Cass. civ. Sez. I, Ord., 02-07-2010, n. 15820 COMUNITA’ EUROPEA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con decreto in data 26 settembre 2006 la C.A. di Roma condannava il Ministero della Giustizia a pagare in favore di N.N. la somma di Euro 1.200,00 oltre agli interessi a decorrere dal decreto, a titolo di equa riparazione, per il pregiudizio morale subito a causa dell’irragionevole durata di un procedimento instaurato in primo grado avanti al Tribunale del lavoro di Napoli, con ricorso del 06.06.2000 ed ancora pendente, in grado di appello, all’atto dell’inizio del presente giudizio.

Precisava il ricorrente che la Corte territoriale determinava la durata ragionevole del processo in anni due e mesi sei per il primo grado ed in anni due per secondo grado accertando quindi un ritardo di anni due e mesi otto e liquidando, come su precisato la somma di Euro 1.200/00.

Per la cassazione del decreto della C.A. proponeva ricorso, fondato su quindici motivi, N.N.; non spiegava attività difensiva il Ministero della Giusizia.

Il Consigliere relatore depositava relazione ex art. 380 bis c.p.c., con la quale concludeva per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio.

Motivi della decisione

Il ricorrente censura l’impugnato decreto proponendo quindici motivi che, tenuto conto delle numerose ed inutili ripetizioni, possono sostanzialmente raggrupparsi nei seguenti argomenti: a) omesso rispetto dei parametri decisi dalla Corte EDU in ordine alla durata ragionevole del giudizio;

b) omessa liquidazione di somme pari a quelle previste dalla Corte di Strasburgo, ricomprese fra Euro 1000,00 ed Euro 1500,00 per anno di durata del giudizio;

c) omesso riconoscimento, tenuto conto della materia trattata, di un bonus di euro 2000 normalmente liquidato dalla CEDU;

d) insufficiente liquidazione delle spese di giudizio.

Il ricorso è fondato limitatamente alla censura sub b) riguardo alla quale si osserva che effettivamente la CEDU ha stabilito che possano essere liquidate a titolo di equo indennizzo somme ricomprese fra Euro 1000,00 ed Euro 1500,00 parametro non rispettato dalla Corte d’appello di Napoli che per un durata irragionevole di anni due e mesi otto ha liquidato solo un importo di Euro 1200,00 sensibilmente inferiore ai parametri CEDU. Pertanto l’impugnato decreto va cassato sul punto e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto possono essere liquidate al ricorrente Euro 2820/00 oltre agli interessi dalla domanda; vanno invece respinte le censure relative al calcolo dell’equo indennizzo per l’intera durata del giudizio essendo tale richiesta in contrasto con la L. n. 89 del 2001, art. 2, cogente per il giudice italiano e rispondente ai principi previsti dall’art. 111 Cost., in relazione al giusto processo; alla liquidazione del bonus di Euro 2000,00 non potendo tale beneficio essere liquidato automaticamente, come ipotizzato dal ricorrente, ma solo a discrezione del giudice di merito qualora accerti la particolarietà della controversia, non desumibile dalla sola materia trattata.

Assorbite devono infine ritenersi le numerose e ripetitive censure proposte in relazione alle spese di giudizio posto che essendo stata accolta la censura relativa al quantum le spese di giudizio di merito vanno riliquidate d’ufficio, come da dispositivo, unitamente alle spese del giudizio di legittimità, da compensarsi nella misura di 1/2 a causa del parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa l’impugnato decreto e decidendo ex art. 384 c.p.c. liquida in favore di N.N. la somma di Euro 2670/00 oltre agli interessi legali dalla domanda; condanna l’Amministrazione intimata a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio che liquida per il merito in complessive Euro 840/00 di cui Euro 310/00 per diritti, Euro 480/00 per onorario ed Euro 50/00 per esborsi e per il giudizio di legittimità in complessive Euro 450/00 di cui Euro 50/00 per esborsi già ridotte al 50% a seguito dell’operata compensazione di 1/2; dispone che entrambe le liquidazioni siano distratte in favore dell’avv. A.L. Marra dichiaratosi antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Ord., 02-07-2010, n. 15821 COMUNITA’ EUROPEA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: " F.C. e C.V. adivano la Corte d’appello di Roma, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, in riferimento al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Grosseto nel maggio 1994, definito dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza del 21.3.2006.

La Corte d’appello, con decreto del 20.12.2007, fissato il termine di ragionevole durata del giudizio in anni quattro, per il primo grado ed anni tre per il secondo grado, ritenuta insussistente la violazione per il secondo grado, liquidava per il periodo eccedente (anni sei), a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale, _ 1.000,00 per anno di ritardo, quindi Euro 6.000,00, con il favore delle spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto hanno proposto ricorso F. C. e C.V., affidato a due motivi; non ha svolto attività difensiva il Ministero della giustizia.

Osserva:

1.- I ricorrenti, con il primo motivo, denunciano violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 CEDU, (art. 360 c.p.c., n. 3), lamentando che la Corte d’appello non ha fatto riferimento all’intera durata del giudizio e pongono la questione così sintetizzata nel quesito:

se il giudice debba fissare la durata ragionevole del giudizio in tre anni per il primo grado e due per il secondo, in base al parametro della Corte EDU. Il secondo motivo deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 CEDU e difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), ponendo la questione così sintetizzata nel quesito di diritto:

se il giudice nazionale debba quantificare il danno non patrimoniale avendo riguardo al parametro della Corte EDU, di Euro 1.500,00 per anno di ritardo.

2.- I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto giuridicamente e logicamente connessi, e sono solo in parte manifestamente fondati, nei limiti di seguito precisati.

Alle questioni poste con le censure va data soluzione ribadendo i seguenti principi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, in virtù dei quali: la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, dispone che la ragionevole durata di un processo va verificata in concreto, facendo applicazione dei criteri stabiliti da detta norma all’esito di una valutazione degli elementi previsti da detta norma (per tutte, Cass. n. 6039, n. 4572 e n. 4123 del 2009; n. 8497 del 2008) e in tal senso è orientata anche la giurisprudenza della Corte EDU (tra le molte, sentenza 1^ sezione del 23 ottobre 2003, sul ricorso n. 39758/98), la quale ha tuttavia stabilito un parametro tendenziale che fissa la durata ragionevole del giudizio, rispettivamente, in anni tre, due ed uno per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimità;

siffatto parametro va osservato dal giudice nazionale e da esso è possibile discostarsi, purchè in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata con argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue, restando comunque escluso che i criteri indicati nell’art. 2, comma 1, di detta legge permettano di sterilizzare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass., Sez. un., n. 1338 del 2004; in seguito, tra le tante, Cass. n. 4123 e n. 3515 del 2009);

benchè sia possibile individuare degli standard di durata media ragionevole per ogni fase del processo, deve sempre procedersi ad una valutazione sintetica e complessiva, anche quando esso si sia articolato in gradi e fasi (tra le molte, Cass. n. 23506 del 2008; n. 18720 del 2007; n. 17554 del 2006; n. 8717 del 2006; n. 28864 del 2005; n. 6856 del 2004), ciò che può fare escludere la sussistenza del diritto, qualora il termine di ragionevole di una fase risulti violato, senza tuttavia che lo sia stato quello concernente l’intera durata del giudizio (nelle due fasi di merito e di legittimità), non rientrando "nella disponibilità della parte riferire la sua domanda ad uno solo dei gradi di giudizio, optando evidentemente per quello in cui si sia prodotto sforamento dal limite di ragionevolezza e segmentando a propria discrezione la vicenda processuale presupposta- (Cass. n. 23506 del 2008);

la precettività, per il giudice nazionale, della giurisprudenza del giudice europeo non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore della base di calcolo per l’equa riparazione: mentre, infatti, per la CEDU l’importo assunto a base del computo in riferimento ad un anno va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non incidendo questa diversità di calcolo sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001, ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (per tutte, Cass. n. 4572 del 2009; n. 11566 e n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007).

Relativamente alla quantificazione del danno, vanno qui ribaditi i seguenti principi, ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte:

il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell’obiettivo riscontro di detta violazione, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l’assenza nel caso concreto (Cass. S.U. n. 1338 e n. 1339 del 2004; successivamente, per tutte, Cass. n. 3515 del 2009; n. 6898 del 2008; n. 23844 del 2007);

i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo che, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Fizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno il parametro per la quantificazione dell’indennizzo, che deve essere osservato dal giudice nazionale, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali:

l’entità della "posta in gioco", il "numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento" ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass. n. 4572 e n. 3515 del 2009; n. 1630 del 2006), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, a quelle da ultimo richiamate, aggiungi Cass. n. 6039 del 2009; n. 6898 del 2008).

In applicazione di detti principi, le censure sono manifestamente fondate, limitatamente alla parte in cui il decreto ha fissato la durata ragionevole del giudizio in sette anni, senza congrua motivazione, discostandosi dal parametro del giudice europeo, considerando autonomamente la fase di appello, mentre sono manifestamente infondate in relazione alla parte in cui la Corte del merito ha fissato il parametro per l’indennizzo nella misura di Euro 1.000,00 per anno di ritardo.

In relazione alle censure accolte, il decreto deve essere cassato e la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto Pertanto, in applicazione dello standard minimo CEDU – che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius, sia in ordine al termine quinquennale di durata ragionevole del giudizio svoltosi in due gradi, sia in riferimento alla quantificazione dell’indennizzo per il danno non patrimoniale – individuato nella somma di Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo il parametro di indennizzo del danno non patrimoniale, siccome stabilito dal giudice del merito e non correttamente censurato e neppure riesaminabile in pejus – va riconosciuta a ciascun istante la somma di Euro 6.910,00, in relazione agli anni eccedenti il quinquennio (anni 6,5, il giudizio si è protratto dal maggio 1994 al 21.3.2006, quindi per anni 11,11, dai quali vanno detratti anni cinque), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese della fase di merito potranno seguire la soccombenza, per la fase di merito, e per la metà quanto alla presente fase, sussistendo giusti motivi per dichiarare compensata la residua parte, stante il parziale accoglimento del ricorso". p.2. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso nei limiti innanzi indicati e con le precisazioni che seguono in relazione al quantum. Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, va osservato che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce di quelle operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno. Di ciò non tiene conto la memoria depositata dai ricorrenti ex art. 378 c.p.c..

In relazione alle censure accolte, cassato il decreto, ben può procedersi alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 c.p.c,, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Pertanto, per le ragioni indicate nella relazione il Ministero resistente deve essere condannato al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma di Euro 6.166,00, oltre interessi legali dalla domanda nonchè al rimborso delle spese processuali del grado di merito, liquidate in dispositivo, nonchè, nella misura di 1/2 di quelle di legittimità, compensate per il resto alla luce del limitato accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere a ciascuna parte ricorrente la somma di Euro 6.166,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 697,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; che compensa in misura di 1/2 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/2 e che determina per l’intero in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Ord., 02-07-2010, n. 15822 COMUNITA’ EUROPEA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: " P.R. e A.A. L., in proprio e quali eredi di A.V. adivano la Corte d’appello di Bari, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi alla Corte dei conti dal loro dante causa, con ricorso dell’11.4.2001, avente ad oggetto la riliquidazione della pensione, non definito alla data della domanda.

La Corte d’appello, con decreto del 6.3.2008, fissato il termine di ragionevole durata del giudizio in anni tre, liquidava, a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale, la somma di Euro 1.200,00 per anno di ritardo, per il periodo eccedente detto termine, collettivamente, sino al 14.10.2005, data del decesso del dante causa (quindi, complessivi Euro 1.800,00 per un periodo di anni 1 e mesi 6) e, per il periodo successivo, attribuendo a ciascuna la somma di Euro 2.400,00 (per un periodo di anni due) , tenuto conto della posta in gioco e del carattere collettivo del ricorso, con il favore delle spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto hanno proposto ricorso P. R. e A.A.L., in proprio e quali eredi di A.V., affidato a tre motivi; non ha svolto attività difensiva il Ministero dell’economia e delle finanze.

Osserva:

1.- Le ricorrenti, con il primo motivo, denunciano violazione dell’art. 115 c.p.c., e difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), ponendo le questioni così sintetizzate nei quesiti:

se il giudice debba considerare la mancata fissazione dell’udienza di discussione, al fine di escludere la complessità del giudizio; se il giudice debba tenere conto, ai fini della misura dell’indennizzo, che il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti non richiede l’istanza di fissazione dell’udienza.

Con il secondo motivo è denunciata violazione degli standard fissati dalla Corte EDU (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), ed è posta questione relativa all’obbligo di osservare nella quantificazione del danno i parametri della Corte EDU e non è formulato quesito di diritto.

Il terzo motivo deduce l’illegittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, in relazione agli artt. 41 CEDU e 117, comma primo Cost. ) ed è formulato il seguente quesito di diritto:

è non manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 2, comma 3, lett. A (incostituzionale della L. n. 89 del 2001 in rapporto all’art. 41 della CEDU, per violazione dell’art. 117 Cost. (in buona sostanza si deduce l’illegittimità costituzionale della norma nazionale nella parte in cui stabilisce che la liquidazione dell’equa riparazione va operata avendo riguardo soltanto agli anni eccedenti il termine di ragionevole durata del giudizio).

2.- Il secondo motivo è manifestamente inammissibile, poichè manca della formulazione del quesito di diritto, benchè denunci violazione di norme di diritto.

Analogamente è manifestamente inammissibile il terzo motivo, poichè la trascrizione del quesito di diritto dimostra con palese evidenza che lo stesso si traduce in un’enunciazione tautologica (Cass. S.U. n. 11210 del 2008).

Peraltro, la questione proposta è stata ripetutamente esaminata da questa Corte, che ha esposto le ragioni che dimostrano la manifesta infondatezza dell’eccezione, da ritenersi qui condivise e ribadite (da ultimo con la sentenza 6 maggio 2009, n. 190415, in precedenza Cass. n. 980, n. 981, n. 982, n. 983, n. 9909, n. 23844 e n. 24390 del 2008).

Il primo motivo è manifestamente inammissibile.

Le deduzioni concernenti la durata del giudizio sono del tutto inconferenti, posto che la Corte d’appello ha fissato il termine di ragionevole durata facendo applicazione del parametro della Corte EDU (anni tre per il giudizio di primo grado) e tanto basta a rendere sufficiente la motivazione ed insussistente la denunciata violazione di legge (in relazione al principio enunciato dal giudice europeo).

Pertanto, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge". p.2. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, non apparendo le ragioni esposte nella memoria ex art. 378 c.p.c., idonee a confutare le argomentazioni predette che il Collegio fa proprie.

Nessuna statuizione sulle spese va emessa stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Ord., 02-07-2010, n. 15823 COMUNITA’ EUROPEA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: " M.L. e V.N., quali eredi di M.G. adivano la Corte d’appello di Brescia, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso dal loro dante causa (deceduto l'(OMISSIS)) innanzi alla Corte dei Conti, avente ad oggetto il riconoscimento di pensione di guerra, introdotto il 10.10.1983, riassunto da V.N., e definito con sentenza di rigetto del 2.4.2007.

La Corte d’appello, con decreto del 10.11.2008, dichiarava inammissibile la domanda, poichè il dante causa dei ricorrenti era deceduto anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 89 del 2001.

Per la cassazione di questo decreto hanno proposto ricorso M. L. e V.N., affidato ad un motivo; non ha svolto attività difensiva il Ministero dell’economia e delle finanze.

Osserva:

1.- I ricorrenti, con un unico motivo, denunciano violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2, 3, 4 e 6, e art. 6 CEDU, ponendo la questione così sintetizzata nel quesito: se il diritto all’equa riparazione possa essere negato per la circostanza che il dante causa degli istanti, che aveva promosso il giudizio del quale era lamentata l’irragionevole durata, era deceduto anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 89 del 2001. 2.- Il motivo sembra manifestamente fondato, nei limiti di seguito precisati.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 28507 del 2005 hanno affermato che la fonte del riconoscimento del diritto all’equa riparazione da irragionevole durata del processo non deve essere ravvisata nella sola normativa nazionale, coincidendo il fatto costitutivo del diritto attribuito dalla legge nazionale con la violazione della norma contenuta nell’art. 6 CEDU, di immediata rilevanza nell’ordinamento interno. Pertanto, il diritto all’equa riparazione del pregiudizio derivato dalla non ragionevole durata del processo, verificatosi prima della entrata in vigore della citata L. n. 89 del 2001, va riconosciuto dal giudice nazionale anche in favore degli eredi della parte che abbia introdotto prima di tale data il giudizio del quale si lamenta la durata eccessiva, con il solo limite che la domanda di equa riparazione non sia stata già proposta alla Corte di Strasburgo e dalla stessa dichiarata ricevibile. In applicazione di siffatto principio, consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (successivamente, tra le molte, Cass. n. 2983 del 2008; n. 4842 del 2007; n. 25526 del 2006) risulta palese l’erroneità del decreto che ha dichiarato inammissibile la domanda, escludendo l’indennizzabilità del ritardo del giudizio in relazione alla fase di primo grado, poichè il dante causa dei ricorrenti era deceduto prima della entrata in vigore della L. n. 89 del 2001.

In relazione alle censure accolte il decreto andrà cassato e la causa rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà al riesame della controversia, attenendosi ai principi sopra enunciati, provvedendo altresì sulle spese della presente fase.

Pertanto, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge". p.2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

Il decreto impugnato, dunque, deve essere cassato con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese della fase di legittimità alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese della fase di legittimità alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.