T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 01-07-2010, n. 2693 LAVORO – STRANIERI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 4.02.2010 l’esponente – entrato in Italia usufruendo della procedura sui "Flussi 2006" – ha impugnato i decreti in epigrafe specificati, con cui, rispettivamente, la Prefettura di Milano gli ha annullato il nullaosta al lavoro subordinato in precedenza rilasciato e il Questore di Milano gli ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il decreto di annullamento della Prefettura, atto presupposto rispetto al susseguente diniego del Questore, si fonda sulla circostanza che, a seguito della sottoposizione ai rilievi dattiloscopici, è emerso a carico del ricorrente un decreto di espulsione datato 21.9.2007, emesso dal Prefetto di Milano, con divieto di reingresso per il periodo di anni 10.

L’esponente è insorto avverso entrambi i su citati provvedimenti, denunciandone la illegittimità sotto più profili (violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere sotto più profili, violazione dell’unità familiare).

Si sono costituiti il Ministero, la Prefettura e la Questura intimati, depositando documenti e controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

Alla Camera di consiglio fissata per la decisione della domanda cautelare il Collegio, valutata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorso è in parte inammissibile e, per il resto, infondato.

Risultano, in particolare, inammissibili, sia, le censure che si rivolgono avverso il decreto di espulsione, in quanto riconducibili alla giurisdizione dell’Autorità Giurisdizionale Ordinaria (A.G.O.), ai sensi dell’art. 13, comma VIII° d. lgs. n. 286/1998, sia quelle che fanno leva sulla violazione dell’unità familiare, attratte anch’esse nella giurisdizione dell’ A.G.O., ai sensi dell’art. 30, u.co., d.lgs. cit.

Deve essere, pertanto, individuata nell’A.G.O. il Giudice dotato di giurisdizione in relazione alla parte di impugnazione sopra riferita e dinanzi al quale deve essere riassunta la causa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 della legge n.69/2009.

Quanto alla restante impugnazione, rivolta avverso i due citati decreti, il Collegio osserva quanto segue.

La motivazione del diniego questorile fa leva, unicamente, sull’esistenza di un provvedimento di espulsione adottato dal competente Prefetto di Milano, eseguito dal ricorrente, per cui il medesimo, onde poter rientrare regolarmente in Italia prima del decorso del termine decennale di efficacia dell’espulsione, avrebbe dovuto chiedere ed ottenere la speciale autorizzazione ministeriale prevista dall’art. 13, co.XIII° d.lgs.n.286/1998.

Sulla riferibilità del decreto di espulsione all’odierno istante non possono adombrarsi dubbi, attesi i riscontri dattiloscopici eseguiti dalla Questura e riportati nel documento del Casellario Centrale d’Identità versato in atti dal patrocinio resistente in ottemperanza ad apposita istruttoria di questo TAR.

Allo stesso tempo, è indubbio che il predetto provvedimento di espulsione esista (cfr. documenti depositati dall’Avvocatura il 22.03.2010) e che lo stesso sia stato notificato al suo diretto destinatario, unitamente all’ordine del Questore di Milano di lasciare il territorio nazionale, entrambi tradotti in lingua inglese.

Ebbene, in mancanza della revoca di un precedente decreto di espulsione, si deve rilevare, in termini generali, come il diniego di rilascio del permesso di soggiorno presenti carattere vincolato, poiché, gli artt. 4, comma VI° (secondo cui "non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso") e 5, comma V° (nella parte in cui dispone che "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato…"), vanno coordinati con l’art. 13, comma XIII°, del medesimo T. U. "98 cit. (il quale stabilisce che lo straniero espulso non può rientrare nel territorio italiano senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno) e con l’art. 19 del d. P. R. n. 394/99, secondo cui il divieto di rientro nel territorio dello Stato per le persone espulse opera a decorrere dalla data della esecuzione dell’espulsione.

In relazione al caso che qui occupa, quindi, va ribadito come l’odierno diniego di rilascio del permesso di soggiorno, motivato in relazione all’accertamento di un decreto prefettizio di espulsione a carico dell’interessato, non revocato da parte del Questore, rivesta carattere vincolato, con tutte le conseguenze afferenti i predetti provvedimenti (cfr., di recente, T.A.R. Lombardia, Milano, IV sez. n. 4714 del 23.09.2009; T.A.R. Lombardia IV^ sez. 26.03.2010 n. 814; T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 17 dicembre 2008, n. 3859; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 19 febbraio 2009, n. 43; Tar Veneto, III, n. 1941 del 2008; TAR Campania Napoli n.9820/2008 reg. sent.).

In particolare, dal carattere vincolato dell’atto qui gravato consegue anche la irrilevanza delle lamentate violazioni procedimentali (cfr. Consiglio di Stato n.1574/2009 reg. dec.).

Conclusivamente, il ricorso in epigrafe indicato deve essere, in parte, dichiarato inammissibile e, per il resto, respinto.

Sulle spese il Collegio, attesa la natura della controversia e la parziale definizione in rito del giudizio, ravvisa giusti motivi per disporne l’integrale compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV^, dichiara in parte inammissibile, nei sensi di cui in motivazione e per il resto respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Concetta Plantamura, Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 01-07-2010, n. 2694 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con delibera di Giunta Comunale 18 gennaio 2006 n. 2, il Comune di Vizzolo Predabissi approvava il bando comunale per l’assegnazione in proprietà delle aree ricomprese nel piano di zona ex lege n. 167/62.

Alla procedura concorsuale partecipavano, fra l’altro, la Società Cooperativa E.A.R., odierna ricorrente, e la controinteressata Cooperativa E.U.P..

La Commissione, nella seduta del 16 maggio 2006, stilava la graduatoria dei concorrenti ammessi alla gara, della quale risultava vincitrice la controinteressata.

Avverso tali provvedimenti è diretto il ricorso in esame.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Vizzolo Predabissi e la Cooperativa E.U.P. per opporsi all’accoglimento del gravame.

La Sezione, con ordinanza n. 2113 del 9 novembre 2006, ha accolto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito, tenutasi in data 20 maggio 2010, la difesa dell’Amministrazione resistente ha depositato una memoria dalla quale si evince che la predetta Amministrazione, a seguito dell’ordinanza cautelare emessa delle Sezione, ha optato per il completo annullamento di tutti gli atti di gara e per l’indizione di una nuova procedura nella quale fossero meglio definiti i criteri di aggiudicazione.

Tale nuova procedura, alla quale ha partecipato anche la ricorrente, ha trovato conclusione con la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 69 del 5 marzo 2008, con la quale si è disposta l’assegnazione delle aree in argomento alla Cooperativa E.U.P..

Il provvedimento di aggiudicazione della nuova gara non è stato oggetto di impugnazione.

Ritiene il Collegio che tali circostanze comportino l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, posto che le aree di cui al presente ricorso risultano ormai definitivamente aggiudicate alla controinteressata in virtù dei provvedimenti sopraggiunti e non impugnati.

La domanda di risarcimento danni deve essere invece respinta in quanto genericamente formulata.

Ritiene il Collegio che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, definitivamente pronunciando, così dispone:

dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

respinge la domanda di risarcimento danni.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20/05/2010 con l’intervento dei Magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore

Fabrizio Fornataro, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 01-07-2010, n. 2695 ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Il sig. I.M., odierno ricorrente, ha presentato domanda ed è stato inserito con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della Provincia di Milano, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 (ambito disciplinare A02: educazione fisica negli istituti superiori e nella suola media), quale beneficiario della partecipazione all’abilitazione/idoneità riservata ex art. 2 della legge n. 134/04.

1.2. Successivamente lo stesso si è quindi iscritto al corso speciale abilitante di cui all’art. 2 della succitata legge, istituito presso l’Università Cattolica di Milano, superandolo con esito positivo in data 13 maggio 2008.

1.3. A seguito del superamento del suindicato corso è stata sciolta la riserva di iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, nelle quali l’interessato è stato pertanto inserito a pieno titolo.

1.4. Sennonché, con provvedimento datato 7 luglio 2008, a firma del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, è stato disposto il depennamento del sig. I. dagli elenchi dei partecipanti al corso speciale per il conseguimento dell’abilitazione. Ciò in quanto, a dire della predetta Autorità, il ricorrente non sarebbe in possesso dei requisiti di servizio necessari per poter accedere ai corsi speciali: in particolare, l’attività di insegnamento svolta dallo stesso sarebbe di soli centoventi giorni, invece dei trecentosessanta previsti dalla vigente normativa.

1.5. Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto il ricorso in esame.

1.6. Successivamente il ricorrente ha notificato atto contenente motivi aggiunti con i quali vengono gravati i decreti del 17 luglio 2008 e del 18 luglio 2008, di approvazione rispettivamente delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado, per l’anno scolastico 2008/2009, dalle quali il ricorrente risulta escluso. Con il medesimo atto è altresì impugnato il decreto del 4 luglio 2008, di approvazione degli elenchi del personale abilitato, nella parte in cui detti elenchi non contengono il nominativo del sig. I..

1.7. A seguito della notificazione dei motivi aggiunti, in data 4 agosto 2008, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano ha ripubblicato le suindicate graduatorie provinciali ad esaurimento, inserendovi questa volta il nominativo del ricorrente.

1.8. Sennonché con provvedimento del 6 agosto 2008, le medesime graduatorie venivano rettificate, specificandosi che il sig. I. vi era inserito con riserva.

1.9. Avverso tali atti l’interessato muove ulteriori motivi aggiunti.

1.10. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca per opporsi all’accoglimento del gravame.

1.11. La Sezione, con ordinanza n. 1445 del 2 ottobre 2008, ha accolto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati

1.12. In prossimità dell’udienza di discussione del merito, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle proprie conclusioni.

1.13. Tenutasi la pubblica udienza in data 6 maggio 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Prima di passare all’esame del merito del ricorso, il Collegio deve preliminarmente osservare che con esso sono state impugnate due diverse tipologie di atti: da un lato, il provvedimento che ha disposto il depennamento del nome del ricorrente dagli elenchi dei partecipanti al corso speciale per il conseguimento dell’abilitazione, ed il provvedimento che ha approvato gli elenchi degli abilitati, nei quali non è compreso il nome del ricorrente; da altro lato, i provvedimenti di approvazione delle graduatorie ad esaurimento dei docenti per l’anno scolastico 2008/2009, relativi alla scuola secondaria di primo grado ed alla scuola secondaria di secondo grado.

2.1. Con riferimento a tale ultima tipologia di atti, va rilevato che la Sezione, con diverse recenti pronunce, alle quali si rimanda per ampiezza e dovizia di argomentazioni, ha optato per la tesi seguita dalla Corte di Cassazione, secondo la quale le controversie a questi afferenti appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr., ex multis, TAR Lombardia Milano, sez. III, 9 febbraio 2010 n. 313).

2.2. Deve pertanto essere dichiarata l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dei primi motivi aggiunti e degli ulteriori motivi aggiunti, nella parte in cui censurano le predette graduatorie.

3. Questa conclusione porta necessariamente a respingere l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, per difetto di notifica ad almeno uno dei controinteressati, sollevata dalla difesa erariale.

3.1. Invero, anche a prescindere dal rilievo che i motivi aggiunti sono stati notificati a tre candidati inseriti nelle graduatorie, la presenza di controinteressati può tuttalpiù rinvenirsi nelle controversie che attengono alle graduatorie ad esaurimento, laddove l’accoglimento del gravame proposto da colui che è vi stato escluso potrebbe pregiudicare coloro che vi sono invece inseriti i quali, a seguito dell’inclusione di un nuovo soggetto, potrebbero venir collocati in posizioni meno favorevoli.

3.2. Ma come si è detto di tali controversie questo giudice non può conoscere.

3.3. Al contrario non vi possono essere controinteressati con riferimento ai provvedimenti di approvazione degli elenchi degli abilitati, giacché l’abilitazione di un nuovo soggetto (in precedenza escluso dai predetti elenchi), a seguito della pronuncia giurisdizionale, di per sé non arreca alcun pregiudizio alla posizione di altro soggetto parimenti abilitato.

3.4. Va pertanto ribadita l’infondatezza dell’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente.

4. Può a questo punto passarsi all’esame del merito del gravame (ovviamente per quella sola parte non coperta da inammissibilità, e segnatamente per la parte riferita al depennamento del ricorrente dai partecipanti al corso speciale di abilitazione e all’esclusione dello stesso dagli elenchi degli abilitati).

4.1 Ritiene il Collegio che questa parte del ricorso sia fondata essendo fondato il quinto motivo, contenuto nell’atto introduttivo del giudizio, avente carattere assorbente.

4.2. Con tale doglianza il ricorrente lamenta che l’Amministrazione intimata, nel ritenere che egli non avesse maturato un periodo di servizio sufficientemente lungo, ha erroneamente omesso di considerare il servizio prestato presso l’ISEF di Napoli.

4.3. Invero, qualora anche tale periodo di servizio fosse stato preso in considerazione, si sarebbe potuto rilevare come in realtà l’attività di insegnamento da egli espletata superava il periodo di trecentosessanta giorni previsto dalla normativa, e come quindi poteva a buon titolo partecipare ai corsi speciali di abilitazione.

5. Sul punto il Collegio osserva quanto segue.

5.1. In via generale, le modalità di reclutamento degli insegnanti sono disciplinate dall’art. 399 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"), in base al quale "l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401".

5.2. Tale norma ha dunque previsto una duplice modalità di selezione: da un lato, il concorso per titoli ed esami; da altro lato, la chiamata dei soggetti collocati in posizione utile nelle graduatorie di cui all’art. 401 dello stesso d.lgs. n. 297/94, alle quali sono stati iscritti, in prima fase, coloro che erano risultati idonei ai concorsi per titoli di cui alla previgente disciplina, e che vengono via via aggiornate con l’inserimento di nuovi soggetti abilitati.

5.3. Tale sistema tuttavia, in ragione della volontà del legislatore di attuare una riforma in materia (è attualmente in itinere il procedimento per l’approvazione di una nuova legge di disciplina del reclutamento degli insegnati) è entrato in una fase di stallo: l’ultimo concorso per titoli ed esami è stato bandito dall’Amministrazione scolastica nell’anno 1999; mentre, con la legge finanziaria 2007, le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento, nel senso che in esse non può essere iscritto alcun nuovo nominativo.

5.4. Ciò ha avuto come conseguenza l’insorgenza di un ingente fenomeno di precariato, cui il legislatore ha tentato di porre rimedio con il decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito in legge 4 giugno 2004 n. 143.

5.5. Stabilisce l’art. 2, comma 1 ter, di tale decreto che "….sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico".

5.6. Con tale disposizione il legislatore ha inteso favorire i soggetti che fanno parte del cosiddetto precariato storico, prevedendo che coloro che hanno prestato servizio non di ruolo per almeno trecentosessanta giorni, nel periodo sopra indicato, possono accedere, previo espletamento di una particolare attività di formazione, alle graduatorie permanenti di cui al citato art. 401.

5.7. A questa disposizione ha dato attuazione il d.m. 18 novembre 2005 n. 85, il quale ha previsto che l’abilitazione (e quindi la possibilità di essere iscritti nelle graduatorie ad esaurimento) può essere acquisita da coloro che partecipino ad uno speciale corso annuale organizzato dalle università, sempre che ovviamente sussista il requisito del periodo minimo di servizio (pari a trecentosessanta giorni) svolto in condizioni di precariato.

5.8. Con particolare riferimento al requisito del periodo minimo di servizio espletato, ai fini che qui interessano, occorre richiamare l’art. 1, comma 1, lett. c) del predetto decreto il quale, con particolare riferimento ai docenti di scuola di secondaria, stabilisce che ai predetti corsi possono partecipare "…gli insegnanti in possesso del diploma di laurea, del diploma di Accademia di Belle Arti, del diploma di istituto superiore delle industrie artistiche, del diploma ISEF o della laurea in scienze motorie, che danno accesso all’insegnamento per il quale si chiede l’ammissione al corso abilitante, privi della specifica abilitazione e in possesso di 360 giorni di servizio prestato nella scuola secondaria statale, paritaria e legalmente riconosciuta nel periodo sopra indicato.

5.9. Nel caso di più contratti a tempo determinato, stipulati per ordini e gradi diversi di scuola l’interessato può far valere, ai fini del raggiungimento dei 360 giorni di servizio utile, in aggiunta al servizio prestato nella scuola secondaria, il servizio prestato in altro ordine di scuola".

5.10. In base a tale disposizione dunque il periodo di servizio utile ai fini della partecipazione ai corsi abilitanti può essere espletato non solo nella scuola secondaria, ma anche in scuole di ordine diverso.

5.11. Ci si deve a questo punto chiedere se il servizio di insegnamento prestato presso gli istituti universitari possa rilevare ai fini che qui interessano.

5.12. Alla domanda deve essere data risposta affermativa.

5.13. Il Collegio non ignora che con la locuzione "ordine di scuola" il legislatore indica generalmente le diverse articolazioni in cui si suddivide il sistema educativo di istruzione e di formazione (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria), e che dunque tale dizione, se interpretata in maniera restrittiva, non si presta a ricomprendere anche gli istituti universitari.

5.14. Si deve tuttavia ritenere che, in considerazione della ratio specifica della norma qui considerata, sia opportuno procedere ad una interpretazione estensiva della stessa la quale permetta di includere, fra i servizi di insegnamento utile espletati, anche l’attività di docenza svolta presso l’università.

5.15. Invero, come già è stato detto, la ratio degli istituti qui in considerazione, è quella di porre rimedio al fenomeno del precariato nella scuola; pertanto, si deve ritenere che del rimedio debbano poter beneficiare tutte quelle figure che abbiano svolto attività di docenza in qualità di precari, senza che possano essere esclusi coloro che, alle esperienze di insegnamento maturate in ambito scolastico strettamente inteso, cumulino esperienze di insegnamento in condizioni di precariato svolte in ambito universitario.

5.16. Differenziare tali figure da quelle che hanno prestato servizio solo in ambito strettamente scolastico, e quindi escluderle dal beneficio della possibilità di stabilizzazione del loro rapporto lavorativo, non avrebbe infatti alcun senso, posto che, da un lato, la situazione di disagio dei soggetti interessati è perfettamente identica e che, da altro lato, perfettamente identica è altresì la tipologia di attività espletata, trattandosi comunque di attività di insegnamento svolta in condizione di precariato.

5.17. Sotto questo secondo particolare profilo, questo Tribunale, in un precedente specifico, ha avuto modo di affermare come l’irrilevanza del servizio prestato presso istituti universitari (in quel caso si trattava di servizio svolto presso l’Accademia Militare) "…porterebbe alla paradossale conclusione di precludere la partecipazione al corso (n.d.e. abilitante) di un docente la cui esperienza didattica appare in ogni caso significativa e certamente non inferiore, per qualità dell’attività svolta, a quella di un docente della scuola superiore..", paventando la violazione dell’art. 97 della Costruzione qualora si fosse data alle norme in esame una opposta interpretazione (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. IV, 18 novembre 2009 n. 5073).

5.18. Va poi considerato che il legislatore, per ciò che concerne il caso specifico della scuola secondaria, ha mostrato di voler ampliare la platea dei beneficiari omettendo di indicare gli ambiti specifici nei quali può essere maturato il periodo di servizio minimo pari a trecentosessanta giorni. Come visto infatti, l’art. 2, comma 1 ter, del d.l. n. 97/2004 parla genericamente di "servizio di insegnamento" senza indicare le tipologie di istituti presso i quali le esperienze debbano maturarsi; al contrario, con riferimento alla stabilizzazione degli insegnanti nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, l’art. 2, comma 1, lett. c bis) del d.l. n. 97/2004 ha specificato chiaramente che detto servizio, per poter rilevare ai fini della possibilità di iscrizione ai corsi di abilitazione, deve essere svolto in tali ultime tipologie di scuole.

5.19. La normativa primaria, con riferimento alla scuola secondaria, ha quindi mostrato di considerare del tutto fungibile l’ambito presso il quale viene espletata l’attività di docenza; pertanto, anche le disposizioni regolamentari, contenute nel citato art. 1, comma 1, lett. c) del d.m. n. 85/2005, debbono essere lette in tale ottica estensiva, in modo da attribuire rilievo anche ai periodi di insegnamento svolti in condizione di precariato in ambito universitario.

5.20. Ciò premesso va osservato che, nel caso concreto, l’Amministrazione intimata, nell’escludere che il ricorrente avesse maturato un periodo di insegnamento sufficientemente lungo per poter partecipare ai corsi abilitanti relativi alla scuola di secondo grado, ha omesso di considerare il periodo di docenza svolto dal medesimo presso l’ISEF di Napoli.

5.21. Come si è visto tuttavia tale periodo avrebbe dovuto essere preso in considerazione.

5.22. La doglianza sollevata dall’interessato merita quindi condivisione, mentre rimangono assorbiti gli altri mezzi di gravame.

6. Per le ragioni illustrate il ricorso va in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con la precisazione che, ai sensi dell’art. 59, comma 2, della legge 18 giugno 2009 n. 69, gli effetti sostanziali e processuali della domanda rimangono salvi ove il giudizio sia riassunto, entro il termine ivi indicato, dinnanzi al predetto giudice.

6.1. In parte va invece accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento datato 7 luglio 2008, a firma del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, con cui è stato disposto il depennamento del sig. I. dagli elenchi dei partecipanti al corso speciale per il conseguimento dell’abilitazione, nonché il decreto del 4 luglio 2008, di approvazione degli elenchi del personale abilitato, nella parte in cui detti elenchi non contengono il nominativo del sig. I..

7. La novità della questione induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e in parte lo accoglie ai sensi di cui in motivazione.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 06/05/2010 con l’intervento dei Magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore

Fabrizio Fornataro, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 01-07-2010, n. 2696 CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Prefetto della Provincia di Milano ha disposto la revoca della sua patente di guida ai sensi dell’art. 120 codice della strada, essendo egli stato sottoposto ai vincoli della misura di sicurezza della libertà vigilata.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al gravame.

La Sezione, con ordinanza n. 1874 del 18 dicembre 2008 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito il Ministero dell’Interno ha depositato memoria.

Tenutasi la pubblica udienza in data 6 maggio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con un unico mezzo di gravame, il ricorrente lamenta l’illegittimità costituzionale dell’art. 120 del codice della strada, per contrasto con gli art. 3, 4 e 76 della Costituzione, nella parte in cui dispone la revoca della patente di guida per coloro che sono stati sottoposti ad una misura di sicurezza, invocando a proprio suffragio i precedenti della Corte Costituzionale.

Sul punto il Collegio osserva quanto segue.

Stabilisce l’art. 120, comma 1, del codice della strada che "non possono conseguire la patente di guida (…) coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423…".

A sua volta, il secondo comma del medesimo articolo prevede che "…se le condizioni soggettive indicate al comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida…".

La Corte Costituzionale, con sentenze 1421 ottobre 1998, n. 354 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1998, n. 43, Serie speciale) e 517 luglio 2001, n. 251 (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29 – Serie speciale) ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità dell’art. 120, comma 1, in relazione all’art. 130, comma 1, lettera b), nella parte in cui stabiliva la revoca della patente di guida nei confronti delle persone che erano state sottoposte a misura di sicurezza personale e nella parte in cui prevedeva la revoca della patente nei confronti di coloro che fossero stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, trattandosi di previsioni che non trovavano riscontro nella legislazione preesistente.

L’art. 82, primo comma, e l’art. 91, tredicesimo comma, del D.P.R. n. 393 del 1959, infatti, prevedevano la revoca della patente nei confronti di coloro che fossero – in atto – ma non che fossero stati – in precedenza – sottoposti a misura di sicurezza; pertanto si è ritenuto profilarsi la violazione dell’art. 76 Cost. per eccesso di delega posto che il legislatore, nel delegare al governo la riforma del codice della strada, aveva autorizzato quest’ultimo ad effettuare una mera operazione di riordino e non già di innovazione dell’ordinamento.

Nei precedenti invocati dal ricorrente la Corte Costituzionale è quindi intervenuta censurando quella parte della disposizione in esame che estende la previsione della revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti in passato a misure di prevenzione o a misure di sicurezza, e che non lo sono più al momento in cui viene emesso il provvedimento amministrativo.

Nel caso concreto, al contrario, il provvedimento di revoca della patente è stato emesso durante il periodo di vigenza della misura della libertà vigilata (quest’ultima è stata applicata a decorrere dal 14 luglio 2008 per il periodo di un anno, e il provvedimento di revoca della patente di guida è stato emesso in data 12 settembre 2008).

Ne discende che la questione di illegittimità costituzionale sollevata dall’interessato è irrilevante per la duplice ragione che, innanzitutto, per come è stata formulata, essa censura una parte della disposizione che già è stata oggetto di intervento da parte della Corte Costituzione, e quindi non più in vigore e non applicabile nella presente controversia; in secondo luogo perché la parte censurata della norma, come visto, non sarebbe stata comunque applicabile al caso concreto, posto che la revoca della patente è intervenuta nel periodo di vigenza della misura della libertà vigilata.

In conclusione il ricorso va respinto.

Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore dell’Amministrazione intimata, che vengono quantificate in euro 1.000,00 oltre IVA e c.p.a. se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 06/05/2010 con l’intervento dei Magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore

Fabrizio Fornataro, Referendario

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