T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22061 SPESE GIUDIZIALI PENALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Finanziere L., odierno ricorrente, veniva tradotto presso il carcere militare di Peschiera del Garda in data 7 luglio 1998, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nel procedimento R.G. n. 3615/r/93.

Con decreto di citazione del medesimo G.I.P. in data 22 luglio 1999 era dunque rinviato a giudizio. Con sentenza n. 1689/2003, divenuta irrevocabile il 24 settembre 2004, la prima Sezione Penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto l’odierno ricorrente con formula piena.

Sulla base dell’assistenza legale prestata all’odierno ricorrente, il difensore di questi in sede penale – avv. Vitiello – emetteva parcella per un totale generale di euro 163.403,00, comprensivo di IVA e di rimborso forfetario del 10% degli onorari. Di qui l’istanza presentata dal ricorrente, sulla base della parcella stilata dal professionista, di rimborso delle spese legali sostenute.

In data 12 agosto 2005 replicava l’amministrazione di appartenenza del ricorrente rappresentando che "l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con nota n. 26905 in data 5 luglio 2005, si è espressa in merito sia all’istanza di rimborso delle spese legali presentata dal nominato in oggetto che a quelle di altri due militari, difesi dallo stesso legale e coinvolti nella medesima vicenda penale, rilasciando il proprio nulla osta a che venga dato corso al rimborso di euro 60.305,49 per ciascun richiedente".

Avverso la nota della Guardia di Finanza ed il presupposto parere in data 5 luglio 2005 dell’Avvocatura dello Stato è dunque volto il presente ricorso, con il quale è anche chiesto l’accertamento della quantificazione del diritto al rimborso delle spese legali nella misura di euro 133.400,00 oltre IVA e CPA ed euro 28.613,00 per indennità di trasferta e rimborso spese di cui all’art. 4 del tariffario forense, con conseguente condanna delle intimate amministrazioni al pagamento delle somme indicate.

A sostegno del proposto ricorso si deduce violazione e/o erronea applicazione dell’art. 3 del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sul presupposto, illogicità manifesta, carenza e/o insufficienza della motivazione.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione di appartenenza del ricorrente affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 28 aprile 2010 il ricorso viene ritenuto per la decisione in esito alla discussione orale.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di seguito meglio chiariti.

Giova preliminarmente ricordare che l’art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 (convertito con L. 23 maggio 1997, n. 135), in ordine al rimborso delle spese legali da parte della Pubblica amministrazione stabilisce che "le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato… ".

La predetta norma costituisce espressione del principio dell’ordinamento amministrativo secondo cui è consentito all’Amministrazione di intervenire a contribuire alla difesa del suo dipendente imputato in un processo penale.

In sostanza, la suindicata disposizione subordina il rimborso alla sussistenza di due requisiti e precisamente:

– che il giudizio di responsabilità sia stato promosso "in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento degli obblighi istituzionali";

– che esso si sia concluso con sentenza od altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità dell’istante.

Il giudizio di responsabilità si considera promosso in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento degli obblighi istituzionali solo nei casi in cui l’imputazione riguardi un’attività svolta in diretta connessione con i fini dell’ente (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 19 maggio 2009, n. 486).

Afferma, difatti, al riguardo la giurisprudenza che il diretto interesse dell’Amministrazione a sopportare gli oneri delle spese di difesa del dipendente va riconosciuto solo nei casi in cui l’imputazione riguardi un’attività svolta in diretta connessione con i fini dell’ente e, come tale, ad esso imputabile (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 13 marzo 2007, n. 101; T.A.R. Catanzaro, sez. I, 22.12.2004, n. 2463; T.A.R. Milano, sez. I, 27.3.2002, n. 1291; T.A.R. Palermo, sez. I, 27.5.2002, n. 1309).

La finalità della norma risulta essere l’esigenza di sollevare i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all’espletamento del servizio (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 21 giugno 2006, n. 1475) e tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse dell’Amministrazione, delle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamento dei loro compiti istituzionali, con la conseguenza che il requisito essenziale in questione può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente all’Amministrazione di appartenenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 25.11.2003, parere n. 332/03; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 20.12.2004, nn. 6497 e 6498).

La presente controversia è dunque perfettamente inquadrabile nell’ambito di riferimento normativo e fattuale ora delineato.

Quanto al ruolo dell’Avvocatura dello Stato, in ordine al profilo inerente all’oggetto del potere, il Collegio non ravvisa dalla normativa di riferimento elementi per affermare la necessità che la valutazione dell’Avvocatura dello Stato sia strettamente limitata all’aspetto relativo al quantum affermato da parte ricorrente, risultando ragionevole che la valutazione tecnica da parte della citata avvocatura possa riguardare l’intera vicenda inerente al rimborso (cfr. T.A.R. Napoli, IV Sezione, 23 marzo 2010 n. 1572). Ma proprio il riconoscimento di un potere valutativo allargato all’intera vicenda inerente al rimborso impone adeguatezza della motivazione della valutazione resa e logicità e congruenza di questa con riguardo ai mutevoli presupposti di fatto oggetto della valutazione medesima.

Va anche ricordato, poichè utile ai fini della presente decisione, che la posizione dell’impiegato dello Stato che chiede il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi in un giudizio, in cui è stata esclusa la sua responsabilità, è di diritto soggettivo quanto all’an, dal momento che esse, per espressa disposizione di legge " sono rimborsate " all’impiegato stesso, mentre è di interesse legittimo per quanto concerne il quantum, posto che l’art. 18 d.l. n. 67 del 1997 dispone che il rimborso avviene " nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato ", che esercita quindi un potere discrezionale, con la conseguenza che il ricorso per il riconoscimento del diritto può essere proposto nei termini di prescrizione, mentre quello che contesti l’ammontare della somma riconosciuta va proposto nel termine di decadenza (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, 11 gennaio 2007, n. 43). In altri termini, il testo dell’art. 18 citato impedisce al giudice amministrativo una determinazione diretta dell’ammontare del relativo credito del dipendente interessato, in quanto il riconoscimento del rimborso è appunto subordinato al ricordato discrezionale vaglio tecnico di congruità dell’Avvocatura dello Stato: di conseguenza, in materia non è consentita l’adozione di sentenze di accertamento e di condanna, ma solo un sindacato giurisdizionale sul giudizio amministrativo di incongruità degli importi dei quali l’amministrazione abbia denegato il rimborso (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 07 ottobre 2004, n. 10451).

Nella specie, non vi è dubbio che l’attività professionale prestata dall’avv. Vitiello in favore dell’odierno ricorrente presenta profili di differenziazione rispetto a quella prestata in favore degli altri due Finanzieri anch’essi imputati nel medesimo procedimento, e ciò in ragione delle peculiarità caratterizzanti la posizione del primo. Depongono, in tal senso, il diverso arco di tempo dell’assistenza professionale prestata, per essere stato il ricorrente il primo e con largo anticipo rispetto agli altri ad aver conferito mandato professionale all’avv. Vitiello e la diversità della posizione processuale del ricorrente (al quale solo fu applicata la misura della custodia cautelare in carcere). In altri termini, non appare al Collegio destituita di fondamento l’affermazione di parte ricorrente per cui, non essendovi identità di posizione processuale tra i tre clienti dell’avv. Vitiello, non avrebbe dovuto applicarsi la riduzione percentuale della tariffa prevista dal D.M. n. 585 del 1994 per la ipotesi dell’assistenza a più clienti che appunto abbiano identità di posizione processuale. In questo senso, la contestata azione amministrativa è, per come fondatamente rilevato da parte ricorrente, illegittima per travisamento e/o erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto. Del resto, l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli ha preso le mosse, in sede di parere reso, dalla diretta ed immediata indicazione di un importo (pari a 133.480,00 euro) complessivo, a valere per le prestazioni professionali rese dall’avv. Vitiello per tutti e tre i suoi assistiti, prestazioni dunque paritariamente considerate. Tant’è che è stata individuata prioritariamente la prestazione resa in favore del Sig. Sanna, dunque utilizzata quale base di calcolo per gli altri due assistiti, con ricorso peraltro al meccanismo della riduzione prevista per l’ipotesi della identità di posizione processuale. La stessa individuazione dell’importo di euro 45.040,00 in riferimento all’attività professionale prestata in favore del citato Sig. Sanna, assunta poi quale base di calcolo, risulta supportata dall’apodittica affermazione della sua ritenuta congruità, in difetto quindi di un adeguato e questo sì congruo supporto motivazionale.

In conclusione, gli atti avversati vanno annullati poiché illegittimi, per quanto innanzi considerato, salvi ovviamente gli ulteriori provvedimenti che le competenti Amministrazioni adotteranno con riguardo all’istanza di rimborso spese legali a suo tempo avanzata dall’odierno ricorrente.

Il ricorso va invece dichiarato inammissibile nella parte in cui è con lo stesso richiesto l’accertamento del diritto del ricorrente medesimo all’importo richiesto di euro 133,499,00 oltre IVA e CPA.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, II Sezione accoglie, ai sensi e nei limiti di cui motivazione, il ricorso di cui in epigrafe nella parte in cui è chiesto l’annullamento degli atti impugnati, che vanno conseguentemente annullati e lo dichiara inammissibile per il resto.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22063 BENI IMMOBILI E MOBILI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

L’Associazione "Organismo sociale del personale dell’Azienda Policlinico Umberto I", con sede in Roma, assume d’essere un sodalizio senza scopo di lucro, costituitosi il 21 febbraio 2001 ed avente, quale fine istituzionale, la promozione e la gestione di servizi culturali e ricreativi, di servizi di ristoro ed approvvigionamento, nonché di servizi di utilità sociale a favore dei dipendenti dell’Azienda policlinico "Umberto I" di Roma.

Detta Associazione dichiara d’esser stata nominata affidataria, in virtù della delibera del Direttore dell’Azienda policlinico "Umberto I" n. 483 del 19 luglio 2001, della gestione del servizio di ristoro mediante distributori automatici. Detta Associazione rende nota l’assegnazione, da parte dell’Azienda stessa e per la gestione di tal servizio, cinque stanze nel piccolo fabbricato adiacente all’edificio "Malattie infettive e tropicali", che poi essa ha provveduto a sue proprie spese a ristrutturare, tant’è che le ha potute usare solo dal febbraio 2005. Nondimeno, detta Associazione fa presente d’aver ricevuto la nota prot. n. 2009/1167/LZUNI del 29 luglio 2009, con cui l’Agenzia del demanio, stante la proprietà demaniale statale del compendio immobiliare assegnato all’Azienda policlinico "Umberto I" di Roma, le ha imposto il pagamento di un’indennità per l’uso dei locali de quibus, riservandosi di liquidarne poi l’importo con separato provvedimento. Con nota prot. n. 2009/12080/LZUNI del 5 agosto 2009, l’Agenzia del demanio ha ingiunto a detta Associazione di corrisponderle la somma complessiva di Euro 113.067,52 per canoni ed interessi inerenti all’occupazione di locali medesimi.

Sicché detta Associazione impugna tali atti innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto due articolati gruppi di censure. Resistono in giudizio le parti intimate, le quali concludono per l’inammissibilità e l’infondatezza della pretesa attorea.

Alle pubblica udienza del 14 aprile 2010, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

Motivi della decisione

Viene all’odierno esame del Collegio la questione, qui introdotta dall’Associazione "Organismo sociale del personale dell’Azienda Policlinico Umberto I" -con sede in Roma e gestrice dei servizi ricreativi e culturali a favore del personale di tale Azienda, sui provvedimenti con cui l’Agenzia del demanio, prima, le ha imposto il pagamento di un’indennità e, poi, gliel’ha liquidato, per la detenzione di alcuni locali per lo svolgimento dei predetti servizi.

Ora, l’atto con cui l’Agenzia intimata vuol applicare un’indennità all’uso di beni del pubblico demanio ha natura autoritativa e discrezionale, onde si configura come interesse legittimo la situazione soggettiva qui azionata dalla ricorrente, con conseguente giurisdizione di questo Giudice (arg. ex Cons. St., VI, 9 febbraio 2009 n. 735).

Non così si deve concludere per la mera pretesa dell’Agenzia stessa al pagamento d’un canone o indennità già determinati con il testé citato, separato e presupposto provvedimento. Sussiste invero la giurisdizione dell’AGO sugli atti di liquidazione di indennità, canoni e altri corrispettivi aventi un contenuto meramente patrimoniale (cfr. Cons. St., VI, 21 maggio 2009 n. 3122), senza che (più) assuma rilievo un potere d’intervento della P.A. intimata a tutela di interessi generali (cfr. Cons. St., IV, 20 luglio 2009 n. 4561; id., VI, 15 dicembre 2009 n. 7942). Eventuali contestazioni in ordine alla nota n. 2009/12080 o a successivi atti di rideterminazione dei canoni per effetto della decisione assunta da questo Collegio per quanto di propria giurisdizione dovranno quindi essere sottoposte alla competente AGO.

Per quanto invece concerne la nota di tal Agenzia n. 2009/1167, non è condivisibile l’assunto attoreo per cui essa nulla potrebbe pretendere dai terzi per il sol fatto che il compendio immobiliare de quo sia stato assegnato ex lege in uso all’Azienda Policlinico. Infatti, in disparte il mero uso da parte di quest’ultima del compendio stesso ed il mantenimento della relativa proprietà demaniale in capo allo Stato, al più siffatto assunto potrebbe valere soltanto per quegli immobili del compendio che siano specificamente adoperati per i compiti d’istituto, compresi i servizi strumentali occorrenti al funzionamento della medesima Azienda. Tale vicenda, al contrario, non ha senso giuridico per qualunque altro edificio che quest’ultima abbia dimesso o lasci all’uso dei terzi per altri scopi. In tal caso, per un verso, solo i locali assegnati alla ricorrente per l’effettivo esercizio delle funzioni ex art. 11 della l. 20 maggio 1970 n. 300 -riguardante le attività ricreative, assistenziali e culturali da svolgere in favore dei dipendenti dell’Azienda controinteressata, rientrano tra i compiti strumentali svolti da quest’ultima per l’attività d’istituto e, quindi, sono nella piena disponibilità di questa e non soggiacciono al pagamento d’alcun canone. Per altro verso, tal principio non è invocabile da un organismo rappresentativo del personale, qual è in effetti la ricorrente, per ottenere gratuitamente i locali o le aree dedicate all’attività di ristoro, da cui ritrae reddito, stante il principio ricavabile dall’art. 9, c. 2 della l. 24 dicembre 1993 n. 537 e, quindi, la necessità che l’uso da parte di tali soggetti di beni pubblici avvenga solo dietro la corresponsione d’un canone di mercato.

Di conseguenza, l’Agenzia intimata ben può, in sede di riemanazione, pretendere sì il pagamento del canone richiesto, ma soltanto in esito al previo e specifico accertamento dei locali realmente adoperati dalla ricorrente per lo svolgimento di attività aventi scopo di lucro e non rientranti tra i benefici specifici ex art. 11 della l. 300/1970.

La parziale soccombenza e giusti motivi suggeriscono la compensazione integrale delle spese del presente giudizio tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, in parte dichiara inammissibile il ricorso n. 8706/2009 RG in epigrafe e l’accoglie per la restante parte e per l’effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, la nota dell’Agenzia del demanio prot. n. 2009/1167/LZUNI del 29 luglio 2009 meglio indicata in premessa, con salvezza degli atti ulteriori in sede di riemanazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 aprile 2010, con l’intervento dei sigg. Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22065 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La I.C. Coop sociale a.r.l. – ONLUS, corrente in Cesena (FO), assume d’esser un’organizzazione senza scopo di lucro che fornisce servizi sanitari primari e d’aver intrattenuto con il Comune di Roma, fino al 30 settembre 2009, un rapporto convenzionale per il servizio di "front office" e "back office" nell’abito dell’attività di Sala Operativa Sociale.

Detta Società fa altresì presente che il Comune di Roma, con avviso pubblicato il 7 maggio 2009, ha indetto una gara per il rinnovo del servizio di Sala Operativa Sociale, per la durata di dodici mesi dalla data di sottoscrizione della nuova convenzione e suddivisa in svariati lotti.

Per il lotto n. 1) – avente ad oggetto la centrale operativa sociale ("front office") ed il Servizio sociale ("back office") -, detta Società dichiara d’aver proposto rituale offerta, venendo poi dichiarata aggiudicataria provvisoria. Nondimeno, con nota prot. n. 49974 del 7 settembre 2009, il Comune di Roma ha comunicato a detta Società, a’sensi dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241, l’avvio della revoca o dell’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione del lotto in questione. Tanto perché tale P.A., "… avendo rilevato l’incompatibilità del Presidente della Commissione di gara, si appresta a nominare una nuova Commissione, per la riedizione della valutazione delle offerte tecniche presentate in data 30.06.2009…". Detta Società rende noto d’aver comunicato al Comune di Roma di non poter replicare alcunché al citato avviso d’avvio, non avendo contezza delle ragione della dichiarata incompatibilità e, al contempo, gli ha chiesto di accedere agli atti di gara.

Dal canto suo il Comune di Roma, con nota prot. n. 51512 del 14 settembre 2009, ha comunicato alla ricorrente la revoca di detta procedura di gara, disposta in forza della determinazione dirigenziale n. 3535 del 14 settembre 2009, la quale, però, non è stata colà allegata. In un secondo momento il Comune ha deciso un’ulteriore proroga di svolgimento di tal servizio, chiedendo a detta Società la disponibilità e gestirlo fino al 31 marzo 2010.

Sicché detta Società si grava innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, impugnando i tre atti testé citati, inerenti alla revoca dell’aggiudicazione. Essa deduce in punto di diritto: A) – la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. 241/1990 e dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo; B) – il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’impugnata autotutela; C) – la violazione dell’art. 21nonies della l. 241/1990. Con motivi aggiunti depositati il 23 dicembre 2009, la Società ricorrente impugna pure la nota prot. n. 65196 del 12 novembre 2009 e la nota prot. n. 65198 di pari data (concernenti, l’una, la revoca integrale della procedura de qua per necessità di rimodulazione degli atti di gestione economicoamministrativa in essere e, l’altra, la comunicazione di tale revoca), nonché la memoria della Giunta comunale di Roma in data 16 settembre 2009, non comunicata, proponendo nuove censure e chiedendo il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale. Con ulteriori motivi aggiunti depositati il 9 febbraio 2010, la ricorrente si grava ancora avverso la determinazione dirigenziale n. 3932 del 9 ottobre 2009 -con cui il Comune di Roma ha disposto la revoca definitiva della gara de qua "…nelle more della elaborazione di un nuovo bando di gara che… sia adeguato alle risorse di bilancio…", ribadendo le censure dianzi poste. Resistono in giudizio le parti intimate, che concludono per l’infondatezza della pretesa attorea.

Alla pubblica udienza del 14 aprile 2010, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

Motivi della decisione

La I.C. Coop sociale a.r.l. – ONLUS, corrente in Cesena (FO), risulta aggiudicataria della gara, suddivisa in più lotti, che il Comune di Roma, con avviso pubblicato il 7 maggio 2009, indisse per il rinnovo del servizio di Sala Operativa Sociale, relativamente al lotto n. 1), avente ad oggetto la centrale operativa sociale ("front office") ed il Servizio sociale ("back office").

Al riguardo, la ricorrente ha impugnato due serie di statuizioni assunte dal Comune resistente sulla gara de qua, oggetto la prima del gravame introduttivo e la seconda dei due atti per motivi aggiunti depositati il 23 dicembre 2009 ed il 9 febbraio 2010. L’una serie concerne la revoca disposta dal Comune per l’accertata incompatibilità del Presidente del seggio di gara, senza che, di per sé la relativa procedura fosse stata rimessa in discussione, tant’è che si previde la nomina d’una nuova Commissione per riesaminare le offerte. L’altra invece riguarda la revoca dell’intera gara, a cagione del mutato contesto economicofinanziario del Comune e "…nelle more della elaborazione di un nuovo bando di gara che… sia adeguato alle risorse di bilancio…". Come si vede, si tratta di due e ben distinti profili non d’autotutela (come meglio si dirà appresso), bensì (e più propriamente) di decisione, che si muovono su piani logicogiuridici non coincidenti. In altri termini, l’eventuale rigetto dell’impugnazione introduttiva di per sé non inficia, non essendo stata in quel caso disposta altro che la nomina d’una nuova Commissione e la nuova valutazione delle offerte (fermi, quindi, tutti gli altri atti della procedura), l’interesse azionato con i due citati gruppi di motivi aggiunti.

Ebbene, in ordine al gravame introduttivo, non dubita il Collegio che l’impugnata nota prot. n. 49974 del 7 settembre 2009 abbia l’aspetto ed il contenuto d’un avviso ex art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241. Invero, il tenore testuale dell’atto è inequivocabile nel senso di dar conto dell’avvio del procedimento per la revoca o l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione in parola, sulla cui natura, se provvisoria o definitiva, esso non prende partito.

Sennonché, dal combinato disposto dell’art. 1, penultimo comma e dell’art. 7, II c. dell’avviso pubblico, con cui il Comune intimato ha indetto la gara de qua, evincesi che "… l’affidamento sarà formalizzato con apposita Convenzione…", fermo l’obbligo del dirigente dell’U.O. "Emergenza Sociale e Accoglienza" di fornire comunicazione dell’esito della valutazione all’organismo che ha proposto l’azione risultata finanziabile. Dunque, la mera comunicazione dell’esito della procedura, nella specie avvenuta con nota prot. n. 44240 del 31 luglio 2009, non implica di per sé aggiudicazione definitiva, sempre fermi poi gli obblighi della stazione appaltante d’effettuare i rituali controlli sulla gara, evincibili dalla richiesta di parere prot. n. 44314 di pari data e dalla nota dell’Avvocatura comunale prot. n. 61026 del 5 agosto 2009 (cfr. produz. del Comune in data 12 gennaio 2010). In tal caso, la citata nota n. 49974/2009, ancorché manifesti un comportamento di buona fede della stazione appaltante verso la ricorrente, quanto alle regole del procedimento di gara e della stessa l. 241/1990, appare un adempimento se non inutile, ridondante. Infatti, non vi è necessità d’aprire addirittura un "procedimento" in autotutela -che è di secondo grado e presuppone una statuizione definita e conclusiva d’un procedimento su cui s’intende incidere, fin quando è pendente ed attuale la procedura di gara, ultimo atto della sequenza essendo la sottoscrizione della convenzione ex art. 7 dell’avviso. Scolorano quindi tutte le questioni che la ricorrente pone sull’autotutela e sull’omessa partecipazione procedimentale sul punto, giacché la revoca di un’aggiudicazione ancora provvisoria non dà luogo ad una procedura distinta da quella di gara, aldilà dell’autonoma valenza lesiva, o no di tal "avviso".

Ad una conclusione più articolata deve pervenire il Collegio con riguardo alla determinazione dirigenziale n. 3535 del 14 settembre 2009 -con cui la P.A. ha disposto la revoca della predetta aggiudicazione per incompatibilità del Presidente del seggio di gara, posto che tal provvedimento non è stato prodotto dalla ricorrente, né dal Comune intimato.

La ricorrente, per vero, l’ha impugnato in relazione al riferimento che ne fa la nota prot. n. 51512 del 14 settembre 2009, senza, però, averne altra contezza, per quanto i relativi atti preparatori sono stati depositati dal Comune con la citata produzione del 12 gennaio 2010. Quest’ultima conteneva pure la determinazione dirigenziale n. 3932 del 9 ottobre 2009, che forma oggetto dei motivi aggiunti depositati il 9 febbraio 2010, senza, però, che la ricorrente nulla ha detto sul punto, avendo censurato solo la predetta determinazione n. 3932/2009. Ebbene, assodato che la revoca, contenuta nella determinazione n. 3535/2009, s’appalesa una statuizione non d’autotutela, ma di definitiva non aggiudicazione della gara -donde l’irrilevanza della pretesa ristrettezza del termine per partecipare al "procedimento di revoca" e, in genere, delle questioni procedimentali, non per ciò solo l’Amministrazione avrebbe potuto legittimamente esimersi dal fornire seria ed idonea giustificazione della decisione assunta. Infatti, mentre la nota n. 51512/2009 non è che l’atto contenente il dispositivo della mancata aggiudicazione e, quindi, non abbisognava d’ulteriori informazioni, rettamente la ricorrente censura il Comune laddove non ha fornito immediatamente la determinazione n. 3535/2009, né ha consentito a detta Società d’accedervi. Erroneo s’appalesa il diniego d’accesso, in quanto la mancata aggiudicazione, per accertata incompatibilità d’uno dei componenti del seggio di gara, era già definitiva statuizione e, quindi, il relativo atto ben era immediatamente accessibile, a nulla rilevando le vicende ulteriori della gara (in termini di nomina, in tutto o in parte, del seggio di gara e di valutazione ex novo delle offerte), afferenti all’attività di riesame da parte della stazione appaltante.

Da ciò discende la fondatezza della domanda attorea, posta con il gravame introduttivo e che non fonda (ché la non aggiudicazione di per sé non ebbe alcun effetto espulsivo verso la ricorrente), ma certo corrobora l’interesse di detta Società nei confronti della revoca generale della gara, oggetto, come s’è dianzi accennato, dei citati motivi aggiunti.

Per quanto attiene invece a questi ultimi, più precisamente quelli depositati il 23 dicembre 2009 si rivolgono avverso la nota prot. n. 65196 del 12 novembre 2009 e la nota prot. n. 65198 di pari data (concernenti, l’una, la revoca integrale della procedura de qua per necessità di rimodulazione degli atti di gestione economicoamministrativa in essere e, l’altra, la comunicazione di tale revoca in risposta all’istanza attorea d’accesso), nonché avverso la memoria della Giunta comunale di Roma in data 16 settembre 2009. Osserva il Collegio che i primi due atti sono non già i provvedimenti definitori della (questa volta sì) revoca dell’intera gara, ma solo le comunicazioni all’uopo rese dal Comune intimato a tutte le imprese partecipanti e, rispettivamente, in risposta della domanda attorea d’accesso. Dal canto suo, la memoria della G.M. contiene solo ed espressamente "le lineeguida e indicazioni metodologiche per la formazione dei documenti contabili e di piano", recando, quindi e tra gli altri programmi, il piano generale di gestione per il periodo 2010/2012, la cui lesività è di per sé non immediata, ma s’attualizza attraverso gli atti applicativi.

Sicché, essendo al riguardo intervenuta la determinazione n. 3932/2009 (che ha definito le ragioni della revoca) ed essendo questa stata impugnata con i motivi aggiunti depositati il 9 febbraio 2010, pare al Collegio che, tranne per la citata memoria di G.M., quelli depositati il 23 dicembre 2009 siano divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse. Tanto perché la ricorrente, una volta spostato l’oggetto del contendere sull’effettiva statuizione revocatoria, nessun’altra utilità giuridica potrebbe ritrarre dall’eventuale accoglimento, né dal rigetto della domanda relativa agli atti di comunicazione della revoca.

Ciò posto, reputa opportuno il Collegio precisare che la ricorrente assume d’aver impugnato la ripetuta determinazione n. 3932/2009, pur avendo questa un "… contenuto… parzialmente ignoto, essendo stata depositata in giudizio solamente la prima pagina e non il testo integrale…". Osserva invece il Collegio che tal provvedimento è stato depositato, come d’altronde afferma la ricorrente stessa, dal Comune intimato il 12 gennaio 2010. Senonché consta in atti che il provvedimento de quo, che è costituito da sole due pagine, è stato integralmente depositato in quella data riprodotto in fotocopia fronte/retro.

Passando al merito della questione, per un verso, non sembrano applicabili nella specie le regole di partecipazione procedimentale, giacché la revoca è intervenuta, per un evidente nuovo apprezzamento dell’interesse pubblico, PRIMA della nuova valutazione delle offerte da parte del seggio di gara ricostituito ad hoc. Pertanto non ha gran senso richiamare norme della l. 241/1990 per una statuizione, qual è l’impugnata determinazione n. 3932/2009, assunta pendente ancora la procedura di gara e, almeno per quanto attiene alla personale situazione della ricorrente, quando nessuna posizione s’era definitivamente stabilizzata nei confronti dell’aggiudicazione.

Per altro verso, non irrazionali, arbitrari o spropositati appaiono i presupposti per disporre la revoca, in relazione alle citate lineeguida della Giunta comunale di Roma e, in particolare, all’esigenza indifferibile di fronteggiare la grave situazione d’uindebitamento in cui versa il Comune intimato, tanto da determinare ex lege, com’è noto, un’apposita gestione commissariale per la redazione d’un piano di rientro. È evidente allora che quest’ultimo ha provocato la revisione dell’intera struttura del bilancio comunale e, per l’effetto, pure della redazione del piano regolatore sociale del Comune, da cui prendono le mosse i vari interventi socio assistenziali, tra cui quello della gara per cui è causa. Dal che consegue, da un lato, la necessità di riformulare la procedura selettiva alla luce del nuovo assetto gestionale e, soprattutto, del reperimento di risorse certe per le attività di Sala Operativa sociale. Dall’altro lato, non è chi non veda la superfluità, anche sotto il profilo dell’applicazione nella specie dell’art. 21octies della l. 241/1990, delle formalità procedimentali di cui al precedente art. 7, non essendo dimostrato, con la serietà ed il rigore che la vicenda impone, quale apporto partecipativo a confutazione delle esigenze predette la ricorrente avrebbe potuto mai recare in concreto.

In definitiva il ricorso risulta fondato solo per quanto attiene alla domanda introdotta con il ricorso originario e tanto supporta (a parte problemi di imprecedibilità per effetto del consolidamento dei successivi provvedimenti impugnati) la domanda attorea circa la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. -stante il comportamento colposo del Comune intimato sull’omessa motivazione e sull’omessa ostensione del giudizio circa l’incompatibilità del componente del seggio di gara.

Il Comune stesso va pertanto condannato a ristorare le spese di partecipazione alla gara, nei limiti dell’interesse negativo, che possono nel complesso liquidarsi in Euro 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00).

La parziale soccombenza e giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazo, sede di Roma, sez. II, accoglie in parte il ricorso n. 9504/2009 RG in epigrafe e per l’effetto e condanna il Comune di Roma al risarcimento del danno secondo quanto esposto in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 aprile 2010, con l’intervento dei sigg. Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22067 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

il sig. A.C. dichiara d’aver proposto, il 30 gennaio 2008 ed avverso il Comune di Cori, un ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Giudice di pace di Roma per ottenerne la condanna al pagamento della somma di Euro 1.767,26 oltre interessi dalla domanda;

Rilevato che il sig. C. rende noto d’aver ottenuto dal Giudice adito il decreto ingiuntivo n. 4819 del 20 marzo 2009, che ha condannato il Comune intimato al pagamento della predetta sorte capitale, degli interessi legali e delle spese del giudizio monitorio, oltre IVA e CPA come per legge;

Rilevato altresì che detto decreto, notificato al Comune intimato il 13 maggio 2009, non opposto e munito di formula esecutiva dal 22 giugno 2009, non è stato spontaneamente eseguito da detta P.A., neppure dopo che il sig. C. gli ha ingiunto l’esecuzione con atto di diffida notificato il successivo 8 ottobre;

Rilevato quindi che il sig. C., stante la persistente inerzia del Comune di Cori, ha adito questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, chiedendo l’ottemperanza al giudicato scaturente dal decreto ingiuntivo n. 4819/2009 e, se del caso, la nomina d’un Commissario ad acta;

Considerato in diritto che, sussistendo l’integrità del contraddittorio nel presente giudizio -ad onta della mancata costituzione del Comune intimato, il ricorso in epigrafe s’appalesa meritevole d’accoglimento, stante sia la formazione del giudicato, sia l’inutile decorso del termine assegnato a detta P.A. per lo spontaneo adempimento, sia la persistente inerzia di quest’ultima fino ad ora;

Considerato al riguardo che devesi assegnare al Comune intimato li perentorio termine di giorni dieci (10 gg.), decorrenti dalla notificazione della presente sentenza o dalla sua comunicazione d’ufficio, affinché provveda a dare piena e puntuale ottemperanza al decreto n. 4819/2009, mercè il pagamento di tutte le somme colà indicate e delle altre spese per la relativa notifica;

Considerato altresì che reputa opportuno il Collegio nominare fin d’ora Commissario ad acta il sig. Prefetto della provincia di Latina affinché, per il necessario tramite d’un funzionario dirigente di ragioneria e nell’ulteriore termine di giorni dieci (10 gg.) -decorrenti da quando è inutilmente decorso quello assegnato al Comune di Cori, in sostituzione di quest’ultimo provveda a prestare integrale esecuzione al giudicato ottemperando;

Considerato che parimenti opportuno ritiene il Collegio di fissare in Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) il compenso del Commissario ad acta, con le ritenute di legge ed al netto delle spese documentate, il quale provvederà ad autoliquidarsele, con separato provvedimento, in esito all’incarico affidatogli, ove esso si renda necessario;

Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che queste seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, accoglie il ricorso n. 11091/2009 RG in epigrafe e per l’effetto condanna, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, l’intimato Comune di Cori a prestare piene e puntuale ottemperanza al giudicato di cui al decreto ingiuntivo meglio indicato in premessa.

Condanna altresì il Comune intimato al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in Euro 1.000,00 (Euro mille/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9 giugno 2010, con l’intervento dei sigg. Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.