quello contributivo, rilevante ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, e che tale interpretazione risultava conforme alla funzione di tutela della maternità, costituzionalmente rilevante, ai sensi dell’art. 31 Cost., comma 2.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense con due motivi. Resiste con controricorso e memoria F.F.R..

Motivi della decisione

Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 70, la Cassa ricorrente lamenta che l’interpretazione offerta dalla corte territoriale, sebbene conforme alla lettera della norma, risultava in contraddizione (pur nel testo anteriore alla riforma del 2003, che aveva introdotto un "tetto" alle indennità erogabili) con la sua logica e con il sistema della previdenza forense, che, per finalità sotidaristiche, rendeva irrilevanti, per la determinazione delle prestazioni previdenziali, ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 10 i redditi eccedenti il limite (del 10%) stabilito per la contribuzione obbligatoria. Con il secondo subordinato motivo, la ricorrente reitera la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 70 cit. in relazione agli artt. 3, 31 e 38 Cost., osservando come la mancata previsione di un "tetto" imponesse del tutto irragionevolmente agli enti previdenziali di categoria di erogare importi di notevole valore economico, equiparando categorie disomogenee (quali i lavoratori autonomi e quelli subordinati), senza che ciò fosse necessario ai fini di una effettiva tutela della maternità, per come dimostrava anche la modifica, ad opera della L. n. 289 del 2003, art. 1 del testo originario della norma.

La Cassa ricorrente ha depositato, in data 7.5.2010, atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, la quale, dichiarando di non accettare la rinuncia, ha insistito per la liquidazione delle spese.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato estinto, dovendosi ribadire il principio per cui la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l’accettazione di controparte per essere produttivo di effetti processuali) e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (v. da ultimo Cass. (ord) n. 21894/2009; Cass. (ord) n. 23840/2008; SU n. 3876/2010, la quale ultima sottolinea, comunque, la necessità della notificazione o comunicazione dell’atto di rinuncia alle parti costituite). Le spese vanno poste a carico della parte rinunciante.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara estinto il giudizio e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 15,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.