Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-07-2010, n. 15796 LAVORO E PREVIDENZA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 1.3 – 1.6.2006 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza resa da Tribunale della Spezia il 12.11.2004, che rigettava la domanda proposta da D.P. per far dichiarare la nullità del verbale di conciliazione sindacale stipulato in data (OMISSIS).

Osservava la corte territoriale che il verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c. ha natura di atto pubblico e, pertanto, poteva essere contestato solo attraverso querela di falso, nella specie non proposta e che la circostanza che il D. non avesse avuto piena consapevolezza della portata dell’accordo non poteva determinare, in ogni caso, l’annullamento dell’atto, non essendo stato nemmeno dedotto che tale mancata consapevolezza avesse assunto le caratteristiche di un vero e proprio vizio del consenso.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso D.P. con due motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso la cooperativa Elpea a r. l..

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione dell’art. 410 c.p.c. rilevando che la corte territoriale, senza prendere in alcun modo in considerazione le censure svolte con l’atto di appello, aveva erroneamente ritenuto la validità di un verbale redatto in assenza di alcuni dei componenti della Commissione, pur essendo la presenza degli stessi essenziale ai fini della validità della conciliazione.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla circostanza, pur affermata dalla corte territoriale ad abundantiam, che, ove la domanda potesse configurarsi come azione di annullamento della transazione ex art. 2113 c.c., la stessa sarebbe stata, comunque, tardiva, non considerando, però, che il licenziamento era stato tempestivamente impugnato con raccomandata del 23.6.1998. Il primo motivo è inammissibile.

Per come si è già esposto in narrativa, la decisione impugnata si fonda sulla ratio decidendi essenziale che "il verbale di conciliazione, sottoscritto dal Presidente nell’esercizio della funzione a lui attribuita specificamente dalla legge, ha natura di atto pubblico, ed il suo contenuto ai sensi dell’art. 2700 c.c. può essere contestato solo attraverso una querela di falso, che non è stata proposta".

A fronte di tale statuizione, il ricorrente ha prospettato, con il ricorso per cassazione, censure prive di specifica attinenza con il decisum, limitandosi a ribadire i rilievi svolti con l’atto di appello in ordine all’inefficacia del verbale di conciliazione redatto "in assenza di alcuni componenti essenziali della commissione", ed in particolare del rappresentante dei lavoratori, senza prendere in alcun modo in esame le considerazioni svolte dalla corte territoriale in ordine alle modalità di contestazione delle risultanze del verbale stipulato ai sensi dell’art. 411 c.p.c. tenuto conto della sua natura e della funzione che, sulla base della norma indicata, svolge il presidente del collegio, il quale, con la sottoscrizione del verbale, certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Così disattendendo la direttiva di necessaria specificità e completezza che deve rivestire, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte, l’atto di impugnazione, le cui censure, per consentire un puntuale apprezzamento della questione controversa, debbono manifestare uno specifico e chiaro collegamento con la statuizione del provvedimento impugnato, dovendosi l’inconferenza o l’incompletezza dei motivi sostanzialmente equiparare alla mancanza dei motivi medesimi (cfr. ad es. Cass. n. 21490/2005).

Il secondo motivo è infondato.

Per come si espone in seno allo stesso, l’argomentazione censurata è stata svolta dal giudice di appello ad abundantiam, e, pertanto, non rappresentando la ragione giustificatrice essenziale della decisione, risulta priva di decisività ai fini dell’impugnazione.

Non senza rammentare che, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza fondata su più ragioni, ciascuna idonea a sorreggerla, è necessario non solo che tutte le predette ragioni formino oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso sia accolto nella sua interezza, affinchè si compia lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale mira alla cassazione della sentenza, ossìa di tutte le ragioni che autonomamente la sorreggono (v. ad es. Cass. n. 4199/2002, Cass. n. 13070/2007). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 10,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-07-2010, n. 15797 AGENZIA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Genova, regolarmente notificato, la società "A. Manzoni e C. s.p.a." proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento della somma capitale di Euro 19.870,92, oltre accessori, a titolo di indennità sostitutiva di preavviso richiesto da R.R., in virtù dell’intercorso rapporto di agenzia, il cui importo, ai sensi dell’art. 9 dell’AEC per Agenti e Rappresentanti di Aziende Industriali, per l’agente monomandatario era commisurato a 6/12 delle provvigioni liquidate nell’anno precedente a quello in cui il rapporto era stato risolto. Deduceva l’opponente che la R. aveva operato in regime di plurimandato, come desumibile dal contratto (OMISSIS) intercorso tra le parti, e quindi l’indennità sostitutiva doveva essere commisurata a 4/12 delle provvigioni sopra specificate.

Con sentenza in data 4.6.2003 il Tribunale adito rigettava l’opposizione.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società preponente lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento della proposta opposizione.

La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 17.6.2005, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione la "A. Manzoni e C. s.p.a." con due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’intimata.

Motivi della decisione

Col primo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 9 AEC settore industria 20.2.2002 ed in relazione all’art. 1321 c.c. In particolare osserva la ricorrente che la Corte territoriale, pur correttamente rilevando che l’art. 2 del contratto di agenzia in data 1.3.2001 intercorso fra le parti non configurava un regime di monomandato, aveva ritenuto applicabile l’art. 9 dell’AEC di settore fornendo una interpretazione della espressione "impegnato in esclusiva" riportata in tale norma non coerente alla fattispecie in esame, e richiamando una pronuncia della Corte di Cassazione che concerneva una diversa questione di carattere previdenziale sollevata dall’Enasarco.

Per contro la corretta interpretazione dell’art. 2 del predetto contratto individuale doveva condurre ad escludere la applicabilità nella fattispecie in esame dell’art. 9 dell’AEC. E rileva inoltre che erroneamente la Corte territoriale aveva desunto il carattere di monomandatario dal solo comportamento dell’agente, rimettendo sostanzialmente la configurazione concreta della fattispecie alla libera determinazione dello stesso anzichè alla volontà di entrambe le parti.

Col secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva che erroneamente la Corte d’appello aveva affermato, in assenza di alcuna prova, il carattere di monomandato dell’attività espletata dall’agente, non avendo accertato le concrete modalità di svolgimento della stessa, e non potendosi ritenere che la preponente avesse operato alcun riconoscimento in ordine a siffatta natura del rapporto.

Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

Osserva il Collegio che il suddetto motivo si fonda essenzialmente sulla erronea interpretazione del contratto di agenzia in data (OMISSIS), e sulla erronea applicazione nella fattispecie in esame dell’art. 9 dell’AEC che doveva per contro ritenersi esclusa da una corretta lettura del contratto in parola nel quale l’AEC veniva richiamato in via residuale "per quanto non espressamente convenuto e previsto"; e, quindi, sulla erronea interpretazione della espressione "impegnato in esclusiva" che si rinviene nell’art. 9 del predetto AEC. Orbene, in proposito occorre innanzi tutto rilevare che, per il principio di specificità e autosufficienza del ricorso, è necessario che nello stesso siano indicati con precisione tutti quegli elementi di fatto che consentano di controllare l’esistenza del denunciato vizio senza che il giudice di legittimità debba far ricorso all’esame degli atti.

Pertanto nel caso di specie parte ricorrente, nel proporre la suddetta censura concernente la erronea interpretazione della norma pattizia e la erronea applicazione dell’AEC, avrebbe dovuto riportare nel ricorso (ovvero allegare allo stesso) il contenuto del suddetto contratto individuale (OMISSIS), onde consentire a questa Corte di valutare l’esistenza del vizio denunciato senza dover procedere ad un (non dovuto) esame dei fascicoli – d’ufficio o di parte – che a tali atti facciano riferimento.

Ed infatti, come ha chiarito a più riprese questa Corte (Cass. sez. lav., 23.3.2005 n. 6225; Cass. sez. lav., 21.5.2004 n. 9734), "il rispetto del canone di autosufficienza risulta fondato sull’esigenza, particolare nel giudizio di legittimità, di consentire al giudice dello stesso di valutare la decisività della prova, testimoniale o documentale, di cui si lamenti l’omesso esame da parte del giudice di merito, la sussistenza della violazione del canone ermeneutico, di carenze dell’elaborato peritale su cui si fondi la decisione del giudice di merito, e, più in generale, di un error in procedendo, senza che egli debba procedere ad un esame dei fascicoli – d’ufficio o di parte – ove tali atti siano contenuti (Cass. 1170/04, 4905/03, 9079/03, 15124/01).

Tale esigenza di astensione del giudice di legittimità dalla ricerca del testo completo degli atti processuali, attinenti al vizio denunciato, non è giustificata da finalità sanzionatorie nei confronti della parte che costringa il giudice a tale ulteriore attività d’esame degli atti processuali, oltre quella devolutagli dalla legge; la stessa risulta, invece, piuttosto ispirata al principio secondo cui la responsabilità della redazione dell’atto introduttivo del giudizio fa carico esclusivamente al ricorrente ed il difetto di ottemperanza alla stessa non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nella individuazione degli atti – o parti di essi- che siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura" (Cass. sez. lav., 23.3.2005 n. 6225).

Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

Devesi sul punto evidenziare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte da giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell’iter logico – argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione. Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. 1^, 26.1.2007 n. 1754; Cass. sez. 1^, 21.8.2006 n. 18214; Cass. sez. lav., 20.4.2006 n. 9234; Cass. sez. trib., 1.7.2003 n. 10330; Cass. sez. lav., 9.3.2002 n. 3161; Cass. sez. 3^, 15.4.2000 n. 4916).

In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità – non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità il quale deve limitarsi a verificare se siano stati dal ricorrente denunciati specificamente – ed esistano effettivamente – vizi (quali, nel caso di specie, la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) che, per quanto si è detto, siano deducibili in sede di legittimità.

Orbene, nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha rilevato, con motivazione assolutamente logica e coerente, che l’esercizio dell’attività di agenzia in regime effettivo di monomandato emergeva dalla assenza di contestazioni da parte della mandante con riferimento alle affermazioni dell’agente il quale, fin dal primo grado del giudizio, aveva dedotto di avere svolto, quanto meno di fatto, attività quale agente monomandatario, nè la predetta mandante aveva allegato fatti o circostanze incompatibili o contrari rispetto alla descrizione delle modalità di svolgimento delle prestazioni riferite dall’agente stesso.

E pertanto, dal momento che il giudice di merito ha illustrato le ragioni che rendevano pienamente contezza delle ragioni del proprio convincimento esplicitando l’iter motivazionale attraverso cui lo stesso era pervenuto alla propria decisione, resta escluso il controllo sollecitato in questa sede di legittimità. Il vizio non può invero consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello dato dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva individuare le fonti del suo convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza.

In conclusione, il motivo si risolve in un’inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d’appello, fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso espresso, e pertanto non può trovare ingresso (Cass. sez. lav., 28.1.2008 n. 1759).

Neanche sotto questo profilo il ricorso può pertanto trovare accoglimento.

Il proposto gravame va pertanto rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 16,00 oltre Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-07-2010, n. 15798 LAVORO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore, giudice del lavoro, di Roma, B.G. chiedeva la condanna della "New Team 79 di Renda Anna e C. s.n.c." al pagamento della somma di L. 108.958.640, oltre accessori, per differenze retributive maturate in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la predetta società dal 1 gennaio 1983 al 6 settembre 1995.

Con sentenza in data 22.6.1998 il Pretore adito, nella contumacia della convenuta, condannava la stessa al pagamento della somma di L. 91.154.950.

Avverso tale sentenza proponeva appello tardivo, ai sensi del secondo comma dell’art. 327 c.p.c., la società New Team 79, rilevando di avere appreso del giudizio conclusosi con la predetta sentenza pretorile solo a seguito della notifica da parte della B. di atto di precetto, stante la nullità dell’intero giudizio di primo grado per essere stata la notifica dell’atto introduttivo effettuata presso la sede della società a mani di persona che non era stata mai dipendente della stessa, e per essere inficiata da nullità anche la notifica del verbale ammissivo di interrogatorio formale effettuata presso la sede sociale quando l’attività della società era da tempo cessata, e quindi presso il domicilio dell’amministratore in luogo ove lo stesso non era più residente da tempo.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 13.7.2005, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la New Team 79 con due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’intimata.

La stessa ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Col primo motivo di gravame la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2697 c.c., comma 1, art. 115 c.p.c., comma 1, artt. 244 e 245 c.p.c., nullità del procedimento, nonchè motivazione illogica e contraddittoria, difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto infondata la doglianza relativa alla nullità della notifica del ricorso introduttivo, ed erroneamente aveva ritenuto inammissibile per genericità la prova testimoniale dedotta da essa appellante, avendo per contro la stessa correttamente e compiutamente chiesto di provare che mai alcun rapporto aveva intrattenuto con la persona fisica che risultava aver ricevuto il plico postale contenente il ricorso introduttivo.

Col secondo motivo di gravame la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 2697 c.c., comma 1, e art. 2700 c.c., art. 115 c.p.c., comma 1, artt. 244 e 245 c.p.c., nullità del procedimento, difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto infondata la doglianza relativa alla nullità della notifica del verbale ammissivo di interrogatorio formale, ed erroneamente aveva ritenuto che l’annotazione "destinatario assente" apposta dall’ufficiale postale facesse fede sino a querela di falso, atteso che la fede privilegiata riguardava le dichiarazioni ricevute ed i fatti compiuti dal notificante o avvenuti in sua presenza, mentre la suddetta annotazione "destinatario assente" concerneva il risultato delle operazioni compiute ed il convincimento ricavatone dall’ufficiale postale. E pertanto erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto l’inammissibilità della prova testimoniale dedotta dalla società appellante ed erroneamente aveva escluso qualsiasi efficacia probatoria alla documentazione prodotta dalla stessa.

Nella memoria ex art. 378 c.p.c. l’intimata ha eccepito l’inammissibilità del proposto gravame sotto il profilo della omessa esposizione dei fatti e della carente indicazione delle ragioni di diritto poste a fondamento dello stesso.

Tale eccezione, la cui trattazione si appalesa preliminare rispetto alla trattazione del ricorso, non può trovare accoglimento.

Occorre in proposito evidenziare che il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, fissato a pena d’inammissibilità dell’art. 366 c.p.c., n. 3, deve ritenersi soddisfatto allorchè dal contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo. E nel caso di specie nel contenuto del ricorso si rinvengono gli elementi essenziali ed indispensabili per una corretta comprensione dell’oggetto della controversia, in relazione alla quale la ricorrente lamenta la nullità della notifica del ricorso introduttivo e del verbale ammissivo dell’interrogatorio formale.

E parimenti sufficientemente specificati si appalesano i motivi di ricorso, avendo la società ricorrente compiutamente esplicitato le ragioni poste a fondamento delle dedotte nullità.

Posto ciò, osserva il Collegio che il primo motivo del ricorso è infondato.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, la ricezione di copia dell’atto da notificare da parte di persona qualificatasi come "dipendente" della società fa presumere, fino a prova contraria, che tale soggetto rivesta la qualità indicata nella relata, essendo sufficiente – ai fini della regolarità della notifica – che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto, il quale, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa (dipendente), può risultare anche dall’incarico eventualmente provvisorio o precario, di ricevere gli atti (Cass. sez. 2^, 6.2.1998 n. 1202; Cass. sez. 1^, 14.1.1991 n. 293).

La prova della insussistenza di un rapporto siffatto deve essere, poi, fornita dalla società destinatala della notifica ed il relativo onere non è adempiuto con la sola dimostrazione dell’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione tra consegnatario e società o ente destinatario della notifica, attesa l’accennata configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità (Cass. sez. 3^, 8.3.1988 n. 2346; Cass. 26.2.1985, n. 1677).

Pertanto correttamente nel caso di specie la Corte d’Appello, rilevato che la notifica era avvenuta presso la sede legale della società ed era stata effettuata a persona, indicata con cognome arabo, che si trovava nei locali della stessa (più esattamente, secondo la dichiarazione resa all’ufficiale postale e riportata nell’avviso di ricevimento, a persona qualificatasi come "dipendente della New Team"), ha ritenuto non ammissibile la prova tendente a dimostrare che nel periodo in questione nessuna persona di nazionalità estera, ed in particolare araba, avesse prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della New Team 79 in qualità di dipendente, o a qualsiasi altro titolo, anche di collaborazione, ben potendo la ricezione del plico da parte del soggetto risultare da altro incarico, anche provvisorio o precario, di ricevere le notificazioni per conto della società predetta.

Il suddetto motivo di gravame è pertanto infondato.

Non può trovare accoglimento neanche il secondo motivo di ricorso.

Ed invero in tema di impugnazioni, l’interesse alla proposizione del gravame – inteso quale manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo – deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dall’accertamento del vizio della pronuncia censurata; il ricorrente deve cioè fornire elementi idonei a far ritenere che la dedotta violazione della norma giuridica abbia spiegato una concreta influenza sull’esito del giudizio.

In applicazione di tali principi il ricorrente, che nel caso di specie lamenta la nullità della notificazione del verbale ammissivo dell’interrogatorio formale, avrebbe dovuto riportare in ricorso il contenuto del verbale suddetto, nonchè il contenuto della sentenza che aveva accolto la domanda di controparte, onde consentire a questa Corte, senza che la stessa debba procedere ad un (non dovuto) esame dei fascicoli (d’ufficio o di parte), di valutare l’esistenza dell’interesse a ricorrere, individuato – per come detto – nella concreta utilità derivante dall’accertamento del vizio denunciato, avuto riguardo alla concreta ed effettiva incidenza sulla pronuncia adottata della mancata presentazione dell’interessato a rendere il dedotto interrogatorio. Il motivo in questione, sotto tale profilo, deve ritenersi pertanto inammissibile.

Ritiene peraltro il Collegio di dover altresì evidenziare, pur rilevato il carattere assorbente dei precedenti rilievi, che il suddetto motivo si appalesa comunque infondato.

Ed invero la relazione dell’ufficiale notificante, come ogni altro atto pubblico formato da pubblico ufficiale (art. 2699 c.c.), fornisce prova piena, fino a querela di falso, di quanto avvenuto o compiuto in sua presenza e delle dichiarazioni ricevute (art. 2700 c.c.); e pertanto, nel caso in cui l’ufficiale giudiziario o l’agente postale attesti di non aver rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo indicato dalla parte richiedente, l’attestazione del mancato (rinvenimento del destinatario e delle operazioni compiute è assistita da fede sino a querela di falso, mentre la stessa efficacia (non può riconoscersi alla circostanza che all’indirizzo indicato si trovasse la residenza anagrafica o il domicilio del destinatario ovvero la sede legale della società.

Il rilievo svolto sul punto da parte ricorrente è esatto ma in realtà si appalesa non conducente.

Infatti, se pure la suddetta circostanza – relativa alla effettività della residenza o della sede legale – è coperta da mera presunzione (Cass. sez. 3^, 26.7.2002 n. 11077; Cass. sez. 3^, 14.6.1999 n. 5884), che può essere superata con qualsiasi mezzo di prova da chi contesti la ritualità della notificazione, tale prova tuttavia non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata tentata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione; ed analogamente non può essere fornita dalla prova testimoniale avente contenuto analogo a quello delle risultanze anagrafiche.

Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale, rilevato il carattere non decisivo delle risultanze suddette, ha evidenziato che le stesse erano contraddette dalle risultanze della certificazione di pari valenza rilasciata dalla Camera di Commercio all’epoca della notifica le quali confermavano che in data 13.7.1998 la sede della società e la residenza del legale rappresentante erano proprio quelle presso cui erano state indirizzate le notifiche in parola.

Trattasi di indagine in fatto, il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi della relativa motivazione, che nel caso di specie si appalesa completa ed esaustiva.

Neanche sotto tale profilo il suddetto motivo di ricorso può pertanto trovare accoglimento.

Il proposto gravame va di conseguenza rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 12,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-07-2010, n. 15799 ASSICURAZIONE – INVALIDI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso, depositato il 4.05.2004 G.A., dirigente della ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A fino al 31.12.1998, data di risoluzione del rapporto e di collocamento in pensione, conveniva in giudizio tale società per sentirsi riconoscere il diritto alla liquidazione del capitale assicurato, previsto dall’assicurazione collettiva – cui aveva aderito – riguardante il caso di invalidità totale e permanente, con condanna della convenuta al pagamento di L. 1.280.075.000 (pari ad Euro 661.103.56). La società costituendosi contestava la domanda, sostenendo l’inapplicabilità della polizza al G., dichiarato invalido dopo la cessazione del rapporto, laddove l’operatività della copertura assicurativa dopo la cessazione era stata concordemente prevista tra le parti soltanto in caso di morte.

La stessa convenuta eccepiva l’operatività dell’assicurazione soltanto in relazione all’invalidità che avesse determinato la cessazione del rapporto di lavoro.

All’esito il Tribunale di Milano con sentenza n. 3063 del 2004 respingeva la domanda, ritenendo che non sussistessero i requisiti previsti dalla polizza, non essendo "totale" l’invalidità riscontratola carico del G., ma soltanto parziale al 75%, tale decisione, appellata dal G., è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 462 del 2006, che ha ribadito l’insussistenza del requisito dell’invalidità totale, con la puntualizzazione che l’invalidità non era stata la causa di cessazione del rapporto.

La stessa Corte ha ritenuto infondato il rilievo del G. circa la violazione della L. n. 636 del 1939, ai fini della definizione del concetto di "invalidità", osservando che la clausola collettiva fa riferimento non solo a tale legge, ma anche alle sue successive modificazioni, come quelle introdotte dalla L. n. 222 del 1984, che ha previsto la pensione di inabilità solo per i soggetti con incapacità al lavoro al 100% ed il solo assegno di invalidità per coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.

Il G. ricorre per Cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. L’Alleanza Assicurazioni resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento all’errata interpretazione degli artt. 2 e 6 delle condizioni particolari di polizza assicurativa in relazione alle norme civilistiche inerenti ai criteri di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 c.c. e segg., nonchè contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

Il G., in particolare sostiene che la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei criteri legali nell’interpretazione delle intese contrattuali (vengono richiamati gli artt. 2 e 6 di polizza) e quindi nella ricostruzione della comune intenzione delle parti, quale si desumeva anche dalle stesse pattuizioni (in particolare art. 4 della polizza) e da quelle successivamente intervenute circa l’estensione della coperture assicurativa fino al 65 anno di età, come pure dalla comunicazione del 17.12.1998, con la quale la compagnia di assicurazione precisava che i capitali assicurati sarebbero rimasti in vigore fino al 1 giugno 2004. In sostanza il ricorrente afferma che alla stregua delle richiamate pattuizioni ed intese intervenute tra le parti la cessazione del rapporto di lavoro non avrebbe potuto essere considerata ostativa all’operatività della polizza.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento all’errata applicazione della normativa in materia di invalidità di cui alla L. n. 636 del 1939 e successive modificazioni, errata applicazione dei principi in tema di interpretazione del contratto con riferimento al concetto di invalidità totale, nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione su un punto essenziale della controversia sulla rilevanza del richiamo alla L. n. 636 del 1939 operato dall’art. 6 della polizza.

Le esposte doglianze, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono prive di pregio e vanno disattese.

Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale l’interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione in ordine alla portata e all’estensione del rischio assicurato, come pure con riguardo all’estensione temporale, rientra tra i compiti del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se rispettosa sei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed assistita da congrua motivazione (cfr Cass. n. 16376 del 18 luglio 2006 ed altre precedenti e successive conformi). In sostanza all’interpretazione che il giudice di merito da d elle clausole contrattuali la parte ricorrente in sede di legittimità non può contrapporre assiomaticamente una diversa tesi interpretativa, dovendo specificamente denunziare gli eventuali errori logici o giuridici nei quali il giudice sia incorso (cfr. Cass. n. 4832 del 13 maggio 1998).

Orbene alla stregua degli evidenziati principi può ritenersi che la sentenza impugnata sia immune da vizi logici e giuridici, avendo proceduto ad una disamina delle clausole contrattuali in particolare dell’art. 6, ed interpretato l’invalidità nel senso della totalità e permanenza, in correlazione con l’art. 2 della stessa polizza;

invalidità siffatta ritenuta non sussistente in capo al G..

A tale lettura il ricorrente ne oppone una diversa nel senso che le parti avrebbero convenuto per l’ampliamento della portata del rischio assicurato, oltre che con riguardo all’evento morte, anche a quello dell’invalidità, da intendersi anche in misura parziale e non totale.

Tale diversa interpretazione, che si traduce in una diversa costruzione della volontà delle parti, non è consentita in questa sede, in quanto, come già si è evidenziato in precedenza, il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, ma soltanto l’individuazione dei criteri ermeneutici dei quali il giudice di merito si sia avvalso per assolvere alla funzione a lui riservata.

Alla stregua di quanto precisato va evidenziato che neppure con riferimento al richiamo, operato dalla polizza alla L. n. 636 del 1939, si ravvisano vizi nel ragionamento od errori di diritto, avendo il giudice di appello inteso il riferimento a tale legge come comprensivo anche delle successive modificazioni introdotte con la L. n. 222 del 1984. Dal che lo stesso giudice ha dedotto in maniera coerente che la copertura assicurativa riguardasse soltanto l’invalidità totale e non quella parziale al 75%. 2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 23,00 oltre Euro 5000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.