T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 01-07-2010, n. 2410 ATTI AMMINISTRATIVI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con istanza notificata il 28.4.2010 e depositata il 17.5.2010, il difensore del ricorrente richiede la correzione di errore materiale nella sentenza n. 2464/2009 depositata il 4.12.2009.

Con tale pronuncia è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere sul ricorso n. 781 del 2009, proposto da S.K.S. per fare dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza, presentata in data 25.6.2007, per ottenere la concessione della cittadinanza italiana.

Il difensore evidenzia che, "per mero errore materiale commesso… nel momento della redazione dell’atto introduttivo del giudizio" il nome del ricorrente è stato indicato come Sutiakaran mentre, dai documenti d’identità, il nome corretto risulta essere di S., chiedendo quindi che si procede alla correzione della sentenza su tale punto.

La richiesta è però inammissibile.

Infatti, il presupposto per farsi luogo alla procedura di correzione delle sentenze è costituito, ai sensi di quanto disposto dall’art. 287 del c.p.c., dal fatto che l’errore materiale sia stato commesso dal giudice ("qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo").

Tale presupposto non sussiste nella fattispecie all’esame, dato che l’errore nella individuazione del corretto nominativo del cittadino extracomunitario ricorrente è stato effettuato, nell’atto di gravame, dal difensore, come lo stesso riconosce, mentre la Sezione non ha fatto altro che emettere la sentenza a nome del soggetto indicato quale proponente il ricorso.

In tale contesto, la procedura di correzione di errore materiale del giudice non ha alcuno spazio applicativo.

Le spese della presente fase processuale possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia I Sez. – dichiara inammissibile l’istanza di correzione, per errore materiale, della sentenza n. 2464/2009.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere, Estensore

Carmine Russo, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 01-07-2010, n. 2411 PROVINCIA E COMUNE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Italia Nostra ed il Comitato dell’Isola per la difesa dell’ambiente e della salute impugnano la deliberazione del 28. 5. 2009 con cui il Consiglio comunale di Palazzago ha approvato il progetto di intervento finalizzato alla localizzazione di nuovi impianti produttivi in località San Sosimo.

I motivi di ricorso sono i seguenti:

1. la delibera impugnata sarebbe illegittima per violazione dell’art. 5 d.p.r. 447/88 in quanto non sarebbe stata rispettata nel caso in esame la sequenza procedimentale necessaria per autorizzare la localizzazione di impianti produttivi in variante al P.R.G., sequenza che doveva passare attraverso un provvedimento ricognitivo del fabbisogno, una relazione del responsabile del procedimento attestante la insufficienza delle aree produttive, una relazione geologica;

2. la delibera impugnata sarebbe illegittima per violazione degli artt. 3 e 5 direttiva 2001/42/CE in quanto la decisione di non assoggettare il progetto alla procedura di valutazione ambientale strategica sarebbe stata presa ex post e, per di più, senza seguire le scansioni procedurali previste dalla normativa citata;

3. la delibera impugnata sarebbe illegittima per violazione degli artt. 18, 25 e 97 l.r. 12/05 perché in contrasto con le previsioni del Piano territoriale paesistico regionale che all’art. 17 la individua quale "ambito di elevata naturalità" in cui occorre "recuperare e preservare l’alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei luoghi" ed illegittimamente la Provincia avrebbe reso un parere di compatibilità;

4. la delibera impugnata sarebbe illegittima per violazione dell’art. 18 l.r. 12/05 perché nel caso in esame si sarebbe in presenza di un polo produttivo di interesse sovracomunale (in quanto solo una delle imprese che chiedono la realizzazione dell’impianto ha sede nel Comune), che in quanto tale avrebbe dovuto essere localizzato in sede di P.T.C.P., e non autonomamente ad opera del Comune.

Si costituiva in giudizio il Comune di Palazzago, che deduceva l’inammissibilità, e l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Si costitutiva altresì il Consorzio San Sosimo, che deduceva a sua volta l’irricevibilità, l’inammissibilità, e l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Nessuno si costituiva per le altre parti convenute in giudizio.

Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Con ordinanza del 29. 10. 2009, n. 663 il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare, rilevando che "ad una prima prospettazione propria della fase cautelare, il ricorso appaia assistito da motivi di fumus boni iuris, in quanto:

– l’autorità comunale, allorchè utilizza lo strumento della variante semplificata per insediamenti produttivi (in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico), è onerata di dettare una specifica motivazione sulla necessità dell’impianto di ulteriori attività produttive nel proprio territorio, per soddisfare i bisogni di sviluppo industriale e artigianale della collettività di riferimento (cfr. sul punto punto 4. 2 della deliberazione Giunta regionale 5. 2. 1999),

– in variante semplificata, pertanto, può essere accolta non ogni richiesta che venga dai privati di nuovo impianto di aree produttive, ma solo le richieste di realizzazione di impianti per aree produttive che siano effettivamente necessarie per lo sviluppo della comunità locale,

– proprio per questo il Comune, prima di avviare la procedura in deroga, deve effettuare una ricognizione del fabbisogno di nuove aree produttive condotta alla luce degli altri parametri urbanistici e delle esigenze della popolazione locale,

– solo all’esito di tale ricognizione del fabbisogno, se effettivamente aree disponibili per soddisfare tale bisogno non ve ne sono, il Comune potrà ricorrere allo strumento della variante semplificata in deroga,

– nel caso in esame, occorre rilevare che il Comune non ha effettuato nessuna ricognizione del fabbisogno di nuovi impianti produttivi limitandosi a dare per scontato che l’esigenza di realizzare la nuova area produttiva ci fosse e che dovesse soltanto esserne individuata la localizzazione,

– neanche si può ritenere che il fabbisogno di nuove aree produttive fosse in re ipsa nella richiesta che era stata depositata, posto che di tutte le imprese facenti parte del Consorzio proponente soltanto una aveva sede nel Comune di Palazzago,

– da ultimo, occorre rilevare che l’istruttoria non è stata approfondita neanche sul punto della ulteriore motivazione necessaria per approvare la variante in deroga, e relativa alla non esistenza di ulteriori aree utilizzabile all’uopo nel territorio comunale,

– nel caso in esame, queste motivazioni non sono contenute nel provvedimento impugnato, dove non si spiega affatto se la comunità locale abbisogna di questa nuova area produttiva, e si indica solo con clausola di stile l’impossibilità di reperire ulteriori aree nel territorio.

Con ordinanza 17. 2. 2010, n. 793, il Consiglio di Stato respingeva l’appello cautelare per ragioni attinenti al periculum in mora.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 10. 3. 2010 e poi in quella del 9. 6. 2010, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

I. Devono essere affrontate le eccezioni preliminari proposte dalle parti resistenti che deducono nell’ordine:

a) l’inammissibilità del ricorso presentato da Italia Nostra, che non sarebbe legittimata a impugnare provvedimenti diversi da quelli che ledono la tutela del paesaggio, che nel caso di specie non sarebbe stato attinto dal provvedimento impugnato avente ad oggetto area (asseritamente) priva di pregio paesaggistico;

b) l’inammissibilità del ricorso presentato dal Comitato dell’Isola, in quanto soggetto privo di personalità giuridica;

c) l’irricevibilità del ricorso, in quanto presentato decorso il termine di 60 gg. dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato, non dovendosi calcolare il periodo di sospensione feriale, in quanto il ricorso conteneva anche una domanda cautelare;

d) la sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare ulteriormente il ricorso, in quanto nelle more della sua trattazione sarebbe stato adottato il P.G.T., che riprende interamente il contenuto del piano approvato con variante semplificata per insedianti produttivi, venendo a costituire un nuovo titolo all’edificazione, che renderebbe a questo punto inutile l’accoglimento del presente ricorso.

Nessuna di queste eccezioni è fondata.

II. Non è fondata la eccezione di inammissibilità relativa ad Italia Nostra, in quanto quest’ultima è legittimata ex art. 13 e 18. co. 5, l. 349/86 a "ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi".

Non essendo espressamente specificato nella norma quali siano gli atti illegittimi contro cui le associazioni di protezione ambientale possono ricorrere, essi devono essere ricavati interpretativamente dall’art. 1, co. 2, stessa legge che individua come finalità ambientali del Ministero dell’Ambiente "la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall’inquinamento".

Le norme degli artt. 13 e 18 l. 349/86, infatti, attribuendo alle associazioni di protezione ambientale legittimazione attiva nei giudizi dinanzi al giudice ordinario ed a quello amministrativo per tutelare finalità (di protezione dell’ambiente) che sono proprie dell’amministrazione dello Stato, costituiscono applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale poi recepito dall’art. 118, ultimo comma, Cost..

La lettura riduttiva che propone la controinteressata che vorrebbe limitare la legittimazione delle associazioni di protezione ambientale soltanto alla tutela paesistica, che è soltanto una delle tante species della protezione ambientale, non può pertanto essere condivisa.

Occorre anche aggiungere, pur essendo ultroneo per le ragioni appena precisate, che in ogni caso il sito in cui verrebbe ad essere realizzata l’area produttiva non è privo di rilievo paesistico, in quanto classificato dal piano territoriale paesistico regionale come "area di elevata naturalità" ed assoggettata al regime di conservazione degli elementi di naturalità che caratterizza queste ultime.

La tutela paesaggistica, infatti, ormai si è evoluta rispetto al momento in cui venne introdotta con il d.l. 312/85, e non si realizza più soltanto attraverso le forme del binomio vincolo paesaggistico/autorizzazione paesaggistica previsto dagli artt. 146 e ss. d.lgs. 42/04, ma anche attraverso ulteriori strumenti giuridici che prevedono strumenti di tutela diversi dalla necessità di uno specifico titolo abilitativo ulteriore rispetto a quello edilizio. Si pensi, ad esempio, alle previsioni dell’art. 25, co. 1, n.t.a. del Piano territoriale paesistico regionale lombardo che stabilisce che: "in tutto il territorio regionale i progetti che incidono sull’esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto", e dell’art. 25, co. 3, che assegna al progettista privato il compito di effettuare quest’esame perché stabilisce che: "ai fini dell’esame di cui al comma 1, il progettista, in fase di elaborazione del progetto, considera preliminarmente la sensibilità paesistica del sito e il grado di incidenza del progetto", seguito dal successivo art. 29, co. 1, che precisa che è lo stesso progettista privato che, effettuato l’esame paesistico, classifica l’intervento in quanto prevede che: "ferma restando la facoltà di verifica da parte dell’amministrazione competente, il progettista, sulla base dei criteri di cui agli articoli 26 e 27, determina l’entità dell’impatto paesistico di cui all’articolo 28. L’impatto potrà risultare inferiore o superiore ad una soglia di rilevanza". Questo sistema – in cui la classificazione effettuata dal progettista privato è decisiva per alleggerire o aggravare il prosieguo della procedura amministrativa (in quanto l’art. 29, co. 2, stabilisce che: "i progetti il cui impatto non superi la soglia di rilevanza si intendono automaticamente accettabili sotto il profilo paesistico e, quindi, possono essere presentati all’amministrazione competente per i necessari atti di assenso o per la denuncia di inizio attività senza obbligo di presentazione della relazione paesistica"; mentre correlativamente per i progetti che superino la soglia di rilevanza, l’art. 29, co. 3, invece, prevede che: "i progetti il cui impatto superi la soglia di rilevanza sono soggetti a giudizio di impatto paesistico e pertanto le istanze di autorizzazione o concessione edilizia ovvero della dichiarazione di inizio attività devono essere corredate dalla relazione paesistica di cui all’articolo 25, comma 6; la presentazione di tale relazione costituisce condizione necessaria per il rilascio dei successivi atti di assenso o per l’inizio dei lavori in caso di dichiarazione di inizio attività") -null’altro prevede se non una tutela paesistica che si svolge in forme diverse dalla necessità di apposita autorizzazione paesaggistica (prevista per le sole aree sottoposte a vincolo).

Deve, pertanto, affermarsi che nell’attuale sviluppo dell’ordinamento giuridico l’ambito di applicazione della tutela paesaggistica non riguarda ormai soltanto le aree oggetto di vincolo di tutela, in quanto il vincolo di tutela ex artt. 146 e ss. d.lgs. 42/04 è soltanto uno degli strumenti attraverso cui l’ordinamento persegue l’obiettivo della tutela del paesaggio. Tra tali altri istituti finalizzati alla tutela del paesaggio vi sono anche la relazione sull’impatto paesistico di cui all’art. 29 delle n.t.a. del P.T.P.R. o, come nel caso in esame, la perimetrazione come ambito di elevata naturalità sottoposto a regime di conservazione.

III. Non è fondata neanche la eccezione di inammissibilità relativa al Comitato dell’Isola, che – a giudizio della controinteressata – non avrebbe legittimazione attiva in quanto priva di personalità giuridica.

In punto di legittimazione ad impugnare dei comitati l’orientamento della giurisprudenza amministrativa è nel senso che "quel che concerne, invece, il Comitato è pacifico l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui un comitato spontaneo di cittadini può essere legittimato ad impugnare provvedimenti ritenuti lesivi di interessi comuni solo se dimostra di avere un collegamento stabile con il territorio ove svolge l’attività di tutela degli interessi stessi, se la sua attività si è protratta nel tempo e se, quindi, il comitato non nasce in funzione della impugnazione di singoli atti e provvedimenti" (CdS, IV, 1001/2010). Pertanto, secondo la giurisprudenza si tratta di valutare caso per caso se l’attività del comitato si è protratta nel tempo o è frutto di una costituzione estemporanea finalizzata al ricorso.

Nel caso in esame siamo di fronte ad un soggetto giuridico nato con statuto del 6. 11. 1998 che recava già nell’oggetto la "promozione e valorizzazione della natura e dell’ambiente nei confronti di una selvaggia industrializzazione ed occupazione del territorio dell’Isola bergamasca", e che è senz’altro radicato in loco, in quanto agisce solo nell’area dell’Isola bergamasca, in cui rientra il progetto di creazione del nuovo polo produttivo, talchè si può riconoscere al Comitato dell’Isola lo stabile collegamento con l’area oggetto del provvedimento impugnato che lo legittima all’impugnazione in sede processuale.

IV. Non è fondata la eccezione di irricevibilità per tardività che è basata sull’assunto che andrebbero calcolati anche i giorni di sospensione feriale dei termini perché, avendo la ricorrente presentato domanda cautelare, si verserebbe in caso cui non si applica la sospensione ex l. 742/69.

Il punto di partenza è l’art. 5 l. 742/69 che, nel momento in cui pone una eccezione alla sospensione feriale nel procedimento cautelare, facoltizza in buona sostanza il ricorrente a scegliere se avvalersi o meno della sospensione feriale, in quanto se lo stesso propone anche istanza cautelare il processo potrà essere trattato durante la sospensione termini (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 marzo 2008, n. 1073).

Sarebbe stato senz’altro legittimo ricavare in via interpretativa la conseguenza che se il ricorrente vuole che il processo sia trattato in sospensione termini, allora dovrà anche rispettare i termini per la notifica ed il deposito del ricorso senza avvalersi della sospensione.

La giurisprudenza amministrativa si è, però, orientata nel senso che la norma sulla decorrenza dei termini nel procedimento cautelare – che costituisce eccezione alla sospensione feriale – va interpretata nel senso che esso legittimi semplicemente il Tribunale a fissare udienza anche nel periodo feriale senza che la controparte possa dedurre che i termini sono sospesi, ma non legittima a ricavare da ciò conseguenze sugli oneri che incombono sulle parti nel processo principale (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 26 gennaio 2006, n. 29: la deroga prevista dall’art. 5 l. n. 742 del 1969, al regime di sospensione feriale dei termini processuali opera esclusivamente nel senso di consentire anche in periodo feriale la trattazione della domanda cautelare nel rispetto dei termini ordinari all’uopo previsti, mentre non produce alcun effetto con riguardo ai termini di notifica e deposito del ricorso introduttivo e ad ogni altro successivo termine processuale finalizzato alla trattazione del gravame nel merito, per i quali trova invece piena applicazione la sospensione di cui all’art. 1 della medesima legge; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 04 marzo 2008, n. 1073: l’art. 5, l. 7 ottobre 1969 n. 742, a norma del quale nei procedimenti rivolti alla sospensione del provvedimento impugnato non vale la regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, deve essere interpretato nel senso che esso attribuisce all’interessato una facoltà di scelta tra la proposizione immediata dell’impugnativa nel periodo di sospensione feriale, con contestuale richiesta di sospensiva dell’atto impugnato ove ravvisi l’urgenza dell’esame cautelare e la proposizione successiva, non tenendo cioè conto, ai fini del computo dei sessanta giorni, del periodo feriale, salva la possibilità di chiedere comunque la sospensione; la norma in questione non intende, insomma, comminare la decadenza dalla richiesta di sospensiva qualora l’impugnativa non sia proposta nel termine feriale, né, tantomeno, limitare temporaneamente la tutela cautelare creando un obbligo di impugnativa immediata, essendo evidente che ciò costituirebbe una palese violazione dei principi costituzionali che garantiscono la tutela dei diritti degli interessi).

In altri termini, la deroga alla sospensione dei termini vale soltanto per il subprocedimento cautelare, ma non per il procedimento principale in cui esso si inserisce.

Ne consegue che l’assunto su cui è fondato l’eccezione di irricevibilità non è corretta e che essa deve essere respinta.

V. Non è fondata, da ultimo, neanche la eccezione di sopravvenuta carenza d’interesse per essere stato adottato medio tempore il P.G.T. con deliberazione consiliare n. 12 del 31. 3. 2010, che ha riqualificato le aree come ambito di trasformazione e destinazione produttiva facendo venire meno il precedente titolo all’edificazione, talchè a giudizio dei controinteressati un eventuale accoglimento in nulla gioverebbe alle ragioni della ricorrente. Occorre replicare, infatti, che il piano è solo adottato, e non approvato (il punto 7 della delibera di adozione si limita a considerare vigenti, come per legge, solo le misure di salvaguardia). Ne consegue pertanto che alla data in cui viene deciso questo ricorso l’unico titolo per realizzare le opere oggetto della vicenda in esame è il provvedimento del 28. 5. 2009 con cui il Consiglio comunale di Palazzago ha approvato il progetto di intervento finalizzato alla localizzazione di nuovi impianti produttivi in località San Sosimo, impugnato con il presente ricorso che – superate le eccezioni preliminari – deve pertanto essere deciso nel merito.

VI. Nel merito, il ricorso è fondato.

Si premette in fatto che l’area oggetto dell’intervento ha un’ampiezza di mq 39.134, ed è così classificata:

– nel P.R.G. (ancora oggi vigente, pur se destinato ad essere superato per effetto dell’approvazione definitiva del P.G.T.) essa è in parte come area agricola, in parte come zona boschiva, in parte come fascia di rispetto, ed in parte come zona per viabilità esistente e di progetto,

– nel P.T.C.P. è classificata come area con fenomeni urbanizzativi in atto o previsti o prevalentemente inedificati di immediato rapporto con i contesti urbani,

– nel P.T.P.R. è classificata come ambito di elevata naturalità, che, secondo l’art. 17 del piano, sono "quei vasti ambiti nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata"

Si tratta, pertanto, di un’area di pregio ambientale, adiacente (a nord) ad altra area gravata anche da specifico vincolo paesaggistico con decreto del 22. 4. 2009. La circostanza è particolarmente importante perché il decreto di vincolo prevede espressamente "una progettazione particolarmente attenta delle aree libere intorno", e quindi anche di quella oggetto dell’intervento edilizio in progetto.

L’intervento prevede di realizzare in quest’area una serie di capannoni industriali a destinazione produttiva per una superficie lorda di pavimento di mq 33.191,37 e con la creazione di una viabilità interna a servizio delle strutture che vengono create.

VII. In questo contesto è fondato il primo motivo di ricorso, in cui si deduce che la delibera impugnata sarebbe illegittima per violazione dell’art. 5 d.p.r. 447/88 in quanto non sarebbe stata rispettata nel caso in esame la sequenza procedimentale necessaria per autorizzare la localizzazione di impianti produttivi in variante al p.r.g. che doveva passare attraverso un provvedimento ricognitivo del fabbisogno, una relazione del responsabile del procedimento attestante la insufficienza delle aree produttive, una relazione geologica.

Si tratta del motivo di ricorso su cui il Tribunale ha già accentrato l’attenzione nella ordinanza sospensiva, il cui contenuto qui si ritiene di confermare e specificare.

Le associazioni ricorrenti sostengono, in definitiva, che la variante per impianti produttivi in deroga allo strumento di piano possa essere consentita soltanto previa ricognizione del fabbisogno di aree industriali, e quindi soltanto all’esito della valutazione da parte del Comune della necessità – per lo sviluppo ordinato della comunità – di individuare nuove aree destinate ad attività produttive vista l’insufficienza di quelle previste in piano.

Il Comune di Palazzago ha seguito una procedura meno articolata, perché si è limitata a constatare che nel piano regolatore non esistessero aree disponibili per nuove attività produttive ed ha conseguentemente assentito la variante di piano con cui si trasformava un’area agricola in zona industriale, senza porsi il problema del se vi fosse o meno il fabbisogno delle nuove attività industriali che si andranno ad insediare nell’area oggetto della variante.

La prospettazione delle associazioni ricorrenti è corretta.

La norma attributiva del potere esercitato in concreto dall’amministrazione nel caso in esame è l’art. 5 d.p.r. 447/98 il cui co. 1 dispone che "qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l’istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall’articolo 14 l. 241/90, come modificato dall’articolo 17 l. 127/97, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell’impianto industriale".

L’art. 2, co. 1, stessa legge aveva già previsto che "la individuazione delle aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi, in conformità alle tipologie generali e ai criteri determinati dalle regioni, anche ai sensi dell’articolo 26 d.lgs.112/98, è effettuata dai comuni, salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali (ne consegue che le aree in esame devono essere individuate "scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dimessi").

Il combinato di queste due norme consente di desumere che il procedimento di approvazione della variante per insediamenti produttivi non è sottratto ai tradizionali presupposti che reggono gli strumenti di piano ed alle esigenze cui sono funzionalizzati gli stessi, in quanto il d.p.r. 447/98 si limita a semplificarne l’approvazione, ma non stravolge i principi che regolano la elaborazione della pianificazione comunale.

Da quanto appena esposto consegue che – come tutti gli strumenti di piano sono approvati a seguito di ricognizione del fabbisogno della comunità locale (fabbisogno di nuovi alloggi, che porta all’individuazione di nuove aree destinate a residenza o all’ampliamento degli indici di edificabilità di quelle già individuate come tali; fabbisogno di nuovi servizi pubblici per effetto dell’incremento della popolazione locale, che porta all’ampliamento delle aree destinate ad attrezzature; fabbisogno di nuove aree a verde per garantire il rispetto degli standard a fronte dell’aumento di altri parametri urbanistici) – anche la variante per insediamenti produttivi può essere approvata solo a seguito di una ricognizione da parte del fabbisogno di nuovi impianti produttivi ed alla valutazione del Comune che effettivamente ritenga che per l’ordinato sviluppo della comunità locale occorrano nuovi impianti produttivi la cui localizzazione non sia possibile nel contesto del piano vigente per insufficienza delle aree a ciò destinate.

La giurisprudenza amministrativa ha ribadito, infatti, più volte il proprio diritto ad esercitare un sindacato sulle scelte di piano proprio in base alla coerenza della scelta effettuata (a valle) dal Comune con la ricognizione (a monte) delle esigenze di sviluppo della comunità locale che le scelte di piano puntano a soddisfare, ed ha affermato l’illegittimità di scelte che amplino o diminuiscano parametri urbanistici sulla base di incongrua o insufficiente ricognizione del relativo fabbisogno (sul punto v. CdS 7338/06: In sede di controversia riguardante la legittimità del dimensionamento di un piano urbanistico il sindacato giurisdizionale non è limitato alla valutazione nella sua dimensione globale della stima del fabbisogno abitativo fatta dal comune, ma la razionalità e l’esattezza della previsione può essere verificata sia con il controllo dell’istruttoria eseguita e dei dati raccolti, sia con l’analisi della logica della loro elaborazione successiva ai fini della fissazione di detto fabbisogno; T.a.r. Sardegna 164/09: Nella determinazione del fabbisogno abitativo, ai fini del dimensionamento del piano regolatore generale, il Comune non è tenuto a considerare esclusivamente l’andamento demografico che si è avuto nell’ultimo periodo, potendo invece valutare anche fenomeni sociali, o economici che di fatto incidono sulla prevedibile domanda di alloggi e quindi sull’aumento del traffico veicolare nella zona; T.a.r. Sicilia, Catania, II, 1080/07: Il limite massimo del 70%, previsto dall’art. 3, l. n. 167 del 1962 di estensione delle zone da includere nei piani di edilizia economica e popolare, si applica anche al dimensionamento dei programmi costruttivi in questione e tale dimensionamento, secondo quanto disposto dalla giurisprudenza, incontra il duplice limite della proporzione fra fabbisogno complessivo calcolato e quota di alloggi riservata all’intervento pubblico e quello relativo alla proporzione tra alloggi progettati e superficie a tal fine vincolata).

Il principio in esame è stato espresso anche da questo Tribunale nella pronuncia 85/05 in cui si è ritenuta l’illegittimità di una decisione del pianificatore comunale sul rilievo che "il potere dell’amministrazione di modificare le scelte contenute nel precedente PRG deve essere esercitato con ragionevolezza e coerenza, per cui nella fattispecie era indispensabile dare congruamente conto delle ragioni che inducevano a prevedere due nuove aree di espansione non soltanto attraverso un generale raffronto tra la zona prescelta dallo strumento urbanistico e le altre zone potenzialmente utilizzabili ricomprese nel territorio comunale, ma anche alla luce dei risultati dell’indagine sul fabbisogno che non hanno evidenziato un deficit di nuovi alloggi per uso abitativo".

Questi principi di diritto, dettati per la pianificazione comunale che segue le vie ordinarie, valgono a maggior ragione per la variante per insediamenti produttivi, che – si è detto -è sottoposta a procedure semplificate di approvazione, che però non stravolgono le regole dell’urbanistica, e che anzi proprio per essere approvata come modalità semplificate richiede oneri motivazionali ancora più penetranti, come rilevato da T.a.r. Lombardia, Milano, II, sentenza n. 4046 del 10/09/2008, secondo cui "le ragioni di pubblico interesse specifico che spingono l’amministrazione ad adottare un P.I.P. devono essere adeguatamente specificate con particolare riferimento alla tipologia di attività che si intendono insediare con tale strumento, alle finalità di promozione dell’attività d’impresa perseguite, ai benefici economici e sociali particolari che l’amministrazione si prefigge da tale strumento. Né tali ragioni ed interessi pubblici possono ridursi alla semplice localizzazione di attività economiche ed all’urbanizzazione primaria e secondaria che sono finalità perseguibili con gli ordinari strumenti urbanistici e nell’ambito di una dialettica ordinaria con i proprietari delle aree".

Nel caso in esame, pertanto, il Comune di Palazzago – ricevuta la richiesta del Consorzio San Sosimo – non doveva limitarsi a verificare soltanto se vi fossero aree disponibili nel territorio comunale per realizzare l’insediamento industriale richiesto, ma doveva anzitutto verificare se questo insediamento fosse o meno proporzionato per le esigenze di sviluppo della comunità locale (verifica affatto formale, posto che ben 9 ditte su 10 costituenti il Consorzio non avevano sede a Palazzago).

Le parti resistenti contestano tenacemente che questa verifica dovesse essere effettuata con riferimento alle sole esigenze della comunità locale, ma questa opinione non può essere avallata. Come si è evidenziato sopra, l’ambito di riferimento della variante P.I.P. ex d.p.r. 447/98 è quello comunale, perché gli artt. 2 e 5 del decreto citato individuano nei Comuni i soggetti cui è affidata la procedura di variante.

E’ vero, invece, – ed in questo si viene incontro alle argomentazioni delle parti resistenti, pur non aderendovi appieno – che le esigenze di sviluppo della comunità locale non sono individuate soltanto sulla base della sede della società richiedente l’insediamento (perché possono essere verificate – a mero titolo di esempio – anche le prospettive occupazionali determinate dall’insediamento di nuovi impianti nel territorio comunale per diminuire il tasso di disoccupazione, con la conseguenza che un eventuale pieno impiego della popolazione residente già acquisito non legittimerebbe – sotto questo profilo – ulteriori aumenti del carico industriale, laddove una situazione di inoccupazione di manodopera specializzata in un certo settore industriale potrebbe essere richiamata a supporto della decisione di favorire l’insediamento in loco di aziende provenienti da fuori territorio e specializzate nello stesso settore).

Ma – comunque si ricostruisca il sistema – nel caso in esame queste prospettazioni restano meramente astratte, perché in realtà il Comune di Palazzago non ha effettuato proprio nessuna valutazione sul fabbisogno, talchè non si rende necessario scendere nel dettaglio ad individuare i criteri che avrebbero potuto in astratto reggere tale valutazione.

Ne consegue che, in conformità con l’ordinanza cautelare già resa in corso di causa, deve essere rilevata la illegittimità del provvedimento impugnato, che deve pertanto essere annullato.

VIII. Restano assorbiti gli ulteriori motivi formulati in ricorso. Infatti, "nel giudizio amministrativo, l’accoglimento di una censura, che sia in grado di provocare la caducazione dell’atto impugnato, fa venire meno l’interesse del ricorrente all’esame degli altri motivi da parte del giudice e la potestà di questi di procedere a tale esame, autorizzando la dichiarazione di assorbimento" (Cons. Stato, sez. VI, 7 ottobre 2008, n. 4829).

IX. Le spese seguono la soccombenza, che viene posta a carico delle parti costituite, Comune di Palazzago, imprese controinteressate ed interveniente, in quanto il provvedimento illegittimo è stato emesso dal Comune, ma sulla base di richiesta, e nell’interesse, del Consorzio San Sosimo e delle ditte che ne fanno parte, il cui intervento ha in ogni caso imposto ulteriori oneri argomentativi alla difesa tecnica delle ricorrenti (in punto di condanna alle spese dell’interveniente v., in caso simmetrico a quello presente CdS, IV, 53/98: agli effetti della condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa è ininfluente che quest’ultima sia entrata nel processo a seguito di notifica del ricorso da parte del ricorrente ovvero di propria iniziativa a mezzo di atto di intervento).

Esse vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. staccata di Brescia, I sezione interna, così definitivamente pronunciando:

Accoglie il ricorso, e, per l’effetto, annulla la deliberazione del 28. 5. 2009 del Consiglio comunale di Palazzago.

Condanna il Comune di Palazzago, i controinteressati costituiti e l’interveniente, in solido tra loro, al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese di lite, che determina in euro 2.500, più i.v.a. e c.p.a. (se dovute).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Carmine Russo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 01-07-2010, n. 2412 BELLEZZE NATURALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

L’immobiliare G.T.M. s.a.s., in persona del suo amministratore unico H.F., impugna il provvedimento del 29. 10. 2009 n. 139 con cui la Soprintendenza per i beni architettonici ha annullato l’autorizzazione del 27. 8. 2009 n. 6727 rilasciata dalla Comunità montana parco Alto Garda bresciano per la costruzione di 6 ville unifamiliari con piscina e garage in area paesaggisticamente vincolata.

L’amministrazione aveva motivato la decisione impugnata sostenendo che il progetto andava sottoposto a piano di lottizzazione, previo parere della Soprintendenza, e che comunque l’impatto dell’intervento sul paesaggio era stato valutato in modo improprio a seguito di una istruttoria carente che non aveva tenuto conto degli elementi di vulnerabilità e di rischio connessi allo stesso.

Il ricorso è sostenuto da un unico motivo di ricorso, che si ritiene di poter distinguere in due diversi profili, che sono i seguenti:

1. il provvedimento sarebbe illegittimo perché avrebbe effettuato indebite valutazioni di merito, sovrapponendo il proprio giudizio a quello dell’organo cui è rimessa la decisione sulla compatibilità dell’intervento;

2. il provvedimento sarebbe illegittimo perché erroneamente avrebbe ritenuto necessaria la redazione di piano di lottizzazione, in quanto le previsioni del p.r.g. di Toscolano Maderno prevedono nell’area in esame la previa redazione di piano attuativo soltanto per tipologie di interventi (densità superiore a 3 mc/mq o altezza superiore a 25 mt.) che non ricorrono nel caso in esame.

Nel ricorso era formulata altresì istanza di risarcimento del danno subito, individuato nel ritardo con cui sono destinati ad iniziare i lavori.

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso ed allegava nota di deposito documenti.

Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, che veniva però rinunciata all’udienza del 27. 1. 2010, circostanza di cui il Tribunale prendeva atto con l’ordinanza del 29. 1. 2010, n. 78.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 9. 6. 2010, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

I. Il primo profilo dell’unico motivo di ricorso, in cui si deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo perché avrebbe effettuato indebite valutazioni di merito, sovrapponendo il proprio giudizio a quello dell’organo cui è rimessa la decisione sulla compatibilità dell’intervento, è infondato.

Premesso che si versa in un caso di progetto di costruzione di 6 ville con piscina e garage in area paesaggisticamente vincolata facente parte del Parco dell’Alto Garda bresciano, attualmente occupata da un uliveto, per verificare se nel provvedimento della Soprintendenza sono state effettuate censure di merito o di legittimità, occorre passare in rassegna i tre atti fondamentali che hanno scandito la procedura oggetto di contenzioso: la relazione istruttoria del tecnico della Comunità montana del Parco Alto Garda bresciano, il verbale della Commissione per il paesaggio recepito per relationem nel provvedimento autorizzativo, ed il provvedimento della Soprintendenza di annullamento dell’autorizzazione.

Nella relazione istruttoria del 20. 5. 2009 il tecnico della Comunità montana identifica gli elementi di criticità presenti nell’intervento progettato (tra cui): alterazione della morfologia delle sistemazioni agrarie; sostituzione dei muri a secco dei terrazzamenti e dei muri di sostegno delle strade con muri in calcestruzzo a vista; andamenti e pendenze discordanti rispetto all’andamento prevalente e tipico delle curve di livello. Si indicano anche quelli che sono gli indirizzi di tutela del Parco, tra cui si è il caso di evidenziare in particolare "salvaguardia delle colture tradizionali", "contenere la riduzione delle aree interessate da colture a vigneto ed a oliveto o la sostituzione con altre colture".

Nel verbale della Commissione per il paesaggio del 21. 5. 2009 si afferma, invece, che l’intervento sarebbe compatibile con il vincolo per la non eccessiva acclività del versante che consente una collocazione che non ingenera alterazioni inaccettabili al sistema morfologico; che l’edificazione è spalmata e non compatta ("maggiore percepibilità di limitate porzioni di fronte, anche se consente una maggiore articolazione delle masse"); si manifesta invece perplessità per la collocazione isolata delle autorimesse e della strada di accesso. Nel verbale del 13. 6. 2009, viste le modifiche progettuali ad autorimesse e strada di accesso, si accoglie.

Nel provvedimento della Soprintendenza oggetto di impugnazione si legge, invece, (tra l’altro) che il provvedimento autorizzatorio – che, come detto, recepisce per relationem il parere della Commissione per il paesaggio – avrebbe definito l’intervento accettabile senza precise motivazioni; che non sarebbe stato valutato l’impatto delle nuove costruzioni tenendo conto che sono impostate a quota superiore di 1 m. a quella naturale del terreno; che l’istruttoria sarebbe stata carente perché non avrebbe valutato la tendenza ad occupare gli spazi agricoli con conseguente dissoluzione di questo importante componente dell’ambiente gardesano; che il progetto sarebbe stato accolto senza le opere di mitigazione (di cui in effetti non v’è traccia nella decisione della Commissione).

Le osservazioni effettuate dalla Soprintendenza non costituiscono rivalutazioni dell’azione amministrativa effettuata in sede locale, ma rilievi sulla legittimità dell’agire amministrativo, concretandosi le stesse in censure di difetto di motivazione e di adeguata istruttoria sull’impatto delle opere (cfr. sul punto Consiglio di stato, sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1844: l’annullamento ministeriale di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di costruzione edilizia in zona protetta, contemplato dall’art. 82 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, potendo riguardare tutti i vizi di legittimità, comprese le singole ipotesi riconducibili all’eccesso di potere, ben può essere pronunciato per difetto di motivazione, in quanto in sede di autorizzazione regionale o di organo delegato dalla regione, a norma dell’art. 7 l. 29 giugno 1939 n. 1497, anche l’atto positivo di assentimento richiede un’adeguata motivazione sulla compatibilità effettiva dell’opera con gli specifici valori paesistici dei luoghi).

La Soprintendenza, infatti, affermando – ad esempio – che l’istruttoria sarebbe stata carente perché non avrebbe valutato la tendenza ad occupare gli spazi agricoli con conseguente dissoluzione di questo importante componente dell’ambiente gardesano, ha correttamente evidenziato che l’amministrazione non poteva esimersi dal valutare la circostanza che le 6 ville oggetto di contenzioso sarebbero andate ad occupare uno spazio attualmente ricoperto da un uliveto.

Il Piano territoriale di coordinamento del Parco Alto garda bresciano prevede tra i propri indirizzi di tutela al punto E3 (pag. 66 della pubblicazione sul B.U.R.L.) sei indirizzi, tra cui viene in evidenza in particolare il seguente: "contenere la riduzione delle aree interessate da colture a vigneto ed a oliveto o la sostituzione con altre colture".

Il progetto presentato dalla ricorrente cozza in modo espresso contro questo obiettivo del Piano territoriale di coordinamento, in quanto viene ad eliminare un uliveto ed a sostituirlo con la edificazione di alcune ville.

Questo specifico elemento di criticità era stato anche evidenziato dal tecnico della Comunità montana nella relazione istruttoria del 20. 5. 2009, che però è stata disattesa senza alcuna osservazione di segno contrario né nel verbale della Commissione per il paesaggio, né nel provvedimento autorizzatorio.

Né si può ritenere che la Commissione per il paesaggio, nel curare l’istruttoria su questo punto, abbia fatto indirettamente riferimento alla documentazione della parte che presentava la richiesta di poter costruire. Nella relazione presentata dalla parte, infatti, l’argomento dell’uliveto che viene ad essere eliminato dalle ville in progetto è risolto con questa semplice frase: "quanto ai criteri ed ai parametri di incidenza morfologica e tipologica e di incidenza linguistica (stile, materiali, colori) di incidenza visiva e di incidenza simbolica, si è già sopra descritto come il progetto si inserisce in un contesto in cui detti valori sono pressoché inesistenti". Il Costruttore quindi non si era proprio posto il problema della conservazione dell’uliveto come elemento visivo caratteristico del panorama del Garda bresciano, in quanto aveva affermato (pro domo sua) che valori di incidenza visiva e simbolica erano "inesistenti".

Sempre nella stessa relazione, d’altronde, poche righe sopra il tecnico del costruttore aveva anche scritto: "sotto il profilo simbolico (descrivere se nella zona dove si farà l’opera in oggetto vi sono particolari valori simbolici): Nella zona non vi sono particolari valori simbolici".

Il terreno coltivato ad uliveto – che per il Piano territoriale di coordinamento del Parco ha un valore simbolico del paesaggio dell’Alto garda bresciano e che per questo deve essere è destinatario di uno specifico indirizzo di tutela che mira ad evitare che siano occupate da edificazione le superfici interessate da tale coltivazione – viene definito dal tecnico della ricorrente, con valutazione acriticamente recepita dall’amministrazione locale, come un "contesto in cui detti valori sono pressoché inesistenti".

E’ stata, pertanto, particolarmente acuta la valutazione della Soprintendenza (ma già del tecnico del Parco che aveva espresso un giudizio parzialmente disatteso dalla Commissione per il paesaggio) che ha censurato il difetto di istruttoria del provvedimento autorizzatorio rilevando che non era stato affrontato l’aspetto della tendenza ad occupare gli spazi agricoli con conseguente dissoluzione di questo importante componente dell’ambiente gardesano.

II. Il secondo profilo dell’unico motivo di ricorso – in cui si deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo perché erroneamente avrebbe ritenuto necessaria la redazione di piano di lottizzazione, in quanto le previsioni del p.r.g. di Toscolano Maderno prevedono nell’area in esame la previa redazione di piano attuativo soltanto per tipologie di interventi (densità superiore a 3 mc/mq o altezza superiore a 25 mt.) che non ricorrono nel caso in esame – è inammissibile.

Secondo l’elaborazione della giurisprudenza amministrativa "il ricorrente non ha interesse all’ accoglimento di un solo motivo di gravame, quando esso non sia di per sè idoneo a determinare l’annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, che si regge pure su altre statuizioni non impugnate o disattese dal giudice adito (nella specie, un comune censura una decisione tutoria negativa sotto vari profili, ma l’unico motivo astrattamente accoglibile non gli procura alcun" utilità giuridica, perché la decisione stessa reca altri dati ritenuti corretti dal giudice o addirittura non impugnati" (CdS, V, 93/97; v. anche T.a.r. Lazio, III, 7230/04 nel senso che "il ricorso è inammissibile ove non sorretto da un corrispondente interesse ad agire, in quanto in tale caso nessuna utilità concreta può ritrarsi dalla decisione finale, non essendo dunque sufficiente denunciare la contrarietà del procedimento alla norma").

Nel caso in esame il provvedimento impugnato si regge anche solo sulla motivazione relativa alla mancata valutazione degli elementi di criticità relativa alla scomparsa di area destinata ad uliveto. La circostanza che la Soprintendenza abbia motivato anche sulla necessità del piano di lottizzazione, pertanto, non era strettamente necessaria, ed il relativo accoglimento non comporterebbe pertanto alcuna utilità per il ricorrente.

III. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (sulla loro liquidazione incide la circostanza che l’Avvocatura, pur avendo garantito la presenza nelle udienze, ha depositato solo una costituzione formale).

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. staccata di Brescia, I sezione interna, così definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite, che determina in euro 500, oltre i.v.a. e c.p.a. (se dovute).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Carmine Russo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 01-07-2010, n. 22057 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1 Con nota 22 aprile 2009 n.63689 la Reg. Lazio Dipart. Economia, Area Centrale Acquisti, nell’informare le Aziende Sanitarie Locali che erano in preparazione gare regionali centralizzate per vari servizi (tra cui anche quello delle pulizie) invitava le medesime aziende a prorogare l’affidamento dei servizi in scadenza (oppure già scaduti) agli attuali aggiudicatari in attesa dell’espletamento delle suddette gare regionali centralizzate.

Facendo seguito a tale direttiva l’Az. USLRoma G di Tivoli con delibera del direttore generale 1572009 n.779 stabilì di prorogare il servizio di facchinaggio, riordino degli ambienti e trasporto materiali di consumo espletato presso la propria struttura della "T. s.r.l." di Roma (in base alla delib. n. 57/2005), previa rinegoziazione del contratto precedente mediante la consultazione anche di altre tre imprese che svolgevano servizi similari presso l’azienda medesima e ciò al fine di massimizzare le economie di spesa.

Con nota 7 luglio 2009 n.1206 la " T. srl " fu invitata a presentare entro il 3 agosto 2009 la propria offerta indicante il costo orario onnicomprensivo di ogni unità di personale adibita al servizio in oggetto e, quindi, presentò la propria offerta manifestando, comunque, con note del 31 luglio e 9 settembre (alla Az. USLRoma G) le proprie perplessità circa la procedura di rinegoziazione appena avviata.

Rimaste senza riscontro le suddette note, con nota 20 gen.2010 n.72 della Az.USL.Roma G, la "T." fu informata che, a seguito della procedura di rinegoziazione, nella gestione del servizio in questione sarebbe subentrata la " Co.Lo.Coop di Milano " a decorrere dal 1 marzo 2010.

1.1. A seguito di istanza di accesso la " T. " prendeva visione della delibera 11 Gen. 2010 n.21 con cui il servizio di facchinaggio era stato affidato al nuovo gestore e del verbale della seduta di apertura delle offerte e di poi con il ricorso in epigrafe (notificato il 1822010 in via d’urgenza mediante fax e successivamente nei modi ordinari) ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti vizi dedotti in unico articolato motivo:

Violazione Trattato C.E. artt.81 e segg. e dei principi generali in materia di appalti pubblici nonché di quello di trasparenza dell’attività amm.va, violazione del d.lgs. n. 163/2006 artt. 56, 57 e 125, nonché eccesso di potere per difetto presupposti di irragionevolezza e sviamneto dell’azione amm.va.

Infine la ricorrente ha chiesto anche la nullità e/o l’inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto nel frattempo tra l’Azienda USL – Roma G e la " Co. [amp ] o. Coop ", subentrante nel servizio.

1.2. Si è costituita in giudizio l’Az.USLRoma G che, preliminarmente, ha eccepito la tardiva impugnazione della delibera n.779/2009 (che aveva disposto la rinegoziazione del contratto estesa ad altre imprese) in quanto sarebbe stata ben conosciuta dalla ricorrente fin dal luglio 2009 (epoca dell’invito alle imprese a presentare la loro offerta); nel merito, poi, chiedeva il rigetto del ricorso.

Con ordinanza cautelare 10 marzo 2010 n.1148 questa Sezione accoglieva l’istanza di sospensione della delibera n.21/2010 di subentro della contro interessata nel servizio gestito dalla ricorrente, nonché degli atti connessi.

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2010, uditi i difensori presenti e non costituita la controinteressata, la causa è passata in decisione.

In data giugno 2010 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza n. /2010 ai sensi dell’art.4 legge n.205/2000.

2 Quanto soprapremesso in fatto, in diritto la controversia concerne la contestata legittimità della delibera 11gen.2010 n.21 con cui l’Azienda USLRoma G di Tivoli ha affidato a decorrere dal 1 marzo 2010 (e fino all’esperimento della futura gara centralizzata), alla " Co. Lo. Coop " l’esercizio del servizio di piccolo facchinaggio, riordino ambienti e trasporto materiali di consumo per un costo orario omnicomprensivo di euro 13,50 (più IVA) per ciascuna unità addetta (e con risparmio di euro 0,24).

2.1 In via preliminare l’Az. USLRM/G di Tivoli ha eccepito la tardività del ricorso in quanto proposto solo nel febbraio 2010 avverso provvedimenti conosciuti fin dal luglio 2009.

L’eccezione, però, non può essere condivisa.

In primo luogo la ricorrente precisa che la delibera dell’Azienda Sanitaria n.779/2009 (in cui si stabiliva l’estensione della rinegoziazione ad altre imprese che già svolgevano per la stessa struttura sanitaria servizi analoghi) non è stata trasmessa unitamente all’invito a presentare la propria offerta e, quindi, conosciuta solo successivamente, mentre, in secondo luogo in antitesi con la giustificazione data dalla ricorrente la Az.USL resistente non offre indicazioni specifiche a sostegno dell’asserita e già compiuta conoscenza " dei provvedimenti impugnati " da parte del gestore uscente fin "dal luglio 2009" (vedi memoria Az USL pag 6).

Pertanto, ad avviso del collegio, il ricorso è tempestivo anche nei confronti della delibera aziendale n.779/2009 e, conseguentemente, la ricorrente ha interesse a chiederne l’annullamento unitamente alla delibera 11.1.2010 n. 21 con cui il servizio di facchinaggio è stato affidato al Consorzio " Co [amp ] Coop di Milano".

2.2 Nel merito il ricorso appare fondato con specifico riferimento al vizio di eccesso di potere per errore dei presupposti ed irragionevolezza e di violazione dell’art 125 D.leg.vo n.163/2006 (dedotti nell’ambito dell’unico articolato motivo) che inficia la delibera aziendale n.779 /2009 e, quindi, in via derivata anche la successiva delibera n.21 del 11 gen.2010 con cui il servizio è stato affidato alla contro interessata.

Invero, mentre la Reg. Lazio, Area Controllo Enti e Centrale acquisti, con nota circolare 22 aprile 2009 n.63689 trasmessa a tutte le Aziende Sanitarie (di ogni tipologia) regionali aveva raccomandato alle medesime di prorogare fino all’aggiudicazione delle gare regionali centralizzate (in fase di allestimento) la fornitura di beni e servizi i cui contratti fossero in scadenza (o già scaduti), l’Azienda USLRoma G con delibera 15 luglio 2009 n.779, pur richiamando la suddetta circolare regionale, ha,invece, ritenuto di non attenervisi ed ha stabilito di rinegoziare il contratto in corso con la " T." (gestore uscente del servizio) chiedendo (con nota 17 luglio 2009) una nuova migliore offerta non solo al gestore uscente, ma anche ad altre 3 imprese che svolgevano per l’Azienda Sanitaria servizi similari.

2.2.1 Né tantomeno la procedura di consultazione di altre imprese operanti presso la Az.USL resistente trova fondamento nelle disposizioni del Piano di rientro Reg. Lazio, punto 3.1.2 Azioni rapide di razionalizzazione degli acquisti, lett.D rinegoziazione da parte delle aziende sanitarie degli appalti di beni e servizi (pagg. 108113 del Piano), di cui a D.G.R. 632007 n.149).

Invero (a differenza di quanto asserito dalla Azienda Sanitaria nella memoria dif.pag.5)la indicata rinegoziazione degli appalti di beni e servizi (in coerenza con quanto illustrato dalla Reg. Lazio, Area Centrale acquisti con la nota citata 22 aprile 2009) si concretizza principalmente nel rispetto dei termini di pagamento e nel " differimento della scadenza dei contratti in essere " all’espresso fine, tra gli altri, di " fornire alla Regione Lazio un arco di tempo per la messa a punto di bandi di gara centralizzati ".

Soltanto in questo specifico ambito, quindi, la rinegoziazione (da parte delle Aziende Sanitarie) dei contratti per l’acquisto di beni e servizi in scadenza viene individuata tra le "Azione rapide di razionalizzazione degli acquisti" attivabili direttamente nel 2007.

Appare, perciò, evidente che l’Azienda Sanitaria resistente si è discostata dalle istruzioni regionali (che invitavano in via transitoria alla pura e semplice proroga con il gestore in servizio) nel consentire la presentazione di offerte rivolta alle altre 3 imprese le quali, quindi, al di fuori di qualsiasi modulo procedimentale (anche di affidamento in economia ai sensi dell’art.125, d.lgs n. 163/2006), concorrono per l’espletamento di un servizio con inizio al 1 gennaio 2010 e con termine fissato al 30 giugno 2010 e comunque fino all’aggiudicazione della gara centralizzata o di nuova procedura ad evidenza pubblica (vedi delibera n.21/2010 di affidamento del servizio).

2.3. Tra l’altro, ove l’affidamento si protraesse oltre i 6 mesi (previsti come termine minimo) in attesa della gara centralizzata, l’impegno di spesa supererebbe certamente l’importo di Euro 206.000,00 stabilito come limite entro il quale l’art. 125 D.lgs. n. 163/2006 consente a questa tipologia di stazioni appaltanti di ricorrere all’affidamento in economia.

Anche sotto questo profilo, quindi, la delibera n.779/2009 risulta illegittima per violazione dell’art.125 D.lgs n.163/2006, viziando in via derivata la procedura di " rinegoziazione " allargata conclusasi a favore della contro interessata.

3. Va, invece, dichiarata inammissibile per carenza d’interesse la domanda di dichiarare inefficace il contratto (ove stipulato) tra la Azienda Sanitaria resistente e la controinteressata, atteso che tale situazione non si è concretizzata.

3.1. Concludendo, quindi, preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Az. USL Roma G. Tivoli, nel merito il ricorso va accolto nei sensi esposti e, per l’effetto, vanno annullati la delibera Az. USL resistente n.21/2010 (che affida il servizio in controversia alla contro interessata) nonché gli atti connessi e presupposti del relativo procedimento (in parte qua) per quanto di interesse della ricorrente, tra cui, in particolare, la delibera 15 luglio 2009 n.779 anch’essa nei sensi e limiti illustrati sopra; il ricorso va, invece, dichiarato inammissibile per carenza d’interesse quanto alla dichiarazione di inefficacia il contratto, eventualmente stipulato tra l’Azienda Sanitaria e la contro interessata, atteso che tale situazione di fatto non si è concretizzata.

Gli oneri di lite seguono la sostanziale soccombenza e,pertanto, liquidati in euro 5.000,00 di cui euro 2.000,00 di spese, oltre gli accessori di legge, sono posti a carico dell’Az. USL Roma GTivoli, mentre nulla è dovuto dalle controparti che, pur ritualmente, intimate non si sono costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. 3° quater accoglie in parte qua il ricorso in epigrafe e, per l’effetto annulla gli atti meglio indicati in motivazione tra cui la delibera Az. U.S.L. – Roma G. 11 gennaio 2010 n. 21 (che affida alla contro interessata il servizio in controversia), mentre lo dichiara inammissibile per carenza d’interesse per la restante parte.

Pone gli oneri di lite liquidati in complessivi Euro 5.000,00 di cui Euro 2.000,00 per spese a carico della Az. U.S.L. Roma G, mentre li compensa nei confronti delle altre controparti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Mario Di Giuseppe, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.