T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 01-07-2010, n. 2426 ARMI ED ESPLOSIVI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

– il porto del fucile ad uso caccia in possesso del ricorrente è stato revocato, una prima volta, nel 2003, a seguito della denuncia da parte del cognato di minacce ricevute dal ricorrente. In sede di appello penale il ricorrente è stato assolto per la prescrizione dei fatti, mentre per quanto riguarda il provvedimento di revoca del porto d’armi, nel frattempo impugnato, considerata la carenza di motivazione evidenziata dal TAR in sede cautelare, lo stesso è stato ritirato in autotutela;

– oggetto di impugnazione è, quindi, una seconda revoca, disposta a seguito di ulteriori screzi e denunce tra i due soggetti, i quali si sono confrontati anche davanti ai Carabinieri, promettendo di mantenere il proprio controllo, ma comunque evidenziando una forte animosità che ha indotto il Prefetto alla revoca;

– l’ultimo scontro denunciato tra l’odierno ricorrente e il cognato è avvenuto in sede di addestramento dei cani da caccia, per cui, seppur in quell’occasione i soggetti non fossero armati, ciononostante è data la possibilità che essendo entrambi cacciatori possano scontrarsi anche in un momento che li veda entrambi in possesso dell’arma;

– che avverso il provvedimento impugnato sono stati dedotti:

1. eccesso di potere per carenza d’istruttoria e mancanza dei presupposti di fatto e di diritto e violazione degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/31. La Questura avrebbe completamente omesso di svolgere indagini sulla personalità e sulla condotta di vita del sig. M., che, invece, è pacificamente conosciuto come persona pacifica ed altruista;

2. carenza di motivazione del provvedimento, atteso che il provvedimento non menziona alcun elemento di fatto e le ragioni del diniego appaiono misteriose, tanto più che l’accesso alla documentazione richiamata nel provvedimento è stato precluso;

– in vista della camera di consiglio fissata per il 10 giugno 2010, l’Amministrazione resistente ha prodotto i documenti che sono stati posti alla base del provvedimento impugnato ed in particolare il verbale dell’incontro avvenuto presso i Carabinieri tra il ricorrente e il cognato, nonché copia dell’informativa trasmessa alla Questura;

Dato atto:

– che, per costante ed uniforme giurisprudenza, il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d’armi, non richiedono un oggettivo ed accertato abuso nell’uso delle armi, ma è sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne (Consiglio di Stato, sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2576);

– che, nello specifico, il Collegio ritiene di poter condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio prognostico sulla possibilità e capacità del soggetto di compiere abuso delle armi può derivare dai comportamenti più vari, anche di natura omissiva, comunque sintomatici di una non totale affidabilità del soggetto (in tal senso Consiglio Stato, sez. IV, 26 gennaio 2004, n. 238);

– che in tutti i casi in cui il soggetto abbia dato prova di non essere del tutto affidabile quanto all’uso delle armi, il provvedimento inibitorio non richiede una particolare motivazione, conformemente al potere discrezionale attribuito alla Autorità prefettizia, ed il successivo vaglio giurisdizionale deve limitarsi all’esame della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie;

Ritenuto:

– che nel caso di specie il provvedimento risulti adeguatamente motivato in ragione di quanto più sopra riportato, a prescindere dal fatto che il ricorrente (così come il cognato) avesse espresso l’intenzione di un maggiore controllo nelle relazioni all’interno della famiglia, di per sé non sufficiente ad escludere la possibilità di un abuso delle armi, specie laddove, come nel caso di specie, sia altamente probabile che il ricorrente e il soggetto dallo stesso minacciato in passato si incontrino (e scontrino, come già avvenuto) nel corso dell’esercizio dell’attività della caccia e, quindi, avendo la disponibilità di quelle stesse armi di cui è stato minacciato l’uso;

– che, data la natura precauzionale del provvedimento impugnato e la sua ampia discrezionalità, sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione seconda di Brescia, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio, stabilendo che il contributo unificato dal ricorrente anticipato ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 rimanga a carico dello stesso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 01-07-2010, n. 2407 EDILIZIA E URBANISTICA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La società Ristorante La Sosta srl, di cui è legale rappresentante il ricorrente A.M., è titolare dell’omonimo ristorante situato nel condominio Corte in via Vittorio Emanuele II nel Comune di Brescia. L’area è classificata nel PRG come A1 (centro storico).

2. Nel 1995 il ricorrente ha utilizzato parte del cortile condominiale per installare abusivamente un manufatto ancorato al suolo. L’accertamento effettuato dalla polizia municipale il 12 marzo 1996 descrive il manufatto come "costituito da elementi verticali ed orizzontali in lega metallica, tamponato lateralmente, in parte con pannelli fissi e in parte con serramenti in lega e vetro con chiusura a soffietto; la copertura è realizzata con un telo impermeabile sorretto da tubolari in ferro". La struttura, dotata di impianto elettrico e di riscaldamento, è stata qualificata come ampliamento dei locali del ristorante, al quale è direttamente collegata. La superficie destinata a spazio di somministrazione è pari a 128 mq (con un’altezza variabile da 2,35 a 3,50 metri). Anche il passaggio di collegamento con il ristorante (1,80×2,40×2,40 metri) è coperto e tamponato lateralmente. All’esterno è stata inoltre realizzata una tettoia in lastre di policarbonato (2,00×8,00×2,40 metri) con funzione di deposito merci. La creazione di nuovo volume (circa 380 mc) è stata giudicata in contrasto con l’art. 16 delle NTA, che in zona A non consente nuove costruzioni né l’ampliamento di quelle esistenti. Analoghe osservazioni e considerazioni sono contenute nel verbale del tecnico del Settore Edilizia Privata redatto parimenti il 12 marzo 1996.

3. Sulla base di questi accertamenti l’assessore all’Edilizia Privata con provvedimento del 24 maggio 1996 ha ingiunto la demolizione del manufatto ai sensi dell’art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

4. Contro l’ordine di demolizione il ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 17 settembre 1996 e depositato il 7 ottobre 1996 (ricorso n. 1242/1996). Le censure si possono così riassumere: (i) incompetenza dell’assessore, in quanto l’ordinanza è un atto di gestione spettante ai dirigenti; (ii) difetto di motivazione, in quanto l’opera abusiva, amovibile e utilizzata solo nel periodo estivo, non ricadrebbe nella disciplina della concessione edilizia; (iii) violazione dell’art. 10 della legge 47/1985, dell’art. 7 del DL 23 gennaio 1982 n. 9, e dell’art. 4 comma 7 lett. f) del DL 5 ottobre 1993 n. 398, in quanto l’opera abusiva dovrebbe essere qualificata come una pertinenza o un impianto tecnologico al servizio di un edificio esistente.

5. In un sopralluogo del 3 ottobre 1996 la polizia municipale ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione. Di conseguenza l’assessore all’Edilizia Privata con nota del 24 ottobre 1996 ha avvisato il ricorrente che il Comune avrebbe proceduto alla demolizione d’ufficio. Il ricorrente con nota trasmessa il 20 novembre 1996 ha comunicato che, pur ritenendo valide le riserve espresse nel ricorso davanti al TAR, avrebbe provveduto a smontare direttamente il manufatto nei primi giorni di gennaio 1997. Con nota trasmessa il 21 gennaio 1997 il ricorrente ha poi dato notizia della rimozione della struttura. Tuttavia durante un sopralluogo condotto in data 19 marzo 1998 la polizia municipale ha potuto constatare che il manufatto abusivo era stato integralmente ripristinato. In una nota trasmessa il 5 maggio 1998 il ricorrente si è giustificato affermando che in realtà al momento del sopralluogo il manufatto era stato riposizionato solo da pochi giorni e che proprio in considerazione della temporaneità delle esigenze la struttura viene installata e rimossa sistematicamente. A questo punto l’assessore all’Edilizia Privata con ordinanza dell’8 maggio 1998 ha nuovamente ingiunto la demolizione.

6. Contro il nuovo ordine di demolizione il ricorrente ha proposto impugnazione con atto notificato il 5 luglio 1998 e depositato il 29 luglio 1998 (ricorso n. 958/1998). Le censure ripropongono e ampliano quelle del ricorso n. 1242/1996, sia sotto il profilo dell’incompetenza dell’assessore sia per quanto riguarda la tesi del carattere precario e pertinenziale del manufatto abusivo.

7. Il Comune si è costituito in entrambi i ricorsi chiedendone la reiezione. In corso di causa vi sono state altre demolizioni (parziali o integrali) della struttura seguite da una nuova installazione.

8. Preliminarmente si osserva che i ricorsi, avendo ad oggetto la medesima questione giuridica, devono essere riuniti. Peraltro la successione dei fatti ha determinato l’inutilità della pronuncia di merito sul ricorso n. 1242/1996, la cui materia è interamente assorbita dal ricorso n. 958/1998. Il primo deve quindi essere dichiarato improcedibile, mentre il secondo deve essere esaminato nel merito.

9. Con il primo motivo il ricorrente afferma che l’assessore all’Edilizia Privata non avrebbe potuto adottare un’ordinanza di demolizione trattandosi di un atto avente natura gestionale. La tesi è condivisibile nella premessa ma non nella conclusione. In effetti la devoluzione di compiti dagli organi politici a quelli amministrativi operata dall’art. 51 comma 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142 doveva intendersi fin dall’inizio riferita anche alle ordinanze repressive in materia edilizia. Ai comuni era tuttavia riconosciuta, nell’esercizio dei poteri organizzativi, la facoltà di disciplinare nello statuto o nei regolamenti il passaggio in concreto delle competenze. Proprio sulle ordinanze di demolizione si è creata un’incertezza interpretativa che ha rallentato il trasferimento alla struttura burocratica di tale categoria di atti. L’incertezza poteva considerarsi giustificata fino all’entrata in vigore della legge 16 giugno 1998 n. 191, che ha riscritto la lett. fbis) nell’art. 51 comma 3 della legge 142/1990. Entrambi i provvedimenti impugnati sono stati adottati prima di questa legge e dunque non contrastano in modo diretto con un elenco di competenze dirigenziali già definito dalla norma.

10. In ogni caso la semplice incompetenza interna, risolvendosi in un vizio del procedimento per inesatta individuazione del titolare del potere di firma, non potrebbe attualmente costituire motivo di annullamento perché esiste la tutela garantita dall’art. 21octies comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale ha introdotto uno strumento generalizzato di convalida degli atti formalmente illegittimi a contenuto vincolato. La natura procedimentale (e processuale) della suddetta norma ne consente l’applicazione anche alle controversie sorte anteriormente. Nella fattispecie in esame la convalida può essere ritenuta ammissibile, in quanto (a) i provvedimenti impugnati sono la diretta conseguenza non solo dell’istruttoria ma anche delle qualificazioni giuridiche espresse dagli uffici tecnici (v. sopra al punto 2), il che rassicura sul fatto che i suddetti uffici abbiano pienamente concorso alla formulazione dell’ordine impartito al ricorrente, e (b) la qualificazione della fattispecie come abuso edilizio non lasciava altre strade praticabili al di fuori della remissione in pristino.

11. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che il manufatto abusivo non potrebbe essere assimilato a una nuova costruzione (e quindi neppure essere oggetto di un ordine di demolizione) a causa della sua natura precaria e stagionale. La tesi non appare condivisibile. In realtà, come risulta dalla descrizione degli uffici tecnici (v. sopra al punto 2), la struttura non ha affatto carattere precario, essendo equiparabile agli altri locali del ristorante. Potrebbe certo avere carattere stagionale, nel senso che l’utilizzazione potrebbe essere limitata a una parte dell’anno. L’individuazione del periodo di utilizzazione è però troppo strettamente legata alle scelte imprenditoriali del privato, in quanto le caratteristiche della struttura, e in particolare la presenza dell’impianto elettrico e di riscaldamento, consentono di per sé un impiego in qualsiasi stagione e dunque continuativo.

12. Anche ammettendo la possibilità di individuare un criterio oggettivo per concentrare l’utilizzazione della struttura in un solo periodo dell’anno, questa circostanza non basterebbe da sola a escludere l’applicabilità della disciplina della concessione edilizia (o attualmente del permesso di costruire). Occorre infatti ribadire che il manufatto abusivo determina la creazione di un’ampia superficie di somministrazione e di un consistente volume. Non si tratterebbe quindi di un’opera stagionale di minimo impatto edilizio. Dimostrare il minimo impatto edilizio sembra, in via interpretativa, l’unica possibilità rimessa al proprietario per conseguire la permanenza stabile della struttura nel sito prescelto, sul presupposto che le opere inidonee a provocare disturbo sotto il profilo edilizio non sono intercettate dai divieti di edificazione posti dalla disciplina comunale (v. TAR Brescia Sez. I 26 febbraio 2010 n. 985). Nel caso in esame tuttavia l’opera ha effettivamente dimensioni e incidenza del tutto equiparabili a quelle di una normale costruzione, e dunque non è possibile eludere il divieto di cui all’art. 16 delle NTA. In altri termini è riscontrabile la presenza di un "organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile" secondo la definizione dell’art. 7 comma 1 della legge 47/1985.

13. Non sono utili a superare il divieto posto dall’art. 16 delle NTA neppure gli argomenti formulati dal ricorrente nel terzo motivo, dove si cerca di ricondurre il manufatto abusivo tra gli interventi edilizi semiliberalizzati di cui all’art. 10 della legge 47/1985 (autorizzazione edilizia) o nelle categorie definite dall’art. 7 del DL 9/1982 e dall’art. 4 comma 7 lett. f) del DL 398/1993 (pertinenze o impianti tecnologici). Nella prospettazione del ricorrente, reindirizzando i riferimenti normativi alla disciplina attualmente vigente, si tratterebbe di un intervento edilizio soggetto a DIA semplice ex art. 22 commi 1 e 2 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, suscettibile pertanto di regolarizzazione tramite sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 37 dello stesso DPR 380/2001. La tesi non è condivisibile per le seguenti ragioni:

(a) le pertinenze edilizie non corrispondono al concetto civilistico di pertinenza ex art. 817 c.c. ma rappresentano una categoria di opere caratterizzata dalla modesta rilevanza economica e dal limitato peso per il territorio (v. TAR Brescia Sez. I 13 ottobre 2008 n. 1259). L’applicazione puntuale di questi criteri è mediata dagli strumenti urbanistici comunali, ai quali ora espressamente l’art. 27 comma 1 lett.e6) della LR 11 marzo 2005 n. 12 affida il compito di distinguere le pertinenze dalle nuove costruzioni assoggettate a permesso di costruire;

(b) anche la realizzazione di impianti tecnologici può variare lungo una scala di rilevanza che parte dalla manutenzione ordinaria (integrazione e mantenimento in efficienza degli impianti esistenti), passa per il risanamento conservativo e per la ristrutturazione (inserimento di nuovi impianti), e arriva a differenti tipologie di nuova costruzione (realizzazione di infrastrutture e impianti con trasformazione permanente di suolo inedificato, realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto);

(c) l’evidenza dimostra che nel caso in esame il manufatto abusivo è del tutto simile a una porzione di edificio, come si è visto sopra al punto 12. Anche volendo applicare al manufatto il concetto di impianto tecnologico in considerazione del suo carattere aziendale il risultato non cambia, in quanto si ricadrebbe comunque in una tipologia di impianti da assimilare alle nuove costruzioni;

(d) poiché nell’art. 16 delle NTA non è contenuta una diversa e più favorevole nozione di pertinenza o di impianto tecnologico nel caso in esame valgono i principi appena esposti.

14. Di conseguenza la vicenda deve essere ricondotta entro un quadro di regole certe. Ferma restando l’impossibilità di sanare e mantenere a tempo indeterminato il manufatto abusivo, si ritiene, a integrazione delle considerazioni svolte sopra al punto 12, che il Comune abbia il potere di definire e disciplinare per atto amministrativo la stagionalità della struttura rilasciando su richiesta dell’interessato (e nel rispetto dei diritti dei condomini) un permesso di costruire dotato di un termine iniziale e di uno finale. In tale titolo, intrinsecamente precario, l’amministrazione può prescrivere le caratteristiche dell’opera assentita e imporre l’immediata rimozione alla scadenza (riservandosi la facoltà di esecuzione d’ufficio a spese del privato inadempiente). In definitiva il Comune, qualora ritenga tale soluzione compatibile con le caratteristiche dell’edificio esistente e con il contesto edificato, può autorizzare l’installazione stagionale di un’estensione del ristorante attivando un meccanismo giuridico di posizionamento e rimozione sotto la sorveglianza degli uffici comunali.

15. Conclusivamente il ricorso n. 1242/1996 deve essere dichiarato improcedibile, mentre il ricorso n. 958/1998 deve essere respinto, salve le precisazioni di cui al punto 14. La complessità di alcune questioni consente l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia, Sezione I, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n. 1242/1996 e respinge il ricorso n. 958/1998, come precisato in motivazione.

Le spese dei ricorsi riuniti sono integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Mario Mosconi, Consigliere

Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 01-07-2010, n. 2408 EDILIZIA E URBANISTICA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 23.7.2007 e depositato presso la Segreteria della Sezione il successivo giorno 31, F. SPA si grava avverso il provvedimento del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio del Comune di Calvenzano, con cui è stata rigettata la domanda di condono edilizio relativa alla realizzazione di spogliatoi, guardiola e uffici al servizio del complesso produttivo esistente sull’area sita in via Milano n. 2, distinta in mappa al n. 2063 sub 707.

La ricorrente articola le seguenti doglianze:

1) Violazione dell’art. 10bis della l. 7.8.1990 n. 241; per essere mancata la comunicazione dei motivi ostativi al condono prima della assunzione del provvedimento finale, impedendo alla società di poter presentare osservazioni al riguardo.

2) Violazione per falsa applicazione dell’art.2 della L.R. 3.11.2004 n. 31; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di ponderazione, per travisamento nonché difetto dei presupposti e di motivazione; affermandosi che l’art. 2 della L.R. non pone nessun limite dimensionale per le strutture pertinenziali suscettibili di sanatoria; in ogni caso, se valutata rispetto alla struttura principale, l’opera oggetto di condono rappresenta solo l’1,02% di questa sicché può considerarsi di piccola entità, sotto altro aspetto si contesta che l’opera possa essere considerata suscettibile di funzionalità autonoma e distinta rispetto al capannone.

Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Calvenzano, chiedendo il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 26.5.2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso all’esame, F. SPA impugna il provvedimento del Comune di Calvenzano con cui è stata rigettata la domanda di condono edilizio da essa presentata per la realizzazione spogliatoi, guardiola e uffici al servizio di complesso produttivo esistente sull’area sita in via Milano n. 2.

Preliminarmente va rigettata l’eccezione di irricevibilità del gravame per tardività, sollevata dalla difesa della resistente amministrazione comunale con la memoria depositata in data 6.5.2010.

Infatti, se è pur vero che il ricorso risulta essere stato notificato in data 23.7.2007, vale a dire il 61° giorno dalla data di comunicazione del provvedimento, effettuata il 23.5.2007, va rilevato che il giorno 22.7.2007, ultimo giorno utile per la notificazione cadeva di domenica, sicchè il termine andava prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo ex art. 155 c.p.c. quarto comma:

Nel merito, il ricorso non risulta fondato.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10bis della L. 7.8.1990 n. 241 essendo mancata, prima della assunzione del provvedimento finale, la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del richiesto condono, in tal modo impedendo alla società di poter presentare osservazioni al riguardo.

La doglianza va disattesa.

Invero, in accoglimento della richiesta formulata dalla difesa dell’amministrazione resistente, deve farsi applicazione, trattandosi di atto vincolato, del disposto dell’art. 21octies della L. n. 241, secondo il quale "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato". Deve quindi condividersi l’orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I, 14 giugno 2006 n. 2487) ilquale afferma che, in tema di diniego di condono edilizio, l’omissione del "preavviso di rigetto" non determina l’annullabilità del provvedimento, trattandosi di attività del tutto vincolata.

Con il secondo motivo, la ricorrente contesta la fondatezza delle ragioni poste dal Comune a base del diniego, sostenendo che l’art. 2 della L.R. 3.11.2004 n. 31 non porrebbe nessun limite dimensionale per le strutture pertinenziali suscettibili di sanatoria, ed evidenziando che, ove valutata rispetto alla struttura principale, l’opera oggetto di condono rappresenta solo l’1,02% di questa, sicché può considerarsi di piccola entità. Infine, F. contesta che l’opera possa essere considerata suscettibile di funzionalità autonoma e distinta rispetto al capannone.

La doglianza non ha fondamento.

La L.R. 3.11.2004 n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi), all’art. 2 "Casi di esclusione e limiti alla sanatoria edilizia", dopo avere stabilito che " Fatti salvi gli ampliamenti entro i limiti massimi del 20 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, di 500 metri cubi, non sono suscettibili di sanatoria le opere abusive relative a nuove costruzioni, residenziali e non, qualora realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.", specifica che "L’esclusione non opera per le strutture pertinenziali degli edifici prive di funzionalità autonoma".

Si tratta dunque di determinare quali strutture risultino ascrivibili a tale definizione.

Sotto un primo profilo, va ricordato che la nozione di pertinenza, in materia edilizia, è più ristretta di quella civilistica ed è riferibile solo a manufatti tali da non alterare in modo significativo l’assetto del territorio, cioè di dimensioni modeste e ridotte rispetto alla cosa cui ineriscono.

La giurisprudenza richiede (cfr. da ultimo Cons. St. Sez. IV, 17 maggio 2010 n. 3127 e precedenti ivi richiamati) che dette opere, per loro natura, risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono.

La Sezione (cfr. TAR Brescia 11.1.2006 n. 32) ha sottolineato che la strumentalità non può mai desumersi dalla destinazione soggettivamente data dal proprietario e devono comportare una circoscritta incisione sul cd. "carico urbanistico".

Peraltro, la norma regionale – pur non fornendo una definizione del concetto di pertinenzialità, sicché deve farsi riferimento al concetto, generalmente accettato, di pertinenza in materia edilizia – ha cura di specificare che le strutture pertinenziali debbono essere "prive di funzionalità autonoma".

Come correttamente posto in luce dalla difesa dell’Amministrazione comunale, la proporzionalità del manufatto accessorio rispetto a quello principale non può costituire l’unico criterio di giudizio, dovendo in concomitanza operare anche il criterio oggettivo, dato che, in caso contrario, si perverrebbe a riconoscere carattere pertinenziale a qualsiasi nuova costruzione, in palese contrasto con la ratio sottesa alla norma regionale.

Tanto premesso in punto di diritto, va rilevato che, nella fattispecie all’esame, era stato oggetto di domanda di sanatoria un fabbricato di due piani, con volume di mc. 819,27, avente superficie coperta di mq. 214, s.l.p. di mq. 363,50 e superficie utile di mq. 273,09.

In tale contesto, le argomentazioni svolte dalla ricorrente non possono che considerarsi speciose, risultando invece pienamente condivisibiliin quanto conformi sia alla lettera sia allo spirito della norma – le considerazioni svolte dal Comune, nell’atto impugnato, là dove si pone in luce che:

– la costruzione, "per la sua dimensione di mc. 819,27, non può essere oggettivamente considerata un’opera di piccola entità e, altresì non può essere considerata pertinenza in quanto oggettivamente suscettibile di funzionalità autonoma e distinta rispetto al capannone, infatti essa risulta destinata ad uffici e spogliatoi, dunque ad una funzione diversa, seppur connessa, a quella produttiva";

– richiamato il parere del legale secondo cui "la norma regionale è, su questo punto, in linea con quanto da tempo affermato dalla giurisprudenza amministrativa in materia, la quale sottolinea come la nozione di pertinenza nel diritto urbanistico sia più ristretta rispetto a quella del diritto civile, dovendosi escluderne la ricorrenza ogni qual volta il manufatto che si assume come pertinenziale rivesta un’autonoma funzionalità (cfr. ad es. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 11.2.2005, n. 365; Cons. di St. sez. V, 11.11.2004 n. 7325, ecc.)".

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste – alla stregua del principio victus victori – a carico della ricorrente.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione distaccata di Brescia I Sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune, che liquida in Euro 3.500 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere, Estensore

Carmine Russo, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 01-07-2010, n. 2409 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

L’odierno ricorrente impugna il provvedimento 8. 5. 2008 con cui la Provincia di Bergamo gli ha inibito la possibilità di proseguire nell’attività di recupero rifiuti che gestiva attraverso la ditta di sua proprietà.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Bergamo, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Nessuno si costituiva per le altre parti convenute in giudizio.

Veniva fissata la discussione del merito del ricorso, ma in data 26. 2. 2010 parte ricorrente dichiarava che era intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto la Provincia aveva revocato ed archiviato il procedimento aperto dal provvedimento impugnato (aderiva alle stesse conclusioni la difesa della Provincia).

Il ricorso veniva pertanto discusso nella pubblica udienza del 10. 3. 2010 (dove però interveniva astensione del difensore di una delle parti) e poi all’udienza del 9. 6. 2010, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Sul merito, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere del ricorso in esame.

In prossimità dell’udienza fissata per la trattazione del merito, infatti, parte ricorrente comunicava che il provvedimento censurato è stato revocato (ed in particolare dall’esame della narrativa effettuata dalla parte emerge che il 19. 3. 2009 il Servizio rifiuti ha comunicato l’archiviazione del procedimento in cui era intervenuto l’atto oggetto di censura).

Ne consegue la cessazione della materia del contendere ex art. 27, co. 2, n. 2, l. 1034/71, perché la natura completamente satisfattiva del provvedimento successivamente emesso dall’amministrazione procedente consente di ritenere venuta meno la lesione affermata dalla parte, ed estinto, conseguentemente, il diritto di azione (cfr. Cons. Stato, IV, 5 agosto 2005 n. 4165: La cessazione della materia del contendere si verifica quando l’amministrazione annulli o riformi, in senso conforme all’interesse del ricorrente, il provvedimento da questi impugnato, mediante un provvedimento che sia atto ad eliminare ogni ragione del contendere tra le parti, nel senso che dallo stesso derivi all’originario ricorrente quel risultato utile, giuridicamente apprezzabile, per il conseguimento del quale egli aveva in precedenza chiesto l’intervento del giudice).

Sulle spese, evoluzione della vicenda e comportamento delle parti giustificano la decisione di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. staccata di Brescia, I sezione interna, così definitivamente pronunciando:

Dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Carmine Russo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.