T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 01-07-2010, n. 22058 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con bando del 26.6.2008 (pubblicato sulla G.U. il 2 luglio 2008) l’Azienda USL RM/D ha indetto una gara europea per l’affidamento con procedura aperta, dal 1 gen.2010 al 31 dic.2014, dei servizi di gestione, conduzione operativa e manutenzione dell’infrastruttura ICT dell’azienda sanitaria, nonché assistenza e supporto agli utenti (Help Des); la gara sarebbe stata aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo l’attribuzione di punti 40/100 per il prezzo, mentre l’importo a base d’asta veniva fissato in euro 1.850.000,00 (al netto dell’IVA).

Alla gara hanno partecipato 5 imprese, tra le quali il R.T.I. di cui è mandataria la "I e T Servizi" srl (con sede a Lecce) si è classificata prima con punteggio complessivo p.85 (di cui punti qualità 4,5) e con un’offerta economica di euro 1.146.000,00, (e cioè con un ribasso del 38,6), mentre al secondo posto si è classificato il R.T.I. di cui è mandataria " G.. Srl " (con sede a Roma) con un’offerta economica pari ad euro 1.848.000,00 (gestore uscente del servizio con proroga formalizzata fino al 31.12.2009) ed un punteggio complessivo pari a punti 81,14 (di cui punti qualità 56,33).

La Commissione di gara, però, poiché l’offerta economica della prima classificata appariva anomala, chiedeva opportuni chiarimenti alla ditta stessa dapprima in data 11 marzo e di poi, per ulteriori delucidazioni, in data 6 aprile e 3 giugno 2009 prendendo atto che l’alta percentuale del ribasso si giustificava con il previsto impiego di unità lavorative con contratto a progetto per tutti i profili professionali e con l’utilizzazione di una risorsa dipendente soltanto per il profilo di coordinatore del servizio.

Acquisiti i richiesti chiarimenti dalla prima classificata nonché anche (in data 25 maggio 2009) il parere dell’Ufficio legale dell’Azienda Sanitaria (sulla compatibilità della utilizzazione di personale con contratto a progetto con lo svolgimento di prestazioni proprie del lavoro subordinato), infine la Commissione di gara (nella seduta del 2 luglio 2009) propose alla azienda sanitaria di aggiudicare il servizio al RTI e T.S. Servizi srl.

Quindi con deliberazione 24 nov.2009 n.873 il Direttore gen. dell’Azienda USL RM/D aggiudicava in via definitiva la gara al costituendo R.T.I. tra la I e T Servizi s.r.l., mandataria, e le mandanti "S. srl ed I.E.T. srl’.

1.1 Ottenuto l’accesso ad una parte della documentazione di gara solo in data 15 gen.2010, la "G.[amp ] F Software Srl’ha proposto il ricorso in epigrafe avverso gli atti di gara e la delibera di aggiudicazione definitiva, chiedendone l’annullamento, previa sospensiva, per i seguenti articolati motivi;

1) Violazione del D.Lgs. n.163/2006, artt. 87 e 88, del D.Lgs. n. 276/2003, artt. 61 e 69, del Capitolato tecnico artt 2 e segg. delle norme imperative sul costo del lavoro, della par condicio e del buon andamento, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità ed imparzialità.

L’offerta sarebbe anomala poiché prevede l’impiego esclusivo di personale con contratto a progetto in contrasto alla lex specialis di gara che impone all’appaltatore di erogare i servizi in modo continuativo, in giorni e fasce orarie predeterminate e con l’ulteriore impegno della reperibilità dei lavoratori oltre l’orario fissato e nei giorni festivi.

2 e 3) Violazione dei principi comunitari e nazionali in materia di verifica delle offerte dell’art.97 Cost.ne, della par condicio e del Capitolato tecnico nonché contraddittorietà, illogicità e difetto di istruttoria e sviamento.

La Commissione giudicatrice avrebbe erroneamente concluso in senso favorevole alla controinteressata il procedimento di verifica della congruità dell’offerta, incorrendo, invece, in un difetto di motivazione e di istruttoria; inoltre l’offerta del R.T.I. aggiudicatario sarebbe stata difforme dalle prescrizioni del capitolato, non avendo indicato come assicurava il presidio di almeno 3 unità per tutti i giorni lavorativi, impiegando solo lavoratori a progetto.

4) Violazione degli artt. 87 e 88 D. Lgs. 163/2006 e della par condicio, nonché eccesso di potere per erroneità di presupposto, illogicità e difetto d’istruttoria.

L’offerta aggiudicataria sarebbe, inoltre, inaffidabile poiché, se (durante la vigenza del contratto con la stazione appaltante) il raggruppamento dovesse convertire il rapporto del personale da autonomo a lavoro subordinato, ne conseguirebbe un aumento degli oneri finanziari per la gestione del personale di tale entità da non rendere più remunerativa la prestazione del servizio al prezzo indicato nell’offerta economica.

Infine parte ricorrente ha chiesto in via istruttoria l’esibizione in giudizio del parere legale acquisito dalla Commissione di gara e la copia dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria.

1.2 Si è costituita in giudizio l’Azienda USL Roma D che, replicando alle avverse censure con puntuali controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Si è costituito anche il raggruppamento aggiudicatario, che preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo per mancata impugnazione della disposizione della lex specialis che consentirebbe l’utilizzo del personale a progetto, (secondo quanto precisato dalla stazione appaltante nei chiarimenti dati in via informatica alle aziende, in data 28 luglio 2009 in esito a specifici quesiti circa la formulazione dell’offerta); poi nel merito ha puntualmente contro dedotto alle avverse censure, concludendo per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza 10.2.2010 n.677 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dell’aggiudicazione con espresso riferimento anche al previsto possibile impiego anche di personale contrattualizzato "a progetto" nello svolgimento del servizio in questione, ma il Consiglio di Stato con ordinanza 16.3.2010 n.1228/2010, riformando la suddetta pronuncia cautelare di primo grado, ha accolto l’istanza di sospensione, rilevando come il ricorso esclusivo (non consentito dalla lex specialis) a personale a contratto finisce per impingere sulla congruità dell’offerta dell’aggiudicataria.

1.3 Nel frattempo la parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti (notificati il 15 febbr. 2010), chiedendo l’annullamento anche dei chiarimenti forniti via telematica il 28.7.2008 dalla Stazione appaltante alle ditte partecipanti, per i seguenti vizi dedotti in un unico articolato motivo:

Violazione del D.lgs. n. 273/2003 artt.61 e 69 e del Capitolato art.2 e segg., nonché dei principi dell’art.97 Cost.ne e della par condicio ed ancora eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza.

Ove con il chiarimento in questione la stazione appaltante avesse inteso consentire l’impiego di personale con contratto a progetto anche per lo svolgimento di prestazioni riconducibili al rapporto di lavoro subordinato, tale chiarimento sarebbe in contrasto con il capitolato tecnico ed il disciplinare, mentre (sotto altro profilo) violerebbe anche la par condicio dei concorrenti, ove configurasse "un’appendice del bando di gara" (come asserisce parte ricorrente), poiché la lex specialis non sarebbe stata integrata con le stesse modalità seguite per il bando

1.3.1 Con memoria difensiva del marzo 2010 la stazione appaltante ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti poiché i chiarimenti né sono stati impugnati entro i 60 giorni alla conoscenza né rappresentano un provvedimento sopravvenuto, mentre, sotto altro profilo, la presentazione dell’offerta implicherebbe acquiescenza; nel merito, poi, la stazione appaltante ha chiesto, comunque, il rigetto dei motivi aggiunti in questione.

Nell’imminenza della trattazione della causa la contro interessata con memoria difensiva ha insistito nell’eccepire l’inammissibilità del primo motivo dell’atto introduttivo nonché dei motivi aggiunti, rilevando che questi ultimi sono tardivi in quanto gravava sulle ricorrenti l’onere di impugnazione immediata dei chiarimenti in questione oppure, quanto meno, nei 60 giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione della gara; nel merito, poi, ha ulteriormente replicato alle avverse censure, concludendo per il rigetto dell’atto introduttivo e dei motivi aggiunti.

Infine la ricorrente con ulteriori argomentazioni ha meglio illustrato le proprie censure rappresentando, altresì, che i motivi aggiunti (concernenti fatti conosciuti solo dopo aver preso visione dei verbali nn. 912 della commissione di gara in data 15.1.2010 erano stati tempestivamente notificati alle controparti (in data 15 febbr.2010) e concludendo per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2010, uditi i difensori presenti per le parti come da verbale, la causa è passata in decisione.

In data 2852010 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza n.154/2010 ai sensi dell’art.4 legge 205/2000.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la legittimità, o meno, dell’aggiudicazione alla "I e T Servizi s.r.l.," mandataria nel costituendo R.T.I. con"S. s.r.l.," e "I.E.T. s.r.l.," (a seguito di procedura aperta) dell’appalto dei servizi di gestione, conduzione operativa e manutenzione dell’infrastruttura ICT dell’Azienda USL RM/D nonché dell’assistenza e supporto agli utenti (Help Desk).

La gara è stata vinta dalla contro interessata alla cui offerta (economicamente la più vantaggiosa) sono stati attribuiti punti 85 (per un importo di euro 1.146.000,00), mentre al secondo posto si è classificato il " R.T.I." della ricorrente, gestore uscente, con punti 81,14 (per un importo di euro 1.848.000):

Giova precisare che, nel corso del giudizio, la ricorrente con atto di motivi aggiunti (del febbr.2010) ha impugnato in parte qua, altresì, i chiarimento e/o informazioni fornite agli aspiranti concorrenti dalla stazione appaltante sul proprio sito informatico, in data 2872008 in materia di possibile utilizzazione anche di "lavoratori a progetto", nell’ipotesi che tali chiarimenti configurino un’integrazione alla lex specialis di gara.

2.1. Quanto all’atto introduttivo, con il primo articolato motivo, parte ricorrente deduce l’illegittimità della aggiudicazione alla contro interessata la cui offerta, invece, avrebbe dovuto essere esclusa poiché il ribasso indicato si giustificava esclusivamente con l’applicazione di "contratti a progetto" a tutto il personale impiegato nel servizio, nonostante che fosse destinato ad eseguire prestazioni proprie del lavoro subordinato che, invece, comporta per il datore di lavoro oneri retributivi maggiori.

Peraltro, ad avviso della contro interessata/aggiudicataria, le suddette censure sarebbero inammissibili a causa della omessa e/o tardiva impugnazione delle disposizioni della lex specialis che consentono l’impiego di "lavoratori a progetto" per l’espletamento dei servizi oggetto della gara.

L’eccezione, però, non appare condivisibile.

Infatti, a differenza di quanto asserisce l’aggiudicataria, il caso di specie non verte "sulla legittimità delle clausole previste dalla lex specialis che consentano l’utilizzo di personale a progetto" (vedi mem. Maggio 2010),ma sulla specifica caratteristica dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria che ha deciso di avvalersi di personale con "contratto a progetto" per tutti i profili professionali previsti (tranne che per il coordinatore del servizio).

In realtà il chiarimento fornito dalla stazione appaltante, sia in data 24 sia in data 28 luglio 2008, di per se stesso si limita a consentire il ricorso a tale tipologia di prestazione lavorativa, ma non per questo autorizza (né il segmento procedimentale in questione lo consentirebbe) le ditte aspiranti partecipanti a predisporre un "offerta tecnica le cui caratteristiche siano incongrue o difformi dai profili tecnici della prestazione richiesta dal Capitolato tecnico ai fini del corretto espletamento del servizio oggetto della gara.

In conseguenza né il chiarimento in questione configura un’appendice innovativa del bando (poiché lo interpreta soltanto) né parte ricorrente aveva l’onere di impugnarlo, atteso che la controversia introdotta dalla medesima verte sul diverso problema se l’utilizzazione non "anche", ma "solo" di personale a progetto è compatibile con l’osservanza delle prescrizioni imposte dal capitolato tecnico per la predisposizione dell’offerta tecnica.

Concludendo, quindi, non è configurabile in capo alla parte ricorrente alcun onere di impugnare il suddetto chiarimento, per cui, non solo il primo motivo dell’atto introduttivo è ammissibile, ma altresì gli stessi motivi aggiunti (come si vedrà più innanzi) risultano inammissibili per carenza d’interesse (e non per tardività).

2.2. Nel merito il suddetto primo articolato motivo appare fondato nei sensi di seguito illustrati, con specifico riferimento alle censure di violazione del Capitolato tecnico art. 2, del D.lgs.276/2003 artt. 61 e 69 e D.lgs. n. 163/2006, artt 87 e 88, nonché di eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di violazione del principio di par condicio.

Il punto centrale di questo mezzo di impugnazione va individuato nella dedotta circostanza che l’offerta dell’aggiudicatario sarebbe in contrasto con l’art.2 del Capitolato tecnico (modalità di prestazione oraria dei servizi) nonché con le altre indicate disposizioni legislative nella misura in cui prevede l’utilizzazione di risorse con contratto a progetto per tutti i profili professionali, limitando l’impiego di un lavoratore dipendente al solo profilo del coordinatore del servizio; ad avviso della ricorrente, quindi, l’offerta economica dell’aggiudicataria, (che ha giustificato il 38% di ribasso proprio con i più contenuti costi del " personale a progetto") doveva essere esclusa in quanto anomala senza valide specifiche motivazioni.

Sul punto, ad avviso del collegio, è essenziale verificare se la utilizzazione di personale con contratto a progetto per tutti i profili indicati nell’offerta della contro interessata, tranne quello di coordinatore del servizio, sia compatibile ed idonea ad assicurare la copertura in modo continuativo dell’orario di lavoro e del servizio di reperibilità, atteso che il Capitolato tecnico prevedeva la gestione completa dei sistemi server centralizzati a Roma, Via Casal Bernocchi (con tre unità) dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18,00 ed il sabato dalle 7,30 alle 13,00, nonché la gestione completa dei sistemi periferici e postazioni di lavoro nelle varie strutture ed assistenza in loco dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 8 alle 13, con l’aggiunta di turni di reperibilità per le applicazioni critiche (lab. Analisi,Pronto Soccorso e Blocco operatorio) al fine di evitare l’interruzione del servizio.

2.2.1. Esaminata la fattispecie, in argomento il collegio (recependo l’orientamento espresso in sede cautelare d’appello) ritiene che nel caso di specie le modalità di espletamento del servizio prescritte dal capitolato speciale non consentono l’utilizzazione esclusiva di personale "con contratto a progetto": infatti, visto anche il contenuto dei chiarimenti, da un lato, l’aggiudicataria non ha messo in evidenza le varie tipologie di progetti ad autonomo risultato la cui realizzazione, (presa nel suo complesso), avrebbe dovuto dar luogo alle varie prestazioni oggetto del servizio appaltato, mentre, dall’altro, l’aggiudicataria medesima si è limitata ad evidenziare come le prestazioni a progetto sarebbero state effettuate con modalità di coordinamento temporale tali da garantire la copertura continuativa dell’orario di lavoro nonché del servizio di reperibilità.

Ma tale rappresentazione dell’organizzazione del servizio (sotto il profilo delle risorse lavorative impegnate nel servizio appaltato) non è rispondente alla situazione concreta, poiché in realtà la prestazione lavorativa indicata nell’offerta è agevolmente configurabile come la messa a disposizione di energie lavorative in un prefissato orario di servizio, piuttosto che come uno specifico programma di lavoro a progetto (o fase di esso), volto a raggiungere un obiettivo finale e che (nella sua esecuzione) sia coordinato temporalmente con l’organizzazione aziendale: infatti, nel caso di specie, l’attività "a progetto," svolta per tutti i profili professionali da personale con contratto a progetto finisce con il rappresentare essa stessa l’organizzazione aziendale, sostituendosi alla struttura aziendale medesima di cui dovrebbe realizzare i progetti; pertanto, come rivela il Consiglio di Stato (vedi C.d.S. 1792008 n. 4420) non è ipotizzabile – nell’attuale quadro normativo – una struttura aziendale interamente composta da soli collaboratori "a progetto".

2.2.2. Quindi, se in via di principio non vi è più un’antitesi sostanziale tra la categoria del lavoro "a progetto" ed il coordinamento temporale con le esigenze aziendali del datore di lavoro (nesso organizzativo), ciò nondimeno nella pratica occorre verificare, caso per caso, se sussistono i presupposti perché l’affidatario di un appalto pubblico di servizi possa avvalersi, in via pressoché esclusiva, di personale con contratto "a progetto" al fine di eseguire prestazioni continuative, predeterminate e ripetitive, inserite in un orario di servizio, che prescinde dal perfezionamento del progetto e che, invece, rappresenta un aspetto dell’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale. destinataria delle sue energie lavorative, e non dell’esito del suo progetto (vedi C.d. S. n. 4420/2008 cit).

Premesso quanto sopra in generale, nel caso di specie, visto il contenuto dei chiarimenti offerti dall’aggiudicatario, il Collegio ritiene che l’erogazione del servizio oggetto della gara non possa essere garantita, allo standard qualitativo richiesto, mediante l’utilizzazione pressoché esclusiva di personale con contratto " a progetto " (si ricorda che l’offerta prevede il rapporto di lavoro subordinato solo con riguardo al profilo di coordinatore del servizio) e ciò a prescindere dal rischio di incorrere nella elusione delle norme a tutela del lavoratore dipendente (per una serie di osservazioni ed indicazioni operative agli organi ispettivi in tema di corretta applicazione del modulo del contratto "a progetto", vedi circolare Min. Lavoro 2912008 n.25).

A quanto sopra illustrato consegue, quindi, che il ribasso offerto (pari al 38,6%) dall’aggiudicataria non risulta giustificato e che l’offerta doveva essere esclusa per anomalia.

2.3 Né giova all’aggiudicataria il fatto che, nei chiarimenti forniti alle imprese sulla lex specialis, la stazione appaltante, sul quesito se per i servizi richiesti era possibile impiegare anche personale contrattualizzato " a progetto ", in data 24 e 28 luglio 2008 abbia precisato, che "sì", è possibile impiegare "anche" personale con contratto a " tempo determinato": invero, come è agevole rilevare e come si è già sopra chiarito, con la congiunzione " anche " la stazione appaltante non poteva riferirsi all’ipotesi di " sola " utilizzazione di personale con " contratto a progetto ", ma, al contrario, alla situazione in cui l’impresa partecipante intendesse avvalersi (con riguardo alle risorse umane da impiegare nei vari profili professionali) non solo di personale dipendente, ma "anche," in via aggiuntiva e non certo quasi esclusiva, di personale " a progetto ".

Nei sensi esposti, quindi, il primo motivo dell’atto introduttivo appare fondato.

2.4 Per economia di mezzi possono essere assorbite le altre censure di cui agli altri motivi del ricorso introduttivo dal cui esame la ricorrente non trarrebbe ulteriore vantaggio.

2.5. Vanno, invece, dichiarati inammissibili per carenza d’interesse i motivi aggiunti proposti avverso i chiarimenti sulla lex specialis forniti dalla stazione appaltante sul sito informatico aziendale in data 27 (recte 28) luglio 2008: invero, poiché tali chiarimenti, in parte qua (e cioè nella parte in cui consentono l’utilizzo " anche" di personale con contratto "a progetto"), non aggiungono elementi innovativi alla lex specialis, limitandosi ad interpetrarla, i medesimi non sono lesivi e, quindi, la ricorrente non aveva interesse ad impugnarli.

La rilevata carenza d’interesse all’impugnazione dei chiarimenti in questione consente al collegio di prescindere dall’esame dell’eccezione di tardività dei motivi aggiunti (notificati il15.2.2010), sollevata dalla aggiudicataria/contro interessata nella memoria del maggio 2010 e dalla stazione appaltante nella memoria del marzo 2010.

3. Riepilogando, quindi, visto il dispositivo di sentenza n.154/2010, preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso, nel merito questo collegio accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla in parte qua la deliberazione di aggiudicazione 24.11.2009 n.873, unitamente agli atti di gara connessi per quanto d’interesse, mentre dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione l’atto di motivi aggiunti.

Pertanto la ricorrente, già collocata seconda in graduatoria, risulterebbe prima classificata nella gara in questione e, ove in possesso dei prescritti requisiti, avrebbe titolo all’aggiudicazione dell’appalto, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di non affidare il servizio, in via di autotutela, ove ritenga l’esito della gara non soddisfacente sotto il profilo finanziario.

Gli oneri di lite seguono la soccombenza e pertanto, liquidati in euro 5.000,00 complessivi (di cui euro 2000 per spese), sono posti a carico della AzUSLRoma D, che li verserà alla ricorrente mandataria, mentre sono compensati nei confronti della controinteressata per giusti motivi

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione III quater, accoglie l’atto introduttivo del giudizio e, per l’effetto, annulla l’aggiudicazione meglio indicata in epigrafe unitamente agli atti di gara connessi per quanto di interesse; dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione l’atto di motivi aggiunti.

Pone gli oneri di lite, liquidati in Euro 5.000,00 complessivi a carico della Azienda USLRoma D che li verserà alla ricorrente mandataria, mentre li compensa nei confronti della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Mario Di Giuseppe, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 01-07-2010, n. 22059 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1- Con ricorso notificato all’ATER di Roma il 12 maggio 2010 Tiziana Raspa e Danieli Giovanni, coniugi, hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, del decreto 4 marzo 2010 n.15182 (notificato il 13 marzo) con cui il direttore generale dell’ATER del Comune di Roma ha disposto nei loro confronti il rilascio dell’alloggio popolare di proprietà dell’Azienda, sito a Roma via G.Porzio n. 56, scala G int.5 (già assegnato alla nonna della ricorrente M.M. Caramanico), in quanto occupato senza titolo, e ne ha intimato il rilascio entro giorni 30 dalla notifica del provvedimento.

Con unico articolato motivo parte ricorrente ha dedotto i vizi di errore di diritto e di fatto e la violazione della legge Reg. Lazio n.12/1999, art 15, asserendo di non aver mai ricevuto l’atto di diffida del 15 ott.2009, richiamato nelle premesse del decreto di rilascio.

Si è costituita in giudizio l’ATER di Roma che, preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso poiché, comunque, si trattava di un’ipotesi di occupazione abusiva.

Alla Camera di Consiglio del 9 giugno 2010, uditi i difensori presenti e avvisati della possibilità che la controversia fosse decisa immediatamente nel merito con sentenza semplificata, la causa è passata in decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto questo giudice, pur adito in sede cautelare, ritiene di poter decidere la controversia nel merito, poiché per giurisprudenza ormai consolidata (anche se relativamente recente), le controversie in materia di rilascio di alloggi di edilizia popolare (come nel caso all’esame) rientrano nella giurisdizione ordinaria.

Infatti, (secondo l’orientamento tracciato di recente dalla suprema Corte Regolatrice) in tema di alloggi di edilizia economica e popolare il riparto della giurisdizione va ancorato alla tipologia della posizione soggettiva azionata in giudizio: quindi sono da attribuire alla giurisdizione va ancorato alla tipologia della posizione soggettiva azionata in giudizio quindi sono da attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti di assegnazione che, sottendendo il perseguimento di interessi pubblici, corrispondono a posizioni di interesse legittimo in capo al privato, mentre vanno ricondotte nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti cause sopravvenute di estinzione e di risoluzione del rapporto che, in virtù della diretta rilevanza della disciplina fissata per i rapporti tra ente ed assegnatario, corrispondono a posizioni di diritto soggettivo perfetto configurabili in capo al privato (vedi ex multis Cass. Civ. SS. U.U. 14.06.2006 n.13687 e 24 giugno 2006 n.12215 e 26 maggio 2006 n.12546 e 12 giugno 2006 n.13527).

Inoltre, proprio in materia di rilascio di alloggi ATER, questa Sezione ha recepito l’orientamento della Corte Regolatrice con numerose pronunce in cui ha affermato che poiché l’ordine di rilascio dell’alloggio (così come la dichiarazione di decadenza dell’assegnazione) non comportano l’esercizio di potestà amministrativa di natura autoritativa, ma rientrano nella categoria diversa dell’accertamento circa la sussistenza o meno in capo al beneficiario del diritto soggettivo a godere dell’immobile, le relative controversie sono devolute al giudice ordinario (vedi ex multis TAR Lazio, 3^ quater, n. 8649/2009 nonché n.3216/2010).

2.1. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice Amministrativo, rientrando la controversia all’esame nell’ambito della giurisdizione ordinario, fermo restando che (in conformità alla regola di diritto dettata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.77/2007) vengono, comunque, conservati gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta innanzi a questo TAR.

Parte ricorrente provvederà alla riassunzione della causa innanzi al giudice civile secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, tenuto conto delle oscillazioni dell’orientamento giurisprudenziale circa il riparto di giurisdizione nella materia in controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regione Lazio, Sez 3a quater, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese di lite compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Mario Di Giuseppe, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 01-07-2010, n. 22060 REGIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con istanza inoltrata alle competenti autorità regionali del Lazio in data 22 dic.2007 la Soc. "A. srl ", con sede a Nettuno (Roma), titolare di un Centro regolarmente autorizzato per la cura delle patologie della vista di soggetti in età evolutiva e di pluriminorati, ha chiesto il rilascio dell’accreditamento istituzionale (del centro stesso) in conformità a quanto indicato dalle specifiche disposizioni di cui al Regolamento regionale 13 Novembre 2007 n.13.

Dopo un silenzio prottrattosi per oltre 12 mesi (oggetto anche di ricorso giurisdizionale) infine, con nota 7 aprile 2009 n.41198 la Reg. Lazio, Direz. Reg. della Programmazione Sanitaria ha respinto l’istanza di accreditamento in applicazione, tra l’altro, la D.G.R. Lazio 9 nov. 2007 n.885 che, in conformità a quanto imposto dalla legge statale n.296/2006, art.1, comma 796, lett.n, e dalla legge Reg. Lazio n.4/2003 (in materia di regime normativo delle strutture sanitarie), vietava il rilascio degli accreditamenti definitivi e di quelli nuovi prima dell’emanazione del provvedimento regionale di ricognizione e di conseguente rideterminazione dei fabbisogni di prestazioni sanitarie ai sensi del D.lgs n.502/1992 art. 8 quater, comma 8.

1.1 Avverso tale diniego il Centro "Argo srl’ha proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti vizi dedotti in unico articolato motivo ed inerenti a profili di natura sia procedimentale sia sostanziale.

Profilo procedimentale

Violazione degli artt.2 e 10 bis della legge n.241/1990 con riferimento al mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento ed alla mancata comunicazione preventiva dei motivi ostativi al rilascio dell’accreditamento.

Profilo sostanziale

Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.ne, dei principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e della legge Regione Lazio 22121993 n.57, art.4, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione e sviamento di potere.

Il richiamo alla normativa di settore non avrebbe giustificato il diniego di nuovo accreditamento in controversia, poiché i richiamati adempimenti (compresa la c.d. ricognizione) si sarebbero dovuti concludere entro la fine del 2007, mentre illegittimamente la delibera della Giunta Reg. n. 885/2007 (posta a fondamento del diniego di accreditamento) vietava il rilascio di nuovi accreditamenti fino all’emanazione della c.d. ricognizione della situazione sanitaria senza imporre alcun termine per l’espletamento di tale adempimento programmatorio e ragionando, in tal guisa, un vero e proprio blocco degli accreditamenti a tempo indefinito in contrasto anche con i principi di eguaglianza e buon andamento dell’azione amministrativa, come già rilevato con riferimento ad alcune leggi della Regione Calabria recanti analoghe disposizioni dalla Corte Costituzionale con sentenza 3 novembre 2008 n.361.

Infine viene formulata anche domanda di risarcimento dei danni riservandosene la quantificazione in corso di causa.

1.2. In via subordinata, poi, la ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale della Legge Reg. Lazio 332003 n.4 art 2 con riferimento ai principi di ragionevolezza ed eguaglianza di cui all’art.3 Cost.ne e di buon andamento di cui all’art.97 Cost.ne nella parte in cui esso non impone alla Regione Lazio un termine certo per l’adozione dell’atto programmatico necessario ai fini del rilascio dell’accreditamento istituzionale, nonché della legge statale 27.12.2006 n.296 (legge finanziaria per il 2007) art.1. comma 796 lett.u, nella parte in cui dispone che le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1 gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti ai sensi dell’art. 8 quater D.Lgs. n 502/1992, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, omettendo l’indicazione del termine finale entro il quale la Regione dovrebbe provvedere alla detta ricognizione.

Parte ricorrente, poi, nell’illustrare la fondatezza della propria eccezione ha richiamato, altresì, la pronuncia della Corte Costituzionale 3 nov.2008 n.361 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.15, comma 3, legge Regione Calabria 11.8.2004 n.18 (collegato alla manovra di assestamento bilancio anno 2004) per contrasto con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.ne, nella parte in cui disponeva che, fino alla determinazione del fabbisogno delle prestazioni della specialistica ambulatoriale, di diagnostica e di laboratorio, non potevano essere rilasciati accreditamenti (fatto salvo l’ambito di applicazione della sanitaria di cui alla legge Regione Calabria n.8/2003).

1.3. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, che, dopo una ricognizione a livello normativo ed amministrativo della situazione di grave disavanzo finanziario che affligge la Sanità Regionale nel Lazio, ha poi contestato le avverse censure formulate nei confronti del provvedimento impugnato rilevando, altresì, che la ricorrente sarebbe, comunque, priva della nuova autorizzazione all’attività sanitaria per prestazioni riabilitative richiesta dalla legge Regione Lazio n. 4/2003; pertanto l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata sarebbe inammissibile perché non rilevante, oltre che manifestamente infondata.

Con successiva memoria del gen.2010 la Regione Lazio ha insistito per il rigetto del ricorso segnalando, altresì, che nelle more del giudizio la legge finanziaria per il 2010. l’art.2 comma 100, della legge n.191/2009, aveva spostato al 1 gennaio 2011 il termine (già fissato il 1.1.2010) per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture sanitarie eroganti prestazioni nel S.S.N.

1.4 Si è costituito in giudizio con atto formale anche il Ministero Lavoro e Salute nel luglio 2009, che poi (divenuto ope legis Ministero Salute) con dettagliata memoria del gennaio 2010, dopo un’accurata ricostruzione del quadro normativo di riferimento nel quale si inserisce il diniego impugnato, ha eccepito il difetto assoluto di giurisdizione su tutti i provvedimenti regionali impugnati, o, quanto meno sul presupposto Accordo StatoRegione, atteso che non si tratterebbe di esercizio di potestà amministrativa; inoltre il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse, considerata l’inesistenza del documento di ricognizione del fabbisogno di prestazioni che, invece, costituisce il presupposto per il rilascio dell’accreditamento alla ricorrente; nel merito il ricorso sarebbe infondato, considerato l’effetto vincolante del Piano di rientro imposto alla Regione Lazio dalla legge finanziaria n.296/2006, art1, comma 796, mentre la censura di illegittimità costituzionale dell’art.1, comma 796, lett n. legge n.296/2006 sarebbe manifestamente infondata, considerato che (secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale) anche le esigenze di contenimento della spesa sanitaria rivestono fondamentale rilievo costituzionale.

1.5 Con memoria difensiva del gennaio 2010 la ricorrente, dopo aver replicato alle eccezioni della Regione Lazio, nel merito, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, quantificando il danno risarcendo in euro 1.871,38 giornalieri calcolato per il periodo dal 21 gennaio 2008 alla data di rilascio dell’eventuale provvedimento di accreditamento, cui andrebbe aggiunto il c.d. " danno da ritardo puro ", derivante dal ritardo di giorni 440 con il quale è stato, comunque, adottato il provvedimento negativo nei suoi confronti (perdite per mancato utile documentate dalla ricorrente, con riferimento alla propria autorizzazione n. 4037/2006 per 10 trattamenti semiresidenziali giornalieri e 60 trattamenti non residenziali giornalieri, mediante perizia redatta dal dott. Commercialista Stefania Averni di Roma e ritualmente depositata in giudizio) la ricorrente, peraltro, insiste per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale relativa sia alla legge Regione Lazio n. 4/2003, art 2, sia alla legge finanziaria 296/2006 art.1 comma 796, lett. n (nelle parti sopra meglio indicate) anche in riferimento agli artt. 32 e 41 Costituzione in quanto il blocco negli accreditamenti violerebbe il diritto sia ad un’adeguata assistenza sanitaria sia all’iniziativa economica privata; inoltre estende l’eccezione di costituzionalità anche all’art.2 comma 100, della legge n.191/2006 (legge finanziaria 2010) nella parte in cui proroga al 1 gennaio 2011 il termine già fissato al 1 gennaio 2010 dalla legge finanziaria n.296/2006, sopra meglio indicata.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2010, uditi i difensori presenti per le parti come da verbale, la causa è passata in decisione.

2 Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la contestata legittimità della nota 7 aprile 2009 n. 41198 con cui la Regione Lazio, Dir. Reg. Programm. San, ha respinto l’istanza di accreditamento istituzionale presentata, in data 22 dic 2007, dalla Società ricorrente ai sensi dell’art. 6 del Regolam. Reg. n.13/2007 (con riferimento alla tipologia di prestazione sanitaria per cui è autorizzata: e cioè attività di educazione e riabilitazione visiva in soggetti in età evolutiva con grave deficit visivo, anche pluriminorati, nei limiti dei 10 trattamenti in regime semiresidenziale e 60 trattamenti in regime non residenziale, vedi determ. Dir.reg. tutela Salute 6 nov 2006 n.4037).

L’impugnato diniego (dopo una ricostruzione del quadro normativo in materia di interventi per il rientro del disavanzo di gestione nel settore sanità della Regione Lazio) fa specifico riferimento alla delibera di G. R. 9 nov. 2007 n.885 che (in attuazione dell’art.13 legge Reg. Lazio n. 4/2003 e ss.mm.) non consente il rilascio di accreditamenti nuovi o definitivi (tenuto conto del vincolo corrispondente inserito nella legge finanziaria per il 2007 n.296/2006 art.1, comma 796, lett. u) "prima della emanazione del provvedimento regionale di ricognizione e conseguente rideterminazione di cui al comma 8 dell’art. 8 quater del D.LGS n.502/1992 e successive modificazioni". La suddetta delibera n.885, peraltro, non indica un termine massimo entro il quale la Regione Lazio deve adottare tale atto generale di ricognizione.

Peraltro la ricorrente, unitamente al diniego di accreditamento, ha impugnato anche i principali atti programmatori e generali presupposti, censurandoli per violazione dei principi Costituzionali di imparzialità e buon andamento e dello stesso " Piano di rientro" nonché per eccesso di potere sotto i profili della illogicità, contraddittorietà, errori nei presupposti, difetto di motivazione e sviamento di potere; infine ha chiesto anche il risarcimento dei danni derivanti, a suo dire, dall’illegittimo diniego di accreditamento.

2 1 Preliminarmente si prescinde dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dal Min. Salute, poiché nel merito il ricorso appare infondato nei sensi di seguito illustrati.

Quanto ai profili di illegittimità procedimentale (violazione del termine di 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento e dell’art 10 bis legge n.241/1990 per mancata comunicazione preventiva del diniego) dedotti con il primo articolato motivo le relative censure appaiono non condivisibili. Invero, come è noto, i termini fissati da ciascuna P.A. per la conclusione dei procedimenti amministrativi hanno natura non perentoria, ma sollecitatoria, per cui il loro mancato rispetto,se, in caso di tardiva adozione del provvedimento atteso dell’interessato, si risolve in una mera irregolarità (e non in una forma di invalidità), invece, in caso di inerzia della P.A., da luogo alla formazione del silenziorifiuto impugnabile con specifico ricorso ai sensi dell’art 21 bis legge n.1034/1971.

2.1.1. Né, ad avviso del collegio, in questa sede contenziosa assume rilevanza il puro e semplice ritardo nell’adozione del provvedimento negativo impugnato per la risarcibilità del "danno da puro ritardo" (vedi pag.7 ricorso), atteso che la corrispondente portata del danno non è stata né illimitata, né quantificata dalla ricorrente: infatti la perizia agli atti illustra gli asseriti danni da mancato rilascio del preteso accreditamento, ma non quelli da ritardo nell’esercizio della potestà decisionale in ordine all’esame dell’istanza oltre i termini stabiliti per la conclusione del procedimento (90 giorni, fermo restando che il direttore del competente dipartimento, comunque, ha precisato di aver ricevuto l’istanza della ricorrente solo in data 28 maggio 2008 e ciò all’evidente fine di chiarire la propria posizione in ordine all’osservanza dei propri doveri di servizio).

2.1.2. Né tanto meno il diniego di accreditamento è annullabile per mancato avviso dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del 2007:infatti,per un verso, risulta applicabile al caso di specie la deroga di cui all’art.21 octies legge n.241/1990, trattandosi di un provvedimento di natura vincolata (visto che il presupposto atto di ricognizione dei fabbisogni all’epoca non era stato ancora perfezionato), mentre, per altro verso, non è irrilevante la circostanza che il provvedimento in questione è stato adottato, comunque, nell’imminenza della trattazione (in data 8 aprile 2009) innanzi a questa stessa Sezione del ricorso (R.G. 889/2009) proposto dalla stessa struttura sanitaria avverso il silenzio tenuto dalla Regione Lazio sull’istanza di accreditamento istituzionale del 22.12.2007 (ricorso contro il silenzio definitivo con la sentenza n.12811/2009 di improcedibilità per sopravvenuta carenza.

Pertanto il diniego impugnato non è annullabile per i dedotti vizi procedimentali.

2.2 Sotto il profilo sostanziale il diniego è censurato, in pratica, in quanto "fondato sull’impossibilità di rilasciare nuovi accreditamenti (anche provvisori) in assenza dell’emanazione di cui atto generale di ricognizione, atto di competenza dello stesso soggetto (Regione Lazio) senza che sia previsto un termine per l’emanazione di tale atto generale" (vedi per l’emanazione di tale atto generale " (vedi memoria ricorrente pag. 2), inoltre, secondo la ricorrente: " la tempistica per l’emanazione dell’atto di ricognizione non è fissata dalla legge (finanziaria per il 2007) in quanto i termini indicati dalla legge si riferiscono ad altri aspetti ".

In realtà la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ad avviso del collegio, porta a conclusioni differenti in quanto il termine ultimo di adozione dell’atto generale di ricognizione del fabbisogno è desumibile dalla tempistica fissata dalla legge finanziaria n.296/2006, art 1 comma 796, con il combinato disposto di cui alle lettere t ed u.

Invero, posto che secondo la lettera u, le regioni devono garantire che, dal 1 genn.2008, non possono essere concessi nuovi accreditamenti (ai sensi dell’art 8 quater d.lg.vo n.502/1992) in assenza della previa ricognizione, e che secondo la lett.t le stesse Regioni devono far cessare gli accreditamenti provvisori non confermati da quelli definitivi a partire dal 1 gennaio 2010, ne consegue che entro tale termine 1 gennaio 2010 (prorogato al 1 gen. 2011 dalla legge finanziaria per il 2010,n.191/2009, art.2 comma 100)le regioni devono essere in condizione di far cessare gli accreditamenti non confermati da quelli definitivi e che, quindi, devono aver perfezionato il presupposto procedimento di ricognizione, posto dal legislatore statale quale condizione ineludibile per l’esercizio del potere di concedere i nuovi accreditamenti, condizioni fatte proprie dalla normativa Regione Lazio con la legge 332003 n 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e di accreditamento istituzionale) art 2 (compiti della Regione) e art.3 (compiti dei Comuni) ed applicate dalla Giunta Regione Lazio che con Regolam.13nov 2007 n.13 (Disposiz. per la richiesta ed il rilascio dell’accredt.istit. in attuazione art 13 legge Reg.n.4/2003) ha fissato la procedura e con la delibera 9 nov. 2007 n. 885 ha stabilito i requisiti generali per la conclusione di tale procedimento, da un lato, condizionando l’accoglimento dell’istanza all’espressa dichiarazione di adesione (del soggetto interessato) agli ulteriori requisiti generali di qualità di cui alla G.R. n.636/2007 e, dall’altro, alla previa adozione del provvedimento di ricognizione dei fabbisogni e rideterminazione delle prestazioni erogabili.

2.3 Pertanto né il diniego di accreditamento né la D.G.R. n.885/2007 appaiono viziate dalla dedotta violazione della normativa di settore che (a dire della ricorrente) avrebbe disposto che "tutti gli adempimenti per la definizione di tutto il procedimento per il passaggio al nuovo sistema fossero conclusi entro la fine dell’anno 2007 " (vedi ricorso pag.12): invero, a prescindere dal rilievo che il richiamato Piano di rientro (approvato con DGR 632007 n.149) ha natura di documento programmatico (e non valore normativo) e stabilisce solo in via programmatica che l’obiettivo " ridefinizione del quadro complessivo di offerta di servizi sanitari "deve essere definito con delibera giuntale entro il 30 aprile 2007, va detto che tale Piano prevedeva. Comunque, l’eliminazione del forte disavanzo di gestione nel triennio febbraio 2007 gennaio 2010, mentre le scadenze (invocate) del luglio 2007, indicate dalla D.G.R.- 3 agosto 2007 n.636, a parte la loro natura programmatica e sollecitatoria, si riferiscono solo al compimento dell’iter per l’adozione del regolamento per l’accreditamento e della delibera relativa ai requisiti generali (e cioè il R.R. 13 nov. 2007 n.13 e la D.G.R. 9 nov. 2007 n.883 sopra già richiamata).

Né si può sottacere la circostanza sopravvenuta che, nonostante l’approvazione del suddetto Piano di rientro nel marzo 2007, la Regione Lazio non è riuscita nei tempi previsti a raggiungere almeno i primi risultati di riduzione del disavanzo di spesa, per cui (ai sensi della legge n.222/2007, art.4) con DPCM 1172008 per la attuazione del Piano è stato nominato un Commissario ad acta (previa sospensione dell’erogazione dell’originario maggior finanziamento statale).

2.3.1 Dall’esame di tale quadro normativo e procedimentale di riferimento deriva, quindi, che per l’adozione del provvedimento di ricognizione è stabilito un termine massimo e cioè il 1 gen 2010 poi prorogato al 1 gen.2011, e che pertanto, non trattandosi di un blocco degli accreditamenti a tempo indefinito, il diniego (di accreditamento) impugnato (unitamente agli atti presupposti) non risulta in contrasto con i principi del buon andamento e di efficienza né viziati da eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà con le scansione temporale indicate nel Piano di rientro del febbraio 2007.

2.3.2 Né tanto meno sussiste la violazione del principio di eguaglianza dedotta (vedi pag.16 del ricorso) con riferimento alla censurata adozione da parte della Reg Lazio di provvedimenti "di proroga di accreditamenti già rilasciati": è infatti evidente che la fattispecie della proroga è diversa da quella del rilascio ex novo dell’accreditamento, fermo restando che, a norma dell’art 14 del R.R. n.13/2007 sopra cit, i soggetti provvisoriamente accreditati alla data di entrata in vigore del regolamento mantengono, comunque, il titolo acquisito fino al rilascio del nuovo accreditamento (salva l’applicazione dell’art21, comma 2, della legge Reg Lazio n.4/2003).

Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, il diniego di accreditamento impugnato, unitamente agli atti presupposti, risulta immune dai vizi dedotti.

3 La valutazione di infondatezza delle censure avverso i provvedimenti impugnati comporta l’esame anche della eccezione di illegittimità cost.le 2 di tutti gli atti di fonte normativa (statale, o, regionale) che hanno sancito il predetto regime di "blocco a tempo indeterminato "senza sancire un termine per l’emanazione del provvedimento di ricognizione", sollevata dalla ricorrente con riferimento agli artt.3 e 97 Cost.ne; parte ricorrente quindi, chiede il vaglio di costituzionabilità della legge Reg. Lazio n. 4/2003 art 2 e della legge finanziaria n.296/2008 art.1 comma 796, lett u. nella parte in cui dispone che le Regioni a partire dal 1 genn.2008 non possono concedere nuovi accreditamenti in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione.

Quanto alla legge finanziaria il collegio ritiene l’eccezione di manifesta infondatezza, atteso che (come si è sopra dettagliatamente illustrato) la lettura coordinata dell’art 1, comma 796, lett. u e lett. t della legge n. 296/2006 (finanziaria per il 2007) evidenzia come la fase della preliminare procedura regionale di ricognizione dei fabbisogni sanitari doveva, comunque, esaurirsi entro il termine del 1 gen 2010 (poi prorogato al 2011 in corso di causa) poichè a quella data medesima il legislatore statale poneva anche il termine ultimo entro il quale le regioni dovevano garantire la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture private non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all’art 8 quater, comma 1, del D.lgs. n.502/1992 e ss.mm.

Inoltre (come ha rilevato l’Avvocatura generale dello Stato) la disposizione, della cui legittimità cost.le la ricorrente dubita, trae la sua ragion d’essere dall’esigenza di porre un freno al rilascio di accreditamenti da parte delle regioni in maniera disfunzionale e irrazionale, con pesanti ripercussioni sulla spesa pubblica e, per le Regioni, sul Piano di rientro, per i cittadini che subiscono l’incremento delle aliquote tributarie regionali.

Alla luce delle esposte osservazioni, quindi, la suddetta disposizione della legge finanziaria per il 2007 non appare in contrasto né con gli artt. 3 e 97 Cost.ne, né con gli artt. 32 e 41 Cost.ne (fermo restando che per questi ultimi due parametri emergono anche profili di inammissibilità in quanto sollevata con memoria non notificata.

3.1 Appare manifestamente infondata, altresì, la questione di costituzionabilità, inoltre, della Legge Reg. Lazio n. 4/2003, art. 2, sollevata con riferimento anch’essa agli artt. 3 e 97 Cost.ne nella parte in cui non imporrebbe alla Regione Lazio un termine certo per l’adozione dell’"atto programmatorio necessario ai fini della concessione dell’accreditamento istituzionale" (vedi ricorso pag.18); infatti (ferme restando le considerazioni sopra illustrate in merito alle scansioni temporali fissate dal legislatore statale per l’attuazione delle misure finalizzate al ripiano del disavanzo di gestione del servizi sanitari regionali) l’impugnata disposizione, comunque, si limita a disciplinare (unitamente al successivo art. 3) la distribuzione dei compiti, tra Regione e Comune, in materia di procedure di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività sanitarie e del corrispondente accreditamento istituzionale e pertanto in quanto norma ordina mentale primaria a regime, non costituisce la sede idonea (secondo i canoni di corretta redazione legislativa) a introdurre disposizioni attinenti alla scansione temporale delle varie fasi applicative; disposizioni applicative che (per il loro carattere di dettaglio) trovano, invece, naturale collocazione in strumenti normativi di rango secondario (quali i regolamenti) nonché in atti amministrativi generali.

Nel caso di specie, infatti, la stessa legge Reg. Lazio all’art.13 contempla la successiva adozione sia del regolamento (che doveva definire le procedure per il rilascio dell’accreditamento), sia dell’atto generale (che doveva stabilire i requisiti ulteriori di qualificazione per il rilascio dell’accreditamento).

La suddetta normativa regionale, pertanto, non appare in contrasto né con l’art.3, né con l’art.97 Cost.ne.

3.2 Né, a sostegno della prospettata illegittimità Cost.le delle suddette norme, giova alla ricorrente richiamare la pronuncia della Corte Cost.le 7 nov.2008 n.361 che ha dichiarato l’illegittimità cost.le della legge Regione Calabria 11 ag 2004 n.18, art.15, comma 3, nella misura in cui stabiliva che fino alla determinazione del fabbisogno di prestazioni sanitarie non potevano essere rilasciati accreditamenti, fatte salve le fattispecie regolate dalle disposizioni di sanatoria previste dalle leggi Regione Calabria nn.8 e 30 del 2003: infatti, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, la disposizione della Reg. Calabria è stata ritenuta contrastante con l’art 3, primo comma, Cost.ne non a motivo della " semplice subordinazione dei nuovi accreditamenti alla ricognizione e determinazione del fabbisogno (condizione necessaria per evitare sprechi), ma dell’effetto congiunto della perpetuazione della sanatoria, in favore di strutture delle quali la norma regionale censurata presume la regolarità e della sospensione, a tempo indeterminato, di nuovi accreditamenti che ha creato e mantiene un doppio regime giuridico irragionevolmente discriminatorio" (vedi sent.n.361/2008 Corte Cost,le citata).

Inoltre va dichiarata manifestamente infondata, per gli stessi argomenti sopraesposti, anche la eccezione di illegittimità costituzionale della legge finanziaria per il 2010, legge n.191/2009, art. 2, comma 100 sollevata con riferimento agli artt. 3 – 27 – 32 e 41 Cost.ne, anche se si volesse prescindere dalla circostanza che tale ulteriore eccezione è stata in realtà sollevata con memoria difensiva non notificata a nessuna delle controparti.

4 Infine l’insussistenza dei vizi dedotti avverso i provvedimenti regionali impugnati e la infondatezza delle censure di illegittimità cost.le prospettate nei confronti delle disposizioni Statali e regionali sopraindicate, consentono di ritenere infondata, per mancanza del requisito dell’antigiuridicità del danno rappresentato, anche la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente sia sotto il profilo del pregiudizio derivante dal puro e semplice ritardo nella adozione del diniego di accreditamento impugnato sia sotto il profilo della perdita dei potenziali proventi fatturabili a seguito dell’accreditamento.

5 Riepilogando, quindi, preliminarmente respinte le eccezioni preliminari sollevate dal Min. Salute, nel merito il ricorso va respinto; inoltre l’eccezione di illegittimità cost.le dell’art 1, comma 796, lett.u della legge 27122006 n.296 e dell’art 2 della legge Reg. Lazio 3 marzo 2006 n.4, va dichiarata manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 97, nonché agli artt. 32 e 41 Cost.ne, parimenti va dichiarata manifestamente infondata anche l’eccezione di illegittimità Cost.le dell’art. 2 comma 100, legge n.191/2009 (legge finanziaria 2010) sollevata, con riferimento ai suddetti parametri costituzionali, dalla ricorrente nella memoria difensiva del gen.2010 (non notificata).

Le particolari caratteristiche della vicenda amm.va e degli specifici interventi normativi, volti a rimediare in via d’urgenza a situazioni di grave deficit di gestione dei servizi sanitari regionali, consentono di compensare integralmente gli oneri di lite tra le parti costituite, nulla è dovuto per le parti non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. 3a quater, respinge il ricorso in epigrafe, mentre dichiara manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità cost.le dell’art.1, comma 796, lett.n della legge n.296/2006 e dell’art 2 della legge Reg. Lazio n.4/2003 con riferimento agli artt. 3 e 97, nonché agli artt. 32 e 41 Cost.ne, nonché quella dell’art 2, comma 100, legge n.191/2009 con riferimento agli stessi parametri costituzionali.

Oneri di lite compensati tra le parti costituite; nulla da statuire nei confronti delle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Mario Di Giuseppe, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, 01-07-2010, n. 22062 OPERE PUBBLICHE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La società Appalti C. S.r.l. impugna il provvedimento con cui la società A.D.R. ha disposto la sua esclusione dalla gara indetta per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura civile degli edifici e delle infrastrutture aeroportuali siti nell’aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino – Lotto A, avendo la Commissione di gara riscontrato la mancanza dell’autenticazione notarile della firma digitale apposta sulla polizza fideiussoria relativa alla cauzione provvisoria contenente l’impegno al rilascio della cauzione definitiva.

Si è, pertanto, affidata ai seguenti profili di illegittimità:

1) Violazione e falsa applicazione del punto 9) del bando e 5) del disciplinare di gara; violazione e falsa applicazione dell’art. 97, Cost., e falsa applicazione dell’art. 75 del d.lgs. 163/2006; violazione del principio generale di massima partecipazione ai procedimenti di gara e del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per erroneità, travisamento dei fatti, sviamento, contraddittorietà, illogicità, irrazionalità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità, di massima partecipazione alle gare, di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa; illogicità manifesta; difetto di istruttoria.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97, Cost., del principio generale di buon andamento della pubblica amministrazione; dell’art. 6, lett. b), della legge n. 241/1990 e del principio di non aggravamento dei procedimenti amministrativi; dell’art. 46, d.lgs. n. 163/2006; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, irragionevolezza ed illogicità, violazione dei criteri di stretta interpretazione delle clausole di esclusione dalle gare e del principio di parità di trattamento.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del d.lgs. 163/2006; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per erroneità e travisamento dei fatti, sviamento, contraddittorietà, illogicità, irrazionalità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta dell’azione amministrativa, violazione dei principi di proporzionalità, di non aggravamento del procedimento amministrativo, con riferimento al punto 9) del bando di gara e al paragrafo 2, punto 5) del disciplinare limitatamente alla parte in cui richiede l’autenticazione della firma digitale apposta sulla certificazione di cauzione provvisoria e sulla dichiarazione d’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

Con motivi aggiunti depositati in data 28 ottobre 2009, la ricorrente ha impugnato, altresì, la comunicazione formale in data 16 ottobre 2009 di esclusione dalla gara, estendendo anche avverso il detto atto adottato in pendenza di giudizio i motivi già dedotti con l’atto introduttivo.

Conclude la ricorrente chiedendo, in accoglimento degli esposti mezzi di censura l’annullamento della disposta esclusione, e la condanna dalla stazione appaltante alla reintegrazione in forma specifica, mediante l’aggiudicazione dei lavori, ovvero, in subordine, la condanna al risarcimento del danno per equivalente, nella misura risultante dal danno emergente (spese sostenute) e dal mancato utile, tenuto conto che, ove non esclusa illegittimamente dalla gara, sarebbe risultata aggiudicataria, avendo offerto un ribasso del 42,444%.

Si è costituita in giudizio la società A.D.R. S.p.a. per resistere al ricorso di cui ha eccepito l’infondatezza.

Si è costituita, altresì, la società L.G.R. Appalti S.r.l., aggiudicataria della gara in controversia, che ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto notificati alla controinteressata presso la sede della società e non alla medesima parte presso l’avvocato costituito con atto depositato in data 22 ottobre 2009, ritenendo non sanabile la eccepita erroneità dalla costituzione in giudizio, che, in parte qua, è limitata alla proposizione di specifica eccezione sul punto; nel merito dei motivi di ricorso, ne ha eccepito, comunque, l’infondatezza.

Con ordinanza n. 5310/09 del 12 novembre 2009 l’adito Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, incidentalmente presentata, alla stregua della seguente motivazione: "CONSIDERATO che il contratto relativo all’affidamento dell’appalto in controversia è stato stipulato in data 5 novembre u.s.; CONSIDERATO, comunque, che alla sommaria delibazione propria della fase cautelare, non appare illegittima l’impugnata esclusione sulla base di chiara ed inequivocabile norma della lex specialis (p. 9 del bando di gara, e p. 8 del disciplinare di gara) essendo pacifico, in punto di fatto, che la cauzione provvisoria allegata all’offerta di parte ricorrente era priva della autentica con firma digitale del Notaio;".

Il Consiglio di Stato, Sesta Sezione, con ordinanza n. 6210/2009 del 15 dicembre 2009, ha ritenuto di trasmettere al giudice di primo grado la causa per la fissazione dell’udienza di merito, senza peraltro, motivare in merito.

Quindi, tutte le parti costituite hanno depositato scritti difensivi conclusivi, e alla pubblica udienza del 25 febbraio 2010 il Collegio ha trattenuto la causa a sentenza.

Motivi della decisione

Oggetto del ricorso in esame è la gara per via telematica indetta, ai sensi degli artt. 77 e 253, comma 12, del d.lgs. 163 del 2006, dalla società A.D.R. per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura civile degli edifici e delle infrastrutture aeroportuali siti nell’aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino – Lotto A.

Lamenta la ricorrente società Appalti C. S.r.l. l’illegittimità dell’esclusione dalla gara de qua: "in quanto la cauzione provvisoria e la dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva prodotte non sono autenticate digitalmente".

Ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti e, a cascata, del ricorso introduttivo, sollevata dalla difesa della società controinteressata L.G.R. Appalti S.r.l., attesa la palese infondatezza del ricorso.

In ogni caso, è d’uopo osservare come le regole procedurali anche in tema di notificazione debbano essere pur sempre interpretate ed applicate alla luce del principio generale di cui all’art. 160 c.p.c., il quale, ferma restando la sacralità che in generale deve contraddistinguere gli atti del giudizio, impone al giudice di seguire un criterio esegetico sostanziale in tema di sanabilità degli atti processuali nulli; poiché, nel caso di specie, con i motivi aggiunti non sono stati dedotti nuovi profili di illegittimità, essendosi limitata la ricorrente ad impugnare l’atto formale di esclusione, estendendo anche a quest’ultimo atto intervenuto in corso di causa, per l’effetto, le già spiegate censure, ne discende che ogni eventuale invalidità deve ritenersi sanata per effetto della costituzione in giudizio della società controinteressata e dello svolgimento di attività difensiva da parte di quest’ultima.

Tanto precisato in via pregiudiziale, e passando ad esaminare il merito delle censure, con il primo motivo lamenta la ricorrente l’illegittimità dell’esclusione comminata dal seggio di gara, assumendo che la formalità mancante – autenticazione della firma digitale della polizza fidejussoria – non avrebbe valore sostanziale, ma meramente formale, non attenendo al contenuto del documento, ma solo alla garanzia della sua provenienza, e dunque la stessa mancanza sarebbe inidonea di per sé, in assenza di esplicita previsione della disciplina di gara, a determinare l’effetto espulsivo, in ossequio al principio del favor partecipationis, e tenuto anche conto della desumibilità aliunde dell’effettiva apposizione dell’autentica, come ricavabile da altri documenti trasmessi al portale della stazione committente, quale il "visto per l’autentica della firma" dell’agente assicurativo.

Il motivo non ha pregio.

Intanto, in punto di fatto, è pacifico, perché ammesso dalla stessa ricorrente, che la firma digitale apposta sulla polizza relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 9) del bando di gara è stata trasmessa sprovvista dell’annessa autentica.

Il punto 9), ora richiamato, del bando di gara per procedura aperta gestita interamente in via telematica, intitolato "Cauzioni e garanzie richieste", dispone, a proposito della cauzione provvisoria, che l’offerta dei concorrenti "deve essere corredata, a pena di esclusione, in sede di partecipazione alla gara, di una cauzione provvisoria di Euro 99.100,00, con firma digitale autenticata, e di durata pari ad almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. Dovrà, inoltre, essere contestualmente prodotta, a pena di esclusione, una dichiarazione di un istituto bancario o di un intermediario finanziario o di una compagnia di assicurazione, con firma digitale autenticata, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto da parte dell’offerente, la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del d.lgs. 163/2006; tale ultima dichiarazione potrà essere prodotta in unico documento con la cauzione provvisoria."

Per i fini di rilievo nella controversia è utile riportare, altresì, quanto previsto con il disciplinare di gara, dove, al punto 2.5) é ribadito quanto richiesto dal punto 9) del bando di gara a proposito della cauzione, compresa la prescrizione della autentica con firma digitale da Notaio o da Pubblico Ufficiale, ed, al punto 8), tra i motivi di esclusione, è indicata la "cauzione provvisoria non presentata con le modalità di cui all’art. 2, punto 5 del presente disciplinare, ed in particolare non autenticata con firma digitale dal Notaio o da Pubblico Ufficiale".

La chiarezza e non equivocità di tali disposizioni, anche ad una più meditata lettura, induce il Collegio a confermare quanto già affermato sul punto in sede cautelare con l’ordinanza n. n. 5310/09 sopra richiamata.

Viene, all’evidenza, come sia erroneo il presupposto – l’autentica non è richiesta a pena di esclusione – da cui la ricorrente fa discendere le proprie argomentazioni difensive per evidenziare il comportamento illegittimo della Commissione di gara che, invece, ha doverosamente disposto l’esclusione in presenza di una espressa comminatoria in tal senso nella lex specialis, quale diretta conseguenza del mancato rispetto di puntuale ed inequivoca prescrizione.

Sul punto, ritiene il Collegio che il provvedimento di espulsione da una gara d’appalto costituisce atto vincolato rispetto alla clausola del disciplinare di gara che indica le modalità di presentazione dei documenti a pena di esclusione, in quanto in sede di aggiudicazione di contratti con la Pubblica amministrazione, la stazione appaltante è tenuta ad applicare in modo rigoroso ed incondizionato le clausole inserite nella lex specialis relative ai requisiti, formali e sostanziali, di partecipazione ovvero alle cause di esclusione, in quanto il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara, risponde, per un verso, ad esigenze pratiche di certezza e celerità e, per altro verso, alla necessità di garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa e la parità di condizioni tra i ricorrenti.

In altri termini, i formalismi richiesti espressamente e tassativamente dalle prescrizioni di gara costituiscono lo strumento tipico con il quale si rende trasparente, tramite procedimentalizzazione, la discrezionalità amministrativa e si pongono tutti i concorrenti sullo stesso piano partecipativo, richiedendo loro un eguale impegno di diligenza, attenzione e rispetto verso le clausole dei bandi e dei capitolati.

Non occorre, allora, interrogarsi sulla ratio della clausola, come affermato dalla parte ricorrente, che richiede l’autentica della firma digitale apposta sulla polizza fideiussoria, ovvero se essa abbia una valenza sostanziale o solo formale, in quanto, in presenza di una espressa comminatoria di esclusione della domanda di partecipazione alla gara, in conseguenza del mancato rispetto della sopra indicata prescrizione, non è consentito al giudice amministrativo di sovrapporre le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione, dato che il cd. criterio teleologico ha un valore esclusivamente suppletivo rispetto a quello formale, nel senso che può essere utilizzato solo nel caso in cui una determinata formalità non sia prevista espressamente a pena di esclusione.

Con il secondo mezzo deduce la ricorrente l’omessa richiesta di regolarizzazione documentale, in conformità al generale principio del buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, di cui è espressione anche l’art. 467 del d.lgs. 163 del 2006.

Se la rilevata omissione è stata sanzionata dalla espulsione della ricorrente dalla gara, in ossequio ad esplicita clausola, la stessa non può nemmeno essere considerata quale mera irregolarità formale, per ciò solo sanabile mediante integrazione documentale successiva.

Il motivo non può essere condiviso.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che la regolarizzazione documentale non può essere consentita nei casi in cui la mancata produzione sia espressamente sanzionata con l’esclusione da una regola della disciplina di gara univoca e vincolata nella sua applicazione, non essendo, in quest’ultima ipotesi, consentita la sanatoria o l’integrazione postuma che si tradurrebbero in una violazione dei termini massimi di presentazione dell’offerta e, in definitiva, in una violazione della "par condicio". (cfr. da ultimo, Cons. di Stato, Sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1038; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 23 giugno 2006, n. 5092)

In via gradata, la ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, ha censurato la clausola della lex di gara che ha imposto alle partecipanti la formalità dell’autentica della firma digitale, che avrebbe imposto un ingiustificato aggravamento degli oneri incombenti al privato che partecipa al procedimento concorsuale, in assenza di un apprezzabile interesse pubblico.

Viene in rilievo l’art. 74, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nel prevedere il principio di proporzionalità nel confezionamento delle regole di gara, stabilisce espressamente che la stazione appaltante può richiedere oltre agli elementi essenziali di cui al comma 2, "gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all’oggetto del contratto e alle finalità dell’offerta."

L’Amministrazione procedente non può senz’altro aggravare la partecipazione dei concorrenti alla selezione, a meno che non motivi espressamente e specificamente circa le ragioni che impongono alle concorrenti la produzione di documenti contenenti anche altri elementi oltre a quelli essenziali che, per il caso delle garanzie a corredo dell’offerta sono enucleati nel successivo art. 75.

Una corretta interpretazione della norma in esame, anche alla stregua dei principi comunitari di trasparenza e massima partecipazione alle procedure volte all’affidamento di commesse pubbliche, fa ritenere che l’esclusione dalla selezione può però essere legittimamente prevista dall’Amministrazione procedente nella lex specialis di gara, oltre alle ipotesi che il Codice dei contratti pubblici individua come insuperabili prescrizioni imposte ai concorrenti nella dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche quando la prescrizione "speciale" ad excludendum sia proporzionalmente necessitata dall’oggetto del contratto da stipularsi ovvero da particolari modalità di esecuzione del lavoro, servizio o fornitura da effettuarsi, che giustifichino un aggravamento partecipativo.

Sulla base di tale premessa, ritiene il Collegio che l’autentica notarile della firma non può essere considerata una prescrizione ingiustificatamente aggravante il procedimento de qua, in ragione alla finalità cui la stessa è connessa.

Tale prescrizione, invero, consente l’acquisizione da parte della stazione appaltante delle certezza circa l’identità della persona che ha sottoscritto l’atto – in specie la cauzione provvisoria e l’impegno stipularne una definitiva in caso di aggiudicazione – conferendole il crisma della legale autenticità. Questo elemento, lungi dal rappresentare un vuoto formalismo, è diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione a una determinata persona fisica.

Bisogna, altresì, considerare che la polizza fideiussoria non ha la consistenza di una mera dichiarazione di scienza, ma di una dichiarazione di volontà, di effetto costitutivo, con la quale il fidejussore si obbliga a pagare al creditore garantito (in questo caso, la stazione appaltante), qualora se ne verifichino i presupposti, una somma di denaro determinata.

Pertanto, in considerazione del fatto che la prescrizione omessa è relativa alla polizza fideiussoria che non è un semplice documento, ma piuttosto uno strumento contrattuale, la stessa è destinata ad assolvere un preminente interesse pubblico, cui recede senz’altro quello del partecipante alla gara di vedersi ridotte al minimo indispensabile le formalità necessarie per la partecipazione alla gara.

Da ultimo, osserva il Collegio che la parte ricorrente non ha dimostrato che l’apposizione di autentica notarile costituisse adempimento particolarmente gravoso, tanto da impedire la partecipazione alla gara, avendo affermato la medesima parte di avere omesso l’invio dell’autentica alla firma digitale per un mero errore tecnico.

In conclusione, il ricorso, siccome infondato, deve essere respinto, e con esso anche la connessa istanza risarcitoria.

Le spese del giudizio sono liquidate in base al principio della soccombenza, giusta quanto in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III ter, ai sensi dell’art. 23 bis, co. 6, L. 1034/71, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) in favore dell’Amministrazione resistente, ed in ulteriori euro 1.000,00 (mille/00) in favore della società controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.